Cassazione civile 5063/2010 Attenzione: se non viene rispettato il litisconsorzio necessario, è tutto da rifare!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con citazione notificata in data 14 dicembre 1994 F. B. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Velletri la Azienda USL omissis ed ha esposto che il giorno omissis era rimasto vittima di un incidente, in conseguenza del quale era stato trasportato all’Ospedale di omissis ove gli era stata praticata una semplice medicazione; ha aggiunto che dopo una settimana si era nuovamente recato presso il detto nosocomio, senza che venissero apprestate terapie di alcun genere; ha quindi dedotto che successivi esami elettromiografici avevano evidenziato lesioni del nervo radiale, in conseguenza delle quali era stato oggetto di ricovero ed intervento presso il Centro omissis di omissis. L’attore ha quindi dedotto l’inadeguatezza della condotta dei sanitari dell’Ospedale di omissis ed ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione ed ha contestato nel merito la fondatezza della domanda; ha inoltre proposto domanda di garanzia nei confronti della società assicuratrice UAP Italiana s.p.a., la quale, a seguito della notifica dell’atto di chiamata in causa, ha eccepito la mancanza di valida copertura assicurativa, nonché la prescrizione del diritto.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti ed espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio ed è stata quindi definita con la sentenza n. 381/2000, in date 20-27 marzo 2000, con la quale il tribunale adito (nella persona del giudice onorario aggregato dinanzi al quale la causa è proseguita ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, e del dm. 30 luglio 1998) ha rigettato la domanda proposta dall’attore, dichiarando compensate le spese del giudizio anche nei confronti della società chiamata in causa. Nella motivazione della pronuncia, il tribunale ha rilevato che la convenuta era stata evocata in giudizio quale successore della USL omissis ed ha escluso tale rapporto di successione, con la conseguente carenza di legittimazione passiva dell’ente convenuto.
Con atto di appello notificato in data 21 gennaio 2002 l’attore ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, a motivi del gravame, l’erroneità delle valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla carenza di legittimazione passiva della convenuta, osservando comunque che il legale rappresentante di questa si era costituito nel giudizio anche nella qualità di Commissario della pregressa USL e che alla data di instaurazione del processo non era stata emanata la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e la successiva normativa richiamata nella sentenza impugnata a fondamento della tesi della successione della Regione.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale omissis ha contestato la fondatezza dell’impugnazione ribadendo le deduzioni formulate circa la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio l’appellante ha proceduto alla chiamata in causa della Gestione liquidatoria della USL omissis – che ha contestato nel merito la fondatezza della domanda attrice -, della Regione Lazio – che si è associata alle censure dell’appellante circa l’individuazione del soggetto responsabile, contestando nel merito i profili di responsabilità dedotti a fondamento della domanda – e della Axa Assicurazioni s.p.a., succeduta alla UAP Italiana – la quale ha ribadito le eccezioni svolte dalla società chiamata in causa in primo grado -.
La causa è stata quindi posta in deliberazione all’udienza collegiale del 13 aprile 2004, sulle conclusioni sopra trascritte”.
Con sentenza 20.4 – 10.5.2004 la Corte d’Appello di Roma decideva come segue:
“…definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello proposto da F. B. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 381/2000, in date 20-27 marzo 2000 e nei confronti dell’Azienda USL omissis e dell’Axa Assicurazioni s p.a., e dichiara inammissibile la chiamata nel processo della Gestione liquidatoria ex USL omissis e della Regione Lazio; dichiara integralmente compensate le spese del presente grado del giudizio”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B. F..
Ha resistito con controricorso la REGIONE LAZIO.
Ha resistito con controricorso anche l’AZIENDA USL omissis.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato l’AXA ASSICURAZIONI s.p.a..

Motivi della decisione

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme poiché connessi.
Con il primo motivo F. B. denuncia “Omessa statuizione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c. n. 5) nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte di Appello non ha preso in considerazione la doglianza dell’appellante di aver il Tribunale di Velletri, con evidente contraddittorietà, respinto, ingiustamente, l’istanza volta all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, e conseguentemente dichiarato inutile il giudizio, con esclusione di ogni statuizione sul merito, per la mancata presenza nel processo del soggetto tenuto a rispondere della obbligazione. Il giudice di Velletri, in virtù dei poteri di cui all’art. 183 c.p.c. (“il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”) e all’art. 184 bis c.p.c. (“il giudice rimette nei termini la parte incorsa in eventuale decadenza per fatto non imputabile”) ed in virtù del principio di ordine generale per il quale è compito del giudicante dare e consentire una risposta di merito alle domande delle parti nel rispetto anche delle disposizioni sopra richiamate (art. 88, 81 e 101 c.p.c.) avrebbe dovuto autorizzare ed anzi disporre l’integrazione del contraddittorio e rimettere allo scopo la causa sul ruolo.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia “Violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in riferimento agli artt. 111 e 354 c.p.c.” esponendo doglianze da sintetizzare nel modo seguente. La sentenza di 2° grado ha dichiarato “la inammissibilità della chiamata in causa – effettuata – di soggetti rimasti estranei al giudizio di 1° grado (Regione Lazio e Gestione liquidatoria ex USL omissis) in quanto, “a norma dell’art. 344 c.p.c. in grado di appello è consentito soltanto l’intervento di terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo, salvo la deroga riguardo ai terzi legittimati ad intervenire ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c.”. La domanda dell’attore è stata introdotta allorché la legge 724/1994 non era ancora in vigore, essendo entrata in vigore durante il processo. Nel corso del processo, il soggetto legittimato ad adempiere l’obbligazione, sorta antecedentemente alla legge 724/1994, non è più lo stesso, e viene individuato, dalla richiamata legge, nella Regione Lazio. La Regione Lazio pertanto, non riveste, nel processo, il ruolo di terzo interveniente, ma quello di parte, succeduta cioè nella situazione giuridica controversa e tenuta a rispondere dell’obbligazione.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 5 in riferimento agli artt. 2907 c.c., 99 c.p.c. in relazione al principio dispositivo a fondamento del processo civile” esponendo: – che la Regione Lazio e la Gestione Liquidatoria della ex USL omissis si costituivano in giudizio, accettando integralmente il contraddittorio nel merito, contestando cioè esclusivamente nel merito le domande del B. – che la Corte non avrebbe dovuto disattendere la volontà delle parti di partecipare attivamente al processo, né ignorare che la norma per la quale il processo è rimesso al potere dispositivo delle parti è una norma di ordine pubblico.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Non c’è dubbio che, entrata in vigore la legge 724/1994 la legittimazione passiva a rispondere dei debiti delle pregresse USL è trasferita alla Regione Lazio e che tale legittimazione riguarda tutte le situazioni debitorie, anche quelle precedenti la legge 724/1994. Nella fattispecie in oggetto, però la questione posta è altra; nel senso che alla data di notifica dell’atto di citazione – 14.12.1994 – la legge n. 724 del 23.12.94 ancora non era stata promulgata, per cui la legittimazione passiva della Regione Lazio, si è realizzata successivamente all’introduzione del giudizio. A quella data, la legge n. 502 del 30.12.92, dichiarate estinte le USL, aveva istituito le Aziende Sanitarie Locali, quali enti dotati di personalità giuridica pubblica con completa autonomia nel cui patrimonio venivano trasferiti tutti i beni e le attrezzature delle USL. Alla data di introduzione del giudizio quindi non esisteva altro ente, se non la A.S.L., quale soggetto passivo della domanda.
Ritiene il collegio che il ricorso principale vada accolto nella sua parte essenziale.
In tema di soppressione delle USL ed istituzione della AUSL questa Corte Suprema ha più volte affermato che per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni sono succedute nei debiti delle soppresse unità sanitarie locali, nel senso che si è verificata una successione “ex lege” a titolo particolare delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori in questione già di pertinenza delle USL (cfr. Cass. sentenza n. 17913 del 04/08/2009: “In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, primo comma, della legge n. 724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi, essendo la successione delle Regioni caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un’apposita gestione stralcio, individuata nell’ufficio responsabile della medesima USL, il processo instaurato da o nei confronti di una USL prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva in ragione dell’attribuzione al direttore generale della nuova AUSL della qualità di organo di rappresentanza della gestione stralcio.”; cfr. tra le altre anche Cass. sentenza n. 8826 del 13/04/2007; Cass. sentenza n. 13386 del 08/06/2007; e Cass. Sez. U, sentenza n. 1989 del 06/03/1997).
Questa Corte Suprema non si è però mai trovata ad affrontare la particolare situazione di chi ha dovuto iniziare una delle cause in questione contro una Unità Sanitaria nel periodo successivo all’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502, ma prima dell’entrata in vigore della legge 23 DICEMBRE 1994, n. 724, la quale ha introdotto la norma che è alla base delle problematiche in questione: e cioè quella parte dell’art. 6 nella quale si stabilisce che “…IN NESSUN CASO È CONSENTITO ALLE REGIONI DI FAR GRAVARE SULLE AZIENDE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, I DEBITI E I CREDITI FACENTI CAPO ALLE GESTIONI PREGRESSE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI. A TAL FINE LE REGIONI DISPONGONO APPOSITE GESTIONI A STRALCIO, INDIVIDUANDO L’UFFICIO RESPONSABILE DELLE MEDESIME…”; è infatti in considerazione di quest’ultima disposizione che è sorto il filone interpretativo in questione (cfr. tra le altre Cass. sentenza n. 2766 dell’11/02/2005 “A norma dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994, secondo cui in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo – costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali, si è realizzata una successione “ex lege” della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un’apposita gestione stralcio, fruente della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria). Ne consegue, quanto alla regione Calabria, la sua legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai dipendenti ex USL per debiti pregressi. Tale legittimazione non è esclusa dalla disposizione della legge reg. n. 2 del 1996 che ha stabilito che nei giudizi concernenti i crediti e i debiti pregressi delle soppresse USL, la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, giacché tale norma non solo non ha inciso, né poteva incidere, sulle disposizioni delle ricordate leggi statali, ma ha confermalo quanto sopra specificato a proposito della posizione assunta in materia dai direttori generali.”).
Ben diversa era però la situazione normativa precedente.

Il DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502, stabiliva infatti tra l’altro:
“..ART 3. ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
1. L’UNITÀ SANITARIA LOCALE È AZIENDA E SI CONFIGURA COME ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE, DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA PUBBLICA, DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE, CONTABILE, GESTIONALE E TECNICA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO-DOVERE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DI ESPRIMERE IL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLE COMUNITÀ LOCALI.
[…omissis…]
5 LE REGIONI DISCIPLINANO, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PREVEDENDO TRA L’ALTRO, SENTITE LE PROVINCE INTERESSATE:
[…omissis…]
c) I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI FACENTI CAPO ALLE PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI E UNITÀ SOCIO-SANITARIE LOCALI;
[…omissis…]
ART. 5. PATRIMONIO E CONTABILITÀ
1. NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE, TUTTI I BENI MOBILI, IMMOBILI, IVI COMPRESI QUELLI DA REDDITO, E LE ATTREZZATURE CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, FANNO PARTE DEL PATRIMONIO DEI COMUNI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, SONO TRASFERITI AL PATRIMONIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE; SONO PARIMENTI TRASFERITI AL PATRIMONIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI I BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 65, PRIMO COMMA – COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638 – DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833…”.
Da tali disposizioni e dal contesto della normativa in questione si evince che dopo l’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502, e prima dell’emanazione della sopra citata legislazione successiva, era ben difficile per il cittadino prevedere che “…i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali…” non sarebbero stati a carico delle “… neo-costituite aziende sanitarie locali…”. Proprio sulla base di quanto appariva emergere da detta normativa era infatti largamente diffusa la convinzione che per detti debiti, una volta sorte le AUSL, la legittimazione passiva spettasse a queste ultime.
Ritiene il collegio che di fronte ad una siffatta situazione, una interpretazione costituzionalmente orientata (in particolare con riferimento all’art. 24 della Costituzione, che tutela i diritti del cittadino con riferimento alla concreta ed effettiva possibilità di agire in giudizio) imponga di consentire a chi abbia citato un soggetto ritenendolo passivamente legittimato in base ad una non irrazionale interpretazione della legislazione esistente all’epoca della citazione medesima, di poter chiedere al Giudice l’autorizzazione a convenire in giudizio il soggetto che è poi emerso essere passivamente legittimato, in base alla legislazione successiva. Inoltre tale possibilità deve (data la ratio predetta; che altrimenti non verrebbe rispettata) permanere, a prescindere dalla normale scansione dei tempi processuali (e dalle relative conseguenti preclusioni) fino all’ultimo atto difensivo (compreso) immediatamente successivo al momento in cui la giusta soluzione è emersa con sufficiente chiarezza (e quindi la predetta domanda può essere in tal caso proposta persino nella comparsa conclusionale).
La Corte d’Appello non ha applicato tale principio di diritto. La sentenza va dunque cassata.
Nella fattispecie non si è trattato di una mancata integrazione del contraddittorio in senso stretto; in quanto il soggetto (AUSL) che appariva (ragionevolmente) come legittimato passivo al momento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si è poi rivelato (sulla base della legislazione successiva) privo di detta legittimazione (che spettava invece ad un altro soggetto); ma certamente la situazione è pienamente assimilabile a detta mancata integrazione sotto il profilo che qui interessa; con le relative conseguenze (cfr., con riferimento alla violazione del principio del contraddittorio Cass. sentenza n. 8825 del 13/04/2007: “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.”, e Cass. Sez. U, sentenza n. 3678 del 16/02/2009 conforme).
Ritiene dunque il collegio che, sussistendo una nullità del giudizio di primo grado per la quale il Giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo Giudice, in applicazione del principio del doppio grado, vada disposto il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (detto ultimo comma ricomprende l’ipotesi di nullità in questione con conseguente rinvio al primo Giudice nell’ambito della decisione di “Cassazione con rinvio”, come recita la rubrica dell’articolo medesimo).
Il ricorso incidentale condizionato dell’AXA deve ritenersi assorbito da una siffatta pronuncia e le questioni in esso affrontate potranno essere riproposte innanzi al Giudice di merito predetto (che applicherà il principio di diritto sopra esposto). A quest’ultimo va demandata la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa al Giudice di primo grado anche per la decisione sulle spese del Giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 11222/2010 Incidente stradale, tra dolo eventuale e colpa con previsione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1.0. Il 26 novembre 2008 il G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Stefano Lucidi, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di anni dieci di reclusione ed alle relative pene accessorie di legge per imputazione di cui all’art. 575 c.p.; lo condannava, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Angela Rizzo, Maria Teresa Chironi, Andrea Giuliani ed Emiliano Giordano; rigettava analoga istanza risarcitoria proposta dalla Associazione Italiana Vittime della Strada ONLUS.
1.1. All’imputato si era contestato il predetto titolo di reato, perché in Roma, il 23 maggio 2008, “in assenza di autorizzazione a condurre veicoli, alla guida dell’autovettura marca Mercedes …, procedendo a velocità particolarmente elevata durante l’attraversamento dell’incrocio sito in Via Nomentana, all’altezza dell’intersezione con Viale Regina Margherita, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in un centro abitato, accettava il prevedibile rischio di collisione con altri veicoli provenienti da altra direzione che avrebbero potuto interessare, contestualmente allo stesso, la predetta intersezione, in ragione della luce verde che appariva alla vista di questi ultimi, rappresentandosi altresì che a seguito di incidente la violenza dell’urto originato dalla sua condotta potesse cagionare gravissime lesioni o comunque la morte di altri utenti della strada, decideva comunque di attraversare l’incrocio di cui sopra venendo in collisione con il motociclo … condotto da Giuliani Alessio con a bordo il passeggero Giordani Flaminia, che interessava il medesimo incrocio con semaforo verde, procurando così agli stessi lesioni gravissime, dalle quali deriva(va) la morte della Giordani e del Giuliani”.
1.2. Il giudice ricordava che l’incidente si era verificato verso le ore 22,30; l’area di intersezione tra Via Nomentana e Viale Regina Margherita era regolato da impianto semaforico a giraffa, l’illuminazione pubblica era funzionante ed efficiente; il conducente dell’auto che aveva investito i due motociclisti non si era fermato dopo l’incidente ed era stato successivamente identificato nel Lucidi, accertandosi anche che egli si trovava, nella circostanza, alla guida di un’autovettura Mercedes sulla quale viaggiava anche Valentina Giordano, ed i due avevano avuto quella sera una animata discussione circa il rapporto affettivo che li aveva legati. Il Lucidi, una volta identificato, era stato sottoposto a fermo e nei suoi confronti era stata richiesta la misura della custodia cautelare in carcere per omicidio doloso; il G.I.P. aveva convalidato il fermo ed aveva applicato la misura cautelare richiesta, qualificando però il fatto di reato come omicidio colposo plurimo aggravato dalla previsione dell’evento.
Richiamate le acquisite deposizioni testimoniali e gli esiti di disposte indagini tecniche, rilevava il giudice che la velocità nella circostanza serbata dall’auto investitrice era “non inferiore, ma semmai superiore … a 90 km/h. … stimata in termini di 90-96 km. all’ora …”, mentre, quanto al ciclomotore, “dagli esiti dell’urto era possibile stimare la velocità tra i 40 e i 50 km. orari”; doveva ritenersi certo che al momento in cui il Lucidi aveva impegnato quella intersezione il semaforo mostrava la luce rossa, contrariamente a quanto al riguardo sostenuto dall’imputato, che aveva dichiarato che il semaforo, invece, aveva luce arancione. Riteneva, quindi, accertata “una condotta di guida del conducente della vettura Mercedes assolutamente spericolata, un’andatura estremamente elevata…”.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente e riteneva la sussistenza del primo di tali profili psicologici, rilevando che “l’imputato, alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, attraversando un incrocio in zona centrale della capitale, in orario in cui era elevata la circolazione pedonale e veicolare …, procedendo a velocità estremamente elevata, non inferiore ai 90 km orari, attraversando consecutivamente due incroci nonostante il semaforo nella sua direzione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente rappresentato il rischio di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha desistito dalla sua folle condotta di guida, accettando almeno in parte il rischio di un evento drammatico … Neppure dopo l’impatto l’imputato si è fermato; ha continuato la sua folle corsa, spostandosi sulla corsia laterale di Via Nomentana per darsi alla fuga … Non può dunque dubitarsi della direzione della sua volontà, sotto il profilo dell’accettazione del rischio, verso l’evento mortale. L’imputato ha coscientemente e consapevolmente posto in essere una condotta di guida che costituiva con palese evidenza un gravissimo pericolo per gli altri utenti della strada, ponendosi in una condizione nella quale sarebbe stato impossibile per chiunque effettuare manovre di emergenza … In quelle circostanze, a quella velocità e in presenza di impianto semaforico indicante luce rossa da oltre un secondo, nel momento in cui impegnava l’incrocio l’imputato non poteva confidare sulla possibilità di effettuare alcuna manovra di emergenza… La condizione psicologica in cui si trovava il Lucidi mentre era alla guida della vettura era di assoluta noncuranza per la vita umana…”.
1.3. Sul gravame dell’imputato, la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 18 giugno 2009, riteneva il fatto sussumibile nella diversa ipotesi di reato di cui agli artt. 589, 2° comma, e 61, n. 3, c.p., e, con le già riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, riduceva, conseguentemente la pena ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto; disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ordine al reato di omissione di soccorso.
1.4. I giudici dell’appello, richiamati anch’essi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, rilevavano, fra l’altro, che l’inciso contenuto nell’art. 43 c.p. – “… quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente” – mostra che “è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale …”; e che “occorre distinguere la volontà dell’evento dannoso … dalla volontà di non osservare le leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell’evento sono intesi ad evitare …”. Osservavano che “il giudice dell’udienza preliminare … ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressoché esclusivo, alla stregua del quale ha, poi, desunto che l’imputato ha inteso agire ‘a rischio’ di cagionare l’evento, e, perciò, in tal senso, ‘volendo’ la morte di una persona …”. Posto che “il primo giudice considera il comportamento dell’agente incompatibile con una ragionevole previsione di scongiurare l’evento verificatosi …”, rilevavano che “una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall’area della colpa a quella del dolo …”.
Ricordate alcune conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico del P.M., secondo cui “l’imputato procedeva alla cieca e percepì a fulmine la presenza del ciclomotore quando null’altro poteva fare”, si chiedevano “dove allora collocare quel nisus cosciente, quell’impulso che avrebbe portato, dopo aver percepito in concreto la presenza del ciclomotore, ovvero di qualsiasi altro mezzo, a comunque procedere ‘a rischio’ di travolgere quei mezzi che impegnavano l’incrocio”. Consideravano che “la persona più prossima al punto di vista dell’imputato … testimonia … del tempo intercorso tra percezione e ‘botto’, eventi separati da un battito di ciglia. Un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, con quella decisione di ‘rischiare’ che è necessario intestare all’imputato per poter, poi, a lui riferire l’omicidio a titolo di dolo eventuale. Né si può far retroagire la collocazione di un tale momento decisionale alla fase antecedente, a quando l’imputato iniziò a superare la teoria dei veicoli fermi al rosso, o, ancor prima, alla, altrettanto scorretta, tenuta di guida antecedente …, perché in questo caso si incorrerebbe nella impossibilità di connotare la previsione dell’evento con quella concretezza che… è requisito essenziale perché possa mobilitarsi… la categoria del dolo eventuale …”.
2.0. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e, per mezzo del difensore, la parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS.
2.1. Il Procuratore Generale, con unico motivo, deduce la violazione dell’art. 575, in relazione agli artt. 42 e 43 c.p., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Premette che “la norma astratta risponde alle esigenze ed alle pulsioni sociali del momento storico in cui viene posta” e che “spetta al giudice, soprattutto laddove il legislatore non sia intervenuto sollecitamente, il delicato compito di modularla via via per adattarla all’incessante mutare del vivere civile …” e “tipico esempio della sensibilità evolutiva della Corte di Cassazione è costituito dal dolo eventuale…”.
A proposito di questo, rileva che “maggiori difficoltà comporta, indubbiamente, la identificazione dell’elemento dell’accettazione del rischio”; “il giudice dovrebbe … porsi la domanda: l’uomo medio in quelle circostanze si sarebbe rappresentato il rischio e lo avrebbe accettato? Ovvero, pur rappresentandosi il rischio, sarebbe stato certo di non cagionare l’evento?”. Assume che “la trasformazione della società impone una correlata e adeguata interpretazione della norma che disciplina il delitto di omicidio volontario con dolo eventuale nel corso di circolazione stradale… La tendenza alla deresponsabilizzazione in colposa della criminalità omicidiaria stradale ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella giurisprudenza sia nelle scelte legislative …”. Rileva, indi, che “il primo giudice, con una pronuncia improntata ad elevatissima sensibilità sociale, aveva avuto il coraggio di tracciare un nuovo percorso interpretativo, che la Corte di Assise di Appello ha ritenuto di cancellare …”. Ricorda che Lucidi era “assuntore di cocaina e tossicodipendente e che, proprio in considerazione del suo stato di tossicodipendente e delle alterazioni psicofisiche conseguenti, era stato privato della patente di guida” e “tuttavia continuava a guidare abitualmente … una potente autovettura”; nella circostanza per la quale è causa, egli, “in preda all’ira contro la Giordano, rea di aver deciso la recisione della loro relazione, ha impugnato il volante della sua potente autovettura, manovrandola come un missile da scagliare contro tutti e contro tutto …; era, quindi, perfettamente consapevole della gravità dei danni fisici a terzi (pedoni, motociclisti o conducenti di auto) che da uno scontro sarebbero scaturiti …; il dolo che sorregge l’azione o l’omissione va qualificato come eventuale quando vi sia la rappresentazione, nell’agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell’evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato”. In conclusione: “la Corte di Assise di Appello è incorsa in vizio di motivazione laddove ha ritenuto che l’elemento soggettivo dovesse identificarsi esclusivamente attraverso la ‘lettura’ del pensiero manifestato dall’imputato dopo l’evento e non già attraverso la ‘lettura’ della rappresentazione dell’evento e dell’accettazione del rischio, risultanti dalla correlata valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’imputato alla luce dei dati testimoniali acquisiti e all’id quod plerumque accidit”. Conclude il ricorrente chiedendo alla “Corte di Cassazione di porre il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo il modello giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio della sacralità della vita”.
2.1. La parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS, denuncia pur essa vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 575, 42 e 43 c.p., e ripropone, in sostanza, anche con ulteriori analoghe considerazioni, il percorso argomentativo del gravame del Procuratore Generale.
2.2. Le altre parti civili “Giordani/Giuliani” (quindi Andrea Giuliani ed Emiliano Giordani) hanno prodotto una memoria, per mezzo del difensore, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale. Richiamate le accertate circostanze del caso e rilevato che la pronuncia di questa Suprema Corte evocata nella sentenza impugnata “si riferisce a fattispecie quanto mai diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio”, rilevano, tra l’altro, che “non vi è … la benché minima prova che il Lucidi potesse confidare nella propria abilità di guida, tanto più che la patente gli era stata più volte ritirata …”; assumono che “la sentenza della Corte di Assise di Appello esclude sostanzialmente con una valutazione più di natura ideologica che giuridica la sussistenza del dolo eventuale, in situazioni nelle quali non sia ravvisabile un dolo diretto … Il Lucidi, attraverso la propria condotta, oltretutto non abilitato alla guida di autovetture, si pose volontariamente nelle condizioni di rappresentarsi in concreto il verificarsi dell’evento, procedendo ad una velocità tale che non gli avrebbe consentito neppure la possibilità di agire sul sistema frenante, dopo aver superato, uno dopo l’altro, due semafori con luce rossa…”.

Motivi della decisione

3.0. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.
Proponendo il gravame, come s’è visto, solo la questione della esatta qualificazione giuridica del fatto di reato addebitato all’imputato, e quindi il tema, delicato ed impegnativo, della distinzione tra colpa con previsione (ai sensi dell’art. 62, n. 3, c.p.) e dolo eventuale, il tema, com’è noto, è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ed è stato ed è ampiamente dibattuto in dottrina, questa rilevando che “il dolo eventuale designa l’area dell’imputazione soggettiva dagli incerti confini in cui l’evento non costituisce l’esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l’agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante s’induce ad agire accettando il rischio che l’accadimento abbia luogo”. Esso designa i confini della responsabilità penale nei casi in cui si tratti di fatti punibili solo a titolo di dolo; e, per altro verso, negli altri casi, segna la linea di demarcazione tra responsabilità per dolo e responsabilità per colpa.
Nell’esaminare il ruolo che la rappresentazione ha nel dolo eventuale, si è rilevato in dottrina che, quando l’evento dannoso è previsto non come certo, ma solo come probabile o possibile, occorre qualcosa in più della sua sola previsione, occorrendo un più pregnante elemento distintivo rispetto alla colpa cosciente. Nel dolo eventuale l’agente si rappresenta la possibilità che si realizzi un fatto di reato, volontariamente egualmente determinandosi nella sua condotta a costo di produrre quell’evento, a seguito di una rappresentazione concreta che va ben oltre il mero agire con leggerezza ed imprudenza; concreta previsione che invece manca nella colpa cosciente. Si è, quindi, rilevato che “la colpa cosciente si caratterizza per una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa. Al contrario il dubbio, se non superato o rimosso, radica il dolo”. Da ciò si è tratta la conclusione che il fondamento, ed il limite, del dolo eventuale vanno ravvisati nell’accettazione del rischio che l’evento si realizzi.
Altre volte focalizzandosi l’attenzione sul ruolo della volontà, sulla “essenzialità di una volizione quale scelta soggettivo-personale che mette in conto la lesione di beni”, in un recente arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sentenza del 10 febbraio 2009, n. 13083, richiamata dalla sentenza impugnata) si è ricordata la icastica definizione di una voce autorevole della dottrina, secondo la quale “il dolo eventuale è … rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione); la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio semplice) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non-volizione)”; e, proprio nella prospettiva della accettazione del rischio, pure si è rilevato che “poiché il dolo si caratterizza più per l’elemento volitivo che per quello rappresentativo, per la sua esistenza occorrerà qualcosa in più della semplice rappresentazione in termini di possibilità o di probabilità. È necessario che l’atteggiamento interiore manifestato dal soggetto si avvicini il più possibile ad una presa di posizione della volontà capace di influire sullo sviluppo degli accadimenti”. Ancorché sia inevitabile il ricorso a generali regole di esperienza, non si è mancato in dottrina di rilevare che tanto, tuttavia, non può servire ad incoraggiare “la criticabile tendenza a dilatare eccessivamente l’ambito del dolo eventuale, in contrasto con la definizione codicistica incentrata sull’elemento intenzionale” (ad una “errata tendenza giurisprudenziale ad estendere il dolo eventuale per superare le difficoltà probatorie che talora si riscontrano nell’accertamento della volontà omicida” accenna Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571, che richiama analogo rilievo contenuto in Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà); altra volta pure rilevandosi che “il dolo eventuale esige una forma di volontà e quindi non può fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo che non si riesce a provare”, con la conseguenza che, nel dubbio sulla sussistenza di tale elemento psicologico, il giudice non può che condannare per il fatto colposo, non per quello doloso.
Sarebbe davvero arduo, ed anche ultroneo, ripercorrere in questa sede, con una qualche pretesa, se non di esaustività, almeno di compiuta esposizione, le varie prospettazioni e prese di posizione della dottrina in subiecta materia. Pure giova ricordare che nel variegato panorama di esse, anche nella diversità dei punti di approccio e di focalizzazione della relativa tematica, si è autorevolmente rilevato che, poiché la previsione è anche elemento della colpa, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: “dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un’opzione, di una deliberazione con la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro”, quando, oltre all’accettazione del rischio o del pericolo, “vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato”. Si è anche chiarito, con altra autorevole voce della dottrina, che “l’evento può dirsi accettato quando l’agente: a) si rappresenta almeno la possibilità positiva del verificarsi di esso; b) permane altresì nella convinzione o anche nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi; c) tiene, ciononostante, la condotta quali ne siano gli esiti, anche a costo di cagionare l’evento e perciò accettandone il rischio; con una presa di posizione, con una scelta di volontà orientata nel senso della lesione e non del rispetto del bene tutelato”. E si è altra volta rilevato che, posto che la riprovevolezza per un fatto doloso è superiore alla riprovevolezza per un fatto colposo e che “il concetto di dolo non è un concetto psicologico ma è un concetto normativo, nel senso che il suo contenuto è foggiato in modo da rispondere alle esigenze del diritto”, dal punto di vista normativo “è volontà anche il fatto del soggetto che si rappresenta il verificarsi dell’evento quale conseguenza accessoria, possibile della propria condotta (accettazione del rischio di produrre l’evento), purché questo comportarsi sia accompagnato da un atteggiamento di disprezzo verso il bene particolare e concreto che viene offeso dall’evento in questione”, risultando in tale contesto decisiva “la posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell’evento”, perché in tali casi “la riprovevolezza dell’agente appare, nei casi di dolo eventuale, equivalente a quella caratteristica del dolo intenzionale e del dolo diretto”.
3.1. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha prevalentemente posto l’accento, quale elemento di discrimine tra le due ipotesi, sul criterio della accettazione del rischio. In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando “chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità – od anche la semplice possibilità – che esso si verifichi e ne accetta il rischio” (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando “l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle” (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l’agente ha “la consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell’accettazione volontaristica del rischio” (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).
In sostanza, deve ritenersi che sussiste il dolo eventuale quando l’agente accetta il rischio che quell’evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; sussiste, invece, la colpa, cosciente, aggravata dalla previsione dell’evento, quando l’agente, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi; nel primo caso egli accetta quel possibile evento prospettatosi (volizione), nel secondo caso, viceversa, egli non consente alla verificazione dell’evento medesimo (non-volizione).
Ponendosi, in tale contesto, l’accento sul concetto di prevedibilità dell’evento, pure si è altra volta chiarito che il dolo eventuale è ravvisabile quando l’evento medesimo si presenti come concretamente possibile, mentre si versa in ipotesi di colpa cosciente, con previsione dell’evento, quando la verificabilità dell’evento si inveri in una previsione meramente astratta, non concreta (cfr. Cass. Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712; id. Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, e la giurisprudenza in esse richiamata).
Focalizzandosi, dunque, l’attenzione sulla “accettazione del rischio”, appare tuttavia al Collegio necessario sgomberare il campo da un possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero ed anodino richiamo a tale espressione: richiamando e rimarcando quanto al riguardo si è già sopra considerato, l’accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l’evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettasi. Posto che il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e che l’art. 43, 1° c., 1° cpv., c.p. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l’evento, “la forma più tenue della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell’accettazione volontaristica di tale rischio” (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748/1994, cit.); che altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo (con la estrema ed improponibile conclusione, per rimanere nel panorama tematico che la fattispecie dischiude, che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, soltanto in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere); pertinentemente e condivisibilmente si chiarisce in dottrina che “perché sussista il dolo eventuale, ciò che l’agente deve accettare è proprio l’evento – proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall’agente, pur di non rinunciare all’azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo”. Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza dei dolo eventuale, che l’agente abbia accettato come possibile la verificazione dell’evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti), non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell’evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l’accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l’agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l’evento medesimo. In sostanza, “accettazione dei rischio” non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo che l’evento possa verificarsi, che tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell’evento, direttamente non voluto. Il dolo eventuale presuppone che il “superamento del dubbio” si risolva positivamente (“volizione”), serbando l’agente quella condotta anche a costo di cagionare l’evento, volitivamente accettandolo, quindi, nella sua prospettata verificazione; la colpa cosciente si radica quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità dell’evento, tuttavia confida che esso non si realizzi (“superamento del dubbio” in senso negativo; “non volizione”).
3.2. Tanto ritenuto e chiarito, deve riconoscersi che, nella specie, la gravata sentenza ha fatto corretto uso di tali principi, nei più rilevanti passaggi argomentativi che hanno poi costituito il fondamento motivazionale della resa statuizione.
Invero, i giudici del merito hanno correttamente considerato che – richiamato il disposto dell’art. 43, 1° c., 3° cpv. 5 c.p., e l’inciso “anche se preveduto” -, in effetti “il reato colposo non cessa di essere tale quando l’agente abbia preveduto l’evento …”, id est solo perché ha preveduto l’evento; “è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale …”, giacché “il dolo eventuale, in quanto pur sempre, ed innanzitutto, dolo, non cessa di richiedere la volontà dell’evento”, che nel dolo eventuale significa, appunto, prevedere ed accettare che questo possa verificarsi. Anche l’elevato grado di colpa “non si traduce di per sé nella prova che l’agente abbia voluto uccidere”: diversamente il dolo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile in re ipsa “per il solo fatto di una condotta rimproverabile”, o altamente rimproverabile, laddove, in effetti, la gravità della colpa è elemento (valutabile ex art. 133 c.p.) che dispiega i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, non ancora, solo per questo, dolosa; il grado della colpa non vale ad “individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo”.
Hanno altrettanto correttamente ritenuto che “occorre distinguere la volontà dell’evento dannoso da cui dipende l’esistenza del reato … dalla volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell’evento sono intesi ad evitare … Il dolo eventuale … ricorre quando si dimostri che nell’agente sia maturata non una astratta previsione dell’evento potenzialmente derivante dalle violazioni, ma si dimostri che l’agente abbia, in concreto, previsto quello specifico evento poi verificatosi”, e – giova aggiungere – lo abbia accettato nella sua possibile verificazione: “una tale dimostrazione … non può risolversi nella mera constatazione della condotta integrante la violazione, per quanto grave, dei precetti cautelari …; la constatazione di un grado quanto si voglia elevato di colpa non può porsi come di per sé dirimente al fine di discernere se l’agente abbia agito in colpa ovvero abbia agito dolosamente” (ovviamente sub specie di dolo eventuale).
Rilevato, poi che, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, “è necessario provare che l’agente abbia ‘in concreto’ previsto quel determinato evento poi verificatosi”, i giudici del merito si sono interrogati, “in fatto, su quale sia stato il momento in cui l’imputato percepì il sopraggiungere del veicolo a bordo del quale viaggiavano le vittime”; hanno richiamato “le indicazioni tecniche del prof Giuseppe Marcon” (consulente del P.M.) e le dichiarazioni rese da Valentina Giordano; ne hanno inferito, appunto “in fatto”, che quando la situazione di pericolo astratta assunse le connotazioni di concretezza l’imputato “percepì a filmine la presenza del ciclomotore quando null’altro poteva fare …”, determinandosi, a tal punto – di concretizzata sussistenza della effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verificazione dell’evento – “un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, con quella decisione di ‘rischiare’ che è necessario intestare all’imputato per poter, poi, a lui riferire l’omicidio a titolo di dolo eventuale”.
E, in siffatto rappresentato contesto fattuale ritenuto dai giudici dell’appello, pure va rilevato che il primo giudice (pag. 8 della relativa sentenza) aveva richiamato le dichiarazioni rese da Valentina Giordano: “… quando giungeva all’incrocio vedevo uno scooter scuro, a quel punto chiudevo gli occhi e sentivo un gran botto. Lui (l’imputato) entrava subito nel panico e mi diceva testualmente: ‘Oddio, Vale, li ho ammazzati’ …”: tale espressione, sembra di rammaricata sorpresa nell’insorto panico, e, proprio nell’ottica della valutazione delle “posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell’evento”, di cui parla la dottrina e di cui sopra s’è detto, appare, per vero, difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione del rischio concreto di causazione dell’evento; in un contesto in cui, peraltro, dovrebbe ritenersi accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi in danno dello stesso imputato, per le possibili conseguenze che, in riferimento alla compiuta situazione sussistente ed alla condotta posta in essere – attraversamento di un incrocio regolato da segnalazione semaforica -, un sinistro stradale, che avrebbe potuto coinvolgere mezzi ben diversi da uno scooter, poteva determinare non solo ai conducenti di mezzi antagonisti ma anche allo stesso conducente del mezzo che aveva violato la regola cautelare.
Né va, infine, sottaciuto che, come si è sopra già accennato, nel dubbio sulla sussistenza di tale elemento psicologico (e l’accertamento al riguardo, secondo la regola generale di valutazione della prova, deve sottrarsi ad ogni ragionevole dubbio) il giudice non può che condannare per il fatto colposo, non per quello doloso.
3.3. Mette conto, da ultimo, di rilevare che il ricorrente pone in evidenza che, come si è sopra ricordato, l’imputato era “assuntore di cocaina e tossicodipendente e che, proprio in considerazione del suo stato di tossicodipendente e delle alterazioni psico-fisiche conseguenti, era stato privato della patente di guida” e “tuttavia continuava a guidare abitualmente … una potente autovettura”. Tali circostanze, che sostanzialmente attengono alla personalità del reo, non si pongono in diretto nesso di relazione causale con l’evento prodottosi e sono inidonee ad essere valutate in riferimento alla tematica che occupa: potrebbe, semmai, in altro contesto rilevarsi che l’art. 1 del D.L. 23 maggio 2008,n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha modificato il terzo comma dell’art. 590 c.p., considera ora una aggravante proprio della fattispecie colposa di lesioni gravi o gravissime la condotta del conducente che guidi in stato di ebbrezza, alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; in un quadro normativo in cui sono state inasprite le sanzioni in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale (l’art. 2 della L. 21 febbraio 2006, n. 102, ha aumentato la pena per l’omicidio colposo; l’art. 157 c.p., nel testo novellato dall’art. 6 L. 5 dicembre 2005, n. 251, prevede ora, nel suo sesto comma, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato di cui all’art. 589, 2° c., c.p.).
Il ricorrente medesimo, inoltre, ritiene, come s’è detto, che vi sia stata una “deresponsabilizzazione in colposa della criminalità omicidiaria stradale” e che tale tendenza “ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella giurisprudenza sia nelle scelte legislative”; e per questo conclusivamente chiede che questa Suprema Corte ponga “il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo il modello giovanile della cultura della morte e riaffermando il principio della sacralità della vita”.
Ora, richiamando innanzitutto un “innovativo sigillo”, lo stesso ricorrente sembra così riconoscere che la sentenza impugnata si sia attenuta a principi giurisprudenzialmente sin qui reiteratamente espressi, per i quali le varie decisioni di questa Suprema Corte hanno indicato le ragioni giustificative, in riferimento alle quali non si scorgono valide ragioni giuridiche per discostarsene. In ogni caso, quale che possa essere un auspicato intervento “innovativo”, è del tutto evidente che questo non potrebbe che svolgersi entro la invalicabile cornice normativa che assicura l’indefettibile rispetto del principio di legalità, nel più ampio quadro della garanzia assicurata dall’art. 27 della Carta fondamentale. E non si tratta – è appena il caso di rilevarlo – di privilegiare il “modello giovanile della cultura della morte” (che si propone di essere dimostrato ed apprezzato, al di là di generalizzazioni labiali, solo in ambiti sociologici, metagiuridici); né è, ovviamente, in discussione “il principio della sacralità della vita”, che è principio fondante della nostra Costituzione: si tratta solo di commisurare la entità della sanzione per il pregiudizio arrecato a quel bene fondamentale, con doveroso riferimento per il giudice alle norme vigenti che quel bene mirano a tutelare, nelle diverse ipotesi nelle quali allo stesso si attenti, ancora una volta evidentemente solo secondo il suaccennato principio di legalità.
3.4. Deve, dunque, conclusivamente convenirsi che la impugnata sentenza, nel suo apparato argomentativo e giustificativo, che sconta anche esplicitati apprezzamenti in fatto, si sottrae a rinvenibili vizi di violazione di legge e di illogicità, la quale ultima, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi. Donde il rigetto del gravame.
4.0. Il ricorso della parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS.
Tale gravame è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
La parte civile, difatti, può proporre impugnazione “contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile” (art. 476, 1° c., c.p.p.), mentre non ha alcuna legittimazione ad impugnare le statuizioni concernenti la responsabilità penale e tra queste quelle afferenti alla qualificazione giuridica del reato, come da epoca risalente questa Suprema Corte ha già chiarito (Cass., Sez. III, 26 novembre 1982, n. 1242; id., Sez. II, 2 febbraio 1973, n. 8945).
Inoltre, la sentenza di primo grado aveva rigettato la richiesta risarcitoria di tale parte civile, “non risultando che l’associazione abbia sopportato alcun danno materiale in conseguenza del reato”. Non impugnata tale statuizione, anche sotto tale profilo la ricorrente è priva di qualsiasi interesse ad impugnare la sentenza che occupa, peraltro dolendosi solo della ritenuta erronea qualificazione giuridica del reato, giacché, quand’anche fosse stata accolta tale sua richiesta, nessun effetto pratico a lei favorevole si sarebbe potuto mai determinare.
4.1. Tale gravame va, dunque, dichiarato inammissibile, ed a tale statuizione, riconducibile a colpa della ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in trecento euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma; dichiara inammissibile il ricorso della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 300,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 6048/2010 Se si consegnano le chiavi della propria auto al vetturiere dell’albergo, sussiste il contratto di deposito.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Nella notte fra il (OMISSIS) era rubata l’autovettura BMW X5 tg. (OMISSIS), che era stata parcheggiata, verso le ore 21 del (OMISSIS), in via (OMISSIS), fuori del (OMISSIS).

Il furto era scoperto l’indomani mattina, quando M.G., ospite dell’albergo quella notte, aveva chiesto alla reception le chiavi dell’autovettura con la quale era giunto; chiavi che, all’arrivo in albergo, il M. aveva consegnato al vetturiere di servizio, che erano state riposte dal portiere nella casella della camera assegnata al cliente, e che erano scomparse.

Da successive verifiche si accertava che, alle ore 23 del (OMISSIS), l’autovettura era ancora posteggiata fuori dell’albergo, e, tramite il sistema di ripresa a circuito chiuso del quale l’albergo era dotato, che, alle ore 3,00 del (OMISSIS), qualcuno aveva attraversato velocemente la hall dell’albergo dirigendosi verso l’uscita, ed alle ore 3,27 l’auto era stata messa in moto allontanandosi, quindi, sulla via (OMISSIS).

Il M. conveniva, davanti al tribunale di Milano, la società Marabini & Co. Spa Gestione (OMISSIS), al fine di ottenere il risarcimento del danno, individuato nel controvalore della vettura, nel valore degli oggetti riposti nella stessa e nella spesa occorsa per noleggiare un’autovettura sostitutiva.

La società convenuta si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva del M., per essere questi il semplice utilizzatore della vettura e non il proprietario e, nel merito, contestava la propria responsabilità.

Il tribunale rigettava la domanda.

Diversamente la Corte d’Appello che, con sentenza del 25.1.2005, accoglieva in parte l’appello proposto dal M..

Quest’ultimo ha proposto ricorso principale per cassazione affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società (OMISSIS) srl, già Marabini & Co. spa, che ha anche proposto ricorso incidentale illustrato da memoria, affidato ad un motivo; al quale resiste il M..
Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con unico, complesso motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2777 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame di tesi giuridiche prospettate dal ricorrente M. (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ricorso incidentale.

Con unico, complesso motivo la ricorrente incidentale denuncia la contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine ad un punto decisivo della controversia (individuazione della fattispecie in fatto ed in diritto), con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) concernente a) la mancata corretta qualificazione giuridica del preteso contratto inter partes (art. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 1766 c.c.); b) la mancata applicazione al caso di specie, in ogni caso, dell’art. 1785 quinquies c.c..

Il ricorso incidentale va esaminato per primo per la priorità logico – giuridica delle questioni con lo stesso trattate.

Il ricorso non è fondato.

La norma dell’art. 1785 quinquies c.c., invocata dal ricorrente incidentale, non è applicabile nella specie.

Oggetto del contratto di deposito è, infatti, un veicolo, che esce dalla sfera di applicazione della normativa di cui agli artt. 1783 e 1785 quater c.c., in materia di deposito alberghiero.

Diversamente, – come ha correttamente ritenuto la Corte di merito – nel caso in esame, fra le parti è stato concluso un ordinario contratto di deposito, disciplinato dall’art. 1766 e ss. c.c. che si perfeziona con la consegna della cosa, e che non necessita di un previo scambio espresso dei consensi, potendo lo stesso ritenersi integrato dalla traditio od, anche, da una ficta traditio (v. Cass. 27.3.2007 n. 7493); contratto dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto.

Con la consegna delle chiavi al vetturiere dell’albergo il contratto di deposito in esame deve ritenersi perfezionato nei suoi elementi costitutivi, posto che, proprio attraverso tale consegna, è intervenuta la traditio, alla quale consegue l’obbligo di custodia e, quindi, la restituzione.

Non può riconoscersi, nella specie, alcuna presa in consegna delle chiavi e dell’autovettura esclusivamente a mero titolo di cortesia, come sostiene la ricorrente incidentale, che allega precedenti giurisprudenziali ininfluenti nel caso in esame.

In particolare, il riferimento a Cass. 15.6.1991 n. 6804 non è pertinente, posto che, in quel caso, non vi era stato alcun affidamento del veicolo, ma soltanto la messa a disposizione di uno spazio per il parcheggio; fattispecie questa diversa da quella in esame.

Le risultanze di causa, quali emergono dalla sentenza impugnata, delineano la situazione di fatto, chiarendo che il M. consegnò le chiavi ed il veicolo al vetturiere dell’albergo, il quale provvide alla sua sistemazione, consegnando, quindi, le chiavi al portiere, che le depositò nella casella relativa alla camera occupata dal cliente.

Deve, pertanto, desumersi l’evidente finalità di custodia conseguente alla consegna di chiavi ed autovettura, specie tenendo conto che le chiavi rimasero nella sfera di diretto controllo e disponibilità dell’albergatore fino al momento del loro furto.

La vicenda, pertanto, non può definirsi neutra, ma va ad integrare, proprio per le sue concrete modalità, la fattispecie del deposito ordinario.

Nè alcun pregio può essere riconosciuto alla tesi sostenuta dalla ricorrente incidentale secondo cui, con la consegna delle chiavi – anche a volere ritenere ricorrere un’ipotesi di deposito regolare – oggetto del contratto di deposito sarebbero state le chiavi, e non l’autovettura successivamente rubata.

E’ di tutta evidenza che le chiavi costituiscono soltanto il mezzo attraverso il quale si è concretizzata la consegna dell’autovettura, e non l’oggetto principale del contratto di deposito.

Ed è da tale consegna che è scaturito, appunto, l’obbligo di custodia del veicolo (e delle stesse chiavi), con la diligenza del buon padre di famiglia, e della sua restituzione.

Se, poi, si tengono presenti le modalità con cui il furto dell’autovettura è stato commesso – attraverso l’uso delle sue chiavi -, non può che concordarsi con la statuizione adottata sul punto dalla Corte di merito.

A tal fine, la stessa Corte di merito ha sottolineato che pacifiche erano le circostanze "che l’ignoto ladro usò le chiavi del veicolo per impossessarsi di questo; che l’autovettura era munita di un severo antifurto, tale che il motore poteva essere avviato esclusivamente con le chiavi in dotazione"; "che le chiavi della BMW furono consegnate ed accettate dal portiere e che le medesime furono collocate nella casella corrispondente alla camera assegnata al M., e, cioè, in un luogo rientrante nella sfera di pertinenza e di disponibilità esclusiva dell’albergatore".

Ed ha, quindi, riconosciuto "l’evidente nesso di causalità di fatto sussistente tra il furto delle chiavi e quello della vettura e l’altrettanto evidente prevedibilità del danno conseguente al furto delle chiavi".

La ricostruzione dei fatti, la loro valutazione e la qualificazione giuridica del contratto concluso fra le parti sono corrette, adeguata la motivazione, priva degli errori logici o giuridici censurati dalla ricorrente incidentale, come tale condivisibile.

Passiamo, quindi, all’esame del ricorso principale.

Con unico motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avergli riconosciuto il diritto ad ottenere l’equivalente pecuniario dell’autovettura rubata; e ciò per non esserne il proprietario.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito sul punto si è così espressa: "Ciò detto, resta tuttavia impossibile attribuire a M. il controvalore dell’autovettura, posto che non sussiste in suo favore la corrispondente diminuzione patrimoniale: è pacifico in causa che la BMW è di proprietà di terzi, ed inoltre, va detto che dal documento n. 2 (autorizzazione ad usare il veicolo rilasciato a M. dalla società concedente in leasing e conduttrice del veicolo) non risulta che l’appellante abbia affrontato un qualche esborso per assicurarsi il godimento dell’auto fino al (OMISSIS) (data citata nel detto documento quale termine dell’autorizzazione)".

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito non possono essere seguite.

La circostanza che il M. non fosse il proprietario dell’autovettura è, con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla conclusione del contratto di deposito, compresa, quindi, quella di restituzione, irrilevante.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’obbligazione sostitutiva, avente ad oggetto l’equivalente pecuniario della cosa depositata, che incombe al depositario nel caso di perdita a lui imputabile e che, derivando egualmente dal contratto, egli non può esimersi dall’adempiere, eccependo che la cosa non era di proprietà dell’altro contraente (Cass. 18.3.1971;

Cass. 18.4.2006 n. 8934; v. anche Cass. 23.12.2003 n. 19769).

Quindi, nel contratto di deposito, la dimostrazione della proprietà del bene, da parte del depositante, non ha alcun rilievo sotto il profilo della legittimazione a richiederne la restituzione; od, in caso di sua impossibilità, ad esigere la prestazione sostitutiva.

Da tali premesse discende l’erroneità della statuizione della Corte di merito, che ha escluso il diritto del M. ad ottenere il controvalore del bene sottratto, perchè non proprietario dello stesso.

Invero, il suo diritto alla restituzione, ai sensi dell’art. 1777 c.c. e, nel caso di sua impossibilità per fatto imputabile al depositario – come nella specie -, nasce dal fatto di essere questi il depositante; e ciò indipendentemente dalla qualità di proprietario.

Il depositante èf quindi, il titolare dell’obbligazione sostitutiva, mentre il proprietario rimane estraneo al rapporto contrattuale di deposito.

D’altra parte, a volere ragionare a contrario, l’obbligazione sostitutiva nascente dalla mancata restituzione del bene per fatto imputabile al depositario, – nei casi in cui il depositante non sia anche il proprietario – sarebbe priva di titolare, con la conseguenza che il depositario, in base al contratto di deposito, non risponderebbe ad alcuno.

Il proprietario della cosa da altri depositata, infatti, non è legittimato ad agire contro il depositario con l’azione di rivendica, se quest’ultimo non ha più la detenzione della cosa e, quindi, non ha più la facultas restituendi, nè è legittimato ad agire con l’azione di responsabilità, tipicamente personale e propria del depositante, perchè i rapporti obbligatori sono caratterizzati dalla relatività e, quindi, gli effetti di essi non si estendono ai terzi estranei al vincolo obbligatorio, fuori dei casi prescritti dalla legge.

D’altra parte, il depositante, non essendo proprietario, non avrebbe azione nei confronti del depositario, sulla base del contratto di deposito concluso.

Invece, è sufficiente che il depositante abbia la detenzione della cosa al momento del deposito come res facti, potendo, quindi, costituire un valido deposito, non soltanto il proprietario o il titolare di un qualsiasi diritto reale, ma anche un semplice detentore interessato.

L’obbligo di custodia esplica, quindi, i suoi effetti unicamente nei confronti del depositante, cui deve essere fatta la restituzione della res depositata; ed allo stesso spetta, in difetto di restituzione, il risarcimento dei danni.

Corollario dell’errore in cui è incorsa la Corte di merito è poi quello di avere condizionato l’accoglimento della domanda alla sussistenza di "una corrispondente diminuzione patrimoniale", non patita dal M., per non essere proprietario del bene.

Posto che titolare dell’obbligazione risarcitoria – sostitutiva, come detto, è il depositante, la circostanza se anche fosse vera – sarebbe priva di rilievo nell’ambito delle obbligazioni nascenti dal contratto di deposito, trovando, la prestazione sostitutiva, il suo fondamento proprio nel suo mancato, diligente adempimento dell’obbligazione contrattuale.

La diminuzione patrimoniale o meno è irrilevante, posto che l’azione sostitutiva tende a rimettere il depositante nella situazione pregressa all’inadempimento, vale a dire nella posizione di colui che può utilizzare il bene; nel caso in esame quell’autovettura.

Quali siano, poi, i rapporti fra quest’ultimo ed il proprietario, e le conseguenze che derivano nei loro rispettivi rapporti, queste esulano dalla disciplina del contratto di deposito, non esplicando, perchè res inter alios acta, alcun rilievo causale, ai fini di un’eventuale responsabilità nascente appunto da tale contratto.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale va rigettato; la sentenza va cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046. Sull’obbligo risarcitorio in caso di demansionamento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Versione stampabile

Sull’obbligo risarcitorio in caso di demansionamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046 – Pres. Roselli – est. Morcavallo

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo di impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata – nell’escludere la voce di danno patrimoniale commisurata alla perdita dei “decimi di senseria” – abbia finito per convalidare l’illegittimo provvedimento datoriale e per ammettere una decurtazione del trattamento economico a seguito di dimensionamento; deduce che, comunque, anche dopo il mutamento delle mansioni egli aveva diritto a percepire la percentuale spettante ai dipendenti della sua qualifica e lamenta che tale circostanza sia stata trascurata dalla Corte d’appello.

2. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il demansionamento illegittimo impone al datore di lavoro un obbligo risarcitorio che deve riguardare tutti gli aspetti del pregiudizio subito dal lavoratore, da accertare secondo le circostanze del caso concreto; per quanto riguarda il danno patrimoniale, si è precisato che esso deve essere riferito ad ogni perdita di guadagno, conseguente all’illegittima modifica delle mansioni, che può essere riscontrata utilizzando ogni elemento utile, ivi comprese le “voci” della busta-paga (cfr. Cass. n. 4652 del 2009; n. 7967 del 2002; n. 14199 del 2001).

Nella specie, la decisione impugnata ha escluso dal danno patrimoniale la perdita della maggior misura dei “decimi di senseria” (percepita anteriormente al demansionamento) sul presupposto che l’emolumento non sia legato causalmente al demansionamento e che pure il mantenimento della stessa professionalità non avrebbe escluso un diverso collocamento del dipendente, comportante una distribuzione di tale emolumento in misura inferiore a quella applicata nell’ufficio di precedente assegnazione. In tal modo, però, pure riconoscendo la riferibilità dell’erogazione economica – secondo percentuali stabilizzate – alle mansioni, precedentemente svolte, di responsabile dell’ufficio merci (a prescindere dalla natura della medesima, non compresa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1996, convertito nella legge n. 647 del 1996), i giudici d’appello hanno collegato, impropriamente, la perdita patrimoniale all’esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, applicando un principio che la giurisprudenza ha enunciato con riferimento all’ipotesi di modifica legittima delle mansioni, nella quale è ammissibile, e non risarcibile, la perdita di guadagni connessi allo svolgimento, in precedenza, di particolari funzioni (cfr. Cass. n. 16106 del 2003; n. 4055 del 2008; n. 2533 del 1984). Ma tale ipotesi non ricorre nella specie, essendo stata definitivamente accertata in giudizio la illegittimità del mutamento delle mansioni dello S., sicché questi ha diritto ad essere risarcito in relazione a tutti i guadagni perduti in conseguenza del demansionamento, secondo la regola generale sopra richiamata.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di X, in diversa composizione, per la determinazione (ai fini della separata liquidazione della relativa voce di danno) dei periodi in cui i predetti “decimi” non sono stati corrisposti nella percentuale e sul “montante” precedenti al demansionamento. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di X, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.