Corte di Cassazione, sez. Unite, sentenza 18 marzo 2010, n. 6539

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto
La (…) S.r.l. C.G.A., avendo ricevuto "una cartella di pagamento n…., relativa a contributi INPS per un totale di euro 22.344,27, i cui importi si riferiscono agli anni 2000-2001", l’ha impugnata nei confronti della Equitalia G. S.p.a., sia davanti al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro (proc. n. 12532/09) sia davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma (proc. n. 14343/09); ha poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che: 1) “trattandosi di un procedimento imperniato su questioni di assistenza e di previdenza, in applicazione degli artt. 2 comma 1 e 19 D.Lgs. 546/1992, la giurisdizione competerebbe al giudice tributario, mentre, in applicazione dell’art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, essa spetterebbe al giudice del lavoro, oltre tutto con diversità dei termini per ricorrere (di sessanta giorni dalla notifica della cartella, davanti al primo giudice; e di quaranta giorni davanti al secondo); ed, al riguardo, ha formulato anche due quesiti di diritto (1. ""dal momento che gli istituti assistenziali e previdenziali sono stati unificati nell’istituto principale, che è l’INPS, il quale paga le pensioni e l’assistenza sanitaria, si applica il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che conferisce la giurisdizione alla commissione tributaria, oppure il D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che dà facoltà al cittadino-contribuente di instaurare il giudizio dinnanzi al giudice speciale del lavoro appartenente al giudice ordinario?". 2. Visto che l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che dà facoltà al cittadino-contribuente di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nei confronti di eccezioni relative all’iscrizione a ruolo, scrivendo il legislatore che il contribuente "può e non "deve, questo "può va interpretato come "deve oppure questo "può costituisce una facoltà alternativa alla disposizione tassativa di cui all’art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 o una facoltà alternativa alla disposizione pure facoltativa dell’art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, visto che anche tale norma usa il termine può ?);
2.- inoltre chiede, il ricorrente, che "vogliano le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione Italiana laddove non stabilisce la parità di diritti tra il ricorrente in materia di contributi per il servizio sanitario nazionale (-) e il ricorrente in materia di contributi previdenziali (-) e laddove non stabilisce che entrambi i tipi di ricorrenti abbiano lo stesso giudice naturale, visto che il servizio sanitario nazionale (già INAM) e l’INPS sono stati integrati e unificati (…).
"L’intimata non svolge attività difensiva. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c, il P.M. ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
In diritto
Per l’individuazione del giudice munito di potere giurisdizionale, in ipotesi di pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale, deve considerarsi che "tale atto costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia; pertanto la cartella esattoriale deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere" (così, per tutte, Cass., Sez.un., 3001/2008).
Ciò posto, la cartella nella presente sede azionata si riferisce esclusivamente (con suddivisione per periodi) ai "ruoli emessi dall’INPS per contributi previdenziali", con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora. Ne deriva che deve ribadirsi l’affermazione secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del
rapporto, ma anche perché l’art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro" (Cass., Sez.un., 7399/2007).
Tale soluzione – sgombrato il campo dal secondo quesito, che pone in termini puramente dialettici una non rilevante questione sulla locuzione impiegata dal legislatore ( può) per riferirsi al potere di impugnativa, cui corrisponde sempre (in termini di deve) un onere di impugnare – esaurisce la materia d’indagine, non essendo qui in discussione anche i contributi dovuti al servizio sanitario nazionale (rientranti invece nella giurisdizione tributaria: Cass., Sez.un., 2871/2009). La soluzione stessa priva infine di ogni rilevanza la proposta questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999: quanto all’ipotizzato contrasto con l’art. 3 Cost. (diversità dei termini di impugnativa), per evidente mancanza di tertium comparationis; quanto al prospettato vulnus all’art. 25 Cost. (diversità del giudice dell’impugnativa medesima), perché la scelta risulta imposta dalla natura (previdenziale ovvero tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 5 marzo 2010, n. 5370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nella vertenza tributaria tra il Comune di Teramo e la S.r.l. Adriatica Peltro, avente ad oggetto gli
avvisi di accertamento relativi alla ta.r.s.u. per gli anni 1997-2000, la Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo ha, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile il gravame
del Comune avverso la sentenza della Commissione provinciale n. 60/02/04. Ha rilevato, infatti, che
"l’appello del Comune di Teramo è stato proposto per il tramite di difensore munito di procura e per
mezzo del servizio postale.
La copia di tale atto, depositata nella segreteria della Commissione Regionale, tuttavia, è priva della
sottoscrizione del difensore (anche nella parte relativa alla dichiarazione di conformità di essa
all’originale)"; ed ha ritenuto – in applicazione del principio prima enunciato, secondo cui, "in
ipotesi di notificazione diretta (…), solo la copia viene inserita nel fascicolo, e tale copia è pertanto
l’unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull’esistenza e sulla
validità dell’atto d’impulso processuale", tanto più la quando come nel caso in esame l’appellato non
si sia costituito – che "l’appello deve, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, essere dichiarato
inammissibile".
Per la cassazione ricorre il Comune di Teramo, con tre motivi, mentre l’intimata non svolge attivitÃ
difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente formula, in ordine successivo, le censure che seguono.
1) "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53; violazione dei
principi interpretativi delle norme sulla costituzionalità delle norme processuali sulle cause di
inammissibilità; insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5": sotto tale profilo
sostiene che la sottoscrizione del difensore è necessaria, oltre che nell’originale, nelle copie del
ricorso destinate alle altre parti, mentre nessuna inammissibilità è prevista in ipotesi di copia
destinata all'(unica) controparte; e formula, sul punto, il quesito di diritto sul "se sussiste violazione
ed erronea applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver la C.T.R. ritenuto che la
norma preveda la declaratoria di inammissibilità dell’appello per il caso di omessa sottoscrizione del
difensore della copia da depositare in segreteria".
2) "Violazione dei principi interpretativi delle norme processuali di comminatoria della
inammissibilità; insufficiente e contraddittoria motivazione": sotto tale subordinato profilo, si duole
che il giudice a quo sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno approfondire
– avuto riguardo alla declaratoria di conformità all’originale – se sull’atto notificato esistesse invece
la sottoscrizione; conseguentemente formulando il seguente duplice quesito: "se la declaratoria di
inammissibilità per difetto di sottoscrizione della copia depositata concretizza la violazione dei
principi generali interpretativi sulle cause di inammissibilità, di impostazione sostanzialistica,
affermati dalla Corte costituzionale, posto riferimento alla sussistenza agli atti del giudizio sia di
elementi idonei ad evidenziare la chiara ed indiscutibile provenienza dell’atto di appello, sia della
regolare sottoscrizione dell’originale da parte del difensore, sia infine della dichiarazione di
conformità ex art. 22"; "se sussiste insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine, per
un verso, alla rilevata necessità di doveroso controllò dell’esistenza e validità dell’atto di impulso
processuale, e per altro verso all’omissione di tale controllo".
3) "Violazione ed erronea (applicazione dell’)art. 112 c.p.c.": contesta, sotto tale ulteriore profilo, la
legittimità del rilievo d’ufficio della inammissibilità, formulando il conclusivo quesito "se sussiste
violazione del principio del contraddittorio e dell’obbligo di rispondenza tra chiesto e pronunciato
per aver la CTR, in mancanza di sollevazione da parte della interessata della eccezione di
inammissibilità, esercitato il potere di rilevazione di ufficio del difetto di sottoscrizione da parte del
difensore della copia depositata in segreteria".
Il ricorso non è fondato.
Procedendo all’esame congiunto dei tre motivi – che mostrano elementi di intima connessione – deve
premettersi il principio giurisprudenziale univocamente affermato, in tema di interpretazione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, secondo cui "il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di
(primo grado quanto d’appello) dinanzi alle commissioni tributarie (…), ove direttamente proposto
per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, è inammissibile tutte le volte
in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell’atto (e
cioè della parte ovvero del suo difensore), indipendentemente dalla circostanza che la controparte
non contesti la sottoscrizione dell’originale" (Cass., 5^, 4051/2001, ed, ancora di recente, Cass., 5^,
14117/2009).
Tale univoco insegnamento, imposto dal rispetto del principio del contraddittorio e dalla funzione
infungibile della rituale costituzione in giudizio, impone il superamento del primo ed, in parte qua,
del terzo motivo.
Ma la sentenza impugnata rileva una ulteriore causa di inammissibilità, pure censurata, connessa
alla mancata sottoscrizione della dichiarazione di conformità – cui, pertanto, il ricorrente
indebitamente si richiama, in quanto, la dichiarazione all’uopo predisposta ma non sottoscritta è
tamquam non esset -. Sul punto, invero, altrettanto univoca è la giurisprudenza della sezione,
secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, –
richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53 -, che disciplina il deposito in segreteria della
commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a
mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la
mancata attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il
documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di
detta mancanza" (Cass., 5^, 17180/2004). "Qualora, però con espresso riguardo al giudizio di
appello, l’appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare
e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in
caso contrario, nell’ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale
funzione" (Cass., 5^, 4615/2008).
E tale ulteriore orientamento, cui deve aderirsi in assenza di argomenti di segno contrario, rivela
l’infondatezza del secondo motivo – peraltro basato sulla presunta presenza d’una dichiarazione di
conformità (non sottoscritta) – ed, in parte qua, del terzo.
Per ogni verso, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 1 marzo 2010, n. 4863. (Sul preliminare ad effetti anticipati)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, di contenuto variegato, le società ricorrenti deducono la violazione degli articoli 130 e 136 della legge fallimentare e dell’art. 1356 cod. civile.
La censura è articolata sotto più profili che occorre esaminare partitamente.
Viene in considerazione, in via preliminare di rito, la questione dell’ammissibilità della produzione del decreto con cui il giudice delegato avrebbe autorizzato il trasferimento degli immobili, nelle more del giudizio, e del conseguente atto pubblico 18 dicembre 2002 che vi avrebbe dato attuazione.
Sul punto, deve accogliersi l’eccezione d’irricevibilità sollevata nel controricorso.
I documenti in questione non valgono, infatti, a dimostrare l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civile. Questa è, infatti, del tutto incontroversa sotto il profilo della legittimazione ad impugnare, che deriva dalla qualità di parte processuale già assunta nei gradi di merito da tutte le società ricorrenti. In realtà, ciò che s’intende provare mediante la documentazione allegata è, piuttosto, la titolarità del diritto di proprietà degli immobili, che sarebbe ormai stata acquisita dalle società con l’atto pubblico offerto in esibizione: e cioè, una circostanza di fatto attinente alla questione di merito posta a fondamento della sentenza di rigetto della domanda, sia in primo che in secondo grado. È vero che la legittimazione attiva – rectius: la titolarità del diritto vantato dalle attrici – è condizione dell’azione (Cass., sez. 3, 30 maggio 2008, n. 14468), verificabile, quindi, fino al momento della decisione; senza che a quest’ultima debba assegnarsi il significato restrittivo, prospettato dai resistenti, di decisione di primo grado. Tuttavia, cosa diversa dall’astratta rilevanza della condizione sopravvenuta è il regime di prova del fatto costitutivo che la sostanzia, soggetto alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio. A tale stregua, resta inammissibile, nella fase di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale; ed il fatto sopravvenuto può trovare ingresso nel thema decidendum solo se oggetto di esplicita ammissione della controparte che lo renda pacifico.
Nella specie, peraltro, i signori R. non hanno affatto confermato l’altrui acquisto del diritto, contestando, anzi, la natura incondizionata ed efficace del decreto del giudice delegato, a loro dire meramente autorizzativo della vendita. Ne consegue che la circostanza integrativa della condizione dell’azione resta controversa e non può trovare dimostrazione aliunde, per via documentale (art. 372 cod. proc. civ.)
Viene ora all’esame la tesi subordinata dell’acquisto della proprietà degli immobili per effetto della stessa sentenza omologativa del concordato fallimentare, con cui si disponeva l’alienazione dei beni della S.C.G. s.p.a. agli assuntori.
Al riguardo, dev’essere ribadito il costante orientamento che a tale pronuncia riconosce natura di titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallito nel patrimonio dell’assuntore, di cui segna, di conseguenza, il dies a quo (Cass., sez. 3, 13 aprile 2007, n. 8832; Cass., sez. 2, 8 novembre 2002, n. 15.716). Essa attua, infatti, come corrispettivo dell’accollo dei debiti del fallito, il trasferimento dei suoi beni, che fino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità in favore dei creditori dalla data di apertura del concorso (Cass., sez. 1, 27 maggio 1987, n. 4715). Ne consegue che eventuali provvedimenti integrativi o attuativi assunti dal giudice delegato ex art. 136, terzo comma, l. fall., in epoca successiva, una volta accertato il completo adempimento del concordato, nell’esercizio di un’attività di sorveglianza e controllo priva di contenuto decisorio – ivi comprese la descrizione specifica dei beni alienati necessaria per la trascrizione e la cancellazione delle ipoteche, con lo svincolo delle cauzioni – si pongono in funzione meramente esecutiva (Cass., sez. 1, 23 dicembre 1992, n. 13.626); mentre, la sentenza di omologazione ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà, allo stesso modo di un contratto di compravendita o della sentenza di esecuzione in forma specifica pronunziata ex art. 2932 cod. civile.
Tuttavia, nella specie, l’acquisto da parte delle società Alfa, Beta e Gamma non era efficace all’atto stesso della sentenza, bensì sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari assunti.
Ne discende che, nelle more – ed ancora, alla data dell’edictio actionis – esse non erano proprietarie degli immobili pretesi, ma solo titolari di un’aspettativa qualificata, suscettibile di mera tutela cautelare, conservativa, in pendenza della condizione (art. 1356 cod. civ.).
Alla luce di questa ricostruzione in fatto e diritto, eccedeva dunque i limiti di legittimazione la domanda di merito svolta dalle s.r.l. Alfa, Beta e Gamma, volta ad ottenere il rilascio dell’appartamento e del negozio occupati dalla signora D.M., previo accertamento del proprio diritto pieno, poziore rispetto a quello vantato da quest’ultima.
Anche la censura relativa al diniego di legittimazione della curatela e della S.G.C. s.p.a., tornata in bonis, non può trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo è esatto che, una volta omologato il concordato, la curatela perde ogni potere d’impulso processuale che valichi i limiti della vigilanza sull’esatto adempimento delle obbligazioni concordatarie.
In ordine, invece, alla società, la doglianza è inammissibile, volta com’è ad un riesame, nel merito, del contenuto della domanda da essa svolta: interpretata dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, come mero intervento ad adiuvandum delle società Alfa, Beta e Gamma (salva l’azione in proprio nell’ipotesi subordinata, non ricorrente nella specie, di risoluzione del concordato fallimentare).
Con il secondo motivo le società ricorrenti censurano la violazione degli articoli 1158 e seguenti, 1166, 2941 e 2942 cod. civ. e la carenza di motivazione in ordine all’accertamento dell’acquisto per usucapione.
Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Al riguardo, viene all’esame, in via preliminare, il problema della legittimazione attiva all’impugnazione delle società Alfa, Beta e Gamma, di cui si è testé negato l’acquisto della proprietà in epoca anteriore all’edictio actionis e nelle more del processo, entro il termine preclusivo della relativa prova.
Dalla suddetta statuizione non discende peraltro la carenza del potere di contraddire in ordine all’altrui domanda di accertamento dell’usucapione.
E ciò, sotto un duplice profilo.
Da un lato, le predette società sono legittimate ad impugnare la sentenza quali parti convenute, in riconvenzione, dalla stessa D.M., che le aveva individuate come legittime controinteressate alla dichiarazione di acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili. Si tratta di una veste processuale stabile, non legata all’esito della domanda principale da esse svolta, cui è correlata la perpetuatio del potere di resistere alla domanda riconvenzionale e di impugnarne la sentenza di accoglimento, nella perdurante presenza dell’interesse a contraddire (art. 100 cod. proc. civ.).
Dall’altro, non può del pari disconoscersi una, sia pur limitata, tutela sostanziale al titolare di un’aspettativa (quale va, appunto, qualificato l’acquirente di un diritto subordinato a condizione sospensiva), tesa ad impedire eventi – materiali o, come nella specie, giuridici – suscettibili di pregiudicarla irreversibilmente.
Dalla disciplina della condizione deriva, infatti, la tipizzazione di una gamma di facoltà che eleva l’aspettativa al rango di situazione di diritto: incluso, perfino, il potere di disporre del diritto condizionato, significativo, per antonomasia, di una signoria sulla cosa (art. 1357 cod. civ.).
Al riguardo, anche se sia da ritenere impropria, in sede concettuale, la definizione di “doppia titolarità” del medesimo diritto di proprietà – in capo, rispettivamente, all’acquirente e all’alienante sub condizione – resta che la situazione soggettiva del primo non è un mero interesse di fatto: al punto da essere specificamente tutelata tramite la legittimazione a compiere atti conservativi (art. 1356 cod. civ.). Con quest’ultima locuzione, non infrequente nel codice (artt. 460, secondo comma, e 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.), non si intendono, innanzitutto, solo i ricorsi cautelari, ma anche quelli possessori (Cass., sez. 2, 14 maggio 1990, n. 4117), che pure hanno efficacia interruttiva dell’altrui possesso ad usucapendum (articoli 1165, 2943 cod. civ.: Cass., sez. 2, 19 giugno 2003, n. 9845; Cass., sez. 2, 15 maggio 1992 n. 5801).
Inoltre, la nozione di atto conservativo ex art. 1356 cod. civile, se trova il suo naturale ambito di riferimento nei provvedimenti cautelari o possessori, tesi a contrastare eventuali abusi del venditore – che è pur sempre titolare attuale del diritto, poziore rispetto all’aspettativa dell’acquirente – può invece espandersi fino a ricomprendere altresì l’azione e la resistenza in un giudizio di cognizione nei confronti del terzo detentore, al fine di impedirne l’acquisto a titolo originario della proprietà, preclusivo financo della retroattività reale dell’effetto dell’avveramento della condizione (art. 1360 cod. civile). In tale contesto deve riconoscersi legittimazione all’acquirente sub condicione a resistere alla pretesa di un quisque de populo, privo, allo stato, di alcun titolo giustificativo del godimento della cosa.
Per completezza di analisi, si può soggiungere, in sede sistematica, che analoga potestà viene riconosciuta anche al chiamato all’eredità, nella fattispecie di cui all’art. 460 cod. civ.: con l’unica conseguenza che l’esercizio della domanda di cognizione, travalicante i confini dell’atto conservativo in senso stretto, cautelare o possessorio, menzionato nella norma, produrrà l’effetto di un’accettazione tacita dell’eredità (Cass., sez. 3, 1 luglio 2005, n. 14081; Cass., sez. 2, 27 giugno 2005, n. 13738).
Sotto il profilo in esame, resta invece limitata ad un ruolo adesivo la compresenza nel ricorso della S.G.C., in bonis; nonché della curatela del fallimento S.G.C., del resto perfino espressamente connotato in tal senso con la formula “per quanto occorrer possa” contenuta nell’epigrafe del ricorso.
Ciò premesso in ordine alla legittimazione al ricorso in parte qua, si osserva che la contestazione mossa dalle società Alfa, Beta e Gamma al possesso goduto dalla signora D.M., e poi dai suoi aventi causa a titolo ereditario, se è inammissibile nella parte in cui tende a proporre un riesame nel merito della situazione di fatto dell’immobile a partire dal 1970 accertata nei due gradi pregressi, appare invece fondata laddove denunzia, in punto di diritto, l’insussistenza del possesso utile all’acquisto per usucapione, non identificabile con la detenzione degli immobili attribuita con il contratto stipulato in data 6 giugno 1966, qualificato concordemente dei giudici di merito come preliminare di compravendita.
Nella promessa di vendita, infatti, quando venga convenuta la consegna del bene prima del perfezionamento del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità in tal modo conseguita dal promissario acquirente ha mera natura di detenzione, sia pur qualificata, collegata ad un contratto con effetti obbligatori, costitutivo di reciproci diritti di credito ad un fare (prestazione del successivo consenso); e non di possesso utile ad usucapionem: salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi di cui all’art. 1141, secondo comma, cod. civile (Cass., sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7930).
Solo il possessore, infatti, e non anche il detentore, può usucapire il bene (e godere delle azioni di manutenzione e di nunciazione: artt. 1170 e 1171 cod. civ.); mentre, al promissario acquirente va riconosciuta una detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine; in assenza dell’animus possidendi, escluso dalla consapevolezza che l’effetto traslativo non si è ancora prodotto.
In conclusione, anche in presenza del cd. preliminare ad effetti anticipati – che pure ha certo portata ben più pregnante del paradigmatico pactum de contraendo – è pur sempre il contratto definitivo, espressione di autonomia negoziale e non mero atto dovuto solvendi causa, a produrre l’effetto traslativo reale: restando esclusa la scissione tra titulus e modus adquirendi (eventualmente, anche mediante atto non negoziale), che era propria del diritto romano ed è tuttora vigente in taluni ordinamenti moderni, come quello tedesco.
Entro questa cornice concettuale, la consegna della cosa e l’anticipato pagamento del prezzo non sono incompatibili, in ultima analisi, con la figura del preliminare, né indice della natura definitiva della compravendita; quale che ne sia la giustificazione causale: se per clausola atipica, introduttiva di un’obbligazione aggiuntiva, o per collegamento negoziale (preliminare di compravendita, comodato e mutuo gratuito: in questo senso, Cass. sez. un. 7930/2008, cit.).
In applicazione dei predetti principi, appare dunque erronea la decisione della Corte d’appello di L’Aquila nella parte in cui ha dichiarato l’acquisto per usucapione in forza della prolungata detenzione da parte della signora D.M. e dei suoi eredi.
È invece inammissibile il ricorso incidentale condizionato dei signori R., perché volto ad una diversa ricostruzione ermeneutica del contratto avente natura di merito che non può trovare ingresso in questa sede, in quanto volta ad attribuirgli natura definitiva, e non preliminare, sulla base di un riesame degli elementi connotativi (art. 1362 e segg. cod. civ.).
La sentenza dev’esser quindi cassata nei limiti sopra precisati, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, per l’applicazione del principio di diritto enunciato, salvo l’accertamento di un’eventuale interversio possessionis, ed anche per la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.03.2010, n. 4866. (Dignità della persona e protezione dei soggetti deboli. Amministrazione di sostegno e interdizione a confronto. )

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo.
I. Con sentenza n. 1721/07 del 12 aprile 2007 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da V. D. L., nato a omissis l’omissis, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato la sua interdizione.
A fondamento della decisione la Corte di appello di Roma così motivava:
I.a. dalle consulenze tecniche espletate in primo e in secondo grado era emerso che il grado di limitazione della capacità di intendere e di volere del D. L. era tale da giustificare la sua interdizione legale a norma dell’art. 414 c.c., non sussistendo comunque gli estremi per l’applicazione nei confronti dello stesso D. L. dell’istituto della inabilitazione, né di quello dell’amministrazione di sostegno; sotto il primo profilo entrambe le consulenze espletate d’ufficio erano giunte alla medesima motivata conclusione sul piano clinico, rilevando che il D. L. era affetto da un disturbo mentale grave e cronico, individuato dal primo consulente in una forma di “schizofrenia disorganizzata con impoverimento della personalità” e dal secondo in un “disturbo schizoaffettivo misto”, tale da costituire per l’interessato severo impedimento alla cura dei propri bisogni e alla gestione dei propri interessi; in particolare il secondo consulente aveva ben illustrato la funzionalità del provvedimento interdittivo non solo alle esigenze di tutela e di oculata gestione delle risorse patrimoniali del D. L., ma anche a quelle di contenimento materiale e psicologico del paziente, rappresentate dai sanitari del Centro di Salute Mentale che lo aveva in carico e che erano i soli a occuparsi della cura della sua persona, sia sul piano dell’igiene personale, che delle sue necessità terapeutiche, versando il paziente medesimo in “scadute condizioni generali di salute, notevolmente in sovrappeso”, oltre che trascurato nella persona, tanto da indurre il consulente a segnalare la necessità di “un più efficace controllo del peso”, di “un controllo costante della pressione”, nonché di “una attenta valutazione del trofismo degli arti inferiori”;
I.b. proprio tali esigenze, unitamente alla gravità dell’infermità da cui era affetto il D. L. ed alle conseguenze di tale infermità sulla sua capacità di gestire la propria vita personale e di relazione, inducevano ad escludere la sussistenza delle condizioni di parziale capacità di intendere e di volere costituenti il presupposto per una pronuncia di inabilitazione; non ricorrevano, peraltro, neppure i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, prospettata dalla difesa dell’appellante nelle memorie autorizzate, in quanto lo scopo precipuo di tale istituto, volto ad affiancare e sostenere la persona nella cura dei suoi reali bisogni quotidiani e non solo a sostituirla nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, rendeva necessario, da un lato, che le condizioni dell’eventuale beneficiario fossero tali che egli stesso chiedesse personalmente o quanto meno accettasse il sostegno, dall’altro che fosse già individuata, o almeno individuabile, la persona o le persone che potessero in concreto esercitare il mandato eventualmente loro conferito; nel caso di specie, invece, l’appellante neppure aveva indicato la persona da nominare, né i concreti bisogni che l’amministratore di sostegno, meglio del tutore, avrebbe potuto aiutare a soddisfare, mentre non era dato comprendere l’interesse dei figli alla corretta gestione degli interessi patrimoniali del padre, che non fosse già tutelato dall’interdizione e dall’apertura della tutela; era anche emersa la inidoneità dei più stretti familiari del D. L. a farsi carico dei suoi bisogni concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche.
II. Avverso tale sentenza V. D. L. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2009 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la notifica del ricorso nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, contraddittore necessario, che nel giudizio di appello aveva chiesto l’accoglimento del gravame “anche in considerazione dell’entrata in vigore della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno”.
L’integrazione del contraddittorio è stata eseguita con ricorso tempestivamente notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 5 maggio 2009 e depositato il 12 maggio 2009. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo il D. L. – denunciando violazione degli artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410 c.c. lamenta che la Corte di appello non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione nei suoi confronti della misura dell’amministrazione di sostegno, senza tener conto delle importanti novità introdotte dalla legge n. 6 del 2004 – che hanno configurato l’interdizione come istituto di carattere residuale ed hanno introdotto altre misure di protezione destinate a limitare meno pesantemente l’autonomia e la libertà del soggetto debole – e omettendo di considerare che egli non è affetto da un’infermità totale, o comunque grave e costante nel tempo, e, dopo aver conseguito una laurea in omissis, ha lavorato per circa venticinque anni presso l’omissis.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione degli artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410 c.c. e si duole che la Corte di appello abbia escluso la possibilità di far ricorso all’applicazione dell’amministrazione di sostegno in mancanza di una sua richiesta in tal senso e a causa della omessa indicazione, da parte sua, del nominativo della persona che avrebbe dovuto fungere da amministratore di sostegno e dei bisogni a cui tale amministratore avrebbe dovuto fare fronte.
Con il terzo motivo il D. L. lamenta vizio di motivazione in ordine alla decisione della Corte di appello di ritenere non applicabile, nel caso di specie, la misura dell’amministrazione di sostegno e di confermare il provvedimento di interdizione disposto dal Tribunale.
2. I tre motivi, che vanno opportunamente esaminati in modo congiunto essendo attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati e meritano accoglimento.
Osserva il collegio che l’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 2006/13584; v. Cass. 2009/9628).
La Corte di appello di Roma – nell’affermare la necessità che, ai fini dell’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno, il destinatario del provvedimento abbia chiesto o accettato detta misura e nell’escludere che nel caso di specie ricorressero i presupposti per l’applicazione di tale istituto, in quanto l’appellante non aveva indicato la persona che avrebbe dovuto essere nominata, né i concreti bisogni che l’amministratore di sostegno avrebbe potuto aiutare a soddisfare meglio del tutore, osservando inoltre che non era dato comprendere quale fosse l’interesse dei figli alla corretta gestione degli interessi patrimoniali del padre che non fosse già tutelato dagli effetti dell’interdizione e dell’apertura della tutela e che si doveva comunque tener conto della accertata inidoneità dei più stretti familiari del D. L. a farsi carico dei suoi bisogni concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche – non si è uniformata ai principi in precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e si è invece riferita ad elementi di fatto che, alla stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni idonee per escludere nel caso concreto il ricorso all’applicazione di tale misura.
2.1. Sotto il primo profilo, la Corte di appello, confermando l’interdizione del D. L. disposta dal Tribunale, non ha in alcun modo tenuto conto che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004 e nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l’interdizione può trovare applicazione al maggiore di età o al minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 della legge 2004/6).
In particolare, la Corte di merito, disponendo l’applicazione nei confronti del D. L. della misura dell’interdizione, non ha in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito, la conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell’istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie.
2.2. Sotto altro aspetto, non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare, come invece affermato dalla Corte di merito. Infatti – indipendentemente dalla constatazione che nella specie il D. L., come risulta anche dalla sentenza impugnata, già nel corso del giudizio di appello ha manifestato, tramite il proprio difensore, la propria disponibilità ad accettare tale misura – a norma dell’art. 406 c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 6 del 2004, il ricorso per l’amministrazione di sostegno può essere proposto, oltre che dallo stesso beneficiario, anche da uno dei soggetti indicati dall’art. 417 c.c. e dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, qualora a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del relativo procedimento. Neppure rileva, ai fini dell’esclusione dell’applicazione della misura, il fatto che il beneficiario non abbia indicato la persona da nominare, atteso che, secondo il disposto dell’art. 408 c.c., in mancanza di tale indicazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l’amministratore di sostegno può essere comunque nominato dal giudice tutelare. Del pari inconferenti sono i riferimenti da parte dei giudici di appello alla mancata indicazione, da parte del beneficiario, dei concreti bisogni che l’amministratore di sostegno dovrebbe aiutare a soddisfare, o la mancanza in capo ai figli di un interesse alla gestione del patrimonio del genitore, che non sia già tutelato dall’interdizione e dall’apertura della tutela. Infatti, ai sensi dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, indica l’oggetto dell’incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, fermo restando che nell’applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell’amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c.).
3. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso, e all’annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che riesaminerà l’appello del D. L. alla luce dei principi di diritto in precedenza enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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