Cassazione civile 4211/2010 (Cari avvocati, per ottenere il risarcimento del danno da lite temeraria dovete provare anche il quantum, dice la Cassazione! Gli avvocati rispondono: e come facciamo?)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto del 6 agosto 1998 P.R.B. conveniva davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Foggia, D.T.M.O., Di.To.Fe. e S.Z., assumendo che nel (OMISSIS) i convenuti gli avevano verbalmente concesso in affitto 64 ettari di terreno in (OMISSIS), perchè li adibisse a coltivazione di barbabietole e che tale rapporto doveva ricondursi ad affitto quindicennale, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 27, atteso che esso ricorrente doveva qualificarsi coltivatore diretto. Chiedeva pertanto che fosse ritenuto tale rapporto come riconducibile a contratto di affitto a coltivatore diretto, con scadenza nel (OMISSIS) e riduzione del canone a canone equo e restituzione dei canoni versati in eccedenza.

Resistevano i convenuti assumendo che l’attore non poteva ritenersi coltivatore diretto, tenuto conto che il P. non era in grado di impiegare 554 giornate lavorative annue, pari ad un terzo di quelle necessarie per la coltivazione del fondo; che, inoltre, l’attore coltivava 22 ettari di altri soggetti.

Il Tribunale rigettava la domanda ed accoglieva la riconvenzionale, condannando il P. all’immediato rilascio del terreno; proponeva appello il P..

La Corte di appello di Bari, sez. spec. agraria, con sentenza depositata il 23 maggio 2000, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava ricondotto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto il rapporto agrario in questione e dichiarava confermato il provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Foggia, relativo al diritto dello stesso P., quale affittuario, ad ottenere dal Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia l’acqua per l’irrigazione dei terreni condotti. Avverso questa sentenza D.T.F., M.R., F., M.O. e S.Z. proponevano ricorso per Cassazione, notificato al P. ed al suddetto Consorzio di Bonifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 30 luglio 2002, n. 11248, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo che fosse inammissibile per novità la domanda proposta solo in appello di ricondurre il contratto in questione nel diverso rapporto di affitto a non coltivatore diretto.

La Corte Suprema quindi dichiarava assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso ed inammissibile il ricorso incidentale del P., per mancata esposizione dei fatti e per carenza di interesse, non avendo la corte di merito rigettato il suo motivo di appello relativo alla qualificazione di affitto a coltivatore diretto, ma solo ritenuto lo stesso assorbito, con la conseguenza che la questione era riproponibile in sede di rinvio.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per correzione di errore materiale e per revocazione i D.T. e la S..

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8326 pubblicata il 3 maggio 2004 in accoglimento del ricorso disponeva la correzione della precedente sentenza della stessa Corte n. 11248/2000 depositata il 30 luglio 2002 nel senso che nella intestazione doveva essere compreso anche l’intimato "Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia"; in accoglimento del secondo motivo del ricorso revocava la statuizione relativa al ricorso incidentale proposto da P.R. e lo dichiarava inammissibile; compensava quindi le spese.

I D.T. e la S. riassumevano il giudizio avanti la Corte d’Appello di Bari segnalando la inammissibilità delle nuove domande proposte dal P. e chiedevano che fosse confermata la sentenza resa in primo grado, che fosse confermato il provvedimento di sequestro d’azienda concesso dalla Corte d’Appello di Bari in data 5 settembre 2002 e confermato in data 7 ottobre 2004, con il rigetto delle domande del P..

Con sentenza del 22 aprile 2005 la corte dr Appello di Bari, Sezione specializzata agraria, rigettava F appello e confermava la sentenza di primo grado; dichiarava l’efficacia del sequestro giudiziario e dichiarava inammissibili le domande del P. avanzate nel giudizio di rinvio; condannava il P. alle spese.

Propone ricorso per cassazione P.R.B. con quattro motivi.

Resistono con controricorso D.T.F., D.T.M.R., Di.To.Fe., D.T.M.O. e S.Z., proponendo anche ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poichè riguardano impugnazioni contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 391 bis c.p.c., art. 1418 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche per insufficiente e contraddittoria motivazione. Si rileva la mancata pronunzia da parte della Corte di Cassazione, di nullità della sentenza n. 11248/02.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1982, artt. 27 e 56, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare la questione già prospettata della sussistenza di un contratto di compartecipazione tra le parti, con la conseguente applicabilità della L. n. 203 del 1982, art. 26, e la conversione del contratto stesso ad affitto quindicennale.

I primi due motivi debbono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi tra loro.

Premesso che la questione della pretesa nullità della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 11248/2002 del 30 luglio 2002 avrebbe potuto essere fatta valere unicamente con il rimedio della impugnazione per revocazione e che tale rimedio non risulta esperito nei termini dall’attuale ricorrente, resta comunque il fatto che la sentenza n. 8326/2004 di questa Corte, pubblicata in data 3 maggio 2004 si dette carico della questione relativa alla posizione del Consorzio di Bonifica nella precedente pronuncia del 2002, pervenendo alla conclusione che vi era stata decisione anche sul terzo motivo, con la pronunzia di assorbimento dello stesso nel primo (motivo riguardante la novità della domanda proposta solo in appello, di ricondurre il contratto in questione nel diverso rapporto di affitto a non coltivatore diretto; motivo che era stato espressamente accolto).

La sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bari in sede di rinvio, oggetto della presente impugnazione risulta pertanto assolutamnente corretta e condivisibile, nella parte in cui rileva che il P. non può riproporre la questione della nullità della sentenza n. 11248/2002 per la mancata indicazione tra le parti del Consorzio di Bonifica, trattandosi di eccezione già decisa in via definitiva dalla sentenza n. 8326/2004; nè è sostenibile che la posizione del P., di "occupante senza titolo" dei terreni oggetto della controversia avrebbe comportato comunque l’obbligo di pronunziarsi sulla erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica. La stessa sentenza oggi impugnata aggiunge che la assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter usufruire dell’erogazione dell’acqua (riservata soltanto a favore di chi sia proprietario del fondo, possessore o affittuario) non può che tradursi nella caducazione del provvedimento emesso in via d’urgenza nel 1999, per l’erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica: tale pronunzia è contenuta nel rigetto dell’appello proposto dal P..

Resta da aggiungere che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto definita con pronunzia irrevocabile non soltanto la domanda di accertamento della qualifica del ricorrente come coltivatore diretto, ma ha anche precisato che le problematiche inerenti alla pretesa "compartecipazione" restano precluse essendo comunque richiesta la stipula di un contratto colonico e, in quanto tale, nei confronti di coltivatore diretto, inteso come manuale e diretto coltivatore della terra. La stessa sentenza ora impugnata osserva infine che la stessa prospettazione relativa alla "compartecipazione" era stata ignorata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 23 maggio 2000, senza che nessuna impugnazione fosse stata proposta per la mancata pronuncia sul punto, ed essendosi in tal modo perfezionato il giudicato.

I motivi debbono essere quindi rigettati.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 389 e 670 c.p.c.), in relazione alla questione delle restituzioni conseguenti alla occupazione senza titolo dei terreni: il P. avrebbe avuto diritto ad essere indennizzato per il lavoro prestato nell’anno (OMISSIS).

Si tratta di domanda inammissibile perchè il P. non risulta abbia effettuato alcuna prestazione in base alla sentenza annullata dalla Cassazione; per altro verso, la Corte territoriale rileva che essa presuppone la nullità del contratto per violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 56, ma si tratta di deduzione formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio e quindi inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione delle norme sulla liquidazione dei diritti ed onorari dovuti a carico del P., posto che la liquidazione del danno delle controparti era stata disposta "in separata sede" e quindi i diritti ed onorari andavano liquidati secondo quanto previsto per le cause di valore indeterminato.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi. Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con ricorso incidentale i sigg. D.T. e S. denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 10 c.p.c., art. 5 punti 2 e 4, art. 6 del D.M. 5 novembre 1994, n. 585, e D.M. 8 aprile 2004, n. 127) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la Corte d’Appello aveva contenuto la liquidazione di diritti ed onorari nei limiti dei minimi tabellari.

Sul punto, si richiama quanto precisato sopra in relazione al quarto motivo del ricorso principale, in tema di condanna alle spese.

I ricorrenti incidentali chiedono quindi la condanna del P. per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., atteso il comportamento defatigatorio della parte e la temerarietà della lite.

Osserva la Corte che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, avente natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c. – proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione – richiede pur sempre – come nell’ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito – la prova incombente alla parte istante sia dell’"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Nella specie nessun elemento risulta dedotto in relazione a tale aspetto: la domanda non può quindi trovare accoglimento.

Ambedue i ricorsi meritano quindi il rigetto: attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere compensate.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza 26 Gennaio 2010 , n. 156. Il promissario acquirente può chiedere l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo (La tutela dell’acquirente di beni immobili, mobili e di consumo)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

D.E. conveniva in giudizio C.R. e C.G. esponendo: che, con scrittura privata del 13/4/1999, i convenuti si erano obbligati a vendere ad esso attore, che si era obbligato ad acquistare, un locale in Bari alla via S. al prezzo di L. 970.000.000 con atto da stipularsi entro il 20/7/1999; che i promettenti venditori si erano obbligati a cancellare l’ipoteca accesa sul locale, nonché ad esibire contestualmente alla stipula dell’atto definitivo la documentazione relativa alla pratica di condono; che alla data del 20/7/999 non si era proceduto alla stipula del definitivo in quanto i C. non avevano consegnato al notaio la documentazione necessaria; che, con telegramma del 24/7/1999 esso D.E. aveva comunicato ai promettenti venditori la sua volontà di risolvere il preliminare per la grave inadempienza dei C. i quali avevano riscontrato la comunicazione respingendo ogni addebito di responsabilità e contestando ad esso attore presunte inadempienze; che in seguito le parti avevano convenuto di evitare inutili contenziosi decidendo di procedere alla stipula dell’atto pubblico; che, malgrado ciò, i C., convocati innanzi al notaio per la stipula, avevano comunicato con telegramma del 2/9/1999 che nessuna intesa era mai intercorsa dopo il 24/7/1999 essendo già intervenuta la risoluzione; che era chiara l’intenzione dei promittenti venditori di non adempiere. L’attore chiedeva quindi: emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. dando atto della disponibilità di esso D.E. a versare il residuo prezzo di L. 920.000.000, con condanna dei promettenti venditori al risarcimento dei danni; in via subordinata pronunciare la risoluzione del preliminare per inadempimento dei convenuti.

I C. si costituivano ed eccepivano in via preliminare l’inammissibilità della domanda di esecuzione in forma specifica avendo le parti, con le reciproche comunicazioni del 24/7/99 e 29/7/99, risolto il preliminare per mutuo consenso. I convenuti contestavano poi ogni loro addebito di responsabilità e, deducendo che l’attore non aveva adempiuto all’obbligo di pagamento della somma di L. 720.000.000 entro il termine del 20/7/99, spiegavano domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento del D.E. con condanna del medesimo al pagamento della convenuta penale.

Con memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. l’attore, deducendo che i convenuti nelle more del giudizio avevano locato a terzi l’immobile in contestazione, chiedeva la riduzione del prezzo.

Con sentenza 12/2/2003 l’adito tribunale di Bari accoglieva la domanda dell’attore di esecuzione specifica e quella di riduzione del prezzo disponendo, previo versamento del saldo di Euro 380.112,28, il trasferimento della proprietà dell’immobile dai C. al D.E. e condannando i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 51.645,69 oltre accessori.

Avverso la detta sentenza i C. proponevano appello al quale resisteva il D.E..

Con sentenza 20/7/2004 la corte di appello di Bari rigettava il gravame osservando: che era infondata la tesi degli appellanti relativa alla avvenuta risoluzione del contratto in questione per mutuo consenso; che non era possibile ravvisare, nello scambio tra le parti di due telegrammi, una risoluzione per mutuo consenso posto che i C. nel loro telegramma non avevano manifestato la loro volontà di risolvere il contratto essendosi limitati a prendere atto della volontà del D.E. di risolvere il preliminare; che pertanto mancava nella specie il dato caratteristico dello scioglimento del contratto per mutuo consenso costituito dal pieno e totale accordo delle parti su tutti gli elementi del regolamento negoziale; che, del resto, i C., nonostante la prospettata risoluzione per mutuo consenso, avevano contraddittoriamente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del D.E.; che i contraenti, dopo le reciproche contestazioni di inadempienze, con comportamenti inequivoci e concludenti (nel dettaglio indicati e relativi, in particolare, alla procedura per la cancellazione ipotecaria, alla certificazione sul condono edilizio, ai rapporti con l’agenzia immobiliare Vitulli), avevano deciso di portare in esecuzione il preliminare in quanto vicendevolmente interessati alla conclusione della vendita; che non sussistevano dubbi sulla volontà delle parti di revocare le precedenti comunicazioni di risoluzione per inadempimento, revoca desumibile, tra l’altro, dal concordato rimando della data di stipula del definitivo ai primi di settembre; che la volontà delle parti di rinunciare al diritto di domandare la risoluzione risultava provata documentalmente da atti inequivoci compiuti dai contraenti in virtù delle intese raggiunte tramite l’agenzia immobiliare Vitelli; che le parti, con le intese raggiunte dopo le contestazioni reciproche di inadempienza, avevano convenuto di dare esecuzione al preliminare fissando per la stipula del definitivo la nuova data del 6/9/99; che alla detta data i C. non si erano presentati innanzi al notaio rifiutando definitivamente di stipulare l’atto di trasferimento; che, in riferimento a questo ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto definitivo, era stata pronunciata dal tribunale la sentenza di accoglimento della domanda del D.E. e di rigetto della domanda riconvenzionale attese l’inadempienza dei C. e l’insussistenza di qualsiasi inadempienza del D.E.; che il versamento del prezzo e la stipula del definitivo, secondo le clausole del preliminare, dovevano avvenire contestualmente con il verificarsi di tutte le condizioni previste in contratto; che la domanda di riduzione del prezzo non poteva essere definita nuova in quanto ritualmente avanzata dal D.E. con la memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c.; che con tale richiesta era stata solo modificato l’ammontare del prezzo senza alcun mutamento sostanziale dell’azione e dei termini della controversia; che la detta domanda era ammissibile e fondata sussistendo i requisiti dell’azione quanti minoris posto che il contratto di locazione stipulato dai C. non poteva essere considerato un onere apparente né conosciuto dal D.E. in quanto posto in essere dopo la conclusione del preliminare e nel corso del giudizio all’insaputa e senza il consenso del D.E.; che la locazione rivestiva il carattere di onere o peso gravante sull’immobile comportando una limitazione per il futuro proprietario del libero godimento e della libera circolazione del bene; che correttamente il tribunale aveva operato una decurtazione del 25% sul prezzo pattuito affermando che costituiva “un dato di comune esperienza, facilmente rilevabile da una mera indagine di mercato, che il valore degli immobili, per effetto del vincolo locativo, subisce una decurtazione del 25%”; che tale motivazione non era arbitraria ben potendo il giudice, a norma dell’art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; che del resto la decisione del tribunale sul punto aveva trovato conferma nelle acquisite dichiarazioni di due importanti e note agenzie immobiliari; che il tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni condannando i C. al versamento dell’importo di Euro 51.654,69 determinato in via equitativa per il mancato godimento dell’immobile e per oneri e spese da sopportarsi dall’attore per riacquistare la disponibilità del bene; che era in re ipsa la prova dei danni subiti dal D.E. il quale solo con la sentenza del 12/2/2003, ossia dopo oltre tre anni dalla data concordata con il preliminare, aveva ottenuto il trasferimento dell’immobile; che, in ordine al quantum, legittimamente il tribunale aveva fatto riferimento alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. quantificando il pregiudizio in Euro 51.654,69 in relazione a tre anni e mezzo di indisponibilità dell’immobile, somma che poteva dirsi riduttiva tenuto conto della notevole perdita di guadagno subito in detto periodo dal D.E. impedito a rivendere o a locare l’immobile; che, secondo gli appellanti, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere ad essi C. gli interessi sul prezzo corrispettivo; che tale tesi, oltre che inammissibile per genericità, era infondata dato che il pagamento del saldo era stato previsto contestualmente alla stipula del definitivo.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da R. e G. C. con ricorso affidato a sette motivi. D.E. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i C. denunciano violazione degli artt. 1372, 1322 e 1362 c.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che il principio affermato nella sentenza impugnata – secondo cui l’esistenza del patto risolutivo per mutuo consenso è subordinata al pieno e totale accordo su tutti gli elementi del regolamento negoziale – si traduce in una errata interpretazione dell’art. 1372 c.c. È infatti pacifico che la corretta interpretazione di detto articolo è nel senso che il negozio risolutivo per mutuo consenso non ha sempre e comunque effetto liberatorio ben potendo lasciare impregiudicata l’azione per danni connessi all’inadempimento del negozio estinto. Ne consegue che, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, è ammissibile la risoluzione consensuale anche in presenza di reciproche contestazioni per inadempimenti. La volontà di risolvere un contratto per mutuo consenso non è incompatibile con l’intenzione di non rinunciare all’azione per danni da inadempimento. Ciò rappresenta esplicazione del potere di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. La corte di appello al riguardo ha omesso di considerare: a) che il patto risolutivo si era perfezionato con l’invio da parte di essi C. del telegramma 29/7/1999 con il quale era stata prestata adesione alla volontà del D.E. di risolvere il preliminare; b) che con le due separate dichiarazioni di volontà le parti erano addivenute alla risoluzione del preliminare per mutuo consenso; c) che il patto risolutivo era stato perfezionato per iscritto; d) che ciascuna parte aveva escluso il proprio inadempimento. La comune volontà delle parti di risolvere il preliminare emerge poi: 1) dalla volontà di essi C. – manifestata nel telegramma del 29/7/1999 – di trattenere una somma a titolo di penale per l’inadempimento imputabile al D.E.; 2) dalle dichiarazioni di essi C. contenute nel telegramma del 2/9/1999 circa l’inesistenza di intese in ordine alla risoluzione consensuale del preliminare; 3) dalle dichiarazioni del D.E. contenute nell’atto di citazione con le quali era stata riconosciuta la risoluzione per mutuo consenso; 4) dall’atteggiamento processuale di essi ricorrenti sin dal primo atto difensivo in ordine all’asserito perfezionamento di un negozio risolutivo per mutuo consenso; 5) dalle dichiarazioni del teste Belvisio e del teste Vitulli. La corte di merito, inoltre, ha omesso di esaminare il telegramma di essi C. datato 2/9/1999 e il contenuto dell’atto di citazione del D.E..

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che si risolvono essenzialmente, pur se titolate come violazione di legge e come difetto di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Né per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Va aggiunto che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Del pari è pacifico che l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudico del merito: tale accertamento è incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e seguenti. L’identificazione della volontà contrattuale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al Giudice di merito – e censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell’interpretazione data dai giudici di merito agli atti negoziali può essere formulata sotto due distinte angolazioni; denunciando l’errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c., e seguenti; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.

Va altresì ribadito che l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte è riservato al giudice di merito: l’art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti.

Ciò posto va osservato che nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motivazione, né l’asserita violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come sopra riportato nella ampia parte narrativa che precede, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ravvisare nel contenuto dei due telegrammi inviati da una parte all’altra il 24/7/99 e il 29/7/99 l’avvenuto e raggiunto accordo dei contraenti di risolvere consensualmente il contratto preliminare stipulato in data 13/4/99 con la caducazione delle obbligazioni scaturenti da tale contratto.

La Corte di appello è pervenuta alla detta conclusione (dai ricorrenti criticata) attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici – nonché frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa riportate nella decisione impugnate e, in particolare, del contenuto dei detti telegrammi e del comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti – ed ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento facendo anche riferimento al comportamento processuale dei C. ed alla loro domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto logicamente incompatibile con la tesi dell’avvenuta risoluzione per mutuo consenso.

Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la Corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del D.E., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei C..

Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla Corte territoriale non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Occorre poi evidenziare che il giudice di secondo grado ha proceduto all’interpretazione dei sopra menzionati telegrammi ed alla valutazione del significato letterale e logico della espressioni ivi contenute. Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto dei detti telegrammi è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio decidendi” adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dai ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione dei telegrammi: i ricorrenti contrappongono all’interpretazione dei detti atti negoziali ritenuta dalla corte di appello la loro interpretazione.

Peraltro le censure mosse dai ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità non essendo stato precisato il contenuto specifico e completo dei telegrammi dei quali lamentano l’errata interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di appello – la quale non è incorsa nella violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. – ed anche se i ricorrenti lamentano la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di secondo grado, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il “risultato” interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.

Va poi segnalato che le critiche concernenti l’asserito omesso o errato esame di alcune risultanze istruttorie (dichiarazioni di essi C. contenute nel telegramma del 2/9/1999; dichiarazioni del D.E. contenute nell’atto di citazione; dichiarazioni dei testi Belvisio e Vitelli) non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e valutare le dette risultanze istruttorie.

Le censure in esame non riportano il contenuto specifico e completo delle dette risultanze probatorie e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali risultanze. Ciò impedisce a questa Corte di valutare – sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso – l’incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1353, 1358 e 1372 c.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello – se avesse correttamente applicato l’art. 1372 c.c. con conseguente riconoscimento sia dell’avvenuta risoluzione consensuale del contratto stipulato dalle parti, sia dell’impregiudicata sussistenza dell’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con il negozio risolto – avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale proposta da essi C. volta ad ottenere la pronuncia di risoluzione del preliminare per inadempimento del D.E.. In proposito la corte di merito ha omesso ogni esame e motivazione su quanto prospettato da essi ricorrenti a sostegno della detta domanda riconvenzionale e cioè: a) che dalle risultanze processuali era emersa l’insussistenza di inadempimenti da parte di essi promettenti venditori con riferimento agli obblighi assunti con il preliminare che alla data del 20/7/99 non era ancora efficace non essendosi ancora verificata la condizione della cancellazione dell’ipoteca; b) che, come provato da idonea documentazione, essi C. si erano attivati per una tempestiva cancellazione dell’ipoteca; c) che il D.E. si era reso inadempiente alla pattuizioni del preliminare relative all’obbligo di pagamento di L. 720.000.000 entro il 20/7/99.

Dalle considerazioni sopra svolte esaminando il primo motivo di ricorso discende logicamente l’infondatezza del motivo in esame che trova il suo presupposto – come espressamente dedotto dai ricorrenti – nell’asserita errata interpretazione da parte della corte di appello dell’art. 1372 c.c. e nella pretesa avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare stipulato dalle parti il 13/4/1999. Si tratta di presupposti la cui ricorrenza nella specie è stata sopra esclusa.

Con il terzo motivo i C. denunciano violazione degli artt. 1353, 1358, 1372 e 1351 c.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello – nell’affermare che le parti avrebbero superato le precedenti reciproche contestazioni di inadempienza con un’intesa per “acta concludentia” – ha errato posto che nei contratti relativi al trasferimento di beni immobili è richiesta la forma scritta a pena di nullità. Inoltre la corte di appello ha errato anche nell’affermare che essi C. avrebbero inteso procedere all’esecuzione del preliminare per “acta concludentia”. Il ragionamento della corte è sul punto privo del criterio logico ed è frutto del mancato esame delle questioni prospettate da essi ricorrenti con l’atto di appello e cioè: che, come emergeva sin dal primo grado, la pratica per la cancellazione di ipoteca era iniziata prima della intervenuta risoluzione del preliminare per mutuo consenso; che nessun elemento probatorio era emerso in ordine all’asserita consegna da parte di essi C. al notaio della documentazione di assenso alla cancellazione ipotecaria; che la valutazione delle dichiarazioni del teste Vitelli era in contrasto con quanto dal detto teste affermato.

Il motivo va disatteso posto che, in buona parte, esso si basa su un presupposto – avvenuta risoluzione del contratto preliminare per mutuo consenso – la cui insussistenza è stata sopra posta in evidenza.

Per quanto riguarda l’asserito errore in cui sarebbe incorsa la corte di appello nel ritenere che le parti “per acta concludentia” avrebbero posto nel nulla il precedente negozio risolutivo del preliminare, è appena il caso di segnalare che, secondo quanto ineccepibilmente accertato in fatto dal giudice di merito alla luce delle risultanze istruttorie, le parti con le intese di fatto raggiunte non concordarono di stipulare un nuovo contratto preliminare in sostituzione di quello precedente del 13/4/1999, ma si limitarono a ribadire la loro volontà di dare esecuzione all’accordo già raggiunto spostando solo la data inizialmente prevista per la formalizzazione del contratto definitivo.

Il detto convincimento della corte territoriale è sorretto da un ragionamento ineccepibile e da argomenti adeguati e congrui a sostegno della valutazione e dell’apprezzamento delle risultanze probatorie.

In proposito va segnalato che l’infondatezza delle censure mosse dai C. con il motivo in esame – in relazione al denunciato vizio di motivazione ed all’asserito errato o omesso esame delle indicate risultanze istruttorie e delle specificate tesi difensive – emerge con evidenza ed immediatezza dalle considerazioni sopra svolte esaminando il primo motivo di ricorso con riferimento alla rilevata inammissibilità delle censure con le quali si prospetta una diversa lettura del quadro probatorio posto che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabilmente accertamento di fatto.

Con il quarto motivo i C. denunciano nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, nonché violazione dell’art. 183 c.p.c. e art. 1489 c.c., deducendo che la corte di appello ha errato nel non accogliere l’eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo in quanto formulata dal D.E. solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. in base al quale possono solo essere precisate e modificate le domande già proposte e non è consentito proporre una domanda nuova come quella relativa alla riduzione del prezzo. La corte di merito ha altresì errato nel non aver considerato che l’art. 1489 c.c. – che disciplina l’ipotesi di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi – non è applicabile allorché, come nella specie, l’onere o il diritto di godimento di terzi sia venuto ad esistenza dopo la stipulazione del contratto, ricorrendo in tale ipotesi una situazione di inadempimento dell’obbligo di consegnare la cosa nello stato in cui si trovava. La statuizione della corte territoriale contrasta poi con la corretta interpretazione dell’art. 1489 c.c. in base al quale la garanzia va esclusa se gli oneri ed i diritti di godimento sono apparenti ed il compratore ne ha conoscenza, il che è ravvisabile nella specie come emerge dalle risultanze processuali.

La censura non coglie nel segno.

Del tutto insussistente è l’asserita violazione dell’art. 183 c.p.c. atteso che il D.E. – come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata – con la memoria autorizzata a norma del comma 5 del citato articolo si è limitato a chiedere la riduzione del prezzo di acquisto previsto nel contratto preliminare: con tale domanda è stata solo modificata la richiesta come formulata con l’atto introduttivo del giudizio senza mutare i termini sostanziali della controversia e senza comportare alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. Sono infatti rimasti inalterati la causa petendi e i fatti costitutivi fatti valere a sostegno della domanda in precedenza proposta (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto a seguito della violazione da parte dei C. dell’obbligo assunto con il preliminare di stipulare il definitivo).

La richiesta di riduzione del prezzo di acquisto – volta a precisare e ridurre uno degli elementi della pretesa, ossia il prezzo – costituisce una mera modifica (emendatio) e non modifica (mutatio) della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

Per quanto riguarda poi la denunciata violazione dell’art. 1489 c.c. va in via preliminare rilevato che nella sentenza impugnata non si fa alcun richiamo a detto articolo avendo la corte di appello ritenuto fondata la richiesta di riduzione del prezzo ponendo in evidenza che dalla locazione dell’immobile promesso in vendita – in virtù di contratto stipulato dai promettenti venditori dopo il preliminare ed all’insaputa del promissario acquirente – discendeva una “indubbia” diminuzione di valore di tale bene con conseguente e correlata riduzione del prezzo di acquisto come fissato nel preliminare.

La decisione impugnata è sul punto ineccepibile – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti con il motivo in esame – e conforme ai principi più volte affermati da questa Corte la quale ha già altre volte riconosciuto l’autonomia della domanda di riduzione del prezzo avendo affermato che nel contratto preliminare di vendita, nel caso che la cosa sia affetta da vizi, il promissario acquirente che non voglia domandare la risoluzione del contratto, può agire contro il promittente per l’adempimento, chiedendo, anche disgiuntamente dall’azione prevista dall’art. 2932 c.c., l’eliminazione dei vizi, oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo; tali due azioni, infatti, mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell’equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né in particolare nel disposto dell’art. 2932 c.c., ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita, a favore della parte adempiente dai principi generati in tema di contratti a prestazioni corrispettive. La pronunzia del giudice assume in tal caso la funzione di un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario acquirente alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente venditore (tra le tante, sentenze 2175/2008 n. 12852; 15/12/2006 n. 26943; 29/10/2003 n. 16236; 17-4-2002 n. 5509; 3-1-2002 n. 29; 8-10-2001 n. 12323; 19-12-2000 n. 15958; 19-4-2000 n. 5121).

Va altresì aggiunto che, come precisato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma del rispetto dell’esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso per struttura e funzione da quello considerato e promesso e che pertanto in presenza di difformità non sostanziali, non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene, ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserva della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932 c.c. chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo (sentenze citate e 16/7/2001 n. 9636; 18-6-1996 n. 5615; 26-1-1995 n. 947; 24-11-1994 n. 9991; 26-4- 1993 n. 4895).

La decisione impugnata è in sintonia con i principi enunciati e pertanto si sottrae ai rilievi critici sviluppati nel motivo di ricorso in esame.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, nonché violazione degli artt. 115, 345 e 347 c.p.c., deducendo che per la configurazione del fatto notorio occorre la sussistenza di un duplice presupposto: 1) che si tratti di un fatto percepito dalla collettività come indubitabile ed incontestabile; 2) che si tratti di un fatto di comune conoscenza appartenendo alla cultura media della collettività. Nella specie non vi è dubbio che la capacità di quantificare nella misura del 25% il deprezzamento dell’immobile derivante dal vicolo locatizio richieda valutazioni implicanti cognizioni che difettano ai più. Peraltro le indagini di mercato richiamate dalla corte di appello sono riconducibili alla valutazione di esperti tecnici e non a nozioni di comune esperienza. La corte di appello, inoltre, ha violato l’art. 345 c.p.c. avendo fatto riferimento a relazioni peritali prodotte dal D.E. dopo la costituzione nel giudizio di appello.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In proposito va osservato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, come questa Corte ha ripetutamente precisato, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice del merito il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio è sindacabile in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un’inesatta nozione del notorio inteso come fatto che l’uomo di media cultura conosce in un dato tempo ed in un determinato luogo: pertanto il giudice del merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.

Quanto alla nozione di fatto notorio nella specie ravvisabile nella impugnata decisione della corte di merito – e che, secondo il ricorrente, sarebbe errata – è indubitabile che in essa rientri anche la conoscenza della diminuzione nella misura del 25% del valore degli immobili a causa del vincolo locativo stante anche la diffusione delle rilevazioni statistiche, in materia economica, tra le quali possono certamente essere annoverate anche quelle concernenti i valori degli immobili e la percentuale dell’incidenza su tale valore nell’ipotesi di esistenza del vincolo locativo.

L’affermazione della corte di appello deve pertanto ritenersi fondata su una corretta ed ortodossa applicazione della normativa in tema di notorio dovendosi intendere per notorio quel fatto (nella specie la rilevata diminuzione di valore degli immobili) che l’uomo di media cultura conosce in un dato tempo e in un determinato luogo, anche se relativo a un settore delimitato dell’attività umana.

Va peraltro sottolineato che la corte di merito ha fatto riferimento ai documenti esibiti in grado di appello – relativi alle dichiarazioni scritte di titolari di agenzie immobiliari – solo per trame ulteriore argomento a sostegno e a rafforzamento di un convincimento già autonomamente raggiunto in base alla nozione di fatto notorio idoneo da solo a reggere le raggiunte conclusioni oggetto di censura da parte dei C.. Pertanto la critica a detto argomento aggiuntivo manca del carattere di decisività posto che l’altra espressa ragione risulta da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Con il sesto motivo i C. denunciano violazione degli artt. 1223, 1226 e 1241 c.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello ha errato nell’affermare che “in ordine all’an debeatur è in re ipsa la prova dei danni subiti dal D.E.”.

Al riguardo va tenuto conto che in data 29/7/1999 era stato perfezionato il negozio risolutivo per mutuo consenso del preliminare del 13/4/99. Una volta risolto il contratto per mutuo consenso occorreva rivestire con la forma scritta eventuali nuove intese intervenute dopo la data dello scioglimento del contratto. Peraltro l’obbligo, risarcitorio per il danno derivante dal mancato godimento dell’immobile non è in re ipsa giacché non sorge automaticamente.

Nella specie è mancata da parte del D.E. la prova rigorosa del preteso danno da lucro cessante derivante dal mancato godimento dell’immobile. Ne consegue che, in mancanza di detta prova, non può nella specie configurarsi un pregiudizio economico risarcibile per non aver il D.E. potuto locare il bene ad un canone più elevato o per non aver potuto utilizzare il bene. In ogni caso la corte di merito ha omesso di esaminare la censura con la quale essi C. si erano lamentati della mancata considerazione del principio “compensatio lucri cun damno” con riferimento all’asserito danno partito dal D.E. per la mancata disponibilità dell’immobile e l’incremento patrimoniale dallo stesso conseguito per aver corrisposto in ritardo il saldo del prezzo. La corte di appello ha infine errato nel far ricorso alla liquidazione equitativa pur non avendo il D.E. assolto all’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso.

Anche questo motivo, al pari degli altri, è privo di pregio.

L’infondatezza della tesi dell’appellante relativa alla avvenuta risoluzione del contratto preliminare del 13/4/1999 è stata più volte sopra evidenziata.

Per quanto riguarda la tesi dei ricorrenti secondo cui l’obbligo risarcitorio per il danno derivante dal mancato godimento dell’immobile non è in re ipsa, non sorgendo automaticamente, è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il danno derivante dal mancato godimento di un immobile è in re ipsa: il titolare del diritto di proprietà di tale immobile non è quindi tenuto a provare il detto danno subito (tra le ultime sentenza 9/6/2008 n. 15238).

Parimenti infondata è la doglianza concernente l’omessa applicazione del principio “compensatio lucri cum damno” con riferimento all’asserito incremento patrimoniale conseguito dal D.E. per aver corrisposto in ritardo il saldo del prezzo.

È infatti vero che alcune pronunce di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve riparare il pregiudizio subito dal danneggiato sicché, nel caso di inadempimento di contratto preliminare di vendita, è necessario tenere conto, in linea di principio, dell’incidenza economica positiva, nel patrimonio del compratore, del mancato pagamento del prezzo e, specificamente, dell’utilizzazione concreta che il promissario acquirente abbia fatto del prezzo non versato al venditore (sentenza 10/9/1991 n. 9485). È del pari vero, però, che – come chiarito nella giurisprudenza di legittimità – il ritardo del compratore nel pagamento del prezzo dell’immobile, in conseguenza del ritardo nella consegna dello stesso da parte del venditore, non costituisce un vantaggio detraibile dal pregiudizio subito dal compratore in difetto della prova, da fornire da parte del venditore, che tale vantaggio sussista effettivamente, per avere, ad esempio, il compratore impiegato il danaro non versato in investimenti lucrosi (sentenza 16/3/1981 n. 1457).

Nella specie tale prova non è stata fornita né richiesta da parte dei C..

Infine la sentenza impugnata ha dato ampio conto della quantificazione del danno con ricorso al equitativo del cui uso ha dato congrua ragione indicando il percorso logico seguito e gli elementi di fatto presi a base del calcolo.

Di conseguenza i rilievi dei ricorrenti mentre sono infondati in ordine all’an, sono inammissibili in ordine al quantum, perché la valutazione equitativa del danno, di cui sia stata accertata l’esistenza, è incensurabile in sede di legittimità allorché sia ispirata da considerazioni logiche e adeguatamente motivate.

L’applicazione dell’art. 1226 c.c. presuppone infatti l’esistenza ontologica del danno, la liquidazione del quale, con valutazione equitativa, è rimessa al potere discrezionale del giudice, che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1383 c.c. (rectius art. 1384 c.c.) e vizi di motivazione sostenendo che la sentenza impugnata va censurata anche nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata da essi C. volta alla riduzione ad equità della penale.

Il motivo è inammissibile perché relativo ad una questione che – al di là della sua incidenza ai fini della decisione – dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (né è stato dedotto in ricorso) che abbia formato oggetto del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

Sul punto va ribadito il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito.

Pertanto ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

La tesi esposta dai ricorrenti con la censura in esame non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 4.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 17 Marzo 2010 , n. 6437. Illegittimo il licenziamento per giusta causa senza preventiva contestazione dell’addebito. (Licenziamento, trasferimento, mobbing)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 70/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Verona in accoglimento della domanda proposta da C.P. nei confronti della s.p.a. V.S., dichiarava la nullità del licenziamento intimato con lettera dell’11-7-2001, ordinava la reintegra del C.P. e condannava la società al risarcimento dei danni.

Il giudice, in particolare, rilevava che la società, violando l’art. 7 della l. n. 300/70, nella lettera di recesso, per motivare la giusta causa, aveva richiamato la recidiva “nell’addormentarsi in servizio” (con riferimento ad un precedente episodio del 3-11-2000) in precedenza non contestata: e ciò sebbene si trattasse di un elemento costitutivo della sanzione ex art. 91 e 127 del ccnl commercio. laddove l’art. 81 prevedeva la sola sospensione in assenza di recidiva.

La società proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Il C.P. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 5-4-2006, in accoglimento dell’appello rigettava le domande proposte dal C.P. e lo condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale, “qualificato” il licenziamento non come “disciplinare", bensì come “licenziamento per giusta causa”, ha ritenuto “superfluo esaminare se siano state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare”.

Per la cassazione di tale sentenza il C.P. ha proposto ricorso con tre motivi.

La società ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 7 legge n. 300/70 e formulando il relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in sostanza deduce che la Corte territoriale erroneamente ha operato una distinzione tra “licenziamento disciplinare” e “licenziamento per giusta causa” e, ritenendo che per tale seconda categoria non necessiterebbe il ricorso alla contestazione dell’addebito, ha ritenuto legittimo il licenziamento de quo, considerandolo “per giusta causa”.

In particolare il ricorrente lamenta che, in tal modo, la sentenza impugnata ha totalmente disatteso la nozione ontologica del licenziamento disciplinare, ormai consolidata.

Il motivo è fondato.

In base al principio costantemente affermato da questa Corte e che qui va ribadito, “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa” (v. fra le altre Cass. 13-8-2007 n. 17652, Cass. S.U. 1-6-1987 n. 4823, Cass. S.U. 16-12-1987 n. 9302, Cass. 5-12-1989 n. 5365, vedi anche, fra le altre, sulle conseguenze della violazione delle dette garanzie, Cass. S.U. 26-4-1994 n. 3965, Cass. 19-6-1998 n. 6135 e Cass. 12-4-2003 n. 5855).

La sentenza impugnata, qualificando il licenziamento de quo come “per giusta causa” ma non come “licenziamento disciplinare”, e ritenendo nella fattispecie “superfluo” esaminare se fossero state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare, ha disatteso in pieno il suddetto principio e tanto basta per cassare la impugnata sentenza con rinvio, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo, riguardanti questioni ulteriori, riproponibili dinanzi al giudice di rinvio.

Quest’ultimo viene designato nella Corte di Appello di Brescia, la quale provvederà attenendosi al principio di cui sopra, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19 Marzo 2010 , n. 6714. Ripartizione delle spese adottata a maggioranza: se il criterio non muta, è solo annullabile. (Il condominio)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

P.B. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Torino le aveva ingiunto di pagare al Condominio di via F. in Torino la somma di Lire 2.691.262 a titolo di spese straordinarie di manutenzione della facciata, deducendo la nullità della delibera che aveva approvato la spesa in base a un criterio di riparto diverso da quello previsto dalle tabelle millesimali.

L’opposto eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando che la delibera de qua sarebbe stata eventualmente annullabile e non nulla, per cui l’opponente sarebbe decaduta dall’impugnazione, essendo maturato il termine di cui all’art. 1137 cod. civ.

Con altro atto di citazione di identico contenuto la P.B. proponeva opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.

Respinta l’istanza di riunione dei due procedimenti, con la sentenza n. 3257/2002, il Giudice di Pace, decidendo il primo giudizio (n. 9040/2002), rigettava l’opposizione, rilevando che la delibera in oggetto doveva essere impugnata ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. dinanzi al giudice competente per valore, essendo il Giudice di pace incompetente.

Con la sentenza n. 3256/2002, il Giudice di Pace, decidendo il secondo giudizio recante il n. 9044/2002 R.G., dichiarava la carenza di interesse ad agire nell’attrice, rigettando le domande dalla medesima proposte.

Tali decisioni erano impugnate dalla P.B. con distinti atti di citazione che erano riuniti.

Con sentenza dep. il 21 giugno 2004 il Tribunale di Torino rigettava gli appelli.

Dopo avere rilevato che, quanto alla sentenza n. 3257/2002, il primo Giudice, pur dichiarandosi incompetente, aveva poi deciso nel merito, pronunciando il rigetto dell’opposizione, il Tribunale riteneva che la delibera condominiale, in base alla quale erano state poste a carico dell’opponente le spese condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, non poteva considerarsi affetta da nullità ma da annullabilità e, come tale, doveva essere impugnata nel termine di cui all’art. 1137 cod. civ. che nella specie non era stato rispettato, tenuto conto che l’approvazione del rendiconto rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio e, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la modifica dei criteri di ripartizione degli oneri condominiali sarebbe affetta da nullità relativa e, quindi, impugnabile solo dal condomino dissenziente; in ogni caso, doveva considerarsi legittima la modificazione a maggioranza dei predetti criteri quando avvenga non a titolo definitivo ma sia contingente e sia riferita a spese straordinarie.

Con riferimento alla sentenza n. n. 3256/2002, il Tribunale rilevava che, seppure era da considerarsi erronea la pronuncia di inammissibilità per mancanza di interesse ad agire, mentre sarebbe stato più corretto il rigetto dell’opposizione per le stesse ragioni sopra indicate, la decisione – non essendo stata specificamente impugnata al riguardo – doveva essere confermata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la P.B. sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1137, 1326 cod. civ., 68 disp. att. cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura la decisione gravata laddove – in contrasto con i principi in materia di invalidità delle delibere condominiali che approvino a maggioranza criteri di riparto delle spese difformi da quelli legali – aveva affermato che la delibera de qua sarebbe al più affetta da nullità relativa; che la nullità vi sarebbe solo nel caso in cui la modificazione avvenga a titolo definitivo e non già una tantum; che la delibera in questione era da considerarsi annullabile.

Al riguardo osserva ancora la ricorrente che: non vi è luogo per distinguere fra nullità assoluta e relativa, tenuto conto che anche il condomino che ha espresso voto favorevole è legittimato a fare valere la nullità; nella specie la ricorrente si era astenuta; la delibera che dispone la ripartizione delle spese prevedendo un criterio difforme da quello legale, incidendo sui diritti esclusivi dei condomini, è affetta da nullità e non da annullabilità, che è invece configurabile nel caso di involontaria ripartizione delle spese in modo illegale, rientrando questa nelle attribuzioni dell’assemblea.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che con il presente ricorso è stata impugnata la statuizione con cui la sentenza gravata, nel confermare il rigetto dell’opposizione pronunciata con la decisione n. 3257/2002, ha ritenuto che la delibera approvata dall’assemblea condominiale il 17-5-2001 fosse annullabile e, come tale, dovesse essere impugnata nel termine di cui all’art. 1137 cod. civ. che nella specie non era stato osservato; per quanto concerne la sentenza n. 3256/02, confermata dal Tribunale con statuizione non impugnata, in relazione alla quale il resistente ha dedotto il formarsi della cosa giudicata, occorre considerare che, dovendosi la natura precettiva della sentenza determinarsi non soltanto in base al dispositivo ma anche alla stregua della motivazione, la mancata impugnazione non può comportare certo il formarsi del giudicato sostanziale in ordine al diritto azionato dal Condominio con il ricorso per decreto, atteso che: a) la decisione n. 3256/02 non ha affatto esaminato il merito dell’opposizione a decreto, essendosi limitata ad emettere una pronuncia di carattere processuale di inammissibilità della successiva opposizione proposta dall’attuale ricorrente per mancanza di interesse, anche se poi erroneamente il dispositivo è stato di rigetto; il che è stato rilevato dalla sentenza del Tribunale che peraltro non ha potuto correggerlo in difetto di specifica impugnazione in ordine a tale statuizione; b) in ogni caso, il decreto ingiuntivo è stato impugnato con l’opposizione decisa con la sentenza n. 3257/02 che è oggetto del presente ricorso per cassazione.

Passando all’esame del motivo, va ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali l’assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 cod. civ., o dal regolamento condominiale contrattuale – essendo in tal caso necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini – dalle delibere con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni previsto dall’art. 1137, ultimo comma, cod. civ. (Cass. 126/2000; 2301/2001; 17101/2006). Infatti, l’adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale, incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, può essere assunta soltanto con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non rientrando nelle attribuzioni dell’assemblea che concernono la gestione delle cose comuni.

Pertanto, erroneamente i giudici di appello hanno escluso che ricorra la nullità della delibera condominiale quando l’assemblea del condominio proceda a una modificazione dei criteri di riparto non in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie: l’assemblea – in mancanza di un accordo unanime dei condomini – non ha il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese in violazione delle prescrizioni stabilite dall’art. 1123 cod. civ., secondo cui i contributi devono essere corrisposti dai condomini in base alle tabelle millesimali, atteso che – come si è accennato – tale determinazione non rientra nelle attribuzioni conferite all’assemblea dall’art. 1135 cod. civ. Si configura, invece, l’annullabilità della delibera quando l’assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire le spese in violazione delle disposizioni di cui all’art. 123 cod. civ.

Occorre considerare che la ricorrente ha dedotto come all’ordine del giorno dell’assemblea fosse stata posta l’approvazione – con scelta tra l’alternativa A) e l’alternativa B) – del rendiconto opere manutenzione facciata e della relativa ripartizione, essendo state dall’amministratore sottoposte due differenti ipotesi di riparto, il secondo dei quali – contenenti criteri diversi da quelli legali – sarebbe stato quello per l’appunto approvato.

Orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra esposti ma, ritenendo erroneamente che la delibera di ripartizione delle spese una tantum e non definitiva sarebbe annullabile e non già nulla, non ha compiuto gli accertamenti indispensabili al fine di stabilire se si fosse in presenza di una delibera affetta o meno da nullità, posto che avrebbe dovuto verificare se: a) oggetto della deliberazione dell’assemblea fosse stata o meno la previsione e quindi l’adozione del criterio di ripartizione della spesa ovvero se b) l’assemblea – senza compiere alcuna determinazione in ordine ai criteri di riparto da adottare – si fosse limitata ad approvare la ripartizione; c) ove si versasse nell’ipotesi sub a) la delibera, qualora fosse stata adottata in violazione dei criteri di cui agli artt. 1123 cod. civ., sarebbe stata affetta da nullità che può essere fatta valere, ex art. 1421 cod. civ., da qualunque interessato e quindi anche dal condomino che ha espresso voto favorevole (Cass. 5626/2002), indipendentemente dal decorso del termine sancito per l’impugnazione delle delibere annullabili; d) pertanto, in tal caso, il giudice investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto compiere gli opportuni accertamenti per verificare se i criteri adottati in concreto fossero o meno conformi a quelli legali, disponendo anche i mezzi istruttori eventualmente necessari.

Il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato.

Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:

“In materia di delibere condominiali sono affette da nullità – che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere – quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123”.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.