Risarcimento del danno al figlio maggiorenne e autosufficiente per le mancate donazioni future. Corte di Cassazione, sez. III, 26 gennaio 2010 n°1524.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento condannò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) a risarcire i danni subiti dal D. per la morte della madre avvenuta a seguito di intervento chirurgico.
La sentenza, appellata da ambedue le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Trento, la quale: ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dei sanitari; ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale a carico del D.; ha proceduto alla diversa liquidazione del danno non patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’APSS, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo ed illustrato da memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale dell’Azienda, che censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dei medici.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nei punti in cui si risolve nella richiesta, in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito della causa e degli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria. E’ infondato, quanto ai lamentati vizi, nella considerazione che il giudice s’è correttamente adeguato ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) dell’Azienda e di onere probatorio a carico della vittima (prova a carico di questa della stipulazione del contratto e dell’inadempimento del professionista, con onere, invece, a carico della struttura di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile). Per il resto, la motivazione della sentenza si manifesta congrua e logica.
Quanto, infine, alla doglianza del mancato accertamento, sia pure incidentale, del fatto reato, basti dire che da tempo la consolidata giurisprudenza ha escluso la necessità del collegamento tra danno non patrimoniale e fatto illecito costituente reato.
Passando al ricorso principale del D., il suo primo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto "che il solo invio di denaro – che fra l’altro per quanto consta in atti non necessariamente avveniva ogni mese ma con scadenze variabili – da parte della madre non è sufficiente a dimostrare una necessità del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento… ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l’anziana genitrice intendeva effettuare in favore del figlio lontano quale supporto economico, onde consentirgli un magici agio economico… onde i versamenti possono ragionevolmente ritenersi semplici elargizioni a titolo grazioso… senza che in capo all’appellante fosse maturato alcun diritto".
Il motivo è fondato.
In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003).
La sentenza impugnata – come può evincersi dal brano sopra trascritto – ha disatteso questo principio, confondendo l’obbligo alimentare (necessario al sostentamento del figlio) con la spontanea elargizione di somme di danaro (che sembra accertato essere state ripetute abitualmente nel tempo) comportante l’incremento patrimoniale del reddito del figlio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà ad un suo nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il giudice, nella liquidazione del danno, non avrebbe dovuto far riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Trento, bensì a quelle in uso presso il Tribunale di Rovereto (le quali prevederebbero una liquidazione superiore del 30% o 40%), dove (per ragioni non spiegate) si sarebbe dovuto radicare il contenzioso. Non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.
Nella caso in esame, il giudice ha scelto d’utilizzare la tabella del Tribunale di Trento, spiegando che essa ha il pregio di essere più personalizzata, con riferimento non solo all’età della vittima ed al rapporto di parentela, bensì anche alla convivenza o meno del danneggiato con il congiunto deceduto (nella specie la vittima era ultrasettantenne ed il figlio adulto viveva da anni in Colombia).
Infondato è il terzo motivo (nel quale si sostiene che il giudice avrebbe ridotto l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stata proposta specifica impugnazione), in considerazione del fatto che l’appello incidentale dell’Azienda tendeva (cfr. le conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza) al totale rigetto della domanda del D. o, in subordine, alla riduzione della precedente condanna.
Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice si sia esclusivamente interessato dei profili attinenti alla responsabilità del personale sanitario in sede di intervento chirurgico e non anche di "quello postoperatorio, comprensivo delle affrettate dimissioni e del successivo ricovero d’urgenza caratterizzato da una totale incapacità diagnostica per non dire da vero e proprio panico.
A riguardo, basti dire che la sentenza attribuisce l’esclusiva e totale responsabilità del sinistro alla condotta dei sanitari operatori e la parte (totalmente vittoriosa sul punto) non ha interesse al coinvolgimento di altri soggetti e di altre eventuali responsabilità.
Assorbito (in considerazione della cassazione qui disposta) è il quinto motivo, attinente alla parziale compensazione delle spese del giudizio operata dal giudice d’appello.
In conclusione, devono essere respinti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito il quinto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, nonchè i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sull’individuazione degli interessi usurari. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – 17 novembre 2009, n. 43840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la gravata sentenza la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M. e dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in data 29.11.2004, che aveva affermato la colpevolezza di R. Sergio in ordine a varie ipotesi di abusi sessuali in danno di S.N., G.G. e P.R., ha affermato la colpevolezza dell’imputato anche per il delitto di usura in danno delle predette parti lese, rideterminando la pena inflitta all’imputato nella misura ritenuta di giustizia.
Il R. era stato tratto a giudizio in ordine ai reati ascrittigli perché, nell’esercizio della sua attività di commercialista, si faceva dare o promettere dalle citate parti lese, esercenti tutte attività imprenditoriali e versanti in stato di bisogno, attestato da una situazione di conclamata insolvenza patrimoniale, quale corrispettivo di prestazioni di danaro interessi usurari, specificati nella analitica elencazione, per ciascuna delle parti lese, delle somme ricevute e di quelle corrisposte al R. mediante assegni bancari, nonché per avere costretto mediante violenza e minacce, consistite nel prospettare alle parti lese il mancato rinnovo dei prestiti loro concessi, a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti delle parti intime nei confronti della S. e della G. ed anche nella congiunzione carnale nei confronti della P..
La sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi delle varie fattispecie di usura contestate al R., stante la fruizione di interessi variabili tra il 30 ed il 580%, aveva escluso l’elemento soggettivo dei reati in base alla considerazione che l’imputato, essendo creditore delle parti lese per compensi professionali ed anticipazioni di imposta, poteva aver calcolato gli importi, dei quali aveva preteso la restituzione, come comprensivi di tali voci di credito.
La predetta sentenza aveva, invece, affermato la colpevolezza del R. in ordine ai delitti di violenza sessuale, avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni delle parti lese e ravvisabile la coartazione della loro volontà mediante induzione con abuso della condizione di inferiorità in cui versavano le predette persone offese dal reato per la causale specificata a proposito del delitto di usura.
La sentenza impugnata, in estrema sintesi, riporta nella parte narrativa la cronistoria delle indagini che avevano portato alla formulazione delle imputazioni a carico del R., la sintetica indicazione della pronuncia di primo grado e l’esposizione dei motivi di gravame formulati avverso detta sentenza dal P.M., dalle parti civili, nonché dalla difesa dell’imputato in relazione alla pronuncia di condanna.
Nella parte motiva viene preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale con riferimento ai reati di cui all’art. 609 bis c.p., dedotta dall’imputato per tardività della querela presentata dalle parti lese S. e G. nove mesi dopo la denuncia del reato di usura, mentre la P. non aveva mai presentato istanza di punizione, facendosi rilevare che, in ogni caso, gli abusi sessuali risultano procedibili di ufficio per connessione con la fattispecie di cui all’art. 644 c.p..
Vengono, poi, esaminate le dichiarazioni rese dalle persone offese dai reati e le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, nonché le deduzioni contenute nell’impugnazione dell’imputato in relazione alle citate fonti di prova, pervenendo sostanzialmente ad un giudizio di attendibilità delle parti lese e di concludenza delle risultanze delle indagini eseguite ai fini dell’affermazione di colpevolezza, sia con riferimento ai delitti di usura, in considerazione del rilevante tasso di interesse già accertato dalla sentenza di primo grado in relazione a ciascuna delle operazioni indicate in contestazione, che a quelli di violenza sessuale.
In particolare, quanto ai primi, la sentenza ha escluso che l’imputato potesse essere stato indotto in errore nel calcolo dell’ammontare delle somme di cui aveva preteso di volta in volta la restituzione dalla commistione di spettanze professionali o di altre voci di spesa, in considerazione della contabilità particolarmente meticolosa tenuta dallo stesso a proposito dei crediti vantati per tali spettanze.
Con riferimento ai reati di violenza sessuale inoltre la sentenza ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione tra il fatto contestato e la pronuncia di condanna, dedotta dall’appellante in relazione alla affermazione contenuta in detta sentenza che gli abusi erano stati commessi mediante induzione con approfittamento della condizione di dipendenza materiale e psicologica delle vittime legate alla loro necessità di danaro.
Sul punto, peraltro, la sentenza ha anche rilevato che nei confronti della S. e della G. il R. in varie occasioni aveva anche usato la forza fisica per piegarle ai suoi desideri.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorrente con un mezzo di annullamento articolato in 33 argomentazioni riportate sotto la indicazione di corrispondenti lettere dell’alfabeto, senza la specificazione delle violazioni di volta in volta denunciate ai sensi dell’art. 606 c.p.p., deduce: A) che il P.G. aveva concluso, nel giudizio di appello, per l’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussiste, e la declaratoria di improcedibilità dei reati sessuali per mancanza di querela; B) che la sentenza è carente di motivazione in ordine al rigetto di tale richiesta, che trovava il proprio fondamento giuridico anche in una pronuncia di questa Suprema Corte, con la quale è stata esclusa la procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale per la ritenuta connessione con un delitto di minaccia semplice; C) che nella sentenza di primo grado, a proposito dell’imputazione, si legge che il R. “costringeva” le parti lese “approfittando delle condizioni di inferiorità psichica delle donne” e che la sentenza di appello ha confermato tale pronuncia, senza peraltro correggere tale affermazione, di cui non vi è traccia nel capo di imputazione; D) che la sentenza di primo grado aveva affermato la colpevolezza dell’imputato per avere indotto le parti lese agli abusi sessuali, mentre nella imputazione è stata contestata la costrizione delle medesime, con il conseguente difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, vizio non sanato dalla pronuncia di appello; E) che le parti lese, nella originaria denuncia, avevano fatto esclusivo riferimento a fatti di usura, mentre le ulteriori imputazioni per violenze sessuali sono state formulate a distanza di tempo sulla base delle risultanze di ulteriori indagini, con la conseguente inesistenza della connessione tra i reati; F) che la sentenza di primo grado aveva erroneamente affermato detta connessione; G) che la P. non aveva formulato alcuna istanza di punizione nei confronti del R., con il quale era stata legata sentimentalmente per molti anni, periodo nel quale si inseriscono i quattro assegni in base ai quali è stato contestato il delitto di usura, sicché si palesa inattendibile l’affermazione sia della esistenza di tale delitto, sia che gli atti sessuali siano stati ottenuti dall’imputato mediante costrizione o induzione legata alla descritta condizione della parte lesa di persona sottoposta ad usura; H) che la sentenza non ha risposto esaurientemente a proposito della deduzione dell’appellante, con la quale si era fatto rilevare che le intercettazioni ambientali prodotte dalle parti lese erano state inizialmente tagliate e manipolate e solo in un secondo tempo erano state consegnate nel testo unilateralmente dichiarato integrale; I) che l’ipotesi dell’usura in danno della G. contrasta con l’accertamento dal quale era emerso che la predetta parte lesa appariva contemporaneamente beneficiaria e portatrice di assegni di terzi di rilevante importo e disponeva continuativamente sul proprio c/c bancario di somme notevoli; L) che le richieste di prestazioni sessuali ed i palpeggiamenti sarebbero avvenuti, secondo le risultanze delle intercettazioni, alla presenza della moglie e del figlio minore del R. con conseguente inattendibilità di tale assunto; M) che l’affermazione della sentenza, secondo la quale la connessione tra i reati di violenza sessuale e quelli perseguibili di ufficio deve ravvisarsi anche nella mera connessione processuale ed investigativa, è fondata su un indirizzo giurisprudenziale che appare superato dalla pronuncia di questa Corte citata in precedenza e che inoltre è altresì errata l’affermazione della sentenza, secondo la quale la procedibilità a querela è finalizzata alla tutela della privacy della parte lesa, che, nella specie, sarebbe venuta meno a seguito del clamore suscitato nella stampa dalle indagini afferenti al delitto di usura; N) che l’assunto dello stato di bisogno in cui versava la P. contrasta con il dato della disponibilità sul c/c della somma di L. 130.000.000 e che, peraltro, la giustificazione addotta in ordine alle ragioni della indisponibilità di tale somma non appaiono plausibili; O) che dalle indagini espletate dalla GG.FF. in ordine all’attività del R., relative ad un arco di tempo di cinque anni e ad una clientela particolarmente estesa, non sono emerse irregolarità o fatti riconducibili ad ipotesi di usura nei confronti di altri soggetti; P) che sono state valutate in termini negativi a carico dell’imputato, quale indizio di prevaricazione, l’induzione della G. all’acquisto di determinati prodotti o di polizze assicurative, malgrado la convenienza economica degli stessi; Q) che vi è stato travisamento delle risultanze probatorie con riferimento al fatto che l’imputato si era sempre adoperato per far ottenere interessi più favorevoli e tassi più convenienti ai suoi assistiti; R) che la corte territoriale ha ritenuto superfluo, senza adeguata motivazione, un confronto tra l’imputato e le parti lese G. e P. a proposito dell’affermazione del primo di avere avuto una relazione extraconiugale con entrambe; S) che sono state illogicamente svalutate le incongruenze rilevate nelle dichiarazioni della S. e il contrasto circa la data delle confidenze fatte dalla stessa all’amica C.M., nonché il comportamento consenziente del marito della predetta parte lesa, mediante la lettura di tali risultanze processuali in un’ottica che appare evidentemente colpevolista, indotta dalla valutazione negativa della condotta adulterina dell’imputato; T) che sono state svalutate risultanze favorevoli all’imputato, quale l’ammissione della P. di avere avuto un rapporto continuativo con l’imputato ed il fatto che la medesima non ha mai formulato istanze di punizione nei confronti dello stesso; U) che è stato ritenuto immotivatamente irrilevante dai giudici di merito, nel giudizio circa la attendibilità delle parti lese, il fatto che le operazioni indicate nella denuncia querela presentata dalle medesime e quelle riportate nei capi di imputazione sono parzialmente divergenti; V) che sono stati ritenuti esistenti, quale prova del delitto di usura, collegamenti tra gli assegni di terzi che sarebbero stati dati dal R. alla P. e quelli tratti sul c/c del marito della P., che si assumono consegnati al R., ma portati all’incasso da terzi, senza che sia stata fornita prova dell’effettiva esistenza del ritenuto collegamento dei soggetti emittenti o beneficiari degli assegni portati all’incasso con la persona dell’imputato, che non risultava giratario di nessuno dei predetti assegni; W) e X) che i giudici di merito non hanno proceduto al rigoroso vaglio della attendibilità delle parti lese, necessario soprattutto allorché la persona offesa dal reato si sia costituita parte civile ed è, pertanto, interessata all’esito finale del processo; Y) che la sentenza impugnata ha ritenuto di superare l’elemento di riscontro negativo all’accusa di usura costituito dal fatto che le operazioni di cui alla contestazione sono risultate sporadiche e di importi limitati mediante l’affermazione apodittica, secondo la quale le operazioni intercorse sono state ben più numerose rispetto a quelle contestate in giudizio, senza che tale assunto fosse suffragato da alcun dato probatorio; Z) che le operazioni tramite le quali sarebbe stato posto in essere il delitto di usura sono state attribuite al R., benché lo stesso non figurasse mai quale prenditore o giratario degli assegni corrispondenti e che l’illegalità delle stesse è stata apoditticamente desunta dal fatto che tali operazioni non risultavano dalle annotazioni per versamenti e compensi professionali che l’imputato effettuava in modo meticoloso; Z1) che a proposito di uno dei fatti di usura in danno della S. è stato calcolato l’importo degli assegni oggetto di scambio, al fine di desumerne la corresponsione di interessi usurari, senza tener conto del versamento IRPEF effettuato dal R. nell’interesse della predetta S., sulla base di una considerazione del tutto generica; Z2) che a proposito di altro importo è stata ritenuta la corresponsione di interessi usurari malgrado la permanente incertezza in ordine all’effettivo ammontare della somma indicata in sentenza; Z3) che non si è tenuto conto da parte dei giudici di merito delle spettanze dell’imputato per prestazioni professionali e della complessità delle operazioni di dare ed avere, che rendevano difficile comprendere esattamente i calcoli ad esse sottesi, come evidenziato dal consulente di parte; Z4) che la sentenza impugnata ha erroneamente posto a carico dell’imputato l’onere di giustificare le carenze nelle annotazioni contabili delle operazioni intercorse con le parti lese; non ha tenuto conto delle ingenti somme di cui risultava disporre la S. ed ha malamente interpretato le risultanze di un colloquio intercorso tra la predetta parte lesa e l’imputato; Z5) che, ai fini del giudizio di attendibilità delle parti lese, sono stati svalutati elementi quali la tardività della denuncia degli abusi sessuali, il mancato riscontro all’affermazione delle parti lese, secondo le quali vi sarebbero state anche altre vittime di rapporti usurari, mai accertati, l’operazione con la quale sono state manipolate dalle presunte parti lese le registrazioni di colloqui effettuate di propria iniziativa da queste ultime; Z6) che è del tutto carente di prove il collegamento tra gli abusi sessuali e le minacce attribuite al R. di interrompere le dazioni di danaro; Z7) che in uno dei periodi in cui la P. ha affermato di avere subito gli abusi sessuali del R. è emerso che la stessa aveva versato e disponeva sul c/c della somma di L. 130.000.000; Z8) e Z9) che a proposito degli abusi sessuali denunciati dalla S. e dalla G. le risultanze delle indagini finanziarie dovevano indurre ad escludere qualsiasi collegamento con una situazione di bisogno delle parti lese.
Il ricorso, che è al limite dell’ammissibilità, risolvendosi prevalentemente nella formulazione di censure avverso la valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, non è fondato.
Non possono essere, infatti, dedotte in sede di legittimità censure fondate sulla prospettazione di elementi di natura esclusivamente fattuale per contestare la valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, asserendo che detta valutazione contrasta con le circostanze di fatto indicate dal ricorrente, poiché il motivo di impugnazione si esaurisce nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Possono, tuttavia, essere individuate nel coacervo delle deduzioni di natura fattuale, alcune eccezioni in punto di diritto che, seppure già esaminate dai giudici di merito, richiedono un ulteriore approfondimento anche in relazione agli argomenti sviluppati dalla difesa del ricorrente nella discussione orale.
Tali questioni riguardano in particolare la procedibilità dei reati di violenza sessuale, stante la tardività dell’istanza di punizione formulata dalle parti lese; l’eccezione di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza sempre con riferimento ai predetti reati di abusi sessuali.
In ordine alla prima eccezione è stato sostenuto dalla difesa del R. che la connessione con un reato perseguibile di ufficio richiesta dalla legge, al fine di rendere procedibile il delitto di violenza sessuale anche in mancanza di querela, ai sensi dell’art. 609 septies, quarto comma n. 4), c.p., deve consistere in un vincolo di natura investigativa, nel senso che l’accertamento del reato perseguibile di ufficio presuppone necessariamente che si accerti anche l’abuso sessuale.
Si richiama in particolare sul punto una recente pronuncia di questa Suprema Corte che ha esaminato l’ipotesi in cui era stata esclusa, in sede accertamento di merito, l’esistenza della aggravante del reato (minaccia) che rendeva perseguibile di ufficio tale ultimo fatto connesso con l’abuso sessuale (sez. III, 6.6.2007 n. 34898, Riera ed altro, RV 237197), affermando che, “qualora il giudice di merito accerti l’insussistenza del delitto connesso e quindi, quanto meno, l’erroneità della sua contestazione, tale accertamento fa venir meno fin dall’inizio la pretesa connessione e perciò la possibilità di procedere d’ufficio per il delitto perseguibile a querela in mancanza di quest’ultima”.
Orbene, il citato principio di diritto si palesa del tutto conforme all’indirizzo interpretativo assolutamente prevalente di questa Suprema Corte, secondo il quale il proscioglimento dell’imputato dal reato perseguibile di ufficio per ragioni diverse dall’assoluzione con formula piena non fa venir meno la procedibilità dei fatti di violenza sessuale (cfr. sez. III, 19.3.2009 n. 17846, Carli, RV 243760; sez. III, 4.2.2009 n. 16757, Cavallaro ed altro, RV 243749 e giurisprudenza precedente conforme), conseguendo da tale affermazione in modo evidente che l’assoluzione con la predetta formula osta alla possibilità di perseguire l’abuso sessuale originariamente ritenuto connesso con quello perseguibile di ufficio.
Deve, invece, rilevarsi, a proposito della nozione di connessione, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, ai fini della perseguibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale, la connessione di cui all’art. 609 septies, comma quarto n. 4), c.p. non è limitata alle ipotesi di connessione processuale di cui all’art. 12 c.p.p., ma va estesa alla connessione meramente investigativa di cui all’art. 371, comma secondo, c.p.p., ovvero alla presenza di reati commessi in occasione di altri reati, per eseguirne altri o allorché la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza (sez. III, 8.7.2005 n. 32971, Marino, RV 232185).
La procedibilità d’ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione, prevista dall’art. 609 septies c.p., con altro delitto perseguibile d’ufficio, ricomprende, infatti, non soltanto quella teleologica o materiale, ma altresì qualsiasi ipotesi di connessione idonea a fare venire meno le esigenze di riservatezza collegate al reato di cui all’art. 609 bis c.p. (sez. III, 30.11.2005 n. 47247, P.G. in proc. Petrone, RV 233016; conf. sez. IV, 25.10.2000 n. 2371, Lauceri, RV 218475).
Orbene, nel caso in esame gli abusi sessuali contestati all’imputato risultano connessi con i delitti di usura sia per il vincolo occasionale, che esplica i suoi effetti sul piano investigativo, sia per il vincolo ideologico, posto a fondamento della ritenuta continuazione, sicché correttamente i giudici di merito hanno affermato la procedibilità delle violenze sessuali, mentre a nulla rileva che l’accertamento degli abusi sessuali non fosse necessario ai fini investigativi in ordine ai delitti di usura, né che in ordine a tali delitti le indagini fossero esaurite alla data della denuncia-querela.
È altresì insussistente la denunciata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza con riferimento alle violenze sessuali.
È noto l’indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di questa Suprema Corte secondo il quale, in materia di nullità ex art. 521 e 522 c.p.p., l’immutazione del fatto, rilevante ai fini della applicabilità delle norme citate, è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento psicologico del reato, e, per effetto di tale immutazione, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene (cfr. sez. I, 199906302, Iacovone ed altro, RV 213459; conf. sez. VI, 200335120, Conversano ed altri, RV 226654; sez. Ili, 200513151, Vignola, RV 231829).
Inoltre, con riferimento al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la violazione di detto principio non va accertata mediante il mero e pedissequo confronto, puramente letterale, tra contestazione e sentenza, poiché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (sez. un. 22.10.1996 n. 16, Di Francesco).
Orbene, in applicazione degli enunciati principi di diritto la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l’eccezione di nullità dell’appellante, osservando che gli elementi di fatto accertati dal giudice di primo grado erano compresi nella formulazione dei capi di imputazione e che l’affermazione di colpevolezza, per avere indotto le vittime a subire gli atti sessuali, non si è discostata dal fatto storico contestato con riferimento alla condotta (palpeggiamento delle parti intime…), all’evento (coazione della libertà sessuale) ed all’elemento psicologico dell’autore del reato.
La qualificazione della condotta dell’imputato, di cui alla sentenza di primo grado, quale induzione al compimento degli atti sessuali mediante l’approfittamento delle condizioni di inferiorità in cui versavano le vittime degli abusi, come rilevato nella sentenza impugnata, afferisce ad una modalità dell’azione (meno invasiva), che non altera il contenuto essenziale della contestazione rendendo il fatto eterogeneo o incompatibile rispetto a quello originariamente contestato, sicché l’imputato ha avuto ampia possibilità di difendersi dalle accuse in relazione ai loro elementi essenziali.
Peraltro, la sentenza della Corte territoriale ha altresì accertato la commissione di veri atti di violenza fisica commessi dall’imputato in danno della G. e della S. ovvero l’uso della minaccia di interrompere i finanziamenti per costringere le parti lese a subire gli atti sessuali, facendo seguire alle minacce la distruzione dei relativi assegni e, quindi, una condotta del tutto coincidente con quella oggetto di contestazione.
Quanto ad eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, la cui denuncia può in parte desumersi da alcune deduzioni del ricorrente ed in parte è stata meglio enucleata nella discussione orale, va in primo luogo osservato, con riferimento ai delitti di usura, che nella specie vi è piena coincidenza tra i fatti accertati dal giudice di primo grado e quelli ritenuti dalla Corte di appello.
E, infatti, anche il giudice di primo grado aveva affermato la natura usuraria dei prestiti concessi dall’imputato alle parti lese mediante la dazione di assegni o di somme di danaro, avendo detto giudice solo escluso l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il R. aveva potuto considerare gli importi ottenuti in restituzione come comprensivi di voci di credito afferenti a compensi professionali o ad anticipazioni di imposta.
La sentenza di appello, nell’operare il cosiddetto ribaltamento della pronuncia assolutoria da parte del giudice di primo grado in ordine a detti reati, risulta, pertanto, congruamente motivata mediante gli esaustivi rilievi afferenti all’accertamento che l’imputato conservava una meticolosa contabilità dei propri crediti per versamenti e per i compensi professionali, utilizzava per la concessione di prestiti alle parti lese assegni di terzi senza apporvi la firma di girata, impediva alle medesime di scrivere il proprio nome sulle matrici degli assegni rilasciati per lo sconto, conosceva le situazioni di difficoltà economica e finanziaria delle clienti.
La diversa pronuncia della Corte territoriale in ordine all’elemento psicologico dei reati di usura, di cui si è affermata la sussistenza, pertanto, si palesa fondata su un apparato argomentativo adeguato ed immune da vizi logici, mediante il puntuale riferimento agli elementi da cui è stata desunta la piena consapevolezza dell’imputato in ordine alla natura della condotta posta in essere.
Va ancora osservato sinteticamente, con riferimento alle contestazioni del ricorrente, le quali, per quanto già precisato in ordine alla loro inammissibilità, non possono essere esaminate singolarmente in sede di legittimità, che l’accertamento dei delitti di usura è stato fondato sul puntuale riscontro costituito dalle verifiche eseguite dalla GG.FF., che hanno permesso di ricostruire analiticamente le singole operazioni mediante l’accertamento della esistenza di più elementi concordanti che andavano a dimostrare il collegamento tra le operazioni di cui all’imputazione, quali, oltre alle dichiarazioni delle persone offese, il riscontro costituito dagli importi versati in banca e da quello delle somme poi restituite, la corrispondenza dei singoli importi alle somme incassate da terzi, il riconoscimento degli assegni perché identici e di pari importi.
Tali verifiche, peraltro, hanno trovato ulteriore riscontro in quelle effettuate dal consulente del P.M., mentre la Corte territoriale si è fatta carico di esaminare tutti i rilievi formulati dalla difesa dell’appellante, osservando, tra l’altro correttamente in punto di diritto, che per la individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima intercorra un complesso rapporto economico, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al calcolo globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti(cfr. sez. II, 200600745, Rosadini, RV 232985).
È stato anche evidenziato dalla sentenza che il reato di usura non presuppone l’esistenza di uno stato di bisogno della vittima, costituendo quest’ultimo un aggravante del reato e, peraltro, detto stato può essere di qualsiasi natura, specie e grado, corrispondendo ad una determinata condizione psicologica in cui l’usurato venga a trovarsi per le più svariate ragioni (cfr. sez. II, 199805079, Gonzaga, RV 210603).
Per quanto riguarda, infine, la specifica censura per un vizio di motivazione avente ad oggetto l’omessa valutazione contabile di un versamento IRPEF eseguito dal R. nell’interesse della S. (capo Z1), su cui ha insistito la difesa nella discussione orale, va rilevato che anche sul punto la sentenza risulta adeguatamente motivata, avendo osservato che il consulente del P.M. non aveva riscontrato alcun collegamento tra le due operazioni, con valutazione di merito delle risultanze probatorie non censurabile in sede di legittimità.
Anche in ordine alla affermazione di colpevolezza dell’imputato per i delitti di violenza sessuale, sostanzialmente fondata sulle dichiarazioni delle parti lese, la sentenza impugnata risulta esaustivamente motivate ed immune da vizi logici.
La valutazione della piena attendibilità delle vittime degli abusi sessuali è stata fondata, infatti, sull’esistenza di riscontri alle operazioni usurarie denunciate dalle stesse, costituiti dalle già citate risultanze degli accertamenti della GG.FF., sul rilievo che la P. non ha neppure denunciato il R. per gli abusi sessuali commessi in suo danno, dimostrando la propria carenza di interesse a sostenere l’accusa, sull’ulteriore riscontro costituto dal rinvenimento di un plaid in una stanza dell’ufficio del R., plaid sul quale, secondo la descrizione della predetta P., avvenivano i rapporti sessuali pretesi dall’imputato.
La sentenza infine si è fatta carico di esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive dell’appellante, ritenendole irrilevanti o disattendendone la attendibilità sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici, in ordine alle quali, come già rilevato, vengono formulate dal ricorrente solo generiche censure fattuali fondate su una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Avvalimento: ancora dubbi e tensioni attorno ad uno degli istituti più controversi in materia di appalti pubblici. Consiglio di Stato, sez. VI, 09.02.2010, n. 641.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante -consorzio con attività esterna, dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 2612 c.c., costituito da imprese per la prestazione di servizi di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, manutenzione di immobili ed altro- avverso il provvedimento della Ferservizi S.p.a. (società sottoposta alla direzione e coordinamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a.) recante esclusione dalla gara di appalto per servizi di pulizie e multiservices (della durata di 48 mesi, articolato in nove lotti, e di importo complessivo pari ad euro 27.637.921).
Giova considerare che il bando della gara suddetta, alla quale il Consorzio citato ha partecipato (per tutti i nove lotti messi a gara) indicando la propria consorziata Eurogroup S.c. a r.l. quale società cui affidare il servizio in caso di aggiudicazione, richiede, quanto alle condizioni di partecipazione, il possesso della:
• c.d. “situazione giuridica”, consistente nella iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia di cui al D.M. n. 274/97, “nella fascia di classificazione adeguata agli importi di ciascun lotto di gara per il quale si intende concorrere”;
• nonché della “capacità economica e finanziaria”, attestata dal possesso di due distinti requisiti minimi relativi al valore del fatturato: il primo relativo al fatturato realizzato nel quadriennio 2001 – 2004 in attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, non inferiore al valore dell’importo dell’appalto per il quale si intende concorrere, in base ai lotti, il secondo consistente nel fatturato derivante da appalti aventi ad oggetto servizi analoghi di pulizia/multiservices per un importo al netto di IVA almeno pari al 60% dell’importo presunto del lotto se riferito a tre appalti.
In caso di consorzi, i suddetti valori devono essere posseduti per almeno il 60% dal consorzio e ciascuna consorziata deve possedere il 20% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti sommati, posseduti dalle imprese riunite, raggiungano l’importo complessivamente richiesto.
Con il provvedimento impugnato in primo grado la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del Consorzio ricorrente sostenendo che:
• “non risulta attestato dalla consorziata Eurogroup … il possesso del requisito di cui al punto III.2.1.1b) – Situazione giuridica … nella misura richiesta in caso di partecipazione per più lotti … avendo l’impresa affermato di essere in possesso della fascia di classificazione “I” (per importi fino a euro 8.263.310,39, e non “L” (superiore a euro 8.263.310,39)…”;
• la domanda è altresì carente dell’attestazione del possesso “del requisito di cui al punto III.2.1.2 a) – Capacità economica e finanziaria … nella misura richiesta in caso di partecipazione per più lotti, avendo l’impresa affermato di essere in possesso di un fatturato pari ad euro 23.159.400, non sufficiente a raggiungere l’importo complessivo dei lotti per i quali la società ha richiesto di partecipare … ammontante invero ad euro 27.637.921”.
La Ferservizi S.p.a. ha pertanto proceduto all’accertamento dei requisiti previsti al punto III.2.1.1), lett. b, ed al punto III.2.1.2), lett. a, avendo riguardo alla sola situazione della consorziata Eurogroup, designata dal Consorzio come esecutrice, così concludendo per la non ammissione alla gara.
Ciò posto, il primo giudice ha disatteso i motivi di ricorso con cui il Consorzio ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione nella parte in cui la stazione appaltante:
• ha valutato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla lex specialis della gara avendo riguardo alla sola consorziata Eurogroup, indicata come affidataria del servizio oggetto dell’appalto, non anche tenendo conto dei requisiti posseduti dal Consorzio A.GE.CO., ossia dal soggetto che ha redatto la domanda di partecipazione, essendo come tale destinato a vincolarsi contrattualmente;
• ha sostanzialmente negato la possibilità di avvalersi, per la partecipazione alla gara stessa, dei requisiti prestati da altri soggetti distinti, ma connessi in forza di una specifica relazione giuridica qualificata, quale è il contratto di consorzio;
• non ha ammesso alla gara il Consorzio anche con riguardo ai lotti per i quali la consorziata Eurogroup, da sola, risultava in possesso dei requisiti richiesti.
Insorge il Consorzio sostenendo l’erroneità della sentenza.
All’udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Va disatteso il primo motivo di gravame con cui si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che correttamente la stazione appaltante, escludendo di poter avere riguardo in sede di riscontro dei requisiti di partecipazione all’iscrizione e ai fatturati attestati dal Consorzio, ha sostanzialmente negato nel caso di specie la possibilità di avvalersi, per la partecipazione alla gara stessa, dei requisiti prestati da altri soggetti distinti.
Il Collegio non può non condividere, invero, quanto dal primo giudice sostenuto laddove ha affermato che la dimostrazione delle condizioni per l’avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
E’ invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un “rapporto di gruppo”.
Va parimenti respinto il secondo motivo di appello con cui si ripropone la censura dedotta in primo grado relativa all’assunta illegittimità dell’operato della stazione appaltante nella parte in cui, nell’accertare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla lex specialis della gara, ha avuto riguardo alla sola consorziata Eurogroup, indicata come affidataria del servizio oggetto dell’appalto, senza tener conto dei requisiti posseduti dal Consorzio A.GE.CO., ossia dal soggetto che ha redatto la domanda di partecipazione, essendo come tale destinato a vincolarsi contrattualmente.
Anche al Collegio appare risolutiva, al riguardo, la previsione del punto III.2.1.4) del bando di gara in forza della quale i requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.1.1, lett. b), e III.2.1.2, lett. a) e b) devono essere adeguati alla quota di prestazioni che ciascuna impresa per la quale il consorzio dichiara di concorrere andrebbe ad eseguire in caso di aggiudicazione.
Ebbene, nessun dubbio che nel caso di specie il Consorzio ha indicato la propria consorziata Eurogroup S.c. a r.l. quale società cui affidare per intero il servizio in caso di aggiudicazione.
A ciò si aggiunga, come correttamente osservato dal primo giudice, che il Consorzio A.GE.CO., nella domanda di partecipazione presentata l’11 luglio 2005, non ha indicato quale sarebbe stato il proprio “apporto giuridico ed economico”, così non prospettando alla stazione appaltante l’eventualità di un suo anche contenuto concorso all’esecuzione, rilevante nella prospettiva della cumulabilità dei requisiti di partecipazione.
Infine, non merita accoglimento il motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza appellata laddove non ha riconosciuto illegittimo che la stazione appaltante non abbia ammesso alla gara il Consorzio quanto meno con riguardo ai lotti per i quali la consorziata Eurogroup, da sola, risultava in possesso dei requisiti richiesti.
Dirimente appare, invero, la previsione contenuta al punto III. 2.1.4) del bando.
La stessa, prescrivendo che “in caso di partecipazione per più lotti, i concorrenti dovranno indicare a pena di nullità nella richiesta di partecipazione i lotti per i quali intendono concorrere, riportando tale indicazione anche nella parte esterna della busta contenente la domanda di partecipazione”, impone ai partecipanti, espressamente a pena di nullità della domanda di partecipazione, un onere formale di espressa e specifica indicazione dei lotti, certo non assolto dal Consorzio con la prima richiesta.
D’altra parte, in disparte il decisivo profilo relativo alla prescritta nullità della domanda, non è chi non veda che a fronte di tale omissione -che in corretta applicazione del principio di par condicio la stazione appaltante non ha reputato superata per effetto della presentazione (in data successiva alla scadenza del termine per la formalizzazione delle domande di partecipazione) dell’“istanza di riammissione” del 15 dicembre 2005- la stessa stazione appaltante non avrebbe potuto procedere se non in modo del tutto arbitrario alla identificazione dei singoli lotti per i quali ammettere il Consorzio.
Alla stregua delle esposte argomentazioni, respinta la domanda risarcitoria attesa la legittimità delle determinazioni contestate in primo grado e dal ricorrente assunte quale causa del pregiudizio di cui chiede il ristoro, va quindi respinto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010.
Depositata in cancelleria Il 09/02/2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sul reato di rifiuto di atti d’ufficio. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 8 febbraio 2010 n. 4995.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

1.-. Con sentenza in data 26-11-2008 il GUP presso il Tribunale di Cosenza ha dichiarato, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di AAA in ordine al reato di cui all’art. 328, comma primo, c.p. a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.
AAA era imputata del reato di cui all’art. 328 c.p. per essersi, in qualità di ufficiale giudiziario, indebitamente rifiutata di notificare ad un imputato ed a un difensore il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, notificazioni che, per ragioni di giustizia, dovevano essere compiute senza ritardo e comunque non oltre il 29-1-08.
Il GUP di Cosenza ha ritenuto del tutto insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio gli elementi raccolti in riferimento alla consapevolezza e volontà di compiere non tempestivamente tali adempimenti, osservando che la circostanza che la AAA aveva comunque posto in essere, anche se in ritardo, la attività finalizzata alla notifica della citazione dell’imputato e del difensore era “comunque indicativa del fatto che l’imputata aveva comunque cercato di provvedervi”. Il GUP ha anche rilevato che, in assenza di qualunque elemento indicativo di uno specifico rifiuto da parte della AAA di effettuare le notifiche, non poteva escludersi che l’imputata “per un disguido o per una dimenticanza” avesse provveduto in ritardo alle notifiche in questione. Ne derivava che, non sussistendo elementi sufficienti ed univoci (indicativi della consapevolezza e volontà dell’imputata di omettere adempimenti assegnatile per motivi di giustizia) e idonei a sostenere l’accusa in giudizio, si imponeva la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti della AAA per difetto dell’elemento psicologico.
2.-. Avverso la suindicata sentenza del 26-11-08 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 328, comma primo, c.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
In particolare, il ricorrente rileva che le risultanze delle indagini avevano consentito di accertare che, mentre due colleghi dell’imputata avevano provveduto alle notifiche non appena erano stati loro assegnati gli atti da notificare, la AAA, sebbene gli atti da notificare le fossero stati assegnati sin dal 21-1-08, vi aveva provveduto solo in data 13-2-08 e 7-2-08, quando oramai per la udienza del 19-2-08 le notifiche non sarebbero state valide.
Il Procuratore Generale di Catanzaro, ricordata la giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato il reato di cui all’art. 328 c.p. nella omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo alla autorità procedente o alla parte privata richiedente, osserva che nel caso di specie la assegnazione all’imputata fin dal 21-1-08 di atti da notificare per l’udienza del 19-2-08 e la inerzia della AAA durata fino al 7 ed al 13 del mese successivo integrerebbero di per sé il rifiuto di compiere l’atto, indipendentemente da una specifica manifestazione in tal senso da parte della prevenuta, come erroneamente ritenuto, invece, da parte del GUP.
In secondo luogo il ricorrente sottolinea che la AAA, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel suo interrogatorio non ha mai parlato di un disguido o di una dimenticanza a proposito della mancata notifica degli atti. Questo dato inesistente sul quale sarebbe basata la decisione costituirebbe un vero e proprio travisamento della prova.
Infine sarebbe “paradossale per la sua irrazionalità” la affermazione pure contenuta in sentenza, secondo cui l’imputata sarebbe stata giustificata dal fatto di avere rinvenuto solo tempo dopo la documentazione che le era stata consegnata per effettuare le notifiche. Sarebbe poi “inconcludente” la asserzione per cui l’avere l’imputata effettuato, sebbene in ritardo, la notifica degli atti sarebbe “comunque indicativa del fatto che l’imputata aveva comunque cercato di provvedervi”. D’altra parte non risultava in alcun modo che la AAA, una volta rinvenuti solo giorni dopo gli atti, avesse sollevato obiezioni di sorta.
3.-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato [in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, nella quale è stato ravvisato il reato di cui all’art. 328 c.p. nell’omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo all’autorità procedente o alla parte privata richiedente] che il rifiuto di cui all’art. 328 cod. pen. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell’atto medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 17570 del 16/03/2006, Rv. 233858, Lanzara).
D’altra parte ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d’ufficio è necessario, che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra jus”; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Sez. 6, Sentenza n. 8949 del 03/07/2000, Rv. 217665, De Riso).
In applicazione di questi principi, la motivazione della sentenza impugnata appare manifestamente illogica e contraddittoria.
Sono state, infatti, accertate sia la assegnazione all’imputata fin dal 21-1-08 di atti da notificare per l’udienza del 19-2-08 sia la inerzia della AAA durata fino al 7 ed al 13 del mese successivo, circostanze che già integrano di per sé il rifiuto di compiere l’atto, indipendentemente da una specifica manifestazione in tal senso da parte della prevenuta, come erroneamente ritenuto da parte del GUP.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la AAA non ha mai giustificato la mancata notifica degli atti con un disguido o una dimenticanza da parte sua. Infine del tutto irrazionale è la apodittica affermazione, pure contenuta in sentenza, per cui l’avere l’imputata effettuato, sebbene in ritardo, la notifica degli atti sarebbe “comunque indicativo del fatto che l’imputata aveva comunque cercato di provvedervi”. D’altra parte il fatto che la AAA non ebbe a sollevare obiezioni di sorta toglie credibilità alla sua indimostrata asserzione di avere rinvenuto gli atti da notificare solo alcuni giorni dopo.
In definitiva, la esclusione dell’elemento soggettivo risulta motivata in modo del tutto illogico a fronte della necessità di un dolo solo generico e della accertata e ingiustificata inerzia della ricorrente, anche in considerazione del fatto che altri colleghi dell’imputata avevano provveduto alle notifiche non appena erano stati loro assegnati gli atti da notificare e che vi era comunque un arco temporale sufficiente per provvedere all’incombente.
4.-. Per le considerazioni svolte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.
Così deciso in data 7-1-2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA L’8 FEBBRAIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.