DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010 Sostituzione del commissario straordinario dell’amministrazione comunale di Mesagne.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 68 del 23-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 novembre 2009, con il quale,
ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto lo scioglimento
del consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) e la nomina di un
commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente nella
persona della dott.ssa Clara Minerva;
Considerato che la dott.ssa Clara Minerva, per sopravvenute
esigenze di servizio, non puo’ proseguire nell’incarico e che,
pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;

Decreta:

Il dott. Pietro Massone e’ nominato commissario straordinario per
la gestione del comune di Mesagne (Brindisi) in sostituzione della
dott.ssa Clara Minerva, con gli stessi poteri conferiti a
quest’ultima.
Dato a Roma, addi’ 10 marzo 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2010 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 67 del 22-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita’, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all’attuale situazione di diffusa crisi internazionale; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell’influenza A (H1N1)»; Rilevato che l’organizzazione mondiale della sanita’ in data 11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico alla fase 6, la piu’ elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»; Rilevato che allo scopo di mettere in atto misure idonee a mitigare l’impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale A(H1N1), sulla scorta delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e del piano pandemico nazionale, e’ stata adottata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009; Dato atto che detta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798/2009 ha, tra l’altro, autorizzato il direttore generale della prevenzione sanitaria dell’allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a provvedere, con i poteri di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 anche esercitando diritti di prelazione gia’ acquisiti presso produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura delle dosi di vaccino necessarie per assicurare la vaccinazione di almeno il quaranta per cento della popolazione italiana; Vista l’ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A(H1N1)», con la quale sono state individuate le categorie di persone alle quali offrire la vaccinazione de qua; Considerato l’attuale andamento epidemiologico dell’influenza pandemica A(H1N1) nel territorio della Repubblica italiana; Considerato che pure a fronte della recente conferma, da parte dell’OMS, del livello 6 di allarme pandemico, le dosi di vaccino sino ad oggi acquisite dallo Stato costituiscono, in ogni caso, una riserva idonea a fronteggiare eventi epidemiologici connessi all’influenza A (H1N1), relativamente alla campagna di vaccinazione 2009/2010, avuto particolare riguardo ai risultati evidenziati dalla relazione del presidente dell’Istituto superiore di sanita’ in data 16 marzo 2010, protocollo n. 201/10 COR-F, nella quale motivatamente si conclude che «il quantitativo di vaccini pandemici ancora disponibili nel nostro Paese (circa 8 milioni di dosi) e’ piu’ che sufficiente a limitare gli effetti negativi di un’eventuale, ulteriore circolazione di A/H1N1 2009 almeno sino all’inizio della prossima stagione influenzale»; Considerato che la menzionata ricognizione dell’effettiva ed attuale situazione di fatto giustifica la parziale revoca e conseguente modificazione dell’efficacia dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, n. 3798, nei termini indicati in dispositivo; Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere alla revoca parziale e conseguente modificazione dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009; Rilevato, sotto un autonomo e diverso profilo, che la commissione affari sociali, sanita’ e famiglia dell’assemblea del Consiglio d’Europa, nel gennaio 2010, ha aperto un’inchiesta in merito alle decisioni prese dall’Organizzazione mondiale della sanita’ e dagli stati membri, per fronteggiare il rischio della pandemia e che, a tal fine, e’ previsto un rapporto da parte del relatore incaricato, Paul Flynn, entro la fine del mese di aprile 2010; Sentito il Ministro della salute, che si e’ espresso con nota dell’11 marzo 2010; Dispone: Art. 1 1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-quinquies, a parziale revoca e conseguente modificazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, con limitato riguardo alle esigenze relative alla stagione influenzale in corso, l’autorizzazione all’acquisto di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza e’ rideterminata quantitativamente nella misura massima indicata nella nota dell’Istituto superiore della sanita’ indicata in premessa. 2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e’ autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali. 3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione a tutela degli interessi pubblici, anche all’esito dell’attivita’ di inchiesta del Consiglio d’Europa citata in premessa. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, relativo all’assegnazione finanziaria al Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 67 del 22-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell’8 luglio 2004 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell’ambito della complessiva dotazione del Fondo, e’ stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita’, riservando l’importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l’importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si e’ provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita’ sismica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 6 agosto 2005 recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2005, nel quale e’ riportata la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni dello Stato ed i relativi interventi a cui le risorse medesime sono destinate; Vista la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, n. 1178SEDI/6104 del 9 maggio 2008 con la quale e’ stato trasmesso l’elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2005, annullate per un contributo complessivo di euro 190.522,92; Considerato che il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco nella stessa nota 1178SEDI/6104 del 9 maggio 2008, ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per le verifiche tecniche annullate per effettuare ulteriori verifiche sismiche; Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni degli importi complessivamente assegnati al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e che la proposta del Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco consente la prosecuzione di verifiche finalizzate alla riduzione del rischio sismico; Ritenuto, sulla base dell’esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche sismiche sostitutive contenute nell’allegato 2 al presente decreto, per un contributo totale di euro 190.522,80; Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della disponibilita’ del Fondo; Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le verifiche tecniche riportate nell’allegato 1 al presente decreto, gia’ finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 190.522,92, resta assegnato al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco per il finanziamento delle verifiche riportate nell’allegato 2 al presente decreto.

Art. 2 1. L’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 relativo al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco e’ parzialmente modificato dall’allegato 2 al presente decreto. 2. Per le verifiche tecniche riportate nell’allegato 2, gli incarichi di verifica dovranno essere conferiti entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco comunichera’ al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, l’elenco delle verifiche attivate. Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2009 Deroga al limite del 20 per cento di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 66 del 20-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la provincia autonoma di Bolzano con nota n. 1403/405744 del 16 luglio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l’importo di euro 21.250.882,00, pari al cento per cento della somma al 31 dicembre 2008, relativamente all’Azienda sanitaria Alto Adige; Vista la nota n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, di integrazione della nota n. 1403/405744 dei 16 luglio 2009; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della provincia autonoma di Bolzano n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, riferita all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della provincia autonoma di Bolzano correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall’Istituto tesoriere; Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e’ autorizzata ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2009 p. Il Presidente: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-20&task=dettaglio&numgu=66&redaz=10A03378&tmstp=1269508793329