Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 27 marzo – 26 maggio 2008, n. 13545 Avvocati, previdenza, cartella esattoriale, opposizione (2010-03-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Presidente De Luca – Relatore Bandini

Pm Abbritti – conforme – Ricorrente C.N.P.A.F. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

– Controricorrente Avv. M

Svolgimento del processo

Con ricorso del 18.10.1998 l’avvocato Avv. M propose opposizione, avanti al Pretore di Melfi, avverso la cartella esattoriale con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le aveva richiesto il pagamento della sanzione prevista dall’art. 17 legge n. 576/1980, come modificato dall’art. 9, comma 1, legge n. 141/1992, per la mancata comunicazione annuale dei redditi professionali relativi agli anni a partire dal 1992 fino al 1996 compreso.

L’opponente eccepì la nullità della cartella esattoriale per la mancata preventiva emanazione della necessaria ordinanza ingiuntiva, alla quale non poteva considerarsi equivalente la cartella opposta; nel merito eccepì l’infondatezza delle pretese della Cassa, avendo inviato regolarmente le comunicazioni annuali dei redditi professionali.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della Cassa Forense, il Tribunale di Melfi, con sentenza del 3.2.2004, accolse l’opposizione. A sostegno del decisum il Tribunale, senza entrare nel merito della pretesa opposta, osservò che:

– la penalità in questione doveva essere qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria;

– era applicabile il procedimento previsto dall’art. 35, comma 7, legge n. 689/1981;

– tale sanzione amministrativa poteva essere applicata solo a seguito di un procedimento di

accertamento secondo le forme di cui alla legge n. 689/1981;

– la cartella esattoriale non poteva sostituirsi all’ordinanza -ingiunzione.

Avverso l’anzidetta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

L’intimata Avv. M ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

1. La disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione svolta dalla contro ricorrente è logicamente preliminare. Tale eccezione si fonda sul rilievo che la violazione contestata, in quanto "connessa" all’omissione totale o parziale del versamento dei contributi, dovrebbe ritenersi compresa tra quelle considerate dall’art. 35, comma 3, legge n. 689/81, assoggettate alla disciplina prevista nel successivo comma 4, che, per il giudizio di opposizione, rinvia agli artt. 442 e ss cpc, onde la sentenza emessa sarebbe soggetta ad appello (art. 433 cpc, richiamato dall’art. 442 cpc) e non alla disciplina di cui all’art. 23 legge n. 689/81, che prevede l’inappellabilità della sentenza e la sua ricorribilità per cassazione.

1.1 Giova precisare che l’art. 35 legge n. 689/81 ha distinto tre ipotesi:

– la prima riguarda le violazioni di norme, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, consistenti in un’evasione contributiva (comma 2); in tali casi l’opposizione all’ordinanza ingiunzione va proposta nel termine stabilito dall’art. 22 della legge, ma al giudizio si applicano le norme sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (comma 4);

– la seconda riguarda le violazioni che non consistono di per sé in un’evasione contributiva, ma che possono determinarla, cosicché, se viene accertato che dalla violazione è derivato l’omesso o parziale versamento di contributi o premi, con la stessa ordinanza ingiunzione è richiesto il pagamento dei contributi ed è applicata la sanzione amministrativa; quanto alla disciplina applicabile questa seconda situazione è assimilata alla prima (comma 3);

– la terza, residuale, riguarda le violazioni che non consistono in un omesso o parziale versamento di contributi e rispetto alle quali la sanzione amministrativa è applicata a prescindere da un accertamento sul fatto che abbia o meno dato luogo ad evasione contributiva (comma 7); in questa ipotesi si osservano "le disposizioni delle sezioni I e II”del primo capo della legge, in quanto applicabili.

1.2 La violazione dell’art. 17 legge n. 576/80 e successive modifiche non consiste nell’omettere il versamento di contributi, ma nel non presentare una comunicazione, che ha sì la funzione di mezzo attraverso il quale l’iscritto dichiara il suo debito verso la Cassa per la parte eccedente il contributo minimo, ma che va presentata anche nel caso in cui nessun contributo oltre quello minimo sia dovuto, perché la dichiarazione d’imposta per l’anno precedente è stata negativa; inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dall’esistenza e dall’accertamento della violazione contributiva.

Pertanto, contrariamente a quanto opinato dalla controricorrente, il caso all’esame deve essere ricondotto alla terza delle ipotesi anzidette (quella, cioè, di cui all’art. 35, comma 7, legge n. 689/89).

In tal senso si è espresso anche il Giudice a quo, che (correttamente, in base alle suesposte considerazioni) ha espressamente ritenuto ed affermato l’applicabilità dell’art. 35, comma 7, legge n. 689/81.

Trova quindi applicazione la disciplina ivi espressamente richiamata, fra cui, in particolare, l’art. 23, ultimo comma, che prevede l’inappellabilità della sentenza e la sua ricorribilità per cassazione.

1.3 L’eccezione all’esame dev’essere pertanto disattesa.

2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, sotto plurimi profili, degli artt. 12, 14, 18 e 35 legge n. 689/81, con riferimento all’art. 17, comma 4, legge n. 576/80, come sostituito dall’art. 9 legge n. 141/92 e disciplinato dal dm 22.5.1997, concernente il regolamento della Cassa per la sua applicazione, in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi, nonché violazione del principio generale secondo cui la legge speciale deroga a quella generale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc. In particolare lamenta che:

– l’inciso "salvo che non sia diversamente stabilito" contenuto nell’art. 12 legge n. 689/81 mantiene ferma la specialità del sistema sanzionatorio dell’ordinamento previdenziale forense;

– la legge n. 576/80 non prevedeva alcuna "ammenda" destinata ad essere poi depenalizzata dalla legge n. 689/81, cosicché deve ritenersi l’inapplicabilità, nella materia, dell’art. 35, comma 7, di tale ultima legge, stante l’esplicito richiamo ivi contenuto al comma 1, che a sua volta fa espresso riferimento alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, costituenti reato, punite con la sola ammenda;

– l’art. 17 legge n. 576/80, dopo la modifica introdotta dall’art. 9 legge n. 141/92, prevede una penalità, "per questo solo fatto", a carico di chi ometta di effettuare la comunicazione o ne effettui una non conforme al vero, a prescindere quindi dalla necessità dell’accertamento dei motivi che hanno determinato la trasgressione e dell’elemento psicologico del trasgressore;

– a differenza di quanto previsto dall’art. 14 legge n. 689/81, la legge n. 576/80 non prevede l’estinzione della sanzione in caso di mancata contestazione entro un termine prestabilito, bensì soltanto una diffida al professionista in caso di perdurante omissione;

– a seguito della privatizzazione della Cassa Forense (dm 28.9.1995), la stessa non poteva esser considerata alla stregua della pubblica amministrazione e ciò "apriva le porte ad ulteriori norme regolamentari, applicabili in subiecta materia";

– in particolare il Regolamento della Cassa Forense, emanato con dm 22.5.1997 e applicabile alla fattispecie, costituisce una lex specialis e non richiama alcuna delle norme procedimentali di cui agli artt. 12, 14 e 18 legge n. 689/81;

– se nella normativa forense mai si parla di ordinanza ingiunzione, deve ritenersi che il legislatore della legge n. 141/92 e lo stesso Regolamento del 1997 abbiano voluto "escludere siffatto strumento e siffatto procedimento", la derogabilità al sistema generale di cui alla legge n. 689/81 da parte del sistema previdenziale forense è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 4290/2003;

– il nuovo Regolamento, adottato con il dm 20.11.2000, dispone espressamente l’inapplicabilità alle sanzioni contemplate dal Regolamento medesimo delle disposizioni della legge n. 689/81.

2.1 Si osserva che le questioni sollevate dalla ricorrente sono state già affrontate dalla giurisprudenza di questa Corte, che, con la sentenza n. 9725/2000, ha affermato il principio secondo cui, essendo la fattispecie all’esame regolata dall’articolo 35, comma 7, legge n. 689/1981, devono applicarsi le norme di tale legge sull’accertamento e la contestazione della violazione e sulla applicazione della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l’iscrizione di questa nel ruolo deve essere preceduta dalla contestazione della violazione.

Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento ermeneutico, non ravvisando, nelle argomentazioni svolte dalla ricorrente, valide ragioni per discostarsene.

2.2 Deve infatti considerarsi che:

– la natura di sanzione amministrativa pecuniaria della penalità per cui è causa deriva:

dall’obbligatorietà del sistema previdenziale (dimostrativo della sussistenza di un interesse generale dell’ordinamento alla soddisfazione dell’interesse proprio della categoria); dal costituire tale penalità una sanzione per l’inosservanza in sé dell’obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’aver dato luogo ad un’evasione contributiva; dal non costituire, per converso, tale penalità una somma che, aggiungendosi ai contributi non versati, rappresenti un predeterminato risarcimento del danno per il ritardato pagamento;

– la Cassa Forense è rimasta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo all’Ente prima della sua trasformazione (art. 1, comma 2, dl. vo n. 509/94) ed ha anche mantenuto i poteri in precedenza attribuiti all’Ente per riscuotere i contributi e le sanzioni (il che è pure presupposto dal Regolamento approvato con il dm 22 maggio 1997);

– l’art. 35 legge n. 689/81 ha dettato una serie di disposizioni sulle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie facenti propriamente parte del complesso di norme destinato a regolare il fenomeno della depenalizzazione, ma la giurisprudenza di questa Corte le ha costantemente applicate anche nel caso di violazioni di norme successive alla legge n. 689/81, punite con sanzioni amministrative pecuniarie, come, per quanto qui rileva, prevede l’art. 9 legge n. 141/92, modificativo dell’art. 17 legge n. 576/80;

– deve quindi riconoscersi l’infondatezza dei profili di doglianza, quali più sopra indicati, relativi al tenore letterale dell’art. 35, comma 7, legge n. 689/81 e all’avvenuta privatizzazione della Cassa forense;

– l’esecuzione esattoriale, disciplinata all’entrata in vigore della legge n. 576/80 sulla base del dpr n. 602/73, contempla diversi tipi di ruolo, a seconda che le somme dovute dal debitore d’imposta risultino da sue dichiarazioni (ruolo principale) ovvero da rettifica o accertamento di ufficio (ruolo suppletivo) e regolano in diverso modo sotto il profilo quantitativo l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo e quella a titolo provvisorio sulla base di redditi risultanti da atti di accertamento oggetto di contestazione, dal che si ricava "…che una norma, la quale estenda dalle imposte dirette ad altre prestazioni imposte il sistema dell’esecuzione esattoriale, non significa per sé che l’ente creditore possa in ogni caso far valere la sua pretesa, manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore, ed anzi va intesa nel senso che non arrechi alcuna modifica alle regole proprie del rapporto di base, ragion per cui se le somme che si tratta di riscuotere non risultano da una precedente dichiarazione del debitore, è necessario che esse abbiano in precedenza costituito l’oggetto di un procedimento ordinato al loro accertamento. Principi, questi, che si trovano ora tradotti in specifiche norme nel D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, all’art. 4, e nel D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli artt. 21 e 24" (cfr Cass., n. 9725/2000, cit., in motivazione);

– deve quindi ritenersi che le norme che estendono il sistema di riscossione esattoriale ad entrate di tipo diverso da quelle tributarie hanno la sola portata di porre a disposizione del creditore quel più economico metodo di riscossione, ma, in difetto di espressa statuizione in tal senso, non consentono al creditore di formarsi da sé il titolo esecutivo, prima ancora che la pretesa sia stata affermata in confronto dell’altra parte, con un atto amministrativo od una domanda giudiziaria, così da impedire che la difesa della parte possa esercitarsi prima ancora della formazione del ruolo;

– ne deriva che, non essendo stato disciplinato dall’art. 18 legge n. 576/80, anche dopo la modificazione introdotta con l’art. 9 legge n. 142/92, il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, devono essere osservate sia le norme che riguardano l’accertamento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14 legge 689/81), sia quelle che concernono l’applicazione della sanzione mediante l’ordinanza ingiunzione (art. 18 e ss. della stessa legge);

– non rileva in contrario che, nel caso all’esame, la violazione sia di agevole accertamento e la sanzione pecuniaria sia stabilita in misura fissa, perché ciò non rende superflua l’osservanza delle norme sopra indicate, che consentono comunque alla parte di avere consapevolezza della violazione che le si attribuisce e di poter prospettare alla Cassa Forense quegli eventuali errori in cui sia incorsa nel ritenere avvenuta la violazione;

– a tanto non osta l’eventuale contrarietà delle norme regolamentari alla disciplina testé indicata (dovendo comunque osservarsi che, nella specie, non assumono rilievo le più recenti previsioni del Regolamento di cui al dm 20.11.2000, non essendo dette disposizioni in vigore al momento della formazione del ruolo per cui è causa), poiché a tali norme, per il contrasto con le disposizioni di una legge primaria, andrebbe comunque rifiutata applicazione;

– la sentenza di questa Corte n. 4290/2003, richiamata dalla ricorrente, non collide con le predette conclusioni, concernendo un aspetto particolare della questione (modalità e termini del pagamento in misura ridotta della sanzione) espressamente disciplinato dall’art. 17, comma 4, legge n. 576/80, come modificato dall’art. 9 legge n. 141/92 (perciò da una disposizione di legge e non regolamentare) in modo diverso da quanto previsto in via generale dall’art. 16 legge n. 689/81, con conseguente applicabilità della disposizione ("salvo che non sia diversamente stabilito") di cui all’art. 12 di quest’ultima legge (dovendo altresì osservarsi che, seppure incidenter tantum, la suddetta sentenza ha riaffermato la necessarietà della contestazione);

– deve in definitiva ritenersi che le norme procedimentali di cui alla legge n. 689/81 trovano applicazione anche nella materia che qui ne occupa, salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria); – deve quindi convenirsi per l’infondatezza anche degli ulteriori profili di doglianza svolti dalla ricorrente.

3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 17,00 oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CAP come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione I civile del 22 febbraio 2010, n. 4079 Famiglia, assegno divorzile (2010-03-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4079

Svolgimento del processo

1. – C.G. e B.M., in data ****, contrassero matrimonio civile, dal quale nacque un figlio.

2. – Con verbale del ****, i predetti coniugi si separarono consensualmente, convenendo, tra l’altro, che il marito versasse alla moglie l’assegno mensile di mantenimento di L. 3.000.000 e le donasse la metà dell’appartamento sito in ****, fino ad allora oggetto della comunione legale tra i coniugi.

3. – A seguito di ricorso del B., il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 47591 del 16 dicembre 2002, pronunciò lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e respinse la domanda della C. volta ad ottenere l’assegno di divorzio.

4. – Avverso tale sentenza – nella parte in cui aveva respinto la domanda di assegno di divorzio – la C. propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, lamentando, in particolare, che il Tribunale aveva omesso di considerare: a) le due predette condizioni della separazione consensuale (assegno di mantenimento e donazione), le quali erano state convenute allo scopo di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenore di vita che – attualmente – non era in grado di mantenere, pur in presenza dell’incremento del proprio reddito di lavoro; b) due circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, costituite dalla donazione di un appartamento da lei effettuata a favore del figlio N., nonchè dalla richiesta ed ottenuta anticipazione del trattamento di fine rapporto, nel ****, investito nella comunione legale. La C. chiese, pertanto, che la Corte le riconoscesse un assegno di divorzio pari ad Euro 1.700,00 mensili.

Costituitosi, il B., nel contestare il fondamento dell’appello, sottolineò che: a) la C. aveva una solida posizione economico – patrimoniale, derivantele dall’attività professionale di professore ordinario presso l’Università **** e dalle sue proprietà immobiliari, ivi compresa la proprietà del predetto appartamento di ****; b) all’epoca della separazione, egli era professore ordinario presso l’Università **** e, da poco tempo, componente "laico" del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo stato eletto al Senato della Repubblica soltanto nel ****, a distanza di tre anni dalla separazione, con la conseguenza che la situazione reddituale attuale (****), raggiunta per eventi successivi e non riconducibili ad aspettative sorte in costanza di matrimonio, era costituita esclusivamente dall’indennità di parlamentare.

La Corte adita, con la sentenza n. 2206/05 del 18 maggio 2005, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconobbe alla C. l’assegno di divorzio pari ad Euro 1.200,00 mensili.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte ha osservato quanto segue:

A) “Effettivamente deve ritenersi che il tenore di vita dei due coniugi durante la loro unione matrimoniale fosse caratterizzato da un ottimo livello economico in virtù non solo della posizione professionale di entrambi, ma anche e soprattutto della decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie e della conseguente incidenza sulla vita familiare; tale convincimento trova obiettiva conferma nella circostanza per cui in sede di separazione consensuale il B. ha assunto l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, pur titolare di un autonomo reddito da lavoro, nella misura di L. 3.000.000 mensili, proprio al dichiarato scopo di garantirle la conservazione del tenore di vita matrimoniale, in tal modo riconoscendo esplicitamente l’esistenza di un’organizzazione familiare economicamente elevata e dispendiosa”. B) “Deve inoltre ritenersi che la C. ha potuto ragionevolmente fare affidamento, in ragione del rapporto coniugale con il B., anche su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa che lo hanno portato a ricoprire, come non contestato, diversi e rilevanti incarichi di natura istituzionale e governativa”. C) “Ritenuto, per le esposte considerazioni, che i coniugi durante la loro vita matrimoniale hanno avuto un livello di vita piuttosto elevato tanto da prevedere in sede di separazione un considerevole assegno di mantenimento in favore della C., nonostante svolgesse una attività professionale ben retribuita, deve escludersi con certezza che quest’ultima abbia la disponibilità di mezzi adeguati a conservare un analogo tenore di vita considerato che il suo reddito annuo lordo derivante dalla sola attività lavorativa è pari, allo stato attuale, ad Euro 66.180,00 dichiarazione dei redditi ****. Il B. ha attualmente un reddito annuo lordo di Euro 131.059,00 (dichiarazione dei redditi ****), pari a circa il doppio di quello della C., pur dovendo considerare, nella comparazione delle rispettive situazioni economiche, che quest’ultima è proprietaria dell’abitazione in cui vive e di un appartamento in ****”. D) “Per tutte le ragioni fin qui esposte sussistono nella specie le condizioni per il riconoscimento del richiesto assegno di divorzio che si reputa congruo fissare nella misura di Euro 1.200,00 mensili, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell’evidente disparità tra le stesse e della lunga durata del matrimonio (circa venti anni)”. 5. – Avverso tale sentenza B.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, complesso motivo di censura.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, C.G..

6. – All’odierna udienza di discussione, della quale è stato dato rituale avviso ai difensori delle parti, ha partecipato soltanto il difensore della controricorrente.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’istanza, depositata in data 27 gennaio 2010, con la quale i difensori del ricorrente B.M., Avvocati Giovanni e Fabio Di Cagno, chiedono che il Presidente di questa Prima Sezione Civile, “… – accertato che l’Ufficiale Giudiziario deputato alla notìfica dell’atto di avviso di fissazione di udienza nel presente giudizio non ha proceduto alla notifica, attestando tuttavia alla Cancelleria il nuovo domicilio legale in Roma dei sottoscritti difensori – voglia disporre la rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di nuova udienza”. In particolare, i predetti difensori precisano che “recentemente… hanno trasferito il proprio domicilio legale in Roma dalla Via San Damaso n. 15 al Viale Mazzini n. 73, avendo cura – nelle more della comunicazione alla Cancelleria della… Corte – di comunicare l’avvenuto trasferimento all’Ufficiale Giudiziario”, e che questo, “cui era stato affidato per la notifica l’atto di avviso dell’udienza, lungi dal notificarlo direttamente presso il nuovo domicilio come avvenuto in precedenza per altri atti, lo ha restituito alla predetta Cancelleria, peraltro con indicazione dell’avvenuto trasferimento del domicilio legale dei sottoscritti difensori in Roma al Viale Mazzini n. 73”.

Tale istanza non può essere accolta.

In punto di fatto – come del resto emerge anche dallo stesso contenuto dell’istanza -, risulta che: a) i difensori istanti non hanno comunicato alla Cancelleria della Corte – prima dell’udienza di discussione del presente ricorso, fissata per il 28 settembre 2009 – il cambiamento del loro domicilio di Roma dalla Via San Damaso, n. 15, al Viale Mazzini, n. 73; b) l’avviso di detta udienza è stato tempestivamente notificato ai predetti difensori, in data 26 giugno 2009, a mani del Cancelliere di questa Sezione, in quanto l’Ufficiale giudiziario, nella precedente relazione di notificazione in data 22 giugno 2009, aveva attestato l’omessa notifica dello stesso avviso all’indirizzo di Roma, via San Damaso, n. 15, sia pur indicando il nuovo domicilio: “anzi Viale Mazzini 7 3 Roma”.

In punto di diritto, è noto il costante orientamento di questa Corte al riguardo (cfr. le sentenze delle sezioni unite nn. 739 del 1988 e 92 del 1999, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 17086 del 2008), condiviso dal Collegio. Per esso, nel giudizio di cassazione, le comunicazioni di cui all’art. 377 c.p.c., comma 2, – in applicazione di quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 2, per il caso di mancata elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente – vanno eseguite presso la cancelleria della Corte di Cassazione, qualora il domiciliatario, indicato con l’elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto art. 366 c.p.c., comma 2, si sia trasferito dal luogo in essa indicato senza comunicare alla cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio. In tal caso, il trasferimento del domicilio, privando di efficacia la precedente elezione di domicilio con il renderla inidonea allo scopo per cui era stata fatta – cioè di ricevere in quel luogo le comunicazione e le notificazioni della cancelleria concernenti il ricorso -, può rilevare a detto scopo soltanto se tempestivamente comunicato alla stessa cancelleria, non potendo invece assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario acquisita dall’ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell’originario luogo di domiciliazione, anche se il luogo del nuovo indirizzo dello stesso domiciliatario (sia esso o no un avvocato) si trovi in Roma. Ciò, in quanto il citato art. 366 c.p.c., comma 2 – che ha natura di disposizione generale e regola perciò non solo la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e le comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all’art. 377 c.p.c., comma 2 – impone di configurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi controlli; all’ausiliario del giudice, tenuto ad individuare il luogo ove indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che il trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch’esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla cancelleria della Corte di Cassazione.

2. – Con l’unico, complesso motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, anche in relazione all’art. 143 c.c., e art. 29 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus sarebbero incorsi negli errori enunciati in rubrica, “da un lato omettendo di dare conto dei mezzi adeguati di cui la sig.ra C. autonomamente disponeva, dall’altro neppure accennando all’impossibilità, per la medesima sig.ra C., di procurarseli per ragioni oggettive”. In particolare, il ricorrente sostiene che: a) quanto all’inadeguatezza dei mezzi della C., in relazione al tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, affermata dalla Corte romana, tale affermazione risulta innanzitutto apodittica – non avendo la resistente mai dimostrato, nè chiesto di dimostrare in base a puntuali circostanze, come era invece suo preciso onere, di esser priva di mezzi adeguati -, inoltre fondata essenzialmente su presunzioni prive di riscontro ed erroneamente basata sulla sola circostanza del contenuto della clausola di cui al verbale di separazione consensuale – concernente l’assegno di mantenimento ivi convenuto in favore della C. e lo scopo dell’erogazione ivi dichiarato -, ed infine inconsistentemente basata sulle asserite aspettative di sviluppo della "carriera" pubblica del B., posto che tale "carriera" si è sviluppata soltanto successivamente alla separazione; b) quanto all’oggettiva impossibilità per la C. di procurarsi mezzi adeguati, parimenti affermata dalla Corte romana, risulta totalmente omessa la considerazione che la stessa C. non ha provato nè dedotto di provare, e neppure allegato, alcuna circostanza idonea a dimostrare detta impossibilità: infatti, posto che i coniugi si trovavano, fino alla data della separazione, in una situazione socio – economico – reddituale perfettamente identica, non risultano in causa ragioni oggettive che abbiano impedito o impediscano alla C. di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio; c) quanto alla valutazione degli elementi di determinazione dell’assegno operata dalla Corte romana, questa ha omesso, in contrasto con i principi enunciati da questa Corte, la valutazione "ponderata" e "bilaterale" dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, omettendo, in particolare, di considerare sia che il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune è stato identico fino alla separazione, sia che l’affermata sperequazione reddituale era, in realtà, molto modesta, tenuto conto che il B. – al pari di tutti i parlamentari e, nella specie, di quelli dei **** – deve devolvere una cospicua parte della indennità mensile al gruppo parlamentare di appartenenza, e che lo stesso, a seguito della formazione di una nuova famiglia, deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla C..

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1. – La Corte romana, nel riconoscere il diritto della C. all’assegno di divorzio, ha dato innanzitutto rilievo alle condizioni economico – patrimoniali dei coniugi ed al tenore della vita matrimoniale riferiti al momento della separazione consensuale, nonchè agli accordi convenuti in tale sede.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – per il quale detto riferimento alle condizioni della separazione è illegittimo, perchè estraneo all’autonoma disciplina dell’assegno di divorzio -, questa Corte ha più volte ritenuto che, sebbene il riconoscimento e la misura di tale assegno, al fine di assicurare al coniuge beneficiario il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, debbano essere valutati alla luce della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, tuttavia, anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui risulti idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 22500 del 2006 e n. 15728 del 2005). Nella specie, i Giudici dell’appello non hanno ecceduto da tali limiti, perchè hanno fatto riferimento – non esclusivo – alle condizioni convenute in sede di separazione consensuale, e dunque sia al tenore della vita matrimoniale sia alle condizioni economiche dei coniugi nel tempo della separazione, al fine di accertare la spettanza dell’assegno di divorzio.

In particolare, la Corte romana ha sottolineato come “il tenore di vita dei due coniugi… fosse caratterizzato da un ottimo livello economico in virtù non solo della posizione professionale di entrambi, ma anche e soprattutto della decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie e della conseguente incidenza sulla vita familiare”, desumendo tale convincimento appunto dalla obiettiva circostanza costituita dalle condizioni convenute in sede di separazione consensuale, con le quali il B. si era obbligato, tra l’altro, a contribuire al mantenimento della moglie, pur titolare di un autonomo reddito da lavoro, nella misura di L. 3.000.000 mensili, “proprio al dichiarato scopo di garantirle la conservazione del tenore di vita matrimoniale”. A tale riguardo, la contraria tesi del ricorrente – secondo cui, al momento della separazione, i coniugi, entrambi professori universitari di ruolo, si trovavano in posizione di assoluta parità, quanto alle rispettive condizioni reddituali – è smentita dal rilievo che il B., rivestendo all’epoca ed a far data dal 1986, coitì è incontestato, la carica di componente "laico" del Consiglio superiore della magistratura (eletto cioè dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’art. 104 Cost., comma 4), conservava lo stipendio di professore universitario di ruolo e percepiva inoltre l’indennità di carica e gli altri emolumenti previsti dalla L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 40, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). Di qui l’esattezza dell’affermazione dei Giudici a quibus circa la “decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie” al momento della separazione.

3.2. – Il riconoscimento del diritto della C. all’assegno di divorzio è stato fondato dalla Corte romana anche sulla considerazione che la stessa “ha potuto ragionevolmente fare affidamento, in ragione del rapporto coniugale con il B., anche su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa che lo hanno portato a ricoprire, come non contestato, diversi e rilevanti incarichi di natura istituzionale e governativa”.

La censura del ricorrente si incentra sulla considerazione che dette "aspettative" non costituiscono elemento idoneo a fondare il diritto all’assegno di divorzio, in quanto la "carriera" politica del B. si è sviluppata soltanto in epoca successiva alla separazione.

Anche tale censura è infondata.

Questa Corte, fin dalla sentenza delle sezioni unite n. 11492 del 1990, ha costantemente affermato, in via generale, che la determinazione dell’assegno di divorzio deve essere effettuata verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 15610 del 2007 e 14214 del 2009), ed ha ulteriormente precisato che la nozione di adeguatezza dei mezzi postula un esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale in atto del richiedente e quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione economica dell’onerato anche se successivi alla cessazione della convivenza -, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio e trovino radice in detta attività e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dello stesso onerato (cfr., ad esempio, la sentenza n. 24496 del 2006).

Ribaditi tali orientamenti, la peculiarità della fattispecie sta in ciò, che il B. – com’è incontestato -, nei tempi successivi alla separazione e dopo la cessazione dalla carica di componente "laico" del Consiglio superiore della magistratura, ha più volte svolto alti incarichi istituzionali, in qualità sia di componente del Governo sia di senatore della Repubblica. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione alla fattispecie della disciplina di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, nel testo vigente, occorre chiedersi, innanzitutto, se siffatto cursus honorum istituzionale, realizzatosi dopo la separazione, comporti ex se “miglioramenti della condizione economica dell’onerato” tali da costituire “sviluppi naturali e prevedibili” della sua attività svolta durante il matrimonio e da incidere in melius sul tenore di vita familiare ove il rapporto coniugale fosse proseguito, e, in secondo luogo, se la C. potesse legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi tale miglior tenore di vita, sulla base delle aspettative maturate nel corso di detto rapporto.

La risposta a tali quesiti non può che essere affermativa: quanto al primo, è sufficiente richiamare l’accertamento fatto dalla Corte romana (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 4, lett. C), secondo cui, nell’anno ****, il B. possedeva un reddito netto pari a circa il doppio di quello della C.; quanto al secondo, va immediatamente sottolineata l’incontestata circostanza che il B. – dal **** e, quindi, durante il matrimonio – rivestì la carica di consigliere nel Consiglio regionale della Regione ****. Tale circostanza, unitamente all’altra dianzi menzionata l’elezione a componente del Consiglio superiore della magistratura, parimenti avvenuta nel corso del matrimonio e comportante, come già detto, un indubbio miglioramento quantomeno della posizione reddituale del B. -, se considerate nel contesto dell’altrettanto pacifica circostanza della attività svolta dallo stesso in modo continuo nell’ambito di un partito politico e sempre durante il matrimonio, fanno ritenere giuridicamente corretta l’affermazione dei Giudici a quibus, secondo la quale la C. “ha potuto ragionevolmente fare affidamento (…) su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa (…)”, poi realizzatisi dopo la cessazione della convivenza. Infatti, alla luce dei qui ribaditi orientamenti di questa Corte, dette circostanze erano idonee a fondare nella C. una legittima e ragionevole aspettativa circa il raggiungimento di un miglior tenore economico della vita familiare collegato alla evoluzione della "carriera" politica del B., in quanto i Giudici a quibus, basandosi sulle stesse circostanze – e, quindi, anche sui già verificatisi “sviluppi” della attività politica dello stesso, con il suo passaggio dalla carica di consigliere regionale a quella di componente del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè dal massimo organo costituzionale espressivo della volontà popolare -, nonchè su dati di comune esperienza concernenti le prassi regolanti alcuni aspetti della vita dei partiti politici e delle corrispondenti dinamiche istituzionali, hanno sinteticamente – ma correttamente – ritenuto prevedibile, con ovvia valutazione ex ante, l’evoluzione medesima.

3.3. – Le residue censure formulate dal ricorrente sono parimenti infondate.

In particolare, quanto alla dedotta omessa valutazione "ponderata" e "bilaterale" dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, la censura è infondata, in quanto la Corte romana, per riconoscere il diritto della C. all’assegno di divorzio, ha escluso con certezza che la stessa abbia mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello caratterizzante la vita matrimoniale, ponendo correttamente a raffronto le condizioni reddituali delle parti riferite all’anno **** e verificando che il reddito del B. è pari circa al doppio di quello della ex moglie, ed ha anche tenuto conto, per quantificare detto assegno, della “lunga durata del matrimonio (circa venti anni)”. Tali valutazioni sono del tutto coerenti con i consolidati orientamenti di questa Corte, secondo i quali, nel determinare l’assegno di divorzio, il giudice non deve dare giustificazione di tutti contemporaneamente i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, potendo anche considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura di esso in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti medesime (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9876 del 2006, 10210 del 2005, 13169 del 2004).

A quest’ultimo riguardo, i profili di censura secondo i quali i Giudici a quibus hanno omesso di considerare gli argomenti difensivi, incidenti sulla determinazione della misura dell’assegno, per cui l’affermata sperequazione reddituale tra gli ex coniugi era, in realtà, molto modesta, tenuto conto sia che il B., al pari di tutti i parlamentari e in particolare di quelli dei Democratici di Sinistra, doveva devolvere una cospicua parte della indennità mensile al gruppo parlamentare di appartenenza, sia che lo stesso, a seguito della formazione di una nuova famiglia, deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla C. – sono inammissibili, perchè sono stati dedotti senza osservare gli oneri conseguenti al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 1707 del 2009): nella specie infatti – posto che, effettivamente, la Corte romana non ha affrontato le predette questioni -, l’osservanza di tale principio comportava che il ricorrente specificasse in quali atti del giudizio a quo aveva dedotto detti argomenti difensivi (eventualmente supportati da prove documentali), e ne riproducesse comunque il contenuto, al fine di consentire alla Corte il sindacato sulla loro decisività quanto alla determinazione della misura dell’assegno.

4. – In considerazione dei profili di novità delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010 Differimento al 23 maggio della «Giornata nazionale per la promozione della lettura», limitatamente all’anno 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 24-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera e); Vista la legge 22 marzo 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni; Vista le legge 7 giugno 2000, n.150, recante disciplina dell’attivita’ di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, concernente le attivita’ di informazione e comunicazione delle Amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l’On. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2009, con la quale e’ stata istituita la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» che si terra’ il 24 marzo di ogni anno; Considerato che, per l’anno in corso, la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» ricadra’ alla vigilia delle consultazioni elettorali previste per il 28 e 29 marzo 2010; Visto l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita’ di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni; Considerato che, trattandosi della prima celebrazione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, la programmazione delle attivita’ di comunicazione istituzionale nelle modalita’ necessarie al rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente nei periodi preelettorali renderebbe piu’ difficoltosa la diffusione della conoscenza dell’iniziativa tra i cittadini; Ritenuto, pertanto, di spostare, unicamente per l’anno in corso, la data della «Giornata nazionale per la promozione della lettura» dal 24 marzo 2010 al 23 maggio 2010; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1 La «Giornata nazionale per la promozione della lettura» di cui alla direttiva del 15 luglio 2009, per l’anno 2010, si terra’ il giorno 23 maggio. In tale giornata le Amministrazioni Pubbliche, anche in coordinamento con le Associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 250

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-24&task=dettaglio&numgu=69&redaz=10A03534&tmstp=1269509196517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Melpignano e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 24-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melpignano (Lecce); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, a seguito delle quali puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Melpignano (Lecce) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Marilena Sergi e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 10 marzo 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-24&task=dettaglio&numgu=69&redaz=10A03537&tmstp=1269509196517