ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 64 del 18-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010 e n. 3857 del 10 marzo 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Considerato che permane la necessita’ di assicurare la gestione ed il controllo delle pratiche di richiesta contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; Considerato che nelle more della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e’ necessario assicurare ogni utile strumento per la assistenza alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, anche tramite l’implementazione della banca dati per la gestione dei nuclei ospitati nell’ambito del progetto CASE, ovvero nei moduli abitativi provvisori, o in altre strutture idonee, a carico di fondi pubblici; Vista la nota del sindaco del comune dell’Aquila del 7 marzo 2010; Vista la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 10 marzo 2010; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire la continuita’ delle attivita’ di gestione e controllo relative alle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L’Aquila e’ autorizzato a continuare ad avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» (S.E.D.E.) sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di euro 400.000. 2. Al fine di consentire la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attivita’ ricomprese nell’area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, il vice Commissario vicario, sindaco del Comune di L’Aquila, e’ autorizzato ad avvalersi della societa’ Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. sulla base di una apposita convenzione e nel limite di spesa complessiva di euro 640.000. 3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse individuate dall’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli’ – Cesena e Rimini, e 59 del 30 aprile 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, nonche’ la nota della Provincia di Piacenza del 25 febbraio 2010; Viste le note in data 11 gennaio 2010 del Presidente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del 19 gennaio 2010 del Presidente della Regione Piemonte; Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e la nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nonche’ la nota del Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato del 4 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago dell’isola de «La Maddalena», nonche’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n. 3846 del 5 febbraio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855 del 5 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire il superamento dell’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, e’ assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per
fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell’evento
franoso verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di
Oggebbio il giorno 10 gennaio 2010, e’ assegnata alla Regione
Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo
della protezione civile.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Regione provvede con le
procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e
gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilita’.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione
Piemonte trasmette al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione
corredata della rendicontazione delle somme spese.

Art. 3 1. All’art. 16, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009” ed» sono soppresse.

Art. 4 1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell’abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all’attuazione dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche’ dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell’evento esercitavano attivita’ di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche’ di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010. 4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarita’ contributiva ed il certificato di regolarita’ sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009. 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

Art. 6 1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per l’ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, e’ autorizzato a derogare all’art. 26 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

Art. 7 1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e delle attivita’ turistico – ricettive dei litorali della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l’altro, provocato l’intrusione di forti mareggiate, anche in aree antropizzate, il Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato, provvede con i poteri di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

Art. 8 1. Al comma 5 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «si avvale della collaborazione» e’ aggiunto il seguente periodo «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche’». 2. Il comma 9 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, e’ soppresso.

Art. 9 All’art. 11, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo sviluppo dell’isola del Lido».

Art. 10 1. L’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 e’ soppresso. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A03258&tmstp=1269507089048

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010 e n. 3845 del 29 gennaio 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Considerato che permane la necessita’ di assicurare la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di impedire condotte criminose, nonche’ gli interventi di soccorso e le attivita’ necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze armate che tenga conto dell’attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall’evento calamitoso; Considerato che, a seguito della realizzazione degli insediamenti abitativi del progetto C.A.S.E. e M.A.P. e dell’avvio della fase di ricostruzione dei centri storici, per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e’ necessario continuare a ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario anche delle Forze di Polizia impiegate sul territorio; Ritenuto che e’ necessario assicurare il massimo impegno dei Vigili del fuoco per ottimizzare la fase di ricostruzione del territorio gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna; Ritenuto che nelle more del completamento dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) in alcuni comuni della regione Abruzzo le esigenze abitative della popolazione residente hanno trovato diversa soddisfazione e che appare necessario finalizzare gli interventi di costruzione di alloggi temporanei alla effettiva esigenza abitativa dei nuclei che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni; Considerato che per agevolare il rientro nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, anche le unita’ immobiliari con esito «E» che non riportano danni strutturali o che hanno subito danni strutturali minimi, e che richiedono interventi di riparazione contenuti, possono essere oggetto di contributo statale se destinate alla locazione; Considerato che permane la necessita’ di assicurare le primarie esigenze di mobilita’ alle persone residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ritenuta la necessita’ di realizzare con la massima urgenza, all’interno delle aree del progetto C.A.S.E., opere di presa da corsi d’acqua superficiali e terebrazione di pozzi ad uso irriguo per le opere a verde realizzate nell’ambito dei cantieri stessi, al fine di mantenere quanto realizzato nell’ambito delle opere a verde; Vista la nota del questore dell’Aquila del 12 gennaio 2010; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2010; Viste le note del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010; Viste le note della regione Abruzzo dell’11 febbraio 2010; Viste la nota della Confcommercio provinciale L’Aquila del 23 dicembre 2010 e la nota della regione Abruzzo del 15 febbraio 2010; Vista la nota dell’ufficio legislativo del Ministero della difesa del 17 febbraio 2010; Visti il decreto n. 9219 del 29 dicembre 2009 del Commissario delegato nominato con decreto del 6 aprile 2009 e la nota della regione Emilia-Romagna del 17 febbraio 2010; Considerata la necessita’ di assicurare il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti da crolli e demolizioni e da ristrutturazioni immobiliari; Ravvisata l’urgenza di accelerare le operazioni di rimozione delle macerie prodotte dai crolli causati dall’evento sismico e dalle attivita’ di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti; Considerata la necessita’ di incrementare significativamente le capacita’ di recupero dei materiali inerti selezionati presso i siti di deposito temporaneo di cui all’art. 9 della legge n. 77 del 2009; Di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, in merito all’art. 13 della presente ordinanza; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l’impiego di personale gia’ destinato, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unita’, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all’art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2010 l’impiego di personale gia’ impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita’ necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827 del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unita’. 3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2, stimato in 1.900.000 euro, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l’utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle attivita’ di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalita’ ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unita’, e’ autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni. 5. Per la prosecuzione delle attivita’ volte a garantire il superamento dell’emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e’ affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilita’ di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, anche al fine di favorire l’attivita’ di ricostruzione nei territori colpiti. 6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, e’ altresi’ corrisposto il trattamento di missione, con oneri quantificati in euro 240.000. 7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, nel limite di quattro unita’, e’ autorizzata fino al 28 febbraio 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a
metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno
richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e’ stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E»
o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti,
e per i quali non e’ stata individuata un’adeguata sistemazione
alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva
competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli
alloggi di proprieta’ comunale e gli edifici privati sui quali sono
stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. Al fine di favorire l’aggregazione sociale e consentire
l’assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari
composti da una sola o due unita’, nonche’ il loro riavvicinamento ai
luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell’abitazione
principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione
dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune
di appartenenza la disponibilita’ ad ospitare i predetti nuclei
familiari, e’ riconosciuto un contributo di solidarieta’ pari a euro
200,00 mensili per persona ospitata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e’ concesso per tutto il periodo
di effettiva ospitalita’ con le modalita’ definite con provvedimento
del vice commissario di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la
cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in
favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo’ essere
riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti
C.A.S.E. o M.A.P.
5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da
parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con
abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona
rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E.
o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai
commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto
dall’art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall’art. 24,
comma 1, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3797 del 30 luglio 2009, e’ incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere
domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la
residenza presso l’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il
contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con
effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo
familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni
equivalenti, tenuto conto delle disponibilita’ accertate una volta
esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, valutati
in euro 1.200.000, nonche’ del comma 5, valutati in euro 9.360.000,
si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a
metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno
richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e’ stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E»
o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti,
e per i quali non e’ stata individuata un’adeguata sistemazione
alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva
competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli
alloggi di proprieta’ comunale e gli edifici privati sui quali sono
stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. Al fine di favorire l’aggregazione sociale e consentire
l’assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari
composti da una sola o due unita’, nonche’ il loro riavvicinamento ai
luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell’abitazione
principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione
dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune
di appartenenza la disponibilita’ ad ospitare i predetti nuclei
familiari, e’ riconosciuto un contributo di solidarieta’ pari a euro
200,00 mensili per persona ospitata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e’ concesso per tutto il periodo
di effettiva ospitalita’ con le modalita’ definite con provvedimento
del vice commissario di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la
cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in
favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo’ essere
riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti
C.A.S.E. o M.A.P.
5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da
parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con
abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona
rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E.
o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai
commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto
dall’art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall’art. 24,
comma 1, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3797 del 30 luglio 2009, e’ incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere
domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la
residenza presso l’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il
contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con
effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo
familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni
equivalenti, tenuto conto delle disponibilita’ accertate una volta
esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, valutati
in euro 1.200.000, nonche’ del comma 5, valutati in euro 9.360.000,
si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 3 1. L’art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, e’ cosi’ sostituito: «1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l’erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.». 2. I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove gia’ scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

Art. 4 1. Limitatamente alle procedure di accatastamento dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione (C.A.S.E.) di cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.), dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), nonche’ delle connesse opere di urbanizzazione, previsti dall’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i provvedimenti del Commissario delegato e del capo del Dipartimento della protezione civile soggetti a trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare e successiva volturazione agli atti del catasto, nonche’ tutti gli atti di aggiornamento del N.C.T. e del N.C.E.U. sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta.

Art. 5 1. Il comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 e’ sostituito dal seguente: «1. In relazione all’utilizzo dell’Aeroporto dei parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad erogare all’Aero Club dell’Aquila un rimborso nella misura massima di 90.000 euro, in base alle evidenze relative alle spese sostenute, a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 6 1. Al fine di assicurare l’efficacia delle opere a verde realizzate nell’ambito del progetto C.A.S.E., e’ autorizzata la realizzazione di opere di presa da corsi d’acqua superficiali e di terebrazione di pozzi ad uso irriguo a servizio delle predette opere a verde, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni normative: decreto della giunta regionale Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22; legge 4 agosto 1984, n. 464, articoli 1, 2 e 3; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 7 1. All’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «allo stesso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «attualmente intestata al presidente della regione». 2. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». 3. All’art. 7, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 8 1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e’ prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che non siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge. 3. All’art. 4, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art. 14».

Art. 9 1. Al fine di assicurare la pronta ripresa dell’attivita’ produttiva gravemente compromessa dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, all’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,» sono aggiunte le seguenti parole: «agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327».

Art. 10

1. Al fine di favorire la ripresa dell’attivita’ produttiva dei
commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della citta’
dell’Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna, e’ autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in
piazza D’Armi dell’Aquila.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel
limite massimo di 1.000.000,00 di euro, a carico dell’art. 14, comma
5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11 1. All’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 12 1. Al fine di consentire la tempestiva ricostituzione delle scorte strategiche ed il ripristino immediato della funzionalita’ delle colonne mobili messe a disposizione dalle regioni e province autonome, all’art. 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

Art. 13 1. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e». 2. Le imprese incaricate delle attivita’ di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all’art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall’art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilita’, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l’avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale. 4. Dopo il comma 6 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6». 5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ di quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede: a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all’art. 19, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009; b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attivita’ nei siti di cui al punto precedente nonche’ gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti. 6. Il Commissario delegato, attesa l’urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 cosi’ come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all’art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. 7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui e’ stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilita’ ambientale redatta secondo i criteri dell’allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall’avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione e’ rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all’avvio della procedura sono avviati i lavori per l’attivazione dei siti, mentre l’autorizzazione all’esercizio degli impianti e’ subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate. 8. Per l’adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi di societa’ specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita’ tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato. 9. Per l’attuazione delle attivita’ previste dal presente articolo e’ destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 14 1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita’, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009. 2. Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro dieci giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il comune di L’Aquila, coincide con quella di pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati. 3. Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unita’ immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unita’ diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno gia’ avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010. 4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma. 5. Il termine di sette giorni previsto dall’art. 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l’inizio dei lavori di riparazione delle unita’ immobiliari classificate con esito «B» o «C» e’ fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori quindici giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unita’ immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

Art. 15 1. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti gia’ incaricati ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l’elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonche’ dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresi’, trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti». La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A03257&tmstp=1269507089048

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che
alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa emanazione della deliberazione di cui all’art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano
e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara
Monte (Calabria), nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta
dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella
regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino
al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2007, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza,
fino al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza
in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia);
Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
aprile 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza in
relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza
delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio
(Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di
emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e
Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria,
Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
datate rispettivamente 21 dicembre 2009 e 22 febbraio 2010;
Considerato che permane per le grandi dighe poste nel territorio
delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria,
Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio la impellente necessita’ di
provvedere alla relativa messa in sicurezza;
Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe
poste nel territorio delle predette regioni, il compimento di tutti
gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso
di realizzazione previsti per il definitivo superamento della
situazione di criticita’ in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1° marzo 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato fino al 28 febbraio 2011, lo stato di
emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Zerbino – comune
di Molare (Alessandria), La Spina – comune di Pralormo (Torino);
Molinaccio – comune di Cessapalombo (Macerata); Pasquasia – comune di
Enna e Cuba – comune di Centuripe (Enna) e Gigliara Monte – comune di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro); di Figoi e Galano (Genova), Muro
Lucano – comune di Muro Lucano (Potenza), Muraglione – comune di
Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano – comune di
Sorciville (Siena), Fosso Bellaria – comune di Civitella Paganica
(Grosseto); Sterpeto – comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio
Grande – comune di Amelia (Terni).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A02934&tmstp=1269507089048