DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici; Vista l’allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n. 3728, che dispone la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle predette somme, tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori; Visto il verbale del 16 luglio 2009 della Commissione mista costituita, ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, con il quale sono stati approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di cui quelli delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia con riserva, demandando al Dipartimento di Protezione Civile l’esame di coerenza delle integrazioni richieste; Viste le note Regione Lazio (email protocollato in entrata DPC/0050775 del 1° agosto 2009), della Regione Basilicata (lettera 140880/7602 del 21 luglio 2009), della Regione Puglia (fax del 17 luglio 2009 prot. in entrata DPC 49621 del 27 luglio 2009), della Regione Calabria (lettera prot. 16492 del 22 luglio 2009), della Regione Campania (fax del 7 agosto 2009), della Regione Emilia-Romagna (lettera prot. PG.2009.0173770 del 31 luglio 2009), con cui sono state trasmesse le integrazioni al piano, risultate coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione mista; Preso atto che la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Sardegna e la Regione Valle d’Aosta non hanno presentato il piano degli interventi e che la Regione Molise ha presentato il piano degli interventi oltre la data di scadenza e che pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, non puo’ procedersi all’individuazione di alcun intervento per le citate Amministrazioni; Preso atto che le Regioni Liguria (lettera prot. PG/2009 /37492 del 4 marzo 2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del 23 marzo 2009) e Umbria (lettera prot. 52684 del 1° aprile 2009) hanno richiesto, ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, di concordare un apposito programma di intesa e che al momento non puo’ procedersi all’individuazione di alcun intervento per le citate Amministrazioni; Visto l’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della disponibilita’ del Fondo, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, assolve anche l’obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all’art. 3, comma 2 della stessa ordinanza; Visto il verbale della prima riunione della Commissione mista in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto. 2. A valere sulla quota di competenza delle regioni di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, e’ assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, il finanziamento riportato negli allegati da 1 a 13 al presente decreto. 3. Le minori somme derivanti dalla differenza tra le somme di competenza delle singole regioni indicate nell’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, e le somme assegnate con il presente decreto saranno trasportate all’esercizio finanziario 2010 per essere riassegnate alle regioni di competenza in aggiunta a quelle stanziate per la medesima annualita’ 2010. 4. Le risorse di competenza delle regioni di cui all’allegato 1 all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, non contemplate nel presente decreto saranno assegnate o riassegnate con successivi decreti. Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione. Roma, 12 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1,
come modificato dall’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede l’individuazione annuale, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura
violazione dell’obbligo di risposta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009, che
ha approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel
Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010,
aggiornamento 2009-2010, per le quali ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l’obbligo dei
soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro
richiesti;
Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio
2008-2010, aggiornamento 2009-2010, comprende le rilevazioni
statistiche ritenute essenziali per il Sistema informativo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008, con il quale e’ stata conferita delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed in particolare
l’articolo unico, primo comma, lettera g), relativo all’attuazione
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;
Visto l’estratto del verbale della seduta del 20 ottobre 2009 del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(COMSTAT), di cui all’art. 17 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, concernente l’individuazione, su proposta del
presidente dell’ISTAT, dell’elenco delle rilevazione statistiche per
le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 3, comma 74, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la nota in data 11 novembre 2009, con la quale il presidente
dell’ISTAT ha trasmesso l’elenco delle rilevazioni soprarichiamato e
ha reso noti i principi e i criteri generali sulla base dei quali si
e’ proceduto all’individuazione delle suddette rilevazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni statistiche,
comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio
2008-2010, aggiornamento 2009-2010, per le quali per l’anno 2010 la
mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 11

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010 Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia ed altre disposizioni di protezione civile.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e’ stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell’anno 2011; Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale e’ stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita’ programmate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009; Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all’acquisizione delle relative risorse; Ravvisata l’opportunita’ di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facolta’ di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita’ degli stessi; Sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta’ di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonche’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005; Viste altresi’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009; Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio – commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessita’ che venga prorogata l’attivita’ dell’ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto; Ravvisata la necessita’ di procedere alla proroga dell’ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell’ordinario; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare in un’ottica di contenimento della spesa la capacita’ operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, cosi’ come ricostituita in Unita’ tecnica di missione ai sensi dell’art. 14, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unita’ continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unita’ d’Italia. Le unita’ di personale dirigenziale di livello non generale di cui puo’ avvalersi la medesima Unita’ tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l’unita’, ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il dirigente incaricato ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, e’ nominato coordinatore dell’Unita’ tecnica di missione di cui al comma 1 con facolta’ di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unita’ previste al comma 1 nonche’ di designare non piu’ di due esperti da nominare ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. L’Unita’ tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresi’ ogni residuale attivita’ amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009». 4. L’Unita’ tecnica di missione e’ autorizzata altresi’ ad utilizzare le somme disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle attivita’ poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia.

Art. 2 1. L’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, e’ modificato come segue: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, cosi’ come modificato dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell’ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonche’ l’adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresi’ a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano.»; b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita’.»; c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato puo’ avvalersi di uno o piu’ soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonche’ di consulenti tecnici. Il commissario delegato e’ autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unita’ di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di tale struttura potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa. Il commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi altresi’ di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui e’ riconosciuta un’indennita’ mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento.»; d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato e’ autorizzato a richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale al medesimo intestata. E’ conseguentemente disposta la chiusura della contabilita’ speciale intestata al soggetto attuatore di cui all’art. 5, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829.»; e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «Il commissario delegato e’ autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attivita’ espletate.»; f) al comma 7, le parole: «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «commissario delegato»; g) il comma 8 e’ soppresso; h) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilita’ speciale di cui al comma 3.». 2. L’Unita’ tecnica di missione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, nonche’ i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze, di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente comma. Le somme disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle predette opere possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla piu’ proficua realizzazione delle opere stesse, nonche’ per il compenso da attribuire ai soggetti attuatori e per gli oneri della struttura di cui al comma 2. 3. Per l’espletamento dei compiti relativi agli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad avvalersi degli uffici e, all’occorrenza, del personale del comune di Firenze, dell’U.T.G. – Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Art. 3 1. Alla fine del comma 1 dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» e’ aggiunto il seguente periodo: «ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa». 2. Il commissario delegato di cui all’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, e’ autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenienti nell’ambito delle attivita’ in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi puo’ essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo.

Art. 4 1. Il comma 11 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e’ abrogato. 2. All’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 sono soppresse le seguenti parole: «con riferimento in particolare ai "Grandi Eventi" di cui all’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,».

Art. 5 1. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell’Unita’ tecnica di missione» sono sostituite dalle parole «l’ANAS S.p.a., che provvede ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,». 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 l’Unita’ tecnica di missione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, trasmette all’ANAS S.p.a. di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo ove non confermati. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero l’Unita’ tecnica di missione provvede altresi’ a trasferire all’ANAS S.p.a. le risorse finanziarie presenti nella contabilita’ speciale n. 5261 ed assegnate per la realizzazione delle opere infrastrutturali IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia.

Art. 6 1. Al fine di dare continuita’ ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell’ordinario, il termine previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, gia’ prorogato dall’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e dall’art. 16 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, e’ prorogato fino al 28 febbraio 2011. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-16&task=dettaglio&numgu=62&redaz=10A03000&tmstp=1269506528096

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010 Modifiche all’articolo 12 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 62 del 16-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei. Ministri 10 novembre
1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre
1993;
Visti in particolare, gli articoli 9 e 12 del predetto regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2010;

Emana
le seguenti modifiche al regolamento interno
del Consiglio dei Ministri:

1. Al comma 1 dell’art. 12 del regolamento interno del Consiglio
dei Ministri e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La raccolta
delle deliberazioni e’ compilata e conservata su supporto
informatico.».
Roma, 12 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-16&task=dettaglio&numgu=62&redaz=10A03254&tmstp=1269506528096