Cons. Stato, Sez. V, Decisione 16 Febbraio 2010, n. 877 Concorsi Usare una scrittura in stampatello maiuscolo non configura un segno distintivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

L’appello è fondato.
Va, infatti, rilevato che i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.
In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di riconoscimento, l’elaborato, né per la numerazione delle pagine, né per l’uso della scrittura a stampatello maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di riconoscimento.
Per quanto riguarda, poi, le altre censure di primo grado, assorbite dal Tribunale amministrativo regionale, le stesse non appaiono fondate.
Innanzitutto, la Commissione si è richiamata alle disposizioni del regolamento comunale in materia di concorsi e, perciò, tale richiamo è senz’altro sufficiente, ad individuare i criteri generali a cui la Commissione si sarebbe attenuta nel corso della valutazione degli elaborati. Poi, la valutazione degli elaborati è caratterizzata da discrezionalità tecnica ed essa, conseguentemente, non può essere censurata, al di fuori dei casi di manifesta illogicità, che nella specie non sussistono.
Inoltre, la verbalizzazione delle prove concorsuali è corretta, in quanto dà atto di quanto è necessario nel suo ambito, mentre non si vede la ragione perché il diploma di ragioniere debba essere considerato un titolo ulteriore, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.
L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in quella sede.
Tuttavia, per la particolare natura del contenzioso azionato, le spese di giudizio del doppio grado possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato, Sez. IV, Decisione 5 Marzo 2010, n. 1295 Magistratura No all’indennità di missione per il magistrato trasferito a domanda e con le stesse funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

In via preliminare va scrutinata l’eccezione mediante la quale l’appellato deduce l’inammissibilità dell’appello per genericità.
Sostiene in particolare l’appellante che l’Amministrazione ha sviluppato l’impugnazione con riferimento a fattispecie del tutto estranea al giudizio di primo grado.
Questa eccezione va disattesa.
Risulta dagli atti che l’appellato, dopo aver subito il trasferimento per cui è controversia, è stato ulteriormente trasferito alla Procura della Repubblica di Siracusa con funzioni di Procuratore aggiunto.
Ed in effetti nell’atto di appello ora all’esame l’Avvocatura erariale richiama – erroneamente – tale ultimo trasferimento (Catania-Siracusa), anziché quello precedente (Ragusa-Catania) vero oggetto del giudizio di primo grado.
A giudizio di questo Collegio trattasi però di mero errore materiale, indotto dalla sentenza impugnata la quale a sua volta nelle premesse (pag. 2 righi 6 e 7) richiama un inesistente trasferimento del magistrato da Ragusa a Siracusa.
Questi errori materiali non incidono però sulla specificità del mezzo di impugnazione che l’Amministrazione deduce, essendo ben individuabile – ove si tenga conto della natura seriale della controversia e del tenore complessivo delle considerazioni che supportano il ricorso – la critica che l’appellante rivolge nei confronti della sentenza gravata.
L’appello è quindi ammissibile e nel merito risulta fondato.
Fondato è infatti il rilievo secondo cui non costituisce trasferimento d’ufficio, utile ai fini della corresponsione dell’indennità di missione, il trasferimento disposto previo assenso dell’interessato e a parità di funzioni.
Come è noto l’indennità continuativa di missione fu originariamente introdotta dall’art. 1 della legge n. 1039 del 1950 in favore dei magistrati ordinari promossi al grado terzo e destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore.
Successivamente l’art. 13 della legge n. 97 del 1979, modificato dall’art. 6 della legge n. 27 del 1981, ha esteso la portata della norma ai magistrati trasferiti d’ufficio ad una sede di servizio diversa per motivi differenti dall’incompatibilità ambientale.
Interpretando le disposizioni da ultimo citate la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio ha ricompreso nell’ambito dei trasferimenti d’ufficio tutte le procedure, anche avviate a istanza di parte, caratterizzate dal conferimento al magistrato trasferito di funzioni superiori rispetto a quelle in precedenza espletate.
Questo indirizzo ermeneutico è stato però sconfessato dall’art. 1 comma 209 della legge finanziaria n. 266 del 2005, il quale precisa che le disposizioni di riferimento sopra richiamate si interpretano nel senso che i trasferimenti preceduti dall’assenso del magistrato sono da considerarsi a domanda.
La natura effettivamente interpretativa della norma in argomento (cfr. ad es. IV Sez. n. 6612 del 2007) ne comporta la retroattività e dunque l’applicabilità anche ai trasferimenti disposti, come quello all’esame, prima dell’entrata in vigore della norma stessa.
Né, a giudizio del Collegio, può sostenersi che la norma, calandosi su un diverso e prevalente orientamento giurisprudenziale, abbia in realtà natura innovativa.
Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone infatti indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell’ applicazione della legge: è invece necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative, cioè, stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore.
Entro tali limiti il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza anche consolidata, non è del resto ex se sospettabile d’illegittimità costituzionale, essendo costituzionalmente garantita la sola irretroattività della legge penale.
In conclusione, alla luce dello ius superveniens il trasferimento del dottor T.presso la Procura pretorile di Ragusa, pacificamente avvenuto a domanda dell’interessato, non può essere considerato come un trasferimento d’ufficio, anche qualora lo stesso abbia comportato – come l’appellante sostiene e l’Amministrazione contesta – l’attribuzione di funzioni concretamente superiori a quelle in precedenza espletate.
L’appello dell’Amministrazione va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono essere compensati, avuto riguardo agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello dell’Amministrazione, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza 7 Gennaio 2010, n. 119 Tentata estorsione Ne risponde chi chiede soldi per ritirarsi dall’asta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

Con sentenza del 22 giugno 2007, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 27 maggio 2006, con la quale F. E. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa quale imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 353 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen. – assorbito quest’ultimo reato nella prima fattispecie – nuovamente riqualificando l’imputazione in tentata estorsione.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale. Deduce il ricorrente che, nella specie, non sussisterebbe il requisito della minaccia di un male ingiusto, in quanto l’imputato avrebbe prospettato unicamente l’esercizio di un diritto legittimo, quale quello di proseguire alla partecipazione all’asta. Né sussisterebbe il requisito del danno dovendosi questo rapportare agli esiti dell’intera procedura esecutiva. Si registrerebbe, poi, un vuoto motivazionale in ordine alla idoneità della condotta ad incidere sulla sfera soggettiva dell’offeso, il quale non avrebbe avuto alcuna percezione della illiceità della condotta posta in essere dall’imputato. Si osserva, poi, che l’appello della parte civile doveva essere dichiarato inammissibile in base alle modifiche introdotte in tema di appello dalla legge n. 46 del 2006.
Ha, infine, depositato memoria la parte civile, la quale contesta la validità delle affermazioni poste a base del ricorso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con annullamento delle sole disposizioni civili, in quanto i giudici dell’appello, nel riqualificare i fatti secondo la più grave imputazione di tentata estorsione, avrebbero omesso di adeguare alla maggior gravità del fatto-reato l’ammontare dell’indennizzo, senza motivare sul punto.
Il ricorso è infondato. Del tutto correttamente, infatti, i giudici dell’appello hanno proceduto a riqualificare la condotta ascritta all’imputato come tentativo di estorsione, considerato che la richiesta di corresponsione di una somma di denaro quale “prezzo” domandato per astenersi dal partecipare all’asta, e così non “turbare” le aspettative nutrite dalla famiglia S. di poter rientrare nella piena disponibilità degli immobili pignorati, integra senz’altro gli estremi della minaccia destinata a conseguire un ingiusto profitto con pari danno per la vittima, di cui all’art. 629 cod. proc. pen. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente avuto modo di affermare che in tema di estorsione, la minaccia, ancorché consistente nell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente, e dunque all’apparenza legale, diviene contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (ex plurimis Cass., Sez. II, 6 febbraio 2008, Sartor). Anche l’“abuso del diritto”, quindi, in quanto possibile strumento di sopraffazione dell’altrui libertà di autodeterminarsi, può integrare l’estremo della minaccia – che, non a caso, l’art. 629, a differenza dell’art. 612 cod. pen., non richiede debba profilare in sé un “danno ingiusto” – quale elemento necessario e sufficiente per costringere altri ad una prestazione dannosa e tale da realizzare, per l’autore, un profitto che l’ordinamento, stavolta, qualifica come “ingiusto”, proprio perché, ad un tempo, indebito e coartato. Del pari pacifico deve ritenersi, nella specie, l’estremo del danno, avuto riguardo non alla procedura esecutiva in sé considerata, ma all’assenza di titolo alla percezione della somma richiesta da parte dell’imputato, a prescindere dunque – contrariamente a quanto deduce il ricorrente – dalla persona in concreto “minacciata”, che ben può essere diversa da chi è costretto alla prestazione pregiudizievole.
La domanda di adeguamento dell’ammontare del risarcimento avanzata dalla parte civile è palesemente inammissibile, in quanto formulata non in sede di ricorso – non proposto – ma in sede di semplice memoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Occorre altresì disporre la rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Liquida le spese del grado in favore della parte civile S. G.in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali in ragione del 12,50%, nonché IVA e CPA, da anticipare da parte dell’Erario con diritto di rivalsa nei confronti dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., Sez. V, Sentenza 8 Marzo 2010, n. 9225 * Violenza privata Scatta il reato per il capo che minaccia sanzioni alla dipendente che ha rifiutato le sue

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

1. – C. V., già direttore sanitario del Xxx, tratto al giudizio del Tribunale di Roma per rispondere, per quanto qui interessa, dei reati di violenza privata in danno della dott. C.E., della tecnica di radiologia R.M.e dell’infermiera professionale I.M.A., secondo l’ipotesi di accusa da lui insistentemente importunate con molestie sessuali, veniva assolto del reato in danno della dottoressa C.con la formula “perché il fatto non sussiste”; in relazione agli altri capi di imputazione il primo giudice, retrodatata la consumazione dei reati, ne dichiarava la prescrizione.
Su appello del Pubblico Ministero ed, ai sensi dell’art. 576 cpp ai soli effetti civili delle parti civili C.e R., la Corte di Appello di Roma con sentenza del 25 febbraio 2009, in riforma della sentenza di primo grado, derubricato il reato di violenza privata in danno della dottoressa C.E. in quello di tentativo, dichiarava la prescrizione dei reati, condannando il C. al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
Al C. era contestato di aver usato pressioni e minacce sulla dott. C., sulla tecnica di radiologia R.M.e sull’infermiera professionale I.per indurle a concedergli favori sessuali; la corte territoriale aveva ritenuto la fondatezza dell’ipotesi di accusa quanto alla C.limitatamente al tentativo, sulla base delle dichiarazioni delle parti lese e di deposizioni testimoniali rese da colleghi di lavoro delle predette, nonché dalla dott. B., uno degli ispettori incaricati di apposita indagine conoscitiva dal Direttore Generale della ASL RM/A.
Avverso detta sentenza propone ricorso il C. deducendo difetto di motivazione, per non avere la corte territoriale dato a suo avviso conto delle ragioni che l’avevano indotta a ritenere sussistente il nesso di causalità tra i comportamenti persecutori, secondo l’ipotesi di accusa da lui posti in essere in danno delle parti civili, e lo stato di soggezione delle vittime, dovendo considerarsi che la stessa C.aveva dichiarato che persecuzioni e minacce non precedevano le richieste di disponibilità sessuale, ma seguivano i suoi rifiuti in guisa di reazione sanzionatoria.
Deduce inoltre carenza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta posta in essere nei confronti della dott. C.come tentativo di violenza, atteso che la sentenza impugnata non spiegherebbe in modo alcuno quali comportamenti minacciosi sarebbero qualificabili alla stregua di atti idonei diretti in modo non equivoco a coartare la volontà della vittima.
2. – Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente propone il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con argomentazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Infatti la corte territoriale ha ben illustrato le circostanze di fatto della vicenda, desunte dalle dichiarazioni delle parti lese e dall’ampio testimoniale, giungendo alla condivisibile conclusione che le insistenti richieste di prestazioni sessuali, rivolte con la protervia e l’arroganza che l’abuso del ruolo di superiore gerarchico della vittime consentiva, ed i comportamenti vessatori che facevano seguito in guisa di sanzione dei rifiuti, integravano ampiamente la fattispecie di violenza privata -tentata quella consumata nei confronti della dottoressa C.-, in quanto costringevano le vittime quantomeno a patire ingiuste e mortificanti vessazioni, inducendo in loro non solo sofferenza e malessere, ma anche concreti pregiudizi della loro serenità sul lavoro e delle loro legittime aspirazioni a progressioni in carriera, lasciate intravedere solo in guisa di ricompensa di disponibilità, manifestata almeno sotto forma dell’intrigante offerta del proprio corpo allo sguardo mercé l’ausilio di abbigliamento acconcio.
In punto di diritto, la corte territoriale ha dato ampia motivazione dei perché non fosse condivisibile la discutibile e riduttiva lettura dei fatti che aveva fatto il Tribunale opinando, contro l’evidenza dei dati probatori acquisiti che la condotta posta in essere dal C. integrasse al più sporadici episodi di molestie penalmente irrilevanti, trascurando di considerare che si trattava di un sistematico atteggiamento, protratto nel tempo, per durata significativa, costituito di richieste indecenti, lusinghe e minacce, di modo che il solo costringere le vittime a patirne l’impatto costituiva di per sé violenza, mentre non aveva riscontro nei fatti la capziosa tesi del Tribunale, secondo il quale siccome reprimende, contestazioni e minacce di sanzioni disciplinari erano successive ai rifiuti, non potevano essere qualificate come violenze finalizzate al conseguimento di un risultato che era stato già negato; basti considerare che, come ha esattamente rilevato la corte territoriale, era la stessa caratterizzazione deteriore del rapporto di lavoro che costituiva violenza, e non aveva senso parcellizzare ogni episodio svalutando cosi il contesto, che amplificava la violenza, rendendola penosa ed inaccettabile.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle stesse parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.