Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16.02.2010 n. 6214 Pozzo, pertinenza, strada, capo cantoniere, cammino su vegetazione (2010-03-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Caduta, pozzo, responsabilità, capo cantoniere, sussistenza

La IV Sezione

Svolgimento del processo

M. C. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Cefalù con l’accusa di avere, nella qualità di responsabile ANAS addetto alla vigilanza della SS 290, con condotta colposa consistita nell’omettere di recintare il pozzo per la raccolta delle acque esistente lungo la fascia di terreno laterale alla sede stradale all’altezza della contrada Destri, o comunque nell’omettere di segnalarne adeguatamente la presenza, cagionato a F. A., il quale percorrendo detto tratto di strada non si era accorto della presenza del pozzo e vi era caduto all’interno, lesioni personali. All’esito del giudizio, il Tribunale assolveva il M. con la formula “per non aver commesso il fatto”.

A seguito di appello proposto dalla parte civile la Corte d’Appello di Palermo condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della stessa parte civile attribuendo a quest’ultima un concorso di colpa nella misura del 30%. La Corte distrettuale, ricostruita la vicenda sulla scorta delle deposizioni della parte lesa e di taluni testi – muovendo dal presupposto della loro attendibilità – dava conto del convincimento espresso con argomentazioni che possono così riassumersi: a) il F., mentre era intento a raccogliere capperi nel terreno posto lateralmente alla strada in argomento, a circa un metro e mezzo dalla stessa, in un tratto in leggera pendenza, era caduto all’interno del canale di pietra per il deflusso a valle delle acque piovane, non segnalato, non recintato e nascosto da una fitta vegetazione; b) il F. aveva dichiarato che era letteralmente sprofondato nel canale non avendo la vegetazione sostenuto il peso del suo corpo, aggiungendo che solo dopo circa un anno dal suo infortunio aveva constatato che sul posto erano stati collocati due paletti ed una recinzione di filo di ferro intorno al manufatto; c) le dichiarazioni della parte lesa, e dei testi oculari, apparivano del tutto attendibili in quanto concordi nonché corroborate da altri testimoni quanto alla descrizione del luogo in cui era avvenuto il fatto ed alla mancanza di qualsiasi tipo di segnalazione idonea a richiamare l’attenzione sull’insidia ivi esistente; d) l’imputato M. C. era, al momento del fatto, il responsabile del servizio della manutenzione per quel tratto di strada, come accertato e precisato dai verbalizzanti; e) circa le dichiarazioni di altro teste, tal L. A. – il quale aveva riferito della esistenza da epoca remota di un filo intorno al canale e di due file di pietre rotonde per segnalare il manufatto – le stesse risultavano smentite dagli altri testimoni, e comunque lo stesso L. aveva precisato di aver constatato, dopo l’incidente capitato al F., che il filo “era un po’ abbattuto”: di tal che, pur se esistente, l’antica recinzione era divenuta presumibilmente inidonea, per vetustà, per una efficace segnalazione del pericolo; f) appariva dunque fuori discussione che il canale, per la sua vicinanza alla strada, costituisse un pericolo ed una vera e propria insidia, e che il M., per la sua funzione (capo cantoniere, capo squadra e sorvegliante), quale emersa anche in base alle testimonianze assunte (in particolare quella di D. A.), fosse titolare della posizione di garanzia per l’incolumità per quanti transitassero in quel luogo, incombendo su di lui l’onere di percorrere quella strada una volta al giorno per riscontrare eventuali anomalie, come precisato nel Regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell’ANAS di cui al d.P.R. 11/12/1981 n. 1126 prodotto nel giudizio di primo grado dalla stessa ANAS citata in qualità di responsabile civile; g) appariva quindi fuori dubbio la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione dell’intervento manutentivo, riferibile all’imputato, e l’evento; h) anche il comportamento della parte lesa appariva peraltro censurabile, posto che l’esistenza di una fitta vegetazione selvatica avrebbe dovuto indurre il F. a procedere con particolare cautela: di tal che, considerate le modalità del fatto, poteva quantificarsi nel 30% il concorso di colpa del F. stesso.

Ricorre per cassazione il M. eccependo la nullità dell’impugnata sentenza per l’omessa citazione del responsabile civile per il giudizio di appello, deducendo inoltre violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie ed alla interpretazione del Regolamento di cui al d.P.R. n. 1126/81 e dell’art. 15 del codice della strada, sostenendo, in particolare, che gli obblighi di manutenzione sarebbero finalizzati ad impedire l’insorgere di pericolo per la circolazione stradale e che non sarebbe prevista alcuna apposita segnaletica per i manufatti situati al di là della linea bianca continua che delimita il margine della carreggiata. Ad avviso del ricorrente, l’infortunio occorso al F. sarebbe riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente ed imprevedibile dello stesso, non essendo ravvisabile alcuna regola cautelare che il M. avrebbe dovuto osservare, posto che costui non era tenuto ad effettuare interventi manutentivi sulle scarpate interdette al pubblico accesso. Sottolinea infine il ricorrente che l’assoluzione in primo grado per non aver commesso il fatto, con contestuale trasmissione degli atti al P.M. disposta dal primo giudice ai fini della individuazione del funzionario dell’ANAS responsabile, all’epoca del fatto, della manutenzione del tratto di terreno circostante la sede stradale in cui era avvenuto l’incidente, non essendo stata impugnata, “precludeva per il danneggiato qualsiasi possibilità di proseguire l’azione civile” (pag. 12 del ricorso): ciò, in quanto era stato individuato nell’ANAS il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto all’eccezione in rito, la stessa è infondata alla luce del condivisibile principio di diritto, enunciato, e più volte ribadito, da questa Corte, secondo cui l’omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata (cfr., “ex plurimis”: Sez. 4, n. 3462 del 21/11/2007 Ud. – dep. 23/01/2008 – Rv. 238744; Sez. 4, n. 4251 del 10/01/1975 Ud. – dep. 17/04/1975 – Rv. 129801).

Alcun dubbio sussiste poi circa la legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione – pur con la formula “per non aver commesso il fatto” (cfr. in proposito Sez. Unite, Guerra), come è avvenuto nella concreta fattispecie – a nulla rilevando la eventualità di ulteriori indagini per la individuazione di altri responsabili in ordine al fatto addebitato all’imputato; è stato invero condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di questa corte che “la parte civile, con l’appello proposto ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell’imputato, ha titolo per ottenere, in caso di accoglimento dell’impugnazione, una sentenza che non solo valga a rimuovere l’eventuale preclusione all’esercizio dell’azione in sede civile derivante dalla sentenza appellata, ma contenga anche la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno” (in termini, Sez. 4, n. 13326 del 23/01/2003 Ud. – dep. 24/03/2003 – Rv. 226430).

Né, infine, sussistono i denunciati vizi motivazionali per quel che riguarda la ritenuta responsabilità (ai fini civili) dell’imputato per le lesioni riportate dal F.. La dinamica dell’incidente non risulta contestata e la posizione di garanzia del M. è stata correttamente individuata dalla Corte territoriale sulla scorta del Regolamento ANAS di cui al d.P.R. n. 1126/81 e delle deposizioni dei verbalizzanti di cui si è innanzi detto (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”).

L’art. 8 di detto Regolamento, invero, prevede, tra gli altri doveri del capo-cantoniere (ed il M. rivestiva tale ruolo), anche quello di ispezionare giornalmente il tronco stradale di sua competenza per controllare lo stato della strada e delle sue pertinenze, onde poter segnalare al suo superiore le eventuali anomalie riscontrate. Orbene il manufatto in questione era chiaramente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del M., come riferito anche dal teste D. il quale ha altresì precisato che in caso di intervento urgente di manutenzione, per l’esistenza di una situazione di pericolo, il capo-cantoniere era tenuto a provvedere direttamente, mentre invece l’esecuzione dell’ordinaria falciatura dell’erba presente sulle scarpate era affidata dall’azienda ad imprese private. L’inosservanza della norma impositiva dell’obbligo di effettuare o di far eseguire l’intervento manutentivo nella zona al fine di eliminare quella vegetazione che copriva il canale rendendolo non visibile e quindi pericoloso in concreto – o comunque la mancata predisposizione di cartelli idonei a segnalare la presenza del pericolo – vale ad integrare la condotta colposa attribuita all’imputato e rende legittima l’affermazione della responsabilità dello stesso a titolo di concorso (avendo i giudici del merito rilevato anche il comportamento imprudente della parte offesa) nella causazione dell’evento lesivo (cfr, in proposito – con riferimento alle norme di cui agli artt. 9 e 23 del d.P.R. n. 866/66 concernente l’approvazione del regolamento per il personale dei cantonieri dell’ANAS – Sez. 4, n. 1515 del 18/11/1980 Ud., dep. 26/02/1981, Rv. 147770).

Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.051,72 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in complessivi euro 2.051,72 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 21045 del 01/10/2009 Fallimento, riparto, parziale, prelazione, privilegio (2010-03-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il fatto

Nel fallimento della Nu. Na. S.n.c. di F.C.P. &. C., pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, la C.R.F. propose opposizione ad un piano di riparto parziale dichiarato esecutivo dal giudice delegato. Premesso che la somma distribuita costituiva il ricavato della vendita di un appartamento sul quale risultava iscritta ipoteca a garanzia del credito dalla Cassa stessa vantato in virtù di un mutuo fondiario concesso alla società costruttrice dell’immobile, l’opponente sosteneva che erroneamente tale credito era stato collocato con grado inferiore a quello vantato dal B. per il rimborso della caparra da questo versata contestualmente alla stipulazione di un contratto preliminare di acquisto del medesimo appartamento, trascritto in data successiva all’iscrizione dell’ipoteca e scioltosi ai sensi della L.F., articolo 72.

Ad avviso dell’opponente, infatti, l’ipoteca concessa a garanzia del finanziamento di un intervento edilizio ai sensi del Decreto Legislativo l settembre 1993, n. 385, articolo 38, prevalendo sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, a norma dell’articolo 2825-bis c.c., doveva prevalere, a maggior ragione, sulla trascrizione posteriore.

Il Tribunale accolse la domanda, osservando, anzitutto, che la particolare causa di prelazione accordata al promissario acquirente dall’articolo 2775-bis c.c., comma l, non si sottrae al principio generale enunciato dall’articolo 2748 c.c., comma 2, in forza del quale i crediti muniti di privilegio speciale immobiliare prevalgono su quelli ipotecari, se la legge non dispone diversamente. Ha, tuttavia, ravvisato una tale diversa disposizione (idonea, appunto, ad invertire l’anzidetto criterio di priorità) nel combinato disposto degli articoli 2775-bis e 2825-bis c.c., reputando che dette norme siano da interpretare nel senso della prevalenza delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari erogati a norma del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, articolo 38 e ss., Testo Unico bancario, rispetto al privilegio immobiliare accordato al promissario acquirente, indipendentemente dall’esservi stato o meno accollo del mutuo da parte dell’acquirente. Così ragionando ha, dunque, ritenuto irrilevante nella fattispecie la precedente affermazione resa sul tema da questa Corte (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, della quale si dirà in seguito), considerando che questa non decidesse riguardo ad un istituto di credito garantito da ipoteca ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e segg., ovvero in altro modo garantito da ipoteca.

Avverso il decreto del Tribunale di Forlì il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la Cassa dei Risparmi, la quale ha depositato successivamente memoria. Non ha svolto difese la curatela del fallimento.

Con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2008, la Prima Sezione Civile, ritenuta la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, avente ad oggetto la prevalenza del privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., sulle ipoteche per mutui fondiari iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

– Motivi:

1. Premessa – Il ricorso e la questione sottoposta all’esame delle sezioni unite

Il ricorrente, nel dedurre la violazione dell’articolo 2645-bis c.c., articolo 2775-bis c.c., articolo 2748 c.c., comma 2, e articolo 2825-bis c.c., sostiene che il secondo comma dell’articolo 2775-bis c.c., individua due soli casi di ipoteche che non soccombono al privilegio di cui al comma l, e precisamente quelle iscritte a garanzia del mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto dell’immobile e quelle iscritte a garanzia del credito edilizio nei limiti della quota che il promissario stesso si sia accollato; benché l’articolo 2825-bis c.c., faccia riferimento esclusivamente alle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, è ovvia la prevalenza anche di quelle iscritte in epoca anteriore, ma sempre nei limiti della quota di debito che il promissario si sia accollato, non avendo egli altrimenti alcun ruolo nel rapporto tra il finanziatore ed il costruttore.

Secondo il ricorrente, il decreto impugnato contrasta, oltre che con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina la prevalenza dell’ipoteca all’accollo da parte del promissario del debito contratto dal costruttore, anche con lo spirito della legge, che mira a tutelare i promissari acquirenti di fabbricati in corso di costruzione in caso di mancata esecuzione del preliminare o fallimento del promittente venditore.

Nella specie, pertanto, non essendo intervenuto l’accollo della quota di mutuo gravante sull’immobile promesso in vendita, troverebbe applicazione il principio generale di cui all’articolo 2748, comma 2, c.c., secondo cui il privilegio immobiliare prevale sulle ipoteche iscritte anche anteriormente, non potendo individuarsi nell’articolo 2825-bis c.c., la diversa disposizione di legge che, ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 2748, comma 2, consente di derogare a tale principio.

Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze prospettate nel ricorso è l’esame della premessa giuridica dalla quale muove l’impugnato provvedimento, secondo cui il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale, ai sensi dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sui crediti ipotecari, anche se l’ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo soltanto che si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l’acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.

Solo ove, infatti, tale premessa fosse da condividere occorrerebbe valutare se reggono o meno alla critica le conseguenti considerazioni in base alle quali il tribunale ha ravvisato la prevalenza sul privilegio speciale spettante al promissario acquirente dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario erogato dalla cassa di risparmio; qualora, viceversa, quella premessa fosse da disattendere, s’imporrebbe la correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ma il ricorso dovrebbe essere rigettato.

La suaccennata premessa, dalla quale il tribunale prende le mosse (e la cui fondatezza è contestata dalla controricorrente), è in effetti conforme a quanto affermato nel già menzionato precedente di questa Corte (Cass. n. 17197 del 2003), secondo cui, appunto, in forza del disposto dell’articolo 2748, comma 2, c.c. (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775-bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura «iscrizionale» (o «trascrizionale») di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l’ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale è regolata la pubblicità immobiliare.

L’ordinanza che ha rimesso la soluzione della questione alle sezioni unite ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la citata sentenza n. 17197 del 2003 non abbiano placato il dibattito che già prima era insorto in dottrina in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com’è noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). Dibattito che, piuttosto, ne è stato rinfocolato. Viene, allora, chiesto l’approfondimento dei seguenti punti:

a) il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega esclusivamente alla causa del credito, ma presuppone necessariamente la trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la funzione, ad essa connaturata, di risolvere i possibili conflitti tra titolari di diritti assoggettati al medesimo regime di pubblicità;

b) poiché nella graduazione prevista dall’articolo 2780 c.c., il privilegio in questione è collocato dopo quelli che assistono i crediti per concessione di acque e per tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi sui medesimi immobili, la prevalenza di tale privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente renderebbe impossibile stabilire l’ordine di collocazione dei crediti;

c) detta prevalenza risulterebbe inoltre scarsamente razionale, dal momento che le ipoteche iscritte anteriormente sono certamente opponibili all’acquirente, in caso di perfezionamento del contratto definitivo di acquisto dell’immobile;

d) l’articolo 2825-bis c.c., prevedendo eccezionalmente che, in caso di accollo del mutuo fondiario da parte del promissario acquirente, l’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso prevalga sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, fa supporre, a maggior ragione, l’operatività del medesimo criterio in presenza di una trascrizione posteriore di tale contratto, trovando applicazione, in tal caso, i principi generali in materia di pubblicità immobiliare.

In conclusione, la questione sottoposta alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, disposta in sede fallimentare, di un immobile già promesso in vendita dal fallito con contratto preliminare trascritto, il privilegio che, a norma dell’articolo 2775-bis c.c., assiste il credito del promissario acquirente per la mancata esecuzione del preliminare prevalga (o meno), ai sensi dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sulle ipoteche iscritte sul medesimo immobile in data anteriore alla trascrizione del contratto preliminare.

2. La trascrivibilità del contratto preliminare ed il privilegio che assiste i crediti del promissario acquirente

La trascrivibilità del preliminare, non prevista dal testo originario del codice civile, in ragione della natura meramente obbligatoria di tale contratto, è stata introdotta dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 3, (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30), che ha modificato il titolo I del libro VI del codice, inserendo nel capo I l’articolo 2645-bis.

Questo ammette la possibilità di procedere alla trascrizione dei contratti preliminari, ancorché sottoposti a condizione o relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione, purché essi: a) abbiano ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri l, 2, 3 e 4 dell’articolo 2643 c.c.; b) risultino da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La ratio della disciplina consiste nel tutelare il promissario, che, all’atto della stipulazione del preliminare o comunque nelle more della stipulazione del contratto definitivo, abbia corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, contro l’eventualità che il promittente si sottragga all’adempimento dell’obbligazione assunta, ponendo in essere atti di disposizione del bene promesso, tali da rendere impossibile il successivo trasferimento dell’immobile.

Essa muove dalla presa d’atto che, nella pratica commerciale, la stipulazione di un contratto preliminare costituisce ormai una fase pressoché imprescindibile del procedimento negoziale che conduce al trasferimento dei diritti reali immobiliari, la quale trova per lo più giustificazione nell’esigenza delle parti di consacrare provvisoriamente l’accordo raggiunto, al fine di consentire, in vista della stipulazione del contratto definitivo, la verifica dell’esatta consistenza dell’immobile, della sua conformità alle norme urbanistiche e degli oneri tributari connessi al trasferimento. A questa prassi fa riscontro, talvolta, la consegna anticipata dell’immobile e, più spesso, il versamento di uno o più acconti sul prezzo pattuito, il quale trova giustificazione, nel caso di vendita di beni ancora da edificare o in corso di costruzione, nei convergenti interessi del venditore ad autofinanziarsi mediante l’anticipata riscossione del corrispettivo e dell’acquirente a spuntare un prezzo più vantaggioso attraverso l’acquisto su progetto.

Nella vigenza del testo originario del codice civile, l’impossibilità di procedere alla trascrizione del preliminare, dovuta all’inidoneità di tale contratto a determinare il trasferimento del diritto reale, esponeva il promissario, che avesse in tutto o in parte adempiuto la propria obbligazione, al rischio dell’inadempimento della controparte, dovendo egli soccombere di fronte ad atti dispositivi eventualmente posti in essere da quest’ultima, ovvero ad atti compiuti da terzi in danno della medesima controparte; la trascrizione di questi atti, se intervenuta anteriormente al contratto definitivo, ne rendeva infatti impossibile la stipulazione, precludendo anche l’accoglimento di un’eventuale domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. A tale rischio, riconducibile alla normale alea contrattuale, si aggiungeva, nel caso in cui il promittente venditore fosse un imprenditore, quello proprio dell’attività d’impresa, che aumenta notevolmente il pericolo dell’aggressione dei beni da parte di terzi, fino all’ipotesi estrema del fallimento, che, consentendo al curatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale (come è avvenuto nella fattispecie in trattazione), costringe il promissario acquirente ad insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione delle somme versate e quindi ad assoggettarsi alle regole del concorso, con scarse speranze di ottenere la soddisfazione del proprio diritto, avuto riguardo alla natura chirografaria del credito.

Per evitare questi inconvenienti (ai quali, in passato, poteva avviarsi esclusivamente attraverso la tempestiva trascrizione di una domanda di esecuzione in forma specifica) è ora riconosciuta la possibilità di tutelare il proprio diritto all’acquisto direttamente mediante la trascrizione del contratto preliminare.

L’efficacia di tale adempimento pubblicitario è disciplinata dai commi secondo e terzo dell’articolo 2645-bis c.c., i quali prevedono che, ove entro un anno dalla data convenuta tra le parti, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, segua la trascrizione del contratto definitivo o di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652 c.c., comma l, n. 2, gli effetti di tale trascrizione o di quella della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare retroagiscono fino alla data della trascrizione di quest’ultimo, prevalendo sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante.

Tale efficacia è stata definita di «prenotazione» degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, e consiste nel fatto che, ove seguita da quest’ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente.

È tuttavia controverso se l’effetto prenotativo renda inopponibili al promissario acquirente le sole formalità pubblicitarie eseguite successivamente nei confronti del promittente alienante in virtù di titoli da lui voluti, ovvero abbia portata generale, estendendosi anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali.

In riferimento all’ipotesi di fallimento del promittente, la L.F., articolo 72, comma 3, anch’esso introdotto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, esclude infatti la prevalenza del preliminare, confermando la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e disponendo che in caso di esercizio di tale facoltà l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Approssimandoci alla questione in esame, occorre ricordare che, oltre all’efficacia prenotativa, il Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, ha attribuito alla trascrizione del contratto preliminare una peculiare efficacia costitutiva, introducendo nel titolo III del libro VI del codice civile, alla sezione III del capo II, l’articolo 2775-bis c.p.c., il quale, al fine di tutelare i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, dispone al comma l che essi «hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi».

La trascrizione del preliminare fa sorgere pertanto, a favore dei crediti del promissario, un privilegio speciale immobiliare, subordinato alla condizione che gli effetti della trascrizione siano ancora in atto al momento in cui si verificano gli eventi che costituiscono causa del credito.

Tale privilegio è collocato al n. 5 dell’ordine stabilito dall’articolo 2780 c.c., in particolare dopo quelli che assistono i crediti dello Stato per concessioni di acque (articolo 2774 c.c.) e per tributi indiretti (articolo 2772).

L’articolo 2775-bis, comma 2, c.c., prevede che esso «non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.»; ossia, ai creditori che abbiano iscritto ipoteca su un edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articoli 38 e segg.: tale ipoteca, peraltro, prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare «limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993», con l’ulteriore precisazione che «se l’accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare».

Quest’ultima disposizione mira a contemperare la tutela del terzo acquirente con quella dei terzi che abbiano concesso finanziamenti per l’acquisto o la costruzione dell’immobile promesso in vendita, in conformità con le finalità perseguite dalla Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, che consistono tra l’altro nel promuovere la realizzazione e l’acquisto della prima casa di abitazione.

Nella prima parte, essa sembra fare riferimento all’ipotesi (piuttosto marginale) in cui il promittente venditore abbia prestato il proprio consenso, prima della stipulazione del contratto definitivo, all’iscrizione di ipoteca sull’immobile promesso in vendita, a garanzia del credito derivante da un mutuo concesso al promissario acquirente: diversamente, infatti, non si spiegherebbe come quest’ultimo possa concedere ipoteca su di un bene del quale non è ancora divenuto proprietario.

Nella seconda parte, invece, la norma si riferisce alle ipoteche concesse dal promittente venditore a garanzia di crediti derivanti dai mutui fondiari accordati da banche concedenti finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, ovvero da ipoteche di grado ulteriore nei casi consentiti dalla Banca d’Italia; in tal caso, la prevalenza dell’ipoteca è subordinata alla condizione che il promissario acquirente si sia accollato il relativo debito, nello stesso preliminare o con atto successivo annotato a margine della trascrizione, ed opera limitatamente alla quota gravante sull’immobile promesso in vendita. Tale condizione trova fondamento nella considerazione che l’opponibilità al promissario dell’ipoteca iscritta successivamente al preliminare è giustificata solo in caso di accollo del mutuo, in quanto egli diviene parte del rapporto derivante dal finanziamento, giovandosi della relativa rate azione ai fini del pagamento del prezzo; qualora invece acquisti senza accollo, pagando il prezzo direttamente al promittente, il promissario rimane estraneo al rapporto tra finanziatore e finanziato, con la conseguenza che l’ipoteca, iscritta successivamente alla trascrizione dei preliminare, non gli è opponibile.

Il privilegio in esame prevale, pertanto, ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c., sulle ipoteche iscritte in data successiva alla trascrizione del preliminare, escluse quelle previste dall’articolo 2825-bis c.c., in quanto tale disposizione stabilisce eccezionalmente la prevalenza delle ipoteche relative a mutui erogati al promissario acquirente, nonché di quelle relative a mutui fondiari erogati al promittente venditore, che il promissario acquirente si sia accollato.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito e della dottrina

L’orientamento quasi unanime affermatosi nella giurisprudenza di merito sostiene che le ipoteche delle quali s’è detto siano comunque destinate a cedere in caso di concorso con il privilegio spettante al promissario acquirente.

Esso muove dal rilievo secondo cui il concorso tra privilegi ed ipoteche sarebbe regolato esclusivamente dall’articolo 2748, comma 2, c.c. non potendo trovare applicazione l’articolo 2644 c.c., il quale disciplinerebbe, invece, il conflitto tra cause di prelazione e diritti reali di godimento; ciò posto, esso afferma che al principio della prevalenza dei privilegi, sancito dalla predetta disposizione, potrebbe derogarsi soltanto in presenza di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, non ravvisabile né nell’articolo 2775-bis c.c., (il quale, nella parte in cui subordina la nascita del privilegio del promissario acquirente alla trascrizione del preliminare, non introdurrebbe elementi di novità rispetto ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente), né nell’articolo 2825-bis c.c., (il quale, riferendosi alle sole ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, non sarebbe applicabile a quelle iscritte in data anteriore).

L’indirizzo in esame riflette l’opinione espressa dai primi commentatori del Decreto Legge n. 669 del 1996, i quali avevano ritenuto insuperabile il dato normativo emergente dall’interpretazione letterale degli articoli 2748, comma 2, c.c. e 2825-bis c.c., escludendo così che le ipoteche iscritte in epoca anteriore alla trascrizione del contratto preliminare potessero prevalere sul privilegio che assiste il credito del promissario acquirente.

All’obiezione secondo cui l’ipoteca prevale sui diritti dei terzi trascritti in epoca successiva all’iscrizione, essi replicavano che ciò accade perché il rapporto tra le cause di prelazione e i diritti reali di godimento è regolato dal principio prior in tempore, potior in iure, esaltato, nel caso di immobili, dalla priorità della relativa pubblicità; nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è un conflitto tra il diritto del promissario di ottenere l’esecuzione specifica del contratto e l’ipoteca del terzo sullo stesso bene oggetto del preliminare, ma un conflitto tra il privilegio speciale del promissario (conseguente alla risoluzione o allo scioglimento del contratto preliminare) e l’ipoteca iscritta sullo stesso bene: si tratterebbe di un conflitto tra cause di prelazione, la cui prevalenza sarebbe disciplinata dalla legge in base ad un principio diverso da quello della priorità cronologica. Ciò spiegherebbe, tra l’altro, perché le ipoteche iscritte in data anteriore alla trascrizione del preliminare siano opponibili all’acquirente in caso di stipulazione del contratto definitivo, mentre risultano inopponibili in caso di mancata esecuzione del preliminare.

Secondo tale orientamento, la deroga al principio della prevalenza dei privilegi, richiesta dall’articolo 2748, comma 2, c.c. ai fini dell’opponibilità dell’ipoteca al creditore privilegiato, non può essere desunta dàll’articolo 2825-bis c.c.: tale disposizione, infatti, non ha nulla a che fare con il privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., previsto per il caso di mancata esecuzione del preliminare, in quanto si limita a regolare gli effetti dell’ipoteca fondiaria edilizia sulla trascrizione del preliminare che venga regolarmente eseguito; l’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. inoltre, limitando la prevalenza delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare a quelle concesse a garanzia di mutui contratti per la costruzione o per l’acquisto dell’immobile, presupporrebbe che, al di fuori di tali ipotesi, dette ipoteche siano destinate a cedere nel concorso con il privilegio, e sarebbe quindi applicabile, a maggior ragione, alle ipoteche iscritte in data anteriore.

All’obiezione secondo cui tale opinione, favorendo il promissario acquirente a scapito degli interessi dei creditori ipotecari, si sarebbe ripercossa negativamente sui rapporti tra le imprese costruttrici e le aziende di credito, scoraggiando queste ultime dal concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, in contrasto con la finalità che la legge intendeva perseguire, si replica che il senso della nuova disciplina consisteva anche nel responsabilizzare il ceto bancario, dissuadendolo da un’eccessiva disinvoltura nell’erogazione del credito fondiario. Troppo spesso, infatti, le banche, nel concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, fanno affidamento, ai fini della restituzione, più sul valore dei beni concessi in garanzia che sulla solidità complessiva dell’impresa mutuataria, confidando di poter agevolmente procedere al recupero del credito anche in caso di fallimento della stessa, con evidente pregiudizio per le ragioni degli altri creditori. La postergazione dei crediti ipotecari a quello del promissario acquirente le costringerebbe invece a verificare preventivamente la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, avvalendosi di quegli strumenti di controllo di cui esse dispongono in misura più ampia ed incisiva di ogni altro creditore.

Sotto un diverso profilo, si riconosce che, una volta ovviatosi, mediante la previsione della trascrivibilità del preliminare, al pericolo che il diritto al trasferimento dell’immobile sia vanificato da atti dispositivi compiuti dal promittente venditore o da atti di aggressione del suo patrimonio posti in essere da terzi prima della stipulazione del definitivo, l’attribuzione di un rango privilegiato ai crediti del promissario nascenti dalla mancata esecuzione del contratto si traduce in una tutela eccessiva, quanto meno in riferimento all’ipotesi in cui, pur potendo ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, egli abbia optato per la tutela risarcitoria.

In ogni caso, anche coloro i quali sono disposti ad ammettere che la prevalenza del privilegio determina un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei creditori che abbiano iscritto ipoteca in data anteriore alla trascrizione del preliminare, ritengono che a tale inconveniente possa ovviarsi esclusivamente attraverso una declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, o mediante un intervento chiarificatore del legislatore.

La dottrina più recente ritiene invece che la questione possa essere risolta anche in via interpretativa, avvalendosi dei principi su cui si fonda la pubblicità immobiliare e di una pluralità di elementi emergenti dalla stessa disciplina in materia. Essa sottolinea la natura “iscrizionale” o «trascrizionale» del privilegio in questione, il cui concorso con le ipoteche iscritte sull’immobile promesso in vendita deve considerarsi disciplinato dall’articolo 2644 c.c., non essendo il privilegio accordato esclusivamente in ragione della causa del credito, ma essendo condizionato alla trascrizione del contratto preliminare ed alla sua perdurante efficacia. A sostegno di tale orientamento, sono state sottolineate anche le anomalie che l’opposta tesi introdurrebbe nel sistema delle cause di prelazione, osservandosi da un lato che in caso di stipulazione del contratto definitivo le ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare sono opponibili all’acquirente, dall’altro che nell’ordine dei privilegi quello previsto dall’articolo 2775-bis c.c., è collocato successivamente a quelli di cui agli articoli 2772 e 2774 c.c., i quali non sono esercitabili in pregiudizio dei diritti precedentemente acquisiti dai terzi. Sono stati infine evidenziati i gravi abusi cui potrebbe condurre una rigida applicazione dell’articolo 2748 cit., la quale consentirebbe al promittente venditore di sottrarre l’immobile alla garanzia dei propri creditori ipotecari, mediante la simulazione di un preliminare di compravendita con un promissario compiacente, cui potrebbe far seguito la risoluzione del contratto, con la conseguenza che, in sede di esecuzione forzata, i crediti restitutori e risarcitori del promissario dovrebbero essere soddisfatti con precedenza rispetto a quelli dei creditori ipotecari.

Alle medesime conclusioni un’autorevolissima dottrina è pervenuta sulla base di un diverso percorso argomentativo, che muove dalla qualificazione del preliminare di compravendita come vendita ad effetti obbligatori, dalla quale sorge a carico del promittente un’obbligazione di dare e dall’affermazione dell’autonomia di tale contratto rispetto al definitivo, ricollegando alla sua trascrizione l’efficacia tipica di cui all’articolo 2644 c.c., per sostenere che tale efficacia si estende anche al privilegio che assiste i crediti del promissario acquirente, il cui concorso con le ipoteche iscritte in data anteriore deve pertanto ritenersi disciplinato dal principio della priorità cronologica. L’aspetto più suggestivo di questa dottrina è rinvenibile nell’attribuzione al promissario acquirente di un ius ad rem (non di un mero ius in persona) e nella riconduzione del rapporto tra preliminare e definitivo (non come rapporto tra due contratti distinti ed autonomi, ciascuno dotato di una propria causa) al modello tedesco della distinzione tra titulus e modus adquirendi, con la conseguenza che la stipulazione del definitivo non comporta l’assorbimento del preliminare né rende irrilevanti i vizi che lo inficiano, i quali risultano anzi idonei ad incidere, attraverso la caducazione del contratto cui afferiscono, sulla stessa trascrizione del contratto definitivo. La riprova sarebbe costituita proprio dalla trascrivibilità del preliminare, il cui effetto di opponibilità trova giustificazione nella natura del diritto che da esso scaturisce per il promissario acquirente, mentre la limitazione temporale di tale effetto si giustificherebbe con l’efficacia obbligatoria del contratto.

4. La soluzione della questione

Sulla scorta di tutto quanto premesso è ora possibile passare alla soluzione del quesito, subito anticipando che le sezioni unite intendono disattendere il precedente orientamento espresso dalla menzionata Cass. n. 17197 del 2003, attraverso una trattazione concernente il generale problema della regola di conflitto tra cause di prelazione, al di là della specifica ipotesi (della quale pure si dirà) del credito fondiario, disciplinata dagli artt. 2775-bis, comma 2, e 2825-bis c.c.

Il ragionamento parte dalla premessa che l’articolo 2748 c.c., allorquando nel secondo comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari «se la legge non dispone diversamente», fa riferimento ad una deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può o deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema; così da evitare applicazioni ermeneutiche settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto. Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno quando (come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all’originaria impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella realtà giuridica dei commerci. Espresse norme derogatrici alla regola dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sono rinvenibili nell’articolo 2772, comma 4, c.c. e nell’articolo 2774, comma 2, c.c.: il privilegio che assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Deroga ispirata, dunque, alla diversa regola della prevalenza in base alla data di trascrizione o di iscrizione.

Nel nostro caso una espressa norma derogatoria al precetto stabilito dalla prima parte dell’articolo 2748, comma 2, c.c.. non esiste, ma, come si vedrà, l’organica analisi dell’intero quadro normativo disciplinante la materia consente di affermare che i creditori muniti dello speciale privilegio del quale trattiamo non sono preferiti ai creditori muniti di ipoteca iscritta precedentemente al sorgere del privilegio stesso, secondo una ricostruzione che, come s’è detto, prescinde dalla specifica ipotesi (disciplinata dall’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. in relazione all’articolo 2825 bis c.c.) del privilegio che assiste il credito per il finanziamento dell’intervento edilizio.

Occorre innanzitutto porre nel giusto rilievo che il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente, conseguente alla (eventuale) mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, non si ricollega esclusivamente alla causa del credito (come prescrive la prima parte dell’articolo 2745 c.c.) ma la sua costituzione necessariamente presuppone la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c.; rientrando, dunque, nella categoria dei privilegi la cui costituzione, come consentito dalla seconda parte dell’articolo 2745 c.c., è subordinata ad una particolare forma di pubblicità. Peraltro, esso assiste il credito a condizione che gli effetti della menzionata trascrizione non siano cessati a determinati momenti (quello della risoluzione del contratto, oppure della domanda giudiziale della risoluzione, oppure della trascrizione del pignoramento, oppure ancora dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi).

Siffatto privilegio (come molti altri introdotti nel tempo dal legislatore in specifici settori) si aggiunge ai privilegi speciali immobiliari previsti dal codice agli articoli da 2770 a 2775, ma se ne differenzia perché non è posto, come questi, a tutela di interessi pubblici; bensì a tutela dell’interesse meramente privato del promissario acquirente.

Occorre a riguardo ricordare che gli originari privilegi speciali codicistici costituiscono il retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, le quali venivano preferite alle ipoteche normali in ragione della particolare natura pubblica degli interessi protetti in via preferenziale. Di qui la regola di conflitto secondo cui siffatti privilegi prevalgono sulle ipoteche, anche se iscritte prima del loro sorgere. Regola oggi consacrata dell’articolo 2748, comma 2, c.c. e già contenuta nell’articolo 1953 del codice del 1865 (benché senza l’espressa riserva che prevede il vigente testo normativo). Autorevolissima dottrina spiega che la via scelta dal legislatore nel comma 2, dell’articolo 2748 c.c., è la più conforme all’indole del privilegio, che, assistendo crediti normalmente incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione di una cosa, deve necessariamente essere anteposto all’ipoteca. In altri termini, la ragione della maggior parte dei privilegi va ricercata nella particolare inerenza economica di alcuni crediti alla cosa gravata, la quale spiega anche la preferenza dei creditori privilegiati sui creditori forniti di garanzia reale: poiché questi ultimi acquistano un diritto al valore di scambio della cosa, sono necessariamente posposti a coloro i quali, mediante l’erogazione di energie di lavoro o di utilità dal cui corrispettivo sorge il credito, hanno contribuito alla creazione, alla conservazione o all’incremento del valore medesimo.

La stessa dottrina avvisa pure che queste considerazioni rilevano ai fini interpretativi della concreta applicazione delle norme positive e che sarebbe assurdo escludere dal novero dei privilegi le figure che hanno il presupposto in forme di pubblicità, solo perché ad esse non si applica il brocardo secondo cui privilegia non ex tempora estimantur (ossia la regola trasfusa nell’articolo 2748, comma 2, c.c.). Ponendo, così, in evidenza che, per un verso, la qualifica di «privilegio» non necessariamente comporta l’applicazione del principio secondo cui esso prevale sull’ipoteca precedentemente iscritta e che, per altro verso, l’applicazione delle ordinarie regole sulla pubblicità non consente di escludere la particolare qualifica di «privilegio» al tipo di prelazione trattato.

Il privilegio del quale si discute esplica i suoi effetti in una vicenda specularmente opposta a quella summenzionata. Esso non assiste un credito che incide sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa (piuttosto, siffatta incidenza appartiene al credito del finanziatore dell’opera), bensì il credito del promissario acquirente che acquista il diritto al valore di scambio della cosa, e la sua costituzione è subordinata ad un preciso onere pubblicitario, così come la sua esistenza è collegata al perdurare degli effetti della pubblicità.

Ne consegue che, relativamente ad esso, non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in iure che pervade di sé l’intero sistema della pubblicità, facendone conseguire che l’ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio debba su quest’ultimo prevalere.

Alcuni autori hanno rilevato l’assimilabilità di siffatto tipo di prelazione all’ipoteca legale, ponendo in evidenza che, nella materia trattata, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto non un privilegio speciale, bensì un’ipoteca legale; tant’è che in altre esperienze normative (come quella francese: cfr. l’articolo 2106 c.c.) è previsto che i privilegi speciali sugli immobili sono opponibili agli altri creditori solo dopo che siano stati iscritti nella conservatoria delle ipoteche e secondo le modalità previste per quella forma di pubblicità.

Le caratteristiche del privilegio in esame assumono un rilievo determinante, distinguendolo tanto dagli altri privilegi speciali immobiliari, la cui nascita non è condizionata ad un adempimento pubblicitario avente efficacia costitutiva, quanto dagli altri privilegi iscrizionali, che hanno ad oggetto beni mobili; rispetto a questi ultimi, ovviamente, il problema del concorso con altre cause di prelazione aventi natura trascrizionale non si pone, ma per il caso in cui concorrano più privilegi la legge prevede espressamente che il conflitto vada risolto in base alla regola della priorità della trascrizione (articolo 2762, u.c., c.c.); per i primi, invece, pur valendo la regola secondo cui il privilegio prevale sulle ipoteche, la legge stabilisce, in riferimento a casi in cui la prelazione è accordata per un interesse non individuale, che essa non possa essere esercitata in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (si tratta dei già menzionati articoli 2772, comma 4, c.c. e articolo 2774, comma 2, c.c.). A maggior ragione deve, quindi, affermarsi che un privilegio accordato in funzione di un interesse individuale, la cui nascita è subordinata all’adempimento di una formalità pubblicitaria, sia destinato a cedere, nel concorso con cause di prelazione precedentemente iscritte.

In quest’ordine di idee è riduttivo ed avulso dalla visione sistematica dell’istituto fare una formalistica applicazione della regola di conflitto dettata dell’articolo 2748, comma 2, c.c. per ammettere categoricamente che qualunque genere di privilegio speciale immobiliare (compreso quello previsto a favore del promissario acquirente) prevalga sull’ipoteca (qualunque ipoteca, non solo quella che assiste il credito del finanziatore), benché questa sia stata iscritta prima del nascere del privilegio.

A questo punto occorre fare alcune precisazioni in ordine ad una serie di ricostruzioni che sono state operate per pervenire al medesimo risultato al quale qui si perviene.

In primo luogo occorre chiarire che la regola di conflitto tra privilegio ed ipoteca precedentemente iscritta non può essere rinvenuta nell’articolo 2645-bis, comma 2, c.c. il quale stabilisce la prevalenza del contratto definitivo sulle trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

Espressione, questa, del già menzionato effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare ed attuazione della generalissima regola dell’articolo 2644 c.c.

Neppure giova il richiamo alla specifica regola di conflitto tra cause di prelazione contenuta dell’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. il quale prevede due categorie di creditori ai quali il privilegio concesso in favore del promissario acquirente non è opponibile: a) quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile; b) quelli garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.

Quanto all’ipotesi sub a) non è il caso di dilungarsi, pur dovendosi segnalare che tutti i commentatori hanno rilevato l’oscurità di una disposizione che sembrerebbe ammettere che il promissario, per effetto del preliminare, possa iscrivere ipoteca a garanzia dei suoi debiti su un bene non ancora di sua proprietà, in deroga dunque all’articolo 2822 c.c. Sta di fatto, comunque, che, nell’ipotesi delineata, il conflitto è risolto nel senso che l’ipoteca a favore del mutuante prevale sul privilegio a favore del promissario acquirente, a prescindere dalla circostanza che la garanzia reale sia stata iscritta prima o dopo la costituzione del privilegio.

Quanto alla ipotesi sub b) – quella che maggiormente ci interessa – occorre tener conto della disposizione dell’articolo 2825-bis c.c., richiamata dall’articolo 2775-bis c.c.. Essa prevede (come s’è già visto in precedenza) che l’ipoteca iscritta sull’edificio (costruito o costruendo) a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio (ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e segg.) prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, limitatamente alla quota accollatasi dal promissario acquirente. In altri termini, benché iscritta successivamente alla trascrizione del preliminare, siffatta ipoteca prevale sul privilegio concesso a garanzia dei crediti vantati dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore. Risultando, così, risolto il problema del frazionamento del credito fondiario assistito da ipoteca che s’era posto nella precedente giurisprudenza ed attuato il favore del legislatore (del quale prima s’è detto) per i crediti incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa.

Ora, le disposizioni correlate costituiscono un ulteriore sotto sistema nell’ambito del sotto sistema della trascrizione del contratto preliminare. Nel senso che l’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. non si occupa del problema di ordine generale del rapporto tra privilegio a favore del promissario ed ipoteca iscritta contro il promittente, ma solo del rapporto tra privilegio ed ipoteca inerenti all’operazione di credito fondiario, disponendo l’inopponibilità del privilegio a due specifiche categorie di creditori ipotecari.

Ne consegue che il richiamo a queste disposizioni non è utile a fondare la più generale regola di conflitto della quale s’è detto e che, soprattutto, le disposizioni stesse non possono essere indicate né come la deroga al principio dell’articolo 2748, comma 2, c.c. (da parte di chi ritiene che l’inopponibilità del privilegio alle ipoteche successive presuppone, a maggior ragione, l’inopponibilità a quelle precedenti), né come la conferma al principio stesso (da parte di chi ritiene che il legislatore abbia voluto limitare l’inopponibilità del privilegio alle sole ipoteche successive e non anche alle precedenti).

L’interpretazione sin qui offerta, nel ricondurre la normativa speciale nell’alveo del sistema, risolve anche una serie di discrasie segnalate da quella dottrina che ha contrastato l’opposta soluzione.

Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare comporterebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all’acquirente (in base al principio dell’anteriorità stabilito dall’articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto del privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall’ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un’altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall’inizio dell’operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l’opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.

Tant’è che non è infondato l’allarme lanciato da chi ha rilevato che l’asserita prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di gravi abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e il promissario acquirente, volti a vanificare la possibilità di soddisfacimento dei crediti garantiti dalle predette ipoteche. Il proprietario di un immoble gravato da ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrarre il bene alla garanzia del proprio creditore, simulando un preliminare di compravendita con un soggetto compiacente, dichiarando di aver ricevuto l’intero corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo versato sarebbe collocato con grado potiore rispetto a quello ipotecario del creditore, che rimarrebbe pertanto insoddisfatto.

Infine, essendo il privilegio in questione collocato all’ultimo posto nell’ordine stabilito dall’articolo 2780 c.c., (e quindi dopo quelli riconosciuti ai crediti dello Stato per concessioni di acque e tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio delle ipoteche precedentemente iscritte da terzi), l’accoglimento della diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire l’ordine delle cause di prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli articoli 2772 e 2774 c.c., con quello di cui all’articolo 2775-bis c.c., e con ipoteche anteriori.

5. Le conclusioni

In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio:

il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’articolo 2775-bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell’articolo 2748, comma 2, c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.

Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.

Siccome il dispositivo del provvedimento impugnato risulta conforme a diritto, correttane la motivazione nei sensi sopra enunciati (articolo 384 c.p.c.), il ricorso deve essere respinto.

La particolare importanza della questione trattata consiglia l’integrale compensazione tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3 Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna – Parte I e II n. 27 del 18 agosto 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

l . E’ disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la
cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli
effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1, e della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria
2008), art. 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei
consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale
2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilita’ della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5
maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23),
art. 58, comma 1, punto 2, e’ prorogato, nell’anno 2009, a trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Al maggior disavanzo derivante dall’applicazione del comma 1,
determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad
uno o piu’ mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2006, art. 30, comma 2, a copertura delle spese
per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed
elencate nella tabella A.
3. La contrazione del mutuo e’ effettuata sulla base delle
esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un
tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa
depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro
218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005
e S08.01.006).
4. A decorrere dall’anno 2009 la misura della tassa sulle
concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), art. 87, comma
1, lettera b), e’ ridotta a euro 25; la relativa minore entrata e’
valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001).
5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire, al
prezzo simbolico di un euro, alla societa’ ARST S.p.A. o alla sua
controllata ARST Gestione FdS S.r.l., la proprieta’ dei beni immobili
e delle loro pertinenze necessari all’esercizio dei servizi di
trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto
legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il
conferimento di funzioni e compiti di programmazione e
amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni
sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione
della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale
dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente
da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne
prescinde. L’elenco, convalidato con determinazione del direttore del
Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini
della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I
beni non piu’ necessari per l’esercizio dei servizi di trasporto sono
trasferiti, al prezzo simbolico di un euro, ai comuni
territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalita’
sociali e produttive.
6. Nell’art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) nel comma 9 le parole: «e degli interessi legali maturati»
sono sostituite dalle seguenti: «e applicando gli interessi legali
vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta
regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni
ammesse alla transazione, che puo’ essere eseguita anche in piu’ rate
mensili, secondo condizioni, termini e modalita’ fissati dalla Giunta
regionale»;
b) nel comma 10, dopo le parole: «con contestuale soppressione
degli stessi fondi, i crediti» sono aggiunte le seguenti: «in
regolare ammortamento»;
c) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli
Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare,
previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri
fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte
transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei
debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo
transattivo, l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le
entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della
legge regionale n. 1 del 2009, art. 2.».
Per le finalita’ di cui alla presente lettera e’ autorizzata per
l’anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).
7. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una
spesa valutata in euro 4.000.000 per l’acquisizione delle ulteriori
quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB
S01.05.002).
8. E’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 400.000 per
la corresponsione dell’indennita’ dovuta, ai sensi della legge 3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17,
agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento,
addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprieta’ della
Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di
fondo rustico (UPB S01.05.001).
9. Dopo il comma 1 dell’art. 1l della legge regionale 2 gennaio
1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie
per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle
circoscrizioni provinciali), come modificata dall’art. 5 della legge
regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla
istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), e’ inserito il
seguente:
«1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni
mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli
oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione
degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle
nuove province a seguito dell’attribuzione delle risorse in entrata
derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al
comma 1.».
10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. l (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione –
legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 27 dell’art. 1 e’ soppressa la parola
«specificamente»;
b) il comma 28 dell’art. 1 e’ abrogato;
c) nel comma 32 dell’art. 1 sono soppresse le parole: «a favore
degli enti pubblici territoriali»;
d) il comma 9 dell’art. 2 e’ sostituito dal seguente:
«9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese,
cosi’ come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero
delle attivita’ produttive, operanti in Sardegna attraverso
insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta
generata nel territorio della Regione, si applica l’aliquota
ordinaria dell’IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi
statali vigenti. Tale agevolazione e’ concessa a condizione che il
numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun
periodo d’imposta, per il quale si richiede l’agevolazione, non
risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31
ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 1,
commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura
dell’agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3,
art. 2, per l’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’
riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.»;
e) nel comma 11 dell’art. 2, dopo le parole «insediamenti
stabili» sono inserite le seguenti: «limitatamente al valore della
produzione netta generata nel territorio della Regione»;
f) le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 sono sostituite
dalle seguenti:
«a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’interno; l’esenzione compete, ai sensi dell’art. 10,
comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
limitatamente all’esercizio delle attivita’ elencate alla lettera a),
comma 1, del medesimo articolo;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui
al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma
dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai
sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, in conformita’ al regolamento
regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio
2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.»;
g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 3 e’
soppressa la parola: «pubblici»;
h) nel comma 4 dell’art. 4 sono soppresse le parole «presso la
SFIRS»;
i) l’ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37
dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici
giorni, ovvero in caso di particolare complessita’ dell’istruttoria,
entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca
una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall’acquisizione del
provvedimento finale previsto dal comma 9 dell’art. 14-ter della
legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l’accordo
di programma per l’avvio dei lavori.».
11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria
2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi
di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto
disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione –
legge finanziaria 1993) art. 2, comma 2.
12. E’ autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attivita’ di
comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti
interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere
sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).
13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le
seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 4 dell’art. 36, dopo le parole: «degli
Assessorati», sono aggiunte le seguenti: «la trasmissione
all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria
agli accertamenti e»;
b) alla fine del comma l dell’art. 38, dopo la parola:
«determinabili», sono inserite le seguenti: «parimenti costituiscono
impegni le conservazioni delle somme previste dall’art. 60 della
presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.»;
c) il comma 8 dell’art. 60 della legge regionale n. 11 del 2006
e’ sostituito dai seguenti:
«8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in
gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto
residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio,
ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda
l’approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando e’
richiesta l’approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale,
per quattro anni quando e’ richiesta la valutazione di impatto
ambientale.
8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle
opere in gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale
sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore
dell’Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa
previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle
esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si
intende la costituzione di un’obbligazione giuridicamente
perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi
termini, purche’ faccia seguito l’affidamento dei lavori entro
l’esercizio immediatamente successivo.
8-ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere
pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia
disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi
dell’art. 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi
da quelli per i quali e’ stato assunto l’originario impegno di spesa,
qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime
finalita’ per le quali furono stanziate in bilancio.».
14. I termini previsti nell’allegato A della legge regionale 31
ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione,
esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), art. 25,
comma 1, e art. 26, comma 1, sono rispettivamente rideterminati al 31
dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.
15. Nell’art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007 e’ soppresso
l’importo relativo all’annualita’ 2009 (UPB S01.06.001).
16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle
more di emanazione della normativa regionale di riordino
dell’ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel
caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione
della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni
continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente,
sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della
classificazione posseduta al momento dell’istituzione del capoluogo
di provincia. E’ fatta salva, comunque, la possibilita’ che il
consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria
deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.
17. In attesa della disciplina organica regionale
dell’ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), art. 51, comma 2, nei comuni
sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentititi al
sindaco tre mandati consecutivi.
18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009,
art. 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi
aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato
nell’attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e
modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente in materia di bilancio.
19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art.
7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.
20. L’art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35
(Alienazione dei beni patrimoniali), e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali). – 1. Le
disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la
vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalita’
pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo
per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e
trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime
entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
2. Nello spirito di sussidiarieta’ e decentramento ai comuni
nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di demanio e patrimonio, e’ autorizzata, in
deroga all’art. 3, comma 1, della presente legge, ad individuare
l’elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali
territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.».
21. I beni mobili, anche registrati, di proprieta’ della Regione
gia’ in carico o comunque utilizzati dai servizi dell’Ispettorato
ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
e relativi uffici periferici, sono trasferiti all’Agenzia regionale
per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura.
22. Il comma 9 dell’art. l della legge regionale n. 2 del 2007,
e’ sostituito dal seguente:
«9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da
effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, e’ autorizzata
l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a
favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri
di responsabilita’ tenuti ai pagamenti. Il cassiere e’ tenuto a
rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli
interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine
dell’esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15
gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e
del controllo valgono le disposizioni di cui all’art. 45 della legge
regionale n. 11 del 2006.».
23. Nell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il
comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica,
altresi’, la disciplina di cui al comma 5 dell’art. 30 della legge
regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i
termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della
presente legge.».
24. All’art. 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e’
aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall’obbligo
del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), art. 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche),
articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di
acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve
idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile
quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e
postazioni eventuali crediti facenti capo all’Amministrazione
regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni,
derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al
presente comma, sono estinti.».
25. All’art. 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le
parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre
2009».
26. A valere sull’UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari
ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 e’ utilizzata quale
rimborso, a favore dell’Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a
copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la
ristrutturazione del monumento storico-artistico ex Seminario di
Cuglieri.

Art. 2 Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali 1. E’ autorizzata nell’anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l’erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame, in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001). 2. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 4, e’ destinata al soddisfacimento delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, art. 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4 dell’art. 7. 3. Nell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. L’Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualita’ erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per: a) l’ideazione e la progettazione del prodotto; b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificita’. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L’Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualita’ alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformita’ a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.»; b) il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. L’Amministrazione regionale eroga aiuti sino all’80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti: a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilita’ di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni; b) prodotti tipici o di qualita’ con un forte valore aggiunto. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformita’ a quanto disposto dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» capitolo VI.D; l’erogazione degli aiuti alla pubblicita’ e’ subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE». Per tali finalita’ e’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015); c) il comma 13 e’ abrogato; d) il comma 14 e’ sostituito dal seguente: «14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attivita’ promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicita’ rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l’approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l’Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalita’ previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalita’ previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis); c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalita’ previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis).». Per tali finalita’, nell’anno 2009, e’ autorizzata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015). 4. Gli aiuti all’avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 15, sono erogati in conformita’ a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca. 5. E’ autorizzata, nell’anno 2009, l’ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l’erogazione di indennizzi ex post per calamita’ naturali (UPB S06.04.006). 6. Per le finalita’ previste dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), art. 18, e’ stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014). 7. La Regione, per l’attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all’operativita’ del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall’organo decisionale, un gettone di presenza d’importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere e’ rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell’avvenuta partecipazione. A tal fine, e’ autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023). 8. L’Amministrazione regionale, tramite l’Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell’anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell’intervento in conformita’ a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalita’, per l’anno 2009, e’ stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005). 9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole e’ destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all’effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell’intervento (UPB S06.04.005). 10. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 24, e’ incrementata di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l’applicazione del citato art. e’ estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015). 11. Le lettere f), g) ed h) del comma l dell’art. 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate. 12. E’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell’anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), art. 3, comma 2, in conformita’ alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012). 13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l’estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorita’ regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal l ° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all’entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008; la sanzione e’ applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni de-cara o frazione di decara rispetto all’importo stabilito nell’anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale. 14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal l° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, e’ applicata la sanzione prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di’ riscontrata violazione, secondo le stesse modalita’ ivi stabilite. 15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorita’ regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, e’ inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione e’ inflitta, dal I° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente. 16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l’irrogazione delle sanzioni sono svolti dall’Agenzia ARGEA. 17. Per il cofinanziamento dell’apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell’usura, previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), art. 15, e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell’usura e iscritti nell’elenco istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (UPB S05.03.005). 18. I benefici di cui all’art. 1, primo comma, punti 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), e di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi fino al limite massimo consentito dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime de minimis. 19. E’ autorizzato, nell’anno 2009, l’ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualita’ (UPB S06.03.002). 20. Per la prosecuzione dell’intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato), relativamente all’apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell’anno 2006, e’ autorizzato, nell’anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002). 21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l’internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna e’ autorizzato, nell’anno 2009, lo stanzi amento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001). 22. Al comma 1 dell’art. 1.4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita’ commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole «comprese quelle del demanio marittimo,» sono sostituite da: «escluso il demanio marittimo»; b) alla lettera b), dopo le parole «ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico», sono aggiunte: «fatta eccezione per quelle del demanio marittimo». 23. E’ autorizzata, nell’anno 2010, l’ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera), art. 16 (UPB S06.02.006). 24. E’ recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2009, recante «Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito del l’armonizzazione della classificazione alberghiera». 25. Il primo capoverso del comma 44 dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 e’ cosi’ sostituito: «La Regione e’ autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attivita’ produttive. Il relativo programma di spesa e’ approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria.». 26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 11, e’ autorizzato, al fine del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis S.p.A., e per le attivita’ di IGEA S.p.A., l’ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l’anno 2009 (UPB S06.03.024). 27. L’art. 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e’ da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale e’ costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). 28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali. 29. Al comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo la parola: «Borore» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa deliberazione degli stessi,»; b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).». 30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all’art. 1, dopo il comma 20 e’ inserito il seguente: «20-bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell’attivita’ produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’effettivo esercizio dell’attivita’ e la conformita’ dell’intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato.». 31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex EMSA e’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023). 32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l’attuazione di piani locali per l’occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l’occupazione e l’autoimpiego di persone di eta’ inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l’espansione di imprese rispondenti ai criteri dell’imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l’impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori. 33. Il comma 13 dell’art. 4 della legge regionale n. l del 2009 e’ sostituito dal seguente: «13. E’ autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonche’ quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonche’ per l’attivazione di programmi volti all’assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l’attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell’art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all’esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attivita’ produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l’Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L’individuazione delle opere da trasferire ai comuni e’ effettuata con provvedimento dell’Assessorato competente in materia di patrimonio.». Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, iscritta in conto dell’UPB S06.06.002 (UPB SO4.06.005). 34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, e’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007). 35. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 18-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. l concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le parole: «siano stati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformita’ alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e». 36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione e’ dichiarata con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L’utilizzo dei terreni e’ coerente con la programmazione urbanistica comunale. 37. Dopo il comma 5 dell’art. 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per garantire un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l’Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l’informatizzazione delle attivita’ favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l’innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d’impresa anche in modalita’ telematica con l’implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l’utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attivita’ produttive. Per le attivita’ previste dal presente comma, l’Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attivita’ dell’agenzia e’ predisposto sulla base di criteri e modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione. Per l’acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna S.p.A: e’ autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002). 5-ter. Nell’attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate puo’ essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.». 38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attivita’ produttive, e’ autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. 39. L’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attivita’ cooperativistica), e’ sostituito dal seguente: «Art. 5. – 1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all’art. 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede; b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative e’ attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.». 40. L’Agenzia LAORE Sardegna e’ autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell’Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attivita’ lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l’attivita’ di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l’anzianita’ di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LA-ORE Sardegna e ARGEA Sardegna), art. 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell’UPB S06.04.009.

Art. 3 Disposizioni per il superamento del precariato 1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l’ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilita’ contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorita’ di controllo. 2. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalita’ di cui al comma 1 e’, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale. 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita’ ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli gia’ assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attivita’ a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale e’ individuato dando ulteriore priorita’ all’anzianita’ anagrafica anche ai’ fini dell’accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianita’ per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l’esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali. 4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. 5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanita’, all’aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai’ sensi delle vigenti normative. 6. La Regione provvede, tramite l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attivita’ dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, cosi’ come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della. Regione Sardegna nello svolgimento dell’attivita’ amministrativa), art. 24. 7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo. 8. Per l’attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 e’ autorizzata, per l’anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo. 9. Per garantire la continuita’ del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attivita’ di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 22, e’ incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013). 10. L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull’andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l’occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l’organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L’Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualita’ del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego). l 1. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d’ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilita’ tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa S.p.A. e’ impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalita’ definite nell’accordo RAS – ATO – organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all’impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unita’ del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva i nternalizzazione del sistema dei depuratori con l’impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unita’ aventi titolo ai sensi dell’accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all’aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell’accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale. 12. L’Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilita’ di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta.

Art. 4 Politiche attive del lavoro 1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilita’ o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 1.2, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, art. 24. 2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l’attuazione degli interventi di cui al comma I, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle societa’ controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). 3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l’occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all’Unione europea. La Giunta regionale e’ autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell’impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

Art. 5 Ambiente e governo del territorio 1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale e’ autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006). 2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 12, comma 8, finalizzato all’informatizzazione dei catasti, e’ attuato dall’Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni. 3. Al fine di favorire l’attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, e’ autorizzata, in conto dell’UPB 501.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilita’ e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalita’ di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. E’ ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l’ottenimento del contributo: a) la dimostrazione dell’impatto socio-economico dell’opera; b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilita’. Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare e’ fissato in euro 180.000. 4. Al fine di sostenere la lotta all’abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attivita’ di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell’espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalita’ e’ autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003). 5. Al fine dell’attuazione del Piano paesaggistico regionale e’ autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attivita’ di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell’attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003). 6. Dopo il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nei campeggi non e’ richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.». 7. Alla lettera i) del comma 2 dell’art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), dopo le parole «gli interventi» sono aggiunte «relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’art. 817 del Codice civile, quelli». 8. Dopo il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale e’ data pubblicita’ sul sito istituzionale della Regione.». 9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001). 10. Per l’attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna e’ autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l’anno 2009 e di euro 700.000 per l’anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell’ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002). 11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell’approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) e l’assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2003), e’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell’Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007). 12. Per le finalita’ previste dalla legge regionale n. l del 2009, art. 4, comma 34, e’ autorizzata, nell’anno 2009, l’ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004). 13. Per le finalita’ di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, art. 7, comma l, e art. 12, comma 2, e’ autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell’Autorita’ di bacino (UPB S01.03.003). 14. Nel comma 33 dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all’UPB S04.01.003, e’ sostituito con l’UPB SO4.01.001. 15. E’ autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita’ di studio e monitoraggio dello stato di qualita’ delle acque, nonche’ per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001). 16. E’ autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita’ di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonche’ per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003). 17. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, e’ autorizzata nell’anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004). 18. Il comma 10 dell’art. 5 della legge regionale n. 3 del 2008, e’ sostituito dal seguente: «10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l’occupazione nel settore ambientale, l’Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, e’ autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell’intesa o dei SIC. Per le finalita’ del presente comma sono utilizzate le disponibilita’ sussistenti in conto dell’UPB 504.08.002 (cap. SC04.1753).». 19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficolta’ e, in particolare, le attivita’ di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, e’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB SO4.08.016). 20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna – ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 dell’art. 2 e’ sostituita dalla seguente: «c) a contribuire alla gestione, nell’ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell’Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all’elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;»; b) dopo la lettera c) del comma I dell’art. 2 e’ aggiunta la seguente: «c-bis) a fornire, con continuita’, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l’aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformita’ e le modalita’ indicati dalla Regione;»; c) la lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e’ sostituita dalla seguente: «d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell’ambiente e salute delle popolazioni;»; d) dopo la lettera d) del comma 1 dell’art. 2 e’ aggiunta la seguente: «d-bis) a utilizzare per la propria attivita’ di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;»; e) il comma 1 dell’art. 4, il cui titolo e’ modificato in «Sistema informativo», e’ sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 2, l’ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell’ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell’Agenzia, come organizzati entro il SI-RA, che comprende, tra l’altro: a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l’ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell’ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l’adeguamento; b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell’entrata in vigore della presente legge.»; f) i commi 2 e 3 dell’art. 6 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il controllo preventivo e’ esercitato dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all’art. 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l’attribuzione di incarichi di consulenza. 3. Il controllo di cui al comma 2 e’ di legittimita’ e di merito. Il controllo di legittimita’ consiste nel giudizio sulla conformita’ dell’atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell’atto adottato dall’azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.»"; g) dopo il comma 3 dell’art. 6 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Qualora l’ente non provveda all’adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore nomina commissari ad acta. 3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il «n. 16) Ente foreste della Sardegna» sono aggiunti il «n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna» ed il «n. 18) ARPAS».». 21. Al comma 25 dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole «Autorizzazione integrata ambientale (AIA)» sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonche’ l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.». 22. E’ autorizzata, nell’anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprieta’ regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001). 23. In attesa dell’approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed e’ abrogato l’art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita’ alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, art. 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), art. 2, comma 158, lettera g). 24. I progetti riportati all’allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nell’art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le parole «di cui all’art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999)», sono sostituite dalle seguenti «relative alla verifica di assoggettabilita’ e alla valutazione di impatto ambientale». 25. In attesa dell’approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), art. 12, e’ rilasciata dalle province con decorrenza dall’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni.

Art. 6

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili e ne garantisce l’utilizzo regolamentato nel
rispetto della sostenibilita’ ambientale ed in conformita’ alle
finalita’ e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del
2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della
direttiva 2001/77/CE.
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli
impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili, cosi’ come definite ed individuate dalla
vigente normativa comunitaria e statale.
3. Al comma 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 9 del 2006,
alla fine della lettera b), e’ inserito il seguente periodo «e gli
impianti di produzione di energie rinnovabili». Sino all’approvazione
del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata
nell’art. 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006
e’ della Regione.
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo
agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili e’ disciplinato dall’art. 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003. L’amministrazione competente puo’
stipulare accordi di cui all’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive
modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del
2003, art. 12, comma 3.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la
localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a
quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica
e di tutela ambientale e territoriale, e’ adottato un criterio
selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli
interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso
sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunita’
locali, di conseguire obiettivi di qualita’ socio-economici,
ambientali e paesaggistici.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in
conformita’ con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta
un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per
la produzione di energia da fonte rinnovabile.
8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l’art. 18 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica). – 1. In base alle
indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di
nuovi impianti eolici e’ consentita nelle aree industriali,
retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di
paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree gia’
compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi
puntualmente nello studio specifico di cui all’art. 112 delle norme
tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».

Art. 7 Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti 1. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, e’ rideterminata in euro 30.000.000 per l’anno 2009, in euro 50.000.000 per l’anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa e’ approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 23 (UPB S05.03.010). 2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006), art. 5, comma l, e’ destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa gia’ approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, e’ autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010). 3. E’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004). 4. E’ autorizzato nell’anno 2009, l’ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalita’ previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005). 5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilita’ ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, e’ autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007). 6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali e’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002). 7. Al comma 22 dell’art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), dopo le parole «fisico e procedurale» sono inserite le seguenti: «anche mediante apposita certificazione informatica». 8. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 5, comma 22, finalizzata all’integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, e’ rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004). 9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d’acqua rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti e’ valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003). 10. E’ autorizzato, nell’anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all’esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi perizi ali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001). 11. Il comma 18 dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2007 e’ sostituito dal seguente: «18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo. Il termine e’ prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purche’ faccia seguito l’affidamento dei lavori entro l’esercizio immediatamente successivo.». 12. Nella legge regionale n. l del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche: a) nella lettera b) del comma 14 dell’art. 4, le parole: «l’importo dello stanziamento di cui all’art. 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «l’importo che residua dagli stanziamenti di cui all’art. 9, comma l , della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3»; b) il comma 16 dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente: «16. Al fine di garantire la continuita’ del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa S.p.A., societa’ pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 1, comma 5 (UPB S08.01.001).». 13. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), al fine della riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle relative strutture organizzative, le societa’ di trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla Regione individuano il personale cui attribuire annualmente, attraverso le domande degli interessati e secondo le priorita’ dell’anzianita’ contributiva, indennita’ incentivanti per favorire l’esodo anticipato, mediante copertura degli oneri necessari al raggiungimento dei requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita’ per favorire l’equita’ e la crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), art. 1, comma 2, e della allegata tabella B. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di erogazione. Per tali finalita’ e’ autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 14. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all’attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001). 15. Per le finalita’ previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), art. 1, comma 148, e’ autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l’anno 2009 e di euro 3.000.000 per l’anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001). 16. E’ autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa, nonche’ delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziate in conto dell’UPB 507.04.004 (cap. SC07.0395). 17. E’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001). 18. A valere sulle disponibilita’ recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all’UPB 501.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 e’ destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore. 19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all’interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, e’ autorizzata nell’anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto dell’UPB S01.03.010.

Art. 8 Disposizioni nel settore sanitario e sociale 1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 32, comma 10, e’ rideterminata per l’anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002). 2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettivita’ dai medesimi rischi, possono essere istituiti: a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario; b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessita’. 3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformita’ al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 154, comma l, lettera g). 4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell’ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l’esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuita’ dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, e’ autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S05.01.001. 6. Il comma 22 dell’art. 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e’ abrogato. 7. L’autorizzazione di spesa disposta per le finalita’ previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell’afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), art. 7, e’ destinata anche al finanziamento delle attivita’ nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001). 8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 19, e’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005). 9. La lettera f) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 e’ cosi’ sostituita: «f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all’erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravita’ certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni piu’ estreme, con il piu’ alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a piu’ alto punteggio e/o con la presenza di piu’ persone in situazione di gravita’ nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.». 10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Universita’ della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facolta’ di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), art. 8. Per tali finalita’ e’ autorizzata l’ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010). 11. E’ autorizzata nell’anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d’organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicita’ finalizzato a favorire l’incremento delle donazioni d’organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010). 12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), art. 5, comma 44, e’ elevato fino a un massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l’anno 2009 e’ valutata in euro 30.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S05.01.007). 13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita’ dell’assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, e’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001). 14. Il comma 4 dell’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e’ sostituito dal seguente: «4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall’Ente italiano di servizio sociale (EISS) – Comitato regionale Sardegna. L’Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall’anno 2010, l’importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.». Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, per l’anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana. 15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 dell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori di ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima infanzia, in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario. 16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’art. 71 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni: a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonche’ a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria); b) relative all’erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacita’ motorie permanenti previste nell’art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).»; b) dopo il comma 3-bis dell’art. 83 e’ aggiunto il seguente: «3-ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalita’ di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell’art. 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.». 17. E’ autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009). 18. Nell’art. 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca), dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva.». 19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo e’ ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo e’ erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell’ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato. L’ammontare puo’ variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l’attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorita’, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalita’ attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito gia’ in essere. Gli interventi possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati all’acquisizione di servizi utili alle finalita’ del programma di intervento. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e’ autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. l del 2009, art. 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarieta’, sono utilizzati prioritariamente per l’erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio e’ corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la cui misura e’ stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto. 21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 1 l: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), art. 1, commi 1 e 5, e art. 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalita’ e’ autorizzata l’ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-03-13&task=dettaglio&numgu=11&redaz=009R0644&tmstp=1268645644544

REGIONE SICILIA LEGGE 14 maggio 2009, n. 6 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 de 20 maggio 200) REGIONE SICILIANA l’assemblea regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Risultati differenziali 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2009 e’ determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2010 e’ determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 e’ determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro. 3. Il Ragioniere generale della Regione e’ autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011.

Art. 2 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti 1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. 4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia’ adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita’ di appalto. 8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita’ dei capitoli aventi finalita’ analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita’, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 47 della legge regionale n. 7 agosto 1997, n. 30. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 3 Limiti d’impegno 1. Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all’esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio. Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2009. 2. Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’anno di assunzione dell’impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalita’ di cui al comma 1 dell’art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l’originario impegno.

Art. 4 Controllo e monitoraggio della spesa 1. Per l’esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilita’ amministrativa dell’Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge regionale n. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonche’ per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualita’ relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile. 2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l’approvazione con legge regionale dei documenti contabili – bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009 – il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all’assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze puo’ proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l’esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento. 3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresi’ agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unita’ sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.

Art. 5 Contenimento delle spese di funzionamento 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d’ufficio, nonche’ delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi. 2. Nei piani di cui al comma 1 sono altresi’ individuati gli interventi diretti alla soppressione o all’accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili. 3. A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all’Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all’Amministrazione regionale.

Art. 6

Programma straordinario di analisi e valutazione
della spesa delle amministrazioni regionali

1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove,
per l’anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali,
individuando le criticita’, le opzioni di riallocazione delle
risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell’efficacia, della
qualita’ e della economicita’.
2. Il programma di cui al comma 1 e’ sottoposto al parere
vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea
regionale siciliana.
3. Il programma deve, almeno:
a) prendere in esame le priorita’ e l’efficacia dei principali
programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi
obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex
post, anche dai cittadini;
b) verificare lo stato di efficienza dell’organizzazione della
Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso
delle amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili
incrementi di efficienza e possibili sinergie;
c) proporre linee generali per la revisione del sistema di
classificazione del bilancio regionale che conduca ad una
semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni.
4. Entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni regionali
trasmettono all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un
rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di
competenza, evidenziando le difficolta’ emerse e formulando proposte
di intervento in relazione all’allocazione delle risorse ed alle
azioni che possano incrementare l’efficacia della spesa. L’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze presenta all’Assemblea
regionale siciliana entro il 30 novembre 2009 una relazione sui
risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della
spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento.
5. Con delibera della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono
individuate esclusivamente all’interno dell’Amministrazione regionale
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione le risorse
umane e strumentali necessarie per la realizzazione del programma di
cui al presente articolo.

Art. 7

Norme per la riduzione dei costi
degli apparati pubblici regionali

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza
e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, e’ fatto
divieto alle societa’, a capitale interamente o a maggioranza
pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate
dall’Amministrazione regionale nonche’ alle aziende regionali, agli
istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali
comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione
ad altre societa’ od organismi vari.
2. Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle
societa’ od organismi partecipati, comunicando l’avvio delle
procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla
Ragioneria generale della Regione.
3. Il mancato avvio delle procedure previste dal presente
articolo comporta l’immediata decadenza di tutti gli organi
d’amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei
rappresentanti della Regione nelle societa’.

Art. 8 Patto di stabilita’ 1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull’occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell’economia reale, nell’ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1. 2. In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilita’ nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilita’ e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali. 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilita’ e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.

Art. 9 Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall’art. 7 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30 gennaio 2006 n. 1, da iscrivere in una o piu’ soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, 2 spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 3. Per il triennio 2009-2011 un’ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilita’ dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti per il rimborso dell’80 per cento delle spese sostenute e documentate nell’anno precedente per la gestione degli asili nido. 4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilita’ dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l’80 per cento delle spese sostenute e documentate pei ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. 5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e’ effettuata ai sensi dell’art. 76 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 21, comma 17, della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. 6. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalita’ in base alla legislazione vigente, e’ effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 18 della legge regionale n. 5 novembre 2004, n. 15. 7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento. 8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d’investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l’obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 e’ effettuta, secondo le modalita’ previste dall’art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Per la ripartizione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonche’ per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2008 e di gennaio e febbraio dell’anno 2009 compresi quelli di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorita’ per gli interventi gia’ effettuati, e’ destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall’art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 6 dell’art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L’inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali. 12. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente il Ragioniere generale e’ autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni bilancio.

Art. 10 Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 1. All’art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l’obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l’azienda pubblica non abbia ottemperato. 2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettore all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l’istituzione del servizio di cui al comma 2 e la nomina del responsabile del procedimento. 2-quater. L’aggiornamento del sito e’ effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis».

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