RDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010 Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 12-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte
del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;
Considerato che gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno
provocato gravi danni, diffusi in tutta l’area territoriale
ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza,
interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno
subito gravi lesioni;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione di primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in atto;
Viste le note della regione Umbria del 17 dicembre 2009, del 12
gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010;
Vista la nota del Ministero della giustizia – Dipartimento
amministrazione generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi del 15 gennaio 2010;
Vista la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 10
febbraio 2010;
Acquisita l’intesa della regione Umbria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il presidente della regione Umbria e’ nominato Commissario
delegato e provvede all’attuazione ed alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed
indicazioni impartite.
2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano
al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi
sismici di cui trattasi nonche’ ai comuni della provincia di Perugia
Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello
di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano il cui
territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.
3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, un piano di interventi straordinari per il
ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione
principale o all’esercizio di impresa o professione e delle
infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili
distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di
Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato
di recupero. Il Commissario provvede all’elaborazione del piano
articolandolo secondo criteri di priorita’ e modalita’ attuative
stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa
tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre
all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia’ interessati da altri eventi sismici.

Art. 2 1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilita’ e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 3. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche’ ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonche’ dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta’. 3. L’approvazione dei progetti costituisce condizione per l’adozione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta’. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e’ rimessa alla giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato. 5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3 1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 19; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14,14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4 1. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’, e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. 2. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorita’, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all’eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale o all’esercizio di un’attivita’ produttiva. 3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all’art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.

Art. 5

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita’ da porre in
essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione e
cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla
scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al
Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei
programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e
indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il
rientro nell’ordinario, con il compito di esaminare e valutare i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma
2, e’ stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
utilizzando fino ad un massimo di cinque unita’ con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di
carattere fiduciario, in deroga all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, determinandone il relativo compenso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico
del Fondo della protezione civile.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite
massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della
protezione civile.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su
apposita contabilita’ speciale, all’uopo istituita, intestata al
Commissario delegato con le modalita’ previste dall’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il presidente della regione Umbria – Commissario delegato, per
la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e’ autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie
disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle
relative disposizioni normative regionali.
4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi
dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

Art. 7 1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche’ al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e’ effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 2. Il Commissario delegato provvede altresi’, nell’ambito delle risorse disponibili, all’assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all’attuazione degli interventi urgenti sostenute nell’immediatezza dell’evento dall’Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-12&task=dettaglio&numgu=59&redaz=10A02951&tmstp=1268645306888

LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 12-3-2010

testo in vigore dal: 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 25 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1755): Presentato dal Ministro dell’ambiente e tutela del territorio (Prestigiacomo) il 5 agosto 2009. Assegnato alla 13ª comissione (Territorio, ambiente), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 settembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2966): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio), in sede referente, il 24 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, X e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 10 dicembre 2009; il 13 e 20 gennaio 2010. Esaminato in aula il 25 gennaio 2010 ed approvato il 2 febbraio 2010.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 137, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88
(S.O.), come modificato dalla presente legge e’ il
seguente:
«Art. 137 (Sanzioni penali). – 1. Chiunque apra o
comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito
con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5
alla parte terza del presente decreto, la pena e’
dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma
5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorita’ competente a norma degli
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e’ punito con
l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o
l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di
cui all’art. 131 e’ punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma
dell’art. 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si
applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da
seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’
al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i
valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non
ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 110,
comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui
all’art. 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da
tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 101, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato,
e’ punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
del controllo anche ai sensi dell’art. 13 della legge n.
689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di
procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell’art. 113, comma 3, e’ punito con le
sanzioni di cui all’art. 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 84, comma 4,
ovvero dell’art. 85, comma 2, e’ punito con l’ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti
dagli articoli 103 e 104 e’ punito con l’arresto sino a tre
anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
assunte a norma dell’art. 88, commi 1 e 2, dirette ad
assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualita’ delle acque designate ai sensi
dell’art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 87,
comma 3, e’ punito con l’arresto sino a due anni o con
l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali e’ imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia,
salvo che siano in quantita’ tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche’
in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’autorita’ competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di
effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei
frantoi oleari, nonche’ di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di
sospensione dell’attivita’ impartito a norma di detto
articolo, e’ punito con l’ammenda da euro millecinquecento
a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa
pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-12&task=dettaglio&numgu=59&redaz=010G0047&tmstp=1268645306888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina del sen. Guido Viceconte a Sottosegretario di Stato all’istruzione, all’universita’ e alla ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell’attivita’ di Governo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. Guido Viceconte e’ nominato Sottosegretario di Stato
all’istruzione, all’universita’ e alla ricerca.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 306

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02974&tmstp=1268644787399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina del sen. Andrea Augello a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il sen. Andrea Augello e’ nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 308

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02973&tmstp=1268644787399