DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina dell’on. Laura Ravetto a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell’attivita’ di Governo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L’on. Laura Ravetto e’ nominata Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio del Ministri.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02972&tmstp=1268644787399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina della dott.ssa Daniela Santanche’ a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: La dott.ssa Daniela Santanche’ e’ nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 307

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02971&tmstp=1268644787398

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 2 e l’Allegato B; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita’ europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato: a) mediante veicoli, vagoni o unita’ navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita’ di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale; b) mediante unita’ navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La direttiva 2008/68/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2008, n. L 260.
– L’art. 1, commi 1 e 3, l’art. 2 e l’allegato B, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O.
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.
– La direttiva 94/55/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
– Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale G.U.C.E. 24 dicembre
1996, n. L 335.
– La direttiva 96/49/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 1996, n. L 235.
– La direttiva 96/87/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
dicembre 1996, n. L 335.
– Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
– La direttiva 96/35/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 19
giugno 1996, n. 145.
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144.
– La direttiva 2000/18/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
19 maggio 2000, n. L 118.
– Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66,
S.O.
– La direttiva 2006/87/CE, e’ pubblicata nella G.U.U.E.
23 settembre 2008, n. L 255.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; c) ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita’ massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche’ i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche’ non viaggino ad una velocita’ superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose; e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e’ utilizzato per il trasporto di merci; f) unita’ navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall’articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all’art. 2:
– L’art. 1, comma 1, n. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O, cosi’
recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). – 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della convenzione:
1) – 33) (Omissis).
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;».

Art. 3 Disposizioni generali 1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e’ autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche’ ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e’ fatto divieto: a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno; b) nell’allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, cosi’ come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.

Note all’art. 3:
– Per l’art. 168, del decreto legislativo n. 285 del
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
n. 114, S.O., si veda nelle note all’art. 6.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.

Art. 4 Paesi terzi 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita’ europea e’ autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell’ADR, nel RID e nell’ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita’ previste dagli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5 Recepimento modifiche all’ADR, al RID ed all’ADN 1. Con provvedimento dell’amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche: a) degli allegati A e B dell’ADR; b) dell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e c) dei regolamenti allegati all’ADN.

Art. 6 Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 1. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e’ regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle norme vigenti.»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche’ non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi’ classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire.»; c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»; d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»; e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»; f) al comma 9, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita’ del trasportatore, cosi’ come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche’ le disposizioni del periodo precedente.». 2. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 168 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). – 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci
pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche’ le
prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio,
al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali e’ regolata dagli Allegati all’accordo di cui al
comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle norme
vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono
essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’
prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla
sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli, purche’ non relative alla
costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’interno, dello sviluppo economico e della salute,
possono essere altresi’ classificate merci pericolose, ai
fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da
seguire.
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della
salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto merci pericolose sul territorio nazionale che
sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le
autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono
essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze
di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza
pubblica.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini
dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno,
della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico, puo’ derogare le
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di
merce, purche’ non relative a materie a media o alta
radioattivita’;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su
brevi distanze.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e’ soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a euro 7.369.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all’idoneita’ tecnica dei veicoli o delle cisterne
che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e
alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali
violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita’ del
trasportatore, cosi’ come definite nell’accordo di cui al
comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente e della carta di circolazione del
veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione per un
periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II,
del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma
4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 8, nonche’ le disposizioni del
periodo precedente.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 373 a euro 1.498.
9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 150 a euro 599.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.».

Art. 7 Modifiche all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto 1. L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 – 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1, recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle normative vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche’ non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi’ essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneita’ tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e’ soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorita’ amministrativa competente e’ il Prefetto del luogo ove la violazione e’ accertata.». 2. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui al comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8 Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose 1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. La circolazione delle unita’ navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unita’ navali sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unita’ navali, purche’ non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi’ essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneita’ tecnica delle unita’ navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unita’ navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e’ soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorita’ amministrativa competente e’ il prefetto del luogo ove la violazione e’ accertata. 15. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all’ entrata del bilancio dello Stato. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Note all’art. 8:
– L’art. 5, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1966, n. 112, cosi’ recita:
«Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in
qualsiasi quantita’ e delle materie radioattive in
quantita’ totale di radioattivita’ o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l’industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l’aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita’
totale di radioattivita’ o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l’industria e il commercio, emanato con le forme dell’art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell’esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l’inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita’, e di materie radioattive in quantita’
totale di radioattivita’ o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all’uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall’osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l’industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l’energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita’ europea dell’energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere
effettuato nell’osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile per i
trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche
delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
che risultino applicabili.».
– L’art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n.
136, S.O., cosi’ recita:
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). – 1. Per
il trasporto delle materie di cui all’art. 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e
integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto
altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche’
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita’ e disponibilita’, restano ferme le
disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste
da dette disposizioni, rilasciate sentiti l’ANPA e il
Ministero dell’interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall’ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l’ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in
attuazione delle direttive e raccomandazioni dell’Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al
comma 1 sono tenuti ad inviare all’ANPA un riepilogo dei
trasporti effettuati con l’indicazione delle materie
trasportate. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita l’ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalita’, i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche’ gli eventuali esoneri.».
– Il capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi’ recita:
«Le sanzioni amministrative.».

Art. 9

Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di
sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi
inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di
urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con
provvedimento dell’amministrazione, di concerto con i Ministeri
dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili
di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.

Art. 10 Disposizioni transitorie aggiuntive 1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le disposizioni contenute negli allegati all’ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo’ essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.

Note all’art. 10:
– Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle
premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=010G0049&tmstp=1268644787398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. 34 Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009,n. 91

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 10-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale e’ stato istituito l’Istituto per il libro; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 15; Visto l’articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l’articolo 2, comma 1; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 28 luglio 2009, con il quale e’ stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Centro per il libro e la lettura 1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, e’ Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. 2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, e’ responsabile dell’attivita’ del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attivita’ del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell’incarico di direzione del CLL e’ disposto secondo le procedure richiamate nell’articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni. 3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, dall’utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attivita’ di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonche’ di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita’ rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita’ di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL puo’ effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo’ richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza. 4. Il CLL puo’ istituire borse di studio e di ricerca.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
– Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
– Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’
culturali, ai sensi dell’art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
– Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita’ generale dello Stato», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
– Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1924, n. 130.
– La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
– La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in
materia di bilancio», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento e’ stato
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c)
del comma 1 dell’art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).
– La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1984, n. 298.
– Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita’
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1996, n. 300.
– Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita’ previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi
disponibili, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1998, n. 297.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del
servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia
gestionale», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
agosto 2003, n. 200.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
recante «Riforma della disciplina in materia di attivita’
cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
– Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’art. 29 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
– Si riporta il testo dell’art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291:
«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale). – 1. Sono istituti centrali:
a) l’Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l’Opificio delle pietre dure;
d) l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l’Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario, che
assorbe l’Istituto centrale per la patologia del libro ed
il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato;
f) l’Istituto centrale per gli archivi di cui
all’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
g) l’Istituto centrale per i beni sonori ed
audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico
ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d’arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea;
d) l’Istituto nazionale per la grafica.
2.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta’ di Firenze;
g) l’Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro, che subentra all’Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l’Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art.
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, sono individuati gli istituti
di cui al presente articolo, nonche’ gli altri organismi
istituiti come autonomi ai sensi dell’art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, nel rispetto dell’invarianza della spesa.
5. L’organizzazione ed il funzionamento degli Istituti
centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
definiti con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.
Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad
applicarsi, fino all’entrata in vigore dei predetti
regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al
presente articolo sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».
– Si riporta il testo del comma 409 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«409. Per l’esercizio finanziario 2008 e’ autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di
funzionamento nonche’ per le attivita’ istituzionali del
Centro per il libro e la lettura, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali con il
compito di promuovere e di realizzare campagne di
promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed
eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro
italiano, di sostenere le attivita’ di diffusione del libro
e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonche’ di assicurare il coordinamento delle
attivita’ delle altre istituzioni statali operanti in
materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della
lettura. Il Centro collabora con le istituzioni
territoriali e locali competenti e con i soggetti privati
che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita’ organizzative e di funzionamento del
Centro.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante
«Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di
riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e
le attivita’ culturali», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2009, n. 164:
«Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). – 1. Il Centro
per il libro e la lettura, gia’ istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali con la
denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai
sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento
emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
stabilite le modalita’ organizzative e di funzionamento del
Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare
adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
alla definizione dell’articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione
centrale e periferica, nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale individuati dal presente
regolamento. Fino all’adozione di detto decreto gli stessi
uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi
dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 18
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell’8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si
provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la
gestione delle risorse finanziarie in tale fase
transitoria. In particolare, per quanto concerne gli
aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale
si avvale, limitatamente all’esercizio delle attribuzioni
di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex
Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita’ e la standardizzazione delle
procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale si avvale, limitatamente all’esercizio
delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della
ex Direzione generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III
della ex Direzione generale per i beni archeologici, del
Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del
Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari,
gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonche’ dei
Servizi III e IV della ex Direzione generale per il
bilancio e la programmazione economica, la promozione, la
qualita’ e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli
arti, l’architettura e l’arte contemporanee si avvale dei
Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per
la qualita’ e la tutela del paesaggio, l’architettura e
l’arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex
Direzione generale per beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente
all’esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l’art.
23, limitatamente alla sua applicazione all’Opificio delle
pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari,
gli articoli da 25 a 28 e l’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il
presidente dell’organo di direzione di cui all’art. 7,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore
del Servizio di controllo interno di cui all’art. 7, comma
2";
3) al comma 6, le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
4) al comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: "Uno
dei suddetti dirigenti puo’ essere assegnato presso
l’Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo
dell’Ufficio legislativo.";
5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la
ricerca, l’innovazione, e l’organizzazione" e "Il suddetto
Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "la Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il
personale" e "La suddetta Direzione generale";
b) all’art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti"
e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello
generale" e "le strutture dirigenziali di livello
generale";
c) all’art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato
generale";
d) all’art. 7, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo
monocratico, e’ affidata dal Ministro ad un dirigente con
incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
conferito ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo
interno spetta il trattamento economico previsto dall’art.
2, comma 5, lettera b).";
e) all’art. 12, comma 1, la parola: "cinque" e’
sostituita dalla seguente: "quattro".
5. Dall’attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno
luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 20,
comma 6, del CCNL dell’Area 1 – dirigenza.».
– Il decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale
dell’Amministrazione centrale e periferica», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009, n. 184.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). – 1. Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e’ allegato l’elenco delle
soprintendenze gia’ dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico di cui all’art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l’autonomia
puo’ essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.».
– Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 24 (Trattamento economico). – 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e’ determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse responsabilita’ e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita’ ai fini del trattamento accessorio e’
definita, ai sensi dell’art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita’ e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita’.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo’
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e’ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita’ e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche’ qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall’art. 3, comma 1, la retribuzione e’
determinata ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche’ dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all’art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell’art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all’art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita’ e da
queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell’innovazione
didattica, delle attivita’ di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell’offerta formativa. Le
universita’ possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita’ possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita’ di ricerca nell’ambito
dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e
internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui
all’art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all’art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
– Per il testo dell’art. 15 del decreto del Presidente
ella Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 2

Compiti istituzionali

1. Compito del CLL e’ quello di attuare politiche di diffusione del
libro e della lettura in Italia, nonche’ di promozione del libro
italiano, della cultura e degli autori italiani all’estero.
2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le
amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i
soggetti privati che operano nella filiera del libro.
3. Il CLL, in particolare:
a) incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le
opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la
diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle
materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la
diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi;
d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica,
internet, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei
prodotti editoriali e della lettura;
e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli
affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate
politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori
italiani all’estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle
strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere
internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in
esecuzione di appositi accordi culturali, nonche’ attraverso un piano
annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun
anno;
f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e
all’estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la
cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza
ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita
la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati
alla filiera del libro;
g) sostiene, anche mediante l’intervento dell’osservatorio del
libro e della lettura di cui all’articolo 7, le attivita’ di
diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno
delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle
istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle
rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della gioventu’, con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero
per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
h) supporta, anche mediante l’intervento dell’osservatorio del
libro e della lettura di cui all’articolo 7, le iniziative necessarie
a potenziare l’attivita’ delle biblioteche scolastiche, favorendone,
in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventu’, il raccordo sul territorio con le altre
Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i piu’
giovani, anche tramite l’utilizzazione di procedure tecnologiche
informatiche e telematiche;
i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e
della lettura con particolare riferimento all’attivita’ svolta dalle
librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di
quelle gia’ esistenti e l’incentivazione all’apertura di nuove
librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare
attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

Art. 3 O r g a n i 1. Sono organi del CLL: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) l’osservatorio del libro e della lettura; e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 Presidente 1. Il presidente del CLL e’ scelto dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali tra personalita’ in possesso di comprovati requisiti di capacita’ ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL. 2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno. Nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell’attivita’ di studio e ricerca dell’osservatorio del libro e della lettura di cui all’articolo 7. 3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo’ essere confermato una sola volta.

Art. 5 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del CLL e’ composto da: a) il presidente del CLL che lo presiede; b) il direttore del CLL; c) il funzionario preposto al servizio amministrativo – addetto all’ufficio contabilita’ e bilancio, con funzioni di segretario; d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore; e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attivita’ culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria; g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL. 2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d) , e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilita’ di essere confermati per una sola volta. 4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. 5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attivita’ proposto dal consiglio scientifico, di cui all’articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro. 6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attivita’ annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilita’ finanziaria e l’attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL. 7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ del CLL.

Art. 6 Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attivita’ e di intervento dell’osservatorio del libro e della lettura di cui all’articolo 7. 2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attivita’ del CLL, individuando le priorita’ strategiche. 3. Il Consiglio scientifico e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da: a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalita’ di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL; b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali; c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL; d) due componenti designati dalle associazioni di categoria piu’ rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attivita’ del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere. 4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL. 5. Il consiglio scientifico e’ convocato dal presidente. 6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente. 7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Osservatorio del libro e della lettura 1. L’osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attivita’ e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti: a) studio del livello e delle modalita’ di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l’educazione e la sensibilizzazione alla lettura; b) studio dell’andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; c) studio dell’evoluzione dell’offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere; d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell’editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all’estero; e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali; f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all’attivita’ svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle gia’ esistenti e l’incentivazione all’apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. 2. L’osservatorio del libro e della lettura e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da: a) il direttore del CLL che lo presiede; b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attivita’ culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria; e) un rappresentante designato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; f) due rappresentanti designati dall’Associazione italiana editori; g) un rappresentante designato dall’ISTAT; h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. 3. Alle riunioni dell’osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. 4. I componenti dell’osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all’osservatorio del libro e della lettura non da’ titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita’ o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 5. Le funzioni di segreteria dell’osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti 1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell’economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, durano in carica tre anni con possibilita’ di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita’ amministrativo-contabile.

Art. 9 Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa. 2. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 3. Il bilancio di previsione e’ composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica: a) l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente; b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 6. Nel bilancio di previsione e’ iscritto come prima posta dell’entrata l’ammontare presunto dell’avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita’ operative del CLL. 8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell’anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore e’ sottoposto all’attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell’organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l’approvazione. 10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell’anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione di rispettiva competenza. 11. Quando l’approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo’ autorizzare, per non oltre quattro mesi, l’esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l’amministrazione e contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Note all’art. 9:
– La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Art. 10 Preventivo economico 1. Il preventivo economico, redatto in conformita’ al regolamento per l’amministrazione e contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Note all’art. 10:
– Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
all’art. 9.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-10&task=dettaglio&numgu=57&redaz=010G0046&tmstp=1268644590508