Cassazione civile Sez. II, 09-02-2010, n. 2860 Studio professionale, cessione, valore, beni aziendali, avviamento, clientela (2010-02-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

(Pres. Onorato – Rel. Lombardi)

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.5.2005 il G.U.P. del Tribunale di Bologna aveva affermato la colpevolezza di B. D. in ordine ai reati: 1) di cui all’art. 589, commi primo, secondo e terzo, c.p.; 2) di cui all’art. 186 del Codice della Strada, ascrittigli perché, alla guida di un’auto, mentre era in stato di ebbrezza alcolica, procedendo in ora notturna alla velocità di circa 90 km orari, nell’attraversare un incrocio, entrava in collisione con un ciclomotore condotto dal minore A. M., sul quale si trovava anche F. L., cagionando la morte del F. e lesioni personali gravi all’A..

Con la predetta sentenza il B. veniva inoltre dichiarato responsabile esclusivo del danno cagionato alle parti civili, aventi causa del F., da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza in data 2.7.2007 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la citata pronuncia, escludendo, in particolare, che al verificarsi del sinistro avesse dato un contributo causale un comportamento colposo del conducente del ciclomotore, pur essendo stato accertato che quest’ultimo aveva impegnato l’incrocio, omettendo di dare la precedenza all’auto.

Con sentenza in data 7.2.2008 questa Suprema Corte ha annullata con rinvio la sentenza della Corte territoriale in punto di esclusione del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella produzione del sinistro.

La pronuncia di legittimità ha premesso la disamina in generale degli elementi costituivi della colpa espressa nella formula legale dall’art. 43 c.p., enucleando un profilo obiettivo della stessa, incentrato sulla violazione della norma cautelare, ed un profilo soggettivo, che oltre alla mancanza di volontà dell’evento, deve essere individuato nella capacità dell’agente di osservare la regola cautelare ovvero nella esigibilità del comportamento dovuto. Si è osservato, poi, in sintesi, che, sotto tale ultimo profilo, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un ruolo fondante nell’accertamento della colpa e, rapportando i citati elementi di valutazione ad ipotesi di colpa specifica connessa alla violazione di norme cautelari codificate, quali quelle del codice della strada ed in particolare dell’art. 145, si è affermato che non può essere escluso in generale che contingenze particolari rendano la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile, a causa della assoluta imprevedibilità della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ma che l’accertamento sul punto non può essere desunto da elementi meramente ipotetici o congetturali, ma deve necessariamente fondarsi su emergenze concrete e risolutive.

Con riferimento alla sentenza della corte territoriale si è quindi osservato che la stessa, pur apparendo frutto di una corretta impostazione metodologica, ha omesso di valutare e di ancorare a precisi elementi concreti la presunta imprevedibilità dell’evento per il conducente del ciclomotore e l’evitabilità del medesimo mediante l’osservanza delle regole cautelari violate. In particolare, censurando la motivazione della sentenza annullata, si è osservato che l’enunciazione secondo la quale con ogni probabilità il sopraggiungere dell’auto a forte velocità non era prevedibile, non è corroborata da alcuna acquisizione concreta ed anzi si colloca in modo enunciativo in un quadro fattuale per nulla analizzato. Nella pronuncia di legittimità è stato anche affermato che “l’esigenza di una motivazione puntuale si impone maggiormente se si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada non costituisce in sé una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale prudenza nella circolazione stradale richiede di mettere in conto, in qualche guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni stradali.”.

Nel confermare la pronuncia di primo grado, la sentenza del giudice di rinvio ha osservato che il materiale probatorio raccolto dimostra che effettivamente al verificarsi dell’incidente concorse, in misura modesta, la condotta colposa del ciclomotorista, che omise di concedere la precedenza alla BMW e non controllò adeguatamente il crocevia.

La predetta sentenza ha, però, affermato che “non è possibile fissare la concreta percentuale del concorso di colpa, per difetto di contraddittorio con M. A. – conducente del motociclo – parte offesa – non costituitasi parte civile”, aggiungendo che “la colpa dell’automobilista B. D. è, tuttavia, talmente grave… da sconsigliare la concessione delle attenuanti generiche.”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o illogicità della motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 627 c.p.p..

Dopo aver ripercorso l’iter processuale già riportato in narrativa con particolare riferimento alle enunciazioni contenute nella pronuncia di questa Suprema Corte, si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento del concorso di colpa del conducente del motociclo.

Si osserva sul punto che, in sede penale, l’accertamento della colpa concorrente del terzo nella verificazione del sinistro è doveroso per il giudice, ai fini della valutazione della responsabilità dell’imputato sotto il profilo del grado della colpa e dell’efficienza causale della condotta dello stesso, anche se il terzo non si sia costituito parte civile.

Con lo stesso motivo di gravame si denuncia la violazione dell’art. 627 c.p.p., osservando che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice di merito di valutare la asserita imprevedibilità dell’evento, al fine di escludere ovvero accertare il concorso di colpa del conducente del ciclomotore, e che, pertanto, il giudice di rinvio non poteva confermare la sentenza di primo grado, senza effettuare una analisi approfondita di tale punto, ripetendo i vizi di motivazione rilevati in sede rescindente.

Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.

Preliminarmente la Corte osserva che, pur essendo decorso, prima della sentenza impugnata, il termine di cui agli art. 157 n. 5) e 160 c.p., nella formulazione previgente, non si è verificata la prescrizione del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada.

L’annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte della precedente pronuncia di merito, infatti, non concerneva l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, ed in particolare alla violazione di cui all’art. 186 del Codice della Strada, bensì solo l’accertamento della esclusiva responsabilità del B. nella determinazione dell’incidente stradale, sicché per effetto dell’annullamento parziale, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., si è formato il giudicato sul punto dell’affermazione di colpevolezza, ostativo all’applicazione di cause di non punibilità sopravvenute (cfr. sez. un. 19.4.1994 n. 4460, Celerini ed altri; sez. un. 235.1997 n. 2, Attinà).

Si osserva, quindi, in ordine alle censure formulate avverso la pronuncia impugnata, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il giudice di merito è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, anche se rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo comma, n. 3) c.p.. Non deve, invece, procedere alla quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, (cfr. sez. IV, 200520580, Beani, RV 231364; sez. IV, 200449346, Di Vaira, RV 230580; sez. IV, 200205728, Taddeo ed altro, RV 220955).

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la sentenza impugnata, nella parte motiva, ha affermato l’esistenza del concorso di colpa del conducente del ciclomotore e ne ha valutato genericamente l’incidenza nella provocazione del sinistro, escludendo che tale concorso sia idoneo a modificare il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato, in considerazione della gravità della colpa attribuita a quest’ultimo, ed in particolare ha escluso che per effetto di detta valutazione il B. possa ritenersi meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Orbene tale valutazione si palesa corretta ed adeguatamente motivata con riferimento alle statuizioni di natura penalistica della pronuncia; così come correttamente è stata esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione percentualistica del concorso di colpa, non essendosi costituito parte civile il conducente del ciclomotore, sicché non poteva essere determinata la percentuale di colpa da attribuire a quest’ultimo.

La sentenza impugnata, però, nel confermare genericamente la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, ha altresì confermato la statuizione con la quale è stata affermata la responsabilità esclusiva del B. in ordine al danno cagionato alle parti civili costituite, aventi causa del terzo trasportato, deceduto a seguito dell’incidente.

Tale affermazione contrasta ovviamente con l’accertamento da parte del giudice di rinvio del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella determinazione dell’incidente, sicché la conferma della pronuncia di primo grado non poteva avere ad oggetto anche la statuizione sul punto; né detta statuizione può ritenersi irrilevante a causa del principio di solidarietà, ex art. 2055 c.c., ai fini del risarcimento del danno cagionato al terzo trasportato, venendo a riflettere i suoi effetti nei rapporti tra i soggetti corresponsabili.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell’imputato in ordine al danno cagionato alle parti civili.

La decisione adottata giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti private.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell’imputato. Compensa le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13 Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 29 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalita’ e gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

Art. 2 Definizione di governo del territorio 1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attivita’ conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonche’ di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3

Finalita’ del governo del territorio

1. Le finalita’ del governo del territorio sono:
a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilita’
finalizzato ad accrescere, attraverso l’innovazione, la qualita’ e la
competitivita’ dei suoi territori;
b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed
urbana caratteri di sostenibilita’ ecologica, sicurezza ambientale,
efficienza insediativa in un contesto di qualita’ paesaggistica ed
urbana;
c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni
territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei
diversi interessi pubblici e di parita’ di condizioni tra i diversi
soggetti privati, ferma restando la preminenza dell’interesse
generale;
d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e
urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo
modalita’ che assicurino la considerazione delle esigenze condivise,
espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di
impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle
comunita’ locali.

Art. 4 Definizione e finalita’ della pianificazione 1. La pianificazione e’ la modalita’ generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio. 2. La pianificazione si esprime in una pluralita’ di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalita’ per il loro perseguimento. 3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalita’: a) la qualita’ ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l’utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; b) la tutela della biodiversita’ e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio; c) lo sviluppo di un sistema di citta’ equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo; d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative; e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale; f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilita’ e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

Art. 5 Le dimensioni della pianificazione 1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni: a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale; b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalita’ di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

Art. 6 Le pianificazioni ed i soggetti competenti 1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3. 2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonche’ il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d’intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa. 3. Gli strumenti di pianificazione sono: a) il Piano urbanistico strategico territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al titolo I, capo II, sezione I; b) il Piano paesaggistico regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo II, sezione II; c) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo IV; d) il Piano regolatore generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale); e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa. 4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

Art. 7 La cooperazione e la concertazione 1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attivita’ al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio. 3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volonta’ dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili. 4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonche’ dei risultati prestazionali degli strumenti proposti. 5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

Art. 8

La partecipazione dei cittadini

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono
essere assicurate:
a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in
merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in
forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonche’ forme
di pubblicita’, in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai
contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), con particolare riferimento alla
comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del
responsabile unico del procedimento.

Art. 9 Modalita’ attuative di piani e programmi regionali 1. La Giunta regionale individua le modalita’ di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese. 2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicita’, definisce: a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi; b) l’integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato; c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialita’; d) le modalita’ per l’erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialita’. 3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalita’ tecniche e temporali per l’attuazione degli interventi.

Art. 10 Finalita’ del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST e’ lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria). 2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio e’ assunto come riferimento primario. Il PUST, altresi’, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonche’ per i piani di settore. 3. In particolare, il PUST: a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonche’ dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) e’ strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonche’ strumento di governante per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio; c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio; d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonche’ esplicita le opportunita’, in chiave di sussidiarieta’, per lo sviluppo locale dei vari territori; e) promuove la concertazione con le regioni con termini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.

Art. 11 Contenuti del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialita’ paesaggistico-ambientali e territoriali nonche’ dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione cosi’ elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorita’ e riferimento per programmi e progetti di territorio. 2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunita’ locali. 3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento: a) ai progetti strategici territoriali; b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili; c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.

Art. 12

Elaborati del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST e’ costituito dai seguenti elaborati:
a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle
dinamiche del territorio regionale;
b) una relazione illustrativa che descrive la visione
strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali
approfondimenti analitici e tematici o settoriali;
c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa,
contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio
regionale e l’individuazione delle linee strategiche e dei progetti
territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro
contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;
d) un documento contenente le modalita’ attuative delle
strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.

Art. 13 Procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico strategico territoriale 1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonche’ dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti. 2. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilita’ di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono effettuati nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST. 3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunita’ montane al fine dell’indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunita’ montane. 4. La conferenza istituzionale di copianificazione e’ convocata dalla giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza e’ redatto processo verbale. 5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST. 6. Il PUST preadottato e’ sottoposto dalla giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e al parere del consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui all’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (disciplina del consiglio delle autonomie locali). 7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne da’ avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l’indicazione delle sedi in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque puo’ presentare proposte ed osservazioni alla giunta regionale. 8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’art. 3 della legge regionale n. 20/2008. 9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato e’ pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 14 Efficacia e durata del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST approvato e’ efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST. 2. Il PUST e’ aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della giunta regionale. 3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all’art. 13.

Art. 15 Finalita’ e obiettivi del piano paesaggistico regionale 1. Il PPR, di cui all’art. 6, comma 3, lettera b),e’ lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del paesaggio e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche’ in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni con termini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualita’ paesaggistica. 2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione. 3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali. 4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualita’ identitarie riconosciute, nonche’ le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 42/ 2004, alle quali assicurare un’efficace azione di tutela; b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio; c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati. 5. Il PPR garantisce soprattutto: a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004; b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l’intero territorio regionale; c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio; d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del persegui-mento degli obiettivi di qualita’.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0606&tmstp=1267690195457

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 20 maggio 2009, n. 12 Disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attivita’ di acconciatore), detta la disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore. In particolare definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalita’ per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonche’ le modalita’ per il rilascio del titolo di abilitazione professionale. 2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, e’ volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attivita’ per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 2 Esercizio dell’attivita’ 1. L’esercizio dell’attivita’ professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, e’ subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l’attivita’. 2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attivita’ anche le attivita’ di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonche’ nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. 3. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanita’ e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione. 4. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia. 5. Non e’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 6. E’ ammesso lo svolgimento di attivita’ a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all’accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalita’ di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalita’ di svolgimento degli esami, nonche’ gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore; c) le modalita’ di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attivita’ formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura; d) le modalita’ di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della stessa; e) le modalita’ di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all’art. 6, comma 6 della legge n. 174/2005. 2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformita’, ai fini del l’ammissione dei partecipanti all’esame di abilitazione professionale.

Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente; b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attivita’ di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto amministrativo di cui all’art. 3.

Art. 5 Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attivita’ previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanita’ e sicurezza degli operatori. 2. I comuni disciplinano in particolare: a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attivita’ di acconciatore; b) i requisiti per migliorare la qualita’ dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilita’ ai servizi medesimi; c) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura; d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ (DIA); e) le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ presso il domicilio del cliente. 3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all’esercizio dell’attivita’ di acconciatore.

Art. 6 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attivita’ formative conformi agli standard regionali e del l’eventuale periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto dall’art. 3 della legge n. 174/2005. 2. La frequenza di attivita’ formative puo’ essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia. 3. L’esame finale, rivolto, in conformita’ agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e’ svolto da una commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. 4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Trasferimento della titolarita’

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in
proprieta’, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante
effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento
dell’azienda, la relativa comunicazione al comune competente
indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.
2. La cessazione dell’attivita’ di acconciatore e’ soggetta alla
comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre
trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 8 Sanzioni amministrative 1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu’ requisiti o in violazione delle modalita’, previste dalla presente legge, e’ soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata: a) per l’esercizio dell’attivita’ senza il possesso del l’abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00; b) per l’esercizio dell’attivita’ senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00; c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attivita’, nonche’ di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00; e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00. 2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data
di entrata in vigore della presente legge possono ottenere
l’abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attivita’ di
acconciatore con le modalita’ indicate dall’art. 6, comma 5 della
legge n. 174/2005.
2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Le attivita’ formative, finalizzate al conseguimento della
qualifica di acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio
regionale o programmate dalla Regione Umbria e dalle Province di
Perugia e Terni alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono parificate a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell’art. 3
della legge n. 174/2005.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 maggio 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0534&tmstp=1267690195457

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36

Regolamento di attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalita’ di svolgimento delle attivita’ di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 – Parte I).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) Si comunica che per mero errore materiale, il D.P.G.R. in oggetto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 – Parte I, e’ stato pubblicato mancante dell’allegato; pertanto si provvede alla ripubblicazione dell’intero atto nella forma corretta. LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento Preambolo Visto l’art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l’art. 118, comma 1 della Costituzione; Visto l’art. 44 dello statuto; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni in materia di qualita’ della normazione); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), ed in particolare l’art. 117, commi 1 e 2 di tale legge; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 marzo 2009; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)»; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n. 387 con la quale e’ stato adottato il regolamento; Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell’art. 42, comma 2 dello statuto della Regione Toscana; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585; Considerato in particolare: la necessita’ di dare attuazione al dettato della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di modalita’ puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalita’ di redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a rischio sismico; la necessita’ di differenziare i procedimenti a seconda che si tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicita’ ovvero in zone a bassa sismicita’, prevedendo modalita’ semplificate nelle zone a bassa sismicita’ in applicazione del principio di semplificazione e congruita’ delle procedure; l’opportunita’ di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati progettuali; la necessita’ di disciplinare in dettaglio, anche con finalita’ garantistiche per l’utente, le regole procedimentali da seguire nella attivita’ di vigilanza e verifica; la necessita’, per le zone ad alta sismicita’, di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali; la necessita’ di individuare le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’, che non sono assoggettate al procedimento di autorizzazione o del preavviso; la necessita’ di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicita’, i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica; al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessita’ di prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonche’ le modalita’ della loro presentazione alla Regione in via telematica; si approva il presente regolamento. Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua: a) le modalita’ di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’ ai sensi degli articoli 105 e 105-bis della legge regionale n. 1/2005; b) le modalita’ di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ ai sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005; c) le modalita’ di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b); d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita’; e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell’art. 105-bis, comma 9, della legge regionale n. 1/2005; f) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’ da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito; g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicita’ da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’art. 105-ter, commi 4 e 5, della legge regionale n. 1/2005, indicati nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 2

Richiesta di autorizzazione per gli interventi da
realizzare nelle zone ad alta sismicita’

1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone
ad alta sismicita’, e’ tenuto a presentare la richiesta di
autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), secondo le modalita’ di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati
anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore
dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di
societa’, nonche’ del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti
normative, e dagli stessi e’ sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di
cui all’art. 3.
4. Affinche’ la richiesta di autorizzazione di cui al presente
articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell’art.
65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove
esso sia gia’ stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il
costruttore trasmette la denuncia di cui all’art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le modalita’ ivi
previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell’art. 67,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono
assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e
l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla
struttura regionale competente al momento della richiesta di
autorizzazione di cui al presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con
numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero
del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere
iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina
del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono
effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al
progetto autorizzato.

Art. 3
Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalita’ di
redazione e modalita’ di presentazione dei progetti relativi agli
interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’.
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2, e’
allegata la documentazione prevista all’art. 105, comma 4, della
legge regionale n. 1/2005.
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione e’
conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai
sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 ed e’ accompagnato, oltre che dalla relazione di calcolo
asseverata dal progettista, dai seguenti elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualita’ e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto
nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da
realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da
realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2 ha ad
oggetto interventi che non determinano un incremento di carico
significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle
fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza
statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere
c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi
che non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali
modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con
specifici programmi di calcolo, puo’ essere omesso l’allegato di cui
al comma 2 lettera e).

Art. 4 Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ 1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicita’ e’ tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalita’ di cui al presente articolo. 2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di societa’, nonche’ del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed e’ sottoscritto da tali soggetti. 3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, e’ allegata la documentazione prevista all’art. 105-quater, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, nonche’ gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, redatti e presentati secondo le modalita’ ivi indicate. 4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’art. 2, commi 4, 5, 6.

Art. 5

Modalita’ di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad
oggetto interventi da realizzarenelle zone a bassa sismicita’

1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura
regionale competente effettua l’accertamento formale della
completezza dei documenti presentati ai sensi dell’art. 4 senza
esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del
preavviso, rilascia all’interessato attestazione di avvenuto
deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 e’ inviata al comune nel cui
territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che
ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni previste per l’autorizzazione dall’art. 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005,
l’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto
sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori
si intenda apportare al progetto originario depositato.

Art. 6

Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da
allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita’

1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’art. 3,
comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le
indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da
realizzare e alle classi d’indagine di cui all’art. 7.
2. La relazione geologica e’ redatta tenuto conto delle
valutazioni effettuate e delle aree di pericolosita’ geomorfologica
come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e
negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto
nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26 «Regolamento di
attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche», al fine di fornire la ricostruzione del modello
geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i
criteri, le condizioni di attuazione ed altresi’ le condizioni di
fattibilita’ indicate negli strumenti di pianificazione territoriale
e negli atti di governo del territorio medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del
sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento
geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente
interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e
3 e quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle
fondazioni di cui all’art. 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti
tra di loro.
5. Tenuto conto della complessita’, dell’importanza, della
rilevanza, dell’uso dell’opera in progetto ed altresi’ delle
conseguenze che gli interventi in progetto possono produrre sulle
aree circostanti, nella relazione geologica e nella relazione
geotecnica sono definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia come
profondita’ da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale
dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente
margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilita’, la diffusione e la
pubblicita’ dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche ed altresi’ al fine di aggiornare la base informativa
geografica regionale di cui all’art. 3 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R
«Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
– Disciplina del sistema geografico regionale», i risultati di tali
indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati
dalla struttura regionale competente.

Art. 7

Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono
«problematiche di versante» le caratteristiche peculiari dei versanti
interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali
o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di
governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si
distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle
problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e
della pericolosita’ del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
classe d’indagine n. 1, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore
a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono
sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e
geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, gia’
eseguite in prossimita’ dell’intervento o desunte da studi gia’
compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali
considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed
argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di
versante;
classe d’indagine n. 2, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda
inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la
categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a
rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono
effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti
caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e
geotecnici. In presenza di problematiche di versante e’ prodotta,
altresi’, la verifica di stabilita’ del pendio e del complesso
opera-pendio;
classe d’indagine n. 3, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a
venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria
di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante
indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o
riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di
problematiche di versante sono altresi’ prodotte verifiche di
stabilita’ del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi
geognostici. La definizione dei parametri geotecnici e’ basata su
sondaggi geognostici;
classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo
superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in
gronda e’ superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie
sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza
di problematiche di versante sono altresi’ prodotte verifiche di
stabilita’ del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione
dei parametri geotecnici e’ basata su sondaggi geognostici,
attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal
piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosita’
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c), del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano
strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosita’
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c), del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante
ricadono nella classe d’indagine superiore a quella individuata in
base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.

Art. 8 Attivita’ di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’ 1. Nel corso delle attivita’ di vigilanza e verifica di cui all’art. 115 della legge regionale n. 1/2005, la struttura regionale competente puo’ invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. 2. Ove necessario, la struttura regionale competente puo’ altresi’ richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata. 3. L’attivita’ di vigilanza e verifica, che puo’ prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e puo’ essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopraluogo.

Art. 9 Attivita’ di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ 1. Nel corso delle attivita’ di vigilanza e verifica di cui all’art. 105-ter, comma 3 della legge regionale n. 1/2005, la struttura regionale competente puo’ invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attivita’ di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, commi 2 e 3.

Art. 10 Varianti sostanziali 1. Ai fini di cui all’art. 105-bis, comma 9 della legge regionale n. 1/2005, e’ considerata variante sostanziale la variante che: a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario; b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni plani volumetriche, o destinazioni d’uso diverse; c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano; d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’art. 11, comma 1.

Art. 11

Varianti non sostanziali

1. Ai fini di cui all’art. 105-bis, comma 9 della legge regionale
n. 1/2005, e’ considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei
solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa
rispetto a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di
strutture intelaiate, purche’ inferiore al 5 per cento degli
interassi o delle quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento
strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari gia’ previsti
nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde,
scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i
piccoli spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso
allineamento murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi gia’ autorizzati,
purche’ tali interventi non abbiano influenza determinante sulle
opere gia’ eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105-bis, comma 8, le
varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia gia’
stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 105-bis della
legge regionale n. 1/2005, non sono soggette a preventiva
autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale
deposito del progetto.

Art. 12 Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’ 1. Non e’ richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purche’ essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entita’ e la distribuzione dei carichi; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purche’ essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entita’ e la distribuzione dei carichi; 2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non e’ richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’art. 105-ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto: a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale; b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo. c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali; d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purche’ non alterino il comportamento globale dell’edificio; f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purche’ debitamente architravate; g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano; h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorche’ praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati; i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci; j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati; k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purche’ non interessino l’orditura principale; l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture; m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purche’ la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticita’ della struttura ne’ il suo comportamento sismico; n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera; o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravita’ o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza; p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosita’ elevata e molto elevata, cosi’ definite dagli strumenti di pianificazione del comune; q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte e’ computato al cinquanta per cento.

Art. 13

Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa
sismicita’ assoggettati a verifica obbligatoria

1. 1 progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di
carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’art. 105-ter, comma 4
della legge regionale n. 1/2005, sono assoggettati obbligatoriamente
a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di
interventi di adeguamento e miglioramento sismico cosi’ come definiti
dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001.
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di
riparazione cosi’ come definiti dalla normativa tecnica emanata ai
sensi dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001.
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai
sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, la struttura
regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre
comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e
rilevante, e’ riportato nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 14

Moduli esemplificativi

1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale
sono predisposti moduli esemplificativi:
a) della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2;
b) del preavviso scritto di cui all’art. 4;
c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di cui
all’art. 109 della legge regionale n. 1/2005;
d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai progetti
depositati;
e) della presentazione dei risultati della relazione di
calcolo.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica l’indirizzo
web su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli
esemplificativi.

Art. 15 Norma transitoria. Modalita’ di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto 1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalita’ della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonche’ le modalita’ di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti. 2. Fino alla definizione delle nuove modalita’ di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all’art. 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e’ presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105-quater, comma 2. 3. Successivamente all’accertamento di cui all’art. 5, comma 1, la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto e’ inviata, a cura dell’interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.

Art. 16 Norma finale 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione di Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalita’ di controllo) cessano di avere applicazione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
(BURT).
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 9 luglio 2009

MARTINI

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0709&tmstp=1267690195457