Cassazione penale sez. IV del 28.01.2010 n. 3359 Circolazione stradale, ebbrezza, omicidio, guida (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La IV Sezione Penale

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 28/4/2005, il Tribunale di Grosseto condannava C. V. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. perché alla guida dell’auto …, percorrendo in ora serale la omissis, nell’affrontare una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del veicolo, precipitando in una scarpata, così cagionando la morte del passeggero A. O..

L’imputato veniva condannato anche per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. in quanto da un esame ematologico svolto in Ospedale, subito dopo il fatto, emergeva un tasso alcolemico di g/l 1,02 (acc. in … il …).

All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione concesse le attenuanti generiche e ritenuta la operatività dell’art. 81 c.p.; pena sospesa e non menzione.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato, limitatamente alla condanna per la contravvenzione.

Con sentenza del 14/2/2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che:

– la contravvenzione non era prescritta, in ragione della sospensione del dibattimento in primo grado dal 19/10/06 al 12/4/07, che aveva spostato il termine di estinzione alla data del 25/5/2008;

– l’eccezione relativa all’acquisizione del certificato al fascicolo per il dibattimento era tardiva, in quanto doveva esser formulata in primo grado ai sensi dell’art. 491 c.p.p.;

– il prelievo ematico era stato effettuato in modo legittimo, in quanto effettuato in ospedale per ragioni di terapia post traumatica e quindi non necessitava alcun consenso dell’interessato;

– la perizia di ufficio svolta in appello, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., aveva confermato che l’imputato al momento del fatto si trovava in stato di ebbrezza alcolica.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando:

3.1. la violazione di legge per non avere il giudice di appello dichiarato la estinzione per prescrizione della contravvenzione, alla luce dalla nuova disciplina della sospensione del termine di prescrizione per rinvio di udienza a causa di impedimento, introdotta dalla legge 251/05, e che lo limita a soli 60 giorni.

3.2. La violazione di legge, in quanto il certificato ospedaliero, attestante l’esame di laboratorio, in quanto atto ripetibile, non poteva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento e tale eccezione era stata formulata tempestivamente in udienza preliminare.

3.3. La violazione dell’art. 15 c.p. laddove la contravvenzione non era stata ritenuta assorbita nel più grave reato di cui all’art. 589 c.p., ricorrendo una relazione di offesa ai medesimi beni giuridici in fasi diverse (di pericolo, la contravvenzione; di evento, l’omicidio); inoltre costituendo circostanza aggravante dell’omicidio colposo.

3.4. La violazione di legge laddove il giudice di merito aveva riconosciuto tra i due reati la continuazione, invece che il concorso formale; ed inoltre, laddove l’aumento di pena determinato per la contravvenzione era stata la reclusione, invece che l’arresto.

4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza va annullata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione dei cui all’art. 186 C.d.S., per sopravvenuta prescrizione.

4.1. La doglianza relativa alla intervenuta prescrizione della contravvenzione nel giudizio di appello è infondata. Invero la legge 251 del 2005, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e che ha introdotto la riforma della prescrizione, tra cui le norme la cui applicazione è stata invocata dalla difesa del C., prevede all’art. 6 (nella interpretazione data dalla C. Cost. con la sentenza 393/06) che essa si applichi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudizio di primo grado deve intendersi non più pendente al momento della deliberazione del dispositivo, sopravvenendo in tale momento la fase dell’eventuale impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 47008/09; conf., Cass. V, 25470/09, Lala).

Nel caso oggetto di giudizio, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 28/4/2005, prima dell’entrata in vigore della riforma, correttamente il giudice di appello non ha fatto applicazione delle nuove disposizioni che limitano la sospensione della prescrizione a due mesi, in caso di rinvio del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore.

In ogni caso, applicando le nuove disposizioni, il risultato non sarebbe stato più favorevole per l’imputato. Infatti, con la riforma, il termine complessivo della prescrizione per le contravvenzioni è stato elevato ad anni cinque. Per cui, tenuto conto della data del commesso reato (omissis), la prescrizione, anche senza sospensioni, si sarebbe maturata alla data del omissis, quindi successivamente alla sentenza di appello.

4.2. Infondata è anche la doglianza relativa all’acquisizione agli atti del certificato del Laboratorio di analisi dell’Ospedale di omissis (attestante l’ebbrezza del C.), in quanto atto ripetibile.

È bene premettere in proposito la distinzione tra documenti (a cui il codice di rito dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e seg.) e gli atti processuali (il cui utilizzo è disciplinato negli artt. 511 e seg. attraverso lo strumento delle letture): i primi sono formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso; i secondi, invece sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporatati in verbali e che quindi sono oggetto di “documentazione” scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata.

Nel caso di specie non vi è dubbio che un certificato medico o di laboratorio di analisi, costituisca un documento e non un atto (cfr. Cass. III, 3259/98, …), in quanto formato fuori (se non necessariamente prima) del procedimento (cfr. Cass. V, 5337/99, Di …).

Pertanto correttamente il certificato di laboratorio è stato acquisito agli atti e preso in considerazione dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Peraltro la rilevanza di tale certificazione in giudizio è stata limitata, avendo la Corte di Appello, svolto una perizia tecnica per accertare lo stato di ebbrezza del C. al momento del fatto, la quale ha dato esito positivo.

4.3. Con il terzo motivo di censura la difesa dell’imputato ha lamentato la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva dichiarato l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. nel delitto di omicidio colposo, ciò ai sensi dell’art. 15 c.p. ovvero, sebbene tale norma non sia stata espressamente richiamata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 84 c.p.

4.3.1. Infondata è la doglianza con riferimento all’art. 15 c.p.

Invero, sebbene l’art. 186 C.d.S. reciti che la contravvenzione è configurabile “ove il fatto non costituisca più grave reato”, tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perché tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme. Quest’ultimo si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, altresì, un quid pluris.

Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l’art. 186 C.d.S. ed l’art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l’incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto.

4.3.2. Più suggestiva, sebbene anch’essa infondata, è invece la tesi della ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di reato complesso (in senso stretto).

Dispone infatti il primo comma dell’art. 84 c.p. che “Le disposizioni degli articoli precedenti [concorso di reati, reato continuato, ecc.] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”.

Ne ha dedotto la difesa del C. che essendo stato contestato all’imputato l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, c. 2°) ed in particolare il citato art. 186, la contravvenzione resterebbe assorbita nell’omicidio quale reato complesso.

Orbene, va premesso che la finalità dell’art. 84 c.p. è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo nel caso in cui un reato “smarrisca” la propria autonomia fondendosi in un altro. Va anche precisato che non esiste nel nostro ordinamento una figura generale di reato complesso, ma singole figure previste nella parte speciale del codice ed eventualmente in altre leggi.

Ciò premesso, può dirsi che nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale si configuri un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato?

La risposta deve essere negativa, ben potendosi configurare il concorso di reati.

Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l’art. 84 c.p. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costituivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi “reati”.

Nell’art. 589, co. 2°, c.p. invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali.

Deve pertanto condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l’applicabilità dell’art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l’omicidio colposo aggravato (cfr. Cass. V, 2608/79, Schiavone; Cass. IV, 1103/71, Bacci; Cass. I, 1638/71, Antonelli).

Inoltre, e con specifico riferimento al rapporto tra l’art. 589 c.p. e l’art. 186 C.d.S., va ricordato che perché ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 84, è necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (cfr. Cass. II, 10812/95, Marinino).

Nel caso di specie, il C. ha iniziato la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ben prima della consumazione del delitto di omicidio, pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di un’immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 84.

Il motivo di censura è pertanto infondato.

4.4. In ordine alla doglianza relativa alla “riunione”, ai sensi dell’art. 81 c.p. (continuazione), del delitto di omicidio colposo e della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con la conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene, sebbene tale censura non appaia infondata, non essendo stata contestata per i due reati la colpa cosciente (cfr. Cass. IV, 3579/06, Galluzzo), essa resta assorbita dal fatto che nelle more del processo è sopraggiunta la prescrizione della contravvenzione.

Per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. ed il relativo aumento di pena di dieci giorni deve essere eliminato dalla pena definitiva, che rimane quindi determinata in mesi otto di reclusione, per il solo omicidio colposo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 186 C.d.S., perché estinto per prescrizione; elimina il relativo aumento di pena di giorni dieci di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sez. I del 04-02-2010 n. 2600 Matrimonio, nullità, tribunale ecclesiastico, delibazione, divorzio, assegno divorzile (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

La B., con il primo motivo, lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 5, degli artt. 27 e 31 disp. gen., sostiene nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 799 e 797 c.p.c., nonchè ex artt. 34 – 295 c.p.c., e art. 124 c.c.; difetto di motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 12 9 e 129 bis c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Lo S. propone ricorso incidentale: con un unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione alla L. n. 898 del 1970, e agli artt. 796 e 797 c.p.c., nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, e omessa pronuncia circa l’eccezione di giudicato.

Per ragioni sistematiche, si esamina dapprima il ricorso incidentale, che deve essere accolto.

Le parti hanno ampiamente dibattuto i rapporti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica, principio di prevenzione, possibilità o meno di delibazione di sentenza ecclesiastica, in pendenza del giudizio di divorzio. Ma tutto ciò non è pertinente alla fattispecie in esame; nel corso del giudizio di divorzio è intervenuta la delibazione, non impugnata (e passata in giudicato) prima della pronuncia di divorzio.

Ai sensi dell’art. 2909 c.c., la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato tra le parti ed assume l’autorità di cosa giudicata che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante.

La pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce l’invalidità del matrimonio e l’insussistenza del vincolo: è indubbio che la pronuncia di divorzio, presupponendo la validità del matrimonio e la sussistenza del vincolo, si ponga in radicale contrasto con essa.

Rimangono dunque travolte la sentenza di divorzio e le statuizioni economiche ad esso conseguenti (non potrebbe parlarsi di passaggio in giudicato di tali statuizioni concernenti l’assegno di divorzio, poichè lo S., seppure in subordine, aveva impugnato, in sede d’appello, pure tali statuizioni)(vedi in analoga fattispecie Cass. n. 10055 del 2003).

Per quanto sopra osservato va rigettato il ricorso principale: quanto al primo motivo, va ribadito che non al rapporto tra le due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica, o al principio di prevenzione va fatto riferimento, ma all’efficacia del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., della delibazione di pronuncia ecclesiastica di nullità che travolge la successiva sentenza di divorzio nonchè le statuizioni economiche ad esso conseguenti (che erano state comunque impugnate, con appello dallo S.).

Il motivo va dunque rigettato siccome infondato.

Nè si potrebbe parlare di violazione degli artt. 129 e 129 bis c.c., con riferimento al secondo motivo proposto, che non appare sul punto pertinente, in quanto non sono state proposte domande, al riguardo, dalla B. o dallo S., neppure in via subordinata.

Pure si censura, nel motivo, la condanna alla restituzione dell’assegno di divorzio, sotto il profilo del mancato accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia di delibazione. In verità, la restituzione viene disposta, proprio in virtù dell’acquisita – e mai contestata precedentemente – definitività della pronuncia di delibazione.

Va per di più osservato che non viene contestata la legittimità in sè di tale condanna alla restituzione di quanto percepito.

Il motivo è dunque inammissibile.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta, relativa alla L. n. 898 del 1970, art. 5, là dove esso non consente di riconoscere l’assegno divorzile, in caso di delibazione di pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, si è già pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 9 del 2001, dichiarandola infondata (il riferimento era agli artt. 129 e 129 bis c.c., ma la questione era identica), mentre appaiono del tutto generiche e comunque non rilevanti nella specie le proposte questioni di incostituzionalità di disposizioni della L. n. 121 del 1985, artt. 796 e 797 c.p.c., ovvero di disposizioni della L. n. 218 del 1995 (senza indicazione, in quest’ultimo caso, delle norme, cui ci si dovrebbe riferire).

Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Va cassata la sentenza impugnata, in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale.

Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto: va dichiarata inammissibile la domanda di divorzio per sopravvenuta carenza di interesse.

La natura della causa e la complessità delle questioni trattate richiedono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità e di quello d’appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, dichiara inammissibile la domanda di divorzio, per sopravvenuta carenza di interesse, compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di appello.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità e dati identificativi delle persone nominate, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) dep 15 febbraio 2010 Animali, Randagismo, lesioni, animali, danno morale, danno biologico, danno non patrimoniale, responsabilità, demanio (2010-02-15)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3027/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni.

T R A

(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) presso il suo studio – procuratrice di se stessa; ATTRICE

E

COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente Servizi Pubblici e Patrimonio, giusta delega Sindacale prot. n.19212 del 15/5/08, dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Pozzuoli (NA) alla Via Tito Livio, 4 – elett.te dom.to in Napoli alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.932 del 20/6/08 e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda di garanzia e chiamata in causa del terzo;CONVENUTO

NONCHE’

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta c/o la sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Corrado Alvaro, 8 – rapp.ta e difesa dagli avv.ti (…); CONVENUTA

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA

NONCHE’

SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) N.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n….) presso lo studio dell’avv. (…) – rapp.ta e difesa dall’avv. (…) giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: dichiarare la concorsuale responsabilità del Comune di Pozzuoli e dell’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, nella produzione dell’evento per cui è causa; condannare, per l’effetto, i medesimi al pagamento della somma di € 3.119,84 per le lesioni subite a causa del morso di un cane randagio, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per il convenuto Comune di Pozzuoli: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la Spa (Zeta) tenuta a manlevare il Comune di Pozzuoli di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna.

Per l’ASL/NA 2: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la Società di Assicurazione (Ypsilon) tenuta a manlevare L’Asl/Na 2 di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna.

Per la chiamata Spa (Zeta): dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli e della costituita Società di assicurazione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per la chiamata Società di Assicurazione (Ypsilon): dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Asl/Na 2 e della costituita Società di assicurazione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato al COMUNE di POZZUOLI ed all’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, li conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della loro esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto il giorno 18/2/06 in Pozzuoli (NA) Lucrino, in occasione del quale, mentre si trovava nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, veniva morsa alla mano destra da un cane randagio ivi presente che le procurava una ferita che veniva medicata al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) – fossero condannati i medesimi Comune di Pozzuoli e Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’evento subiva lesioni tali da essere medicata presso l’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno le diagnosticavano: morso di cane randagio con lacerazione dei tessuti della mano destra;

– che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata con racc.ta a.r. n.13049007136-6 ricevuta il 19/11/03.

Instauratosi il procedimento, si costituivano il Comune di Pozzuoli e la Spa Asl/Na 2 che eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva e chiedevano di chiamare in causa ed in garanzia le rispettive Compagnie di assicurazione, le quale si costituivano e si riportavano alle deduzioni e richieste dei loro consorti in lite. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’1/2/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.

La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica, quella passiva è per legge.

Prima di entrare nel merito, corre l’obbligo di precisare che:

– Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.);

– Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore (art. 14 c.p.c.).

Nel caso di specie, trattandosi di domanda inerente un evento non rientrante nella materia della circolazione di autoveicoli, la competenza per valore rimane fissata nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 7 c.p.c. Pertanto, avendo l’attrice quantificata la domanda “nella somma complessiva di € 2.582,28”, precisandola anche ai fini contributivi, è a questo limite che la domanda rimane fissata anche agli effetti del merito ed a cui il Giudice è vincolato, a nulla rilevando la maggior somma determinata o indicata nelle conclusioni specifiche.

A conforto di quanto precisato, la Corte Suprema della Cassazione ha specificato che:

– Ove l’attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all’ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall’istante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6096 del 20/03/06).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione nei confronti della sola Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore e, pertanto va dichiarato il difetto di legittimatio ad causam del Comune di Pozzuoli.

La versione dell’incidente prospettata dall’attrice, ha trovato conferma nella circostanziata deposizione della teste. Ella ha dichiarato di aver assistito all’evento per essersi trovata sul posto e di aver visto l’attrice avvicinarsi ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e venire morsa alla mano destra da un cane randagio che frugava tra i rifiuti. La stessa teste ha dichiarato di aver sempre visto il suddetto cane frugare tra i rifiuti.

L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile che la responsabilità dev’essere ascritta all’Azienda Sanitaria Locale Na 2 ex art. 2043 cod. civ., quale preposta dalla legge alla cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale.

Nel caso specifico, il “cane di quartiere”, così come definito dall’art. 10 della legge della Regione Campania n.16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo per tutte le persone circolanti sul territorio, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n.281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale.

Infatti, la Legge Regione Campania citata, all’art. 5, lettera c), prescrive che le Asl attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili municipali e, all’art.9, comma 2, che i cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell’Asl competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4.

Una recente sentenza della Cassazione (Sezione Terza Civile 03/04/2009, n. 8137), a cui questo Giudice ritiene di aderire, anche mutando il proprio orientamento espresso con la sentenza n.1767 del 28/6/04-29/4/05, ha statuito che:

– in ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo trovano applicazione le norme di cui alla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 e delle leggi regionali; in particolare, la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell’art. 5 lett. c) della legge regionale, «attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici»).

Va precisato che, in precedenza, veniva individuata la legittimazione passiva del Comune non in relazione al fatto concreto, ma, piuttosto, facendola discendere da un generico «legame» con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 «al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione» di definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica e di verifica dell’andamento generale dell’attività. Se nonché, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue, che la locale azienda sanitaria dov’essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune con conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi.

Per quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle lesioni riportate da (Tizia) è stata valutata con scienza ed imparzialità dal Ctu. D.ssa (Caia), la quale ha appurato che alle lesioni sono residuati postumi consistenti in: esiti di cicatrice lievemente infiltrante, non aderente ai piani sottostanti, di aspetto traslucido, con evidenza di un gonfiore sottostante, ben evidente a mano aperta, sul dorso della mano destra, a cui è residuato un danno biologico valutato 1,5%, senza incidenza alcuna sulla capacità lavorativa specifica.

Dette lesioni hanno determinato un’invalidità assoluta di 7 giorni e parziale di 10 giorni al 50%.

Questo Giudice ritiene di condividere le valutazioni effettuate dal Ctu e, pertanto, applicando la valutazione del danno biologico di cui alla tabella dell’art. 139 del D.L.vo 209/05, in relazione dell’età della danneggiata (anni 34), si ottiene una liquidazione del danno biologico di € 1.025,00;

– per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 504,00;

– per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 807,00;

– per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009 n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare 1/3 del danno biologico più l’invalidità temporanea e, quindi, € 764,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno.

E’ noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Questo Giudice ritiene che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB).

Va, infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi.

E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza può aderire o meno.

Il credito risarcitorio dell’istante (Tizia) risulta, quindi, complessivamente di € 2.582,28.

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).

Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

I motivi che hanno indotto a dichiarare la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Locale inducono il giudicante a compensare le spese del giudizio tra l’attrice, il Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta).

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, nonché Spa (ZETA) e della SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimatio ad causam del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore;

2) dichiara l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, esclusiva responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 2.582,28, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 150,00 per spese, € 350 per consulenza medico legale, € 600,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) dichiara la SOCIETA’ di Assicurazione (YPSILON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, tenuta a manlevare l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore, di quanto quest’ultima sarà tenuta a pagare in dipendenza della presente sentenza;

4) compensa le spese del procedimento tra l’attrice, il Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta).

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il 15 febbraio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sez. II, 09-02-2010, n. 2860 Studio professionale, cessione, valore, beni aziendali, avviamento, clientela (2010-02-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis..

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1362 c.c. e ss., e art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui la cessione della clientela non rientrerebbe nell’oggetto del contratto. La Corte di appello, violando la regola ermeneutica che impone di far leva sul senso letterale e logico del testo negoziale per ricavarne la comune intenzione delle parti, non avrebbe posto in essere alcuna seria attività di indagine diretta realmente ad identificare il programma divisato dalle parti con la conclusione della scrittura privata. Dall’esame del testo contrattuale risulterebbe che la comune intenzione delle parti era quella di operare una cessione dello studio professionale, fino ad allora gestito dal S., come se fosse un’azienda.

Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., in relazione agli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con esso il ricorrente si duole che i giudici del gravame abbiano escluso l’invalidità del contratto per impossibilità dell’oggetto e per violazione dell’ordine pubblico, senza considerare che non rientra nell’autonomia dei privati il disporre della clientela di uno studio professionale. La Corte d’appello avrebbe omesso di indicare in cosa consiste il bene avviamento, considerato come elemento dello studio professionale ceduto distinto dalla clientela, pur essendo nella scrittura inter partes precisato che "in virtù della clientela di cui gode lo studio, lo stesso risulta avere un volume di incassi annuo pari a lire 100 milioni circa", e pur essendo le attrezzature dello studio scarse e di poco valore.

Il ricorrente sostiene che l’attività professionale, per il suo carattere insostituibilmente personale e non preordinato alla produzione di beni e servizi per lo scambio, non può mai dar luogo alla costituzione di un’azienda, suscettibile di alienazione. Poichè nel trasferimento di uno studio professionale non può ravvisarsi un trasferimento di azienda, non è possibile neanche individuarvi la cessione di una qualità intrinseca dell’azienda qual è notoriamente ritenuto l’avviamento. Se l’avviamento è connesso e calcolato in funzione della clientela, lo stesso non è configurabile in caso di cessione di studio professionale per impossibilità dell’oggetto.

Non essendovi azienda, secondo il ricorrente non poteva neppure darsi seguito alla cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36. Tant’è vero che il rag. C. ha stipulato un nuovo contratto di locazione e non è subentrato in quello stipulato dal S..

Per quanto concerne l’ulteriore elemento individuato dalla Corte d’appello nella collaborazione del rag. R., il ricorrente osserva che dalla scrittura privata in contestazione risulta che il R. rimaneva in collaborazione al solo scopo di ricevere l’attestazione di praticantato richiesta dalla legge ai fini dell’iscrizione all’albo professionale: era pertanto lo studio che forniva un’utilità al rag. R., e non viceversa.

2. – I primi due motivi – i quali, data la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono infondati.

La complessiva censura muove da premesse corrette – il libero professionista non è un imprenditore; lo studio professionale non è di per sè un’azienda – ma perviene a conclusioni non condivisibili.

Occorre ricordare che questa Corte ha da tempo precisato (Sez. 3^, 9 ottobre 1954, n. 3495) che non si può normalmente equiparare ad un’azienda – che è un complesso di beni organizzati per l’esercizio di una impresa produttiva, ove la persona dell’imprenditore ha bensì rilevanza, ma non essenziale – uno studio professionale, nel cui esercizio è elemento di gran lunga preponderante l’attività personale del professionista, onde sull’organizzazione dei beni materiali occorrenti, e anche sui beni immateriali rappresentati dal nome, dall’avviamento, dalla clientela e dal complesso di rapporti suscettibili di continuazione e di sviluppo sovrasta, di regola, in modo assoluto la personalità di chi esercita lo studio, senza la cui capacità, attività e considerazione professionale anche quel complesso di beni sarebbe destinato a rimanere inefficiente e privo di attitudine produttiva.

Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1967, n. 1889. Gli attrezzi ed apparecchi che dotano lo studio di un libero professionista hanno sempre una funzione secondaria ed accessoria, nel senso che non ne rappresentano l’elemento più importante, e non sono volti alla produzione di beni o di servizi, come nell’azienda, ma esclusivamente a rendere più agevole e proficui, l’opera intellettuale. Nello studio professionale, anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi che la progredita tecnica moderna suggerisce, quello che conta e prevale – e ne caratterizza l’importanza e il valore – è sempre l’opera intellettuale del titolare, il quale agisce, anche nello svolgimento della sua attività, in base ad un incarico fiduciario (intuitu personae) del committente, espletato con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il nome, la capacità del professionista e la fiducia che egli ispira costituiscono quindi i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in funzione (principale se non esclusiva) delle doti personali d’ingegno, perizia, serietà e considerazione delle quali gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali che ne arredano lo studio.

Benchè la linea discretiva tra studio professionale ed azienda sia netta e trovi un radicamento nell’art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa imprenditore solo in quanto svolga un’ulteriore attività, diversa da quella intellettuale e definibile, in sè considerata, come attività d’impresa : ulteriore attività rispetto alla quale l’esercizio della professione si ponga quale semplice elemento), e quantunque nelle professioni liberali la clientela, fondata com’è sulla fiducia personale, non abbia modo di collegarsi ad un substrato oggettivo, non v’è dubbio che gli studi professionali presentino molte analogie con l’azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad accentuarsi. Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti ad un superamento della considerazione dell’opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto – come è stato osservato in dottrina – delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione.

Questa evoluzione è assecondata dal formante normativo: con l’abrogazione, da parte della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, (Interventi urgenti per l’economia), della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2, in tema di disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza; con l’introduzione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, della possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria; con il venir meno – per effetto del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi urgenti in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 – del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti.

Di tali tendenze è testimone la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 7 agosto 2002, n. 11896; Sez. 5^, 3 maggio 2007, n. 10178), quando precisa che anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica.

Peraltro, anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale, il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa.

In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell’attività: accanto agli arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l’alienante "cede" per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico.

In tale direzione non mancano precedenti di questa Corte. Si è infatti precisato (Sez. 3^, 8 febbraio 1974, n. 370) che il contratto di cessione – vendita di uno studio professionale nell’insieme degli elementi che lo costituiscono e pure in relazione alla clientela che ad esso faccia capo, mediante il versamento di una somma, è valido e lecito in base al principio dell’autonomia contrattuale, che consente alle parti di concludere anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; e si è ulteriormente rilevato (Sez. 3^, 12 novembre 1979, n. 5848) che, sebbene non sia possibile in senso tecnico – giuridico il trasferimento della clientela, è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento, consistente in una qualità di detto studio, il quale viene cosi trasferito, quale complesso di elementi organizzati per l’esercizio dell’attività professionale, munito dell’attributo essenziale e necessario costituito dall’avviamento.

La validità della cessione dello studio professionale trova una indiretta conferma nel dato normativo.

Innanzitutto, nell’art. 2238 c.c., comma 2, che consente l’applicazione, al trasferimento di uno studio professionale, dell’art. 2112 c.c., in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori: in forza del rinvio contenuto nel citato art. 2238 c.c., comma 2, la disposizione che prevede la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti che ne derivano si applica non solo in caso di trasferimento di azienda, ma anche nell’ipotesi in cui venga ceduto uno studio di un professionista che – pur non essendo imprenditore, e pur essendo titolare di uno studio professionale che non è qualificabile come azienda – impieghi sostituti ed ausiliari (cfr. Cass., Sez. 2^, 16 novembre 1968, n. 3757; Cass., Sez. lav., 15 luglio 1987, n. 6208 ; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14642).

In secondo luogo, nel citato D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 29, il quale, nell’inserire il Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, comma 1 quater, prevede espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

Deve pertanto conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: “E’ lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.

A questo principio si è attenuta la Corte territoriale, dopo avere accertato, con congruo e logico apprezzamento dei dati documentali, che, con la scrittura privata in data (OMISSIS), il S. – titolare di uno studio di fiscalista con un volume d’incasso annuo di L. 100.000.000 circa – ha trasferito al rag. C., per il complessivo prezzo di L. 120.000.000 da corrispondersi ratealmente, detto studio, con l’arredamento completo analiticamente inventariato e con tutto quanto esisteva in esso per l’esercizio della medesima attività espletata dal cedente, prevedendosi non solo la continuazione della prestazione della collaborazione da parte del rag. R., ma anche l’obbligo del S. di ottenere dal proprietario l’intestazione del contratto di locazione direttamente in capo al cessionario e, in caso di "decremento della fatturazione dello studio", la diminuzione del prezzo "nella misura proporzionale al decremento registrato". 3. – Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)". Il ricorrente lamenta che l’integrale accoglimento, senza alcuna motivazione e valutazione, delle domande formulate dal S. abbia portato ad una sostanziale duplicazione di titoli per il credito dallo stesso vantato. Sarebbero ingiustificate la condanna al pagamento della somma di Euro 25.882,84, quando il S. già aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per L. 44.057.000 il cui giudizio di opposizione era stato sospeso in attesa degli esiti della pronuncia della Corte d’appello, nonchè l’assegno di L. 6 milioni, azionato dal S. con una procedura esecutiva immobiliare.

4. – La censura non può essere accolta.

Non sussiste il vizio di extrapetizione, giacchè risulta dagli atti che il S., costituendosi in giudizio in primo grado, ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo prezzo, e che tale pretesa creditoria, per l’importo di Euro 25.822,84, è stata ribadita tra i motivi di gravame.

Sono inammissibili tanto la deduzione del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., quanto la prospettazione del vizio di motivazione, perchè con esse il ricorrente si limita a rinviare a produzioni documentali effettuate nei gradi di merito, senza neppure fornire elementi sufficienti, idonei ad indicare le ragioni del loro carattere decisivo, non constando, dalla sola lettura del ricorso, l’identità tra i titoli creditori azionati in via monitoria o con la procedura esecutiva immobiliare e quelli fatti valere con la domanda riconvenzionale.

5. – Il ricorso è rigettato.

Sussistono giustificati motivi, data la natura e la complessità delle questioni trattate, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara, compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.