REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11 Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 24 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni
della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo,
titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonche’ relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), in conformita’ ai principi e
agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la
presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione
dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace
attuazione sul territorio regionale, nonche’ di promuovere il ricorso
a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

Art. 2 Divulgazione, formazione ed aggiornamento 1. Per il perseguimento delle finalita’ di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri enti o autorita’, nonche’ con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell’amministrazione di sostegno, nonche’ la formazione, l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno. 2. La Regione da’ attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’ amministrazione di sostegno nell’ ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale. 3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 puo’ essere compresa anche l’istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato. 4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilita’, la Giunta regionale puo’ emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

Art. 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali ed il privato sociale per l’attuazione delle
disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli
interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine,
entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni, la Giunta regionale presenta alla commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di
attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione
con altri enti ed autorita’, secondo le modalita’ previste al comma 1
dell’art. 2, gli elementi informativi generali, con particolare
riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e
degli amministratori;
b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso
sull’andamento delle richieste di nomina e sulle modalita’ di scelta
degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la
commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali
e del privato sociale ed individua modalita’ di informazione ai
cittadini degli elementi acquisiti.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte con i fondi stanziati nelle unita’ previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l’istituzione di apposite unita’ previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita’ ai
sensi di quanto disposto dall’ art. 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 recante «Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 luglio 2009

ERRANI

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0634&tmstp=1267607561426

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 10

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. primo provvedimento generale di variazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 128 del 23 luglio 2009) L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Stato di previsione delle entrate 1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 261.478.794,74 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 205.635.366,42 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2 Stato di previsione delle spese 1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 261.478.794,74 quanto alla previsione di competenza e aumentato di euro 147.064.871,20 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008 1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) dopo le parole «di cui all’elenco "E"» sono aggiunte le seguenti parole: «e all’interno della stessa unita’ previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch’ essi nell’elenco "E".».

Art. 4 Mutui e prestiti 1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1 – Variazioni alle previsioni dell’entrata – il mutuo autorizzato dall’ art. 16, comma 1 della legge regionale 23 del 2008, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, ed imputato al capitolo 06500 – U.P.B. 5.17.12500 – Mutui di competenza regionale – e’ aumentato di euro 54.000.000,00. 2. Il rinnovo dell’ autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’art. 16, comma 3 della legge regionale 23 del 2008 e’ aumentato di euro 48.000.000,00. 3. L’ onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’art. 16, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2008 e’ ridefinito in euro 209.417.305,91.

Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi – Approvazione conto del tesoriere 1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell’esercizio 2008 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 3381 del 24 aprile 2009, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 3382 del 24 aprile 2009, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell’ art. 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, e’ disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2009 di cui all’art. 11, comma 3 – Residui attivi e passivi, comma 4 – Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio e comma 5 – Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente 1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell’esercizio 2009 l’ avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente e’ determinato in euro 7.111.993.958,55.

Art. 7

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al trienni 2009-2011
approvato dall’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2008, sono
apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2
allegate alla presente legge.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 luglio 2009 ERRANI (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0635&tmstp=1267607561426

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 191

Legge regionale n. 4/2005, art. 12-ter, comma 9 e comma 12. Regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in
materia di sviluppo economico e regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con
particolare riferimento all’art. 14, comma 11, il quale, tra l’altro,
inserisce l’art. 12-ter dopo l’art. 12-bis della legge regionale 4
marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della
commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004);
Visto che l’art. 12-ter, comma 1, della legge regionale n.
4/2005, prevede che l’amministrazione regionale e’ autorizzata a
sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al
reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo
dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e
delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del
turismo e dei servizi aventi sede o unita’ produttiva nel territorio
regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle
pubbliche amministrazioni;
Visto che il predetto art. 12-ter della legge regionale n.
4/2005, stabilisce al comma 9 che le operazioni di smobilizzo dei
crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita’
definite con regolamento regionale;
Visto che il suddetto art. 12-ter delle succitata legge regionale
n. 4/2005, al comma 10 prevede inoltre che l’amministrazione
regionale e’ autorizzata, per le finalita’ di cui al comma 1, a
costituire nell’ambito del fondo di rotazione per iniziative
economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo regionale
smobilizzo crediti», amministrato con contabilita’ separata,
destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o
unita’ produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e
medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a
complemento degli smobilizzi di cui al comma 1;
Visto che, ai sensi del comma 12 del summenzionato art. 12-ter
della legge regionale n. 4/2005, le modalita’ e le condizioni per la
concessione dei finanziamenti di cui al paragrafo precedente, in
relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite
con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre
2008 (quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 16
del 22 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009 (modalita’ di applicazione della comunicazione della
Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie Generale – n. 131 del 9 giugno 2009;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1436, con cui e’ stato approvato il «Regolamento concernente le
modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche,
nonche’ le modalita’ e le condizioni per la concessione da parte del
fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio
termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del
commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva
nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12,
della legge regionale n. 4/2005»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1526, con la quale, alla luce della necessita’ di apportare modifiche
al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della
giunta regionale n. 1436/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici
svolti nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e
gli enti interessati, e’ stato approvato il «Regolamento recante
modifiche al regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo
dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le
condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo
crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle
microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, ai
sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n.
4/2005, di cui alla deliberazione della giunta regionale n.
1436/2009»;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare, procedendo all’emanazione del
regolamento concernente le modalita’ per lo smobilizzo dei crediti da
parte delle banche, nonche’ le modalita’ e le condizioni per la
concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di
finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle
microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, ai
sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n.
4/2005, nel testo risultante dal coordinamento delle sopra citate
deliberazioni della giunta regionale n. 1436/2009 e n. 1526/2009;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1436, come modificata dalla deliberazione della giunta regionale 3
luglio 2009, n. 1526;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento concernente le modalita’ per lo
smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche’ le modalita’ e
le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale
smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle
piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio,
del turismo e dei servizi, aventi sede o unita’ produttiva nel
territorio regionale, ai sensi dell’art. 12-ter, commi 9 e 12, della
legge regionale n. 4/2005», nel testo allegato al presente decreto
del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0640&tmstp=1267607561426

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 190

Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio
2009)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in
particolare l’art. 7, comma 1 che dispone che nell’ambito
dell’autorita’ operi l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, articolato in una sezione centrale ed in sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e province autonome secondo
le modalita’ definite di concerto fra l’autorita’ e la conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Visto il protocollo generale d’intesa tra l’autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome rep. n. 133/CSR dd. 28 marzo 2008, sottoscritto in
pari data a seguito del concerto del 26 marzo 2008, che dispone
all’art. 4 che l’autorita’ concorra con propri apporti finanziari al
funzionamento delle sezioni regionali istituite presso le regioni e
le province autonome;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante
«Disciplina organica dei lavori pubblici», ed in particolare l’art.
38, comma 1 che istituisce il sistema regionale di raccolta e di
diffusione telematiche dei dati sugli appalti, e l’art. 39, comma 1
che autorizza l’amministrazione regionale a svolgere d’intesa con
l’allora denominata autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici
funzioni istituzionali della medesima relativamente ai lavori da
realizzarsi in ambito regionale;
Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 2006), ed in particolare l’art. 6,
comma 63 che dispone l’utilizzazione delle risorse economiche messe a
disposizione dall’autorita’ per le fattispecie ivi previste, e l’art.
6, comma 64 che dispone l’eventuale apertura di credito ad un
dipendente in servizio presso la direzione centrale ambiente e lavori
pubblici;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto 5 agosto 2005, n. 0257/Pres. (legge
regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 e successive modifiche ed
integrazioni. Regolamento per l’acquisto di materiali ed attrezzature
d’ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l’accesso a
pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
delle direzioni centrali e della Protezione civile della Regione);
Vista la deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale.»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1455;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di
cui all’art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio
2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative
dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente
e lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0639&tmstp=1267607561425