REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 4 Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita’ di accesso alle prestazioni).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 24 del 27 maggio 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 4
giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non
autosufficienza e modalita’ di accesso alle prestazioni), disciplina:
a) i criteri e le modalita’ per l’accesso alle prestazioni;
b)i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni;
c) i criteri per garantire la gradualita’ nell’erogazione delle
prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli
essenziali.

Art. 2 Soggetti destinatari delle prestazioni 1. Le prestazioni finanziate con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo regionale, sono rivolte a persone non autosufficienti secondo la definizione di cui all’art. 3 della legge regionale n. 9/2008, aventi diritto all’assistenza sanitaria.

Art. 3

Prestazioni finanziate con il Fondo regionale

1. Le risorse del Fondo, di cui all’art. 19 della legge regionale
n. 9/2008, sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste
dal Piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all’art. 4
nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi a carattere domiciliare;
b) interventi a carattere semiresidenziale;
c) interventi a carattere residenziale;
d) interventi volti a facilitare la vita indipendente del
soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili,
attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o
regionali;
e) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle
attivita’ scolastiche e formative dei disabili in eta’ evolutiva.

Art. 4

Criteri e modalita’ per l’accesso alle prestazioni

1. L’universalita’ dell’accesso alle prestazioni e’ garantita
dalla rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, uffici della
cittadinanza e centri di salute che assicurano l’immediata presa in
carico della persona non autosufficiente e, dopo una prima lettura
del bisogno, l’avvio delle procedure valutative che devono
concludersi con la elaborazione del progetto individuale di cui
all’art. 5 della legge regionale n. 9/2008 e la sottoscrizione del
Patto per la cura e il benessere di cui all’art. 8 della medesima
legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presa in carico della
persona.
2. L’accesso alle prestazioni, le indicazioni quantitative e
temporali delle stesse e l’allocazione delle risorse professionali,
strumentali, tecniche ed economiche necessarie, nonche’ gli obiettivi
e gli esiti attesi in termini di miglioramento delle condizioni di
salute della persona non autosufficiente costituiscono il programma
assistenziale personalizzato (PAP) di cui all’artico lo 7 della legge
regionale n. 9/2008, all’interno del progetto individuale di cui al
comma 1.
3. L’accertamento della condizione di non autosufficienza e del
relativo livello di gravita’ e’ effettuato dalle unita’
multidisciplinari di valutazione di cui al l’art. 6 della legge
regionale n. 9/2008. Per i disabili adulti e minori le unita’
multidisciplinari di valutazione tengono conto dello stato di salute
organico-funzionale, delle condizioni cognitivo-comportamentali e
della situazione socio-ambientale e familiare, secondo gli strumenti
di valutazione multidisciplinare e le scale di valutazione definiti
con atto della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale n. 9/2008.
4. L’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 3, comma 1 al
soggetto interessato alle prestazioni e’ effettuato sulla base dei
seguenti criteri:
a) la gravita’ clinica;
b) la bassa redditualita’ dell’assistito;
c) l’alta fragilita’ sociale.

Art. 5 Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni 1. La compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali da parte del soggetto destinatario delle prestazioni, secondo livelli differenziati di situazione economica, e’ effettuato tenendo conto del l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il concorso alla copertura del costo della quota sociale delle prestazioni, di cui all’art. 3, e’ dovuto dai soggetti di cui al comma 1. 3. Le modalita’ di calcolo dell’ISEE per la compartecipazione alla copertura del costo della prestazione avviene tenendo conto: a) della situazione economica del destinatario della prestazione; b) della situazione patrimoniale del destinatario della prestazione. 4. La compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento, e’ riferita alla condizione economica del solo richiedente, valutando, per la quota di reddito calcolata nell’ISEE, il reddito disponibile. 5. Ai fini della determinazione della compartecipazione sono previsti tre livelli: a) esenzione totale; b) esenzione parziale; c) non esenzione.

Art. 6 Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni 1. L’esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE e’ inferiore o pari alla soglia nazionale di poverta’ relativa rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce. 2. L’esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE e’ superiore alla soglia nazionale di poverta’ relativa, rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione I.N.P.S. moltiplicato per quattro. 3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all’art. 3 del presente regolamento prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE e’ superiore al trattamento minimo annuo della pensione I.N.P.S. moltiplicato per quattro. La Giunta regionale, per ogni tipo di prestazione di cui all’art. 3 del presente regolamento, puo’ tuttavia stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente. 4. Per il soggetto parzialmente esente, di cui al comma 2 del presente articolo, il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni e’ stabilito come di seguito: a) trenta per cento della quota sociale del costo dell’intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti; b) quarantacinque per cento della quota sociale del la tariffa per l’assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti; c) cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi definiti all’art. 3, comma 1, lettere d) e e) del presente regolamento.

Art. 7

Criteri per la gradualita’ nella erogazione delle prestazioni

1. La gradualita’ nella erogazione delle prestazioni di cui
all’art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 9/2008
avviene secondo i seguenti criteri:
a) gli interventi previsti nel Piano regionale per la non
autosufficienza (PRINA), di cui all’art. 11 della legge regionale n.
9/2008, sono prioritariamente per le persone con un alto bisogno
assistenziale;
b) le risorse a copertura delle diverse prestazioni previste
per l’alto bisogno assistenziale nel PRINA sono definite nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8 Valutazione 1. Al fine di monitorare le prestazioni erogate dal presente regolamento il direttore di distretto ed il promotore sociale competente per territorio elaborano, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale che prevede: a) il numero delle persone non autosufficienti prese in carico; b) il numero dei patti per la cura ed il benessere predisposti e sottoscritti ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 9/2008; c) i tempi medi di attesa tra la presa in carico e la sottoscrizione del Patto per la cura ed il benessere. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 20 maggio 2009 LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0535&tmstp=1267688938809

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2009, n. 33

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l’art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»); Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 maggio 2009; Visto il parere di cui all’art. 16 del regolamento interno della giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1; Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439; Visto il parere della commissione consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello statuto, espresso nella seduta dell’11 giugno 2009; Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538; Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro) al capo VII detta norme di natura organizzativa per la giunta regionale e per gli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla normativa nazionale e dalla legge regionale; 2. Con il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R e’ stata approvata la normativa di attuazione del capo VII della legge regionale n. 38/2007, disciplinando, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di natura organizzativa per l’effettuazione delle procedure di acquisto degli uffici della giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti; 3. nell’applicazione della normativa e’ emersa la necessita’ di apportare delle modifiche alle modalita’ organizzative per la gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio tutte le competenze necessarie per l’espletamento delle procedure di gara, per introdurre norme di semplificazione, nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e disciplinare ulteriori aspetti organizzativi afferenti all’attivita’ contrattuale tra i quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali; 4. la previsione della disciplina nel regolamento dei termini dei procedimenti contrattuali assolve ad una esigenza di rendere facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al fine di attuare i principi di concorrenza, parita’ di trattamento, trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini minimi previsti dalla stessa normativa comunitaria e nazionale a tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. La scelta poi operata, con la legge regionale n. 38/2007 per i contratti esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le procedure negoziate, di far precedere gli affidamenti dalla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti che vogliono essere invitati alla procedura di affidamento, comporta anche per queste procedure la necessita’ di prevedere termini che consentano di attuare i principi di trasparenza e parita’ di trattamento tra le imprese; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell’art. 2 del decreto presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (regolamento di attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»), e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Pubblicita’ degli atti di gara). – 1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l’avviso di preinformazione, il bando e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalita’ previste dalla normativa nazionale e regionale, nonche’ nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara e’ resa disponibile sul profilo di committente di cui all’art. 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.».

Art. 2 Modifica dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l’art. 34, commi 1, 4, 5 e 6.».

Art. 3 Inserimento dell’art. 3-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Dopo l’art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Termini di conclusione dei procedimenti). – 1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006 sono cosi’ stabiliti: a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta; b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta; c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara; d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; e) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso; f) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2; g) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per l’affidamento dei contratti esclusi.».

Art. 4 Modifica dell’art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogato.

Art. 5 Modifiche dell’art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Dopo il comma 3 dell’art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «3-bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, alla verifica di congruita’ dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne da’ comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.». 2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 8 del decreto legislativo n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «3-ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3-bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruita’ ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 6 Sostituzione dell’art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «Art. 9 (Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa). – 1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara. 2. La commissione giudicatrice e’ presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’art. 57 della legge. 3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’art. 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice. 4. La commissione giudicatrice, in una o piu’ sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto. 5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, da’ lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara. 6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione e’ disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico. 7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, alla verifica di congruita’ dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne da’ comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruita’ ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.».

Art. 7 Modifica dell’art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 2 dell’art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «2. Gli enti dipendenti ed il consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell’adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformita’ delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.».

Art. 8 Modifica dell’art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «3. Il programma annuale dei contratti di cui all’art. 51 della legge e’ aggiornato entro il 31 luglio. Nell’anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell’aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all’art. 51, comma 4, della legge.».

Art. 9

Modifiche dell’art. 19 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo il comma 3 dell’art. 19 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento,
nonche’ l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo,
sono allegati alla proposta di legge di bilancio della giunta
regionale. Qualora, a seguito della pubblicita’ di cui all’art. 128
del decreto legislativo n. 163/2006, si renda necessario apportare
modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento,
nonche’ all’elenco annuale dei lavori, la giunta regionale procede
alla nuova adozione degli stessi e ne da’ comunicazione al consiglio
regionale.».
2. Il comma 4 dell’art. 19 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici
previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 e’ individuato
dal direttore generale competente in materia di contratti fra il
personale assegnato.».

Art. 10

Inserimento dell’art. 20-bis nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 20 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul
mercato elettronico). – 1. Le acquisizioni di forniture e servizi
possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate
da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a
20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del
dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato
pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del
dirigente responsabile del contratto.».

Art. 11 Sostituzione dell’art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/1/2008, e’ sostituito dal seguente: «Art. 21 (Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi). – 1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacita’ tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario. 2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 curo, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalita’ di cui all’art. 32. 3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’art. 32 e l’affidamento e’ condizionato risolutivamente all’esito degli stessi. 4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.».

Art. 12

Inserimento dell’art. 21-bis nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 21 del decreto presidente della giunta regionale
n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Controlli nei procedimenti contrattuali). – 1. A
fini di razionalizzazione e semplificazione dell’attivita’, i
controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del decreto legislativo n.
163/2006 e dall’art. 38 della legge, possono essere effettuati dalla
giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal consiglio regionale
mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita
dall’amministrazione regionale.
2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei
soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il
loro esito e periodo di validita’, l’indicazione dei certificati
acquisiti, l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il
quale si puo’ richiedere l’accesso ad essi ove necessario.».

Art. 13

Inserimento dell’art. 21-ter nel decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. Dopo l’art. 21-bis del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008 e’ inserito il seguente:
«Art 21-ter (Nomina dei collaudatori). – 1. Qualora, ai sensi
della normativa statale, per l’effettuazione del collaudo e per la
verifica di conformita’, sia necessario procedere alla nomina di
collaudatori tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono
individuati con provvedimento del dirigente responsabile del
contratto in funzione della professionalita’ necessaria e nel
rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaudo sono di norma conferiti a dipendenti
di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione,
possono essere conferiti a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione
di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a
dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri
indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il
principio di rotazione, un collaudatore o un’apposita commissione
formata da tre collaudatori.
4. La giunta regionale con delibera individua le tipologie di
appalti di forniture e servizi per le quali e’ necessario procedere
alla nomina dei collaudatori.
5. Per la nomina dei collaudatori di lavori si applicano, in
relazione ai requisiti dei collaudatori, le disposizioni contenute
nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in
relazione al contenuto della prestazione oggetto del collaudo;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni
da collaudare;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione da
collaudare.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi
a lavori sono individuati con il regolamento attuativo dell’art. 92,
commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e attuativo
dell’art. 52 della legge.
8. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi
a forniture e servizi sono individuati dal dirigente responsabile del
contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati,
compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle
prestazioni oggetto del collaudo. Il dirigente determina il compenso
tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessita’ delle
prestazioni oggetto del collaudo e dell’eventuale necessita’ di
collaudo in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle
prestazioni.
9. Nell’ipotesi di carenza all’interno della stazione appaltante
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso sia
necessario, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di
altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la
possibilita’ di attribuire l’incarico di collaudatore a dipendenti di
altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in
materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni
aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione
fra le stesse e conferisce l’incarico sulla base della specifica
esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso spettante
al collaudatore o alla commissione di collaudo e’ individuato con gli
stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell’ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la
Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da
piu’ amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i
compensi previsti per i collaudatori sono quelli previsti per i
dipendenti regionali.».

Art. 14 Modifiche dell’art. 23 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 23 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «3. L’avviso e’ pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’osservatorio regionale e nel BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.». 2. Dopo il comma 3 dell’art. 23 del decreto presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento e’ pubblicato con le modalita’ previste dal comma 3 e dal decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 15 Modifiche dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. La rubrica dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto». 2. II comma 4 dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal seguente: «4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.». 3. Dopo il comma 4 dell’art. 26 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ inserito il seguente: «4-bis. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.».

Art. 16 Modifiche dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. La lettera g) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro; 2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunta la seguente: «o-bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;». 3. La lettera x) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla seguente: «x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163/2006 e 13 dell’allegato IIA al decreto legislativo n. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell’amministrazione, nel limite di importo di 100.000,00 euro.». 4. La lettera y) del comma 1 dell’art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogata.

Art. 17 Modifica dell’art. 28 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 6 dell’art. 28 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ abrogato.

Art. 18 Sostituzione dell’art. 30 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 30 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 30 (Atto di affidamento e stipula del contratto). – 1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. 2. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale. 3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto puo’ affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa. 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’art. 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche piu’ contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.».

Art. 19 Modifica dell’art. 31 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 1 dell’art. 31 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono effettuati tramite il sistema telematico di acquisto di cui all’art. 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all’art. 66, comma 1, lettera e), della legge.».

Art. 20 Modifiche dell’art. 32 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. I commi 2 e 3 dell’art. 32 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 sono abrogati.

Art. 21

Modifiche dell’art. 33 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 30/R/2008

1. La lettera a.2) del comma 2 dell’art. 33 del decreto del
presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituita dalla
seguente:
«a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.».
2. Il n. 4) della lettera n) del comma 2 dell’art. 33 del decreto
del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«n. 4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o
impianti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.».
3. Dopo il comma 2 dell’art. 33 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 30/R/2008, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili,
immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’art.
198, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, possono essere
effettuati, con le modalita’ e i limiti massimi d’importo previsti
dall’art. 204, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006,
nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la
seguente sottocategoria:
a) beni mobili regionali sottoposti a tutela;
a.1) manutenzione e restauro di beni mobili regionali di
interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004.».

Art. 22 Sostituzione dell’art. 34 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 34 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 34 (Consultazione degli operatori economici). – 1. L’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, e’ preceduto, salvo quanto previsto al comma 5, dalla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a: a) quindici operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000,00 euro; b) venti operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000,00 euro. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse. 3. L’avviso e’ pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana – giunta regionale, sul sito dell’osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 4. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneita’ professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all’art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, il numero di operatori economici invitati alla consultazione, ai sensi del comma 1, nonche’ la previsione dell’eventuale sorteggio di cui al comma 6. 5. Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello stabilito dall’avviso, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse. 6. Il dirigente responsabile del contratto deve precisare altresi’ nell’avviso, nell’eventualita’ che le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero superiore a quello stabilito, se procede a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato nell’avviso oppure se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.».

Art. 23 Sostituzione dell’art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. L’art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 (Atto di affidamento e stipula del contratto). – 1. I lavori pubblici in economia di’ importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro e’ affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto. 2. Il contratto e’ stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato – contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale. 3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto puo’ affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa. 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’art. 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche piu’ contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.».

Art. 24 Modifica dell’art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 1. Il comma 3 dell’art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 30/R/2008 e’ sostituito dal seguente: «3. L’incarico e’ conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o piu’ dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresi’ la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico e’ rinnovabile.». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0603&tmstp=1267607561426

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 25 giugno 2009, n. 32 Interventi per combattere la poverta’ ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. E’ necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari. 2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non piu’ commercializzabili ma sempre commestibili. 3. E’ importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse. Si approva la presente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di solidarieta’ sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attivita’ svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2

Beneficiari

1. La Regione assume le finalita’ di cui alla presente legge nei
propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi,
per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di
cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza
sociale), che esercitano in modo prevalente l’attivita’ di cui
all’art. 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) operare in Toscana;
b) documentare l’attivita’, esercitata da almeno cinque anni in
modo continuativo;
c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
d) operare con una progettualita’ di rete a livello territoriale.

Art. 3 Interventi 1. La Regione, in attuazione delle finalita’ di cui all’art. 1, individua gli obiettivi e le modalita’ di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla giunta regionale. 2. Il programma persegue i seguenti obiettivi: a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale; b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettivita’; c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’art. 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili; d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attivita’ di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari. 3. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un’apposita convenzione approvata dalla giunta regionale. 4. La convenzione prevede le modalita’ e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonche’ le modalita’ per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Per il programma pluriennale di cui all’art. 3 e’ autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull’unita’ previsionale di base (UPB) 234 «Programmi ed azioni per il sostegno dell’inclusione sociale – Spese correnti». 2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio. La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0602&tmstp=1267607561426

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 31 Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri); Considerato quanto segue: 1. L’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso. 2. La necessita’ di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l’approvazione della legge regionale n. 18/2007, molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 che prescrive modalita’ (come l’uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui e’ avvenuto il decesso. 3. L’opportunita’ di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalita’ previste dall’art. 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall’art. 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto. 4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilita’ di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione. Si approva la presente legge: Art. 1 Inserimento del capo I nella legge regionale n. 18/2007 1. All’inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e cadaveri) e’ inserito il capo: «Capo I – Trasporto di salme e di cadaveri».

Art. 2

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 18/2007

1. Alla fine del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo».
2. Alla fine del comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo»

Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «l. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l’osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo’ essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.». 2. Al comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007, le parole: «e che e’ escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato», sono soppresse.

Art. 4 Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 1. L’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Trasporto di cadavere). – 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. 2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove e’ avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. 3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana puo’ avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purche’ autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilita’ del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. 4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non e’ necessaria l’iniezione conservativa di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 5. I1 medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, puo’ avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. 6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: a) la corrispondenza dell’identita’ del defunto con le generalita’ contenute nel titolo che autorizza il trasporto; b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione; c) le modalita’ di confezionamento del feretro e della sua chiusura. 7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.».

Art. 5

Inserimento dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 18/2007

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Sanzioni amministrative). – 1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle
violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si
avvale delle competenti strutture delle aziende unita’ sanitarie
locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza
dell’autorizzazione prevista all’art. 3, comma 2 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le
modalita’ di cui all’art. 3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui
all’art. 3, comma 6, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 6.000,00.».
La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.

Art. 6 Inserimento del capo II nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il capo: «Capo II – Disposizioni in materia di requisiti dei loculi».

Art. 7 Inserimento dell’art. 4-ter nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il seguente: «Art. 4-ter (Requisiti dei loculi areati). – 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.». La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0601&tmstp=1267607561426