DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto,in provincia di Cosenza,interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40 del 18-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 gennaio 2009 concernente la proroga fino al 31
gennaio 2010 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi
dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che
hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;
Considerato che la localita’ «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto,
in provincia di Cosenza, e’ stata interessata, a seguito
dell’imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto
movimento franoso la cui fase parossistica e’ avvenuta nelle prime
ore del giorno 7 marzo 2005;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra
richiamata e’ stata adottata per fronteggiare una situazione che per
intensita’ ed estensione richiede l’utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Considerato che e’ in fase di ultimazione la realizzazione degli
interventi di delocalizzazione e di ricostruzione della frazione di
Cavallerizzo che consente alla popolazione colpita dal succitato
evento calamitoso di riprendere le normali condizioni di vita in
condizioni di sicurezza;
Vista la nota del commissario straordinario del comune di Cerzeto
(Cosenza) prot. 5328 del 28 dicembre 2009;
Aquisita l’intesa della regione Calabria con nota prot. 1608 del 28
gennaio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e’
prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel
territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=9WxDRlCfKSY&feature=related

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 16

Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche’ per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40 del 18-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita’ e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, con particolare riguardo per i suoi articoli 8, 11, comma 4, e 28, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h) ed i); Vista la direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; Vista la direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti; Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova disciplina delle attivita’ trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, recante approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla legge 30 novembre 1998, n. 419, recante delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000, recante approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie relative alla medicina trasfusionale; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed innesti di cornea; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici; Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; Visto l’Accordo 21 marzo 2002 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente linee guida per le attivita’ di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto; Visto l’Accordo 21 marzo 2002 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente linee guida per il prelievo, la conservazione e l’utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico; Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005, recante modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione o all’importazione di organi e tessuti; Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita; Visto il decreto del Ministro della salute in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, recante linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita; Visto l’Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante linee guida sulle modalita’ di disciplina delle attivita’ di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91; Visto l’Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE); Visto l’Accordo 5 ottobre 2006 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita’ e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d’applicazione 1. Il presente decreto disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche’ la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di: a) tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull’uomo; b) prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 del presente decreto, relative alla rintracciabilita’ e alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani. 3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate in materia di cellule riproduttive dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e dal presente decreto, il Ministero della salute e le Regioni si avvalgono della collaborazione del Centro nazionale trapianti, in seguito indicato come «CNT». Sono fatte salve le competenze dell’Istituto superiore di sanita’ di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La legge 21 dicembre 1999, n. 526, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.
– Gli articoli 8, 11, comma 4 e 28, comma 1, lettere
a), b), c), d) e), f), g), h) ed i) del decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 191, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. cosi’ recitano:
«Art 8 (Tracciabilita’). – 1. Con apposito decreto di
recepimento di direttive tecniche europee adottato dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni
necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule
prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio
nazionale la tracciabilita’ del percorso dal donatore al
ricevente e viceversa. Tale tracciabilita’ riguarda anche
le informazioni concernenti prodotti e materiali che
entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e’
istituito un sistema di individuazione dei donatori, che
assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno
dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi
identificabili tramite un’etichetta contenente le
informazioni o i riferimenti che ne consentono il
collegamento con le fasi di cui all’art. 28, comma 1,
lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati
necessari ad assicurare la tracciabilita’ in tutte le fasi.
I dati richiesti ai fini della completa tracciabilita’ sono
conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l’uso
clinico. L’archiviazione dei dati puo’ avvenire anche in
forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche
fissati, nel rispetto della normativa vigente e delle
indicazioni formulate in sede europea, i requisiti di
tracciabilita’ per tessuti e cellule, cosi’ come per
prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti
tessuti e cellule e che possono influenzarne qualita’ e
sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita’ a livello comunitario, formulate in sede
europea».
«4. La procedura di notifica di eventi e reazioni
avversi gravi e’ stabilita, in base alle indicazioni
formulate in sede europea, con apposito decreto di
recepimento di direttive tecniche europee adottato dal
Ministro della salute.».
«Art. 28 (Requisiti tecnici e loro adeguamento al
progresso scientifico e tecnico). – 1. Con appositi decreti
del Ministero della salute sono recepite le disposizioni,
emanate a livello europeo, per l’adeguamento al progresso
tecnico e scientifico dei requisiti tecnici nelle materie
di seguito elencate:
a) requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento
degli istituti dei tessuti;
b) requisiti per l’approvvigionamento di tessuti o
cellule umani;
c) sistema di qualita’, compresa la formazione;
d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o
cellule;
e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;
f) procedure per l’approvvigionamento di cellule e/o
tessuti e ricevimento all’istituto dei tessuti;
g) requisiti per i procedimenti di preparazione di
tessuti e cellule;
h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti
e cellule;
i) requisiti per la distribuzione diretta al
ricevente di tessuti e cellule specifici.»
– La direttiva 2004/23/CE e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2004, n. L 102
– La direttiva 2006/17/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
9 febbraio 2006, n. L 38.
– La direttiva 2006/86/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2006, n. L 294.
– La legge 7 luglio 2009, n. 88 e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.
– La legge 1° aprile 1999, n. 91, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
– La legge 21 ottobre 2005, n. 219, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.
– La legge 6 marzo 2001, n. 52, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n. 62.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
– La legge 30 novembre 1998, n. 419, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286.
– La legge 12 agosto 1993, n. 301, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1993, n. 192.
– Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
S.O.
– La direttiva 93/42/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E. 12
luglio 1993, n. L 169.
– Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269, S.O.
– La direttiva 98/79/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 7
dicembre 1998 n. L. 331.
– La legge 19 febbraio 2004, n. 40, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
– L’art. 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.
91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n.
87, cosi’ recita:
«Art. 15 (Strutture per la conservazione dei tessuti
prelevati). – 1. Le regioni, sentito il centro regionale o
interregionale, individuano le strutture sanitarie
pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i
tessuti prelevati, certificandone la idoneita’ e la
sicurezza.».
– Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2008, n. 19.
– Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2005, n.
221.
– La direttiva 2002/98/CE, e’ pubblicata nella G.U.C.E.
8 febbraio 2003, n. L 33.
Note all’art. 1:
– Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
si veda nelle note alle premesse.
– Per la legge 19 febbraio 2004, n. 40, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) cellule riproduttive: tutti i tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita; b) donazione da parte di un partner: la donazione di cellule riproduttive tra un uomo e una donna che rispettino i requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; c) impiego diretto: qualsiasi procedura in base alla quale le cellule donate vengono utilizzate senza essere conservate; d) sistema di qualita’: la struttura organizzativa, le responsabilita’, le procedure, i processi e le risorse destinati ad attuare la gestione della qualita’, comprese tutte le attivita’ che direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualita’; e) gestione della qualita’: le attivita’ coordinate per dirigere e controllare un’organizzazione sul piano della qualita’; f) procedure operative standard (POS): istruzioni scritte che descrivono le fasi di un determinato processo nonche’ i materiali e i metodi da utilizzare e il prodotto finale previsto; g) convalida, o qualifica in caso di attrezzature o ambienti: la produzione di prove documentate, in grado di garantire con un elevato livello di certezza che determinati procedimenti, attrezzature o ambienti diano luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento e’ convalidato al fine di valutare se il sistema funziona efficacemente in rapporto all’impiego previsto; h) rintracciabilita’: la possibilita’ di ricostruire il percorso di tessuti o cellule in ogni fase dell’approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o allo smaltimento, compresa la possibilita’ di risalire all’identificazione del donatore, dell’istituto dei tessuti o del centro di produzione che ricevono, o lavorano o stoccano i tessuti o le cellule, nonche’, a livello delle strutture sanitarie, la possibilita’ di individuare i responsabili che applicano i tessuti o le cellule sui riceventi. Tale rintracciabilita’ riguarda anche la possibilita’ di reperire e identificare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che vengono a contatto con detti tessuti o cellule; i) critico: che ha potenzialmente effetto sulla qualita’ e o la sicurezza di tessuti e cellule o e’ a contatto con i predetti; l) organizzazione per l’approvvigionamento: una struttura sanitaria o un’unita’ ospedaliera in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani, che puo’ non essere autorizzata e accreditata come Istituto dei tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed innesti di cornea; m) organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo: una struttura sanitaria o un’unita’ ospedaliera che esegue applicazioni sull’uomo di tessuti e cellule.

Note all’art. 2:
– L’art. 5, della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40,
cosi’ recita:
«Art. 5 (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando
quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie
di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
eta’ potenzialmente fertile, entrambi viventi.».
– Per la legge n. 301 del 1993, si veda nelle note alle
premesse.

Art. 3 Approvvigionamento di tessuti e cellule umani 1. Ad eccezione della donazione da parte di un partner di cellule riproduttive destinate all’impiego diretto, l’approvvigionamento di tessuti e cellule umani e’ autorizzato solo qualora siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 12. 2. Il prelievo di tessuti e cellule umani e’ effettuato da personale qualificato e adeguatamente formato, ai sensi della normativa vigente, a svolgere tali attivita’. 3. L’istituto dei tessuti o l’organizzazione per l’approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l’equipe clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in ordine alle procedure da seguire per garantire la conformita’ dei requisiti ai criteri di selezione dei donatori di cui all’allegato I. 4. L’istituto dei tessuti o l’organizzazione per l’approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l’equipe clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in ordine al tipo di tessuti, di cellule o di campioni da prelevare nonche’ ai protocolli da seguire. 5. Il responsabile dell’istituto dei tessuti, in accordo con l’organizzazione per l’approvvigionamento definisce procedure operative standard, in seguito indicate come «POS», al fine di verificare: a) l’identita’ del donatore; b) la documentazione relativa al consenso informato, o all’espressione di volonta’ o all’autorizzazione alla donazione da parte del donatore o della sua famiglia; c) la valutazione dei criteri di selezione dei donatori di cui all’articolo 4; d) la valutazione degli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cui all’articolo 5. 6. Il responsabile dell’istituto dei tessuti, in accordo con l’organizzazione per l’approvvigionamento definisce altresi’ POS relative all’approvvigionamento, confezionamento, etichettatura e trasporto dei tessuti e delle cellule fino alla destinazione presso l’istituto dei tessuti o, in caso di distribuzione diretta di tali materiali, presso l’equipe clinica responsabile della loro applicazione, ovvero, in caso di campioni di tessuti e cellule, presso il laboratorio per il controllo, in conformita’ all’articolo 5. 7. L’approvvigionamento e’ eseguito presso strutture adeguate, ponendo in atto procedure mirate a ridurre il rischio di contaminazione batterica o di altro tipo dei tessuti e delle cellule prelevati ai sensi dell’articolo 6. 8. I materiali e le attrezzature utilizzati per l’approvvigionamento sono gestiti conformemente alle norme e alle specifiche di cui all’allegato IV, sezione 1.3, tenendo debitamente conto delle regolamentazioni, normative e linee guida nazionali ed internazionali, relative alla sterilizzazione di medicinali e dispositivi medici. Per il prelievo di tessuti e cellule sono impiegati appositi strumenti e dispositivi qualificati, sterili. 9. Il prelievo di tessuti e cellule da donatore vivente e’ effettuato in un contesto che ne garantisca la salute, la sicurezza e la tutela dei dati personali. 10. Nel caso di donatore cadavere e’ assicurata la disponibilita’ di personale e attrezzature per la ricomposizione del corpo che deve essere effettuata in modo completo ed efficace. 11. Le procedure relative al prelievo di tessuti e cellule sono attuate in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 6. 12. Nel corso del prelievo o presso l’istituto dei tessuti viene assegnato un codice di identificazione unico al donatore ed ai tessuti e alle cellule donati, in modo da garantire un’adeguata identificazione del donatore e la tracciabilita’ dei materiali donati, nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza. I codici e i dati correlati sono annotati in un registro predisposto a tale fine. 13. La documentazione relativa al donatore e’ conservata conformemente a quanto previsto dall’allegato IV, punto 1.4.

Art. 4 Criteri di selezione dei donatori 1. Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformita’ ai criteri di selezione di cui: a) all’allegato I per i donatori di tessuti e cellule; b) all’allegato III per i donatori di cellule riproduttive. 2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita’ trasfusionali e di trapianto di midollo.

Art. 5

Esami di laboratorio

1. Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o
dell’istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori
di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui
all’allegato II, punto 1;
b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite
nell’allegato II, punto 2.
2. Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o
dell’istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami
di cui all’allegato III, punti 1 e 2;
b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le
prescrizioni stabilite nell’allegato III, punto 3.
3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche,
ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita’
trasfusionali.

Art. 6 Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l’istituto dei tessuti 1. Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti garantisce la conformita’ alle prescrizioni di cui all’allegato IV delle procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti o cellule nonche’ al ricevimento degli stessi presso l’istituto dei tessuti.

Art. 7

Distribuzione diretta ai riceventi di determinati
tessuti e cellule

1. Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o
dell’istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale
trapianti, puo’ autorizzare la distribuzione diretta di determinati
tessuti e cellule dal luogo in cui e’ effettuato il prelievo a un
centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.

Art. 8

Prescrizioni per l’autorizzazione e l’accreditamento degli Istituti
dei tessuti

1. L’allegato V al presente decreto riporta le indicazioni e le
prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte
dell’Autorita’ regionale competente, dell’autorizzazione e
dell’accreditamento.

Art. 9

Prescrizioni per l’autorizzazione e l’accreditamento allo svolgimento
dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule
1. L’allegato VI al presente decreto riporta le indicazioni e le
prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte
dell’Autorita’ regionale competente, dell’autorizzazione allo
svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

Art. 10 Notifica di reazioni avverse gravi 1. In conformita’ ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: a) l’organizzazione per l’approvvigionamento predispone procedure per conservare le registrazioni dei dati relativi a tessuti e cellule prelevati e per notificare tempestivamente all’istituto dei tessuti di riferimento ogni reazione avversa grave nel donatore vivente che possa influire sulla qualita’ e sicurezza di tessuti e cellule; b) l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule predispone procedure per conservare le registrazioni dei dati di tessuti e cellule applicati sull’uomo e per notificare tempestivamente all’istituto dei tessuti di riferimento ogni reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell’applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualita’ e la sicurezza dei tessuti e delle cellule utilizzate; c) l’istituto dei tessuti che distribuisce tessuti e cellule per applicazioni sull’uomo fornisce all’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule, coerentemente a quanto previsto alla lettera b), informazioni sulle modalita’ per la notifica delle reazioni avverse gravi. 2. In conformita’ ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l’istituto dei tessuti: a) predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al Centro nazionale sangue, in seguito indicato come «CNS», o all’Istituto superiore di sanita’, secondo i rispettivi ambiti di competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti alle presunte reazioni avverse gravi di cui al comma 1, lettere a) e b); b) predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS o all’Istituto superiore di sanita’, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le conclusioni dell’indagine per analizzare le cause e il conseguente esito. 3. Conformemente ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: a) la persona responsabile di cui all’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, comunica alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le informazioni incluse nel modello di notifica di cui alla parte A dell’allegato VII; b) l’istituto dei tessuti notifica alla rispettiva Autorita’ regionale e al CNT o al CNS, secondo l’ambito di competenza, i provvedimenti adottati per quanto riguarda altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini di applicazioni sull’uomo; c) l’istituto dei tessuti notifica alla rispettiva Autorita’ regionale e al CNT o al CNS, secondo l’ambito di competenza, le conclusioni dell’indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell’allegato VII.

Note all’art. 10:
– Gli articoli 11 e 17 del citato decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191, cosi’ recitano:
«Art. 11 (Notifica di eventi e reazioni avversi
gravi). – 1. Con apposito decreto di recepimento di
direttive tecniche europee adottato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, viene definito un sistema atto a notificare,
controllare, registrare e trasmettere le informazioni
riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono
influire sulla qualita’ e la sicurezza di tessuti e cellule
e che possono essere connessi all’approvvigionamento, al
controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla
distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonche’
qualsiasi altra reazione avversa grave, inclusa la
cessazione della funzione desiderata del tessuto valutata
mediante follow up, osservata nel corso o a seguito
dell’applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
la qualita’ e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.
2. Il medico o la struttura sanitaria che utilizza
tessuti e cellule umani, disciplinati dalla normativa
vigente e dal presente decreto, comunica ogni informazione
pertinente a tale utilizzo agli istituti coinvolti nella
donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione,
stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti e cellule
umani, per facilitare la tracciabilita’ e garantire il
controllo della qualita’ e della sicurezza.
3. La persona responsabile dell’istituto dei tessuti,
cosi’ come definita dall’articolo 17, garantisce che la
regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per gli
specifici ambiti di competenza, siano informati degli
eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma 1, e che
ricevano una relazione analitica delle relative cause e
conseguenze.
4. La procedura di notifica di eventi e reazioni
avversi gravi e’ stabilita, in base alle indicazioni
formulate in sede europea, con apposito decreto di
recepimento di direttive tecniche europee adottato dal
Ministro della salute.
5. Ciascun istituto dei tessuti stabilisce una
procedura accurata, rapida e verificabile per ritirare
dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere
connesso a eventi o reazioni avverse.».
«Art. 17 (Persona responsabile). – 1. L’Ente titolare
dell’autorizzazione e accreditamento, in funzione delle
attivita’ svolte dall’istituto dei tessuti, ne designa il
responsabile che soddisfa almeno le seguenti condizioni:
a) possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia o in scienze biologiche; nel caso in cui la
persona responsabile sia un biologo, gli deve essere
comunque assicurata la possibilita’ di avvalersi di una
professionalita’ medica per gli aspetti di competenza;
b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori
pertinenti.
2. La persona designata ai sensi del comma 1 ha le
seguenti responsabilita’:
a) garantire che i tessuti e le cellule umani
destinati ad applicazioni sull’uomo, nell’ambito
dell’istituto di cui e’ responsabile, siano prelevati,
controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi
delle disposizioni vigenti e del presente decreto;
b) fornire alla regione o alla provincia autonoma le
informazioni richieste ai sensi dell’art. 6;
c) attuare, relativamente alle attivita’ svolte, le
disposizioni previste agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 ed
agli articoli da 18 a 24.
3. L’Ente titolare dell’autorizzazione e accreditamento
comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome
della persona responsabile dell’istituto dei tessuti.
Qualora la persona responsabile debba essere
temporaneamente o permanentemente sostituita, il
sopraindicato Ente comunica alla regione o alla provincia
autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di
assunzione delle funzioni.».

Art. 11 Notifica di eventi avversi gravi 1. In conformita’ ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: a) l’organizzazione per l’approvvigionamento e l’istituto dei tessuti predispongono procedure per conservare le registrazioni dei dati e per notificare tempestivamente ogni evento avverso grave che si verifichi durante l’approvvigionamento e possa influire sulla qualita’ e sicurezza dei tessuti e cellule; b) l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule predispone procedure per notificare tempestivamente all’istituto dei tessuti di riferimento ogni evento avverso grave che possa influire sulla qualita’ e sicurezza dei tessuti e cellule; c) l’istituto dei tessuti fornisce all’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo informazioni sulle modalita’ per notificargli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualita’ e sicurezza dei tessuti e cellule. 2. In materia di riproduzione assistita si considera evento avverso grave ogni tipo di errore d’identificazione o di scambio di gameti o embrioni. La persona interessata o l’organizzazione per l’approvvigionamento o l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo riferiscono tali eventi all’istituto dei tessuti fornitore ai fini dell’indagine e notifica all’autorita’ competente. 3. In conformita’ ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: a) l’istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS o all’Istituto Superiore di Sanita’, secondo l’ambito di competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti ai presunti eventi avversi gravi di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l’istituto dei tessuti o le autorita’ regionali valutano e comunicano al CNT o CNS, o all’Istituto Superiore di Sanita’, secondo l’ambito di competenza, l’eventuale implicazione di altre cellule e tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi; c) l’istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS o all’Istituto Superiore di Sanita’, secondo l’ambito di competenza, le conclusioni dell’indagine per analizzare le cause e il conseguente esito; 4. In conformita’ ai disposti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: a) il responsabile dell’istituto dei tessuti notifica alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS, secondo l’ambito di competenza, le informazioni incluse nel modello di notifica di cui alla parte A dell’allegato VIII; b) l’istituto dei tessuti valuta gli eventi avversi gravi per individuarne le cause evitabili nell’ambito del procedimento; c) l’istituto dei tessuti notifica alla rispettiva autorita’ regionale e al CNT o al CNS, secondo l’ambito di competenza, le conclusioni dell’indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell’allegato VIII.

Note all’art. 11:
– Per l’art. 11 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, si veda nelle note all’art. 10.

Art. 12 Relazioni annuali 1. Il Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno presenta alla Commissione una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative all’anno precedente, ricevute dalle Autorita’ competenti. Il Ministero della salute mette tale relazione a disposizione degli istituti dei tessuti. 2. La trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello di scambio di dati di cui all’allegato IX, parti A e B, e fornisce tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a conservare i suoi dati di riferimento.

Art. 13 Scambio di informazioni fra Autorita’ competenti 1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare l’adozione dei necessari adeguati provvedimenti.

Art. 14 Rintracciabilita’ 1. L’istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule e tessuti ricevuti e distribuiti. 2. L’istituto dei tessuti e l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo conservano per almeno trenta anni i dati di cui all’allegato X, avvalendosi di un sistema di registrazione adeguato e leggibile.

Art. 15 Sistema europeo di codifica 1. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 191 del 2007, a ciascun materiale donato e’ attribuito un codice d’identificazione unico europeo, al fine di garantire un’adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilita’ di tutti i materiali donati, nonche’ di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprieta’ fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all’allegato XI.

Note all’art. 15:
– L’art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n.
191, cosi’ recita:
«6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita’ a livello comunitario, formulate in sede
europea.».

Art. 16 Recepimento 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attuano con proprio provvedimento le disposizioni di cui al presente decreto. 2. Con accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni sono stabilite le modalita’ e procedure necessarie a conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 15.

Art. 17 Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Note all’art. 17:
– L’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione,
cosi’ recita:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(Omissis).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»
– L’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005,
n. 37, cosi’ recita:
«3. Ai fini di cui all’art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all’art. 11, comma 8, secondo periodo.».

Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. Ai nuovi o maggiori oneri di cui all’articolo 5 del presente decreto – pari a euro 1.080.000 annui a decorrere dall’anno 2010 – si provvede a valere sulle disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le attivita’ previste dalle restanti norme del presente decreto sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Fazio, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all’art. 18:
– L’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
S.O., cosi’ recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). – 1. E’ istituito,
nell’ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato ”Ministero del
tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie”, nel quale sono versate:
a) le disponibilita’ residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita’ del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita’
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c),
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita’ di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita’ europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-18&task=dettaglio&numgu=40&redaz=010G0030&tmstp=1266825966959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2010 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 17-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 dicembre 2008, registrato alla
Corte dei conti il 19 dicembre 2008, con il quale, ai sensi dell’art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria)
per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione
straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno
(Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il
periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi’ 29 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 1, foglio n. 288

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=10A01871&tmstp=1266825718093

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 15

Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 17-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 200l/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 1, la lettera o) e’ soppressa; b) all’articolo 3, comma 1, la lettera s) e’ sostituita dalla seguente: «s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita’ principale e’ trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo’ essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche’ tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»; c) all’articolo 6, comma 1, le parole: «L’utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accesso e l’utilizzo»; d) all’articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l’espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse; e) all’articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»; f) all’articolo 6, comma 2, la lettera c) e’ soppressa; g) all’articolo 6, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; h) all’articolo 16, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell’Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull’infrastruttura ferroviaria per l’espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell’Unione europea.»; i) all’articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati; l) all’articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse; m) all’articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l’ultimo periodo e’ soppresso; n) all’articolo 23, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata, di cui all’articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e’ possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacita’, inclusi frequenza, volume e qualita’ dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura puo’ ridurre la capacita’ riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 35.»; o) all’articolo 24, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita’ di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all’articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell’infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l’organismo di regolazione di cui all’articolo 37 si assicura che sia informata l’autorita’ competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita’ competenti interessate che hanno la facolta’ di limitare l’accesso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»; p) all’articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»; q) all’articolo 35, comma 2, le parole: «puo’ specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e la direttiva
2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n.
L 75.
Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 277,e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1998, n. 187.
La direttiva 91/440/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
agosto 1991, n. L 237.
La direttiva 2007/58/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
31/12/2007, n. L. 315.
L’art. 1 e l’allegato B, della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161, S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Allegato B
Art. 1, commi 1 e 3
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.»
Gli articoli 58, 59,60 e 62 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176,
S.O., cosi’ recitano:
«Art. 58 (Requisiti per lo svolgimento di servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale). – 1. Per lo
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine
e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia
necessario l’accesso alla infrastruttura ferroviaria
nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso
di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata
con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
requisiti in termini di capacita’ finanziaria e
professionale che le imprese richiedenti devono possedere
ai fini del rilascio della licenza, nonche’ i servizi
minimi che le stesse devono assicurare in termini di
servizi complementari all’utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali
passeggeri puo’ avvenire esclusivamente nei confronti di
imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano
controllate, ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, nei limiti
dei medesimi principi di reciprocita’ previsti per il
rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’art. 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano gia’ in possesso del titolo
autorizzatorio di cui all’art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono
richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale, previa dimostrazione dell’avvio delle attivita’
finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia’ in possesso di titolo autorizzatorio
e che abbiano gia’ iniziato la loro attivita’ continuano ad
avere accesso all’infrastruttura nazionale, ferma restando
la necessita’ di richiedere entro il termine di cui al
comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.»
«Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale). – 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese
ferroviarie che forniscono servizi di trasporto
internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire
e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo
il percorso del servizio internazionale, senza il possesso
della licenza nazionale di cui all’art. 58, a condizione
che la finalita’ principale del servizio sia il trasporto
di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.
Il rispetto di tale condizione e’ valutato in base a
criteri, determinati con provvedimento dell’Organismo di
regolazione di cui all’art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di
affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte
internazionali, nonche’ la percorrenza coperta dal
servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in
ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi
internazionali svolta sul territorio italiano, puo’ essere
soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del
servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa
compromettere l’equilibrio economico di un contratto di
servizio pubblico in termini di redditivita’ di tutti i
servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
sul costo netto per le competenti autorita’ pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri,
determinazione dei prezzi dei biglietti e relative
modalita’ di emissione, ubicazione e numero delle fermate,
orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L’Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro
due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni
necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta
le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se
del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in
base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) del gestore dell’infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del con tratto di
servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il
servizio pubblico.
4. L’Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
ne informa tutte le parti interessate, precisando il
termine entro il quale le medesime possono richiedere il
riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
e’ assoggettato.»
«Art. 60 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422). – 1. Al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 18:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico
ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai
soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all’art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida
in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste
dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo
e’ inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica
alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici
relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad
oggetto servizi gia’ forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e’ aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto
pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e
trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in
coerenza con l’incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del necessario miglioramento dell’efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonche’ del
recupero di produttivita’ e della qualita’ del servizio
reso";
b) all’art. 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento
annuale di cui all’art. 18, comma 2, lettera g-bis)".»
«Art. 62 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188). – 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ai sensi dell’art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287";
b) all’art. 6, comma 2, la lettera a) e’ abrogata e
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all’art. 9, dopo il comma 7 e’ inserito il
seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi’ la
permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo
autorizzatorio di cui all’art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla
condizione di reciprocita’ qualora si tratti di imprese
aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi
dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all’art. 12, dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:
"1-bis. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini
e con le modalita’ previste dal presente decreto,
l’infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui
all’art. 20, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita’, allo scopo di garantire
un’efficiente gestione della rete, nonche’ di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita’";
e) all’art. 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di
circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi
di gestione d’infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il
31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione
di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di
fornitura e’ determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di
approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di
contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il
costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell’energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell’energia elettrica, anche
tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei
costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal
gestore dell’infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie";
f) all’art. 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono
abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che
effettuano trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell’infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni
speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell’infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell’infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a
sue societa’ controllate ovvero, con procedure trasparenti
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a
soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle
imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove
disponibile, la prestazione di servizi connessi con
attivita’ ferroviarie nei terminali, nei porti e negli
interporti che servono o potrebbero servire piu’ di un
cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere
soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative
valide a condizioni di mercato";
g) all’art. 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti:
"e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e
comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo
superiore ai dieci anni e’ possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo
termine e soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di
impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
"sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti:
"e dei servizi connessi";
h) all’art. 24, comma 1, le parole: "sotto forma di
tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei
connessi servizi di cui all’art. 20, comma 2, lettere b) e
c)";
i) all’ art. 25, dopo il comma 4 e’ aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie devono,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la
concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato di sicurezza".»
L’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
settembre 2009, n.135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2009, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, cosi’ recita:
«Art. 2. Modifiche all’art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di
infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva
2004/49/CE.
1. All’art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E’ inoltre funzionalmente indipendente da
qualsiasi autorita’ competente preposta all’aggiudicazione
di un contratto di servizio pubblico."; »
Note all’art. 1:
Il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188 come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 3.Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "assegnazione di capacita’", il processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l’assegnazione della capacita’ di una determinata
infrastruttura ferroviaria;
b) "richiedente", un’impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un’associazione internazionale di imprese
ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche’ una
persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico
servizio o commerciale ad acquisire capacita’ di
infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo
quadro" con il gestore dell’infrastruttura e che non
esercita attivita’ di intermediazione commerciale sulla
capacita’ acquisita con lo stesso accordo quadro; sono
altresi’ richiedenti le regioni e le province autonome
limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete
infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il
coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita’, non e’ possibile soddisfare pienamente la
domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di
esercizio;
d) "piano di potenziamento della capacita’", una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita’
che portano a dichiarare una sezione dell’infrastruttura
"infrastruttura saturata";
e) "coordinamento", la procedura in base alla quale
il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita’
di infrastruttura confliggenti;
f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato,
che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacita’
di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di
servizio;
g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita’
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) "gestore dell’infrastruttura", soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell’infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;
i) "rete", l’intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell’infrastruttura;
l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto
delle merci", l’infrastruttura per il servizio di trasporto
internazionale di merci come individuata nell’allegato I
della direttiva 2001/12/CE;
m) "prospetto informativo della rete", un documento
in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi, nonche’
quelli relativi all’assegnazione della capacita’ e che
contiene anche ogni altra informazione necessaria per
presentare richieste di capacita’ di infrastruttura;
n) "infrastruttura ferroviaria", l’infrastruttura
definita nell’allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che
individua il contenuto delle voci degli schemi per la
contabilita’ dell’allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione
dell’ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto,
si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
delle infrastrutture";
o) (soppressa)
p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il
territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita’
degli Stati membri a un’impresa che ha sede nel territorio
comunitario, con cui viene riconosciuta la qualita’ di
"impresa ferroviaria" e viene legittimato l’espletamento di
servizi internazionali di trasporto di merci o di persone
per ferrovia; la licenza puo’ essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) "autorita’ preposta al rilascio delle licenze",
l’organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le
licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e’ l’organismo nazionale
incaricato del rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all’art.
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l’espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita’ qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate ai
sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) servizio di trasporto internazionale di
passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro e la cui finalita’ principale e’ trasportare
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
treno puo’ essere unito a un altro convoglio e/0 scomposto
e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini
e destinazioni diverse, purche’ tutte le carrozze
attraversino almeno una frontiera.
t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
sull’infrastruttura in questione durante il suo periodo di
validita’;
v) "capacita’", la somma delle tracce orarie che
costituiscono la potenzialita’ di utilizzo di determinati
segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) "servizi regionali", i servizi di trasporto
destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una o piu’ regioni.»
Il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n.188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 6. Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
1. L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e’ consentito a condizione che ciascuna impresa
ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all’art. 3,
lettera p), fermo restando che in caso di associazione
tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la disponibilita’ in qualsiasi momento del
certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore
dell’infrastruttura ferroviaria di cui si richiede
l’utilizzo, ai sensi dell’art. 10;
c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di
trasporto ferroviario concludono, in base al diritto
pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori
dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata e sono
pubblicate sul prospetto informativo della rete. Le
condizioni alla base di detti accordi sono non
discriminatorie e trasparenti.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare
tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di
seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera r):
a)
b) nazionale passeggeri limitatamente ai servizi a
committenza pubblica;
c) (soppressa).
2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la
parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel
rispetto delle disposizioni di cu all’art. 59 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al
comma 1, lettera c), il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria accerta che l’impresa ferroviaria sia in
possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o
da altro Stato membro dell’Unione europea.»
Il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 16. Diritto di accesso e transito
sull’infrastruttura ferroviaria.
1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell’
Unione europea hanno diritto di accesso e di transito
sull’infrastruttura ferroviaria per l’espletamento di
servizi di trasporto internazionali con gli Stati membri
dell’Unione europea.
2. (Abrogato).
3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio
dell’Unione europea, hanno il diritto di accesso all’intera
rete ferroviaria nazionale per l’espletamento di servizi di
trasporto merci.
4. (Abrogato).»
Il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 23. Accordi quadro.
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo dell’Unione europea, l’accordo quadro di cui
all’articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche
della capacita’ di infrastruttura richiesta dal richiedente
e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo
orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure
individuate per l’assegnazione di capacita’ nell’articolo
27 e nel prospetto informativo della rete. L’accordo quadro
non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e
degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l’utilizzo
dell’infrastruttura in questione da parte di altri
richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a
ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di
capacita’ acquisibile da un singolo richiedente per mezzo
di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno,
non puo’ essere superiore al limite che sara’ fissato con
il decreto ministeriale di cui all’art. 17, comma 11.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell’accordo
quadro purche’ finalizzate a consentire un migliore
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
4. L’accordo quadro puo’ prevedere sanzioni per il caso
di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un
periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi
uguali alla durata iniziale. In casi specifici e’ ammessa
una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai
cinque anni e’ motivato dall’esistenza di contratti
commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di
particolare rilievo, strettamente connessi
all’utilizzazione della capacita’ acquisita con l’accordo
quadro.
5-bis. Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura
specializzata, di cui all’articolo 32, che richiede
investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente
motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere
durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e’
possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in
presenza di cospicui investimenti a lungo termine,
soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni
contrattuali che prevedano un piano di ammortamento
pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente
possono rendere necessaria una definizione
particolareggiata delle caratteristiche di capacita’,
inclusi frequenza, volume e qualita’ dei tracciati
ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata
dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura puo’
ridurre la capacita’ riservata che, per un periodo di
almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della
soglia stabilita nell’art. 35.
6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli
aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a
tutte le parti interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro non e’
un’impresa ferroviaria o un’associazione internazionale di
imprese ferroviarie, esso dovra’ indicare in tempo utile al
gestore dell’infrastruttura le imprese ferroviarie o le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che
effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di
vigenza dell’accordo medesimo, i servizi di trasporto
relativi alla capacita’ acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni
internazionali d’imprese ferroviarie procedono, ai sensi
dell’art. 24, alla richiesta di assegnazione di capacita’
specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi
connessi, e successivamente alla stipula del contratto con
il gestore dell’infrastruttura, secondo le procedure
previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo
della rete.
8. Il gestore dell’infrastruttura puo’ stabilire per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l’utilizzo
dell’infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell’ambito dei principi di assegnazione della capacita’,
nel prospetto informativo della rete e ne e’ informata la
Commissione europea.
9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita’
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell’idoneita’
a presentare offerte conformi in vista dell’ottenimento
della capacita’ di infrastruttura. Le regioni e le province
autonome, fermo restando l’impegno ad utilizzare comunque
la capacita’ richiesta, sono esentate dalla prestazione di
garanzia finanziaria.»
Il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 24. Richieste di tracce orarie.
1. Le richieste di capacita’ specifiche di
infrastruttura possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi
servizi di cui all’articolo 20, comma 2, lettere b) e c).
1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere
capacita’ di infrastruttura al fine di svolgere un servizio
di trasporto internazionale di passeggeri di cui
all’articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i
gestori dell’infrastruttura e gli organismi di
regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo
scopo del servizio internazionale nel trasporto passeggeri
tra stazioni situate nel territorio nazionale e il
potenziale impatto economico sui contratti di servizio
pubblico esistenti, l’organismo di regolazione di cui
all’art. 37 si assicura che sia informata l’autorita’
competente che ha attribuito un servizio di trasporto
ferroviario di passeggeri definito in un contratto di
servizio pubblico, eventuali altre autorita’ competenti
interessate che hanno facolta’ di limitare l’accesso ai
sensi dell’art. 10, paragrafo 3-ter, della direttiva
91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al
contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di
detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.
2. Il gestore dell’infrastruttura stabilisce per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l’utilizzo
dell’infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell’ambito dei principi di assegnazione della capacita’,
nel prospetto informativo della rete e ne e’ informata la
Commissione europea.
3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita’
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell’idoneita’
a presentare offerte conformi in vista dell’ottenimento
della capacita’ di infrastruttura.»
Il testo dell’art. 35 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie.
1. Il gestore dell’infrastruttura impone, in
particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia
alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che,
per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al
di sotto della soglia minima fissata nel prospetto
informativo della rete, a meno che la causa sia
riconducibile a fattori di carattere non economico che
sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore
dell’infrastruttura specifica le condizioni in base alle
quali si terra’ conto dei precedenti livelli di utilizzo
delle tracce orarie nella determinazione delle priorita’
nella procedura di assegnazione di capacita’.»

Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=010G0029&tmstp=1266825718093