REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 1 aprile 2009, n. 3 Disciplina per lo svolgimento delle attivita’ sportive e ricreative acquatiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15
del 3 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento
delle attivita’ sportive e ricreative acquatiche nei corsi d’acqua
demaniali della Regione, in attuazione dell’art. 27 della legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 15 «Norme per la tutela e lo sviluppo
del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura».

Art. 2 Attivita’ sportiva su corsi d’acqua demaniali 1. Le attivita’ sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. L’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 che comporta l’uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, e’ subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente. 3. Il titolare della concessione e’ responsabile di eventuali danni provocati dall’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative su corsi d’acqua demaniali. 4. Le attivita’ di cui al comma 2 sono obbligatoriamente sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Attivita’ consentite

1. Nei corsi d’acqua demaniali e’ consentita l’attivita’ di:
a) rafting;
b) canoa;
c) kayak;
d) hydrospeed;
e) torrentismo o canyoning.
2. Nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000,
istituiti ai sensi della normativa vigente, non e’ consentita la
navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.
3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi
acquatici, nei corsi d’acqua demaniali, ad eccezione del fiume
Velino, non e’ consentito il transito con mezzi a motore.
4. Il quad ed il river hiking, intesi come attivita’
escursionistica a piedi nell’alveo bagnato del corso d’acqua, non
possono essere esercitati.

Art. 4 Concessione per l’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative 1. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all’art. 2, comma 2, presentano istanza alla provincia competente per territorio. 2. La durata della concessione e’ fissata in sei anni. 3. La concessione puo’ essere rilasciata purche’ il richiedente abbia la necessaria idoneita’ tecnica. 4. All’istanza e’ allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attivita’, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione. 5. All’istanza sono allegati, altresi’, i seguenti documenti: a) planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate; b) disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell’attivita’; c) individuazione del tratto di corso d’acqua per il quale si chiede la concessione; d) parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla valutazione di incidenza di cui all’art. 2, comma 4. 6. Il provvedimento di concessione contiene: a) la denominazione del corso d’acqua all’interno del quale viene svolta l’attivita’; b) l’individuazione o l’estensione dell’area di concessione; c) la durata della concessione; d) i tempi e le modalita’ di svolgimento delle attivita’; e) l’ammontare dei diritti annuali; f) eventuali prescrizioni e limitazioni. 7. La provincia competente per territorio puo’ sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario predispone, per i tratti con numero di
natanti limitato dalla tabella l, un registro delle discese, vidimato
dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni
discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell’area e della
struttura di imbarco ed approdo.
2. Il concessionario non puo’ modificare l’alveo, le sponde e il
regime idraulico del corso d’acqua.
3. Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il
proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale
numero e’ riportato nel registro delle discese di cui al comma 1.
4. Il concessionario, previa segnalazione alla provincia
competente, puo’ altresi’ rimuovere e portare fuori dall’alveo
eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.

Art. 6 Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive 1. I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l’uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attivita’ ed il numero e il tipo di natanti previsti. 3. I raduni e le manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a valutazione d’incidenza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Prescrizioni per lo svolgimento delle attivita’ sportive e ricreative

1. Le attivita’ sportive e ricreative di cui all’art. 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi
d’acqua di cui alla tabella 1, nonche’ al rispetto delle modalita’,
dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella
stessa tabella 1.
2. Nei tratti di cui al comma 1, le attivita’ sportive e
ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del
vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16
della legge regionale n. 15/2008, nonche’ nei tratti a regolamento
specifico, salvo diversa disposizione indicata in tabella 1.
3. Per le attivita’ di cui all’art. 2, comma 3 la partenza,
l’arrivo e le attivita’ di balneazione e acquaticita’ sono effettuate
esclusivamente nei punti d’imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati
dalla provincia competente per territorio.
4. La provincia competente per territorio, qualora risulti che la
discesa con natanti non comprometta la riproduzione della fauna
acquatica, puo’ autorizzare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera
r) della legge regionale n. 15/2008, allenamenti o discese con canoa
o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e
nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle
della Cascata delle Marmore.
5. Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia
competente per territorio puo’ autorizzare manifestazioni eccezionali
di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in tabella 1.

Art. 8

Sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni di cui al presente
regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste all’art. 46 della legge regionale n. 15/2008.

Art. 9 Norme transitorie e finali 1. I soggetti che gestiscono l’attivita’ di navigazione fluviale all’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l’attivita’ medesima puo’ essere esercitata. 2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l’impatto delle attivita’ sportive e ricreative nei corsi d’acqua demaniali. Fino all’adozione del suddetto atto non sono consentite le attivita’ sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella tabella 1 qualora l’altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30. 3. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 2 nel fiume Corno l’altezza minima del tirante idrico e’ posto pari a cm 30. 4. La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e 3. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 1° aprile 2009 LORENZETTI (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0536&tmstp=1266393355569

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 22 giugno 2009, n. 30 Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 1, lettera l), e l’art. 50 dello statuto della Regione Toscana; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009; Considerato quanto segue: 1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attivita’ tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente e delle ulteriori attivita’ tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale; 2. L’ARPA Toscana (ARPAT) e’ stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze; 3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della legge regionale n. 66/1995 e’ radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessita’ di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Cio’ ha comportato un notevole incremento dell’attivita’ amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo; 4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell’ambiente ribadendo un concetto gia’ enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» (approvato dalla Commissione europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’art. 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilita’ dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale; 5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale; 6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonche’ attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010; 7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria «mission» rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non piu’ corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione; 8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (parere ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT». Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale legge regionale n. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale; 9. E’ necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attivita’ dell’ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze cosi’ da garantire sempre maggiore qualita’ dei controlli e i piu’ alti standard di qualita’ e sicurezza ambientali; 10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell’ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell’agenzia quale ente strumentale alle attivita’ del sistema complessivo degli enti pubblici competenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualita’, l’efficienza e l’efficacia delle attivita’ agenziali; 11. Diviene strategica una nuova definizione delle attivita’ istituzionali che, anziche’ rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ARPAT, per una piu’ chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato; 12. Le complesse interazioni tra societa’ ed ambiente necessitano di approfondimenti cosi’ come di un piu’ alto livello di comprensione a cui ARPAT e’ chiamata a contribuire attraverso le attivita’ di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Cio’ al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un piu’ esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle «Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati» (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti; 13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attivita’ di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformita’ alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorita’ competenti. Occorre altresi’ consolidare l’attivita’ di supporto tecnico scientifico, nonche’ quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale; 14. E’ necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27 aprile 2001), in cui si definisce «controllo» la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalita’ conoscitive, le finalita’ valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all’individuazione di misure d’intervento, nonche’ finalita’ di pubblicita’ e informazione al pubblico; 15. E’ necessario identificare univocamente i settori di attivita’ dell’ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attivita’ allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale e’ sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti; 16. E’ necessario definire uno strumento per la programmazione delle attivita’ dell’ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attivita’ obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attivita’ prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato «carta dei servizi e delle attivita’» e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso e’ approvato, aggiornato e modificato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione; 17. La carta dei servizi e delle attivita’, identificando e definendo le tipologie di attivita’ istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialita’ e la terzieta’ dell’ARPAT; 18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, e’ necessario nella programmazione delle attivita’ dell’ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell’ARPAT attraverso l’istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multi referenzialita’ nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale; 19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali e’ assicurato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994; 20. Poiche’ il ruolo dell’ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attivita’ a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessita’, evidenziata dall’autorita’ garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attivita’ pubblicistica di controllo e attivita’ privatistica di consulenza, le attivita’ rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT; 21. Si riscontra la necessita’ di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento piu’ esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attivita’ dell’ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento piu’ idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attivita’. D’altra parte, svolgendo 1’ARPAT attivita’ integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute; 22. Il finanziamento dell’ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attivita’ che essa svolge ed e’ chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attivita’ che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attivita’; 23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga»; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), gia’ istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente).

Art. 2

Finalita’ dell’ARPAT

1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e
contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e
misurabile dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle
funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli
articoli 5 e 10.

Art. 3 Natura dell’ARPAT 1. L’ARPAT e’ un ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell’art. 50 dello statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. L’ARPAT garantisce l’imparzialita’ e la terzieta’ nell’esercizio delle attivita’ ad essa affidate.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) pressioni sull’ambiente: gli effetti delle diverse attivita’
antropiche sull’ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo,
nonche’ gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l’uso di risorse
naturali;
b) stato dell’ambiente: la qualita’ delle componenti delle
matrici ambientali;
c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni
antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;
d) livello dell’attivita’: standard qualitativi e quantitativi
dell’attivita’ medesima;
e) controllo ambientale: e’ il complesso delle attivita’ di cui
all’art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo
livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative
vigenti ed altresi’ delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
amministrativi attuativi delle normative medesime;
f) carta dei servizi e delle attivita’, di seguito denominata
«carta», come definita all’art. 13.

Art. 5

Attivita’ istituzionali dell’ARPAT

1. Le attivita’ istituzionali sono quelle attivita’
tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle
province, dei comuni, delle comunita’ montane e degli enti parco
regionali nell’interesse della collettivita’ e consistenti in:
a) attivita’ di controllo ambientale, come definite all’art. 7;
b) attivita’ di supporto tecnico-scientifico, come definite
all’art. 8;
c) attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza
ambientale, come definite all’art. 9.
2. L’ARPAT svolge le attivita’ istituzionali di cui al comma 1,
con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
3. La carta di cui all’art. 13, definisce le attivita’
istituzionali, di cui al comma 1, che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere
con riferimento alle matrici di cui al comma 2.

Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici 1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attivita’ di cui all’art. 5, l’ARPAT collabora con l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonche’ con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attivita’ di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.

Art. 7 Attivita’ di controllo ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche’ nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. 2. Le attivita’ di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.

Art. 8

Attivita’ di supporto tecnico-scientifico

1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di
cui all’art. 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in
materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di
pareri e valutazioni tecniche.

Art. 9 Attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato, ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

Art. 10

Attivita’ istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all’art. 13, definisce altresi’ le attivita’
istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT e’ tenuta
a svolgere e consistenti in attivita’ di controllo ambientale e di
supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture
del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni
in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a
quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito delle direttive regionali di cui all’art. 15, la
giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra
ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello
svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo.

Art. 11

Attivita’ istituzionali obbligatorie e non obbligatorie

1. Costituiscono attivita’ istituzionali obbligatorie:
a) le attivita’ obbligatorie ai sensi della normativa statale e
regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come strategiche ed
essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
2. Costituiscono attivita’ istituzionali non obbligatorie:
a) le attivita’ di cui al comma 1, lettere a) e b), per la
misura eccedente il livello dell’attivita’ obbligatoria;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come funzionali alla
tutela dell’ambiente e della salute.
3. Per l’espletamento delle attivita’ individuate nella carta di
cui all’art. 13, le amministrazioni pubbliche si avvalgono
dell’ARPAT.

Art. 12

Attivita’ istituzionali rese a soggetti privati

1. Costituiscono altresi’ attivita’ istituzionali le prestazioni
tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti
sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed
esclusivamente dell’ARPAT.
2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l’ARPAT non eroga
prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.

Art. 13

Carta dei servizi e delle attivita’

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
approva la carta, predisposta in conformita’ allo schema di cui
all’allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente di riferimento, nonche’ degli indirizzi e degli obiettivi
contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di
azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario
regionale).
2. L’ARPAT elabora e predispone la carta in conformita’ allo
schema di cui all’allegato A e la trasmette alla giunta regionale.
3. La giunta regionale, previa acquisizione del parere della
conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera b),
formula la proposta di deliberazione al consiglio regionale per
l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta definisce le attivita’ istituzionali dell’ARPAT
nell’ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole
in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell’art. 11, tenendo
conto di quanto previsto all’art. 3, comma 2 e all’art. 38.
5. La carta elenca altresi’ le prestazioni rese a soggetti
privati di cui all’art. 12.
6. Lo schema di cui all’allegato A definisce:
a) gli ambiti delle attivita’ istituzionali di cui all’art. 5,
comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2
del medesimo articolo;
b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per
ciascuna attivita’ con particolare riferimento alla tipologia, al
livello dell’attivita’, al soggetto beneficiario, al costo, agli
eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od
all’atto di programmazione che tale attivita’ prevede.
7. Lo schema di cui all’allegato A e’ aggiornato e modificato con
deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto
agli articoli 5 e 10.
La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.
(Omissis).

Art. 14 Conferenza permanente 1. Per la programmazione e la verifica delle attivita’ dell’ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all’art. 5, comma 1, e’ istituita un’apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale. 2. La conferenza permanente di livello regionale e’ composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all’ambiente e alla sanita’, nonche’ dai presidenti delle province o loro delegati. 3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura. 4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonche’ per le altre determinazioni individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 6. 5. La conferenza permanente di livello regionale: a) formula proposte per l’approvazione delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili; b) esprime il parere sulla carta di cui all’art. 13; c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attivita’ elaborata dal direttore generale dell’ARPAT; d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonche’ sul bilancio di esercizio dell’ARPAT; e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attivita’ dell’ARPAT; f) formula valutazioni e proposte in merito all’attivita’ dell’ARPAT. 6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina con proprio atto le modalita’ di funzionamento della conferenza permanente. 7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunita’ montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno. 8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7, partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell’ARPAT. 9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).

Art. 15

Direttive regionali annuali

1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno
apposite direttive individuando in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui
agli articoli 5 e 10, nell’ambito della conferenza permanente di cui
all’art. 14;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle
attivita’ di cui all’art. 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del
servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita’ di cui
all’art. 10;
2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate, tenuto conto
delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di
cui all’art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e
degli obiettivi concernenti l’attivita’ dell’ARPAT contenuti nel
piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.

Art. 16 Piano annuale delle attivita’ dell’ARPAT 1. Il piano annuale delle attivita’ definisce, sulla base della carta di cui all’art. 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, le attivita’ istituzionali che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonche’ le linee di intervento relative al biennio successivo. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la proposta di piano annuale delle attivita’ e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera c). 4. Nel corso dell’anno di riferimento il piano annuale delle attivita’ puo’ essere integrato con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta dell’ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale puo’ prevedere ulteriori attivita’, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita’ gia’ programmate. 5. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

Art. 17 Finanziamento pubblico delle attivita’ dell’ARPAT 1. Le attivita’ istituzionali obbligatorie di cui all’art. 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’art. 30, comma 1, lettera a). 2. Le attivita’ istituzionali non obbligatorie di cui all’art. 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all’art. 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo e’ posto a carico di ciascun ente in relazione alle attivita’ richieste. 3. Le eventuali ulteriori attivita’ di cui all’art. 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’art. 30, comma 1, lettera c). 4. 1 contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attivita’ svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Art. 18 Oneri economici a carico dei privati 1. I costi delle attivita’ istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’art. 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente. 2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarita’ nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attivita’, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attivita’ di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’art. 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attivita’ medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attivita’ di controllo e’ definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ARPAT. 3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attivita’ rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attivita’ di cui all’art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.

Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA). 2. Il SIRA e’ parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. 3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di societa’ dell’informazione e di sistema informativo regionale. La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).

Art. 20

Articolazione organizzativa dell’ARPAT

1. L’ARPAT e’ articolata in una struttura centrale di livello
regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in
almeno una struttura periferica in ciascuna provincia.
2. Per la disciplina della propria organizzazione interna,
l’ARPAT adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta regionale
per l’approvazione.
3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15, il
regolamento di cui al comma 2 individua:
a) le attivita’ da espletare a livello sovraprovinciale al fine
di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualita’ delle
prestazioni dell’ARPAT, con particolare riferimento alle attivita’ di
laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli
impianti che determinano significative pressioni sull’ambiente;
b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema
regionale integrato dei laboratori di sanita’ pubblica e
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e
Lazio.
4. Il regolamento assicura altresi’ funzioni e strumenti per
garantire:
a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio
regionale delle attivita’ delle strutture periferiche di livello
provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto
previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA);
b) l’efficacia e la qualita’ delle prestazioni di controllo di
cui all’art. 7.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0600&tmstp=1266393355569

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 127 del 23 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attivita’ inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita’ di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa’ dell’informazione),
nell’ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 –
Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 «Spese per l’automazione dei servizi regionali
(legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;
b) Cap. 03910 «Sviluppo del sistema informativo regionale (art.
17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 1.345.000,00;
c) Cap. 03937 «Sviluppo del sistema informativo regionale:
piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988,
n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 9.100.000,00.

Art. 2 Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 3, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l’esercizio 2009, e’ revocata (Cap. 3201 – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).

Art. 3 Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) 1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civilta’, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ disposta, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 – Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica. 3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalita’ di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ inserita la seguente lettera: «c) Cap. 16332 «Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)» afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione; Esercizio 2009: euro 800.000,00.».

Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) e’ disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative: a) Cap. 21222 «Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)»; Esercizio 2009: euro 250.000,00.

Art. 6 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale. 2. La lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ sostituita dalla seguente: «b) Cap. 25564 «Contributi per l’attuazione di progetti marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)»; Esercizio 2009: euro 5.552.000,00; Esercizio 2010: euro 5.552.000,00.».

Art. 7

Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 11, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’
aumentata di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente
alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e
qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 8

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 19, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro
3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

Art. 9

Interventi ed opere di difesa della costa

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 20, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro
800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 10 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate 1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la regione Emilia-Romagna e’ autorizzata a rimborsare, nell’esercizio 2009, alla regione Veneto la somma di euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo dell’anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993 – nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

Art. 11 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali. 2. Dopo il comma 1 dell’art. 21 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ disposta, altresi’, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.».

Art. 12

Contributi all’Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l’espletamento di specifiche attivita’, a norma di quanto
disposto dall’art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14
gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la
navigazione interna – ARNI), e’ disposta, per l’esercizio 2009, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2009: euro 500.000,00.

Art. 13

Interventi nel settore dei trasporti

1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2009
dall’art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del
2008, e’ ridotta di euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270,
U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione
e della qualita’ della mobilita’ urbana.

Art. 14

Rete viaria di interesse regionale

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 23, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’
aumentata di euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione
opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 23 della legge
regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi
capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno
indicate:
«b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla
rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse
regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi (art. 167, comma 2, lettera c), legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 e successive modifiche)";
Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 e successive modifiche)";
Esercizio 2009: euro 13.364.401,14.».

Art. 15

Societa’ Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 24, comma 2 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’ esercizio 2009, e’ aumentata di euro
16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a societa’ per il trasporto
ferroviario.

Art. 16

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla Societa’ per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» – Forli’

1. L’autorizzazione disposta dall’ art. 26, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’ esercizio 2009, e’ aumentata di euro
111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B .
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.
2. L’autorizzazione disposta dall’art. 26, comma 2 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ ridotta euro
398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 17
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’aumento del capitale
sociale della Societa’ per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» –
Forli’
1. La Regione Emilia-Romagna e’ autorizzata a partecipare
all’aumento del capitale sociale della Societa’ per azioni SEAF
«Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forli’, della quale e’ gia’ socio
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo
provvedimento di variazione). A tal fine e’ autorizzata la spesa di
euro 727.074,60 per l’esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 18

Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio
della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito
i territori della provincia dell’Aquila, per il quale e’ stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto,
autorizza l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un
apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le
donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al
finanziamento di un programma di attivita’ urgenti di soccorso alle
popolazioni colpite nonche’ di interventi di realizzazione,
ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o
di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza
sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attivita’ ed interventi di cui al comma 1 puo’
essere articolato anche in stralci successivi e puo’ prevedere sia
1’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree
colpite dall’evento per la realizzazione di strutture, sia
1’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento
dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono
introitate periodicamente dall’Agenzia ed iscritte nel bilancio della
stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all’uopo
istituiti, con determinazione del direttore dell’Agenzia medesima.
4. All’ approvazione dei programmi delle attivita’ e degli
interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta
regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.
5. Per l’attuazione dei programmi degli interventi, definiti come
specificato al comma 4, l’Agenzia regionale provvede nel rispetto
della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai
soggetti pubblici nonche’, in caso di interventi o attivita’ da
realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.
6. L’Agenzia regionale e’ tenuta ad informare costantemente la
Giunta regionale sull’entita’ delle somme acquisite e sullo stato di
attuazione degli interventi programmati, nonche’ a fornire alla
cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del
conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata
rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli
interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito
internet della Regione e su quello dell’Agenzia medesima.
7. La Regione, nell’ ambito degli interventi previsti dal
presente articolo, e’ autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009,
la somma di euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o
la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di
particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio
dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico
del 6 aprile 2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di
cui al comma 7 all’Agenzia regionale e definisce contestualmente gli
interventi e le modalita’ di realizzazione degli stessi.
9. L’Agenzia regionale e’ tenuta a fornire alla Giunta regionale
una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle
somme impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte
mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del
Capitolo 47445 «Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione
civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o
alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o
danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila,
colpito dal sisma del 6 aprile 2009» afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei
territori di altre regioni.

Art. 19 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza 1. L’ autorizzazione disposta dall’ art. 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B . 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 20 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, e’ aumentata di euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0633&tmstp=1266393355569

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2009, n. 165

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse per il settore della ricerca (articolo 8, commi 23 e 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
n. 27 dell’8 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8, comma 23, della legge regionale n. 30 dicembre
2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), ai sensi del quale,
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle
Universita’ della regione e ad altri soggetti pubblici o privati
aventi finalita’ scientifico-culturali o di ricerca, contributi per
la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse per il
settore della ricerca;
Visto il successivo comma 24, dell’art. 8, della sopra citata
legge regionale n. 17/2008, il quale prevede che «con regolamento da
approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le
condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione
degli interventi previsti al comma 23»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.
1110, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il
«Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione
di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse nel
settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale
n. 30 dicembre 2008, n. 17)» ed e’ stato disposto di trasmettere il
testo del regolamento al Consiglio regionale per la formulazione del
parere da parte della competente commissione;
Vista la nota del Consiglio regionale prot. 2.6/4645-09 dell’11
giugno 2009, con la quale e’ stato comunicato che la VI commissione
consiliare permanente, nella seduta del 10 giugno 2009, ha espresso
all’unanimita’ parere favorevole sul regolamento in questione, con
alcune osservazioni in merito all’opportunita’ di incrementare
significativamente l’importo delle attivita’ da finanziare con
procedimento valutativo a sportello e la misura del contributo,
passando da 5.000 a 15.000 euro ed in merito ai criteri di
valutazione delle attivita’, evidenziando forme di collaborazione tra
istituti di ricerca;
Visto il testo del regolamento per la concessione dei contributi
per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse
nel settore della ricerca, modificato in considerazione delle
osservazioni della commissione;
Visto l’art. 42, dello statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n.
1386, con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva
il «Regolamento per la concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse nel
settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 17)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse
per il settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17)» nel testo allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0631&tmstp=1266393355568