Corte Costituzionale sentenza 26 dep 28.1.2010 Clausola compromissoria, arbitrato, procedura civile, accertamento tecnico preventivo, merito, giudice competente (2010-02-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

, composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra Alfa. s.p.a. – Beta, Gamma s.p.a., Delta ed Epsilon, e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della Alfa. s.p.a., – Beta, Gamma s.p.a. e Delta ed Epsilon;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Mario Bussoletti per la Alfa. s.p.a., – Beta, Gamma s.p.a. e Delta ed Epsilon

Ritenuto in fatto

1.— Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e segnatamente dell’art. 669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

2.— Il rimettente premette che la vicenda all’esame del Collegio trae origine da un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra Alfa. s.p.a. – Beta e Gamma s.p.a., da una parte, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Propreté s.a. dall’altra. In forza di tale contratto Alfa. s.p.a. – Beta ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza società, denominata T.M.T. Tecnitalia s.p.a. (poi denominata Etas.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V. s.p.a. Termoenergia Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del cosiddetto “closing”.

Successivamente, la società alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in Etas.p.a. a Delta ed Epsilon

Con lettera del 30 giugno 2008, la società acquirente ha lamentato – con riferimento agli impianti inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. – che prima del “closing” essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela dell’ambiente, mediante alterazione del cosiddetto «software di monitoraggio delle emissioni», in modo da far risultare un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell’atmosfera. Deducendo la violazione del contratto e l’insorgere di notevoli danni, la detta società ha chiesto di essere indennizzata.

A fronte di simile prospettiva, le società Alfa. – Beta, Gamma e Delta ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del “closing” ed in epoca successiva, della qualità e dello stato degli impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio pregresso ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al «software di monitoraggio delle emissioni» ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza, a seguito dell’eccezione di arbitrato formulata dalle società resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del contratto, ritenendo che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilità d’instaurare un procedimento d’istruzione preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri.

3.— Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale formulato dalle società che avevano richiesto l’accertamento tecnico preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la possibilità di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.

Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa impone di escludere che, al di là dell’eccezione costituita dall’art. 669-septies cod. proc. civ. (oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei procedimenti cautelari in generale possa essere applicata all’accertamento tecnico preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della normativa de qua. Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie, non opera la previsione di cui all’art. 669-quinquies, alla stregua del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

Il rimettente prosegue osservando che non si può giungere ad una conclusione diversa applicando l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. in via analogica, in quanto il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa nella fattispecie non configurabile. Né potrebbe soccorrere una interpretazione di detta norma costituzionalmente orientata, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato del successivo art. 669-quaterdecies, comportandone l’abrogazione almeno parziale.

Né, infine, la soluzione favorevole all’ammissione del mezzo istruttorio potrebbe fondarsi sulla valorizzazione del riferimento, operato da quest’ultima norma, ai “provvedimenti” e non ai “procedimenti”, perché ciò si spiega con l’opzione del legislatore, dotato di ampi margini di discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo uniforme, disegnandone un modello tendenzialmente unico, per poi sancirne la portata applicativa, alla stregua della disposizione che chiude la sezione I, ai singoli “tipi” di provvedimento cautelare previsti nelle successive Sezioni II, III e V, con esclusione del tipo contemplato dall’art. 696 cod. proc. civ., incluso nella Sezione IV.

Tuttavia, aggiunge il rimettente, la disciplina del processo non si sottrae allo scrutinio di ragionevolezza ed al vaglio di legittimità costituzionale sotto altri profili.

Al riguardo, pone in evidenza che, pur non essendo applicabile all’accertamento tecnico preventivo l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.: a) esso è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati nelle Sezioni II, III e V del Capo III del Libro IV cod. proc. civ., con riferimento ai quali il detto art. 669-quinquies opera; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, mentre non si può formulare istanza ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., nonostante la funzione cautelare probatoria comune ad entrambi gli strumenti; c) in quanto provvedimento cautelare, esso non può essere concesso dagli arbitri ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., a fortiori nel caso di arbitrato irrituale; d) l’alterazione dello stato dei luoghi, e in generale di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, può provocare pregiudizi irreparabili al diritto che l’istante intende far valere.

Ad avviso del rimettente, sulla base di tali considerazioni si deve dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con riferimento all’art. 3 Cost. (nella misura in cui la citata norma del codice di rito determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ.) e all’art. 24 Cost. (in considerazione del rapporto che lega il diritto di assolvere l’onus probandi con la garanzia di cui alla norma censurata).

Infine, il giudice a quo chiarisce che la questione è rilevante nella specie perché, superate le eccezioni d’inammissibilità del reclamo e d’incompetenza, l’istanza rigettata dal Giudice di prime cure proprio in base alla norma denunziata dovrebbe essere accolta, quanto meno con riferimento alla domanda di accertamento negativo ed alla domanda di danni nei confronti di una delle società contraenti ed eventualmente di una società terza, in quanto rientranti nella cognizione devoluta agli arbitri.

4.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite ed hanno presentato deduzioni, con atto depositato il 16 giugno 2009, le parti reclamanti nel procedimento di merito.

Esse, premessa l’esposizione della vicenda e richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, hanno dedotto che, in data 20 maggio 2009, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ha depositato domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, avente ad oggetto (tra l’altro) le contestazioni di cui alla lettera del 30 giugno 2008, aggiungendo che, alla data di deposito delle deduzioni, il collegio arbitrale non era stato ancora costituito. Hanno poi rimarcato che il giudizio costituzionale, una volta instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto processuale in cui la questione di legittimità è emersa in via incidentale e che la rilevanza della questione è da valutare con esclusivo riferimento al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio.

Dopo aver ribadito la persistenza dell’interesse al chiesto accertamento tecnico preventivo, le deducenti affermano che la questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe è ammissibile e fondata.

Quanto al primo profilo, esse si riportano agli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione, sottolineando che la norma impugnata impedisce l’accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Quanto al secondo, rilevano che i provvedimenti d’istruzione preventiva sono misure poste a presidio del diritto alla prova, costituente strumento indispensabile del più ampio diritto, garantito dalla Costituzione, alla tutela delle proprie situazioni giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Ad avviso delle parti private, dette misure appartengono alla più ampia categoria degli strumenti di natura cautelare, come affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del 2008), in quanto si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Pertanto, la norma dettata dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 669-quinquies dello stesso codice ai procedimenti d’istruzione preventiva, impedendone così l’esperimento innanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso, di clausola compromissoria o se pende giudizio arbitrale, viene a porsi in contrasto con i parametri costituzionali richiamati nell’ordinanza di rimessione. E, pur volendo giustificare distinzioni di disciplina tra misure cautelari a contenuto conservativo e a contenuto anticipatorio, resterebbe pur sempre ingiustificabile la disparità di trattamento all’interno della prima categoria, tra i provvedimenti d’istruzione preventiva e quelli di sequestro di cui agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui – escludendo l’applicazione delle disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e, segnatamente, dell’art. 669-quinquies di detto codice ai provvedimenti di cui alla Sezione IV – impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.

Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare, in sede di reclamo, su una istanza di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare lo stato di alcuni impianti, in relazione ai quali si prospetta l’insorgenza di una controversia. L’istanza, presentata al Presidente del Tribunale, è stata respinta, in quanto le resistenti nel procedimento di istruzione preventiva hanno eccepito che la controversia da instaurare era devoluta ad arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto dal quale la vicenda ha preso le mosse. Il giudice a quo, che ha motivato in modo plausibile sulla rilevanza, osserva che, in base alla norma censurata, la disciplina di cui agli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. (escluso l’art. 669-septies) non si applica all’accertamento tecnico preventivo. Pertanto, nel caso in esame non può operare il disposto dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., secondo cui la competenza per i procedimenti cautelari in generale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Il Tribunale prosegue osservando che l’ostacolo alla possibilità di esperire l’accertamento tecnico preventivo davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso di devoluzione agli arbitri della controversia, non può essere superato applicando l’art. 669-quinquies in via analogica, perché il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa, nella fattispecie non configurabile. Né può farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.

In questo quadro, ad avviso del rimettente, va rilevato che: a) l’accertamento tecnico preventivo è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati dalla disposizione ora citata; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri, è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in detta norma indicate, mentre non si può formulare istanza di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., ad onta della funzione cautelare probatoria, comune ad entrambi gli strumenti; c) il detto accertamento, trattandosi di mezzo cautelare, non può essere disposto dagli arbitri, ostandovi il dettato dall’art. 818 cod. proc. civ.; d) l’alterazione dello stato dei luoghi e, in generale, di ciò che la parte ritiene di dover sottoporre ad accertamento tecnico può provocare pregiudizi irreparabili al diritto che s’intende azionare.

Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma censurata, con riferimento ai parametri richiamati.

2.— La questione è fondata.

L’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito di applicazione», stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali. Soltanto l’art. 669-septies cod. proc. civ., concernente il provvedimento negativo e il governo delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo III.

Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione preventiva (artt. 692–699 cod. proc. civ.), e quindi anche all’accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.), le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta eccezione per il citato art. 669-septies. Proprio tale eccezione vale a ribadire l’intento del legislatore in tal senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si ritenne di escludere i provvedimenti d’istruzione preventiva dall’ambito applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito.

Pertanto, si deve condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui il dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non consente una interpretazione diversa da quella da lui adottata. Come questa Corte ha già osservato, l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 219 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto).

Ciò posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva (confermata dalla collocazione sistematica dell’istituto) è generalmente riconosciuta ed è stata anche di recente affermata da questa Corte, che ne ha sottolineato la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che l’alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere.

Tale forma di tutela rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del 1996 e n. 253 del 1994). In tale prospettiva si giustifica il carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell’art. 669-quaterdecies è normativamente stabilito.

Nel novero delle suddette regole rientra l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., in forza del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri (anche non rituali) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda di provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri per il divieto imposto dall’art. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione di legge, va fatta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Pertanto, in base alla disposizione ora citata, anche in pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra l’altro, chiedere il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non è possibile ottenere analoga tutela mediante l’accertamento tecnico preventivo, ad onta della comune natura cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti.

Fermi questi punti, va aggiunto che non sussiste incompatibilità tra la normativa generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l’accertamento tecnico preventivo. In particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel rilievo che quest’ultimo non richiede l’instaurazione entro un dato termine del giudizio ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se la domanda sia stata proposta prima della causa di merito, l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio per l’inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 669-octies cod. proc. civ., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria (quinto comma della norma citata). E’ vero che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non prevede la fissazione di un termine per l’inizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva e il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venir meno il collegamento con il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l’assunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, destinate ad essere verificate appunto nel giudizio di merito, nel quale i processi verbali delle prove preventive non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dell’art. 698 cod. proc. civ.

Chiarito tale profilo, si deve osservare che l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo dall’ambito applicativo definito dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell’art. 669-quinquies, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.

Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione.

Inoltre, essa viola anche l’art. 24, secondo comma, Cost., perché l’impossibilità di espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.

Sulla base delle considerazioni che precedono si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui all’art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. III, 18 dicembre 2009, n. 26751 Condominio, insidia, motocicletta, circolazione stradale, assicurativo, alterazione, onere della prova, procedura civile (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

(Pres. Preden – Rel Lanzillo)

Premesso in fatto

Il giorno 14 luglio 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – Con atto notificato il 4-5.11.2008 C.A. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 29 ottobre-5 novembre 2007 n. 1676 del Tribunale di Cosenza che – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal giudice di pace di Cosenza – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro il Condominio (OMISSIS), a causa della caduta occorsagli in sella alla sua motocicletta, verificatasi il (OMISSIS) alle ore 11,30, su strada interna al Condominio, a causa della presenza di pietrisco e cemento sulla sede stradale, costituenti insidia non visibile e non segnalata.

L’intimato resiste con controricorso.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che la strada ove si è verificato l’incidente presentava una situazione di pericolo, consistente nella presenza di pietrisco; che il Condominio, quale proprietario e custode della strada, è tenuto a rispondere oggettivamente dei danni provocati dal suddetto difetto di manutenzione, salvo che fornisca la prova del caso fortuito, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente addebitato al danneggiato di non avere fornito la prova che il materiale sulla strada costituisse un’insidia, non prevedibile e non evitabile.

2.1. – Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha addebitato al C. di non avere fornito la prova che il pietrisco presente sulla sede stradale presentasse i caratteri dell’insidia, caratterizzata dall’elemento obiettivo della non visibilità e dall’elemento soggettivo dell’imprevedibilità, affermando che il danneggiato gode della tutela apprestata dall’art. 2043 cod. civ., per cui è tenuto a dimostrare l’esistenza dell’insidia, quale elemento idoneo ad ascrivere al proprietario-custode la responsabilità.

Il ricorrente ha giustamente invocato, per contro, la tutela di cui all’art. 2051 cod. civ., nei limiti in cui è applicabile alla fattispecie.

Va specificato che non il semplice fatto di essere proprietario e custode di una strada obbliga a rispondere di qualunque incidente si verifichi su di essa, trattandosi di un bene inerte e inidoneo a provocare danni per forza propria.

La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., entra in funzione solo ove la strada presenti alterazioni o anomalie tali da poter di per sé giustificare il verificarsi di incidenti del genere di quello fatto valere dal danneggiato.

La prova dell’esistenza dell’alterazione è a carico del danneggiato, in quanto rappresenta la prova del nesso causale fra le condizioni del bene in custodia e l’evento. Ma è onere del custode dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento (colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, agente atmosferico, ecc.). Il Tribunale non ha addebitato al C. di non avere fornito la prova dell’esistenza di pietrisco sul manto stradale, né ha escluso che tale condizione fosse idonea a provocare il fatto che si è verificato.

Gli ha addebitato invece di non avere dimostrato il carattere insidioso della situazione, cioè che essa non fosse visibile a distanza e che non fosse evitabile con la normale prudenza: quasi che l’anomalia e il difetto di manutenzione che l’aveva provocata non fossero sufficienti, di per sé, ad addebitare la responsabilità al custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., trasferendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare il contrario (cioè l’onere di dimostrare, in ipotesi, che si trattava di normale pietrisco, in quantità irrilevante e inidonea ad incidere sulla circolazione; che il motociclista ha tenuto una condotta imprudente, e così via).

Il Tribunale ha così erroneamente riconosciuto al danneggiato la sola tutela di cui all’art. 2043 cod. civ., privandolo della tutela di cui all’art. 2051 cod. civ., che il danneggiato aveva espressamente invocato e che risulta applicabile al caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. 3ª, 9 marzo 2007 n. 5575; Cass. civ., Sez. 3ª, 6 giugno 2008 n. 15042, fra le altre).

3. – Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.

4. – Ritengo che il ricorso debba essere accolto, con procedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l’onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).

È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.

3. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 22048 del 16/10/2009 Sentenza, lettura dispositivo, udienza, omissione, nullità, procedura civile, circolazione stradale (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Premesso che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza costituisce causa di nullità della sentenza stessa;

Ritenuto, pertanto, fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo;

Che la sentenza va cassata con rinvio della causa al giudice a quo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 7 giugno 2005, n. 11793 Divorzio, assegno divorzile, matrimonio concordatario, nullità (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente

Dott. ADAMO Mario – rel. Consigliere

Dott. BONOMO Massimo – Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

[…] elettivamente domiciliato in Roma, (missis), presso lo studio dell’avv. […], che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv.[…], come da procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

[…]

intimata

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2882/02 depositata in data 3.10.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07.03.2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Adamo;

Uditi gli avv.ti N. Bartone e L. D’Andrea;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 2.4.1993 pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra […] e […] stabilendo a carico del […] l’onere di corrispondere alla ex moglie la somma mensile di L. 1.000.000, di cui L. 500.000 a titolo di contributo al mantenimento della minore […] nata in costanza di matrimonio.

In data 11.6.1999 la Corte d’appello di Napoli, su istanza del […] dichiarava efficace in Italia la sentenza ecclesiasticache aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato fra i coniugi.

Successivamente il 12.2.2000 […] notifica va all’ex marito precetto per il pagamento della somma di L. 2.819.155, di cui L. 2.339.000 a titolo di capitale e il resto per spese diritti ed onorari.

Proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi […] deducendo la nullità e l’inefficacia dell’intimazione di pagamento, sia per l’assoluta genericità ed indeterminatezza dell’indicazione del preteso inadempimento, sia per la sopravvenuta estinzione del diritto, indicato nel precetto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello, pronunziata il giorno 11.6.1999.

Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 27.12.00 respingeva l’opposizione sul presupposto che la sentenza ecclesiastica opera su un piano diverso da quello riservato ai giudici nazionali, in ordine alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè la pronunzia del giudice nazionale, in punto di accertamento del diritto al mantenimento, conserva la sua ragion d’essere e attualità anche quando sia dichiarato nullo il vincolo matrimoniale.

Proponeva appello […] e la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame, facendo sostanziale riferimento al punto di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 23.3.2001 n. 4202, nella quale si afferma che, formatosi il giudicato sul diritto alla percezione dell’assegno divorzile previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ininfluente deve ritenersi la successiva delibazione di sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del medesimo matrimonio. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appellopropone ricorso, fondato su tre motivi articolati in diverse censure, […] Non svolge attività difensiva […]

Motivi della decisione

In ordine logico va per prima esaminata l’istanza di assegnazione della causa alle SS.UU. della Corte di Cassazione, contenuta nel ricorso. Al riguardo si rileva che tale istanza è stata già disattesa, con provvedimento antecedente all’odierna udienza, che può essere confermato, considerato che non ricorrono motivi che giustifichino la rimessione della causa al Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. della Corte stessa, come risulterà evidente nel prosieguo della motivazione.

Ciò premesso, si osserva che con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione contenuta nell’impugnata sentenza in ordine all’intangibilità del giudicato con particolare riferimento all’impossibilità di modificare le disposizioni di carattere patrimoniale contenute in una sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, passata in giudicato, a seguito di pronunzia di sentenza ecclesiastica di nullità di quel matrimonio, regolarmente dichiarata efficace in Italia, con sentenza anch’essa passata in giudicato.

Osserva la difesa del ricorrente che non appare condivisibile l’assunto in base al quale il disposto dell’art. 9 L. n. 898/70 non si applicherebbe nell’ipotesi indicata, restando confinata la sua applicazione alla sola ricorrenza di circostanze che abbiano alterato l’assetto economico delle parti o le relazioni delle stesse con i figli.

Nello stabilire, tale principio la corte territoriale non ha considerato che la sentenza di divorzio non si pronuncia nè può pronunziarsi, neanche implicitamente, sulla validità del vincolo matrimoniale, il cui accertamento resta affidato al giudice ecclesiastico.

Pertanto, poichè l’assegno di divorzio presuppone lo "status" di divorziato mentre la pronunzia di nullità del matrimonio conferisce "ex tunc" lo stato di persona libera, la sentenza di divorzio non può avere effetto di giudicato in ordine alla validità del matrimonio ed alle disposizioni economiche nella stessa eventualmente contenute. Ogni disputa in dottrina e in giurisprudenza sul punto deve peraltro ritenersi ormai composta a seguito della pronunzia della corte costituzionale che, con la sentenza n. 329/2001, ha precisato che le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali, posto che l’una postula un difetto originario dell’attoe l’altro l’accertamento del giudice in ordine all’impossibilità di mantenere la comunanza di vita materiale e spirituale fra i coniugi.

Alla luce delle esposte considerazioni eloquente è la contraddittorietà insita nella impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio ed al mantenimento dei figli abbia la sua fonte nel matrimonio; senza considerare al tempo stesso che è proprio il matrimonio che è stato cancellato "ab origine" dalla pronunzia del Tribunale ecclesiastico.

Rileva altresì il ricorrente che l’interpretazione data dalla Corte d’appello agli artt. 2909 c.c. e 9 L. 898/70 si appalesa in contrasto con le pronunzie della Corte costituzionale nn 421/93 e 329/01, sicchè sul punto solleva eccezione di incostituzionalità delle norme indicate per contrasto con gli artt. 3, 7, 29 comma 1, 70, 111 comma 1 e 134 della Costituzione.

La difesa del ricorrente deduce inoltre l’erroneità e la contrarietà alla legge del nucleo centrale della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza secondo il quale non possono essere modificate le decisioni di ordine economico contenute nella sentenza di divorzio, perchè tale modifica verrebbe ad incidere sul giudicato. La Corte di merito non ha tenuto conto che non è possibile disgiungere il giudicato dalla sua fonte, per cui, una volta eliminata la fonte, il giudicato diventa inoperante in base al fondamentale principio "quod nullum est nullum producit effectum".

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha pronunziato l’inammissibilità dell’opposizione proposta ai sensi degli artt. 617 e 480 c.p.c. e fondata sulle irregolarità formali del precetto, rilevabili "ictu oculi".

L’atto di precetto infatti è privo della indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e non risulta allegata al precetto stesso copia della sentenza, secondo l’assunto del ricorrente neppure notificata; nè può valere come sanatoria di tali irregolarità l’avere il […] proposto opposizione, costituendo questa l’unica via possibile per far valere l’eccezione di nullità.

L’inammissibilità del precetto doveva peraltro essere pronunziata anche per l’assoluta genericità e indeterminatezza del pretesoinadempimento. Nell’atto di precetto infatti, benchè si faccia riferimento all’obbligo di corrispondere la somma di L. 1.000.000 mensili, si omette poi di indicare per quante e quali mensilità sia stato omesso il pagamento e se in parte o per l’intero. La Corte territoriale, nel respingere totalmente l’opposizione, ha omesso di valutare che esso ricorrente aveva pagato per intero la parte di somma dovuta per il mantenimento della figlia e in parte l’assegno di divorzio, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato efficace in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato fra le parti.

Con il terzo mezzo di Cassazione il ricorrente propone istanza di sospensione dell’impugnata sentenza, per l’ipotesi in cui il Collegio ritenesse di accogliere la proposta eccezione di incostituzionalità. Il ricorso è infondato.

Invero si osserva, in relazione al primo motivo di ricorso, che il presente giudizio è stato dal ricorrente proposto come giudizio di opposizione al precetto, mezzo con il quale il debitore, prima dell’inizio dell’esecuzione, può contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, opposizione che può essere proposta per vari motivi, ma che nella specie è stata proposta per inesistenza del diritto azionato, caducato, secondo la tesi del ricorrente, dalla pronunzia di nullità del matrimonio. Il nucleo centrale del gravame va pertanto individuato nella idoneità della sentenza ecclesiastica, ad incidere sulle condizioni esistenti al momento della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, circostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto, in tesi, valutare al fine di accertare il venire meno dell’obbligo di esso ricorrente di corrispondere alla ex moglie l’assegno di divorzio.

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è però di per sè idonea ad incidere direttamente sulle statuizioni di ordine economico contenute nella sentenza di divorzio, determinandone automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 L. n 898/70, dal giudice dall’articolo stesso previsto, che, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni, tenuto conto che, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale; la sentenza di divorzio non può mai assumere valore di giudicato immodificabile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., stante il principio del "rebus sic stantibus" vigente nella soggetta materia.

Nè può poi fondatamente ritenersi che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 L. n 898/1970 per la sua valutazione, posto che l’art. 616 c.p.c. limita la remissione della causa ad altro giudice alla sola ipotesi di incompetenza per valore, non ricorrente nella specie. Il primo motivo va pertanto respinto. Riguardo al secondo motivo si osserva che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso i vizi del titolo costituiti dall’omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e dall’omessa notifica del titolo stesso posto che avverso la statuizione del giudice di primo grado sulla opposizione agli atti esecutivi doveva, ai sensi dell’art. 618 3^ comma c.p.c. essere proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Tale statuizione non è stata impugnata sicchè non può ora il ricorrente riproporre le censure già sottoposte all’esame del giudice d’appello e da questo dichiarate inammissibili.

Parimenti inammissibili sono poi le censure attinenti all’omessa specificazione nel precetto delle mensilità cui si riferisce l’ingiunzione di pagamento posto che la Corte territoriale ha precisato che le mensilità rimaste senza pagamento potevano essere agevolmente individuate nelle mensilità ricomprese fra il novembre 1999 e la data di notifica del precetto.

Statuizione anche questa non censurata dal ricorrente.

Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile.

Inammissibile deve poi ritenersi anche il terzo motivo dato che l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza va proposta avanti al giudice di merito che ha pronunziato la sentenza posta in esecuzione e che nella specie nessuna questione di illegittimità costituzionale di norme di legge è stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.