Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.01.2010 n. 1696 Circolazione stradale, assicurativo, sinistro, pericolosità, onere della prova, fatto notorio (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La III Sezione Civile

Svolgimento del processo

iNell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto ritualmente notificato, il sig. Z. G., citava in giudizio gli odierni convenuti, esponendo quanto segue:

in data 25.05.03 verso le ore 9,30 il predetto, mentre era alla guida della propria autovettura, provenendo dal viale Africa e giunto all’intersezione con la S.S. 115, si fermava per osservare il segnale di STOP, visto che i semafori erano spenti. Sennonché, per avere una migliore visuale, era costretto ad impegnare una parte del predetto incrocio quando, nel frattempo, proveniva dalla SS. 115 una FIAT PANDA condotta da tale G. R. e di proprietà del convenuto G. M. (deceduto). Quest’ultima vettura, a causa della eccessiva velocità, non riusciva ad evitare l’impatto con la vettura attorea, nonostante questa fosse ferma all’incrocio.

La velocità della predetta FIAT PANDA era talmente elevata che subito dopo l’impatto andava ad urtare contro il palo del semaforo sito nella via Castelvetrano, abbattendo un muro di cinta ivi esistente. I danni riportati dall’auto dell’attore venivano quantificati in euro 602,00 come da fattura in atto. Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta Ass.ne chiedendo il rigetto della domanda poiché la colpa esclusiva doveva essere attribuita all’attore, il quale non aveva rispettato il segnale di STOP, come accertato dai Carabinieri di Mazara intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno elevato al predetto la contravvenzione per violazione dell’art. 145/5 C10 del C.d.S..

Si costituivano, altresì, gli altri convenuti quali eredi di G. M., proponendo domanda riconvenzionale per la richiesta di risarcimento danni sia materiali, relativi all’auto intestata al sig. G. M., sia fisici relativi alla conducente G. R.. Pertanto veniva chiamata in causa la NUOVA MAA. Ass.ni S.p.A., Società Assicuratrice della vettura attorea. Sennonché quest’ultima non si costituiva in giudizio poiché aveva nel frattempo risarcito i danni ai predetti convenuti, i quali hanno dichiarato in udienza di rinunciare al giudizio nei confronti della suddetta Comp. di Ass.ne NUOVA MAA non avendo più nulla a pretendere. Tuttavia intendevano proseguire il giudizio per chiedere il rigetto della domanda attorea.

Intanto, come primo atto, veniva acquisito il rapporto e tutti gli atti inerenti al sinistro, da parte del Comando Regione Carabinieri, Compagnia di Mazara del Vallo, e dopo l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti, la causa veniva posta in decisione”.

Con sentenza 30.9 – 22.11.2004 il Giudice Di Pace di Mazara Del Vallo, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue.

“…DICHIARA. l’attore Z. G., responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 75% e la convenuta G. R. nella misura del 25%.

CONDANNA i convenuti: Società C.S.T. in persona del proc. spec. quale mandataria e rappres. della NUOVA TIRRENA S.p.A. e i sigg. G. G., G. R. e G. C., in solido tra loro, al pagamento di euro 150,50 (oltre interessi e rivalutazione come per legge) in favore dell’attore Z. G..

COMPENSA interamente tra le parti le spese del giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione G. Z., con tre motivi.

Le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente G. Z. denuncia “Violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. Omessa, insufficienza ed illogicità della motivazione” esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Il Giudice di Pace di Mazara asserisce che l’attore non ha assolto all’onere della prova circa la dinamica dell’incidente esposta in atto di citazione, che sarebbe inoltre in contrasto con le risultanze del rapporto redatto dai CC di Mazara del Vallo intervenuti sui luoghi dell’incidente medesimo. I carabinieri hanno troppo frettolosamente elevato contravvenzione all’attore basandosi soltanto sulla presenza dello stop al termine del viale Africa, da dove lo stesso proveniva. In realtà questi aveva scrupolosamente osservato tale segnale; tuttavia, per potere vedere se sopraggiungessero altre vetture, doveva necessariamente impegnare per un po’ detto incrocio. Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale Africa, non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da dove proveniva la G.. Il fatto che quest’ultima, dopo l’impatto, “è andata in testa coda” ed ha addirittura impattato contro un muro di recinzione ed il palo del semaforo siti all’inizio della via Castelvetrano, praticamente demolendoli (tant’è vero che, per tali motivi, i predetti carabinieri le hanno elevato contravvenzione), dimostra senza alcun dubbio che la stessa procedeva a velocità non adeguata. Inoltre l’impatto è avvenuto tra la parte destra del paraurti anteriore della vettura attorea e la parte sinistra del parafango posteriore della vettura avversaria; mentre, se fosse stato l’attore a non dare la precedenza a quest’ultima, l’avrebbe dovuto impattare nella parte anteriore e non in quella posteriore. Il Giudice di pace non ha poi tenuto conto del fatto che la convenuta G. R. non si è presentata all’udienza fissata per il proprio interrogatorio, senza fornire giustificazioni. Si aggiunga che la somma ricevuta dalla sig.ra G. (euro 2.150,92) a tacitazione delle proprie pretese (peraltro comprensiva pure di spese legali) è di gran lunga inferiore a quella domandata. Ciò significa che ha accettato una liquidazione su base concorsuale, riconoscendo cioè una propria corresponsabilità. Alla G. è elevata contravvenzione non solo per avere danneggiato il semaforo ed il muro suddetti, ma anche perché la vettura dalla medesima condotta, di vecchia immatricolazione, non era stata revisionata. In via assolutamente subordinata, il Giudice di pace ha errato nel riconoscere il Z. responsabile addirittura nella misura del 75%, senza fornire in merito un’adeguata e logica motivazione.

Il motivo è privo di pregio. Infatti la motivazione esposta dal Giudice di Pace si sottrae al sindacato di legittimità essendo immune da vizi denunciabili in sede di ricorso per cassazione nelle fattispecie come quella in questione, e concretamente denunciati dalla parte ricorrente.

In particolare va rilevato quanto segue: – A) le doglianze in esame, nella misura in cui si basano su specifiche risultanze istruttorie non ritualmente riportate secondo quanto stabilito dal principio di autosufficienza del ricorso, debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; e Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009); – B) frasi del tipo “…Chi conosce i luoghi di causa sa infatti benissimo che, rimanendo fermi al semaforo di viale Africa, non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono da Campobello di Mazara…” sono giuridicamente errate; infatti la parte ricorrente appare fare appello alla scienza privata del Giudice (non essendo ritualmente configurabile – e comunque non essendo ritualmente invocato – un fatto notorio); il che è inammissibile, dovendo essere confermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio” (Cass. Sentenza n. 23978 del 19/11/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 4862 del 07/03/2005).

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 22 della legge n. 990/69, dell’art. 3 del D.L. n. 857/76 e degli artt. 90 e 91 c.p.c. Omessa motivazione” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La sentenza impugnata è da riformare anche nella parte in cui, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa, sia pure minimo, alla convenuta G. R., ed avendo quindi, in proporzione alla rispettiva responsabilità, liquidato in favore dell’attore la somma di euro 150,50 (oltre accessori di legge), ha ritenuto di compensare le spese di lite. Invece il Giudice di pace avrebbe dovuto liquidare allo Z. anche delle somme a titolo di spese legali, sia pure nei limiti di quanto aveva ritenuto di accogliere la relativa domanda. Il Giudice di pace ha infatti omesso di considerare che la convenuta Nuova Tirrena, sin dalla fase stragiudiziale, non aveva ritenuto di fare alcuna offerta all’attore, nonostante vi fosse tenuta nel termine di giorni sessanta dalla ricezione della diffida, secondo quanto previsto dell’art. 3 del D.L. n. 857/76. Ed entro lo stesso termine detta società avrebbe dovuto, in alternativa, motivare il rifiuto dell’offerta; cosa che è avvenuto soltanto con relativa racc. a.r. ricevuta il 2.09.03. (la parte ricorrente cita anche Cass. sent. n. 21301/04).

Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto i vizi lamentati non sussistono; va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7523 del 27/03/2009).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 24 della Costituzione e della legge n. 990/69 e successive modificazioni. Omessa motivazione” proponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. Il Giudice di pace ha inoltre violato la normativa di cui sopra che attribuisce al danneggiato un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento, ed il cui onorario è dovuto dall’assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla diffida. Quindi la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l’indiscussa veste di parte debole (v. Cass. sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005). Invece, il Giudice di pace ha omesso, nella sentenza impugnata. di liquidare in favore del legale dell’attore non solo le spese di causa, ma anche quelle relative alla fase stragiudiziale.

Anche il terzo motivo non può essere accolto. Va infatti confermato il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006); e va rilevato che nella fattispecie la parte ricorrente non ha specificamente e ritualmente dedotto di aver tempestivamente chiesto al Giudice di Pace dette somme sotto forma di spese vive o spese giudiziali (anzi non ha neppure ritualmente indicato l’entità di dette somme; né se, quando e come sarebbero state provate). Ciò comporta che il motivo è inammissibile prima ancora che privo di pregio.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sezioni unite sentenza del 28-01-2010, n. 1786 Sanzione amministrativa, opposizione, motivazioni, ordinanza ingiunzione, procedura civile (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’ordinanza con cui ha rimesso gli atti al primo Presidente, la seconda Sezione ha sostanzialmente posto la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l’ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l’Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell’interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo.

Si è rilevato al riguardo un contrasto tra la tesi secondo cui l’ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell’infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15.1.1999, n 391; 13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. nn 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l’atto, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l’esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione; conseguentemente, l’omessa, esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l’incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.

Al riguardo non sono mancate pronunce che, pur avendo presenti i precedenti surricordati, hanno tentato una via intermedia, ritenendo che l’eventuale nullità dell’ordinanza ingiunzione conseguirebbe solo al mancato esame in essa di motivi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli scaturenti dagli atti acquisiti e dalle osservazioni fatte in sede di contestazione dell’infrazione (cfr. SS.UU. 28.12.2007, n 27180).

Il vero tema invece su cui deve concettualmente imperniarsi la presente decisione è quello attinente alla natura dell’oggetto del giudizio di opposizione; e ciò in quanto ove si ritenesse che il rapporto sanzionatorio costituisca la materia del contendere in tema di opposizione, non potrebbe essere revocato in dubbio che i vizi attinenti all’atto impugnato sarebbero irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell’opposizione l’intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione, cosa questa che consentirebbe di (ri)proporre al giudice tutte le deduzioni difensive, comprese quelle (in ipotesi) non esaminate in sede amministrativa.

La principale obiezione sviluppata in relazione a tale argomentazione consiste nella constatazione secondo cui il ricorso amministrativo è stato introdotto per deflazionare il ricorso al giudice, con la conseguenza secondo cui se si nega rilevanza in sede giurisdizionale al vizio di motivazione e agli altri eventuali vizi dell’atto amministrativo, rispetto alle doglianze svolte in quella sede ed al rispetto dell’iter procedurale ivi previsto, nel giudizio di opposizione, tale intento risulterebbe irrimediabilmente frustrato, sia per il conseguente, ipotizzabile, atteggiamento della P. A. al riguardo, che per quello del trasgressore che, non soddisfatto della reiezione, in ipotesi non adeguatamente motivata, del proprio ricorso, potrebbe decidere per l’immediata proposizione del giudizio di opposizione. A tale eventualità sarebbe peraltro agevole rispondere che il riconoscimento in sede giudiziaria del vizio di una ordinanza ingiunzione che non abbia compiutamente motivato rispetto a tutte le deduzioni difensive svolte in sede amministrative, potrebbe indurre il trasgressore a tentare sempre la via giudiziaria facendo valere l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione (preteso o reale che sia), provando a richiedere una motivazione più dettagliata e ciò, a prescindere dall’esito finale della fase giurisdizionale, provocherebbe di per sè un sensibile aumento del contenzioso con il risultato che un meccanismo alternativo e deflattivo, quale il facoltativo ricorso amministrativo potrebbe in concreto fornire una occasione per l’allungamento dei tempi processuali.

A tale riguardo, non è inopportuno ricordare in questa sede e con riferimento al profilo in esame, il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., recepito da una giurisprudenza (Cass. nn 206 del 2008; 2376 del 2007, con molte altre di senso analogo) univoca nell’affermare il contemperamento delle esigenze di attuazione dell’ottica dell’abuso del processo e dei principi costituzionalizzati del giusto processo.

Del resto, in una prospettazione del genere suesposto, va evidenziato ancora che le deduzioni proposte in sede amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di diritto.

Al fine di esplicitare i presupposti su cui si fonda il sistema dell’irrogazioni delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, occorre precisare che l’Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante.

Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall’atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile, è quello secondo cui l’atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell’iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.

Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v’ha luogo a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi rispetto a profilo che ne occupa, tra l’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione venga emessa all’esito del procedimento di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in forma ridotta, L. n 689 del 1981, ex art. 18) e quella in cui risulti adottata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle sanzioni (art. 204 C.d.S.). Nè v’ha contrasto sul dato secondo cui il giudizio è sul rapporto e non sull’atto amministrativo, nè sulla conclusione secondo cui la cognizione del giudice è piena, seppure nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale : tanto consente di affermare che il contrasto nei suoi termini attuali risiede solo sul contenuto minimale della motivazione, che, come si è già rilevato, è inteso in senso diverso dai due filoni giurisprudenziali de quibus, escludendo quello maggioritario che il minimum non contenga le motivazioni rispetto alle argomentazioni difensive svolte nella fase amministrativa.

Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in dottrina, che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l’esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell’atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull’atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell’atto.

Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l’ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all’oggetto dell’accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito. E’ stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità intimante, potendo, successivamente, l’eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004). Ricordate le già esposte ragioni che contrastano adeguatamente la tesi sostenuta dall’indirizzo giurisprudenziale più legato alla incidenza dei vizi motivazionali dell’ordinanza sull’esito della controversia, può concludersi nel senso che la natura stessa del giudizio impone una soluzione diversa.

Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

Dall’applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell’ordinanza ingiunzione, con riferimento all’iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell’ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un’ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all’atto amministrativo, relativamente all’esito dell’opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato vuole far conoscere all’Autorità preposta all’adozione dell’ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.

Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto. Il principio generale suesposto vale quindi a superare il preesistente contrasto, atteso che lo stesso sposta il profilo argomentativo sul piano della natura dell’oggetto del giudizio (sul rapporto e non sull’atto) e supera le ragioni su cui le diverse tesi si erano attestate.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, atteso che i due motivi in cui lo stesso è articolato attengono allo stesso profilo (irrilevanza della omessa od insufficiente motivazione in ordine alle deduzioni difensive svolte in sede amministrativa), sia pure sotto angolazioni diverse e possono essere quindi esaminati congiuntamente; tanto comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Reggio Calabria, che provvederà, applicato il principio di diritto di cui sopra, anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale senteza 17 del 21.1.2000 Assegno divorzile, fallimento, divorzio (2010-02-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 17

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

– Prof. Cesare MIRABELLI Giudice

– Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

– Avv. Massimo VARI "

– Dott. Cesare RUPERTO "

– Dott. Riccardo CHIEPPA "

– Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

– Prof. Valerio ONIDA "

– Prof. Carlo MEZZANOTTE "

– Avv. Fernanda CONTRI "

– Prof. Guido NEPPI MODONA "

– Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

– Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra … Marinella e il Fallimento … di … Marco & C. s.a.s. e dei soci … Marco e … Mauro, iscritta al numero 861 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di una procedura fallimentare dinanzi al Tribunale di Ferrara veniva proposta da parte dell’ex coniuge del fallito domanda di ammissione al passivo in via privilegiata del credito maturato per il mancato pagamento di numerose mensilità dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione personale.

Il curatore, pur non opponendosi all’ammissione del credito, ne contestava la natura privilegiata per difetto di una espressa previsione legale della causa di prelazione.

Instaurato il giudizio, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23 giugno 1998, sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile, "nella parte in cui non prevedono tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento".

1.1. – Ad avviso del giudice a quo, il credito azionato non potrebbe ricomprendersi, in via interpretativa, nella previsione dell’art. 2751, numero 3 (recte: n. 4), cod. civ., riguardante " i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge", stante la sicura distinzione tra alimenti e mantenimento e tenuto conto della tassatività dei privilegi e del conseguente divieto di applicazione analogica della citata norma ad ipotesi dalla stessa non espressamente previste.

Ritiene, in particolare, il rimettente che l’obbligo alimentare, di cui all’art. 433 e segg. cod. civ., risponda all’esigenza di garantire quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, allorchè egli versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Mentre l’obbligo di mantenimento che, nella disciplina della separazione o del divorzio, la legge pone a carico di uno dei coniugi, troverebbe il suo presupposto non nello stato di bisogno, bensì nella mancanza, in capo all’altro coniuge, di adeguati redditi propri. L’ammontare del relativo assegno, d’altro canto, dovrebbe essere determinato non solo in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato (art. 156 cod. civ.), ma anche tenendo conto, in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, della condizione dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata del matrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e successive modificazioni. La funzione dell’assegno di mantenimento sarebbe in definitiva quella di garantire all’avente diritto – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

1.2. – I due crediti, pur operando in ambiti distinti, sarebbero tuttavia – ad avviso dello stesso rimettente – tra loro omogenei, avendo entrambi natura, in senso lato, alimentare. La previsione del privilegio a favore del credito di alimenti e non anche a favore di quello di mantenimento comporterebbe, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento e sarebbe lesiva del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

1.3. – Il giudice rimettente dichiara di essere consapevole che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per introdurre, sia pure in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore rispetto a quelle già codificate. Ritiene peraltro che nella specie si tratti piuttosto di sindacare sotto il profilo della ragionevolezza – come già in altre occasioni la Corte ha fatto – la mancata inclusione, all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio (quella, appunto, di cui all’art. 2751, numero 4, cod. civ.), di una fattispecie omogenea a quella cui la causa di prelazione é riferita.

2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

E ciò in quanto il diritto al mantenimento avrebbe un contenuto molto più ampio del diritto agli alimenti, che varrebbe a giustificare la minore rilevanza del credito e, quindi, il mancato riconoscimento del privilegio.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Ferrara dubita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile, nella parte in cui non riconoscono – secondo l’interpretazione dello stesso rimettente – il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

2. – La questione non é fondata, nei sensi di seguito indicati.

Contrariamente all’assunto da cui muove il rimettente, il privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma.

In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito che, com’é stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l’ambito oggettivo e soggettivo.

Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti, di cui all’art. 2751, numero 4, cod. civ., sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell’espressione, le necessità di vita dell’alimentando anche se in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione.

Ed é indubbio che la funzione sopra specificata é propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

Una conferma, sia pure indiretta, dell’esattezza di tale opinione si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un "minus" necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall’unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti.

Lo stesso credito di alimenti di cui all’art. 433 del codice civile può assumere, d’altro canto, una diversa misura quantitativa in ragione della particolare natura del rapporto da cui l’obbligazione alimentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non é tenuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438, terzo comma, cod. civ.), tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario (art. 439, primo comma, cod. civ.). E se é pacifico come, in tali casi, la misura più ridotta degli alimenti non faccia venir meno l’identità funzionale del credito, la stessa conclusione non può non valere per l’ipotesi in cui il credito, essendo parametrato al pregresso tenore di vita dell’alimentando, abbia un contenuto più esteso anzichè più ridotto di quello stricto sensu alimentare.

3. – In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, comportando una irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che escludesse dall’ambito della norma denunciata il credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

Avuto riguardo al fondamentale canone ermeneutico che, nel concorso tra più possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione, deve, pertanto, affermarsi – come del resto già osservato, sia pure incidentalmente, da questa Corte (sentenza n. 84 del 1992) – l’estensione del privilegio di cui alla norma denunciata anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato e, conseguentemente, l’infondatezza della questione sollevata dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordainanza 261 del 2009 Assegno divorzile, famiglia, divorzio (2010-02-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA N. 261

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

– Francesco AMIRANTE Presidente

– Ugo DE SIERVO Giudice

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso QUARANTA "

– Franco GALLO "

– Luigi MAZZELLA "

– Gaetano SILVESTRI "

– Sabino CASSESE "

– Maria Rita SAULLE "

– Giuseppe TESAURO "

– Paolo Maria NAPOLITANO "

– Giuseppe FRIGO "

– Alessandro CRISCUOLO "

– Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento vertente tra G. G. e L. D. L. con ordinanza del 24 novembre 2009, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania − con ordinanza del 24 novembre 2008, emessa nel giudizio instaurato dalla signora G.G. contro l’ex coniuge L.D.L. per ottenere la liquidazione in proprio favore della quota del trattamento di fine rapporto percepita da quest’ultimo, da determinare nella misura del quaranta per cento in relazione alla durata legale del matrimonio − ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), «sia sotto il profilo espressamente prospettato dalla parte resistente sia sotto ulteriori profili suscettibili di rilievo anche officioso»;

che l’ex coniuge convenuto − già lavoratore dipendente, collocato in pensione in epoca successiva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio − ha chiesto di calcolare «la quota spettante al coniuge divorziato esclusivamente con riferimento agli anni di effettiva convivenza tra i coniugi, anziché con riferimento alla durata legale del matrimonio, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 bis l. n. 898/70, interpretato secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente reputa sussistenti «tutti gli elementi di fattispecie previsti» dalla disposizione denunciata, «direttamente applicabile per la soluzione della controversia insorta inter partes ed immediatamente rilevante ai fini della decisione»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la disposizione denunciata, ad avviso del rimettente, «già nella sua intera portata precettiva, appare suscettibile di contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sia con l’art. 29 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sui quali è ordinato l’istituto del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico, sia, infine, con i principi dettati a tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti e del risparmio oggetto di copertura costituzionale ai sensi degli artt. 38 e 47 Cost.»;

che «la formulazione letterale della norma» e, «soprattutto, la sua interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata» non consentirebbero «di superare, in via interpretativa, alcuni seri dubbi di costituzionalità», sembrando essa «disciplinare in modo diseguale la posizione di soggetti in posizioni del tutto analoghe»;

che, in particolare, da un lato, non apparirebbe «in alcun modo ragionevole», anche «in evidente contrasto con la natura assistenziale dell’istituto, la previsione normativa del diritto all’attribuzione della quota del TFR soltanto in favore del coniuge divorziato da un soggetto lavoratore dipendente e non già a favore del coniuge divorziato da un soggetto imprenditore o libero professionista»; e, dall’altro, «nell’ambito della medesima categoria dei lavoratori dipendenti», parrebbe «tanto più irragionevole», oltre che «in netto contrasto con la ratio compensativa dell’istituto in esame», non consentire al coniuge separato di «vantare alcun diritto in ordine al TFR che venga percepito dall’altro coniuge in costanza di separazione e prima del divorzio», «proprio in un momento storico in cui il matrimonio non è ancora venuto meno, sicché persistono alcuni obblighi di solidarietà coniugale tra i coniugi sicuramente maggiori rispetto a quelli di mera solidarietà postconiugale che residuano tra gli ex coniugi in seguito al divorzio»;

che viene proposto, «in via gradata» e sotto un «più limitato profilo», «un ulteriore dubbio di costituzionalità della norma in esame per violazione di tutti i principi sopra evidenziati», in riferimento sia «alla predeterminazione in misura fissa della quota dell’indennità di fine rapporto spettante» («senza consentire alcun intervento correttivo del Giudice di merito» diretto a «ponderare le contrapposte situazioni economiche dell’obbligato e del beneficiario», «in contrasto con la finalità assistenziale della norma ed a differenza di quanto normalmente accade nella materia del diritto di famiglia»); sia all’«interpretazione assolutamente prevalente del concetto di durata del matrimonio» («nel senso di ricomprendervi anche il periodo, successivo alla cessazione della convivenza, che va dalla separazione sino al passaggio in giudicato della pronunzia di divorzio»);

che, su queste basi, potrebbero verificarsi «ingiustificate parificazioni tra situazioni diverse» (in ipotesi attribuendosi a un ex coniuge una percentuale di indennità «del tutto sproporzionata rispetto alla contribuzione alla conduzione della famiglia, specie laddove non siano nati figli dal matrimonio, come è avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo»; o ottenendosi «situazioni di vero e proprio ingiustificato arricchimento del coniuge beneficiario a danno dell’obbligato», ove «il divorzio venga pronunziato molto tempo dopo la separazione», o quando il beneficiario goda «del proprio TFR» o di «altro incremento patrimoniale esterno»), con la conseguenza che la «sottrazione al lavoratore dipendente di parte del suo trattamento previdenziale e del suo risparmio forzoso» resterebbe «priva di giustificazione perché svincolata dalla solidarietà economica tra i coniugi» e l’interessato potrebbe trovare un correttivo «soltanto meramente indiretto e parziale» nella eventuale richiesta di riduzione dell’assegno divorzile;

che, nel proporre la questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente si dichiara consapevole che la medesima, prospettata «sotto un profilo del tutto analogo», è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 23 del 1991, reputando, tuttavia, sussistenti «nuove ragioni» per un ulteriore scrutinio, sia «alla luce dell’evoluzione sociale ed economica verificatasi negli ultimi anni nel paese», sia, «soprattutto», «alla luce dell’evoluzione normativa registratasi» con l’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, in tema di affidamento condiviso della prole minore, «in vista della tutela del c.d. diritto alla bigenitorialità dei minori»;

che, infatti, «essendo stato integralmente ribaltato dal legislatore del 2006 il criterio ordinario di affidamento della prole minore e dovendo ritenersi ormai quanto meno paritario il contributo dei coniugi, pur in costanza della crisi del loro matrimonio, alla cura ed alla responsabilità nei confronti dei figli» («dovere che, peraltro, trova diretto fondamento nel rapporto di filiazione più che nei doveri matrimoniali»), sarebbero «destinate a venir meno» «buona parte delle ragioni sottese» alla richiamata sentenza n. 23 del 1991 («allorquando il caso paradigmatico era effettivamente costituito dall’affidamento esclusivo della prole minore alla madre quale coniuge più debole»).

Considerato che questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, «sia sotto il profilo espressamente prospettato dalla parte resistente sia sotto ulteriori profili suscettibili di rilievo anche officioso»;

che la disposizione denunciata prevede che «1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio»;

che, nella prospettazione del giudice rimettente, detta disposizione risulterebbe, «già nella sua intera portata precettiva», «suscettibile di contrasto» con i parametri costituzionali invocati;

che, in particolare, essa sembrerebbe, da un lato, «disciplinare in modo diseguale la posizione di soggetti in posizioni del tutto analoghe» e, dall’altro, determinare l’eventualità di «ingiustificate parificazioni tra situazioni diverse»;

che il giudice rimettente prospetta profili della questione che − a parte ogni altra considerazione in tema di situazioni comparabili, anche in riferimento al riscontro nelle vicende del giudizio principale, nonché in tema di ordine logico delle censure − risultano, in definitiva, formulati in termini tra loro alternativi, oltre che sorretti da argomentazioni che appaiono reciprocamente contraddittorie;

che, infatti, da un lato, egli lamenta che il coniuge separato da lavoratore dipendente non possa «vantare alcun diritto in ordine al TFR che venga percepito dall’altro coniuge», nonostante che la cessazione della convivenza non abbia fatto venir meno tutti gli obblighi di solidarietà coniugale; dall’altro, che l’ex coniuge sia invece tenuto, nei confronti dell’altro, a versare la quota predeterminata di trattamento di fine rapporto in riferimento «anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza», nonostante che la prestazione risulti ormai «priva di giustificazione perché svincolata dalla solidarietà economica tra i coniugi»;

che, pertanto, un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto della stessa sotto l’altro, con la conseguenza che essa, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (si vedano, ex multis, le ordinanze n. 62 del 2007; n. 360 del 2006; n. 363 del 2005);

che, inoltre, l’ordinanza di rimessione appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione proposta in riferimento alle «nuove ragioni» che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui al giudizio concluso con la sentenza n. 23 del 1991;

che, infatti, tra queste ragioni viene addotta la sopravvenienza della legge n. 54 del 2006, in tema di affidamento condiviso della prole minore, il cui richiamo – peraltro generico e privo di riscontro nella fattispecie di cui al giudizio principale – risulta del tutto inconferente, anche per l’espressa enunciazione che «il contributo dei coniugi, pur in costanza della crisi del loro matrimonio, alla cura e alla responsabilità nei confronti dei figli» corrisponde a un «dovere che, peraltro, trova diretto fondamento nel rapporto di filiazione più che nei doveri matrimoniali»;

che una carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione comporta che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile (ex multis, le ordinanze 113 del 2009; n. 427 del 2008; n. 122 del 2007);

che, peraltro, nell’ordinanza di rimessione non risulta prospettato un adeguato sviluppo argomentativo dell’asserito contrasto della disposizione denunciata con diversi tra i parametri costituzionali invocati;

che anche una carente motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente indicazione delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione dei parametri costituzionali determina la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione (ex multis, ordinanze n. 122 del 2009; n. 249 del 2008; n. 114 del 2007);

che, d’altra parte, in riferimento al complesso delle censure proposte, non risulta formulato un preciso e specifico petitum, restando indeterminato se − indipendentemente dai limiti del sindacato sull’uso del potere discrezionale del legislatore, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate − si invochi una pronuncia che tenda ad eliminare in radice la previsione del diritto dell’ex coniuge alla quota del trattamento di fine rapporto percepito dal titolare o, piuttosto, una pronuncia che, rispetto a termini di riferimento peraltro non definiti, tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nelle situazioni di specie;

che l’indeterminatezza, l’oscurità o la genericità del petitum impongono di dichiarare la questione proposta manifestamente inammissibile (ex multis, le ordinanze n. 155 del 2009; n. 185 del 2008; n. 279 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

la Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.