Cassazione sez. I civile del 30 marzo 2009, n. 7614 Assegno divorzile, famiglia, osservatorio, divorzio, separazione, condizioni economiche (2010-02-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Svolgimento dal processo

**** chiedeva al Tribunale di Pordenone pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonioi da

lei, contratto con **** con concessione di un assegno divorzile di euro 2.065,83 mensili.

**** non si opponeva alla richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimoniot ma

contestava la domanda di liquidazione dell’assegno divorzile, assumendo che non ne ricorrevano le

condizioni di legge.

Il Tribunale adito con sentenza in data 10.8.2004 dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio

concordatario celebrato fra le parti e condannava **** a corrispondere all’ex moglie un assegno

divorzile per un importo di euro 1.500 al mese.

Avverso la decisione del Tribunale di Pordenone proponeva appello **** assumendo che non ricorrevano

i presupposti, per la concessione all’ex moglie di un assegno divorzile, posto che la stessa non si trovava

in stato di bisogno, il loro tenore di vita, durante la convivenza, era stato bassissimo per scelta

condivisa dei coniugi, la **** non aveva dimostrato di avere cercato un nuovo posto di lavoro, irrilevante

era la circostanza relativa alla sua necessità di mantenere una figlia, essendo stata la bambina

concepita con altro uomo, il matrimonio delle parti era durato solo due anni.

La Corte di appello di Venezia accoglieva per quanto di ragione il gravame riducendo l’ammontare

dell’assegna divorzile ad euro 1100 al mese. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello

propone ricorso, il **** fondato su due motivi, ilustrati con memoria, la ****

Resiste con controricorso –

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione **** lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa

un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697

c.c..

Assume il ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che spettasse ad esso ricorrente

fornire la prova che la ****, dopo il suo licenziamento, avesse continuato a lavorare o fosse in grado di

svolgere un’attività lavorativa remunerativa.

Nel vigente ordinamento è regola generale che l’onere della prova gravi su chi alleghi o debba allegare

una determinata circostanza; la motivazione della Corte d’appello sovverte tale regola e si pone quindi in

contrasto con il dato normativo che subordina l’obbligo di pagamento dell’assegno divorzile, in favore

del coniuge più debole, alla carenza in capo allo stesso di mezzi sufficienti a garantirgli il medesimo

tenore di vita, goduto in pendenza di matrimonio, e comunque all’impossibilità del coniuge richiedente di

procurarsi tali mezzi.

Nella specie la **** non si è preoccupata di provare di avere cercato un lavoro, avendo preferito

concepire una figlia con altro uomo.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione

dell’art. 5 L. 1.12.1970 n 898 nonché per illegittimità della motivazione.

La Corte d’appello ha liquidato in favore della **** un assegno divorzile di euro 1.100 vale a dire per un

ammontare pari allo stipendio che percepiva durante il pregresso rapporto di lavoro.

Ciò vuole dire che se la controricorrente avesse continuato a lavorare non avrebbe avuto diritto ad

alcun assegno in quanto la separazione prima ed il divorzio poi erano dipese da incompatibilità di

carattere, il contributo dato dalla **** alla conduzione familiare era stato modesto, nessun contributo

economico è stato apportato dalla controricorrente alla formazione del patrimonio dell’ex marito.

Il ricorso è infondato.

Si osserva, in relazione al primo motivo, che la Corte d’appello ha fondato la sua decisione non già sulla

base di una inversione dell’ onere della prova, ma su fatti acquisiti al giudizio quali: florida situazione

economica dell’ **** o disoccupazione della **** a decorrere dall’ottobre 2003, età della stessa, sua

recente maternità e sue specifiche qualifiche professionali, definite dalla Corte di livello medio ed

enfatizzate in senso positivo dal senza prova alcuna.

L’onere della prova in ordine alla sussistenza di particolari attitudini lavorative della **** è stata dal

giudice di merito rettamente addossata al **** essendo state tali qualità eccepite dal ricorrente, al

fine di contestare la situazione economica della controricorrente così come risultante dagli atti.

Pertanto essendo risultato in base alle circostanze acquisite al giudizio che la situazione delle due parti

in causa era particolarmente equilibrata, in favore del ricorrente, che il tenore di vita della coppia, in

costanza di matrimonio, era potenzialmente elevato in base al rilevante reddito prodotto dal … omissis

… che la controricorrente non era in grado di procurarsi un reddito che le consentisse di mantenere il

pregresso tenore di vita esattamente la Corte territoriale ha posto a carico del ricorrente l’onere di

corrispondere all’ex moglie un assegno divorzile per un ammontare peraltro modesto in relazione al suo

reddito, senza con ciò sovvertire i principi vigenti in ordine all’onere della prova, essendo stato, posto a

carico del ricorrente, dalla Corte territoriale, solo la mancata prova di circostanze dallo stesso

eccepite, prima fra le quali, come su detto, la particolare professionalità dell’ex moglie. Il primo motivo

va pertanto disatteso. Inammissibile deve poi ritenersi il secondo motivo, posto che lo stesso non

contiene censure avverso l’impugnata sentenza, ma esclusivamente considerazioni su circostanze che, a

giudizio del **** se ricorrenti ed attuali, avrebbero escluso il diritto della **** alla percezione di un

assegno divorzile.

Considerazioni e non censure che in quanto tali non incidono sulla motivazione dell’impugnata sentenza.

Infine giova rilevare, per mera completezza di esposizione, che le argomentazioni svolte dal **** nella

memoria depositata ai sensi del’art. 378 c.p.c. non sono idonee a giustificare una modifica della

giurisprudenza fin qui consolidatasi che, ai fini della determinazione del tenore di vita, fa riferimento

alle potenzialità della coppia (Cass. civ. sez. I 12.07.2007 n 15610; cass. civ. sez. I 28.02.07 n 4764;

cass. civ. sez. I 07.05.2002 n 6541) e che si ritiene quindi di confermare.

Il ricorso va pertanto interamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in

complessive euro 1.800/00 di cui euro 200/00 per esborsi oltre alle spese generali ed agli accessori

come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez. I Civile del 9 luglio 2008, n.11560 – Pres. Luccioli – est. Bonomo Assegno divorzile, famiglia, divorzio, condizioni economiche (2010-02-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 c. 6 legge 898/1970 e succ. mod., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si deduce che la Corte di appello aveva omesso qualsiasi indagine sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che costituiva un presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’assegno di divorzio ed aveva illogicamente concluso che la D. R. non poteva conservare con i propri mezzi tale tenore di vita, sanando in tal modo il difetto di prova in cui era incorsa la parte richiedente l’assegno. Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato: a) che il reddito aggiuntivo del C., quale subagente assicurativo, era stato impiegato per le esigenze "extra" dei figli, sicché non influiva sul tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, che era quello derivante dagli stipendi dei medesimi; b) che la contrazione di un mutuo per l’acquisto di un appartamento aveva comportato un depauperamento patrimoniale per il C., il cui secondo reddito veniva interamente impiegato per il pagamento della rata mensile; c) che nessuna giustificazione era stata fornita dalla D. R. sulla tipologia delle i spese mediche che asseriva di aver sostenuto e che, comunque, la patologia del diabete mellito, dalla quale era affetta, era una di quelle per le quali è prevista l’esenzione dalle spese; d) che l’andamento ingravescente delle patologie, cui la Corte d’appello aveva fatto riferimento, avrebbe dovuto essere eventualmente valutato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970 e che, comunque, si trattava di spese mediche decrescenti negli anni, essendo ammontate nel 1998 a circa 4 milioni di lire ed a circa 3.300.000 nel 1999, come risultava dalla dichiarazione dei redditi della D. R.

Non sussisteva, infine, secondo il ricorrente, l’ulteriore requisito richiesto per la determinazione del quantum dell’assegno divorzile, e cioè l’idoneità a sostenere il peso del contributo post-matrimoniale da parte del C., titolare di un trattamento di quiescenza equivalente a quello della D. R. e, a differenza di quest’ultima, onerato dal pagamento di un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di abitazione.

2. Il ricorso non è fondato.

L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 28 febbraio 2007 n. 4764, 7 maggio 2002 n. 6541). Correttamente il giudice del merito desume il tenore di vita precedente dall’ammontare complessivo dei redditi dei coniugi "manente matrimonio" (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19446, Cass. 16 luglio 2004 n. 13169);

Nella specie, la sentenza impugnata è coerente con tali principi, essendo pervenuta alla conclusione che la D. R. non appariva in grado di conservare con i propri mezzi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dopo aver desunto tale tenore di vita dalla situazione reddituale dei coniugi. La Corte d’appello ha dapprima affermato che il tenore di vita in costanza di matrimonio era stato correttamente individuato dai primi giudici, considerato che si trattava di persone che avevano svolto per malti anni la stessa attività. Il richiamo è evidentemente riferito alla valutazione riportata nella narrativa della sentenza impugnata, in cui si rileva che il Tribunale aveva osservato che, tenuto conto del tenore di vita manente matrimonio proprio di due dipendenti pubblici con due figli, il dato aggiuntivo e rilevante era l’attività lavorativa ancora in corso per il C., con redditi di poco inferiori a quelli di pensione. Su tale attività lavorativa si sofferma poi la Corte territoriale, la quale, premesso che D. C. e A. D. R. erano entrambi pensionati e percepivano trattamenti di quiescenza di analogo importo, intorno ai 1.100 Euro al mese, sottolinea che il C. godeva inoltre dei proventi della sua attività quale sub-agente assicurativo, iniziata già prima della separazione.

La tesi del ricorrente, secondo cui, il proprio reddito aggiuntivo non avrebbe avuto influenza sul tenore di vita, perché era stato impiegato esclusivamente per le esigenze straordinarie dei figli, non può essere condivisa, trattandosi comunque di una componente delle potenzialità economiche dei coniugi, da cui correttamente viene desunto il tenore di vita dei medesimi (Cass. 15610/07 e 4764/07 cit.).

Deve, quindi, escludersi la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Non sussistono nemmeno i lamentati vizi di motivazione.

La contrazione di un mutuo da parte del C. per l’acquisto di un appartamento, è stata valutata dalla Corte d’appello, la quale ha però logicamente osservato che la vendita da parte del C. di un appartamento per acquistarne un altro, corrispondendo un mutuo, non

esprime alcun depauperamento, visto che alla vendita corrisponde l’incasso del corrispettivo e che all’esborso per il successivo acquisto corrisponde l’incremento immobiliare.

Quanto alle spese mediche gravanti sulla D. R., secondo la Corte d’appello la loro incidenza sul reddito della medesima, considerata dal Tribunale nei limiti di quanto dalla stessa dichiarato nelle denunce Irpef, era modesta, ma non certo irrilevante, tanto più che le patologie da cui era affetta (diabete mellito ed altro) sono ad andamento ingravescente.

Tali considerazioni appaiono congrue e logiche, così da sfuggire a censure in questa sede, nella quale non è possibile procedere ad una rivalutazione di elementi di fatto.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione I Civile – Ord. del 15.01.2010, n. 553 Assegno divorziale, reddito, separazione, famiglia, adeguamento (2010-02-05)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2009, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr. R.G. Russo, osserva e ritiene:

– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 4.09.2009, ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Visto il ricorso (notificato il 2.04.07) in tema di revisione delle condizioni del divorzio ex art. 9 L. n. 898/1970, proposto da A. L. S. nei confronti di M. A., che ha resistito con controricorso (inoltrato per la notifica a mezzo posta il 7- 05.07).

Osservato e ritenuto:

a – che la ricorrente ha impugnato il decreto in data 22.11-27.12.2006, con cui la Corte d’appello di Trieste ha respinto il suo reclamo avverso il decreto del 30.03-10.04.2006, reso dal Tribunale di Udine, ed accolto, invece, il reclamo incidentale dell’A., in punto di spese processuali

b – che la Corte territoriale ha conclusivamente ed argomentatamente confermato il diniego di assegno divorzile in favore della S., già espresso dal Tribunale

c – che a sostegno del ricorso la S. deduce in sintesi che il provvedimento impugnato:

1. è errato ed ingiusto per violazione di legge, onde ne chiede la cassazione a norma dell’art. 111, 7° comma, Cost.

2. ha mal applicato l’art. 9, 1° comma l. div. ed inosservato i relativi criteri ed orientamenti giurisprudenziali, non avendo attribuito rilevanza al sopravvenuto mutamento delle condizioni o del reddito delle parti avvenuto dopo la sentenza di divorzio, resa il omissis, e segnatamente al miglioramento della situazione patrimoniale dell’ex coniuge, a suo parere integrante ragionevole sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti all’epoca del divorzio stesso e non derivato da nuovi fatti, ragione per cui avrebbe dovuto esserle riconosciuto l’affidamento ad un tenore di vita ad esso correlato, non avendo, altresì, considerato che, stante la sopravvenuta alterazione del precedente equilibrio patrimoniale, non potevano costituire circostanze ostative all’attribuzione dell’assegno in questione il fatto che non fosse stato da lei chiesto in sede di divorzio e l’assenza di un deterioramento della propria condizione economica, nonché ancora avendo ritenuto preclusiva la circostanza che al momento del divorzio fossero prevedibili futuri incrementi economici a vantaggio della controparte e sia avendo dato rilievo a “cospicui segni” contrari all’affermato deterioramento della sua situazione economica, laddove, invece, l’unico elemento apprezzabile, costituito dalla somma di euro 100.000,00 (lire 200.000.000), pervenutale per successione materna, era stato sopravvalutato e, comunque, corrispondeva a frazione trascurabile dell’incremento reddituale nel contempo conseguito dall’ex marito

d – che l’illustrazione delle censure è seguita dalla formulazione del seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 40 del 2006): “Se l’ingente incremento del reddito di uno solo dei già coniugi, maturato nel tempo tra la sentenza di divorzio e la domanda di revisione, ai sensi dell’art. 9, 1° comma l. div., giustifichi l’accoglimento di tale domanda nel caso in cui, non essendo stato richiesto un assegno a carico del coniuge meglio dotato sul piano patrimoniale in sede di divorzio, tuttavia risulta che l’ulteriore miglioramento successivo della condizione patrimoniale di quest’ultimo si configura come mero sviluppo della complessiva sua condizione preesistente”

e – che le censure inerenti all’iter motivazionale che sorregge la conclusione dei giudici di merito secondo cui non poteva ritenersi provato il peggioramento della situazione economica della S. si risolvono in inammissibili critiche generiche ed apodittiche e rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, essenzialmente volti ad un non consentito in questa sede di legittimità, più favorevole apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi della ricorrente

f – che del pari inammissibili si rivelano il formulato quesito di diritto e gli illustrati motivi che lo sottendono, dal momento che vengono conclusivamente poste a sostegno del gravame, anche con non apprezzabili soggettive ed apodittiche asserzioni d’indole valutativa, questioni non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, dal momento che:

1. i giudici di merito:

– non appaiono né avere erroneamente considerato l’assenza di analoga domanda nel giudizio di divorzio di per sé ostativa all’attribuzione dell’assegno di divorzio in sede di revisione ex art. 9 l. div., avendo esplicitamente pure richiamato l’opposto principio, né ritenuto non prevedibile la favorevole evoluzione economica dell’ex coniuge, la quale, anzi, hanno posto in rapporto “di continuità” con la situazione preesistente, espressamente assumendo sul punto la tesi della S.

– hanno confermato il diniego del chiesto beneficio sostanzialmente ritenendo che in relazione all’assetto di interessi stabilito in sede di divorzio gli ulteriori incrementi reddituali fruiti dall’A. in epoca successiva non integravano nuove sopravvenienze valutabili ex art. 9 legge div., poiché, secondo la stessa tesi della ricorrente, erano frutto del ragionevole percorso personale e reddituale dell’ex coniuge, e poiché tale percorso evolutivo ed i connessi vantaggi economici si erano già manifestati dopo la cessazione della convivenza coniugale e prima del divorzio del omissis, sicché la S., che aveva rinunciato a chiedere l’assegno in sede di divorzio, ben avrebbe potuto, invece, all’epoca giovarsene, sia pure quali espressione di sue prevedibili, previste e tutelabili aspettative

2. che la S., anche nel quesito di diritto, in cui si limita a prospettare genericamente l’ingente incremento del reddito dell’ex coniuge e l’ulteriore miglioramento successivo, ha anche omesso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di richiamare specificamente dati concreti eventualmente emersi nelle fasi di merito (inerenti anche a sé e non solo all’ex coniuge) ed in tesi trascurati dai giudici di merito, che avrebbero dovuto consentire di desumere l’entità della variazione di consistenza delle condizioni economiche di ciascuna delle due parti e conseguentemente la sostenuta sopravvenuta sensibile alterazione in suo danno del relativo precedente divario e del pregresso equilibrio e, dunque, di efficacemente contrastare anche per tale profilo l’avversata conclusione secondo cui non aveva provato il deterioramento della propria condizione personale rispetto all’epoca del divorzio

g – che, in conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti

– che il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte

– che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., il nuovo procuratore speciale della S. ha premesso anche che non è stata oggetto di censura l’esclusione da parte della Corte distrettuale del sopravvenuto peggioramento della condizione economica della sua assistita (pag. 11 della memoria), ma il criterio di valutazione dell’aumento reddituale dell’ex marito

– che in particolare nella medesima memoria a) viene stigmatizzato il deposito, attuato nella pregressa fase del presente procedimento dal precedente difensore della ricorrente, di un manoscritto personalmente redatto e sottoscritto dalla medesima parte, scrittura che avrebbe dovuto, invece, rimanere riservata ed alla quale non poteva essere in ogni caso attribuita alcuna efficacia probatoria, tanto meno confessoria, e, comunque, valore prevalente rispetto a quello degli atti difensivi del suo difensore; ed inoltre b) risultano formulate osservazioni critiche in ordine alla sfavorevole valutazione della questione di diritto insita nell’impugnato diniego di attribuzione dell’assegno divorzile in sede di revisione, ribadendo che il diniego è stato erroneamente correlato alla prevedibilità, al momento del divorzio, del futuro miglioramento della condizione patrimoniale dell’ex marito, senza prendere in considerazione il “ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio” ed il rilevante “quid pluris” rispetto alla situazione preesistente, relegando lo sviluppo reddituale dell’A., ben superiore alla normale progressione stipendiale, al rango di “continuità ” con il periodo pregresso

– che non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, dal momento che le osservazioni articolate nella memoria:

a. si rivelano inammissibili laddove si sostanziano in contestazioni, non prospettate nel ricorso introduttivo, e, dunque, tardive, concernenti la valutabilità e l’efficacia probatoria del contenuto della memoria personalmente redatta dalla S., argomentatamente affermate dai giudici di merito (pagg. 6 e 7 del decreto), contenuto peraltro dagli stessi apprezzato, nel contesto delle ulteriori risultanze istruttorie, per escludere il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, conclusione che nella medesima memoria si afferma non essere stata oggetto d’impugnazione in questa sede

b. appaiono inidonee a scalfire l’avversata pronuncia sfavorevole laddove s’appuntano sul principio di diritto che sorregge il diniego di attribuzione dell’assegno divorzile, poiché sottendono una sorta di automatismo tra gli incrementi di reddito dell’ex coniuge, che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni presenti al momento del divorzio e rapportabili all’attività svolta e/o al tipo di qualificazione professionale del beneficiario, e l’attribuzione del chiesto beneficio, quando, invece, detti incrementi, pur rivestendo valenza nell’accertamento del diritto alla revisione, non ne comportano di per sé soli il riconoscimento, dovendosi in ogni caso valutare, sulla base di un esame complessivo della fattispecie concreta, se siano suscettibili di assumere rilievo alla stregua del criterio legislativo della esistenza di giustificati motivi di riconoscimento dell’assegno originariamente non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti (in tema cfr. Cass. 200000958).

– che, quindi, il ricorso della S. va respinto

– che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000, 00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Depositata in Cancelleria il 15.01.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile n. 1688 del 27-01-2010 Assicurativo, risarcimento, preventivi, fattura, riparazioni, iva, fermo tecnico (2010-02-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14069/2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

***** ASSIC. SPA, ***** SRL; – intimati –

avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N. 2013/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

Svolgimento del processo

Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ***** e della ***** Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il ***** propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell’anticipazione dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchè del danno da "fermo tecnico".

Il Tribunale di Manduria respinse l’impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all’avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.

Il ***** propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.

Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

I primi due motivi – attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchè la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico – sono fondati.

Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perchè l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).

La sentenza, che non s’è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell’intero processo.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.