DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 5-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l’allegato B; Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento per il riordino della Commissione per l’imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del 29 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le espressioni «Ministro delle attivita’ produttive» e «Ministero delle attivita’ produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente articolo: «Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita’ di trattamento e di opportunita’ tra donne e uomini, nonche’ integrazione dell’obiettivo della parita’ tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita’). – 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. 2. La parita’ di trattamento e di opportunita’ tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. 3. Il principio della parita’ non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 4. L’obiettivo della parita’ di trattamento e di opportunita’ tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita’.»; c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252."; 2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" e’ sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e’ sostituita dalla seguente: "comparativamente piu’"; 3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" e’ sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e’ sostituita dalla seguente: "comparativamente piu’"; 4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati"; 5) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: "2-bis. Le designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo’ essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti."; 6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e politiche di genere"; 7) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: "b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu’ rappresentative;"; 8) al comma 3, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: "c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l’orientamento e la formazione, per l’innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu’ rappresentative; c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunita’, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu’ rappresentative;"; 9) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato."; d) all’articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio e" sono soppresse; e) all’articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti"; 2) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: "f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parita’ di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonche’ sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;"; 3) dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: "g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;"; 4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parita’ fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita’, alla piu’ ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilita’ a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari."; f) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sono aggiunte le seguenti: "o un funzionario"; 2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;"; 3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)"; g) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo"; 2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui all’articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa"; h) all’articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per non piu’ di due volte"; l) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III, titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: "1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parita’, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro."; 3) al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provveduto alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina"; m) all’articolo 16, comma 1, le parole: "sono assegnati" sono sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati"; n) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita’ devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima."; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Nei limiti della disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parita’, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, e’ attribuita una indennita’ mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, e’ fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita’ e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennita’ alle consigliere e ai consiglieri di parita’ supplenti e’ limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza."; 3) il comma 4 e’ abrogato; o) al comma 2 dell’articolo 18, alinea, dopo la parole: "pari opportunita’" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell’economia e delle finanze"; p) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto o comportamento" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento"; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti."; q) all’articolo 26, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: "2-bis. Sono, altresi’, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi."; r) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, dopo le parole: "nell’accesso al lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro"; 2) il comma i e’ sostituito dal seguente: "1. E’ vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche’ la promozione, indipendentemente dalle modalita’ di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita’, a tutti i livelli della gerarchia professionale."; 3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive"; 4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: ", aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento"; s) all’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. E’ vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e’ attribuito un valore uguale."; 2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni"; t) all’articolo 29, nella rubrica, la parola: "carriera" e’ sostituita dalla seguente: "progressione di carriera"; u) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta’ previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali."; 2) il comma 2 e’ abrogato; v) dopo l’articolo 30 e’ inserito il seguente: "Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). – 1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda: a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso; b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonche’ le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. 2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni e’ consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreche’ l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del regime. 3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati. 4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attivita’ necessarie, al fine di garantire l’affidabilita’, la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro. Tali attivita’ sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; z) all’articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell’articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,"; aa) all’articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sono inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"; 2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all’articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi"; bb) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto il comportamento denunziato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parita’ provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e’ avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente,"; 2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell’articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi"; 3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono inserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, "; cc) all’articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste"; 2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro"; dd) dopo l’articolo 41, e’ inserito il seguente: "Art. 41-bis (Vittimizzazione). – 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresi’, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita’ diretta ad ottenere il rispetto del principio di parita’ di trattamento tra uomini e donne."; ee) all’articolo 42, comma 2, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a piu’ forte presenza femminile."; ff) il comma 2 dell’articolo 46 e’ sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita’, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parita’, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri."; gg) dopo l’articolo 50 e’ inserito il seguente: "Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). – 1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonche’ nella formazione e crescita professionale.".

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Gli articoli 1,2,9 e l’allegato B, della legge 7
luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). ― 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’ art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). ― 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’ art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 9 (Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego). ― 1.
Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della
parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione ed impiego (rifusione), il Governo e’ tenuto ad
acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’ l l dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
– La direttiva 2006/54/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
26 luglio 2006, n. L.204.
– Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006 n.133,
n. 125, S.O.
– Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 101, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
luglio 2007, n. 167.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 115, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2007, n. 177.
– La legge 13 novembre 2009, n. 172, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.
Note all’art. 1:
– Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198,
vedi note alle premesse.
– Il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 8 (Costituzione e componenti). (legge 10 aprile
1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7). – 1. Il
Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parita’
di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra
lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche’ in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e’ composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
o per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu’ rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu’ rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e
dai movimenti femminili piu’ rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita’ e delle pari
opportunita’ nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita’ di cui all’art. 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono
effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In
caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo’
essere costituito sulla base delle designazioni pervenute,
fatta salva l’integrazione quando pervengano le
designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche in genere;
b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
dell’istituzione, dell’universita’ e della ricerca, del
Ministero della giustizia, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del
Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato
dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu’
rappresentative;
c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle
Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela
delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
per le politiche per l’orientamento e la formazione, per
l’innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu’
rappresentative;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari
opportunita’, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
dirigenti comparativamente piu’ rappresentative.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e’ nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e’ designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito
dei suoi componenti.».
– Il testo dell’art. 9 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto cosi’ recita:
«Art. 9 (Convocazione e funzionamento). – 1. Il
Comitato e’ convocato, oltre che su iniziativa del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano
richiesta meta’ piu’ uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e a quello della segreteria tecnica di cui
all’art. 11, nonche’ in ordine alle relative spese.».
– Il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). – 1. Il Comitato
adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze
statali, per il perseguimento delle finalita’ di cui
all’art. 8, comma 1, ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all’attuazione degli obiettivi della parita’ e delle pari
opportunita’, nonche’ per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla
necessita’ di promuovere le pari opportunita’ per le donne
nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un
programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie
di progetti di azioni positive che intende promuovere, i
soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di
valutazione. Il programma e’ diffuso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento
dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui
progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e
l’esito finale, adottando un metodo che garantisca un
criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti;
e) elabora codici di comportamento diretti a
specificare le regole di condotta conformi alla parita’ e
ad individuare le manifestazioni anche indirette delle
discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parita’;
f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra
le parti sociali al fine di promuovere la parita’ di
trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi
effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso
al lavoro, alla formazione e promozione professionale,
nonche’ sui contratti collettivi, sui codici di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone
prassi;
g) propone soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all’adozione di progetti
di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni
pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di
uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e della promozione professionale, delle
condizioni di lavoro e retributive, stabilendo
eventualmente, su proposta del collegio istruttorio,
l’entita’ del cofinanziamento di una quota dei costi
connessi alla loro attuazione;
g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con
le organizzazioni non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla lotta contro le
discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e
nell’impiego;
h) puo’ richiedere alla Direzione provinciale del
lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
della promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale;
i-bis) provvede allo scambio di informazioni
disponibili con gli organismi europei corrispondenti in
materia di parita’ fra le donne e uomini nell’occupazione e
nell’impiego;
i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di
azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino
l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione
professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il
reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita’,
alla piu’ ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti di flessibilita’ a livello aziendale che
consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari.».
– Il testo dell’art. 11 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 11 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica). –
1. Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione
e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione
dei pareri al Comitato di cui all’art. 8 e alle consigliere
e ai consiglieri di parita’, e’ istituito un collegio
istruttorio cosi’ composto:
a) il vicepresidente del Comitato di cui all’art. 8,
che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero della
giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di
legittimita’ o di merito;
c) un dirigente o un funzionario del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento
delle pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
d) gli esperti di cui all’art. 8, comma 3, lettera
a);
e) la consigliera o il consigliere di parita’ di cui
all’art. 12.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio,
i componenti di cui alle lettere b), c), c-bis) e c-ter)
del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all’art. 8,
possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa
ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio
istruttorio e’ istituita la segreteria tecnica. Essa ha
compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del
Comitato ed e’ composta da personale proveniente dalle
varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del
medesimo Ministero. La composizione della segreteria
tecnica e’ determinata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Comitato.
4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in
ordine alle proprie modalita’ di organizzazione e di
funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono
costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato puo’
deliberare la stipula di convenzioni, nonche’ avvalersi di
collaborazioni esterne:
a) per l’effettuazione di studi e ricerche;
b) per attivita’ funzionali all’esercizio dei propri
compiti in materia di progetti di azioni positive previsti
dall’art. 10, comma 1, lettera d).».
– Il testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto cosi’ recita:
«Art. 12 (Nomina). – 1. A livello nazionale, regionale
e provinciale sono nominati una consigliera o un
consigliere di parita’. Per ogni consigliera o consigliere
si provvede altresi’ alla nomina di un supplente che agisce
su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed
in sostituzione della medesima o del medesimo;
2. La consigliera o il consigliere nazionale di
parita’, effettivo e supplente, sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita’.
3. Le consigliere ed i consiglieri di parita’ regionali
e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per le pari opportunita’, su
designazione delle regioni e delle province, sentite le
commissioni rispettivamente regionali e provinciali
tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i
reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti
di cui all’art. 13, comma 1, e con le procedure previste
dal presente articolo.
4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di
parita’ regionali e provinciali entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del mandato, o di designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 13,
comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per le pari opportunita’,
provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni
successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 13,
comma 1, e previo espletamento di una procedura di
valutazione comparativa. A parita’ di requisiti
professionali si procede alla designazione e nomina di una
consigliera di parita’.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va
allegato il curriculum professionale della persona
nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
– Il testo dell’art. 14 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006 n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 14 (Mandato). – 1. Il mandato delle consigliere e
dei consiglieri di cui all’art. 12 ha la durata di quattro
anni ed e’ rinnovabile per non piu’ di due volte. La
procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita’
previste dall’art. 12. Le consigliere ed i consiglieri di
parita’ continuano a svolgere le loro funzioni fino alle
nuove nomine.
– Il testo dell’art. 15 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). – 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita’ intraprendono ogni utile iniziativa,
nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del
rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunita’ per lavoratori e
lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di
garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, ivi
compresa la progressione professionale e di carriera, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252:
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie,
nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di
pari opportunita’;
d) sostegno delle politiche attive del lavoro,
comprese quelle formative, sotto il profilo della
promozione e della realizzazione di pari opportunita’;
e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari
opportunita’ da parte dei soggetti pubblici e privati che
operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni regionali e
provinciali del lavoro al fine di individuare procedure
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in
materia di parita’, pari opportunita’ e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la progettazione di
appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attivita’ di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunita’ e sulle
varie forme di discriminazioni;
h) verifica dei risultati della realizzazione dei
progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a
46;
i) collegamento e collaborazione con gli assessorati
al lavoro degli enti locali e con organismi di parita’
degli enti locali.
1-bis) La consigliera o il consigliere nazionale di
parita’, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia
di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni
indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parita’
nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti,
sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della
commissione centrale per l’impiego ovvero del diverso
organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le
funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali
tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresi’ ai
tavoli di partenariato locale ed ai comitati di
sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del
Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i
consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti
delle commissioni di parita’ del corrispondente livello
territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati
che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il
consigliere nazionale e’ componente del Comitato nazionale
e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.
3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di
monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono
alle consigliere ed ai consiglieri di parita’ il supporto
tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di
squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti
nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’art.
46; alla promozione e alla realizzazione di piani di
formazione e riqualificazione professionale; alla
promozione di progetti di azioni positive.
4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita’, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro
territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e promozione professionale, delle
retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione
del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche
in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella
richiesta.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parita’ regionali e provinciali presentano
un rapporto sull’attivita’ svolta agli organi che hanno
provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera
o il consigliere di parita’ che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un
ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con
provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha
provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
pari opportunita’.».
– Il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). – 1. L’ufficio delle
consigliere e dei consiglieri di parita’ regionali e
provinciali e’ ubicato rispettivamente presso le regioni e
presso le province. L’ufficio della consigliera o del
consigliere nazionale di parita’ e’ ubicato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio
e’ funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle
apparecchiature e delle strutture necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la
strumentazione e le attrezzature necessari devono essere
prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio e’
ubicato, nell’ambito delle risorse trasferite ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita’,
nell’ambito delle proprie competenze, puo’ predisporre con
gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere
ed i consiglieri di parita’ convenzioni quadro allo scopo
di definire le modalita’ di organizzazione e di
funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei
consiglieri di parita’, nonche’ gli indirizzi generali per
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 15, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), come stipulato con la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.».
– Il testo dell’art. 17 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 17 (Permessi). – 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita’, nazionale e regionali hanno diritto
per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di
lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro
per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie.
Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri
provinciali di parita’ hanno diritto ad assentarsi dal
posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative
mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono
retribuiti. Ai fini dell’esercizio del diritto di
assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
consigliere e i consiglieri di parita’ devono darne
comunicazioni scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
prima.
2. Nei limiti della disponibilita’ del Fondo di cui
all’art. 18, alle consigliere e ai consiglieri di parita’,
sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi
professionisti, e’ attribuita una indennita’ mensile, la
cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e
quello di supplente, e’ fissata annualmente con il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per le pari opportunita’ e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 18,
comma 2. Il riconoscimento della predetta indennita’ alle
consigliere e ai consiglieri di parita’ supplenti e’
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della
supplenza".
3. L’onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui
al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parita’
regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o
da amministrazioni pubbliche, e’ a carico rispettivamente
dell’ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano
risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 18. L’ente
regionale o provinciale, su richiesta, e’ tenuto a
rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le
ore di effettiva assenza.
4. abrogato.
5. La consigliera o il consigliere nazionale di
parita’, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero
massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente
con il decreto di cui all’art. 18, comma 2, nonche’ di
un’indennita’ fissata dallo stesso decreto. In alternativa
puo’ richiedere il collocamento in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato, percependo in tal
caso un’indennita’ complessiva, a carico del Fondo di cui
all’art. 18, determinata tenendo conto dell’esigenza di
ristoro della retribuzione perduta e di compenso
dell’attivita’ svolta. Ove l’ufficio di consigliera o
consigliere nazionale di parita’ sia ricoperto da un
lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta
al medesimo un’indennita’ nella misura complessiva annua
determinata dal decreto di cui all’art. 18, comma 2.».
– Il testo dell’art. 18 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 18 (Fondo per l’attivita’ delle consigliere e dei
consiglieri di parita’) (decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, art. 9). – 1. Il Fondo nazionale per le
attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’ e’
alimentato dalle risorse di cui all’art. 47, comma 1,
lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. Il Fondo e’ destinato a
finanziare le spese relative alle attivita’ della
consigliera o del consigliere nazionale di parita’ e delle
consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di
parita’, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai
sensi dell’art. 19, comma 3, nonche’ le spese relative alle
azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro
III, titolo I, capo III; finanzia altresi’ le spese
relative al pagamento di compensi per indennita’, rimborsi
e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed
ai consiglieri di parita’, nonche’ quelle per il
funzionamento e le attivita’ della rete di cui all’art. 19
e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di
cui all’art. 16, comma 2, diversi da quelli relativi al
personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari
opportunita’ e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse
del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse
destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al trenta per cento e’ riservata
all’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale
di parita’ ed e’ destinata a finanziare, oltre alle spese
relative alle attivita’ ed ai compensi dello stesso, le
spese relative al funzionamento ed ai programmi di
attivita’ della rete delle consigliere e dei consiglieri di
parita’ di cui all’art. 19;
b) la restante quota del settanta per cento e’
destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse
sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla
commissione interministeriale di cui al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse e’ comunque effettuata
in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di
indicatori che considerano i differenziali demografici ed
occupazionali, di genere e territoriali, nonche’ in base
alla capacita’ di spesa dimostrata negli esercizi
finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali opera la commissione interministeriale per la
gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione e’
composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di
parita’ o da un delegato scelto all’interno della rete di
cui all’art. 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale
di cui all’art. 8, da un rappresentante della Direzione
generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del
Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche’ da tre rappresentanti della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla
proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse
del Fondo ad esse assegnata, nonche’ all’approvazione dei
progetti e dei programmi della rete di cui all’art. 19.
L’attivita’ della commissione non comporta oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le nonne che disciplinano
il Fondo per l’occupazione.».
– Il testo dell’art. 25 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta). – 1.
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento, nonche’ l’ordine di porre in essere
un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori
in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno
favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di
un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del
presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell’attivita’ lavorativa, purche’ l’obiettivo sia
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
2-bis) Costituisce discriminazione, ai sensi del
presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in
ragione dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o
paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della
titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti».
– Il testo dell’art. 26 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 26 (Molestie e molestie sessuali) – 1. Sono
considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per
ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di
violare la dignita’ di una lavoratrice o di un lavoratore e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
2. Sono, altresi’, considerate come discriminazioni le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignita’ di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
2-bis) Sono, altresi’, considerati come discriminazione
i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o
da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i
comportamenti di cui al comma 1 e 2 o di esservisi
sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici
vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli
se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
altresi’, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da
parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione
ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
del principio di parita’ di trattamento tra uomini e
donne.».
– Il testo dell’art. 27 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 27 (Divieti di discriminazione nell’accesso al
lavoro alla formazione e alla promozione professionali e
nelle condizioni di lavoro). – 1. E’ vietata qualsiasi
discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in
forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, nonche’ la promozione, indipendentemente dalle
modalita’ di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attivita’, a tutti i livelli della gerarchia
professionale;
2. La discriminazione di cui al comma 1 e’ vietata
anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza, nonche’ di maternita’ o
paternita’, anche adottive;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche
alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e, aggiornamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di
orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i
contenuti, nonche’ all’affiliazione e all’attivita’ in
un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in
qualunque organizzazione i cui membri esercitino una
particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e
3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione
attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro
privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta dev’essere accompagnata dalle parole "dell’uno o
dell’altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per
la natura del lavoro o della prestazione.».
– Il testo dell’art. 28 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 28 (Divieto di discriminazione retributiva). – 1.
E’ vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta,
concernente un qualunque aspetto o condizione delle
retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un
lavoro al quale e’ attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini
della deteiminazione delle retribuzioni debbono adottare
criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in
modo da eliminare le discriminazioni».
– Il testo dell’art. 29 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 29 (Divieti di discriminazione nella prestazione
lavorativa e nella progressione di carriera). – 1. E’
vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per
quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e la progressione nella carriera.».
– Il testo dell’art. 30 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006 n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 30 (Divieti di discriminazione nell’accesso alle
prestazioni previdenziali). – 1. Le lavoratrici in possesso
dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia
hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli
stessi limiti di eta’ previsti per gli uomini da
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
2. Abrogato.
3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le
maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono
essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice
o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di
richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le
aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per
familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore
con il quale il figlio convive.
4. Le prestazioni ai superstiti, erogate
dall’assicurazione generale obbligatoria, per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal
Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese,
alle stesse condizioni previste per la moglie
dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata
o della pensionata.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonche’
in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed
integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti e di
trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti
per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od
esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio
1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite
per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.».
– Il testo dell’art. 36 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 36 (Legittimazione processuale). – 1. Chi intende
agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti
di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque
discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo’ promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 410 del codice di
procedura civile o, rispettivamente, dell’art. 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
consigliera o il consigliere di parita’ provinciale o
regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all’art.
37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parita’
provinciali e regionali competenti per territorio hanno
facolta’ di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di
giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua
giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti, su delega della persona che vi
ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi
dalla medesima.».
– Il testo dell’art. 37 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela di piu’
soggetti). (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 7,
8, 9, 10 e l 1). – 1. Qualora le consigliere o i
consiglieri di parita’ regionali e, nei casi di rilevanza
nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale
rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo,
in violazione dei divieti di cui al capo II del presente
titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione
e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa
la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche’ in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, anche quando non siano individuabili in modo
immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in
giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere
all’autore della discriminazione di predispone un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine
non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di
discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, le associazioni locali aderenti alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Se il piano e’ considerato idoneo alla
rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il
consigliere di parita’ promuove il tentativo di
conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata,
acquista forza di titolo esecutivo con decreto del
tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parita’, qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
in caso di esito negativo della stessa, possono propone
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina
all’autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche’
la consigliera o il consigliere di parita’ regionale
competente per territorio o la consigliera o il consigliere
nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed
attuazione del piano.
4. Ferma restando l’azione di cui al comma 2, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita’ possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con
decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina
all’autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 3. Contro il decreto e’ ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione avanti alla medesima autorita’ giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
5. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al
decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel
relativo giudizio di opposizione e’ punita "con l’ammenda
fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi", e comporta
altresi’ il pagamento di una somma di 51 euro per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento da
versarsi al Fondo di cui all’art. 18 e la revoca dei
benefici di cui all’art. 41, comma 1.».
– Il testo dell’art. 38 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni). –
1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in
violazione dei divieti di cui al capo II del presente
titolo o di cui all’art. 11 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso
al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche’ in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del
lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della
consigliera o del consigliere di parita’ provinciale o
regionale territorialmente competente, il tribunale in
funzione del giudice del lavoro del luogo ove e’ avvenuto
il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo
regionale competente, nei due giorni successivi, convocate
le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina
all’autore del comportamento denunciato, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L’efficacia esecutiva del decreto non puo’ essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto e’ ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e’
punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a
sei mesi.
5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in
materia di sospensione dell’atto dall’art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di
azione individuale in giudizio promossa dalla persona che
vi abbia interesse o su sua delega da un’organizzazione
sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o dalla
consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di
parita’.».
– Il testo dell’art. 41 del citato decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). – 1.
Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, ivi compresa
la progressione professionale e di carriera, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in
relazione alle forme pensionistiche complementari,
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente ai
Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adottano
le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,
la revoca del beneficio e, nei casi piu’ gravi o nel caso
di recidiva, possono decidere l’esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione
si applica anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro
comunica direttamente la discriminazione accertata per
l’adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una
conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37,
comma 1.
2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
e’ punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro».

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Divieto di discriminazione). – 1. E’ vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti.»; b) all’articolo 54, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.».

Note all’art. 2:
– Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
vedi note alle premesse.
– Il testo dell’art. 54 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
aprile 2001, n. 96, S.O., cosi’ come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 54 (Divieto di licenziamento). – 1. Le
lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche’ fino
al compimento di un anno di eta’ del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e’ tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell’attivita’ dell’azienda cui essa
e’ addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e’ stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all’art. 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo’ essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attivita’
dell’azienda o del reparto cui essa e’ addetta, sempreche’
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo’ altresi’ essere collocata in mobilita’
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l’ipotesi di collocamento in mobilita’ a seguito della
cessazione dell’attivita’ dell’azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e’
nullo.
6. E’ altresi’ nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita’, di
cui all’art. 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di eta’ del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e’ punita con la sanzione amministrativa
da euro 1.032 a euro 2.582. Non e’ ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, lettera d),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a
recarsi all’estero per ricevere la proposta di
abbinamento.».

Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e’ sostituita dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parita’.»; b) al comma 5 il quarto periodo e’ soppresso.

Note all’art. 3:
― Il testo dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2007, n. 177, come modificato
dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 1 (Composizione della Commissione). ― 1. La
Commissione per le pari opportunita’ fra uomo e donna, gia’
istituita ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata:
«Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita’ e ha durata di tre anni decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione e’ composta da ventisei membri:
a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita’,
di seguito denominato "Ministro", che la presiede;
b) undici componenti scelti nell’ambito delle
associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale;
c) tre donne che si siano particolarmente distinte,
per riconoscimenti e titoli, in attivita’ scientifiche,
letterarie, sociali e imprenditoriali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro personalita’ espressive degli organismi
sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche
di genere;
f) tre componenti scelti nell’ambito delle
organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione
femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita’.
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell’art. 4,
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4. Il Segretario, nominato ai sensi dell’art. 4,
collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla
base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
gli adempimenti ai fini dell’insediamento dei gruppi di
lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l’anno.
Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita’. Almeno
due volte l’anno, la Commissione si riunisce a composizione
allargata, con la partecipazione di un rappresentante di
pari opportunita’ per ogni regione e provincia autonoma,
anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e
segnalazioni in merito a questioni che rientrano
nell’ambito delle competenze del sistema delle regioni e
delle autonomie locali.
6. Per la partecipazione alle riunioni della
Commissione i componenti non hanno diritto a percepire
alcun compenso o indennita’; ai componenti che abbiano la
sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della
Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente
partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio,
purche’ debitamente documentate; parimenti sono rimborsate
le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali
missioni deliberate dalla Commissione.
7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze
alle riunioni non giustificate anche non continuative
superiori a quattro. La decadenza e’ dichiarata dal
Ministro.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=010G0018&tmstp=1265704030469

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 * 05/02/2010 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 4-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere
all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e
confiscati determinate dall’eccezionale incremento delle procedure
penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di
beni sottratti alla criminalita’ organizzata, aggravate
dall’eccezionale numero di beni gia’ confiscati e non ancora
destinati a finalita’ istituzionali e di utilita’ sociale;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
istituire un organismo che assicuri l’unitaria ed efficace
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con
l’autorita’ giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di
garantire un rapido utilizzo di tali beni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata
1. E’ istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L’Agenzia ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Reggio Calabria ed e’ posta sotto la vigilanza del Ministro
dell’interno.
3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’articolo
2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e
dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche’
delle criticita’ relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del
procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei
procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al
procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e
successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art. 2 Organi dell’Agenzia 1. Sono organi dell’Agenzia: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. 3. Il Consiglio direttivo e’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed e’ composto: a) da un rappresentante del Ministero dell’interno; b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato. 4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e’ nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Art. 3

Attribuzioni degli organi dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo’ nominare uno o piu’ delegati, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi’,
all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal
Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al
Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il
Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della
giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attivita’ svolta
dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n.
575.
2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni
confiscati per le prioritarie finalita’ istituzionali e sociali,
secondo le modalita’ indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle
norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando
il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non
destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo, adotta, altresi’, i provvedimenti di vendita, distruzione
o demolizione, secondo le modalita’ previste dalla medesima legge n.
575 del 1965.
3. L’Agenzia per le attivita’ connesse all’amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati puo’ avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture
territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di
supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in
previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita’ istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli
enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita’
indicate;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita’ del presente decreto;
i) provvede all’eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, dell’autorita’ giudiziaria, di enti ed
associazioni di volta in volta interessati.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono disciplinati:
a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;
b) la contabilita’ finanziaria ed economico patrimoniale relativa
alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e contabile dalle attivita’ di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l’Agenzia e
l’Autorita’ giudiziaria, nonche’ i flussi informativi necessari per
l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia, anche in relazione ai
procedimenti penali e di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del
regolamento.
2. I rapporti tra l’Agenzia e Agenzia del demanio per
l’amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante
apposita convenzione non onerosa.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti puo’ avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L’Agenzia e’ inserita nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5

Disposizioni sull’attivita’ dell’Agenzia
e rapporti con l’autorita’ giudiziaria

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2-sexies:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Con il
provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli
articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e affida all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa
nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della
polizia giudiziaria. L’Agenzia ha il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni
sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine
di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni. Al fine di
consentire la verifica dell’andamento dell’amministrazione l’Agenzia
trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;
2) al comma 2 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«L’Agenzia puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita’,
da tecnici o da altre persone retribuite.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia si
avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli
iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non
puo’ avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento e’ stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse
conviventi, ne’ delle persone condannate ad una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui
sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;
4) il comma 4 e’ abrogato;
5) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso
in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l’Agenzia di cui al
comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. L’Agenzia deve presentare al tribunale,
entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione
particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei
beni aziendali sequestrati, nonche’ sullo stato dell’attivita’
aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero,
ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva
il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di
gestione dell’impresa.»;
6) al comma 4-ter le parole: «l’amministratore giudiziario»
sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»;
7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la
nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;
b) all’articolo 2-septies:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata puo’ stare in
giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei
terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’Agenzia deve
presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una
relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla
consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione,
esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresi’
segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che
potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a
conoscenza nel corso della gestione.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia adotta
tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la
tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede
alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono
necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;
4) il comma 4 e’ abrogato;
c) all’articolo 2-octies:
1) al comma 1 le parole: «dall’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti:
«da essa»;
2) al comma 3 le parole: «all’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «all’Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostitute
dalle seguenti: «da essa»;
3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4
dell’articolo 2-septies» sono soppresse;
4) al comma 5 la parola: «concede» e’ sostituita dalle
seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole:
«dell’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia»;
5) al comma 6 le parole: «all’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «all’Agenzia»;
6) al comma 7 le parole: «l’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «l’Agenzia»;
d) all’articolo 2-nonies:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche’» sono
inserite le seguenti: «all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno» sono soppresse;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «L’Agenzia»;
e) all’articolo 2-decies:
1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
«1. Ferma la competenza dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata di cui agli articoli 2-nonies e
2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali e’ effettuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia,
previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del
valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 2-septies,
comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che
sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.
2. L’Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all’adozione del provvedimento di destinazione. Anche
prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del
codice civile.»;
2) il comma 3 e’ abrogato;
f) all’articolo 2-undecies:
1) al comma 1:
1.1) nell’alinea, le parole: «L’amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata»;
1.2) alla lettera b), il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Se la procedura di vendita e’ antieconomica l’Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Se entro un anno l’ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi.»;
3) al comma 2, lettera c), in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
4) al comma 2-bis dopo le parole: «sono destinati» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia»;
5) al comma 3:
5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all’affitto» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e le parole:
«previa valutazione del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze,» sono soppresse;
5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguita dall’Agenzia» e le parole: «da parte del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte
dell’Agenzia»;
6) al primo periodo del comma 3-bis:
6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri»;
6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le
seguenti: «all’Agenzia o»;
7) al comma 4:
7.1) dopo la parola: «provvede» e’ inserita la seguente:
«l’Agenzia»;
7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono
soppresse;
7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio
dell’Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti:
«L’Agenzia»;
8) al comma 6 le parole: «L’amministrazione delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;
g) all’articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni
sequestrati e confiscati, nonche’ la trasmissione dei medesimi dati
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.».
2. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applicano le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e
confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti
diversi da quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Art. 6 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale 1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta». 2. All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».

Art. 7 Disciplina transitoria 1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto: a) la dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unita’, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e’ assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza; b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e’ autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita’ dell’Agenzia. 2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attivita’ del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia’ attribuite allo stesso Commissario, nonche’, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia’ occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, puo’ avvalersi di esperti e collaboratori esterni. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, pendenti alla stessa data.

Art. 8

Rappresentanza in giudizio

1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9 Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, e’ competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio. 2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia e’ domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-04&task=dettaglio&numgu=28&redaz=010G0020&tmstp=1265703815517

Cassazione sez II civile del 4.12.2009 n. 25676 Circolazione stradale, contravvenzioni, querela di falso, testimonianza, percezioni sensoriali (2010-02-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.3.2004 l’avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 – 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l’infrazione contestata, perchè nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. **** in tutt’altro luogo.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l’assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l’esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l’infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell’esponente dall’atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all’accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l’avvenuta ammissione della relativa prova.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.

La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l’opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull’errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell’accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.

Se invero il C. con l’opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell’auto con la quale era stata commessa l’infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest’ultimo all’efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un’auto).

Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall’opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell’ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l’avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l’errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell’auto con la quale era stata commessa l’infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all’accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l’esatta identificazione del veicolo oggetto dell’infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.

Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Castellamare di Stabia, dr. Francesco Buonocore Equitalia, cartelle esattoriali, risarcimento danni, fermo amministrativo, illegittimo (2010-02-01)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 4407/09 DEL 7.12.2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2067/2009, riservata all’udienza del 20.11.2009

TRA

Attore, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Russo e Marilisa Somma con studio in C.mare di Stabia al viale Europa 165 giusto mandato a margine dell’atto di citazione ATTORE

E

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Sabatino Santangelo, dall’avv. Francesco Forzati elettivamente domiciliata presso lo studio legale Napolitano Domenico sito in C.mare di Stabia alla via Denza n. 9.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, Attore conveniva in giudizio la Equitalia Polis s.p.a., esponendo che detta società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, aveva illegittimamente proceduto, senza alcun avviso e controllo del presunto debito (comunque prescritto), all’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà tg. AB552CS. L’attore sottolineava che l’unica cartella esattoriale posta a base del fermo amministrativo, la n. 07119981400124670000, era stata, in parte, pagata nell’anno 1998 e in parte sottoposta, nel 1999, a sgravio da parte del Comune di C.mare di Stabia. Aggiungeva l’attore che tale provvedimento di fermo era stato scoperto solo all’atto di vendita dell’autoveicolo sottoposto a fermo e che, a causa dello stesso, non solo l’auto non era stata venduta ma che l’attore non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi. In più, l’illegittimo comportamento della convenuta, concretizzatosi anche in violazioni di norme di legge e di regole sulla trasparenza, correttezza e buona fede, aveva creato all’attore anche gravi danni personali, oltre che patrimoniali, nonché danni all’immagine, al suo onore, decoro, e danni da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.

All’udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Equitalia Polis s.p.a.. Il procuratore della Equitalia s.p.a. si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti; si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l’accoglimento della propria tesi difensiva. Sottolineava la differente posizione tra ente impositore ed agente di riscossione e quindi che il compito del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmesso dall’Ente impositore. Ribadiva, altresì, che la propria attività era stata svolta in modo ineccepibile in quanto in data 3.07.08, poiché sulla cartella del 1999 vi era un residuo di euro 263,69, era stato iscritto provvedimento di fermo sull’auto dell’attore ma che, poi, a seguito dello sgravio, per azzeramento, del suindicato importo, in data 15.10.2008, il fermo era stato revocato.

Il procuratore della Equitalia Polis s.p.a. concludeva, dunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Precisate le conclusioni delle parti, ascoltato il teste di parte attrice, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alla domanda oggetto di causa, in quanto volta alla condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a seguito dell’illegittimo comportamento della Equitalia Polis s.p.a., da liquidarsi, anche in via equitativa, nella competenza per valore esente del Giudice adito.

Sono altresì documentalmente provate le legittimazioni, attiva e passiva, delle parti.

Nel merito, la domanda attrice è pienamente fondata e, di conseguenza, va accolta.

Il fermo amministrativo e’ un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell’obbligato. Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (cioè sessanta giorni), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada.

La procedura parte con la notifica della cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, in questo caso il PRA. La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, e la nota dell’Agenzia delle Entrate, la n. 57413/2003, (richiamata e confermata da molte decisioni delle Commissioni Tributarie, per tutte vedasi la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 399/2007), prevede che gli agenti della riscossione, prima di procedere al fermo, devono emettere un preventivo "preavviso di fermo".

Tale ‘obbligo’ di preavviso, poi, in un certo senso è previsto anche dalla nota ‘interna’ n. 4887 del 5.07.07 emessa dalla Equitalia, che, nel rendere omogenea l’attività operativa dei vari esattori, ha stabilito, prima di procedere al fermo amministrativo, l’obbligo dell’invio di solleciti e preavvisi e ha specificato che il fermo amministrativo puo’ riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.

La Direttiva Equitalia, prevede, per i debiti da 50 a 500 euro, che dopo la cartella esattoriale, occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo; in più precisa che per tali importi, il fermo puo’ riguardare un solo veicolo.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l’importo dovuto nonche’ l’anno di riferimento (se presente nel ruolo).

Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l’unico modo per evitare il fermo e’ pagare, e visto che la procedura e’ gia’ iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l’iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione. Se anche il sollecito ed il preavviso non sortiscono alcun effetto, elassi i giorni previsti, l’agente di riscossione può procedere ad iscrivere fermo amministrativo. Il fermo, dunque, inibisce la disponibilità dell’autovettura e quindi impedisce al proprietario della stessa di venderla o di usarla, pena sanzioni previste dal CDS.

La Cassazione, poi, con sentenza del 23.07.2008, n. 20301 ha stabilito che “l’efficacia del fermo è condizionata dalla comunicazione che, una volta eseguita l’iscrizione del provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale non può concepirsi il venire in essere di un atto implicito, difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei suoi requisiti di efficacia”. Orbene, secondo i giudici della Suprema Corte, i fermi amministrativi, privi della successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione, sono nulli per la mancanza di un atto indefettibile del procedimento di fermo.

Nel caso de quo, l’attore, senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva, quale sollecito o preavviso, né, per di più, nessuna comunicazione successiva al fermo, e solo a seguito del tentativo della vendita dell’autovettura, ha scoperto che sulla propria auto gravava il fermo amministrativo. Quanto dedotto e provato dall’attore, anche attraverso prova testimoniale, di certo non è stato contestato né smentito dalla convenuta. In sostanza, la concessionaria Equitalia Polis s.p.a., per un credito, pagato, sgravato e, comunque, prescritto, “forzando" gli strumenti previsti atti a realizzare la riscossione, senza prima avvisare o mettere in mora il Bove, ha direttamente iscritto fermo amministrativo sull’autovettura.

Dagli atti di causa risultano anche violate, ad opera della parte convenuta, oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore.

Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, quindi, è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini.

Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel caso di specie la Equitalia S.p.A., che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite hanno rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico.

Sicché, ai fini della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno", costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia subito, oltre che danni esistenziali e morali per la "persecuzione”, ed azioni esecutive di controparte, anche violazioni al suo buon nome, immagine e onorabilità, avendo dovuto, inoltre, dedicare altro

tempo alla vicenda, nonostante l’intervenuto pagamento di parte della cartella e di intervenuto sgravio per l’altra parte della cartella, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Equitalia S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad un

legale per la tutela dei propri interessi. Per non parlare poi del lungo periodo di stress che ha sofferto l’attore che, di fatto, è stato costretto a rivolgersi ad un medico per gli accertamenti e le cure del caso (cfr. documentazione medica allegata).

Inoltre l’attore ha subito danni patrimoniali notevoli, che vanno dall’impossibilità di vendere il proprio autoveicolo sottoposto a fermo, al mancato uso, per più di cento giorni, dell’automobile. Tale autovettura, ovviamente, è stata soggetta a svalutazione e deprezzamento economico. L’attore ha dimostrato di aver comunque provveduto a pagare, per l’autovettura sottoposta a fermo, non solo la rca ma anche il bollo. Tutte queste circostanze, provate sia documentalmente che attraverso le parole del teste escusso (della cui attendibilità non è dato dubitare), convincono il Giudice di tutti i danni patrimoniali subiti dall’attore.

Inoltre, l’ingiusto ed indebito fermo amministrativo, anche così come scoperto dall’attore, è senza dubbio lesivo di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine, da ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sezione I Civile, n. 14977/2006.

Pertanto, in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio, vittima dell’ingiusto fermo subito, lesivo anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, oltre al risarcimento del danno patrimoniale quantificato equitativamente in 500,00 euro, anche il risarcimento all’immagine, onore e buon nome dell’attore calcolati nella misura equitativa di € 200,00.

Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di C.mare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Attore nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., così provvede:

a)condanna la Equitalia Polis s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Attore lo, della somma complessiva, liquidata equitativamente, di Euro 700,00 oltre interessi legali dalla mora al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non;

b)condanna la Equitalia Polis s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 750,00 di cui € 70,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 280,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili, con attribuzione ai procuratori costituiti.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 4.12.2009

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Buonocore