Tribunale di Brescia sez II sentenza n.124 del 2010 Banche, consumerismo, anatocismo, conto corrente, prescrizione, decadenza, nullità, tasso legale (2010-01-27)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

– Sezione Seconda Civile –

nella persona della dott.ssa Lucia Cannella, in funzione di Giudice unico, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 124

nella causa iscritta al n. 19599/05 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi da

ALFA , rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti A. Tanza e B. Fanti

ATTRICE

contro

Banca Popolare di Bergamo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv. ti F. Garrone e M. lolita

CONVENUTA

OGGETTO: 140111 indebito soggettivo-indebito oggettivo

CONCLUSIONI

Per l’attore: Come in citazione ed in memoria ex art. 183 comma v cpc.

Per la convenuta: "Come da foglio allegato al verbale di udienza del 26.3.2009"

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 16.12.2005 ALFA conveniva in giudizio la Banca Popolare di Bergamo allegando di aver intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente con affidamento mediante scopertura aperto il 27.12.1983, recante il n. 6712, che era stato estinto il 27.12.1995; che l’istituto avesse eseguito il calcolo degli interessi passivi per il correntista alla fine di ogni trimestre con anatocismo in violazione dell’art. 1283 c.c., che la clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi fosse nulla per violazione degli arti. 1284 comma 3, 1346 e 1418 c.c., in quanto faceva riferimento all’ "uso piazza", che fosse stata illegittimamente calcolata la commissione di massimo scoperto ed utilizzato la antergazione e/o postergazione dei cd "giorni valuta"; chiedeva che previo calcolo degli interessi al tasso legale, fosse determinato il dovuto alla banca e la condanna della stessa alla restituzione in favore dell’attore delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l’istituto bancario convenuto eccependo la prescrizione dell’azione di nullità, nel merito, resistendo alla domanda ed in via subordinata riconvenzionale chiedendo la condanna della società attrice al pagamento dì indennizzo per ingiustificato arricchimento derivante dal peggioramento delle condizioni economiche concordate con la banca per i servizi da questa prestati nella gestione del conto corrente affidato e quindi dalla diminuzione del prezzo corrispettivo.

La causa veniva istruita con CTU contabile affidata al rag. Ferretti.

In via preliminare, si impone una breve illustrazione dei principi generali che il Tribunale intende adottare ai fini della decisione.

L’anatocismo trimestrale

La norma dell’art. 1283 c.c. è ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può, però, essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (art. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o intepretativi (art. 1368 c.c) consistendo l’uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (opino iuris ac necessitatis).

In campo bancario la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritiene del tutto illegittimo l’anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (v. cass. s.u. 21.095/2004 e cass. 10.127/2005) in quanto fondato su un uso negoziale contrariamente a quanto previsto dall’art. 1283 c.c.. In particolare le sezioni unite della suprema corte di cassazione con la sentenza 21095/2004 hanno dato ampia e condivisibile motivazione alla conclusione suddetta escludendo pure che la fondazione di un uso normativa possa essere riconducibile in qualche modo alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement giurisprudenziale del 1999. L’iter seguito dalle sezioni unite può così essere ricostruito: I) né le norme del c.c. del 1865 né quelle del codice di commercio del 1882 possono costituire fondamento normativo di un uso che costituisca eccezione alla regola di cui all’art. 1283 c.c. né a maggior ragione possono ritenersi normativamente fondate le raccolte di usi e consuetudini bancarie anteriori al 1942 a meno che siano recepite o fondate su una norma vigente; II) neppure le Norme Bancarie Uniformi (N.B.U.) né gli accordi di cartello bancario possono costituire usi normativamente fondati dappoiché le prime sono incontestabilmente mere raccolte di usi negoziali e le seconde ex art. 32 L.b. 1938 sono da considerarsi accordi volontari e liberi privi della opino iuris ac necessitatis; III) il parallelo tra la normativa del conto di corrispondenza ordinario – ove agli artt. 1823, 1825, 1831 e 1833 c.c. è prevista la capitalizzazione degli interessi – e quella del conto corrente bancario è errato trattandosi di due tipi contrattuali diversi in quanto:

– le rimesse annotate sul primo sono inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto essendo destinate alla compensazione con eventuali futuri crediti di controparte mentre nel secondo il credito disponibile nel conto è sempre quello disponibile sulla base del saldo giornaliero;

– nel conto corrente ordinario le singole rimesse mantengono la loro individualità; nel conto corrente bancario, invece, perdono la loro individualità nel senso che non danno luogo a rapporti di credito/debito autonomi tra loro ingenerando semplici variazioni del saldo disponibile (in tal senso v., da ultimo, cass. 22 marzo 2005 n. 6187).

** La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell’intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime (cfr. in punto nel medesimo senso cfr. Corte di Appello di Milano 4.4.2003 n. 1142, Corte di Appello di Lecce13 maggio 2002 e Corte di Appello di Torino 21.1.2002 n. 64, ma vedi pure cass. s.u. 17.7.2001 n. 9653 nella parte motiva). Ovviamente la problematica della nullità della clausola anatocistica, come sopra visto, non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (art. 25 d. lgs. 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l’anatocismo sugli interessi debitori purché con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, invece, l’anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno l luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell’anatocismo tra interessi debitori e creditori.

La nullità degli interessi "uso piazza"

La Corte di Cassazione oltre a ritenere nullo l’anatocismo trimestrale in sé ha dichiarato l’illegittimità della cosiddetta clausola "interessi uso piazza" di cui all’art. 7 comma terzo delle Norme bancarie Uniformi (N.U.B.) secondo cui "gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito salvo patto contrario si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura". (clausola contenuta anche nel contratto di conto corrente oggetto del contendere).

Ora approfittando della circostanza che la L. 154/1992 (la quale vietava espressamente il rinvio agli usi per determinare il contenuto economico-normativo del rapporto) non prevedeva alcuna disciplina intertemporale per i contratti bancari stipulati anteriormente ad essa e argomentando dall’art. 161 sesto comma del d.lgs. n. 385/1993, – che stabilisce che i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalle norme anteriori – gli istituti di credito avevano continuato ad applicare interessi ultralegali in forza della clausola in esame integralmente riportata nei modelli di conto corrente bancario predisposti dall’A.B.I. prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza (1. 154/92). La giurisprudenza di legittimità – pur prendendo atto del carattere non retroattivo della nuova normativa – ha, tuttavia, sottolineato che il giudice può e deve compiere il controllo sulla validità dell’atto secondo la disciplina del tempo ovvero sulla base della norma generale di cui all’art. 1284 c.c. e leggendo la clausola n. 7 sopra riportata ha ritenuto evidente la nullità della stessa a causa della eccessiva genericità ed indeterminatezza che impedisce al correntista di stabilire con immediatezza il tasso d’interesse applicato nei suoi confronti gravandolo, di contro, di un onere di informazione certamente di non facile assolvimento. Partitamente la Suprema Corte sostiene che la clausola de qua (art. 7 N.U.B.) non è sufficientemente univoca e non può, cosi, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. E non soddisfa il requisito dell’univocità neppure l’eventuale riferimento generico al tasso interbancario in quanto se il riferimento riguarda tassi particolari su scala locale gli stessi non consentono per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano concretamente voluto fare riferimento; né il riferimento ad accordi su scala nazionale se gli stessi contengono diverse tipologie di tassi perché in tal modo non è fornito un parametro vincolante; né ancora il riferimento alle rilevazioni A.B.I. e della Banca d’Italia dal momento che le stesse si limitano a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito in virtù di una disciplina liberamente adottata (cfr. cass. 22.2.2005 n. 3589); né, infine, soddisfa il requisito dell’univocità il riferimento ad accordi di cartello che determinano in modo vincolante il tasso dal momento tali accordi, se esistenti, violerebbero la 1. 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato (cfr. cass. 4490/2002 e successivamente cass. 12222/2003). La nullità in esame, poi, non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso periodicamente inviate dalla banca al cliente; in tal caso, infatti, gli interessi vanno considerati come pattuiti senza la forma scritta essendo irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto in epoca anteriore all’entrata in vigore della I. n. 154/1992 (cfr. cass. 1.2.2002 n. 1287, 28.3.2002 n. 4490 e cas. 18.4.2001 n. 5675). La nullità della clausola in questione riguarda tutti i contratti sia quelli stipulati in data successiva al 9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della 154/1992) sia quelli stipulati in data anteriore in quanto in quest’ultimo caso trattasi di nullità. ex art. 1284 c.c. rilevabile ex officio (cass. 4093/2005). Per taluni arresti della corte di cassazione, però, con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo ius superveniens, pur non influendo sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla 1. 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigere potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono.La conseguenza di tale nullità, come sopra visto, è l’applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c ult. comma in quanto la non debenza di alcun interesse è prevista solo dall’art. 1815 c.c. in caso dì interessi usurari.

La mancata contestazione degli estratti conto, il termine prescrizionale e la decorrenza del dies a quo della prescrizione nel rapporto di conto corrente bancario.

Per quanto attiene alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha stabilito, con motivazione convincente e condivisa da questo Tribunale, che essa rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute. Più precisamente la mancata contestazione dell’estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cass. sez. I civ. 14.5.1998 n. 4846, cass. 11.9.1997 n, 8989 e da ultimo cas. 4490/2002).

Per quanto, invece, riguarda la prescrizione dell’azione di ripetizione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si applica il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l’operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario – quale contratto di durata – ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l’ordinaria prescrizione decennale (cfr tra tante cass. 29.1.1999 n. 802 e cass. 3.2.1999 n. 1110),

E’ stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare ed avere – ha il carattere della definitività: in altri termini il rapporto pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi si atteggia come unico ed unitario per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi (v. cass. 14.5.2005 n. 10.127 e cass. 23.3,2004 n. 5720).

La commissione di massimo (c.m.․) scoperto e la decorrenza della valuta.

La commissione di massimo scoperto (c.m.s.) è una voce di costo capitalizzata trimestralmente al pari degli interessi passivi.

Taluni autori sostengono che se il sistema di calcolo di detta commissione è parametrato a quello degli interessi vi dovrebbe essere una capitalizzazione della somma dovuta a tale titolo su base trimestrale a chiusura del conto debitore, tuttavia trattandosi di posta che non partecipa alla natura dell’interesse non sono applicabili alla medesima le conclusioni in tema di anatocismo: il riferimento al calcolo trimestrale sarebbe soltanto un criterio di calcolo il quale non ne snatura la funzione che sarebbe quella di remunerare la banca dell’obbligo di tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida da erogare a semplice richiesta.

La giusprudenza della suprema corte, però, va di contrario avviso precisando che, in caso di previsione della capitalizzazione trimestrale deve ritenersi che la commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e, quindi, la clausola anatocistica è nulla come gli interessi anatocistici (cass. 11722/2002).

In merito il Tribunale ritiene che la commissione di massimo scoperto laddove il conto corrente sia collegato ad un’apertura di credito non partecipa della natura degli interessi – tanto che non a caso la Banca d’Italia, con circolare I ottobre 1996 intervenendo in merito alla rivelazione dei tassi di interesse per l’individuazione della soglia usuraria ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) – sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. In caso di determinazione della medesima con il rinvio alle condizioni usualmente praticate sul mercato la stessa (v. art. 7 contratto conto corrente) deve ritenersi nulla per il medesimo argomento utilizzato in ordine alla stessa clausola 7 del contratto bancario relativamente alla determinazione degli interessi "uso piazza".

Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato ad un’apertura di credito allora la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura cosicché la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale della commissione deve considerarsi nulla alla luce di quanto sopra detto.

Con riguardo, invece, alla decorrenza delle valute va ricordato che l’art. 7 del contratto di conto corrente prevede che "le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto". Trattasi di clausola all’evidenza nulla ex art. 118 T.U.B. in quanto applicandosi la valuta d’uso o quella che la banca applicherà negli estratti conto emerge l’indeterminatezza dell’oggetto di tale clausola la quale deve ritenersi nulla, anche se presente nei contratti stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore del T.U.B., proprio ex art. 1418 c.c.

Il principio, allora, è quello per cui deve applicarsi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro (Corte di appello di Lecce 84/2001, Trib. Roma 5.3.1987, 22 giugno 1987, Trib. Napoli 27.2.1987 e cass. 26.7.1989 n. 3507).

Disamina del merito.

Passando, ora, al merito della vicenda in primo luogo va rigettata l’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere dalla convenuta dal momento che il c/c in esame, aperto il 27.12.1983, è stato chiuso il 27.12.1995 e la decorrenza della prescrizione è stata interrotta con lettera 10.12.2004 (doc. 6 att.) che costituiva in mora l’istituto ai sensi dell’art. 2943 u.c. c.c.

Sul conto corrente in esame, le cui clausole facevano generico riferimento per la corresponsione di interessi all’uso piazza, sono stati addebitati interessi passivi con periodicità trimestrale ed attivi con periodicità annuale, oltre ad addebiti per commissioni di massimo scoperto, illecitamente per quanto sopra spiegato.

Nel corso del rapporto, la società correntista ha concluso un accordo in forma scritta con la banca (doc. 4 conv.) ove si prevedeva che il tasso di interesse debitore fosse del 16.50 ed il tasso di mora del 18,50 mentre per la commissione di massimo scoperto era previsto il solo indice di 1/8.

Mentre quindi la determinazione del tasso di interesse convenzionale è idoneo a soddisfare i requisiti di forma, non altrettanto può dirsi della pattuizione della commissione di massimo scoperto, che è indeterminata e quindi nulla.

Vanno quindi accolte le esatte doglianze attoree ed il Tribunale reputa che la clausola n. 7 vada depurata sia dell’anatocismo trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto applicati illegittimamente dalla banca per quanto sopra spiegato.

Andranno, pertanto, applicati i soli interessi legali senza alcuna capitalizzazione sino alla data del 3.4.1994 e da tale data in poi con gli interessi convenzionali.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; sussistono giusti motivi per compensare le spese della CTU.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa rigetto della riconvenzionale;

condanna la Banca Popolare di Bergamo spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di ALFA e c in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di euro 35.838,40 con interessi al tasso legale dal 27.12.2005 al saldo, ed al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2990 per diritti, euro 17,50 per spese, euro 374,30 per anticipazioni ed euro 5000 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, iva e Cpa come per legge.

Brescia li 31.12.2009

Pubblicata il 18 gennaio 2010

Il Giudice

Dott. Lucia Cannella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 11.01.2010 n. 736 Famiglia, affidamento, malattia minore, visita (2010-01-26)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Sezione VI Penale

Motivi della decisione

1. – L. B. era tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Enna per rispondere del reato di elusione continuata dei provvedimenti adottati dal giudice civile di quello stesso Tribunale nell’ambito della causa di separazione dal coniuge M. L. F. e concernenti la possibilità per il L. F. di tenere con sé, in giorni ed ore determinati, il figlio minore F. L., affidato alla madre. Condotta protrattasi, come da accusa contestata, dal omissis all’omissis.

Con sentenza del 27.1.2006 il Tribunale di Enna dichiarava la B. colpevole del reato ascrittole e, concesse generiche circostanze attenuanti, la condannava alla pena condizionalmente sospesa di due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) in favore della costituita parte civile M. L. F.. La decisione focalizzava l’affermata responsabilità dell’imputata su due unici episodi di condotta elusiva verificatisi il omissis e l’omissis, giorni nei quali la B. impediva al coniuge separato di tenere con sé il figlio minore, producendo certificati medici (acquisiti in atti) registranti in entrambi i casi uno stato di malattia del bambino. Certificati che attestavano, secondo la sentenza, “patologia non oggettivamente riscontrata dal medico sul minore, ma semplicemente riferita verbalmente dalla B. e limitata ai soli giorni previsti per l’affidamento del minore al padre”. In siffatta condotta della donna il giudice di primo grado ravvisava l’attuazione di una sua consapevole volontà elusiva, nelle due circostanze, del previsto affidamento temporaneo del bambino al padre.

L’imputata proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale.

Con la sentenza resa il 28.9.2007, in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Caltanissetta in parziale riforma della sentenza del Tribunale ha assolto la B. per insussistenza del fatto dall’incriminato episodio dell’omissis (il medico curante del bambino avendo testimoniato di aver visitato in tale occasione il piccolo, consigliando di tenerlo in casa al riparo da sbalzi di temperatura). La Corte ha confermato “nel resto” l’impugnata decisione con conseguente riduzione della pena ad un mese di reclusione (pena dichiarata per intero condonata ai sensi della legge n. 241/2006).

Per la parte in cui ha confermato la condanna della B. la sentenza di secondo grado evidenzia la attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, l’ex coniuge dell’imputata M. L. F., secondo il quale la B. “in più occasioni” si era rifiutata di consegnargli il bambino nei termini definiti dal giudice civile, “adducendo come scusa il fatto che il bambino era ammalato, mostrandogli con iattanza dei certificati medici e in talune occasioni sostenendo al contrario che non era tenuta ad esibire alcuna certificazione sanitaria attestante la patologia dalla quale il minore era affetto”.

2. – Contro la sentenza della Corte territoriale L. B. ha proposto, con l’ufficio del difensore, ricorso per cassazione, adducendo vizi di violazione di legge (processuale e sostanziale) e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, come di seguito sintetizzati.

1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 516, 521 cpp) e difetto di motivazione sulle reali connotazioni dell’accusa ex art. 388, co. 2, c.p..

La sentenza di appello ha alterato il paradigma dell’accusa, poiché – disattendendo in peius la sentenza di primo grado, che ha circoscritto l’antigiuridica condotta omissiva della donna ai soli due episodi verificatisi il omissis e l’omissis – ha escluso la responsabilità dell’imputata da detto secondo episodio, ma ha ritenuto per il resto consumato il reato in più episodi oltre quello del omissis. In tal modo i giudici nisseni hanno travisato le emergenze dibattimentali, tralasciando di precisare in quali altre occasioni intermedie, dopo quella del omissis, si sarebbe verificato un supposto analogo contegno elusivo della B..

2. Erronea applicazione degli artt. 388 co. 2 cp e 192 cpp.

I giudici di appello hanno valorizzato, ai fini della confermata parziale (se pur alterata nei termini anzidetti) responsabilità della B., la credibilità delle dichiarazioni accusatorie dell’ex coniuge persona offesa. Ma tale assunto si mostra, da un lato, incompleto e fuorviante, dal momento che trascura di rilevare che lo stesso L. F. ha ammesso di essere al corrente del cagionevole stato di salute del bambino e di sapere che diverse volte si era reso necessario ricoverarlo in ospedale. Da un altro lato la attendibilità del padre del bambino non riveste carattere decisivo nella valutazione del comportamento dell’imputata. Sia perché detta attendibilità non esclude l’incolpevole convinzione putativa del L. F. del carattere strumentale ed elusivo degli ostacoli frapposti dalla moglie separata, con l’addurre stati di malattia del bambino per non fargli tenere con sé il figlio nei giorni stabiliti dal giudice civile. Sia perché, soprattutto, i giudici di appello – al pari del giudice di primo grado – si sono astenuti dal verificare la tesi difensiva dell’imputata (che sarebbe stata mossa dal solo intento di tutelare la salute del bambino e non da quello di impedire od ostacolare i contatti con il padre) e di analizzare la sussistenza di cause giustificative del contegno della donna, offrendo ragione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 388 co. 2 cp.

3. Violazione degli arti. 53 e 57 L. 689/81, 133 e 133 bis cp. In subordine, tenuto conto dell’esiguità della pena inflitta, la Corte territoriale ben avrebbe potuto applicare all’imputata la sanzione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva irrogata.

3. – Il ricorso proposto da L. B. è assistito da fondamento in punto di sua confermata parziale responsabilità per il reato contestatole (il terzo motivo di censura, subordinato, è indeducibile ex art. 606 co. 3 cpp, perché attinente a presunta violazione di legge non dedotta con i motivi di appello).

A. Sul piano strettamente tecnico-giuridico il rilievo attinente alla inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza di appello per gli effetti di cui all’art. 522 cpp non è in sé fondato, poiché a ben considerare la decisione impugnata non ha dato ingresso ad una immutazione del “fatto” contestato all’imputata idoneo a vulnerarne il diritto di difesa. Per la semplice ragione che l’originaria imputazione elevata nei confronti della donna e per la quale la stessa è stata tratta a giudizio contempla formalmente (con l’esplicita enunciazione dell’art. 81 cpv. cp) e sostanzialmente (attraverso l’indicazione della data di consumazione del reato continuato: “dal omissis sino all’omissis”) la attribuzione di una pluralità di fatti reato, unificati da una medesima progettualità criminosa, integrativi della regiudicanda rappresentata dall’inosservanza delle previsioni giudiziali civili concernenti tempi e modi degli affidamenti temporanei del figlio della coppia al coniuge separato della B.. Sicché in rapporto alla sufficiente descrizione della condotta criminosa non può ritenersi violato il disposto dell’art. 521 cpp (v. Cass. Sez. 6, 16.9.2004 n. 437/05, Verdiani, rv. 230858), l’imputata avendo contezza di doversi difendere da una accusa relativa ad una serie di sue ipotizzate condotte omissive ai sensi dell’art. 388 co. 2 cp, sebbene non specificamente elencate nell’imputazione. Tuttavia con la scarna sentenza del 27.1.2006 il Tribunale di Erma ha ritenuto di dover operare tale opportuna specificazione, delimitando la latitudine dell’accusa a due soli episodi – in continuazione tra loro – realizzati, come visto, il omissis e l’omissis.

La Corte di Appello, esclusa la responsabilità della B. per il secondo episodio dell’omissis, ha ritenuto di confermarne la responsabilità per l’episodio del omissis e per altri non meglio indicati episodi succedutisi in continuazione criminosa tra loro, operando una riespansione – se così può dirsi – dell’area di rilevanza penale della complessiva condotta illecita della donna, inclusiva di altri episodi seguiti a quello, considerato iniziale, del omissis.

Ora, se lo spettro dell’accusa in tal modo dilatato non produce – per quel che si è chiarito – una violazione del principio di correlazione ex art. 521 cpp e neppure – sul piano concreto – del divieto di reformatio in peius (art. 597 co. 3 cpp) rispetto alla originaria accusa contestata, non è revocabile in dubbio che la sentenza di appello si mostra del tutto inappagante sotto il profilo della completezza motivazionale. Di tal che è fondata la speculare critica di carenza motivazionale che, nell’ambito del medesimo primo motivo di impugnazione, la ricorrente muove alla sentenza di secondo grado.

Nell’estendere l’accusa rispetto ai confini tracciatine dalla sentenza del Tribunale, che ha preso in esame due unici episodi criminosi (e per i quali ha pronunciato condanna) tra i forse più episodi ripercorribili nella generale condotta dell’imputata, la Corte di Appello non può considerare assolto l’obbligo di motivazione ex art. 546 cpp, facendo generico e solo assertivo riferimento ad una pluralità di episodi elusivi delle disposizioni del giudice civile della separazione riferibili alla B. oltre a quello del omissis (“in più occasioni”), per i quali cumulativamente ritiene debba essere in parte qua confermata la penale responsabilità della ricorrente. I giudici di appello ancor più avrebbero dovuto indicare nelle loro componenti fattuali e soggettive, pur in forma sintetica, le ulteriori specifiche manifestazioni del contegno illecito della donna integrative della parzialmente confermata sussistenza della fattispecie di cui all’art. 388 co. 2 cp, sol che si osservi che la confermata responsabilità dell’imputata è basata – oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa – sulle tracce documentali costituite per la vicenda del omissis dal certificato medico esibito nell’occasione dalla donna, che semplicisticamente si assume essere stato provocato dalle strumentali indicazioni della medesima sui disturbi lamentati dal figlioletto. In additiva rilevante contraddizione con il vaglio dell’omologo certificato medico (in forma vaga surrogato dalla testimonianza del sanitario redattore, che pur ha richiamato le indicazioni materne sullo stato di malattia del bambino) relativo all’episodio dell’omissis, per il quale i giudici di secondo grado hanno reputato di dover mandare assolta la B. con ampia formula liberatoria (insussistenza del fatto reato).

B. Ma, se carente deve stimarsi la sentenza impugnata quanto ad esauriente ricostruzione dei singoli fatti di reato ascritti all’imputata, altrettanto evidente è la lacunosità della decisione nel dare risposta alle censure formulate con l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale, sì che interamente fondato è il secondo motivo di ricorso dell’imputata. Se la sentenza di primo grado si segnala per la concisione del percorso valutativo in essa enunciato, è agevole constatare che altrettanto deficitario risulta il testo della sentenza di appello, che – nel richiamarsi alla menzionata credibilità delle accuse provenienti dal marito dell’imputata – omette di prendere in esame i passaggi referenziali della tesi difensiva esposta dalla B. nell’atto di appello, a proposito della quale nessuna traccia è rinvenibile nel corpo della motivazione, neppure in lato senso di inidoneità a scalfire la tesi accusatoria imperniata sulle accuse dell’ex marito della donna.

La sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, tralasciando di rispondere alle censure proposte dall’appellante imputata nei confronti della sentenza di primo grado, è venuta meno all’obbligo di motivazione (art. 606 – co. 1, lett. e – cpp) connesso alla sua funzione di giudice del gravame di merito e la conseguenza non può che essere quella dell’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio (cfr., ex plurimis, da ultimo: Cass. Sez. 6, 12.6.2008 n. 35346, Bonarrigo, rv. 241188; Cass. Sez. 6, 12.2.2009 n. 12148, Giustino, rv. 242811).

La decisione impugnata, muovendosi nella scia della sentenza del Tribunale, al pari di questa non ha in alcun modo valutato, a tacer d’altro, l’effettiva sussistenza dell’elemento psicologico del reato ascritto all’imputata (si tratti del solo episodio del omissis o anche di altri successivi analoghi episodi non meglio individuati). Posto che la B. ha sostenuto di non aver voluto impedire al marito di avere contatti con il bambino, essendosi soltanto preoccupata di tutelare la salute del piccolo (esigenza che, in definitiva, costituisce criterio ispiratore della norma incriminatrice di cui all’art. 388 co. 2 cp: v. Cass. Sez. 6, 16.3.1999 n. 7077, Antonietti, rv. 214690), i giudici di appello non si sono curati di verificare la consistenza di tale assunto difensivo (rispetto al quale effettivamente le accuse provenienti dal marito della donna non acquistano decisivo valore escludente). Né i giudici di secondo grado hanno accertato il configurarsi o meno di eventuali situazioni suscettibili di ricondurre il contegno antigiuridico della B. nell’area di un presunto stato di necessità (o altra scriminante putativa) in rapporto alla asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse del bambino, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare l’interesse del marito a frequentarlo nei modi previsti in sede di separazione.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta perché proceda a nuovo giudizio, nel quale colmerà le omissioni valutative palesate dalla motivazione come dianzi indicate, uniformandosi – per gli effetti di cui all’art. 627 cpp – alla soluzione delle questioni di diritto incidentalmente vagliate con l’odierna decisione di legittimità. Non senza osservarsi che, avendosi riguardo al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cp (come novellati dalla L. 251/2005), ai fini della prescrizione del reato deve essere computato un complessivo termine di sospensione (dovuto a differimenti di udienze per motivi non istruttori) pari a tre mesi e ventisette giorni (sicché, salve ulteriori sospensioni del termine, il reato continuato e i suoi eventuali singoli segmenti attuativi sono destinati a prescriversi in epoca non anteriore al 6.5.2010).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23 Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 24 dicembre 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Aiuti agli investimenti 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza,anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualita’ per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime e’ concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidita’ finanziaria ed affidabilita’ economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013» approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, delle medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 300 milioni di euro.

Art. 2

Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria
giovanile e femminile

1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzati ad attivare,
attraverso l’appositi bandi, nelle materie di propria competenza,
anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR
2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013» pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006,
in favore di iniziative di investimento per i programmi e le
tipologie d’investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214
del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite
dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente
partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella
concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali,
compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole
imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana
degli aiuti di Stato a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013»
approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del
28 novembre 2007.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed
integrazioni; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun
progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria,
rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori
previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento
oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
(regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito
di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente
alla presente legge.
4. Con il decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per
l’industria puo’ altresi’ prevedere che, su richiesta dei soggetti
interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle
agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi
contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla
costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti
di importanza minore (de minimis) di cui all’art. 14 del regolamento
CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e
successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale
partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione,
predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni
dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’
procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6,
della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche
e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200
milioni di euro.

Art. 3 Iniziative agevolabili nel settore dell’energia 1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonche’ di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale» 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 82 dell’1° aprile 2008. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4; comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, seconde quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembri 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 400 milioni di euro.

Art. 4

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e per potenziare la capacita’
competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare,
attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi
specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto,
conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la
promozione dell’e-commerce nelle piccole e medie imprese e per
l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori
manifatturieri, nonche’ per favorire la nascita di nuove piccole e
medie imprese di servizi nell’ambito delle applicazioni delle
suddette tecnologie.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili, le modalita’ di erogazione dei
benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri
per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la
collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi
le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del
sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive
modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione
della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta
dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’
istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’
di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge
regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
4. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
5. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100
milioni di euro.

Art. 5

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

1. L’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
concedere, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del
P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la
realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia
regionale per l’innovazione. L’intensita’ degli aiuti non puo’
superare quella prevista nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione» contenuta nella
comunicazione della Commissione della Comunita’ europea 2006/C 323/01
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili e le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o
avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione
del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di
esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in
conformita’ alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 323 del 30
dicembre 2006, ovvero in conformita’ ai regolamenti comunitari di
esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n.
32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’
a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita
convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare
duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e
rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di
valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli
aiuti, di esperti, ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima
legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da
individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati,
ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il
Ministero della ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso
apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno
nazionale nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta’. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico
degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.
5. Nell’ambito delle proprie attivita’ in materia di ricerca ed
innovazione, l’assessorato regionale dell’industria puo’ avvalersi di
societa’ a totale partecipazione della Regione.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto
dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per
l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le
risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con
l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse
finanziarie non possono superare l’importo complessivo di euro 600
milioni.
9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale
esistente all’interno dell’amministrazione regionale, anche
perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del
Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale
n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con universita’
per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e
manageriali e di innovazione tecnologica, nonche’ con associazioni e
fondazioni per studi e ricerche.
10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione,
l’assessore regionale per l’industria e’ autorizzato ad istituire «La
borsa dell’industria, del riciclo e del riutilizzo». Entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, l’assessore regionale per l’industria individua i parametri,
l’articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.

Art. 6

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’
industriali

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere
concessi, secondo la procedura prevista all’art. 188 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di
programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali,
inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attivita’
di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.
2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle
attivita’ industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione
di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio
e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall’assessore
regionale per l’industria, in coerenza con le linee di programmazione
regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3. La proposta di contratto di programma regionale per lo
sviluppo delle attivita’ industriali ha ad oggetto la realizzazione
di un progetto industriale e puo’ essere presentata da un’impresa di
qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente
articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente
attuata da piu’ imprese, finalizzata alle attivita’ indicate al comma
1, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu’ programmi di
spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto
industriale puo’ altresi’ prevedere la realizzazione di funzionali
opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con
risorse pubbliche se le opere ricadono nell’ambito dei piani
regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal
contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attivita’
industriali sono l’impresa che propone il contratto ed,
eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano
i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al
comma 3.
5. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal
progetto industriale non e’ inferiore a 20 milioni di euro, ad
eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell’ambito
del progetto industriale, il programma presentato dall’impresa
proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non
inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il
programma presentato dall’impresa proponente, l’importo delle spese
ammissibili di ciascuno degli altri programmi non puo’ essere
inferiore a 1,5 milioni di euro.
6. L’impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni,
dimostra, gia’ in sede di domanda, la sostenibilita’ tecnico
economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la
cantierabilita’ dell’intero progetto industriale.
7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del
2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a
totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di
un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa
ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare
snellezza e rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti,
ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32
del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da individuare, per i
progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo
sperimentale, con le modalita’ indicate all’art. 5, comma 4, con
oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
8. Con decreto dell’assessore regionale per l’industria, sono
definiti i criteri, le condizioni e le modalita’ di concessione delle
agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma
regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali e sono
individuate, tre gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al
comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali
nei consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse
destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9. La Regione partecipa a contratti di programmi statali con i
fondi stanziati per i regimi di aiuto avente finalita’ analoghe.

Art. 7 Finanziamenti delle commesse 1. Il termine di applicazione previsto dall’art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e’ prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all’intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformita’ al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

Art. 8

Contributi in conto interessi
per il consolidamento di passivita’ onerose

1. Le disponibilita’ del fondo di riserva di cui all’art. 9,
comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel
fondo a gestione unica di cui all’art. 11 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore
delle piccole e medie imprese industriali, cosi’ come definite dalla
normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per
finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente
convenzionati, destinati al consolidamento di passivita’ a breve
termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30
giugno 2008 nonche’ alla copertura degli oneri derivanti dalle
relative garanzie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata
superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e
possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del
beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del
finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi e’
concesso nella misura prevista dall’art. 16 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e’ attuato in conformita’
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28
dicembre 2006, serie L 379.
4. L’assessore regionale per l’industria stabilisce, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 9 Fondi a gestione separata 1. Nelle more dell’attivazione del Fondo unico di cui all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 61 e’ assicurata, sulla base di criteri fissati dall’assessore regionale per l’industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo art. 61.

Art. 10

Prestiti partecipativi

1. I commi da 1 a 5 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:
«l. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale
privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e
medie imprese, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato
a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti
partecipativi, di un fondo di investimento di «private equita»
orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in
conformita’ alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della
Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di
capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie
imprese costituite sotto forma di societa’ di capitale, per adeguarne
la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo
riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attivita’
produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino
un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa
principalmente sull’andamento economico delle imprese destinatarie;
l’onere della relativa remunerazione grava sulla societa’ che
utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale
saranno corrisposte dai soci.
4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro
anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di
preammortamento non superiore ad un anno.
5. L’assessore regionale per l’industria fissa, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione dei prestiti
partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e
quant’altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo».
2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.

Art. 11

Accertamenti di spesa e controlli

1. L’assessore regionale per l’industria, con il decreto di cui
all’art. 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa
contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso
il dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli
previsti dal comma 1 del medesimo art. 190, riferiti anche ai
programmi di investimenti finanziati nell’ambito del P.O.R. Sicilia
2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.
2. Analogamente, con proprio decreto, l’assessore regionale per
l’industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa
contrattazione sindacale, ai dipendenti per l’effettuazione dei
controlli previsti dall’art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
3. Gli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 1 e 2,
valutati in 50 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 e
100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

Art. 12

Norme di salvaguardia comunitaria

1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge
concernenti aiuti alle imprese e’ subordinata al rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la
parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della
procedura prevista dall’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Art. 13 Norma per favorire i progetti di investimento all’imprese ubicate in zone agricole svantaggiate 1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge e’ destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’industria: Gianni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0319&tmstp=1265270464504

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione delle giunte comunali e provinciali 1. L’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 33 (Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali). – 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non puo’ comunque essere superiore a 4. 2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica».

Art. 2

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle
disposizioni del comma 1 dell’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n.
142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall’art. 1
della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.
2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1,
anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della
legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della
legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori
e’ comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche
elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell’art. 33
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma
1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel
testo sostituito dall’art. 1 della presente legge.
3. Sono abrogate le seguenti norme: l’art. 24 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’art. 76, comma
4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’art. 4 della legge
regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall’art. 76,
comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’art. 9
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal
termine di cui al comma 1.

Art. 3

Definizione di amministratori locali

1. All’art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguente modifiche:
a) dopo le parole «Per amministratori» sono aggiunte le parole
«, ai soli fini del presente capo,»;
b) sono abrogate le parole «e i vicepresidenti».

Art. 4

Aspettative

1. L’art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Aspettative). – 1. I sindaci, i presidenti delle
province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo
di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonche’ i membri
delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti
possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di
aspettativa e’ considerato come servizio effettivamente prestato,
nonche’ come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova. I consiglieri di cui all’art. 15, comma 2, se a domanda
collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di
espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero
pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall’art. 22.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano
dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni
obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di
ineleggibilita’ di cui all’art. 9 della legge regionale 24 giugno
1986, n. 31».

Art. 5 Indennita’ e gettoni di presenza 1. All’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «previa deliberazione della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,»; b) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) articolazione dell’indennita’ di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell’indennita’ stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore de-gli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennita’ di funzione nella misura massima del 20 per cento dell’indennita’ prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.»; c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un’indennita’ di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprenderne area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonche’ i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita’ di funzione e’ dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e’ corrisposta un’indennita’ pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni»; d) il comma 3 e’ abrogato; e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere puo’ superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell’unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, e’ attribuito per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui e’ costituita la circoscrizione»; f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le indennita’ e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio»; g) il comma 7 e’ abrogato; h) il comma 9 e’ abrogato; i) dopo il comma 12, e’ aggiunto il seguente comma: «12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza e’ comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell’ente locale stabilisce termini e modalita’.». 2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Divieto di cumulo di indennita’

1. Dopo l’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente
articolo:
«Art. 19-bis (Divieto di cumulo). – 1. I parlamentari nazionali
ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennita’
e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all’art. 15, comma 2,
secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto
dovuto ai sensi dell’art. 21, per la partecipazione ad organi o
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e’ connessa
all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita’ di funzione
non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione,
fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla
rimozione della condizione di incompatibilita’, l’indennita’ per la
carica sopraggiunta non e’ corrisposta.
4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono
cumulare alla propria altre indennita’ relative a cariche ricoperte
per la funzione».

Art. 7

Abrogazioni in materia di indennita’ degli amministratori locali

1. L’art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e’
abrogato.

Art. 8

Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole «dei consigli circoscrizionali,» sono
abrogate;
b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
«L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e’ tenuto a
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed
assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del
lavoratore. In nessun caso l’ammontare complessivo da rimborsare
nell’ambito di un mese puo’ superare l’importo pari ad un terzo
dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo sindaco o
presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito di un anno
solare non puo’ superare l’importo pari a meta’ dell’indennita’
massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.».

Art. 9

Spese di viaggio

1. L’art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Rimborso delle spese di viaggio). – 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti
degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nonche’ un rimborso forfettario
omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto
dell’assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali e dell’assessore per il bilancio e le finanze, sentita la
Conferenza Regione – autonomie locali.
2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge,
relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche
per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle
associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita’ degli
organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai
bilanci degli enti stessi.
3. La liquidazione del rimborso delle spese e’ effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell’interessato corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita’ della
missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonche’
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal
comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una
delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o
per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo
della sede dell’ente medesimo, e’ riconosciuto anche il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e
soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n.
836 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10 Adesione a forme associative 1. Ai fini della semplificazione della varieta’ e della diversita’ delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e’ consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 3. A decorrere dal termine indicato dall’art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni e’ nullo ed e’, altresi’, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. 4. Il presente articolo non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata. 5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e’ consentita, altresi’, l’adesione ad un’altra forma associativa che abbia come finalita’ unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall’art. 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11 Circoscrizioni di decentramento 1. L’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche’ di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. La circoscrizione ha poteri in ordine a: a) servizi demografici; b) servizi sociali e di assistenza sociale; c) servizi scolastici ed educativi; d) attivita’ e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale. 3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 puo’ articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci. 4. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non puo’ essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza. 5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali e’ demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresi’ il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, gia’ frazioni. 6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purche’ i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall’applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia. 7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unita’ del comune ed e’ eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l’elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale. 8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica. 3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 12 Indennita’ commissari ad acta 1. All’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l’attivita’ sostitutiva, e’ riconosciuta un’indennita’ di carica e di responsabilita’ rapportata all’organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalita’, alla responsabilita’, all’entita’ demografica dell’ente ed agli accessi effettuati.». 2. Con successivo decreto dell’assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennita’ di cui al comma 1.

Art. 13 Commissari straordinari 1. Nel primo comma dell’art. 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita’ di servizio nell’ufficio» e’ sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni». 2. Nel primo comma dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita’ di servizio nell’ufficio» e’ sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni». 3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell’art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullita’, l’incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite. 4. I commissari straordinari, nell’espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi: nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali; nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali. 5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

Art. 14 Commissari straordinari delle IPAB 1. I soggetti nominati commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullita’, l’incarico di commissario straordinario se all’atto del conferimento dell’incarico svolgono le medesime funzioni presso un’altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi: per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe; per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe; per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe. 3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

Art. 15 Soglia di sbarramento 1. Dopo il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente comma: «3-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi». 2. Dopo il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente comma: «4-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.».

Art. 16

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni
provinciali avviene secondo le modalita’ e i tempi previsti per la
nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17

Modifica della legge regionale n. 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell’art. 10 della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
«La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di
condanna determina incompatibilita’ soltanto in caso di affermazione
di responsabilita’ con sentenza passata in giudicato. La
constituzione di parte civile nel processo penale non costituisce
causa di incompatibilita’. La presente disposizione di applica anche
ai procedimenti in corso».

Art. 18

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. E’ fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali,
ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere
noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti
deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le
determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicita’
notizia.
2. E’ fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate)
di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati
dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e
dirigenziali.

Art. 19 Componenti degli organi delle societa’ partecipate da enti locali 1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle societa’, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non puo’ eccedere le tre unita’.

Art. 20

Compensi dei componenti degli organi delle societa’ partecipate da
enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle societa’ a totale
partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo
annuale, omnicomprensivo, attribuito ai presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione non puo’ essere superiore
rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennita’
spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al
presidente della provincia.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di
amministrazione e’ dovuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonche’ le indennita’ di missione alle
condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente
della provincia.

Art. 21

Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme
che disciplinano l’utilizzo delle autovetture di servizio da parte
dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza,
economicita’ e buon andamento dell’amministrazione.

Art. 22

Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta
salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto
dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai
componenti dell’organo esecutivo la responsabilita’ degli uffici e
dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale.
2. Il contenimento della spesa e’ documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Indennita’ dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L’indennita’ prevista dall’art. 13 della legge regionale 1°
agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia
municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il
finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia
municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia
municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti
o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9,
10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica
sicurezza e di polizia stradale di cui all’art. 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65.
2. L’assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla
liquidazione delle somme spettanti, gia’ accantonate a partire dal
1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali
di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24

Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell’art. 28 dello statuto

Art. 25 Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP 1. L’art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall’art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell’indennita’ complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 2 del 2002.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quella della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo; 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali: Scoma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0318&tmstp=1265270464504