REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 28 maggio 2009, n. 6 Statuto della Regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34
del 3 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

Il seguente statuto;
Art. 1

Principi fondamentali

1. La Campania e’ Regione autonoma nell’unita’ ed indivisibilita’
della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione
europea e del presente statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue
funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla
resistenza, del presente statuto e dell’ordinamento comunitario ed
internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della
democrazia, dello stato di diritto e della centralita’ della persona
umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarieta’,
liberta’, giustizia sociale e pari opportunita’ tra donne e uomini.
Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di
informazione ed educazione in conformita’ al principio costituzionale
del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento
di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversita’ e
delle minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica
di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni,
delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla
determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i
campani emigrati nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civilta’ italica, etrusca,
greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra
oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua
cultura.

Art. 2

Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. La citta’ di Napoli e’ il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno
stemma.

Art. 3 Unita’ nazionale, autonomia e sussidiarieta’ 1. La Regione, nel rispetto dell’unita’ nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

Art. 4 Principio di uguaglianza 1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta’ e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attivita’. 2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la liberta’ dei cittadini. 3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunita’ campane e considera l’incontro tra le differenti civilta’, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunita’ pluralista ed interetnica.

Art. 5 Valore della differenza di genere 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della liberta’ e della dignita’ umana. 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attivita’ di cura; assicura le azioni di promozione della parita’ anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parita’, di pari opportunita’ e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonche’ a promuovere condizioni di parita’ per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parita’ per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

Art. 6 Diritto al lavoro 1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo. 2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformita’ alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualita’ e la stabilita’. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignita’ e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella societa’ e nel lavoro. 3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualita’ del sistema economico campano. 4. La Regione opera per garantire ai giovani in eta’ lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne puo’ minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo. 5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro. 6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternita’, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali. 7. La Regione tutela la dignita’ delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

Art. 7

Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la liberta’ e l’attivita’ di
impresa in conformita’ sia alla Costituzione, sia al diritto
comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello
sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli
internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico,
l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la
piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la
coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non puo’ svolgersi in contrasto
con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
liberta’ e alla dignita’ umana.
4. La Regione promuove la competitivita’ del territorio campano e
delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il
riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in
raccordo con norme nazionali in tema di stabilita’ economica.
6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente delle
risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della
collettivita’ amministrata.

Art. 8

Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e
psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitu’ e ogni forma di
tratta degli esseri umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunita’ e delle
garanzie di liberta’ nella elaborazione del proprio progetto di vita
in contesti liberamente scelti;
c) la cultura della legalita’ e il contrasto alla criminalita’;
il diritto di ogni persona alla propria integrita’ fisica e psichica,
alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle
persone detenute ed internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico
di ogni individuo e’ bene indisponibile e la tutela della vita umana
nel rispetto delle leggi dello Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul
matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi
dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal
fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di
organizzazione dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di
adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza
discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il
sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono
le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi;
la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e
l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attivita’
associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e
politico;
i) la tutela della maternita’ e il diritto dei bambini alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed
alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunita’ personali
di crescita culturale, sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della
Regione, delle diversita’ culturali, religiose e linguistiche,
nonche’ di quelle relative ai dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualita’ ed il
merito di ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni
concernenti i diritti sociali nonche’ il godimento dei diritti
politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi
rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per
quanto compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello
elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un
qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una
qualificata sanita’ pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare
e degli interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e
produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento
delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e
settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio,
delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita’; la difesa della vita delle piante e
il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come
previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei
diritti di cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come
beni comuni dell’umanita’ di valore universale indirizzandone
l’utilizzo all’interesse pubblico;
v) la pratica delle attivita’ sportive.

Art. 9

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione
europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti
normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati
comunitari, dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello
Stato.

Art. 10

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle
materie di sua competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede
di Unione europea dall’Italia nonche’ alla formazione degli atti
normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni
dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e
convenzioni internazionali;
d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle
leggi dello Stato, la cui sottoscrizione e’ autorizzata o ratificata
dal consiglio ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera i);
e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in
particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamita’
naturali ed in ritardo di sviluppo.

Art. 11 Partecipazione e pubblicita’ 1. Le attivita’ legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attivita’ regionali sono esercitati con la piu’ ampia pubblicita’ per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti. 3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione della disposizione di cui al comma 2. 4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, societa’ e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

Art. 12 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. L’iniziativa legislativa dei cittadini e’ esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. 2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonche’ a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. 3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non e’ ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale. 4. L’iniziativa legislativa puo’ essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell’economia e del lavoro su materie di sua pertinenza. 5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non e’ esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.

Art. 13

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge
regionale e’ indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo
richiedano centomila elettori della Regione o cinque consigli
comunali che rappresentino una popolazione di almeno
centocinquantamila abitanti, o due consigli provinciali o quindici
consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre
consigli di Comunita’ montane.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato
l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non puo’ essere
ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano
trascorsi tre anni.
4. Il referendum abrogativo non e’ ammesso per le leggi di
bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali,
per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione
europea nonche’ sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. Il referendum abrogativo non e’ ammesso se l’esito positivo
determina una riduzione del principio di pari opportunita’.
6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del
consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
7. La legge regionale disciplina le modalita’ di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 14 Referendum consultivo 1. Il Consiglio regionale puo’ deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. 2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. 3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non puo’ essere ripresentata nella stessa legislatura. 4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

Art. 15 Referendum approvativo 1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinche’ sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non puo’ essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali. 2. La proposta e’ previamente presentata al consiglio o alla giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa e’ sottoposta al voto popolare. 3. La proposta e’ approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum approvativo non e’ ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonche’ sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

Art. 16 Petizioni, voti, istanze e richieste 1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonche’ enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalita’ previste dal Regolamento consiliare. 3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

Art. 17

Difensore civico regionale

1. Presso la Regione Campania e’ istituito il difensore civico
regionale.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di
nomina e ne garantisce l’indipendenza.
3. Il difensore civico presenta annualmente una relazione al
consiglio regionale sull’attivita’ svolta.
4. La carica del difensore civico e’ onoraria. La legge
disciplina il rimborso spese.

Art. 18 Organismi di pari opportunita’ e consulta degli immigrati 1. Presso la Regione Campania sono istituiti: a) la commissione regionale per la realizzazione della parita’ dei diritti e delle opportunita’ tra uomo e donna; b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna; c) la consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunita’ campana. 2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di nomina, ne garantisce l’indipendenza e assicura la gratuita’ delle cariche. 3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull’attivita’ svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta. 4. La legge disciplina il rimborso spese.

Art. 19 Rapporti Regione-enti locali 1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le citta’ metropolitane e le Comunita’ montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente statuto. 2. In attuazione dell’art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle Comunita’ montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarieta’, adeguatezza e differenziazione. 3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni loro attribuite. 4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunita’ montane e delle forme associative tra enti locali. 5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarieta’, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

Art. 20

Attivita’ di interesse generale

1. La Regione, i comuni, le province, le citta’ metropolitane e
le Comunita’ montane in attuazione del principio di sussidiarieta’
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale.

Art. 21

Sviluppo omogeneo del territorio regionale

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della
Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti
fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli comuni.

Art. 22 Consiglio delle autonomie locali 1. E’ istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle citta’ metropolitane e delle Comunita’ montane. 2. Il consiglio e’ composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle citta’ capoluogo, che ne fanno parte di diritto. 3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini. 4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati piu’ votati. 5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali. 6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali e’ approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 23

Funzioni del consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di
leale collaborazione, esprime parere:
a) sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al
conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere
generale concernenti gli enti locali;
d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di
documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se,
decorso tale termine, non e’ stato espresso alcun parere, lo stesso
e’ dato per acquisito in forma favorevole. Se e’ espresso parere
contrario, la proposta puo’ essere approvata dal consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma
1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso
favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il consiglio delle
autonomie locali puo’ avanzare osservazioni e proposte al consiglio
regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e
gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta regionale al
consiglio delle autonomie locali, che ha facolta’ di avanzare entro
venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale.
5. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle
questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la
cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli
enti locali.
6. Il consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa
legislativa ai sensi dell’art. 12.
7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali puo’ essere
sentito dalle commissioni consiliari e puo’ essere consultato dal
presidente della giunta regionale su questioni di interesse comune
della Regione e degli enti locali.
8. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalita’
stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie
funzioni, puo’ monitorare lo svolgimento delle attivita’ della
Regione e degli enti locali.
9. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il
consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per
la trasmissione e per l’acquisizione del parere del consiglio delle
autonomie locali e’ stabilita dal regolamento del consiglio
regionale.

Art. 24 Consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro e’ composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province. 2. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale. 3. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro esprime pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta. 4. La legge assicura la gratuita’ delle cariche e disciplina il rimborso spese.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0511&tmstp=1265270464504

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 17 Differimento dell’applicazione del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5, recante: «Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
del 16 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. L’applicazione del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n.
5, e’ differita al 1° gennaio 2010.
2. I canoni di locazione rideterminati ai sensi del regolamento
di cui al comma 1 sono ricalcolati, con effetto dall’entrata in
vigore del regolamento stesso, secondo le disposizioni previgenti.

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0511&tmstp=1265270464504

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 16 Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
del 16 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e
statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della
programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualita’ e senza fini di
speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della
cooperazione, sostiene l’innovazione delle societa’ cooperative e ne
valorizza le potenzialita’ per la salvaguardia, il sostegno e lo
sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione di aree del
territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di
svantaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a
favore delle societa’ cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Ministero delle attivita’ produttive 23
giugno 2004, nella prima sezione dell’Albo Nazionale delle
«cooperative a mutualita’ prevalente» di cui agli articoli 2512,
2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione «cooperative diverse da
quelle a mutualita’ prevalente; in attuazione del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle
societa’ di capitali e societa’ cooperative).
3. Hanno titolo di priorita’ negli incentivi per gli interventi
previsti dalla presente legge le cooperative a mutualita’ prevalente.
4. Sono esclusi dagli incentivi tutte le societa’ cooperative
operanti in settori gia’ disciplinati da specifiche leggi regionali
in materia di cooperazione.
5. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la
valorizzazione e la diffusione dell’esperienza cooperativa in tutti i
settori economici e sociali della realta’ molisana e promuove la
concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico
operativo tra le strutture competenti.

Art. 2

Istituzione dell’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi

1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle
societa’ cooperative e’ istituito, presso la competente direzione
generale, l’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi, di seguito denominato: «albo».
2. L’iscrizione all’albo e’ requisito essenziale per ottenere la
concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio
da parte della Regione.
3. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le societa’ cooperative
e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che
abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano
in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell’art. 1.
4. L’albo e’ ripartito nelle seguenti categorie:
a) cooperative di produzione e lavoro;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) cooperative sociali;
d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
e) cooperative edilizie e di abitazione;
f) cooperative della pesca;
g) cooperative di consumo;
h) cooperative di dettaglianti;
i) cooperative di trasporto;
l) consorzi cooperativi;
m) consorzi agrari;
n) banche di credito cooperativo;
o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
p) altre cooperative.
5. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4,
devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13
giugno 2005, n. 118).
6. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4,
come previsto dall’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(disciplina delle cooperative sociale), sono articolate nelle
seguenti sottosezioni:
a) sottosezione A, nella quale sono iscritte le societa’
cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) sottosezione B, nella quale sono iscritte le societa’
cooperative che svolgono attivita’ diverse – agricole, industriali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate o altre persone deboli come indicato dall’art. 2
del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), nonche’ ai
soggetti che versano in fragilita’ sociale ai sensi dell’art. 22
della legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all’art. 8 della legge n. 381/1991.
7. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine
sociale delle societa’ cooperative iscritte all’albo, si adotta
l’anagrafe informatizzata dei soci.

Art. 3

Modalita’ e requisiti per l’iscrizione all’albo regionale

1. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le societa’ cooperative e
loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla
direzione regionale competente in materia di cooperazione.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente;
b) dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla C.C:I.A.A.;
c) elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra:
1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori);
2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche);
3) soci appartenenti a categorie speciali;
d) elenco cariche sociali;
e) copia dell’ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora
esistente;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio,
comprovante l’inesistenza di casi di ineleggibilita’ e di
incompatibilita’ per i componenti del consiglio di amministrazione in
carica;
g) relazione sull’attivita’ svolta e sui programmi da
realizzare;
h) indicazione sotto forma di dichiarazione dell’attivita’
prevalente svolta dalla cooperativa;
i) copia del documento di identita’ o di riconoscimento del
presidente del consiglio di amministrazione;
l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
m) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione
dei dati personali).
3. Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere
l’iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 6 dell’art. 2, devono allegare, oltre alla documentazione
indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni:
a) per l’iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo
delle figure professionali necessarie all’espletamento del servizio;
b) per l’iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti
svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4, comma 2, della legge
n. 381/1991;
c) per l’iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione
attestante quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 381/1991.
4. Per le societa’ cooperative che intendono espletare il
servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale n. 2
maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane),
rimane fermo l’obbligo di disporre delle figure professionali di cui
all’art. 8, comma 4, della stessa legge regionale.
L’iscrizione all’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi e’ preclusa quando le stesse risultano aver
contemporaneamente soci aderenti a piu’ cooperative aventi tra loro
finalita’ concorrenti.
6. L’iscrizione o il diniego di iscrizione delle societa’
cooperative e loro consorzi all’albo sono disposti previa istruttoria
e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e in conformita’ con quanto previsto dal decreto legislativo
n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio
competente in materia di cooperazione.
7. L’albo e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.

Art. 4

Adempimenti

1. Le societa’ cooperative e loro consorzi iscritti all’albo sono
tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall’approvazione del
bilancio, alla competente direzione regionale:
a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai
sensi dell’art. 3;
b) il verbale di revisione redatto secondo le disposizioni
vigenti.

Art. 5

Cancellazione

1. La cancellazione dall’albo e’ disposta dal responsabile del
servizio competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attivita’ per liquidazione, scioglimento o
altra causa di estinzione;
b) quando siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione
previsti dalla presente legge;
c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano
ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 4;
d) perdita del requisito della prevalenza previsto dagli
articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, da piu’ di ventiquattro
mesi o cancellazione dall’albo nazionale delle societa’ cooperative a
mutualita’ prevalente di cui al decreto del Ministero delle attivita’
produttive 23 giugno 2004;
e) il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore);
f) le societa’ cooperative che per quarantotto mesi non
svolgono attivita’;
2. II provvedimento di cancellazione e’ comunicato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno alle societa’ cooperative e loro
consorzi, nonche’ alla Camera di commercio territorialmente
competente e pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise.
3. La cancellazione dall’albo comporta, per tutte le societa’
cooperative, la risoluzione delle convenzioni previste e disciplinate
nel regolamento di cui all’art. 19, comma 1.

Art. 6

Raccordo con i servizi socio-sanitari

1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari e di
attuativi delle attivita’ socio-sanitarie i competenti organi
regionali prevedono le specifiche modalita’ di apporto della
cooperazione. In particolare, individuano i settori di intervento nei
quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo specifico e
prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione
all’interesse pubblico, di imprenditorialita’ e di democrazia.
2. La Regione, nell’ambito dell’attuazione delle normative
rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi socio-sanitari ed allo scopo di far prevalere gli elementi
qualitativi nelle valutazioni delle offerte per la gestione dei
servizi stessi, adotta indirizzi per sostenere le attivita’ svolte
dalle cooperative sociali, in base a quanto previsto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE) e dall’art. 11 della legge n.
328/2000, nonche’ in attuazione delle vigenti disposizioni regionali
in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle
strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi,
rapporto tra enti pubblici ed enti gestori.

Art. 7

Raccordo con le attivita’ di formazione professionale

1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed
attuativi in materia di formazione professionale ed in coerenza con i
fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale i competenti
organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture
formative e le societa’ cooperative riguardo alla formazione di base
e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso
l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili
professionali nell’ambito delle attivita’ di inserimento lavorativo;
b) lo sviluppo, attraverso le societa’ cooperative, di
specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati,
soprattutto nel caso di quelle attivita’ realizzate e finalizzate
mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre provvidenze
comunitarie;
c) autonome iniziative delle societa’ cooperative volte alla
qualificazione professionale del proprio personale ed alla
qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati
riconoscimenti e supporti, in particolare alle attivita’ formative
svolte in forma consorziata.
2. La Regione puo’ promuovere specifiche iniziative in favore
delle societa’ cooperative per la realizzazione di tirocini formativi
ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento).

Art. 8

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle societa’ cooperative un soggetto
privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate:
a) a sviluppare nuova occupazione nelle categorie di
cooperative indicate dal decreto del Ministero delle attivita’
produttive del 23 giugno 2004;
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli
del mercato del lavoro.
2. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti organi
regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere
l’attivita’ di formazione sul lavoro svolta dalle societa’
cooperative.

Art. 9 Tavolo tecnico 1. Il coordinamento tra i servizi dell’amministrazione regionale di cui agli articoli 6, 7 e 8 e’ assicurato mediante un apposito tavolo tecnico da istituirsi presso il Servizio competente in materia di occupazione. 2. Le attivita’ del tavolo tecnico sono di supporto alla commissione regionale della cooperazione di cui all’art. 10.

Art. 10 Istituzione e composizione della commissione 1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale della cooperazione, di seguito denominata commissione. 2. La commissione resta in carica per l’intera legislatura nella quale e’ stata istituita, decade con essa e viene rinnovata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazione e nomine degli enti ed organismi di interesse della Regione. 3. La commissione e’ composta: a) dall’assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) da un esperto in materia di cooperazione, designato dall’assessore competente in materia di cooperazione; c) dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione; d) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; e) dal responsabile dell’ufficio promozione e tutela della cooperazione che svolge anche le funzioni di segretario. 4. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente della commissione, il subentrante e’ nominato con le modalita’ previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. 6. Per ogni seduta della commissione, nei componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in localita’ diverse dal capoluogo di Regione, compete la sola indennita’ di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali.

Art. 11 Compiti della commissione regionale della cooperazione 1. La commissione svolge i seguenti compiti: a) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalita’ della presente legge; b) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo; c) esprime pareri motivati sul piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione di cui all’art. 17 o sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione; d) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili; e) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale; f) propone la realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazioni di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni, utili a documentare e diffondere il ruolo. 2. E’ istituita la conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita della cooperazione.

Art. 12 Capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi 1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle societa’ cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 2. Per le nuove societa’ cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge il finanziamento e’ pari a cinque volte l’ammontare del capitale sociale versato; per le societa’ cooperative e loro consorzi gia’ costituiti, il finanziamento e’ pari a due volte l’incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall’anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 3. L’erogazione del finanziamento e’ subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell’ambito del piano annuale di attuazione di cui all’art. 17 e alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. 4. Il finanziamento e’ restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie I. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 13 Contributi in favore degli investimenti 1. La Regione Molise concede alle imprese cooperative e loro consorzi contributi in favore degli investimenti nelle seguenti modalita’: a) un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali; b) un contributo in conto capitale in relazione agli investimenti innovativi nella misura del 30 per cento del costo ammissibile. 2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di investimento: a) beni materiali quali: 1) immobili strumentali; 2) attrezzature; 3) autoveicoli destinati all’attivita’ produttiva; 4) attrezzature e macchine per ufficio; 5) acquisto di aziende e rami di aziende; b) beni immateriali quali: 1) marchi; 2) avviamento commerciale; 3) software; 4) progettazione, realizzazione e collegamenti a reti telematiche; 5) consulenza su organizzazione, marketing innovazioni tecnologiche. 3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili a contributo in conto capitale gli investimenti innovativi relativi a: a) costi per la ricerca e lo sviluppo; b) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo; c) concessione, acquisizione di brevetti, licenze o marchi; d) certificazione dei sistemi ambientali. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 14 Sostegno alla nascita di nuove societa’ cooperative 1. La Regione concede alle nuove societa’ cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione di cui all’art. 17, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo di nuove attivita’ e nuova occupazione. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e’ concesso nei seguenti casi: a) per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati; b) per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attivita’, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro; c) per l’assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell’attivita’. 3. Il contributo di cui al comma 2, lettera a), e’ concesso fino al 50 per cento delle spese per gli investimenti e comunque non oltre il tetto massimo previsto nel predetto piano. di attuazione. 4. Il contributo per le spese di gestione di cui al comma 2, lettera b), e’ pari al 25 per cento delle spese effettivamente sostenute. 5. Il contributo per l’assistenza tecnica di cui al comma 2, lettera c), e’ concesso sino ad un massimo di dodici mesi. 6. Il finanziamento a tasso agevolato e’ concesso, mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione alle societa’ cooperative e loro consorzi, a tasso agevolato pari a un quarto del tasso di riferimento, in misura non superiore all’80 per cento delle spese previste e comunque non superiore al tetto massimo erogabile in applicazione del regime de minimis. La durata massima e’ di dieci anni. 7. I finanziamenti di cui al comma 6 possono riguardare: a) spese per attivita’ di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate; b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti, software, ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali; c) spese per l’implementazione e la certificazione di sistemi per la gestione della qualita’; d) spese per l’adeguamento previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto legislativo n. 196/ 2003; e) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del 30 per cento dell’investimento; f) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attivita’ integrate fra cooperative. 8. La Regione puo’ intervenire con servizi finanziari, quali i fondi garanzia, fino ad un massimo del 50 per cento di finanziamento bancario, la cui gestione e’ affidata alla «FINMOLISE – S.p.A.» e alla «Cooperfidi». 9. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente. 10. La gestione del fondo di rotazione di cui al comma 6 e’ affidata, sulla base di apposita convenzione, alla «FINMOLISE – S.p.A.». 11. Le agevolazioni richieste da consorzi e cooperative di cui alla lettera b) del comma 6 dell’art. 2, e cooperative di servizi intercomunali hanno titolo di priorita’. 12. I contributi di cui al presente articolo sono concessi non oltre il tetto massimo previsto nel piano di attuazione di cui all’art. 17 e previa presentazione di uno specifico progetto. 13. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 15

Sostegno all’attivita’ delle organizzazioni regionali delle
associazioni di cooperative

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della
cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle
associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale per
la realizzazione delle seguenti attivita’:
informazione e promozione della cultura cooperativa, rivolte alle
cooperative associate;
qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei
cooperatori;
divulgazione del metodo cooperativo;
assistenza tecnica, amministrativa e sindacale delle
cooperative aderenti;
organizzazione dei servizi alti ad agevolare la gestione delle
imprese cooperative;
attivita’ di ricerca, studi e centri di documentazione per la
cooperazione;
svolgimento di attivita’ statistiche e di rilevamento;
diffusione sull’intero territorio regionale di scambi
interregionali di buone prassi e metodologie applicative gia’
sperimentate;
2. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali
delle associazioni di cooperative operanti sul territorio.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni
anno, predispongono i programmi per la realizzazione delle attivita’
previste al comma 1, direttamente o attraverso enti o altre strutture
delle stesse incaricate.
4. I contributi per la realizzazione delle attivita’ sono
liquidati alle singole associazioni nella misura del 50% a saldo,
sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro
il 31 dicembre dell’anno di esercizio.

Art. 16

Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione

1. La Regione sostiene l’attivita’ del consorzio fidi regionale
per la cooperazione – Cooperfidi Molise, nonche’ degli altri consorzi
fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni
regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede
legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di
contributi ad integrazione del fondo rischi e per la
ricapitalizzazione.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 gli
statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti
bancari a favore dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla
prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione
di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
3. L’importo massimo delle operazioni di credito per ogni
cooperativa e consorzio ammesso a beneficio e le modalita’ di
applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di
attuazione di cui all’art. 17.
4. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall’approvazione, il bilancio nonche’ la documentazione da
cui risultino distintamente l’utilizzo dei fondi assegnati e le
operazioni garantite.
5. Gli atti attuativi del presente articolo, che disciplinano i
regimi di aiuti ivi previsti, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise dei
relativi pareri favorevoli emessi dalla Commissione europea in esito
a procedera di notifica ai sensi dell’art. 88 del trattato che
istituisce la Comunita’ europea.

Art. 17 Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione 1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione, approva il piano attuativo degli interventi di promozione della cooperazione. 2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dalla presente legge da attuare nell’anno e le relative risorse ed in particolare specifica: a) gli interventi, di cui all’art. 16, che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo; b) i criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge; c) gli schemi tipo di convenzione con gli enti pubblici e privati; d) le modalita’ per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti; e) i criteri per la valutazione degli interventi; f) le tipologie dei costi ammissibili e i limiti massimi dei relativi importi; g) l’eventuale cumulabilita’ dei benefici con altre agevolazioni previste da norme regionali, statali o comunitarie: h) i tempi e i modi di attuazione degli interventi; i) le modalita’ di verifica dello stato di attuazione degli interventi e le cause di revoca della concessione dei benefici e le relative procedure per il recupero delle somme erogate.

Art. 18 Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione Regionale – SICR 1. Il sistema informativo sulla cooperazione regionale, di seguito denominato: «SICR», raccoglie ed elabora i dati sulla cooperazione regionale. 2. Il SICR e’ costituito nell’ambito della direzione generale regionale competente in materia di cooperazione. 3. Le attivita’ espletate dal sistema informativo sono affidate all’Agenzia regionale Molise lavoro. 4. Il SICR: a) raccoglie ed elabora informazioni di tipo economico, storico e sociologico su stato e sviluppo della cooperazione in ambito molisano; b) monitora sull’intero territorio regionale, in relazione alla realta’ cooperativistica, gli andamenti occupazionali, l’utilizzo delle forme di lavoro, l’innovazione, la formazione professionale e le strategie di crescita imprenditoriale; c) cura e aggiorna la banca dati tramite l’albo delle societa’ cooperative. 5. L’Agenzia regionale Molise lavoro elabora, pubblica e divulga, con cadenza semestrale, un report delle attivita’ di cui al comma 4.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. La Regione approva il regolamento attuativo della presente
legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. La commissione di cui all’art. 10 e’ costituita entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nelle more dell’adozione del piano annuale per la cooperazione
di cui all’art. 17, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la giunta regionale provvede, sentita la commissione
consiliare competente, oltre che alla individuazione degli obiettivi
strategici che la Regione intende perseguire e delle relative
risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano
annuale che specifichi quanto previsto dallo stesso art. 17.

Art. 20 Disposizioni finali 1. L’accesso ai benefici previsti dalla presente legge e’ riservato a tutte le cooperative iscritte all’albo, purche’ operanti in settori ricompresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 21 Abrogazioni 1. La legge regionale 11 novembre 2005, n. 41 (Nuova disciplina a favore della cooperazione) e la legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 (Norme per l’attuazione e sviluppo della cooperazione sociale) sono abrogate.

Art. 22

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale
dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in
termini di sviluppo e promozione della cooperazione ed a tal fine,
ogni due anni, la giunta regionale presenta una relazione nella quale
sono evidenziati in maniera documentata:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia
degli interventi economici effettuati in attuazione degli articoli
13, 14, 15, 16 e 17 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari degli interventi
economici, sulla base delle esemplificazioni di cui agli articoli
citati alla lettera a);
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a
contributo e le motivazioni dell’esclusione;
d) la quantificazione degli interventi finanziati, distinti per
tipologie e beneficiari, previsti nel quadro annuale di promozione
della cooperazione, e le relative risorse erogate;
e) gli interventi attivati e le azioni poste in essere a
sostegno dell’occupazione e per la valorizzazione delle aree
regionali particolarmente svantaggiate.
2. La relazione di cui al comma 1 documenta inoltre:
a) la ricaduta sul sistema economico regionale degli interventi
attivati in tale periodo e fornisce, in particolare, informazioni di
natura statistico-valutativa in ordine all’incidenza dell’incremento
delle cooperative e dei consorzi regionali, all’operativita’ e
all’esistenza nel tempo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e
delle agevolazioni, all’evoluzione occupazionale, attribuibili
all’attuazione degli interventi legislativi previsti nella legge;
b) l’impatto degli interventi sul sistema territoriale
evidenziando benefici e gradimento del dispositivo nei diversi
contesti territoriali del Molise con particolare riferimento alle
aree interne ed alle aree urbane;
c) il rapporto tra gli investimenti sostenuti grazie alla
presente legge e gli interventi finanziati dalla Regione Molise
nell’ambito della programmazione delle politiche regionali di
coesione e nazionali 2007/2013 e degli altri specifici strumenti di
settore.

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede, in fase di prima applicazione, utilizzando parte dello
stanziamento iscritto alla U.P.B. 295 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi 2010 e successivi si provvede in sede di
manovre finanziarie annuali.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di riservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0442&tmstp=1265270464504

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 26 Disciplina delle attivita’ europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione; Visti l’art. 3, commi 3, 4 e 5, l’art. 4, comma 1, lettere p), q), r), l’art. 11, comma 2, l’art. 70 e l’art. 71 dello statuto; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari); Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo); Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008; Considerato quanto segue 1. Le novita’ introdotte a livello ordinamentale – il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l’art. 117, la legge n. 131/2003(legge La Loggia), la legge n. 11/2005, il nuovo statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l’accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attivita’ di rilievo internazionale ed europeo; 2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attivita’, la Regione esercita una potesta’ di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell’Unione europea (quinto comma) nonche’ la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l’esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L’art. 6 della legge n. 131/2003 e la legge n. 11/2005 hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell’esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali; 3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all’azione regionale attraverso una strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attivita’ indicate dalla legge; 4. In tale quadro particolare importanza e’ rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall’attuazione degli stessi – con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per cio’ che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla giunta regionale e al consiglio regionale – e dalle attivita’ in favore dei toscani all’estero. Per quest’ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi e’ rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione; 5. E’ necessario prevedere un «regime provvisorio» per alcuni organismi relativi ai toscani all’estero -restano in carica fino alla prima seduta dell’assemblea dei toscani all’estero – e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attivita’ internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verra’ adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti; 6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell’ambito dei programmi del governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani; 7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi; 8. Il riordino della legislazione in materia di attivita’ internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attivita’ internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unita’ gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali; 9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attivita’ produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione; 10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il piu’ ampio concorso degli enti locali, della societa’ civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attivita’ internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana: a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). 2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attivita’ europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di: a) partecipazione al processo normativo comunitario dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari; b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati; c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi; d) cooperazione internazionale e attivita’ in favore dei toscani all’estero. 3. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalita’ di raccordo ed integrazione delle attivita’ europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonche’ delle attivita’ europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.

Art. 2

Principi ispiratori e finalita’

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed
ampliamento dell’Unione europea;
b) promuove e sostiene le attivita’ di cooperazione
internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e
alla solidarieta’ tra i popoli;
c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e
dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la
riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro
famiglie, i discendenti e le loro comunita’, un valore fondamentale
da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire
la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i
legami con i Paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di
collaborazione con regioni, anche di Paesi esteri, finalizzati allo
sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con
gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base
al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse
attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa
e’ coinvolta direttamente, nonche’ delle iniziative degli enti locali
e della societa’ civile, anche mediante il sistema informativo delle
attivita’ internazionali di cui all’art. 51.

Art. 3 Obiettivi 1. Per disciplinare le attivita’ di cui all’art. 1 e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attivita’ internazionali di promozione territoriale; b) favorire la cooperazione interregionale; c) adeguare l’ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie; d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della societa’ civile; e) coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attivita’ di rilievo internazionale.

Art. 4

Poteri di indirizzo del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello statuto, il Consiglio
regionale orienta le attivita’ di cui alla presente legge, oltre che
con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di
indirizzo rivolti alla giunta regionale.

Art. 5 Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell’Unione europea 1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell’Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all’art. 3, commi l e 2, ed all’art. 5 della legge n. 11/2005, la giunta regionale puo’ proporre al consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell’art. 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale puo’ comunque procedere all’esercizio delle proprie competenze ed attivita’. 2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell’art. 5 della legge n. 11/2005, puo’ autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

Art. 6 Informazione fra giunta regionale e consiglio regionale sull’attivita’ svolta in sede europea 1. Il presidente della giunta regionale riferisce periodicamente al consiglio regionale sulle attivita’ svolte dalla Regione in ambito comunitario. 2. Il presidente del consiglio regionale informa periodicamente il presidente della giunta regionale sull’attivita’ svolta dal consiglio regionale in ambito comunitario.

Art. 7

Legge comunitaria regionale

1. La giunta regionale presenta periodicamente un disegno di
legge comunitaria regionale recante nel titolo l’intestazione «legge
comunitaria regionale».
2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria
regionale da’ attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura
l’adeguamento ad essi dell’ordinamento regionale mediante
disposizioni:
a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto
con norme o atti comunitari;
b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti
comunitari;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli
altri provvedimenti del consiglio o della Commissione europea che
comportano obblighi di adeguamento per la Regione.
3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge
comunitaria regionale riferisce, in particolare:
a) sul processo di adeguamento dell’ordinamento regionale al
diritto comunitario;
b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui e’
coinvolta la Regione.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresi’ l’elenco
degli atti comunitari cui la giunta regionale intende dare attuazione
con regolamento.

Art. 8 Adeguamenti tecnici 1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della giunta regionale: a) e’ data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari gia’ recepite nell’ordinamento nazionale o regionale; b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l’attuazione di atti comunitari. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – e comunicate al consiglio regionale.

Art. 9

Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea

1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 6 della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di
programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le
strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede
europea.

Art. 10

Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le
proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto,
nei casi previsti dal trattato che istituisce la Comunita’ economica
europea.

Art. 11

Notifica delle discipline per le attivita’ di servizi

1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le
proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che
subordinano l’accesso ad un’attivita’ di servizi o il suo esercizio
al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12
dicembre 2006.

Art. 12 Notifica delle regole tecniche 1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione. 2. La notifica e’ effettuata unitamente: a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino gia’ dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione; b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche. 3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’art. 11.

Art. 13 Modalita’ delle notifiche 1. Il presidente della giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalita’: a) le proposte di iniziativa della giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della giunta stessa; b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al presidente della giunta regionale, da effettuarsi a cura del presidente del consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente. 2. Il presidente della giunta regionale provvede altresi’ a comunicare alla commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte gia’ notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. 3. Il presidente del consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al presidente della giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.

Art. 14

Ufficio

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di
relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza
regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze
regionali e secondo le modalita’ previste dall’ordinamento vigente:
a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di
assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per
le attivita’ di rilievo comunitario;
b) puo’ altresi’ svolgere attivita’ di sostegno e informazione
anche a favore degli enti locali della Toscana nonche’ delle imprese
toscane.
3. La giunta regionale provvede a costituire la struttura
organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in
conformita’ alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo
all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei
compiti e delle attivita’ di cui al comma 2, comprese
l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la
realizzazione di attivita’ di ricerca, di studio e di elaborazione
progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, puo’
convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria
esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di
collegamento con le istituzioni comunitarie comuni con le altre
regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Personale

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo
nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio
presso l’ufficio di collegamento di cui all’art. 14 e’ corrisposta
una indennita’ mensile speciale a titolo di rimborso forfettario
delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio
all’estero.
2. L’indennita’ e’ pari a quella spettante per analogo titolo e
per analoga qualifica professionale al personale statale del
Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di
rappresentanza all’estero.

Art. 16 Principi 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalita’ di cui all’art. 71, comma 1, dello statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo. 2. In particolare la giunta regionale: a) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale; b) promuove e sostiene le attivita’ di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi del governo italiano e dell’Unione europea nonche’ dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il governo italiano; c) favorisce le attivita’ di ricerca e gli scambi di informazioni nonche’ le attivita’ di divulgazione volti a promuovere l’unita’ e l’identita’ europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli; d) promuove attivita’ di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attivita’ normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale; e) sostiene le attivita’ promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale; f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

Art. 17

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati

1. La giunta regionale promuove, nelle materie di competenza
regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, nel rispetto dell’art. 6, comma 1, della legge n.
131/2003.

Art. 18

Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con
stati

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude
intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con
stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, commi 2 e 3,
della legge n. 131/2003.
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le
procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici
vincolanti per la Regione.

Art. 19 Indirizzi del consiglio regionale 1. Il presidente della giunta regionale informa preventivamente il consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello statuto e dell’art. 4 della presente legge.

Art. 20 Trattative e stipulazione 1. Il presidente della giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa. 2. Il presidente della giunta regionale: a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 131/2003; b) e’ l’organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 131/2003; c) sottoscrive gli accordi e le intese.

Art. 21 Approvazione 1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal presidente della giunta regionale sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 22 Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali 1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali. 2. La Regione collabora e partecipa altresi’ alle attivita’ delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali. 3. La giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonche’ alle attivita’ di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al consiglio regionale. 4. L’atto di adesione e’ sottoscritto dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di’ eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa e’ disposto con atto dirigenziale.

Art. 23

Funzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, con deliberazione dell’ufficio di
presidenza, in conformita’ all’art. 5 della legge regionale 5
febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell’assemblea legislativa regionale):
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni
europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque
concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di
enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici
stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle
attivita’ di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di
conoscenze e informazioni.
2. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente
della giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale puo’ proporre
alla giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni
internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti
territoriali interni ad altri stati.

Art. 24

Finalita’ delle attivita’ di partenariato

1. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2
e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione
promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che
favoriscono:
a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri
dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le
istituzioni dell’europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di
sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la
riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti
umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla
riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti
dell’uomo.

Art. 25 Interventi di partenariato internazionale 1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia. 2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente. 3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la piu’ ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti. 4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della societa’ civile toscana.

Art. 26 Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato 1. La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attivita’ internazionali di cui all’art. 43 per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie. 2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della giunta regionale comunicato al consiglio regionale. 3. Il consiglio regionale puo’ deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio. 4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 45 da’ conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

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