DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. 212 Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 30-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 14, comma 5, il quale prevede, tra l’altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri generali e le procedure, nonche’ l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR; b) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10; Visto l’articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni; Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ di enti pubblici», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l’articolo 17; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l’articolo 1, che ha previsto l’istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita’ della regolazione; Visto l’accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualita’ della regolamentazione. Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007; Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita’ della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita’ della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l’esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in data 4 dicembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008, recante la «disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 22 settembre 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalita’ e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 5, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005»:
«5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell’AIR,
compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita’ di
esclusione dell’AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche’
l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.».
– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 2, della legge
8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici
di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di
semplificazione 1998»:
«2. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere una relazione contenente l’AIR per schemi di
atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini
dello svolgimento dell’istruttoria legislativa.».
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi). – 1. Le funzioni relative al coordinamento
dell’attivita’ normativa del Governo sono organizzate in un
apposito dipartimento, in modo da garantire, in coerenza
con quanto disposto dall’art. 19, comma 1, lettere c) e d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione
d’impatto della regolazione, la semplificazione dei
procedimenti, la qualita’ del linguaggio normativo,
l’applicabilita’ dell’innovazione normativa, la adempiuta
valutazione degli effetti finanziari. Il dipartimento, in
collaborazione con il dipartimento di cui all’art. 3, comma
2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione
in sede nazionale della normativa comunitaria, l’esame
preliminare della situazione normativa ed economica interna
e la valutazione delle conseguenze dell’introduzione di
norme comunitarie sull’assetto interno. Del dipartimento
fanno parte i settori legislativi operanti nell’ambito
della Presidenza, nonche’ la segreteria del nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure di cui
all’art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al dipartimento
possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in
aggiunta al capo ed al vice capo del dipartimento stesso,
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero
avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A
tale personale si applica quanto disposto dall’art. 12,
comma 9.».

– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 2, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche’ di enti pubblici»:
«2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e’
istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e
composto da non piu’ di due servizi, con il compito di
coadiuvare il Ministro nell’attivita’ normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
istituiti non piu’ di due servizi con il compito di
provvedere all’applicazione dell’analisi dell’impatto della
regolamentazione di cui all’art. 5 della citata legge n. 50
del 1999, nonche’ alla predisposizione di sistemi
informatici di documentazione giuridica a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi). – 1. Il dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi e’ la struttura che, nell’ambito del
Segretariato generale, fornisce supporto all’attivita’ di
coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario
alla Presidenza e il segretario generale in materia di
attivita’ normativa. Il dipartimento assicura altresi’ alla
Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale.
Esso in particolare:
a) coordina e promuove l’istruttoria dell’iniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle
indicazioni del dipartimento per i rapporti con il
Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori
parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai
Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, all’istruttoria degli
emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai
disegni di legge;
c) cura, nell’ambito del coordinamento di cui alla
lettera a), la qualita’ dei testi normativi e degli
emendamenti del Governo, anche con riferimento
all’omogeneita’ e alla chiarezza della formulazione,
all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse
fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il
ricorso alla decretazione d’urgenza;
e) verifica, con l’ausilio delle amministrazioni
dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e
le analisi appositamente previste e predisposte a corredo
delle iniziative legislative del Governo, curando che esse
indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di
riferimento, gli eventuali precedenti della Corte
costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita’
dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese;
f) cura l’elaborazione delle metodologie in tema di
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), coordina e
sovrintende all’applicazione delle direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla
introduzione delle relative procedure nelle pubbliche
amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle
amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l’istruttoria relativa
all’iniziativa regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi
normativi e redige regole tecniche di redazione degli
stessi; compie le analisi e formula le proposte di
revisione e semplificazione dell’ordinamento legislativo
esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al
contenzioso curato dalla Presidenza; cura l’istruttoria
delle questioni di costituzionalita’ e i relativi rapporti
con gli uffici della costituzionale e dell’Avvocatura dello
Stato; cura gli adempimenti connessi all’erogazione
indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n.
89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell’art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al
pagamento delle spese concernenti il contenzioso di
competenza del dipartimento;
n) cura i rapporti con le autorita’ amministrative
indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la
normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli
affari regionali e le segreterie delle Conferenze
Stato-regioni e Stato-citta’, gli adempimenti preliminari
per l’espressione dei pareri sugli atti normativi del
Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi
costituzionali e con i competenti uffici informatici della
Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante
sistemi informatici della documentazione giuridica a
beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attivita’ di ricerca e documentazione
giuridica ed ogni altra attivita’ che ad esso venga
affidata, nell’ambito delle proprie competenze, dal
Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal
segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita’
dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19
luglio 1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di
adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie:
nonche’ nelle procedure di infrazione avviate dall’Unione
europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di
attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,
l’esame preliminare della situazione normativa ed economica
interna e la valutazione delle conseguenze
dell’introduzione delle norme comunitarie sull’assetto
interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza, i
settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri
senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove
l’affidamento venga a cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu’ di tre
uffici e non piu’ di dieci servizi.
5. Il dipartimento, altresi’, si avvale di non piu’ di
otto unita’ nell’ambito del contingente di esperti di cui
all’art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»:
«Art. 1 (Strumenti di semplificazione e qualita’,
nonche’ di monitoraggio e valutazione della regolazione). –
1. L’attivita’ di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita’ della
regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005,
n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
lui delegato. I componenti del comitato sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. Possono essere invitati a
partecipare a riunioni del comitato, secondo l’oggetto
della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita’ regionali e locali e delle associazioni di
categoria. Dall’istituzione e dal funzionamento del
comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita’ della regolazione per l’anno
successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e’
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle
Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l’anno, lo stato di
realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello
Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto
e della qualita’ della regolazione.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
dalla Commissione di cui all’art. 3, comma 6-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
denominata: «Commissione per la semplificazione e la
qualita’ della regolazione».».
– L’Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, regioni e
autonomie locali in materia di semplificazione e
miglioramento della qualita’ della regolamentazione, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 23/CU), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2007, n. 86.
– Il Piano di azione per la semplificazione e la
qualita’ della regolazione e’ stato approvato dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2007, recante «Costituzione del tavolo permanente
per la semplificazione», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2007, n. 120.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 settembre 2008, n. 170, recante «la disciplina attuativa
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai
sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005,
n. 246», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre
2008, n. 257.
– La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 febbraio 2009, recante «Istruttoria degli atti
normativi del Governo», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2009, n. 82.
Note all’art. 1:
– Per il riferimento all’art. 14, comma 5, della legge
28 novembre 2005, n. 246, vedasi in note alle premesse.

Art. 2 Ambito di applicazione della VIR 1. La VIR e’ effettuata sugli atti normativi in merito ai quali e’ stata svolta l’analisi d’impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche’, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali. 2. Si procede comunque all’effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non e’ stata svolta l’AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita’ della regolazione. 3. Competente a svolgere la VIR e’ l’amministrazione che ha effettuato l’AIR sull’atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l’amministrazione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e’ competente all’effettuazione l’ufficio individuato per il coordinamento delle attivita’ AIR e VIR ai sensi dell’articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005. 4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo’ consentire l’esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessita’ e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l’attivita’ di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell’atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e’ data comunicazione al Consiglio dei Ministri. 5. L’esenzione dalla VIR puo’ essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 9, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005»:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). – 9. Le
amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano
l’ufficio responsabile del coordinamento delle attivita’
connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di
rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa’
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita’
finanziarie.».

Art. 3

Contenuti della VIR

1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti
profili:
a) raggiungimento delle finalita’ poste alla base dell’atto
normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese,
sull’organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni
pubbliche;
c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese,
sull’organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni
pubbliche;
d) verifica del livello e delle circostanze relative
all’osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni
contenute nell’atto normativo;
e) individuazione di eventuali criticita’ e loro riconducibilita’
a lacune insite nell’atto normativo, ovvero a problemi relativi alla
fase di attuazione dell’atto stesso;
f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa
e amministrativa;
g) congruenza con il programma di Governo delle effettive
conseguenze delle innovazioni normative;
h) valutazione dell’incidenza del provvedimento sul corretto
funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di
liberalizzazione e sull’ampliamento delle liberta’ dei soggetti
dell’ordinamento giuridico.
2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione
dell’impatto effettuata che riassume:
a) il grado di raggiungimento delle finalita’ poste a base
dell’adozione dell’intervento;
b) l’eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;
c) le principali criticita’ emerse;
d) l’eventuale necessita’ di misure integrative o correttive con
riferimento all’atto o alle circostanze di attuazione.
3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la
puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle
fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni
svolte con le principali categorie interessate dall’intervento.

Art. 4 Relazione VIR 1. La verifica e’ documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento. 2. Il DAGL verifica l’adeguatezza della VIR e puo’ richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento. 3. L’amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un’adeguata pubblicita’ alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell’amministrazione.

Art. 5 Metodi di analisi e modelli di VIR 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR. 2. Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l’attivita’ di verifica sui profili di cui all’articolo 3, comma 2. 3. In sede di prima applicazione, la relazione VIR e’ redatta in conformita’ al modello di cui all’Allegato A. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 128

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 6, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005»:
«6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche’ i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=24&redaz=010G0017&tmstp=1265009290444

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010 Proroga dello stato d’emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
novembre 2007 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ in relazione
ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara
Calabra e Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 marzo 2009, recante la proroga del predetto stato di
emergenza;
Visto l’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 2009, n. 3836, che ha disposto il trasferimento
della somma di quattro milioni di euro sulla contabilita’ speciale
intestata al Commissario delegato nominato per fronteggiare la
predetta situazione emergenziale, al fine di consentire la
prosecuzione dei relativi interventi;
Considerato che sono tuttora in corso di realizzazione i lavori di
ammodernamento del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di
Bagnara Calabra e Scilla, che prevedono la demolizione e la
ricostruzione delle due carreggiate;
Considerato che, durante il suddetto periodo, nel predetto tratto
autostradale e’ previsto il doppio senso di circolazione su un’unica
carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall’esterno per eventuali
interventi di emergenza;
Considerato altresi’ che sul medesimo tratto autostradale
confluisce quotidianamente un considerevole volume del traffico da e
verso il capoluogo di provincia;
Considerato che la viabilita’ alternativa, spesso montana e
tortuosa, attraversa per lunghi tratti centri urbani, e che tale
viabilita’ sara’ interessata da lavori di messa in sicurezza della
medesima, con conseguenti disagi per la circolazione;
Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria – Commissario
delegato datata 21 dicembre 2009, con la quale e’ stata chiesta la
proroga dello stato di emergenza;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, che richiede
l’adozione di disposizioni in deroga alla normativa vigente, non e’
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista,
e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n.225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle
problematiche nel settore del traffico e della mobilita’ nel tratto
autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00879&tmstp=1265008577851

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009 e n. 3837 del
30 dicembre 2009;
Visto l’art. 8, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le note dei sindaci di alcuni comuni del cratere del 17
novembre 2009 e del 7 dicembre 2009;
Viste le note della Prefettura – Ufficio territoriale del governo
di L’Aquila del 25 novembre 2009 e del 22 dicembre 2009;
Vista la nota del 23 dicembre 2009 della Confcommercio dell’Aquila;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. I Sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009 e dei comuni i cui territori sono
ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri operativi misti»
costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile
2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono
richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a carico di questi
ultimi, l’esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo
massimo di ulteriori sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di
cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 1. Al fine di continuare a soddisfare le primarie esigenze di mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 che non siano rientrati nell’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero dei comuni limitrofi. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 4, comma 13, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009.

Art. 3 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita’ di emergenza e di ricostruzione, il personale dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di cinque unita’, direttamente impegnato dai sindaci con apposito ordine di servizio in attivita’ connesse al superamento dell’emergenza ed alla ricostruzione, puo’ essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «regioni-autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4

1. All’art. 10, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 le parole: «del
Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti parole:
«dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 5

1. Il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di L’Aquila e’ nominato funzionario delegato per la gestione
delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal
predetto corpo, in via di somma urgenza per lo svolgimento delle
attivita’ istituzionali di messa in sicurezza, a tutela della
pubblica e privata incolumita’ nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009.
2. Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili le
somme necessarie, nel limite di 150.000,00 euro, a valere sull’art.
7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

1. Nell’ottica di perequazione dei trattamenti economici
riconosciuti al personale del Dipartimento della protezione civile ed
al personale delle forze armate, incaricato delle attivita’ di
responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, nell’ambito
degli interventi infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del
6 aprile 2009 nonche’ di collaborazione con tali figure, rispetto ai
trattamenti economici riconosciuti al restante personale impiegato
nella gestione emergenziale, l’incentivo di cui all’art. 92, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previsto per le
citate figure, e’ sostituito dai trattamenti economici straordinari
in godimento, ai sensi degli art. 22 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 2009, n. 3827. Restano ferme le disposizioni di cui all’art.
13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
ottobre 2009, n. 3817, per i compensi dovuti agli incaricati dei
collaudi tecnico-amministrativi.
2. Al personale incaricato delle operazioni di collaudo statico
delle strutture temporanee, realizzate dal Dipartimento della
protezione civile per il superamento dell’emergenza conseguente agli
eventi sismici di cui al comma 1, e’ riconosciuto il compenso in
misura forfettaria pari allo 0,1 per cento del valore delle opere da
ciascuno collaudate, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, dopo le parole «i compensi da
attribuire» e’ aggiunto il seguente periodo: «, anche in deroga
all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 7 1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell’Aquila danneggiati dall’evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuita’ delle attivita’ di competenza degli Uffici del comune dell’Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato ad assegnare al medesimo ente locale le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 140.000, euro annui, a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8 1. All’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma: «8-bis. Per soddisfare le domande di indennizzo di cui al comma 1 istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009, il commissario delegato e’ autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili, nei limiti dell’importo massimo complessivo di 80 milioni di euro, di cui e’ stata accertata la relativa disponibilita’, a valere sulle risorse di cui al comma 8».

Art. 9 1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009» e dopo le parole: «il termine di scadenza» e’ aggiunta la seguente parola: «rispettivamente».

Art. 10 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell’Aquila con apposito ordine di servizio in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia ed al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura dell’Aquila direttamente impegnato in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010 la corresponsione dell’indennita’ mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. 2. Ai relativi oneri si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11

1. All’art. 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, sono soppresse
le seguenti parole: «delle singole unita’ immobiliari e» e, alla fine
del primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «I lavori di
riparazione delle singole unita’ immobiliari classificate con esito B
o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa
comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unita’
immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di
domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non
oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per
le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del
contributo definitivo per la singola unita’ immobiliare, se
successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi
sopra indicati.».
2. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, all’ultimo periodo, dopo le
parole: «il contributo si intende concesso a titolo definitivo» sono
aggiunte le seguenti parole: «e la comunicazione del medesimo
contributo si intende effettuata senza ulteriori formalita’».
3. All’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 e’ aggiunto il seguente comma:
«2. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i
termini previsti dal comma 1 comporta l’automatica decadenza dal
contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative
alberghiere o assimilate».
4. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune
dell’Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione
nell’albo pretorio e sul sito internet istituzionale; la
pubblicazione nell’albo pretorio vale quale avvenuta notifica, a
tutti gli effetti di legge.

Art. 12 1. L’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.

Art. 13 1. Al fine di dare attuazione all’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a nominare un’apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente. 2. La commissione di cui al comma 1, definisce gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00846&tmstp=1265008577851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis -Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2007, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione alla grave
situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree
minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della
Regione autonoma della Sardegna;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna
– commissario delegato del 25 novembre 2009 con la quale si chiede
una proroga dello stato d’emergenza;
Considerato che solo in data 9 luglio 2009 si sono rese disponibili
le prime risorse finanziarie, pari a euro 9.500.000,00 finalizzate a
realizzare gli interventi prioritari per la bonifica delle aree
minerarie dismesse;
Considerato, altresi’, che sono ancora in corso le attivita’
finalizzate all’individuazione di regole certe per la bonifica delle
aree minerarie dismesse non contemplate in alcuna normativa nazionale
e comunitaria;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ravvisata la necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio che consente di ricorrere a procedure accelerate per il
concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto
conto della complessita’ della progettazione degli interventi e delle
relative fasi di approvazione;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in
conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del
Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della
Sardegna.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00837&tmstp=1265008577851