DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione ai gravi eventi
sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e
Modena il giorno 23 dicembre 2008;
Considerato che, la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
febbraio 2009, n. 3744, recante «primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di
Parma, Reggio Emilia e Modena, il giorno 23 dicembre 2008»;
Vista la nota in data 20 novembre 2009 del Presidente della regione
Emilia Romagna – commissario delegato con la quale e’ stata
rappresentata l’esigenza di una proroga dello stato di emergenza al
fine di permettere la prosecuzione degli interventi di riparazione e
miglioramento sismico degli edifici inagibili o gravemente
danneggiati;
Considerato che, sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che, la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le
province di Parma, Reggio Emilia e Modena, il giorno 23 dicembre
2008.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00836&tmstp=1265008577851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Considerata la situazione di grave criticita’ conseguente al
sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato
dall’inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena;
Considerato che, la predetta situazione di criticita’ determina un
grave rischio per la salute e l’incolumita’ dei soggetti detenuti
presso gli istituti di pena;
Ravvisata la necessita’ di procedere, in termini di somma urgenza
all’immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove
infrastrutture carcerarie e l’aumento della capienza di quelle
esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute e la
sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita
degli stessi e la funzione rieducativa della pena;
Tenuto conto che tali interventi, per il carattere di
straordinarieta’ e di somma urgenza che rivestono, devono essere
assunti anche nell’esercizio di poteri in deroga alla normativa
vigente;
Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Sentito il Ministro della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00835&tmstp=1265008577851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo; Considerato che, presso la discarica in localita’ contrada Bellolampo in provincia di Palermo, sono smaltiti i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantadue comuni della provincia di Palermo; Considerato che, gli interventi in corso di realizzazione da parte del commissario delegato, con particolare riferimento alla citata discarica in localita’ contrada Bellolampo, devono essere proseguiti anche in regime derogatorio della normativa ordinaria; Considerato, inoltre, che e’ necessario assicurare ulteriormente la continuita’ dell’esercizio della discarica di Bellolampo, e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Vista la nota datata 10 novembre 2009, con la quale il commissario delegato ha relazionato sugli interventi in corso ed ha evidenziato la necessita’ di una proroga dello stato di emergenza; Ravvisata quindi, la necessita’ di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo; Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l’intesa della regione Siciliana, espressa con nota del 16 dicembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00834&tmstp=1265008577850

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009

Approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave, adottato dal Comitato istituzionale dell’autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’art. 87, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare l’art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita’ di approvazione dei piani di bacino nazionali; Visto in particolare l’art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; Considerato che, in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall’art. 2, del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l’entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo dell’8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152» che ha prorogato le Autorita’ di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989; Visto l’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente»; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita’ di bacino fino all’entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2, dell’art. 63, del d.lgs. n. 152/2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; Considerata la delibera n. 1, del 5 febbraio 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall’art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il «Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave»; Considerato l’avviso di adozione di tale progetto, che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2001 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 36 del 20 aprile 2001; Considerato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui trattasi sono di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del Piave solo marginalmente all’interno delle regioni autonome Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come stabilito con del. C.I. 5/2008 dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; Considerato, altresi’, che ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato con i relativi elaborati, e’ stato depositato presso le sedi delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, le province autonome di Bolzano e Trento, e le province di Belluno, Pordenone, Treviso e Venezia, nonche’ presso la sede della Segreteria tecnica dell’Autorita’ di bacino ed e’ stato disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; Considerato altresi’ che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta adozione del progetto di Piano, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano; Considerato che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate alla regione del Veneto, osservazioni sul progetto di Piano come previsto dall’art. 18, comma 8, della legge 18 maggio 1989; Vista la delibera del Consiglio regionale Veneto n. 20, del 27 febbraio 2007, con la quale e’ stato approvato il parere sul suddetto progetto di Piano, formulando in merito alcune osservazioni riguardanti la fase programmatica e le norme di attuazione da sottoporre all’esame del Comitato tecnico dell’Autorita’ di bacino; Visto il parere n. 26 del 10 novembre 2008 del Comitato tecnico, con il quale sono state esaminate le controdeduzioni e proposti gli emendamenti al progetto di Piano proposti dalla regione del Veneto; Vista la delibera del Comitato istituzionale del 15 dicembre 2008, n. 5, con la quale, ai sensi del comma 10, dell’art. 18, della legge n. 183/1989, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 E’ approvato il «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave», adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 5 del 15 dicembre 2008. Il piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto: tavola 1: carta del reticolo idrografico; tavola 2: individuazione dei possibili interventi di laminazione delle piene e di ricalibratura, ed in particolare: tavola 2.1 – studio di fattibilita’ di opere per la laminazione delle piene in localita’ Falze’; tavola 2.2 – studio di fattibilita’ di opere per la laminazione delle piene in localita’ Grave di Ciano; tavola 2.3 – studio di fattibilita’ di opere per la laminazione delle piene in localita’ Spresiano; tavola 2.4 – studio di fattibilita’ di opere per la laminazione delle piene in localita’ Papadopoli; tavola 2.5 – studio di fattibilita’ di opere per la laminazione delle piene in localita’ Ponte di Piave; tavola 2.6 – studio di fattibilita’ della ricalibratura dell’alveo nel tratto San Dona’ di Piave-mare; tavola 3 – rappresentazione descrittiva delle casse di espansione in localita’ Ponte di Piave; tavola 4. – le unita’ fisiografiche – inquadramento generale; tavola 4.1 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 1 – Alto Piave; tavola 4.2 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 3 – Mae’ a monte della diga di Pontesei; tavole 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 4 – Piave tra Pieve di Cadore e Soverzene; tavola 4.7 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 5 – Piave tra Soverzene e Busche; tavola 4.8 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 6 – Cordevole a monte di Alleghe; tavole 4.9, 4.10 – tipologia dei possibili interventi di escavazione – unita’ fisiografica n. 8 – Cordevole a valle di Alleghe; tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 – aree interarginali (art. 4 delle norme di attuazione); – relazione tecnica costituita da: premesse; fase conoscitiva; fase propositiva; fase programmatica; norme di attuazione del piano; atti tecnico-amministrativi; bibliografia.

Art. 2

Il presente decreto e gli allegati di cui all’art. 1 sono
depositati presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare – Direzione generale per la difesa del suolo –
nonche’ presso la sede dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Gli elaborati di tale piano sono altresi’ disponibili sul sito web
dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione, al seguente indirizzo: www.adbve.it
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti
organi di controllo, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente
competenti, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 276

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00840&tmstp=1265008577850