ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» EXPO Milano 2015.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle
attivita’ connesse allo svolgimento del «grande evento» EXPO Milano
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell’EXPO universale
2015 quale «grande evento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione
dell’EXPO Milano 2015, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla
normativa ordinaria previste dall’art. 3;
Viste le note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, con le quali
il Sindaco di Milano – Commissario straordinario delegato ha
rappresentato l’esigenza di avvalersi di talune ulteriori deroghe
alla normativa ordinaria, finalizzate in particolare alla
realizzazione del programma delle opere pubbliche, ivi indicate,
programmate dall’amministrazione comunale, nonche’ del Piano urbano
parcheggi;
Viste le note del 3 e del 19 novembre 2009, con cui il presidente
della regione Lombardia concede l’intesa, ai sensi dell’art. 107,
comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere
in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla
realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale
2009-2011 dell’amministrazione comunale e dai programmi precedenti;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, e ad integrazione di quanto
previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, il Commissario delegato di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008,
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 aprile 2009 e’ autorizzato, ove necessario, ad avvalersi,
esclusivamente per le finalita’ indicate nelle premesse della
presente ordinanza ed oggetto di intesa da parte della Regione
Lombardia, delle seguenti deroghe alla normativa ordinaria:
decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 11 e 16;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 53, 54, 67, 71, 72, 75, 82, 97,
98, 111, 112, 113, 114, 118, 120 comma 2-bis,126, 129, 130, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 220,
223, 224, 225, 226, 227, 253 comma 1 (nella parte in cui comporta
l’applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure
gia’ bandite) e comma 25;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 49, 182 e 192;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 135;
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, artt. da 19 a 29;
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132, 133, 134, 135,
136, 137 e 138;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 57, 93 e 96;
legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 6 e 9;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1 lett.
f), e comma 9, e art. 36, comma 6;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,
art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
art. 1, commi 3 e 4;
legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, artt. 66,
67, 68 e 69;
legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, art. 41,
commi 2, 3 e 4;
regolamento del Decentramento Territoriale approvato dal
Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo 1997 con
deliberazione n. 26/97, art. 29.
2. Per il compimento delle attivita’ indicate nelle premesse da
porre in essere ai sensi della presente ordinanza il Commissario
delegato si avvale, oltre che della segreteria tecnica prevista
dall’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2008, del personale e degli uffici
dell’amministrazione comunale.
3 Agli oneri relativi all’attuazione del comma 2 si provvede a
valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilita’
del Comune di Milano.
4. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e’
autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al
Commissario delegato.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=10A00794&tmstp=1265007660697

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 marzo 2009, con il quale e’ stato prorogato, da ultimo, lo stato
d’emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel
territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di
Roma, fino al 31 gennaio 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al
predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi
ancora in corso, previsti per la definitiva messa in sicurezza
dell’area interessata dai fenomeni di subsidenza in rassegna;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere un’ulteriore proroga
dello stato di emergenza al fine di porre in essere le necessarie
iniziative finalizzate al definitivo superamento del contesto
emergenziale;
Vista la nota del 12 gennaio 2010 del Commissario delegato con la
quale si rappresenta la necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio nel contesto critico di cui trattasi, al
fine di consentire un definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 22 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza
in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei
comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=10A00872&tmstp=1265007660697

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009 e n. 3829 del 27 novembre 2009, nonche’ la note del Commissario delegato per l’emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe e del Ministero delle politiche agricole e forestali rispettivamente del 30 e 31 dicembre 2009; Visto, in particolare, l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, recante la «dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del Vertice G8», e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, n. 3684; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita’ operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa e’ stata ricostituita quale Unita’ Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che occorre proseguire nell’attuazione del Piano delle opere approvato, in esecuzione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», e che il Ministero dello sviluppo economico ha espresso parere favorevole con nota del 31 dicembre 2009; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 30 dicembre 2010 del Presidente della regione Veneto; Visto l’art. 15, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, che istituisce il Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile; Considerato che per lo svolgimento della citata funzione e’ necessario istituire un’apposita struttura per le attivita’ di informazione e divulgativo di supporto al Sottosegretario; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727 recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», e successive modificazioni ed integrazioni, la nota del 17 dicembre 2009 del Commissario delegato – Prefetto di Bari e l’intesa della regione Puglia formulata con nota del 24 dicembre 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3733 del 16 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticita’ nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia» e la nota del 31 dicembre 2009 del Presidente della regione Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale e’ stato prorogato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3667 del 17 aprile 2008 e n. 3706 del 2 ottobre 2008, nonche’ la note del 27 novembre 2009 del Commissario delegato, del 21 dicembre 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Toscana del 18 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2005, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005; Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2009 nel corso della quale il Sindaco del comune di Quarto (Napoli), in relazione agli eventi alluvionali del 4 e 5 marzo 2005, ha lamentato la mancata assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, nonche’ le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. ABI/23170 del 27 marzo 2009, n. ABI/28038 del 16 aprile 2009 e n. ABI/78843 del 21 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell’1 agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009 e n. 3816 del 10 ottobre 2009; Viste le note del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e del Presidente della Giunta regionale della Campania rispettivamente del 23 settembre 2009 e del 12 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dall’attuale situazione internazionale», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota del 14 gennaio 2010 del Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il dott. Gianfranco Nappi, Assessore all’Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della Campania – Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791/2009, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia’ programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita’ in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. 2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. Il Commissario delegato per le attivita’ da porre in essere ai sensi dei commi 1 e 2 e’ autorizzato ad avvalersi, in qualita’ di soggetto attuatore, del Commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nonche’, ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia’ operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa. 4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste dall’ordinamento vigente. 5. Al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti di competenza correlati al definitivo superamento del contesto di criticita’ di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali e’ autorizzato ad avvalersi delle unita’ di personale di livello dirigenziale di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710/2008. 6. Il Commissario delegato provvede all’espletamento delle iniziative di cui al presente articolo mediante l’utilizzo delle risorse destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna. 7. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 1. Per il proseguimento delle iniziative previste nel Piano delle opere e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, inerente alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», il Coordinatore dell’Unita’ Tecnica di Missione si avvale della somma di euro 20.600.000,00 assegnate alla regione Sardegna a valere sulle risorse del FAS, delibera CIPE n. 35 del 2005 allocate sull’intervento «Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo» e di euro 3.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento «Ponte sul Rio Padrongianus» a valere, per euro 2.000.000, sulle risorse FAS, delibera CIPE n. 84 del 2000, assegnate alla regione Sardegna e allocate sull’intervento «Ponte sul Rio Padrongianus», e per euro 1.000.000 a valere su economie provenienti da interventi con soggetto attuatore ANAS, finanziati con fondi FAS. 2. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e’ autorizzato a trasferire sulla contabilita’ speciale n. 5261 aperta in favore del Coordinatore dell’Unita’ Tecnica di Missione presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma le risorse finanziarie di cui al comma 1.

Art. 3 1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009, le parole «Il Direttore Centrale Nuove Costruzioni della Societa’ ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «Il Condirettore Generale Tecnico della Societa’ ANAS». 2. Al fine di assicurare l’attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per consentire alle societa’ provinciali della regione Campania, incaricate del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’indifferibile e tempestivo adempimento dei compiti ad esse attribuite dal citato decreto-legge, i cassieri delle province della regione Campania sono autorizzati a concedere anticipazioni di cassa, entro il limite previsto dalla normativa vigente, alle predette societa’ provinciali da estinguersi entro il 31 dicembre 2010. 3. In relazione alle definitive esigenze di ordine finanziario degli interventi previsti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 4, e’ disposta un ulteriore trasferimento al Fondo per la protezione civile di euro 11,629 milioni, per le seguenti finalita’: quanto a euro 4.789.000,00 per l’organizzazione del Grande evento G8; quanto a euro 3.840.000,00 per il completamento delle iniziative nell’isola La Maddalena; quanto a euro 3.000.000,00 quale reintegro dell’anticipazione disposta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20 novembre 2009, n. 3821, per l’emergenza rifiuti Campania.

Art. 4 1. Al fine di dare continuita’ alle attivita’ poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza le parole: «Il Segretario regionale all’ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti parole: «L’ing. Roberto Casarin».

Art. 5

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, e’ istituita, presso il Dipartimento della protezione
civile, un’apposita Struttura per le attivita’ di informazione e di
carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui al
medesimo decreto-legge per il coordinamento e la cura dei rapporti
con gli organi di informazione nonche’ la comunicazione rivolta ai
cittadini, alla collettivita’ e ad altri enti.
2. La struttura di cui al comma 1 e’ coordinata da un’unita’
individuata nell’ambito degli iscritti all’Albo nazionale dei
giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed e’
composta da due unita’ di personale appartenente alla pubblica
amministrazione, anche in posizione di comando.
3. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo il trattamento
economico in godimento. Al coordinatore della struttura e’
riconosciuta un’indennita’ mensile forfettaria pari all’80% del
trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo della
protezione civile.
4. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all’art. 15,
comma 1, del sopra citato decreto-legge sono individuati i componenti
della Struttura per le attivita’ di informazione e di carattere
divulgativo ed e’ determinato il trattamento economico del
coordinatore della medesima Struttura.
5. La societa’ per azioni di interesse nazionale denominata
«Protezione civile servizi S.p.a.», di cui all’art. 16 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per l’espletamento delle
attivita’ ivi previste, puo’ essere destinataria di immobili ad uso
governativo da adibire a sede legale.

Art. 6

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai
sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3727, il Prefetto di Bari e’ confermato
nell’incarico di Commissario delegato fino al 30 settembre 2010.
2. Il termine previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3733 e’ prorogato fino
al 31 maggio 2010.

Art. 7 1. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito: «Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Orbetello, gia’ definito con decreto ministeriale 26 novembre 2007, e’ modificato come da planimetria 1:10.000 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». 2. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato puo’ erogare un indennizzo, nel limite massimo di euro 1.050.000,00, a favore della Orbetello pesca lagunare S.r.l. per il settore della pesca nell’area lagunare surrogandosi nell’azione nei confronti dei soggetti responsabili dell’inquinamento. Il Commissario delegato, altresi’, per l’anno 2010 effettua una valutazione dei danni subiti dal settore della pesca in relazione all’inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore pesca, in relazione al pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale. Il Commissario delegato, al fine della valutazione acquisisce ogni elemento utile, debitamente certificato, avvalendosi delle strutture regionali e provinciali. All’erogazione dell’indennizzo di cui al presente comma il Commissario delegato provvede nei limiti delle risorse finanziarie gia’ poste a sua disposizione». 3. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ aggiunto il seguente comma: 3. «Il Commissario delegato adegua, anche in ampliamento interessante aree a terra contigue alle medesime, previo esproprio delle stesse, le casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento gia’ realizzate in regime commissariale. Puo’ altresi’ refluire nelle medesime strutture i sedimenti derivanti dalle attivita’ di dragaggio e di bonifica effettuate in laguna ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-quater dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84». 4. L’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito: «Il Commissario delegato approva i progetti di bonifica e degli impianti di stoccaggio, di trattamento e smaltimento dei sedimenti e dei rifiuti prodotti nelle aree comprese nel perimetro del sito di Orbetello nonche’ dei sedimenti individuati nel successivo comma 3, e ne autorizza l’esecuzione. Gli impianti di trattamento dei sedimenti dovranno essere validati da ISPRA e dall’Istituto superiore di sanita’. Il Commissario autorizza altresi’, con ricorso alle procedure ordinarie, il recupero dei sedimenti trattati, comunque nel rispetto degli standard di qualita’, requisiti e condizioni di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati dagli articoli 208, ad esclusione del comma 2, e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ nell’art. 5, commi 11-bis e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall’art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’approvazione dei progetti costituisce vincolo per l’esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative con i termini di legge ridotti della meta’, nonche’ sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». 5. Il comma 2 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito; «Per i progetti di cui al comma precedente, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza (VINCA) e’ svolta dalle competenti strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall’attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della meta’, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita’ ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri». 6. Il Commissario delegato autorizza, anche previo esproprio delle aree interessate, l’eventuale impiego dei sedimenti dragati per la realizzazione di terreni costieri all’interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-ter dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 7. Il Commissario delegato puo’ autorizzare il deposito temporaneo in condizioni di sicurezza sia dei sedimenti che delle singole frazioni granulometriche ottenute a seguito di separazione con metodi fisici entro il limite massimo di trenta mesi, senza limitazioni di quantitativi, nel rispetto delle disposizione di cui al comma 11-quinquies dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 8. Il Commissario delegato puo’ derogare, altresi’, sulla base di atto motivato, in aggiunta a quanto disposto all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706/2008, anche alle disposizioni contenute nell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il comma 2. 9. Il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706 del 2 ottobre 2008 e’ soppresso.

Art. 8 1. In conseguenza degli eventi alluvionali che il 3, 4 e 5 marzo 2005 hanno colpito il territorio del comune di Quarto in provincia di Napoli, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a rimborsare al medesimo comune la somma di euro 2.500.000,00 per le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, annualita’ 2007 e 2008, assegnata alla regione Campania.

Art. 9 1. Al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuita’, delle iniziative ancora necessarie al definitivo ritorno alla normalita’ rispetto al contesto emergenziale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato si avvale dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS). Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa.

Art. 10 1. Nell’ambito della situazione di emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, ed al fine di consentire l’assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita’ che si verifichino danni all’incolumita’ pubblica e privata, per quanto di competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il medesimo Ente e’ autorizzato a costituire, fino al 31 dicembre 2010, una struttura composta da 15 unita’ di personale di cui 5 unita’ da assumere mediante la stipula di contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 540.000,00, ivi comprese le spese di funzionamento e della necessaria attrezzatura, si provvede a carico del bilancio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=10A00774&tmstp=1265007381626

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita’ del sistema di
approvvigionamento di energia elettrica e all’inadeguatezza degli
attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno
elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della
realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente,
nonche’ del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e
il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione
con l’estero nella forma di «interconnector»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori

1. E’ istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo
servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita’,
affidabilita’ e continuita’, la possibilita’ di ridurre la domanda
elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni
impartite dalla societa’ Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di
gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una
soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione
istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di
disponibilita’, affidabilita’ e continuita’ comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall’obbligo
di fornire il servizio per l’intero periodo triennale, pena la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell’obbligo qualora l’inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non
superiore all’intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e’ superiore al doppio del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita’ 15 dicembre
2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita’
istantanea;
d) le quantita’ massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e’
incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilita’ e
con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento
del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei
relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente
assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che
prestano il servizio di cui al presente articolo non possono
avvalersi delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge
23 luglio 2009, n. 99.

Art. 2 Estensione della capacita’ di interconnessione di cui all’articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacita’ di interconnessione con l’estero di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell’aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento e’ comunque non superiore a 500 MW. 2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l’incremento di capacita’ di interconnessione di cui al comma 1, nonche’ alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia’ esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori. 3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un’assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita’ definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell’incremento della capacita’ di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali. 4. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita’ alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0014&tmstp=1265007381626