DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare l’assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell’avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonche’ di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali; Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalita’ degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali 1. All’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede per l’anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell’anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali». 2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 2 Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province 1. Entro il 30 novembre 2010 e’ ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 1, comma 1, e’ efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l’importo degli emolumenti e delle utilita’, comunque denominati, ivi compresi l’indennita’ di funzione, l’indennita’ di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu’ del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l’indennita’ spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4 Disposizioni per la funzionalita’ degli enti locali 1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2010, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 2. Per l’anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. 3. Sono prorogate per l’anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l’anno 2009 dall’articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 4. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 e’ inserito il seguente: «23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell’interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.». 5. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, e’ adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. All’articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse. 7. All’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo». 8. All’articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»; b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell’importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell’importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse; c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»; d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»; e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo». 9. Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all’anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Maroni, Ministro dell’interno Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 19 del 25-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all’art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2010 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12
gennaio 2010;
Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della
Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa un milione di
persone, nonche’ la distruzione di citta’ e villaggi, unitamente al
completo isolamento di numerose zone del paese;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita’ di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita’;
Ritenuta l’ineludibile esigenza di assicurare l’urgente attivazione
di interventi in deroga all’ordinamento giuridico vigente, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della
Repubblica popolare di Haiti, per fronteggiare in un contesto di
necessaria solidarieta’ internazionale la situazione di criticita’
indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all’art. 15,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e’ incaricato
del coordinamento delle attivita’ adottate dalle amministrazioni ed
enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi
sismici del 12 gennaio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i
necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il
soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e
materiali all’uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita’ il Dipartimento della protezione
civile e’ autorizzato in via d’urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta
acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il
piu’ celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche’
a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all’estero.

Art. 2 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita’ negoziali, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a derogare, se necessario e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreche’ concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere. 2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalita’ cui sono destinate le risorse stesse. L’individuazione dell’Istituto bancario presso cui aprire il predetto conto e’ effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di Istituti di primario rilievo nazionale. 3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, quantificati in euro 5 milioni, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile che verra’ appositamente reintegrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=10A00773&tmstp=1265007121430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 209

Regolamento di organizzazione dell’Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 19 del 25-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8 e 31; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale; Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e’ conferita la qualita’ di agente di pubblica sicurezza, e, in particolare, l’articolo 18; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante regolamento concernente l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI» ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l’articolo 2, comma 5; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione alla destinazione del personale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 maggio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Natura e finalita’ dell’ente l. L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, e’ riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalita’ di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche’ di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 2. L’UITS e’ sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi «TSN». Essa e’ altresi’ federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza e’ posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a
segno nazionale», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1936, n. 25.
– La legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente la
conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle
vigenti norme sul tiro a segno nazionale», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1936, n. 146.
– Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione
del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149.
– Si riportano gli articoli 8 e 31 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni,
concernente «Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1975, n. 105:
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi). – La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l’acquisto o la cessione di
armi, ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del T.U. 18
giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22
novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell’acquisto o della cessione.
La licenza di cui all’art. 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e’ richiesta anche per
l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di
armi, nonche’ del permesso di porto d’armi, previsti dagli
articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e
37, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente
legge, e’ subordinato all’accertamento della capacita’
tecnica del richiedente. L’accertamento non occorre per
l’autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell’accertamento della capacita’ tecnica,
l’interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all’art. 49 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. La commissione e’ integrata da un
esperto designato dal Ministero della difesa quando
l’accertamento e’ richiesto da persona che debba esercitare
l’attivita’ di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresi’ alle persone che rappresentano, a norma dell’art.
8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione
di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze
armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano
appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica
sicurezza in qualita’ di funzionari o che esibiscano
certificato d’idoneita’ al maneggio delle armi rilasciato
dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno
nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico
soltanto per l’esercizio delle attivita’ di fabbricazione,
riparazione o commercio di armi.
L’accertamento della capacita’ tecnica non e’ richiesto
per l’acquisto e il porto di armi da parte di coloro che
siano autorizzati per legge.
La capacita’ tecnica e’ presunta nei confronti di
coloro che, all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia’ ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l’industria di riparazione delle
armi devono richiedere alla competente autorita’ di
pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e’ abrogato».
«Art. 31 (Vigilanza sulle attivita’ di tiro a segno). –
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno
1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive
modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni
dell’Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di
apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacita’ tecnica e dei requisiti di cui
al precedente art. 9.
La capacita’ tecnica e’ presunta nei confronti di
coloro che esercitano la propria attivita’ in seno alle
sezioni del tiro a segno all’entrata in vigore della
presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l’elenco degli iscritti con le relative
generalita’;
b) l’inventario delle armi in dotazione con la
relativa descrizione per numero di matricola, tipo,
calibro, fabbrica e nazionalita’, con richiamo ai titoli
che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui
all’ultimo comma dell’art. 38 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni,
con l’indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita’ di coloro che si
esercitano al tiro, con l’indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche’ degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo
comma dell’art. 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall’art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’
attribuita all’autorita’ provinciale di pubblica sicurezza
che vi procede secondo le competenze stabilite dagli
articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi
prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e’
punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda
da euro 206 a euro 1.032.».
– La legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente
«Disposizioni per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di
tiro a segno nazionale» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1981, n. 159.
– Si riporta l’art. 18 del decreto del Ministro
dell’interno 4 marzo 1987, n. 145, recante «Norme
concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia
municipale, ai quali e’ conferita la qualita’ di agente di
pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1987, n. 89:
«Art. 8. – 1. Gli addetti alla polizia municipale che
rivestono la qualita’ di agente di pubblica sicurezza
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario
addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso
di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni
abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da
sparo.
2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di
addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono
stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a
segno nazionale, nonche’ con gli enti o comandi che
dispongono di propri poligoni abilitati, nell’ambito
territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero
possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la
costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a
segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del
comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi
di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale
nonche’, previe apposite convenzioni con l’ente o comando
di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione
del loro servizio debbono prestare servizio con armi.
4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.
286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni
del tiro a segno nazionale, il sindaco puo’ disporre la
ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno
per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra
essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o
comandi dello Stato o presso poligoni appositamente
costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a
tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno
nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi
dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.».
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
– Si riporta il comma 5 dell’art. 2 del decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche ed
integrazioni al decreto-legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano – CONI», ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 37:
«5. Nulla e’ innovato quanto alla natura giuridica
dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e
dell’Unione italiana tiro a segno, che svolgono le
attivita’ di federazioni sportive nazionali secondo la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.».
– Si riportano i commi da 19 a 24 dell’art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente
«Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»:
«19. E’ istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all’art. 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e’ prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo’ chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’adozione del parere, qualora cio’ si renda necessario per
la complessita’ della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall’inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
– Il testo dell’art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e’ il
seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
– La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.
– L’art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha tra l’altro introdotto modifiche all’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
– La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all’art. 1:
– Per il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
e la legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143, si veda
nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 23 luglio 19999, n. 242,
concernente «Riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano – C.O.N.I., a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1999, n. 176.

Art. 2 Organi centrali l . Sono organi centrali dell’UITS: a) l’assemblea nazionale; b) il presidente nazionale; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio di presidenza; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. L’assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita’ dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonche’ da altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 4, senza diritto di voto. 3. Il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’UITS, e’ nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell’ente, del cui funzionamento e’ responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell’assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all’articolo 4. E’ coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa. 4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita’ svolte dall’ente, quali stabiliti nel citato statuto. E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall’assemblea nazionale dell’UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l’elezione di una atleta. 5. Il consiglio di presidenza, costituito nell’ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita’ stabilite nello statuto di cui all’articolo 4, e’ convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita’ o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita’ o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti e’ costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell’organo, uno effettivo ed uno supplente dall’assemblea nazionale dell’UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi’ se subentrati nel corso del quadriennio.

Art. 3 Sezioni TSN 1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonche’, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita’ agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare: a) provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche’ l’organizzazione di manifestazioni sportive; c) svolgono attivita’ promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attivita’ ludiche propedeutiche all’uso delle armi. 2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita’ di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonche’ sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, peri profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilita’, nonche’ compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attivita’ svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e’ disciplinata dalle norme di diritto privato. 3. In ogni comune puo’ essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o piu’ delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza. 4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita’ vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati. 5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da: a) quote annuali dei propri iscritti; b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge; c) proventi dell’attivita’ sportiva e ludica; d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche’ donazioni, liberalita’ e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita’ stabilite nello statuto della sezione TSN; e) corrispettivi per l’attivita’ didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

Note all’art. 3:
– Per il regio decreto-legge n. 2430 del 1935, il regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la legge 18 aprile 1975, n.
110 e la legge 28 maggio 1981, n. 286 si vede nelle note
alle premesse.

Art. 4 Statuto UITS 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ nel presente regolamento. Lo statuto e’ deliberato dall’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e’ ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed e’ approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l’altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’articolo 2; b) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di istituto dell’UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell’UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell’affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l’attivita’ sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all’UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonche’ di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita’ ludiche propedeutiche presso l’organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche’ dell’impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L’uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e’ regolato dall’UITS. L’uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e’ regolato dall’UITS, d’intesa con il Ministero della difesa; f) l’eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell’UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall’assemblea nazionale; g) le modalita’ e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche’ dell’erogazione delle spese, per il funzionamento dell’organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalita’ di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta’ dell’UITS e dell’organizzazione periferica, nonche’ dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l’organizzazione, i compiti e le modalita’ di funzionamento delle strutture periferiche, nonche’ degli organi di giustizia sportiva; l) le modalita’ di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all’articolo 3, comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita’ di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell’UITS e delle sezioni TSN; o) le modalita’ di adozione di regolamenti interni attuativi.

Note all’art. 4:
– Per il decreto legislativo n. 419 del 1999, il
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la legge n. 110 del
1975 si veda nelle note alle premesse.

Art. 5 Entrate 1. Le entrate dell’UITS sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all’UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attivita’ sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalita’ e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attivita’ rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali.

Art. 6

Amministrazione e contabilita’

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili
preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di
amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le
integra in ragione dell’assetto e delle esigenze dell’UITS.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a) e’ adottato lo statuto di cui all’articolo 4, con le modalita’
ivi previste;
b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e
del collegio dei revisori dei conti nominati dal Presidente
nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma
di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 86

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Giudice di Pace di Pozzuoli (NA), dep 25 gennaio 2010 Terzo trasportato, circolazione stradale, assicurativo, civile (2010-01-25)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1611/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(Tizia), nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

(Caio), nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHE’

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: condannare il convenuto (Caio) in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 100,00 per la rottura dei suoi occhiali e della somma di € 3.255,00 per le lesioni subite in qualità di trasportata su di un’auto garantita per la RCA dalla Società convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’inammissibilità della domanda ex art. 141 del D.L.vo 209/05; dichiarare l’improponibilità della domanda per non aver ottemperato al disposto degli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 27-26/11/08 a (CAIO) ed alla S.p.A. (ZETA), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – accertata la qualità di trasportata sull’auto Lancia Dedra tg. (…) di proprietà del convenuto ed assicurata con la Spa (Zeta) – fosse condannato il medesimo (Caio) in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che, in data 26/6/06, in Napoli alla Via Giulio Cesare, in qualità di trasportata sull’auto Lancia Dedra tg. (…) di proprietà di (Caio) ed assicurata con la Spa (Zeta), subiva lesioni a causa dell’investimento da parte di un motociclo tipo Piaggio Vespa non identificato;

– che, a causa dell’investimento riportava la rottura degli occhiali e subiva lesioni per le quali veniva medicata al p.s. dell’Ospedale “San Paolo” di Napoli dove i sanitari di turno le diagnosticavano: trauma contusivo del rachide cervicale;

– che il veicolo su cui era trasportata era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. n. 12903008165-5 e n.13496734879-0 ricevute il 12/7/06 e 13/5/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda per l’inapplicabilità dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nel caso di specie, l’improponibilità per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 13/1/10, la causa veniva assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (Caio) regolarmente citato e non costituitosi, nonché dichiarato il suo difetto di legittamatio ad causam ed estromesso dal giudizio per non esserne parte.

Infatti, l’art. 141, comma 2, del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) dispone che: per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148.

Detto articolo non prevede, quindi, la partecipazione al giudizio del vettore che, pertanto, non dev’essere convenuto.

La Corte Costituzionale, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha statuito che: la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso (Cfr. ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008).

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore alla luce dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento del terzo trasportato).

Tale articolo, al comma 1 recita:

– Salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La procedura di cui al suddetto articolo, quindi, si applica alle sole ipotesi in cui i sinistri, che hanno come vittima il trasportato, abbiano visto il coinvolgimento di almeno due veicoli, con esclusione dei sinistri cagionati da caso fortuito.

Nel caso di specie, il sinistro si è verificato a causa di un motociclo, non identificato, il cui conducente ometteva di dare la precedenza a destra (Confr. deposizione del teste indotto dall’attrice).

Tale causa del sinistro esclude qualsiasi onere risarcitorio in capo alla Compagnia di assicurazione del vettore.

Infatti, la norma di cui all’art. 141 CdA presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli.

La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l’impresa di assicurazione di quest’ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato (Confr. comma 3, art. 141 CdA).

Nel merito dell’azione per cui è causa, pur sapendo che il terzo danneggiante è un veicolo che dovrebbe essere assicurato per la RCA, non si conosce né il proprietario né la compagnia di assicurazione di quest’ultimo, verso cui, eventualmente, la comparente Spa (Zeta) potrebbe rivalersi.

Nella normativa di cui al D.L.vo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse tre azioni:

– quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore, ex art. 141, quando ne sussistono i presupposti;

– quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione ex art. 144 in alternativa all’azione ex art. 141;

– quella nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, ex art. 283.

In definitiva, il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 stesso Codice o nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, ex art. 283.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti di (CAIO) e della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara il difetto di legittimatio ad causam di (CAIO);

2) dichiara la domanda inammissibile;

3) compensa tra le parti le spese del procedimento;

4) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 25 gennaio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.