DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 208

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 17 del 22-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile»; Visto, in particolare, l’articolo 21 dell’anzidetto testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» ed in particolare, l’articolo 10, secondo comma, che disciplina le modalita’ di ripartizione nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio; Considerata l’opportunita’ di modificare le modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da uno ad altro ufficio di cui al citato articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2009; Sulla proposta dell’Avvocato generale; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 1. Il secondo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonche’ in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l’interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
– La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. – L’avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara’
corrisposta dall’Erario all’Avvocatura dello Stato, con le
modalita’ stabilite dal regolamento, la meta’ delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara’
corrisposta dall’Erario la meta’ della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale,
predisposta in conformita’ delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E’ applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all’altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta l’art. 10, secondo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972,
recante «Regolamento per la riscossione, da parte
dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l’interessato partecipa, per l’intero quadrimestre, al
riparto di quest’ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-22&task=dettaglio&numgu=17&redaz=10A00587&tmstp=1264406085189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Cologno Monzese e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cologno Monzese (Milano); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 novembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 7 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-21&task=dettaglio&numgu=16&redaz=10A00582&tmstp=1264152280030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 agosto 2008, registrato alla
Corte dei conti l’8 agosto 2008, con il quale, ai sensi dell’art. 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e’ stato disposto lo
scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) per la
durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio
2009, n. 94;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicernbre 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea
(Cosenza), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il periodo di
sei mesi.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 10

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-21&task=dettaglio&numgu=16&redaz=10A00583&tmstp=1264152280030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall’articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l’articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l’articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative; Considerata l’opportunita’ di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 6 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «sei».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e’
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, S.O.:
– Si riporta l’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, S.O, come modificato, da ultimo dall’art. 12 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 giugno 2001, n. 134, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181:
«3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita’ politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell’art. 95 della
Costituzione, a non piu’ di dieci Sottosegretari puo’
essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu’ strutture dipartimentali ovvero di
piu’ direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e’ approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1999, n. 193.
– Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). – 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita’ di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita’, ai sensi dell’art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche’ del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l’attivita’ normativa del Parlamento, l’elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita’ del linguaggio
normativo, l’applicabilita’ delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita’ indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all’amministrazione, dotati di elevata professionalita’.».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n 106, S.O.
– La legge 26 marzo 2001, n. 81 recante: «Norme in
materia di disciplina dell’attivita’ di Governi» e’ stato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n.
75.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari
esteri» e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
giugno 2001, n. 140.
– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n.
164.
– Si riporta l’art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
153, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11
agosto 2006, n. 186, S.O.:
«Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo
interno). – 1. All’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo
collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all’attivita’ di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il
numero massimo di unita’ pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,
n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» e’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2007, n. 273.
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio
2008, n. 164.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell’Amministrazione
degli affari esteri», e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2007, n. 258, recante: «Regolamento concernente la
riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma
dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 2008, n. 15.
Note all’art. 1:
– Si riporta l’art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Servizio di controllo interno). – 1. Il
Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde
direttamente al Ministro.
2. (Omissis).
3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di
controllo interno ad un organo monocratico o composto da
tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun
centro di responsabilita’ amministrativa. In caso di
previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e’
scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado
non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro
nomina il presidente anche tra esperti estranei
all’amministrazione.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una
relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi
effettuate con proposte di miglioramento della
funzionalita’ dell’amministrazione. Ai fini dello
svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai
documenti inerenti alle attivita’ gestionali
dell’amministrazione ed opera in collegamento con gli
uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
5. (Omissis).
6. Al servizio e’ assegnato un apposito contingente di
personale che non puo’ superare il numero di sei unita’.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sedici per cento».

Note all’art. 2:
– Si riporta l’art. 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta,
collaborazione). – 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di
cui all’art. 2, lettera f), e’ stabilito complessivamente
in un massimo di centoventi unita’, comprensivo degli
addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi.
Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati
ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, nonche’, nel limite del sedici per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalita’ e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell’invarianza della spesa di cui all’art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29, del 1993.
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio
legislativo, dal Capo dell’Ufficio per i rapporti con il
Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai
Capi delle segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche’ la
posizione relativa al Segretario particolare del Ministro,
si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al
comma 1.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e’ sostituito dal seguente: «2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato: a) per il Capo dell’Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e’ corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».

Note all’art. 3:
– Si riporta l’art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 7 (Trattamento economico). – 1. Le disposizioni
sul trattamento economico di cui al presente regolamento
non si applicano al personale della carriera diplomatica
che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione,
per il quale restano applicabili le disposizioni dell’art.
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dall’art. 14 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
2. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui
all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo dell’Ufficio legislativo, per il Capo
della segreteria del Ministro e per il responsabile del
servizio del controllo interno, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero;
b) il segretario particolare del Ministro, e per i
componenti del Servizio del Controllo interno in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed
in emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento dei proprio trattamento e’ corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui
all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico accessorio spettante,
rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed
equiparati, assegnati agli uffici di diretta
collaborazione, e’ corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche’, in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un’indennita’ sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita’
connesse all’incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita’ ad orari disagevoli, della qualita’ della
prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e’ determinato dal
Ministro all’atto del conferimento dell’incarico. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unita’
previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita’,
degli obblighi di reperibilita’ e di disponibilita’ ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche’ dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un’indennita’ accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all’incentivazione della
produttivita’ ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura
dell’indennita’ e’ determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e’ posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l’art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
personale non superiore a venticinque per cento del
contingente complessivo.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: «fra estranei alla pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «di norma con l’incarico di Segretario particolare del Sottosegretario».

Note all’art. 4:
– Si riporta l’art. 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato). – 1.
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al
Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del
contingente complessivo di cui all’art. 5, comma 1, fino ad
un massimo di otto unita’ di personale, scelte tra i
dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita’ di
scegliere una delle otto unita’ fra estranei alle pubbliche
amministrazioni di norma con l’incarico di segretario
particolare del Sottosegretario.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-21&task=dettaglio&numgu=16&redaz=010G0009&tmstp=1264152280030