DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Conferimento di incarichi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo’ conferire ai Ministri, con decreto di cui e’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato; Visto il Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella societa’ attiva» del maggio 2009; Ritenuto di dover conferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti con riferimento ad una serie di tematiche di rilievo, anche con riguardo all’attuazione dei principi del predetto Libro bianco; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009; Decreta: E’ conferito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti in ordine alle tematiche di seguito indicate, anche con riguardo all’attuazione dei principi e degli indirizzi politici del Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella societa’ attiva» del maggio 2009: bioetica; tutela delle persone non autosufficienti; tutela dell’integrita’ psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale incarico di coordinamento e’ conferito per il periodo di durata del mandato di Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Del presente decreto sara’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo controllo da parte degli organi competenti secondo la normativa vigente. Milano, 18 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 43

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=10A00632&tmstp=1264152134723

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206 Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2010

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l’articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita’ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilita’ stessa; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; A d o t t a il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Art. 1 Fasce orarie di reperibilita’ 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 55-septies (Controlli
sulle assenze) introdotto dall’art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1.
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e’ inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’,
all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto
all’amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell’interesse della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato Brunetta e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2008, n. 149.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Art. 2

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita’ riconosciuta.
2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’
stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=010G0008&tmstp=1264152134722

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 19-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita’ naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche’ ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3289 del 28 maggio 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia» e successive modificazioni ed integrazioni; Visti l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, l’art. 3 dell’ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2009 cosi’ come modificato dall’art. 9 dell’ordinanza n. 3388 del 23 dicembre 2004, l’art. 9 dell’ordinanza n. 3469 del 13 ottobre 2005 cosi’ come modificato dall’art. 20 dell’ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005; Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato – Presidente della regione Molise; Considerato che in relazione al contesto di criticita’ conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Molise e Puglia sono cessate le condizioni richieste dall’ordinamento giuridico vigente per un’ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita’, sicche’ occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita’ amministrativa, il monitoraggio sull’attuazione delle attivita’ poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita’, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita’; Considerata, altresi’, l’esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire ai Commissari delegati la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita’ in atto nei sopra citati territori; Vista la nota del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 30 dicembre 2009; Acquisita l’intesa delle regioni Molise e Puglia; Dispone: Art. 1 1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia sono confermati Commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative gia’ programmate per il definitivo superamento del contesto di criticita’ di cui in premessa. 2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, altresi’, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. I Commissari delegati, le amministrazioni provinciali ed i comuni impegnati nelle attivita’ di cui alla presente ordinanza sono altresi’ autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unita’ di personale gia’ operanti ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009. 4. I Commissari delegati ed i Sindaci, negli ambiti di rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad erogare il contributo di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 in favore delle famiglie che alla data di cessazione dello stato d’emergenza continuano a sostenere oneri per l’autonoma sistemazione. 5. Per consentire, entro il 31 dicembre 2010, la prosecuzione ed il completamento delle attivita’ gia’ programmate, il Soggetto attuatore di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, cosi’ come modificato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 3375/2004, e’ autorizzato ad avvalersi del personale di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 3379/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 2. 6. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare al comune di San Giuliano di Puglia le spese sostenute dal medesimo comune in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3365/2004 e dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono
utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste
dall’ordinamento vigente.

Art. 3

1. I Commissari delegati, per l’espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse
destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna,
nonche’ eventuali ulteriori risorse derivanti da finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali.
2. I Commissari delegati continuano ad utilizzare le contabilita’
speciali gia’ aperte ai sensi delle ordinanze di protezione civile
citate in premessa.

Art. 4 1. I Commissari delegati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull’attivita’ svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=10A00495&tmstp=1264151888382

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 9 – 15 dicembre 2009, n. 47922

Fatto e diritto

1. – Con la sentenza del 3.11.2009 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo n. 23/09 emesso il 18.9.2009 dal Tribunale rumeno di Bacau per finalità di carattere processuale (esercizio dell’azione penale) nei confronti della cittadina rumena M. B., residente in Italia dal 2004 con regolare attività lavorativa, disponendo la consegna della donna alla richiedente autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nell’attuale stato di custodia cautelare carceraria. Consegna che la Corte territoriale ha espressamente subordinato, ai sensi dell’art. 19 – co. 1, lett. c) – L. 69/05, alla condizione che la B. sia rinviata in Italia per espiarvi la pena eventualmente inflittale all’esito del procedimento penale pendente nei suoi confronti nel suo Paese di origine.
2. – La cittadina rumena è stata arrestata a Torino il 12.10.2009 dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 11 L. 69/05. L’arresto della donna (“sentita” ex art. 13 L. 69/05 e non consenziente ad una sua consegna alla Romania senza formalità) è stato ritualmente convalidato dal Presidente della Corte di Appello torinese il 14.10.2009 con coeva applicazione alla donna della misura cautelare della custodia in carcere. Sulla base della documentazione dell’autorità giudiziaria rumena di cui all’art. 6 L. 69/05 (mandato di arresto europeo e provvedimento cautelare presupposto), la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza di adeguata motivazione del provvedimento coercitivo dello Stato di emissione del m.a.e. in ordine ai due reati ascritti alla B., integrati dalla partecipazione ad una associazione criminosa dedita all’acquisizione e alla introduzione illecite in Romania di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e dall’acquisto e introduzione in Romania di grammi 500 di hashish in una o più occasioni. Reati commessi nei primi mesi del 2009 e per i quali è intervenuta (in accoglimento del ricorso del pubblico ministero avverso l’iniziale provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare carceraria adottato dal Tribunale di Bacau) la decisione coercitiva della Corte di Appello di Bacau (organo collegiale della cautela) in data 24.6.2009, che ha deliberato la sussistenza nei confronti della B. di gravi indizi di reità per i due reati contestatile e di connesse esigenze cautelari, applicandole la misura custodiale di “arresto preventivo per un periodo di dieci giorni”. A tale “sentenza” (rectius ordine di arresto) della Corte di Appello di Bacau ha dato esecuzione il mandato di arresto europeo n. 23/09 del Tribunale di Bacau per cui è processo.
Da un lato i giudici torinesi hanno ritenuto i fatti oggetto della consegna processuale “a tempo” richiesta dalla Romania scanditi dal requisito della doppia punibilità ex art. 7 L. 69/05 (fatti considerati come reato anche dalla legge italiana: artt. 73, 74 LS) e sorretti da congrui e gravi indizi di colpevolezza. Da un altro lato gli stessi giudici hanno escluso l’esistenza di eventuali condizioni ostative alla consegna previste dalle disposizioni interne disciplinanti la procedura passiva di consegna di cui alla legge n. 69/05. Con contestuale separato provvedimento, poi, la stessa Corte territoriale ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria applicata alla B. con quella degli arresti domiciliari (atteso l’evidente pericolo di fuga sotteso alla disposta consegna della donna).
3. Contro la sentenza favorevole all’esecuzione del m.a.e. ha proposto ricorso per cassazione M. B. (art. 22 co. 1 L. 69/05), deducendo un unico vizio di violazione di legge e – soltanto in via subordinata – invocando la sostituzione della misura carceraria applicatale con altra meno afflittiva.
La ricorrente lamenta l’inosservanza dell’art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05, poiché entrambi i reati contestatile dall’autorità giudiziaria rumena debbono considerarsi in tutto o in parte commessi in Italia. In vero l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che le viene mossa contempla la costituzione di un sodalizio criminoso stretto con altri connazionali, gravitanti anch’essi per più versi sul territorio italiano, sì che l’associazione opera per i propri illeciti fini anche in Italia e non soltanto in Romania. D’altro canto il ruolo associativo attribuitole, caratterizzato dall’essersi fatta carico di acquisire sostanze stupefacenti da far pervenire in Romania per la successiva commercializzazione, risulta svolto in Italia. In particolare le si attribuisce l’acquisto di almeno 500 grammi di hashish, che avrebbe fatto giungere in Romania in disponibilità della figlia I. N. incaricata di curare la vendita della sostanza. Tale acquisto e la connessa illecita detenzione della sostanza drogante – come si evince dal provvedimene cautelare emesso dalla Corte di Appello di Bacau e dal susseguente mandato di arresto europeo rumeno – sono avvenuti sicuramente in Italia, dove la ricorrente risiede fin dal 2004 e dove esercita regolare attività di parrucchiera, soltanto occasionalmente facendo ritorno in Romania. Ne consegue che, in applicazione del principio di territorialità del reato sancito dall’art. 6 co. 2 cp, i fatti criminosi ascritti alla B. debbono considerarsi in tutto o in parte commessi in Italia, di guisa che il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità rumena non può trovare esecuzione per l’espressa causa ostativa prevista dal citato art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05.
4. Il ricorso di M. B. è fondato.
La condotta di partecipazione ad una consorteria criminosa volta al traffico di stupefacenti verso la Romania attribuita alla cittadina rumena, consorteria pur in ipotesi verosimilmente costituita o formata in Romania, estende le proprie espressioni operative e funzionali nel territorio italiano, in cui la donna espleta il suo ruolo di procacciatrice delle sostanze stupefacenti da far pervenire in Romania. L’ulteriore connessa accusa di commissione del reato fine di acquisto e importazione illegali in Romania di gr. 500 di hashish è afferente a condotta realizzata nei suoi segmenti iniziali (acquisto e detenzione illeciti della droga) certamente in Italia. Non diverse conclusioni sono possibili alla stregua dell’analisi descrittiva dei due reati contestati alla B. enunciata nel provvedimento di arresto preventivo “a tempo” adottato nei suoi confronti dalla Corte di Appello rumena di Bacau e nella pedissequa sintesi contenuta nel mandato di arresto europeo del Tribunale di Bacau del 18.9.2009.
Dall’ordinanza restrittiva rumena si desume agevolmente che i due reati “rumeni” involgono la loro realizzazione per massima parte in territorio italiano sino al momento dell’esportazione della sostanza drogante verso la Romania. Esportazione predisposta, organizzata e attuata in Italia (o dall’Italia) con il contributo delittuoso sviluppato sul suolo italiano dalla cittadina rumena. In vero nel provvedimento cautelare coercitivo che ha dato origine al m.a.e. processuale rumeno si precisa innanzitutto, quanto alla contestata partecipazione della donna alla associazione criminosa in materia di stupefacenti, che la B. ha agito con alcuni coindagati quale “prima fonte degli stupefacenti” per gli imputati già arrestati in Romania, cioè preoccupandosi di reperire ed acquistare sostanze stupefacenti. Ruolo che inevitabilmente ha potuto svolgere soltanto in Italia, dove si è trasferita in modo stabile fin dal 2004 e da dove non si è allontanata per alcun altro Paese, salvo recarsi sporadicamente e per brevi periodi in Romania. Il provvedimento restrittivo rumeno precisa in secondo luogo, quanto alla condotta di importazione di droga in Romania, che le fonti probatorie suffragano l’assunto accusatorio per cui la B. intorno al mese di aprile 2009 risulta in due occasioni aver acquistato e inviato in Romania 500 grammi circa di hashish per volta,
Sulla scorta dei dati esposti nel provvedimento cautelare per la cui esecuzione l’autorità giudiziaria rumena ha emesso l’euromandato di arresto del 18.9.2009 appare evidente, dunque, che la B. ha commesso in territorio italiano (con ogni plausibilità a Torino, città in cui vive e lavora) in tutto o per loro gran parte i due reati che le sono contestati dall’autorità giudiziaria rumena. Evenienza che integra la causa ostativa prevista dall’art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05 e impedisce di disporre l’invocata consegna della donna alla Romania (cfr.: Cass. Sez. Fer., 11.9.2008 n. 35288, Filippa, rv. 240719; Cass. Sez. 6, 28.10.2008 n. 40287, Erikci, rv. 241519: “Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero”).
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ordinandosi l’immediata scarcerazione della B. se non altrimenti detenuta. L’illustrata consumazione in territorio italiano degli anzidetti reati contestati alla donna dall’autorità giudiziaria rumena impone l’immediata trasmissione degli atti (copia del mandato di arresto europeo e del provvedimento restrittivo della Corte di Appello di Bacau, copia della presente sentenza) al Procuratore della Repubblica di Torino per le eventuali determinazioni e iniziative di competenza – ove non già altrimenti edotto dei fatti – in ordine alle vicende criminose coinvolgenti la persona della B..
La cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 22 co. 5 L. 69/05 e alle informative connesse allo status libertatis della B. previste dall’art. 626 cpp.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone l’immediata scarcerazione di B. M. se non detenuta per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 della legge n. 69 del 2005 nonché per quelli di cui all’art. 626 cpp.
Dispone altresì che la cancelleria trasmetta immediatamente copia del presente dispositivo alla Procura della Repubblica di Torino.