REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. 6 Istituzione del Centro per le pari opportunita’ e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 18 del 22 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita’

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’art. 62 dello statuto,
istituisce il Centro per le pari opportunita’, di seguito denominato
Centro, quale organismo regionale di parita’, che concorre con il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione
delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche
di genere.
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per
garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o
indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.
3. La Regione favorisce, altresi’, l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale,
culturale e civile, attraverso l’inserimento della dimensione di
genere nella normativa, nonche’ nell’azione politica e programmatica
regionale.

Art. 2 Azioni positive in tema di parita’ 1. In attuazione dell’art. 7 dello statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parita’ tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego: a) favorisce l’equilibrio tra attivita’ professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilita’ familiari; b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle opportunita’ di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne; c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societa’ con ruoli equilibrati e non discriminatori; d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali; e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e’ di competenza della Regione; i) adotta la Carta europea per l’uguaglianza e la parita’ tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni; g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparita’ retributiva tra uomini e donne; h) sostiene l’integrazione delle pari opportunita’ a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l’Universita’ degli studi e l’Universita’ per stranieri di Perugia; i) sostiene l’imprenditorialita’ femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne; l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere; m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.

Art. 3 Bilancio di genere 1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attivita’ tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

Art. 4

Il Centro per le pari opportunita’

1. Il Centro ha personalita’ giuridica di diritto pubblico e,
nelle materie di propria competenza, e’ dotato di autonomia
gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi
dell’art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura
organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e
della Giunta regionale).
2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale
dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o
proveniente da altre amministrazioni pubbliche; puo’, altresi’,
ricorrere all’apporto di esperti e alla collaborazione di istituti
universitari e centri di ricerca pubblici o privati.
3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di
attivita’ di erogazione di servizi a contenuto specialistico, e’
improntata a criteri di efficacia ed efficienza.
4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento
interno organizzativo e contabile.

Art. 5

Compiti del Centro

1. Per il perseguimento delle finalita’ della presente legge il
Centro:
a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in
collaborazione con l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per
le pari opportunita’ tra uomo e donna di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle
problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta
e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni,
conferenze e pubblicazioni;
b) predispone progetti in materia di parita’ e pari
opportunita’ e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della
redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;
c) vigila sull’applicazione delle leggi di parita’ esistenti e
presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per
l’adeguamento della legislazione regionale;
d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale,
sugli strumenti di programmazione, nonche’ sugli atti di carattere
generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di
genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo
le modalita’ stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;
e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle
donne, nonche’ di orientamento verso prestazioni messe a disposizione
da altri enti e istituti;
f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi
forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di
servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete
dei servizi socio-sanitari. In tale ambito e’ inserito il Servizio
Telefono Donna;
g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli
obiettivi di cui all’art. 2.
2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunita’ hanno
il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti,
istituti e societa’ a partecipazione regionale, le informazioni
necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni
caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati
acquisiti.

Art. 6

Programmazione

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il
programma triennale di attivita’ del Centro, con l’indicazione del
fabbisogno finanziario.
2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno, presenta alla
Giunta regionale il piano annuale di attivita’, in attuazione del
programma triennale e il bilancio preventivo deliberati
dall’assemblea di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
3. Il conto consuntivo e’ trasmesso alla Giunta regionale entro
il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui e’ riferito,
unitamente ad una relazione sull’attivita’ svolta.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti
di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7

Rapporti del Centro con altri organismi

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di
soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle
province e di soggetti privati, quali in particolare le
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le
associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo
attivita’ di:
a) informazione e consulenza in materia di parita’;
b) promozione di iniziative culturali;
c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il
consigliere di parita’ regionale, sull’applicazione delle leggi
relative alla parita’ tra uomo e donna, con particolare riferimento
alla parita’ in materia di lavoro, nonche’ sulle condizioni di
impiego delle donne.
2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa
rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti
alla realizzazione della parita’ tra uomo e donna attivi a livello
regionale, interregionale, nazionale ed europeo.
3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo
delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale
composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti
all’elenco di cui all’art. 8 e dai rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze
politiche, per illustrare e discutere l’attivita’ svolta dal centro.
4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio
regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti
dell’assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione
sull’attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione
degli obiettivi di parita’ e pari opportunita’ della presente legge,
da porre all’esame del Consiglio regionale.
5. Il centro puo’ chiedere di essere ascoltato in Consiglio
regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e
culturale.

Art. 8

Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili

1. E’ istituito presso il Centro l’elenco regionale delle
associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco,
anche per consentire la convocazione dell’assemblea regionale di cui
all’art. 7, comma 3.
2. La gestione dell’elenco e’ affidata al responsabile del
Centro, di cui all’art. 14 il quale provvede, tempestivamente, ad
effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.
3. Possono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 1,
presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i
movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda
finalita’ tra quelle previste dalla presente legge.
4. L’elenco e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria.

Art. 9 Gli organi del Centro 1. Sono organi del Centro: a) l’assemblea; b) il presidente; c) il revisore dei conti.

Art. 10 Assemblea 1. L’assemblea e’ composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. 2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8. 3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta. 4. I componenti dell’assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione. 5. Le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parita’ effettivi, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell’assemblea. 6. L’assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova assemblea, che comunque deve avvenire entro centoventi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 7. I componenti dell’assemblea sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11 Sedute e compiti dell’assemblea 1. L’assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 2. La convocazione dell’assemblea puo’ essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo. 3. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. L’assemblea approva il piano annuale di attivita’, il bilancio e il conto consuntivo e l’allegata relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attivita’.

Art. 12 Il presidente e l’ufficio di presidenza 1. L’assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui all’art. 10, comma 4, elegge al proprio interno l’ufficio di presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 2. Il presidente e’ eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno. 3. L’ufficio di presidenza e’ rinnovato a meta’ legislatura ed i componenti possono essere riconfermati. 4. I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. 5. I1 presidente rappresenta il centro nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno, convoca e presiede le sedute dell’assemblea e ne coordina i lavori. Il presidente puo’ attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell’assemblea. 6. L’ufficio di presidenza: a) cura che l’attivita’ del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge; b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro; c) cura l’attuazione e l’operativita’ delle attivita’ e delle iniziative deliberate dall’assemblea; d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni; f) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall’assemblea; g) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all’art. 4, comma 4.

Art. 13

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti e’ eletto dal Consiglio regionale.
2. Al revisore dei conti compete:
a) controllare la regolarita’ amministrativa e contabile del
centro;
b) verificare la conformita’ del bilancio preventivo e del
conto consuntivo alle norme di legge;
d) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al
conto consuntivo ai sensi dell’art. 6, comma 3;
d) di assistere alle sedute dell’assemblea.

Art. 14 Il responsabile del Centro 1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Spetta al responsabile l’assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell’ufficio di presidenza. 3. Il responsabile propone al presidente il piano annuale di attivita’, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti da presentare all’assemblea per l’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 4.

Art. 15

Indennita’

1. Ai componenti dell’assemblea spetta, per la partecipazione
alle sedute, un’indennita’ di presenza per un importo pari allo 0,50
per cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri
regionali.
2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l’importo di cui al
comma 1 maggiorato del 30 per cento.
3. Al presidente spetta un’indennita’ mensile pari all’8 per
cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti dell’assemblea che non risiedono nel capoluogo
di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi
di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme
previste per i dipendenti regionali.
5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad
incontri, convegni, seminari, ai componenti dell’assemblea spetta il
rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti
regionali.

Art. 16

Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale procede, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, all’elezione
dell’assemblea secondo le modalita’ di cui all’art. 10.
2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano il mandato fino
all’insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima
elezione dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni
sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie
economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili
presenti ed operanti a livello regionale.

Art. 17

Norma di abrogazione

1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 45 sono abrogate.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge per l’esercizio 2009 si
fa fronte con imputazione alla unita’ previsionale di base 13.1.009
denominata «Azioni per le pari opportunita’» (cap. 2539 N.I.)
utilizzando le risorse disponibili nella medesima unita’ previsionale
di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il
finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entita’ della spesa e’
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita’.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita’, e’ autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di
cassa.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0464&tmstp=1263890988507

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2009, n. 6

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale
la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento sulla valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale
degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (art. 60, comma 1,
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell’art. 60, comma 1, della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola»,
questo regolamento, per l’anno scolastico 2008-2009, disciplina per
le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e
le modalita’ per attuare:
a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e
della capacita’ relazionale degli studenti;
b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti
disciplinata dalla normativa statale.

Art. 2 Finalita’ della valutazione degli studenti 1. La valutazione dello studente e’ dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalita’: a) garantire la continuita’ formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilita’ dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all’ammissione all’esame di stato; b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualita’ degli apprendimenti; c) promuovere l’autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacita’ al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati; d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione.

Art. 3

La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi
nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella
forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, e’ espressa all’interno del giudizio globale
previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.

Art. 4

La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della
capacita’ relazionale sono espressi nella forma di voti numerici
definiti in decimi usando il numero quattro come votazione piu’
bassa.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.

Art. 5 Modalita’ e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 1. In considerazione delle peculiari finalita’ che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all’eta’ e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalita’; in particolare, il consiglio di classe puo’ decidere all’unanimita’ la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione. 2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 3. Nel secondo ciclo di istruzione: a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 per gli studenti ammessi con carenze; b) sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe puo’ procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d’istituto.

Art. 6

Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione

1. Le modalita’ di rilevazione delle carenze negli apprendimenti
e di realizzazione delle attivita’ di sostegno e di recupero nel
secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta
provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalita’:
a) il collegio dei docenti e’ responsabilizzato nel prevenire
l’insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la
realizzazione delle attivita’ di sostegno e degli interventi di
recupero;
b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo
per lo studente e regolativo per i processi di
insegnamento-apprendimento;
c) lo studente e’ responsabilizzato nella partecipazione al
recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;
d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente
informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili
conseguenze, sulle modalita’ di recupero e sui loro esiti, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge provinciale sulla
scuola.

Art. 7 Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione 1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacita’ relazionale. 2. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all’esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei. 3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell’attivita’ didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.

Art. 8 La valutazione degli studenti stranieri 1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. «Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall’art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti. 2. All’interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalita’ e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, da’ evidenza anche di questi criteri generali. 3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalita’ previste dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l’apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilita’ delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all’apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.

Art. 9

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali,
come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. «Regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della
necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo
individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi
acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto,
nonche’ delle particolarita’ relative all’esonero da una o entrambe
le lingue straniere.
2. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del piano educativo
individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri
educativo-didattici, a modalita’ organizzative e ad attivita’
aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune
discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione
delle discipline previste dal PEI.
3. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle
modalita’ organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti
compensativi adottati, anche in via temporanea.
4. La valutazione degli studenti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.

Art. 10

La valutazione nei corsi e percorsi per adulti
organizzati dalle istituzioni scolastiche

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei
corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei
criteri e delle modalita’ previste per i corsi ordinari come definiti
dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a).
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
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Art. 11 Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equita’ nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d’istituto: a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilita’, criteri, modalita’, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un’ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialita’ del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente; b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 65 della legge provinciale sulla scuola; c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1. 2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attivita’ didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacita’ relazionale dello studente provvede, ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell’istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attivita’ educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline e’ collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall’art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola. 3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe. 4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Art. 12

Documento di valutazione e modalita’
di comunicazione degli esiti della valutazione

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di
valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalita’:
a) trasparenza e completezza delle informazioni;
b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione
dell’istituzione scolastica e dello studente;
c) nel documento di valutazione e’ riportata a margine anche la
valutazione delle discipline opzionali facoltative;
d) limitatamente all’ultima classe del primo ciclo di
istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio
orientativo;
e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in
decimi ai sensi dell’art. 4, comma 2, sono scritti in lettere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge
provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1
di questo articolo, le modalita’ di comunicazione, anche in forma
telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno
parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e
famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai
genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e
sull’andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo
alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
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Art. 13 Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale 1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A. 2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell’istituzione scolastica di provenienza. 3. Ferme restando le modalita’ di svolgimento dell’esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuita’ con le modalita’ per la valutazione periodica stabilite per l’anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l’anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell’esame di stato e’ espressa con i giudizi sintetici previsti dall’art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d’esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice puo’ assegnare la lode. 4. La certificazione delle competenze degli studenti e’ sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell’art. 55 della legge provinciale sulla scuola. Tabella A RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3) Parte di provvedimento in formato grafico Trento, 27 aprile 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0507&tmstp=1263890988507

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. 5

Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di’ Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto l’art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg., ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 del 27
febbraio 2009 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente
ad oggetto ”Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del
personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg.)”»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In esecuzione dell’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo
regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di seguito
denominato «nuovo Regolamento», il presente regolamento disciplina le
caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi
distintivi di qualifica, di specializzazione, delle decorazioni,
nonche’ i criteri e le modalita’ relative alla dotazione e all’uso
dei medesimi, da parte del personale del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (CFT).

Art. 2 Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell’equipaggiamento 1. Al personale del CFT individuato dall’art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento, l’Amministrazione fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico ed esclusivo di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita’ e di identificazione nonche’ di sicurezza nello svolgimento delle attivita’ di competenza. 2. Le tipologie e la frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento sono descritte nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A al presente regolamento. 3. Al restante personale del CFT, l’Amministrazione fornisce l’equipaggiamento indicato nell’allegato B al presente regolamento, nel quale e’ inoltre individuata la frequenza di distribuzione. Tale equipaggiamento e’ funzionale all’espletamento delle attivita’ istituzionali, comprese quelle di rappresentanza. 4. Tutto il materiale assegnato in dotazione, ancorche’ utilizzato in via continuativa dal singolo assegnatario, e’ di proprieta’ dell’amministrazione.

Art. 3 Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti 1. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio. Se esigenze particolari richiedono l’uso dell’abito civile, il suo utilizzo puo’ essere autorizzato dal capo del CFT, dal dirigente di servizio o dal responsabile dell’ufficio da cui il personale interessato dipende. 2.Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale – capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento, e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante lo svolgimento di attivita’ che riguardano in via prevalente le funzioni del CFT. 3. Il personale in uniforme e’ tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso e ha l’obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell’uniforme, degli oggetti di corredo e dell’equipaggiamento assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l’orario di lavoro nonche’ nei periodi di tempo a questo strettamente connessi. 4. Salvo quanto disposto dal comma 1, durante il servizio e’ vietato utilizzare capi di vestiario diversi da quelli costituenti le uniformi e gli equipaggiamenti forniti dall’Amministrazione. Al personale non e’ consentito indossare capi dell’uniforme o portare oggetti di corredo unitamente all’abito civile o fuori dal servizio. 5. I capi dell’uniforme e gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale non possono essere avere una destinazione o un utilizzo diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti. 6. Il capo del CFT dispone il cambio stagionale dell’uniforme e, fatto salvo quanto disposto da questo articolo, disciplina la composizione e l’utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento in relazione alle circostanze concrete nonche’ le caratteristiche tecniche delle forniture.

Art. 4

Emblema del CFT

1. L’emblema del CFT, riportato nell’allegato C al presente
regolamento, e’ costituito da un distintivo raffigurante dei
ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati intorno all’aquila
simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde,
contornati dal testo «Provincia autonoma di Trento» sulla parte
superiore e «Corpo Forestale» sulla parte inferiore.
2. Il distintivo a spillo va posto in corrispondenza del taschino
sito sul lato sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle
camicie. Il distintivo in tessuto decorato e’ applicato stabilmente
sul lato sinistro della giacca a vento e, quando previsto, delle
maglie.
3. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni
sull’utilizzo dell’emblema ai sensi dell’art. 3, comma 6.

Art. 5 Fregi e mostreggiature delle uniformi del personale del CFT 1. Per il personale del CFT, il fregio da apporre sul copricapo, riportato nell’allegato D al presente regolamento, e’ in tessuto ricamato o in metallo dorato e rappresenta un’aquila ad ali spiegate, appoggiata su due martelli forestali incrociati sotto le iniziali della Repubblica Italiana, «RI», queste ultime su fondo verde. 2. Le mostreggiature delle uniformi del personale del CFT sono costituite da: a) per il personale indicato dall’art. 3, comma 2: una coppia di alamari in tessuto ricamato oppure, limitatamente alle uniformi da servizio esterno, una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione ridotta; b) per il personale indicato dall’art. 3, comma 1: una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione maggiore o ridotta. 3. Ciascun alamaro raffigura dei ramoscelli di quercia in colore oro, ad eccezione di quelli previsti per il dirigente generale – capo del CFT, che sono in colore platino, intrecciati intorno all’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde, come risulta nell’allegato E al presente regolamento. 4. Le mostreggiature di dimensione maggiore vanno applicate al bavero della giacca delle uniformi ordinarie, quelle di dimensione ridotta vanno applicate al colletto della camicia invernale da servizio esterno e della camicia estiva. 5. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni sull’utilizzo delle mostreggiature ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 6 Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT 1. I distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT sono riportati nell’allegato F al presente regolamento tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale statale. 2. Tali distintivi, in metallo (tipo a spillo) o in plastica (fascette tubolari, soggoli e galloncini) si applicano sui seguenti capi di vestiario: a) sulle controspalline delle camicie, ad esclusione di quelle ordinarie (fascette tubolari); b) sulle controspalline delle giacche delle uniformi ordinarie (tipo a spillo); c) sulle controspalline della giacca a vento ordinaria e della maglia (fascette tubolari); d) al petto sulla giacca a vento tecnica e sul maglione invernale (fascette tubolari); e) sul copricapo del berretto tipo «Roma» e tipo «Pasubio» (soggoli e galloncini). 3. I tubolari sui quali sono applicati i distintivi di qualifica presentano un bordino di colore verde e il fregio di cui all’art. 5, comma 1, di dimensioni ridotte. 4. I bottoni da applicarsi sulle uniformi ordinarie sono di colore dorato e riportano in rilievo il fregio descritto nell’art. 5, comma 1. 5. Il capo del CFT puo’ adottare eventuali ulteriori disposizioni sull’utilizzo dei distintivi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 7

Distintivi di specializzazione del CFT

1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze
o abilita’ o che appartengono a unita’ specialistiche di supporto o a
nuclei operativi specialistici previsti dal nuovo Regolamento, ai
quali sono assegnati specifici incarichi, il capo del CFT, con
proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne
dispone l’uso.
2. Il distintivo di specializzazione e’ a forma di scudetto, in
metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell’Allegato G al
presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito
sul lato destro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle camicie.
Il personale puo’ fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di
specialita’.
3. Nell’allegato G sono definite le tipologie dei distintivi di
specializzazione relativi ai comandanti di stazione forestale, agli
operatori «snow friend» e agli appartenenti al gruppo sportivo del
CFT.
4. Il capo del CFT puo’ definire, in coerenza al modello
generale, le ulteriori tipologie di distintivi in relazione a
specializzazioni non individuate al comma 3.

Art. 8

Decorazioni del CFT

1. Al compimento rispettivamente di 10, 20 o 30 anni di servizio,
agli appartenenti al CFT sono attribuiti dei nastrini di anzianita’,
costituiti da una fettuccina di stoffa di colore verde a bande
verticali di colore bianco, che simboleggiano ogni decennio di
servizio, come indicato nell’Allegato H al presente regolamento. Il
nastrino di anzianita’ e’ indossato nella parte superiore del
taschino sinistro della giacca delle uniformi ordinarie e della
camicia estiva, sopra ad eventuali nastrini conferiti ai sensi dei
commi successivi.
2. In occasione della Giornata del CFT al personale distintosi
nel corso dell’anno precedente e’ conferita una onorificenza per
meriti speciali, consistente in un nastrino di stoffa, di colore
viola con bande verticali di colore bianco, con stemma in colore oro
sulla banda centrale raffigurante l’aquila simbolo della Provincia
Autonoma di Trento, come indicato nell’Allegato H al presente
regolamento. Possono essere indossati tanti nastrini d’onorificenza
per meriti speciali quante sono le onorificenze ricevute.
3. Per azioni di particolare valore puo’ essere altresi’
assegnata nella Giornata del CFT una spilla d’oro raffigurante
l’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento. La spilla va
appuntata al bavero sinistro della giacca delle uniformi ordinarie. A
prescindere dal numero di onorificenze ricevute, sull’uniforme puo’
essere indossata una sola spilla d’oro.
4. AI compimento rispettivamente di 10 o 20 anni di comando o
direzione di strutture di qualunque livello del CFT, agli
appartenenti allo stesso sono attribuiti dei nastrini di lungo
comando, costituiti da una fettuccina di stoffa a bande verticali
alternate di colore viola e bianco, come indicato nell’Allegato H al
presente regolamento. Per lungo comando superiore ai 20 anni al
centro del nastrino e’ riprodotto l’emblema del CFT.
5. In prima applicazione del presente regolamento il Comando del
CFT opera una ricostruzione delle anzianita’ di servizio ai fini del
conferimento delle decorazioni previste dai commi 1 e 4.

Art. 9

Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento

1. E’ istituita una apposita commissione vestiario del personale
del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei
tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze di cui
all’art. 2 del presente regolamento e nell’aggiornamento delle schede
tecniche delle forniture.
2. La commissione e’ nominata dal capo del CFT ed ha composizione
paritetica. E’ composta da un numero di componenti non superiore a
dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT, ciascuno indicato,
su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni sindacali
piu’ rappresentative del personale. Il capo del CFT puo’ integrare la
commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero
non superiore a cinque.
3. E’ istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del
CFT, cui e’ preposto un responsabile che cura gli adempimenti
gestionali connessi alle forniture.
4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato
e puo’ contenere un congruo numero di capi di vestiario e di
attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida
nei casi di usura o di danneggiamento.

Art. 10 Acquisto e gestione delle forniture 1. La Struttura provinciale competente, su richiesta del capo del CFT e in conformita’ alla disciplina dallo stesso dettata ai sensi dell’art. 3, comma 6, provvede agli adempimenti per l’acquisto delle uniformi, dell’equipaggiamento e degli accessori di cui al presente regolamento, anche per garantire l’incolumita’ del personale e per assicurare le dotazioni di vestiario piu’ confacenti a quelle di uso normale e di attrezzature speciali per svolgere particolari prestazioni lavorative. 2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche per l’acquisto di capi di vestiario non previsti negli allegati al presente regolamento, per il parziale rinnovo delle uniformi prima della scadenza del periodo minimo d’uso nonche’ nel caso di sostituzione per qualsiasi motivo degli equipaggiamenti. 3.L’utilizzo di loghi o di denominazioni riferibili al CFT sulle attrezzature o sugli equipaggiamenti ritenuti eventualmente necessari dai dirigenti delle strutture previste dall’art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento per motivi di sicurezza sul lavoro, compresi quelli classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi della vigente normativa, deve essere autorizzato dal capo del CFT. 4. Nei casi previsti dal comma 3, se le attrezzature e gli equipaggiamenti costituiscono parte delle uniformi, il capo del CFT assicura che nella distribuzione sia garantita l’uniformita’ di tipologia e di colore. 5. Il responsabile del magazzino di cui all’art. 9, comma 3, redige per i singoli dipendenti una scheda individuale sulla quale sono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.

Art. 11

Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami

1. Il rinnovo del vestiario e dell’equipaggiamento forniti al
personale del CFT avviene con la frequenza indicata negli allegati A
e B al presente regolamento, che indicano il periodo minimo d’uso
delle forniture effettuate.
2. Previa verifica e autorizzazione del capo del CFT le quantita’
della prima fornitura al personale neo assunto possono essere
incrementate di una unita’. Lo stesso incremento e’ previsto anche a
favore del personale gia’ in servizio per la fornitura di nuovi
oggetti di vestiario per i quali sia necessario assicurare una
normale intercambiabilita’ dovuta all’utilizzo quotidiano. Gli
allegati A e B al presente regolamento individuano le forniture che
possono essere incrementate.
3. Per il personale assegnato agli uffici che svolge
prevalentemente attivita’ esterna, su proposta motivata del dirigente
del servizio cui e’ assegnato il dipendente, il capo del CFT puo’
disporre che alcune forniture di vestiario per il servizio esterno
siano distribuite nelle analoghe quantita’ previste per il personale
assegnato alle stazioni forestali.
4. In caso di usura o danneggiamento palesi la sostituzione delle
forniture puo’ avvenire anche prima della frequenza fissata. In tali
casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida ai
sensi dell’art. 9, comma 4, si procede con le modalita’ di acquisto
previste dall’art. 10. Il materiale sostituito viene consegnato al
personale previo ritiro di quello inutilizzabile e con annotazione
sulla scheda prevista dall’art. 10, comma 5. Il materiale in buono
stato di conservazione non e’ in nessun caso sostituito.
5. I reclami per difetti palesi riscontrati sui singoli capi o
sugli oggetti devono essere presentati all’atto del ritiro dei capi
stessi, e comunque non oltre i sette giorni successivi al ritiro da
parte dell’interessato.

Art. 12 Norme finali 1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 19 ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime»; b) deliberazione della Giunta provinciale n. l74 di data 31 gennaio 2003, ad oggetto «Nuovi distintivi di riconoscimento di qualifica per il personale delle qualifiche forestali. Modifica dell’allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)»; c) deliberazione della Giunta provinciale n. 839 di data 5 maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)». 2. Nelle more di acquisizione delle uniformi e dell’equipaggiamento previsto dal presente regolamento e di approvazione della disciplina prevista dall’art. 3, comma 6, restano valide le disposizioni adottate in applicazione delle deliberazioni cessate ai sensi del comma 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 marzo 2009 DELLAI (Omissis) (Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 5)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0506&tmstp=1263890988506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 205

Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l’erezione della Lega navale italiana a ente morale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse; Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale e’ stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e, in particolare, l’articolo 52; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e, in particolare, l’articolo 43; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 maggio 2009; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Acquisto il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo, e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Natura e finalita’ dell’ente 1. La Lega navale italiana, di seguito denominata: «LNI», eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, e’ riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita’ di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. E’ sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. 2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali: a) e’ ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; b) si ispira ai principi dell’associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita’ di promozione e utilita’ sociale a norma dell’articolo 2 della stessa legge; c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita’ di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 (Erezione in
ente morale della Lega navale italiana, e approvazione del
relativo statuto), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 marzo 1907, n. 64.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. In particolare, l’Annesso A
Tabella IV colloca la Lega navale italiana tra gli enti
pubblici non economici preposti a servizi di pubblico
interesse.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 17 marzo
1997, n. 63.
– La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– Il testo dell’art. 52 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, e’ il seguente:
«Art. 52 (Cultura nautica). – 1. Il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni,
puo’ inserire, nell’ambito dei piani formativi scolastici
di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, l’insegnamento della cultura nautica, anche
attraverso l’attivazione di specifici corsi. A tale fine il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora
alla definizione di specifici progetti formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione
italiana della vela, delle Amministrazioni locali
interessate, nonche’ attraverso gli istituti tecnici
nautici.» .
– Il testo dell’art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e’ il
seguente:
634 Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. l 12 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – I Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. l della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
– Il testo dell’art. 43 del regolamento di attuazione
dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto, emanato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della
difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e il Ministro per i rapporti con le regioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre
2008, n. 222, e’ il seguente:
«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello
nazionale). – 1. Gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale per la gestione delle scuole per il
conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in
conformita’ a quanto previsto con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la
denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per
detti enti non e’ richiesta l’autorizzazione di cui
all’art. 42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e
sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la
nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell’ente o
dell’associazione fa parte della commissione d’esame, senza
diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e’ centro di istruzione per
la nautica da diporto e, in qualita’ di ente pubblico che
svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche.».
– Si riporta il comma 19 dell’art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005»:
«19. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
– L’art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha tra l’altro introdotto modifiche all’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
– La legge 3 agosto 2009, n. 102, (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge l ° luglio
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali), e’ pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all’art. 1:
– Per il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, si veda
nelle note alle premesse.
– Il testo dell’art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87, e’ il
seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – 1. Lo stato
giuridico e il trattamento economico d’attivita’ e di fine
servizio del personale dipendente dagli enti pubblici
individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in
conformita’ della presente legge.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge
gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali
e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,
le universita’ e gli istituti di istruzione, gli istituti
di educazione, le opere universitarie, le scuole di
ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e
vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di
storia patria e in genere le accademie e gli istituti
culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n.
472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi
nella parte VII della tabella allegata alla presente legge,
gli ordini e i collegi professionali, le camere di
commercio e gli enti di patronato per l’assistenza dei
lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.
3. La tabella allegata alla presente legge contiene
l’elenco degli enti individuali e classificati, sulla base
delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza
pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che
dovessero intervenire per effetto di successive leggi di
riforma.».
– Il testo dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300, e’ il seguente:
«Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). – 1. Sono
considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalita’ di lucro e nel pieno
rispetto della liberta’ e dignita’ degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita’ la tutela esclusiva di interessi
economici degli associati.
3. Non costituiscono altresi’ associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarita’ di azioni o quote di natura
patrimoniale.».
– Per il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si
veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Soci l. Possono far parte della LNI, in qualita’ di soci, i cittadini di specchiata onorabilita’ e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all’estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell’Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto.

Art. 3

Organizzazione centrale

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo nazionale;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il collegio dei probiviri.

Art. 4 Strutture periferiche 1. Costituiscono strutture periferiche della LNI le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, nonche’ le modalita’ stabilite nello statuto. 2. Le sezioni e le delegazioni della LNI hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita’ finanziarie. 3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da: a) quote annuali dei propri iscritti; b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati; c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI; d) corrispettivi per l’attivita’ didattica svolta.

Art. 5 Compiti e composizione degli organi centrali 1. L’assemblea generale dei soci e’ l’organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita’ dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 6, senza diritto di voto. 2. Il presidente nazionale e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina. Ha la rappresentanza legale dell’Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E’ coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita’ di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall’Assemblea, nonche’ di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita’ d’indirizzo e attivita’ di gestione. 3. Il consiglio direttivo nazionale e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita’ svolte dall’ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita’ stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita’ di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. 4. Il collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell’organizzazione centrale della LNI. E’ costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita’. 5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e’ nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche’ in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni. 7. Lo statuto di cui all’articolo 6 definisce altresi’ le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della LNI si provvede con le entrate di cui all’articolo 7. Nessun onere e’ posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.

Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell’amministrazione statale). – 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
– La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici),
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n.
31.
– Per il testo dell’art. 2, comma 634 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si veda
nelle note alle premesse.
– L’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, e convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concerne,
tra l’altro, disposizioni in materia di riduzione degli
assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici non economici, inclusi quelli cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
– Per la legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 6 Statuto e relativo regolamento di esecuzione l. L’organizzazione e il funzionamento della LNI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ al presente regolamento. Lo statuto e’ deliberato dall’assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Lo statuto definisce, tra l’altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti ed il funzionamento degli organi di cui all’articolo 3 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonche’ gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese; b) l’organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico; c) le categorie dei soci; d) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di istituto nonche’ la costituzione, lo scioglimento, l’organizzazione e le modalita’ di funzionamento delle articolazioni territoriali della LNI; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della LNI nei confronti delle articolazioni territoriali, nonche’ le modalita’ di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche; f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita’ e’ attribuita agli organi centrali. 3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

Note all’art. 6:
– Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
alle premesse.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Entrate

1. Le entrate della LNI sono costituite da:
a) quote annuali dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita’ e lasciti previa accettazione
deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.
2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita’
finanziarie di esercizio dell’organizzazione centrale della LNI per
il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di
previsione.

Art. 8 Amministrazione e contabilita’ 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della LNI.

Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – 2 Gli enti
destinatari, in ragione dell’assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’amministrazione
e la contabilita’ nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita’, deliberato
dall’organo di vertice, e’ trasmesso all’amministrazione
vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Art. 8 Amministrazione e contabilita’ 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della LNI.

Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – 2 Gli enti
destinatari, in ragione dell’assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’amministrazione
e la contabilita’ nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita’, deliberato
dall’organo di vertice, e’ trasmesso all’amministrazione
vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ adottato lo statuto di cui all’articolo 6. 2. Lo statuto della LNI approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, citato in premessa, resta in vigore sino all’adozione dello statuto di cui all’articolo 6. 3. Gli organi della LNI in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, con esclusione dei rappresentanti delle sezioni, per i quali si procede a nuova elezione in sede di adozione del nuovo statuto a norma del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 192

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=010G0006&tmstp=1263890662895