DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009 Rimozione del sindaco del comune di Maddaloni e scioglimento del consiglio comunale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 11-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Michele Farina e’ stato eletto alla carica di
sindaco del comune di Maddaloni (Caserta) nelle consultazioni
elettorali del 28 e 29 maggio 2006;
Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto
amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania,
nel fronteggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree
private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all’art. 192,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata altresi’ la violazione, protrattasi per un lungo
periodo di tempo, dell’art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto che tale comportamento espone a concreto grave pericolo la
salute dei cittadini e puo’ pregiudicare la salute dell’ambiente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla
rimozione del predetto amministratore;
Visto l’art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto, altresi’, che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b),
n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del
consiglio comunale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il sig. Michele Farina, sindaco del comune di Maddaloni (Caserta),
e’ rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2 Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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RDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali eventi
sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine ai predetti interventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate per fronteggiare l’emergenza;
Vista in particolare l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della
provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8
ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli
eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi
per effetto dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato altresi’ che appare necessario disporre la sospensione
dei tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o
aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Visto l’art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.194;
Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell’Aquila;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del
6 giugno 2009, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e’
prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita’ di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al
comma 1, anche mediante rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’art.
1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Art. 2

1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 30 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=10A00062&tmstp=1263282043171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 ottobre
2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al
grave rischio per la pubblica e privata incolumita’, derivante da
possibili azioni di natura terroristica conseguenti all’attuale
situazione di diffusa crisi internazionale, e l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12
marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell’area
archeologica di Roma e provincia», l’art. 18 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e le
richieste del 27 novembre e del 10 dicembre 2009 del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali;
Visti l’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 20 novembre 2009 del
Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonche’ la
nota del 2 dicembre 2009 della regione Lazio;
Vista la nota del 27 ottobre 2009 con cui il prefetto di Siracusa,
Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della basilica
di S. Nicolo’ di Noto, chiede, tra l’altro, che la commissione
consultiva prosegua nell’espletamento delle attivita’ previste
dall’ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il
territorio della regione Abruzzo;
Visto l’art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio
1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088
del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6
giugno 2008 e n. 3742 del 18 febbraio 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818
del 3 novembre 2009, nonche’ la nota del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 4 settembre 2009 e l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 dicembre 2005, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla crisi di natura
socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del
bacino del fiume Aterno, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
e’ stato prorogato lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel territorio delle isole Eolie, l’art. 17 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e
le note del 9 dicembre 2009 del Commissario delegato e in data 11
dicembre 2009 della Direzione generale per la qualita’ della vita del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del
Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in
atto nel territorio delle isole Eolie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza
socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino
al 31 dicembre 2009 e la successiva ordinanza di protezione civile n.
3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche’ la nota del 18 dicembre 2009 del Ministro della salute;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707
del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n.
3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001,
n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del
2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del
2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585
del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio
2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791
del 15 luglio 2009, nonche’ la nota del 21 dicembre 2009 del
Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d’emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ a seguito
dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e
Reggio Calabria, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 6 marzo 2009, recante la proroga fino al 31 dicembre
2009 dello stato di emergenza;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628
del 16 novembre 2007, con particolare riferimento all’art. 6, che
dispone il trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste per
la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al primo sulla
apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato;
Considerato che nel corso dell’anno 2009 e’ stato attuato dal
Commissario delegato il piano di emergenza finalizzato
all’individuazione ed all’attuazione di misure di assistenza ai
viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in
occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale, e che
occorre proseguire tale attuazione, individuando a tal fine le
necessarie risorse finanziarie, ai sensi di quanto previsto dal
richiamato articolo dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo
svolgimento di attivita’ di bonifica delle discariche pubbliche
Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell’ambito del
sito d’interesse nazionale di Manfredonia, e l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
dicembre 2009 recante l’estensione della dichiarazione dello stato di
emergenza per lo svolgimento di attivita’ di bonifica, nell’ambito
del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia), delle
discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di
Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 – liquami;
Viste le note del 25 novembre 2009 del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del 30 novembre 2009 della
regione Puglia;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e’ stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania, e le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello
stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico
e della mobilita’ nella citta’ di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello
stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi
nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti
aree marine, in materia ambientale e a causa della criticita’ del
sistema portuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello
stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che
interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia
di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2009 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici
che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle
d’Aosta il giorno 29 maggio 2008;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23
novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del
2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485
del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5
ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio
2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n.
3791 del 15 luglio 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per le finalita’ di cui all’art. 9 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 il
Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana provvede
avvalendosi delle deroghe previste dall’art. 5 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. Al fine di assicurare la piu’ proficua coerenza e sinergia tra
le iniziative ed attivita’ amministrazioni interessate, il nucleo
operativo, istituito ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle attribuzioni
derivanti dalla medesima ordinanza, costituisce anche segreteria per
il coordinamento interministeriale delle attivita’ nazionali, anche
in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche,
alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al capo
del Dipartimento della protezione civile nei rapporti contrattuali
posti in essere ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, per gli interventi urgenti da adottarsi ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, gli introiti derivanti dalla fruizione degli ascensori panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II sono versati direttamente sulla contabilita’ del Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 3747/09; relativamente a tale vincolo di destinazione il Commissario delegato provvede all’adozione delle occorrenti iniziative per assicurare il tempestivo accredito alla contabilita’ speciale dei predetti introiti.

Art. 4

1. Per consentire al Commissario delegato, di cui all’art. 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del
1° agosto 2005, di completare le attivita’ gia’ avviate, il termine
previsto all’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2009 e’ prorogato fino al 31
dicembre 2010.

Art. 5 1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita’ da porre in essere dal Commissario delegato – prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della cattedrale di S. Nicolo’ di Noto, la Commissione istituita dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell’espletamento delle attivita’ consultive, fino al 31 dicembre 2010, con oneri posti a carico dell’art. 3 della sopra citata ordinanza di protezione civile.

Art. 6

1. In considerazione delle accresciute necessita’ di disporre di
personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto
sul territorio nazionale citate in premessa, l’Ufficio territoriale
del Governo – Prefettura di L’Aquila e’ autorizzato ad avvalersi in
via del tutto eccezionale, fino al 31 dicembre 2010, di quattro
unita’ di personale, appositamente individuate dal capo del
Dipartimento della protezione civile, in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7 1. In ragione del persistere della situazione di criticita’ in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, e’ prorogata per l’anno 2010 la concessione del contributo a favore dei medesimi comuni di cui all’art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. 2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con le modalita’ di cui all’art. 6, comma 5, dell’ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004.

Art. 8

1. All’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, dopo le parole: «e’
autorizzato a stipulare» sono aggiunte le seguenti parole: «, in
deroga all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, all’art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed
all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2. Al medesimo art. 4, comma 1, le parole: «determinandone il
compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su base annua» sono
sostituite dalle seguenti parole: «parametrandone il compenso alla
misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un dirigente
di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di
residenza ai luoghi connessi agli eventi in rassegna, nonche’ di
soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i
dirigenti dello Stato».

Art. 9 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche: alla fine del comma 3 dell’art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico delle risorse finanziarie all’uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309 del 2003, n. 3339 del 2004, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2005, n. 3610 del 2007, n. 3709 del 2008 e n. 3734 del 2009 e successive modificazioni»; all’art. 4, comma 4, le parole: «, fino al 31 dicembre dell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti parole: «, entro i due anni successivi»; all’art. 5, comma 1, dopo le parole: «pubblica incolumita’ nel territorio regionale,» sono aggiunte le seguenti parole: «l’Assessore regionale alla Protezione civile, in qualita’ di Commissario delegato»; all’art. 5, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma: «4. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia effettua anche la sorveglianza fisica del territorio, a tutela dell’incolumita’ e della sicurezza della popolazione regionale, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici ed elettro-ottici di visione e ripresa, acquisiti sulla base di quanto previsto all’art. 6; per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui al presente articolo, i soggetti aggiudicatari delle gare europee provvedono in deroga alle modalita’ di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni»; all’art. 6 sono aggiunte le seguenti disposizioni: «articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, e articoli 28, 46 e 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 10

1. Al fine di procedere in via di somma urgenza al rifacimento dei
collettori fognari esistenti in localita’ Roio e Collebrincioni che
riversano liquami con dispersione superficiale, nonche’ per
l’adeguamento dell’impianto di depurazione, e alla demolizione e
rifacimento dell’impianto di depurazione irrimediabilmente
danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, entrambi siti in
localita’ Ponte Rosarolo, nonche’ alla realizzazione di un impianto
di depurazione in localita’ Collebrincioni, il Dipartimento della
protezione civile e’ autorizzato a stipulare apposita convenzione con
il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, i cui oneri, pari al
rimborso dei costi sostenuti per un importo massimo di 2.645.000
euro, sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 11

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita’ inerenti al
contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie,
limitatamente all’emergenza idrica, e’ assegnata al Commissario
delegato di cui all’art. 17 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la somma di euro
3.473.089,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l’esercizio finanziario 2009 – Programma 18.9, U.P.B. 1.7.2. capitolo
1862.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma
1.

Art. 12

1. Le attivita’ della Cabina di regia Stato-regioni, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, concernente la
valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

Art. 13

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative inerenti
al superamento del contesto emergenziale socio-economico-sanitario in
atto nel territorio della regione Calabria, il presidente della
medesima regione subentra in qualita’ di Commissario delegato al
dott. Vincenzo Spaziante nominato con ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il Commissario delegato si avvale dei poteri di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per
fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna nonche’ della
relativa struttura di supporto, dei soggetti attuatori e dei
consulenti gia’ nominati, anche al fine di assicurare la continuita’
dell’azione amministrativa.
3. I progetti relativi alla realizzazione degli ospedali e di cui
all’accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della
salute e dal presidente della regione Calabria in data 6 dicembre
2007, predisposti assicurando il rispetto dei costi standard, sono
sottoposti al parere del Ministero della salute.

Art. 14

1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative
necessarie al definitivo rientro nell’ordinario, il termine di cui
all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 e’ ulteriormente prorogato sino al
30 giugno 2010.

Art. 15

1. Per consentire al prefetto di Reggio Calabria – Commissario
delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2007, n. 3628, di proseguire nelle attivita’
previste dalla medesima ordinanza, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e’ autorizzato a trasferire sulla contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato, in deroga alla vigente
normativa, la somma di euro quattro milioni, a valere sulle
disponibilita’ esistenti nel capitolo n. 7616, residui di parte
corrente, lettera «f», dello stato di previsione della spesa del
medesimo Ministero.

Art. 16

1. Nell’ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane,
i corridoi della mobilita’, i sistemi innovativi di trasporto e il
trasporto pubblico in sede propria, nonche’ delle relative opere
connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e
integrative, da realizzarsi nella citta’ di Roma, il Commissario
delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall’ordinanza 28
maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede
ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di
esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attivita’
di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e
paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali e delle connesse funzioni di competenza del
comune di Roma.
2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare:
a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione
delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi
ordinariamente competenti, la speditezza, l’efficienza e l’efficacia
delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici,
storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che
gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello
svolgimento delle relative attivita’;
b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a
garantire la prosecuzione della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su
delega di questi, dall’impresa esecutrice dei lavori, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento
dell’istanza. Decorso tale termine, il Commissario puo’ provvedere in
via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre
dieci giorni dalla riproposizione dell’istanza da parte del soggetto
interessato, che fa constare l’inerzia serbata dagli uffici. Decorso
tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le
eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione
adottate dal Commissario delegato;
c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti,
rigorose modalita’ e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi
e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestivita’ nella
realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale.
3. Per l’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato
e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e
165, comma 10;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50,
52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98,
104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145, 146,
148, 150, 152, 153, 155.
4. All’art. 1, comma 10, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole
«un’indennita’» e’ aggiunta la seguente parola: «mensile».
5. Nell’espletamento delle iniziative previste dal presente
articolo, il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad
avvalersi di due consulenti a cui potra’ essere riconosciuto un
compenso mensile in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari
al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con
oneri posti a carico dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.

Art. 17 1. Al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, dopo le parole «Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attivita’ di bonifica della discarica Pariti 1 liquami». 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, nella misura di 10.000.000,00 di euro, con le risorse disponibili sui residui di stanziamento del Programma 18.9, capitolo 7503 PG1 del bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «il Commissario delegato provvede» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore provvedono»; b) al comma 3 le parole «il Commissario delegato e’ autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore sono autorizzati», e dopo le parole «convenzioni gia’ esistenti» sono aggiunte le parole «sottoscritte dal Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003, stipulando all’occorrenza specifici atti aggiuntivi.»; c) al comma 4, dopo le parole «delle aziende pubbliche di servizi» sono aggiunte le parole «fino ad un massimo di 5 unita’ alle quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 dell’ordinanza di protezione civile n. 2557 del 30 aprile 1997»; d) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: «2. L’approvazione del Commissario delegato o del soggetto attuatore dei progetti relativi alle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, costituisce dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza dell’intervento e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale». «2-bis. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.». 4. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 e’ apportata la seguente modifica: alla lettera d), dopo il numero «48» e’ aggiunto il seguente numero «49».

Art. 18

1. In relazione alle straordinarie esigenze connesse alle numerose
emergenze in atto sul territorio nazionale e di cui in premessa, il
personale in servizio fino al 31 dicembre 2009 presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con
contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale,
ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti, e’
mantenuto in servizio presso il medesimo Dipartimento, fino al 28
febbraio 2010.

Art. 19

1. Per consentire l’espletamento delle attivita’ connesse alla
chiusura dello stato d’emergenza in materia di rifiuti nella regione
Campania il personale in servizio presso le strutture di missione di
cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con
contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale,
ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti nonche’
il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
ovvero assegnato al dispositivo di sicurezza del capo del
Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di
Stato, incaricato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e’ mantenuto in servizio fino al
28 febbraio 2010.
2. All’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, dopo le parole
«decreto-legge n. 90/2008» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle
more della costituzione del predetto Organo di vigilanza».

Art. 20 1. Il prof. Massimo Menegozzo – Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e’ confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell’ordinario rispetto al contesto di criticita’ in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

Art. 21 1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella citta’ di Milano, inserito dal Comitato dei Ministri, nella seduta del 27 novembre 2009, nell’ambito delle iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, ed al fine di provvedere ad assicurare la fruizione di talune funzioni attualmente ivi allocate, il dott. Mario Resca e’ nominato Commissario delegato. Il Commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell’ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita’ organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell’iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 e 15 giugno 2007. 2. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale di uno o piu’ soggetti attuatori nonche’ di consulenti tecnici, e provvede a nominare un soggetto di elevata e comprovata professionalita’ con funzioni di direttore dei lavori. Tale soggetto puo’ anche essere esterno all’amministrazione. 3. Il Commissario delegato di cui al comma 1 e’ autorizzato a richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale al medesimo intestata. 4. Al Commissario delegato e’ attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori. 5. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad attribuire ai soggetti di cui al comma 2, con proprio provvedimento, d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, un compenso per le attivita’ espletate, non superiore al 50% di quello spettante al direttore dei lavori. 6. Per le finalita’ di cui al presente articolo il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato a trasferire sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3 le risorse finanziarie all’uopo individuate. 7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al Commissario delegato sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per consentire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. 8. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed in particolare per l’approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti nella sua competenza, il Commissario delegato puo’ indire, ove ritenuto necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole con almeno sette giorni di preavviso. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo da tali elementi. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita’, le specifiche indicazioni ritenute necessarie ai fini dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta. Le determinazioni della conferenza di servizi costituiscono, ove occorra, variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. I pareri, i visti ed i nulla-osta che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze di servizi, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilita’ speciale di cui al comma 3. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 30 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=10A00077&tmstp=1263282043171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2009

Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nelle province di Lodi e Parma, nonche’ alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta
mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le
province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
giugno 2009 recante l’estensione dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009
al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009;
Considerato che la natura e la particolare intensita’ degli eventi
meteorologici ha causato l’esondazione di fiumi e torrenti,
allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle
infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonche’
gravi danni alle attivita’ produttive ed alle colture agricole,
determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’;
Considerato, inoltre, che una violenta mareggiata ha provocato
un’importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso,
arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere gli
interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni
interessate;
Acquisita l’intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte
sono nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell’emergenza, i Commissari delegati, previa individuazione dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvalgono dell’opera
di uno o piu’ soggetti attuatori all’uopo nominati, cui affidare
specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive ed
indicazioni, nonche’ della collaborazione degli uffici regionali,
degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni
periferiche dello Stato.
3. I Commissari delegati in particolare provvedono:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) a predisporre anche, per piani stralcio e sulla base delle
risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi
per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita’, degli
impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita’, ivi
comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati
danneggiati, nonche’ per la stabilizzazione dei versanti e la pulizia
e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle
opere di difesa idraulica. Possono essere ricompresi nel programma ed
attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza
ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita’ europea,
dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da
enti o societa’ erogatori di servizi pubblici finalizzati alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita’
nell’attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino
delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e delle
opere di difesa idraulica;
c) alla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d’intesa
con gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Gli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, lettera
b) che comportano movimentazione ed eventuale estrazione di materiale
litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in
atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle
disposizioni della direttiva per la programmazione degli interventi
di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua di cui alla
deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato istituzionale
dell’Autorita’ di bacino del fiume Po secondo quanto disposto
dall’ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma
restando la coerenza con la pianificazione di bacino.
5. I Commissari delegati provvedono, altresi’, al rimborso delle
spese sostenute dai comuni, nonche’ da altri enti ed amministrazioni
impegnati nelle fasi della prima emergenza, sulla base di apposita
rendicontazione.

Art. 2

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle
attivita’ di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati sono
autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco
nel limite massimo di sei unita’.
2. In favore del personale di cui al comma 1, direttamente
impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza, e’ corrisposto un
compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo
di 40 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti
previsti dalla vigente legislazione.

Art. 3

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i Commissari
delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1,
comma 2, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture
pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 7.
2. I Commissari delegati per gli interventi di competenza,
provvedono all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione
e subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,
all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni
dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
acquisiti con esito positivo.

Art. 4

1. Al fine di favorire l’immediata ripresa delle attivita’
commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche,
zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche
gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente
ordinanza, i Commissari delegati, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche
avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, ai
soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti,
strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore
al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o
distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu’ utilizzabili,
per un importo non superiore a 60.000 euro;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della
attivita’ e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei
redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione annuale dei
redditi presentata. La sospensione dell’attivita’ deve essere almeno
di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, per importi
superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. I Commissari delegati definiscono, in termini di rigorosa
perequazione e sulla base dell’ordine di priorita’ e delle risorse
disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale
dell’assegnazione ed erogazione dei contributi e della
rendicontazione delle spese con propri provvedimenti nel rispetto dei
criteri generali della normativa comunitaria. I Commissari delegati
sono, altresi’, autorizzati a concedere un contributo a favore dei
proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino
ad un massimo di 15.000,00 euro sulla base delle spese fatturate per
la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del
bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non
inferiore ad 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di
contribuzione, criteri di priorita’ e modalita’ attuative che saranno
fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.
4. E’ altresi’ concesso un contributo a favore dei soggetti che
abitano in immobili sgomberati, pari all’80% degli oneri sostenuti
per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad
un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano
apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 5

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita’ immobiliari
distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di
vita, i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle
risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di
30.000,00 euro per ciascuna unita’ abitativa, conforme alle
disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia,
distrutta o danneggiata dagli eventi meteorologici cui alla presente
ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati ad anticipare la
somma fino ad un massimo di 15.000,00 euro per la riparazione di
immobili danneggiati la cui funzionalita’ sia agevolmente
ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente
la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi
stimati.

Art. 6

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire
anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo
previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli
riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con
l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la
corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha
luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza tra quanto
percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo
previsto.

Art. 7

1. Per l’attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati
sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,
42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118,
121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga.

Art. 8 1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede con oneri a valere sulle risorse di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3831 del 16 dicembre 2009, nonche’ a carico dei rispettivi bilanci regionali. 2. I Commissari delegati possono utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d’intervento. Le richieste redatte in tal senso dovranno essere accompagnate da una relazione sullo stato d’attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche’ le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse, il quadro generale delle nuove priorita’ derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un’analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati che potranno chiedere l’istituzione di un’apposita contabilita’ speciale. 5. I commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.

Art. 9 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d’emergenza i Commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita’ da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione e cadenzati per semestri successivi e con l’indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, i Commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Art. 10

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza il
contesto emergenziale in rassegna ed al fine di sviluppare,
consolidare, mantenere le proprie capacita’ di previsione,
monitoraggio e sorveglianza, il Centro funzionale della regione
Piemonte e’ autorizzato a provvedere allo sviluppo ed al
rafforzamento della propria struttura operativa, con particolare
riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il
Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile, anche attraverso la proroga di tre contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa
vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=10A00076&tmstp=1263282043171