DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard, nel comune di Valgrisenche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 e, in particolare,
l’art. 2 inerente alla messa in sicurezza delle grandi dighe;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2006 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche
nella regione autonoma della Valle d’Aosta;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato prorogato, fino al
31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio del comune di
Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d’Aosta;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del commissario delegato protocollo n. 156/2009 nella
quale si evidenzia lo stato degli interventi per la messa in
sicurezza della diga di Beauregard;
Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative
di carattere straordinario ed urgente necessarie al superamento del
contesto emergenziale in rassegna;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di assicurare la prosecuzione, da
parte del commissario delegato, di tutti gli interventi programmati
per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti
dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato d’emergenza;
Acquisita l’intesa della regione autonoma della Valle d’Aosta con
la nota del 3 dicembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche in relazione alla
messa in sicurezza della diga di Beauregard.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-05&task=dettaglio&numgu=3&redaz=09A15599&tmstp=1262936290049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi
nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato
da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Ravvisata la necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio per un limitato arco temporale, al fine di consentire il
rapido espletamento degli adempimenti correlati al definitivo rientro
nell’ordinario;
Vista la nota dell’11 dicembre 2009 del commissario delegato per il
superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello
stato di emergenza;
Acquisita l’intesa con la regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e’ prorogato fino al 31 marzo 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-05&task=dettaglio&numgu=3&redaz=09A15598&tmstp=1262936290049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2009 Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 in favore di varie amministrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche; Visto in particolare il comma 4 del citato art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che al comma 4 subordina l’avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita’, all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed al comma 4-bis stabilisce che la stessa procedura e modalita’ deve essere seguita per le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita’, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenuto conto degli aspetti finanziari, nonche’ dei criteri previsti dall’art. 36 dello stesso decreto legislativo; Visto l’art. 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; Visto l’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita’ del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso; Visto l’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell’individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale anche temporanea nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto l’art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 il quale, al comma 1 prevede che le amministrazioni interessate al presente provvedimento dovevano provvedere, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal decreto legge stesso, ed ai commi successivi disciplina il regime delle assunzioni per le stesse amministrazioni dall’anno 2009 al 2013; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall’art. 1, comma 643, solo per gli enti di ricerca, per l’anno 2009; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Visto l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2009, 2010 e 2011 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse dalle amministrazioni interessate; Ritenuto di poter autorizzare l’avvio di un numero di procedure di reclutamento in favore delle amministrazioni ed enti sopra citati, ai sensi del citato comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011 precisando che le amministrazioni potranno avviare procedure concorsuali soltanto in presenza di un’effettiva vacanza d’organico da accertare all’atto dell’emanazione del bando non potendo rilevare, ai fini della determinazione dei posti da bandire, la previsione di posti che si renderanno disponibili successivamente all’indizione della procedura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti in materia di organici di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2009-2011, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate. 2. L’avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 resta, comunque, subordinato al rispetto delle previsioni di cui all’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all’art. 17, commi 3 ed 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresi’, essere avviate tenendo conto dell’effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 14

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-05&task=dettaglio&numgu=3&redaz=09A15721&tmstp=1262936290049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d’Aosta il giorno 29 maggio 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2008, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione
autonoma Valle d’Aosta il giorno 29 maggio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
gennaio 2009, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in argomento;
Viste le note del presidente della regione Piemonte e del
presidente della regione autonoma Valle d’Aosta rispettivamente
datate 24 novembre 2009 e 15 dicembre 2009 che chiedono la proroga
dello stato d’emergenza, rappresentando l’esigenza di completare gli
interventi e le attivita’ programmati per il definitivo rientro
nell’ordinario;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine
di consentire il rapido espletamento delle iniziative in corso di
esecuzione;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d’Aosta il
giorno 29 maggio 2008.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15715&tmstp=1262935721620