MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 novembre 2009 Criteri per l’iscrizione di varieta’ di girasole al registro nazionale delle varieta’ di specie agrarie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta’ di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita’ per
la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri
nazionali di varieta’ di specie agricole ed orticole»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta’ nel
registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri
e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta’
nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e
2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che
modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all’art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha
espresso parere favorevole all’adozione dei nuovi criteri per
l’iscrizione al registro nazionale delle varieta’ di girasole;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e
l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1
Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro nazionale,
di cui all’art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle
varieta’ di specie di girasole, cosi’ come specificati nel documento
allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale,
la procedura di iscrizione delle varieta’ di specie di girasole e’
pertanto soggetta ai criteri di cui al documento allegato approvato
con il precedente art. 1 e contestualmente non sono piu’ applicabili
le procedure stabilite dal decreto 10 maggio 1984, esclusivamente
nelle parti modificate attraverso il citato documento allegato.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: Blasi
—
Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita’ da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio 1994, n. 20, ne’ alla registrazione da parte dell’Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 4 dicembre 2009 Rimessione in termini dei versamenti dei tributi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2008, nella provincia di Trento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire con proprio decreto, il termine per
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
dicembre 2008 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei
mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2009, n. 3734, riguardante i primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai
predetti eventi atmosferici con la quale, tra l’altro, i presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono
stati nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di
rispettiva competenza;
Vista la nota 5 dicembre 2008, n. 9036/PRES/PG, del presidente
della provincia autonoma di Trento, il quale ha fatto presente che la
copiosa nevicata che ha interessato la provincia di Trento a partire
dal 28 novembre 2008 ha causato interruzioni della viabilita’ e
mancanza di energia elettrica, quindi, al fine di evitare
l’applicazione di sanzioni a carico degli stessi, ha chiesto
l’adozione di un provvedimento diretto a differire i termini relativi
agli adempimenti degli obblighi tributari che scadevano nel periodo
interessato dalle avverse condizioni meteorologiche;
Vista la successiva nota 31 luglio 2009, n. 2933/09, del presidente
della provincia autonoma di Trento, con la quale si comunica che
dalle verifiche effettuate e’ risultato che nel periodo dal 28
novembre 2008 al 3 dicembre 2008, i disagi di interruzione della
viabilita’ e di mancanza di energia elettrica dovuti agli eventi
meteorologici hanno di fatto reso impossibile il tempestivo
adempimento degli obblighi tributari e che i comuni della provincia
nei quali si sono verificati tali problemi sono i seguenti: Albiano,
Amblar, Andalo, Avio, Baselga di Pine’, Bedollo, Bezzecca, Bleggio
Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Breguzzo, Bresimo,
Brez, Caderzone, Caldes, Campodenno, Canazei, Capriana, Carano,
Carisolo, Castelfondo, Cavalese, Cavedago, Cavizzana, Cis, Civezzano,
Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Coredo, Croviana, Dambel, Daone,
Dare’, Dimaro, Don, Dorsino, Fassilongo, Fiave’, Fierozzo, Flavon,
Fondo, Fornace, Giovo, Giustino, Grauno, Grumes, Livo, Lomaso,
Lona-Lases, Male’, Malosco, Massimeno, Mezzana, Mezzano, Moena,
Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Nanno, Ossana, Pellizzano,
Pelugo, Pieve Tesino, Pinzolo, Predazzo, Preore, Rabbi, Revo’,
Rornallo, Romeno, Roncone, Ronzo-Chienis, Ronzone Ruffre’, Rumo, San
Lorenzo in Banale, Sant’Orsola, Sagron Mis, Sanzeno, Sarnonico,
Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Sover, Spiazzo, Spormaggiore,
Sporminore, Stenico, Strembo, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tione
di Trento, Tonadico, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Vallarsa,
Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervo’, Vigo Rendena, Villa Rendena;

Vista la nota 6 novembre 2009 n. 3826/09 del Dipartimento
protezione civile e infrastrutture della provincia autonoma di Trento
con la quale si confermano i casi di interruzione dei servizi nei
comuni gia’ segnalati con nota di data 31 luglio 2009, sulla base dei
dati forniti dalle amministrazioni locali e dalle aziende elettriche;
Considerato che le avverse condizioni atmosferiche che hanno
interessato i predetti territori hanno impedito il tempestivo
adempimento degli obblighi tributari nel periodo dal 28 novembre 2008
al 3 dicembre 2008;
Ritenute sussistenti le condizioni per concedere ai soggetti,
aventi domicilio fiscale o la sede operativa nei predetti territori,
il differimento dei termini che scadevano nel predetto periodo;

Decreta:

Art. 1
1. Nei confronti dei soggetti, compresi i sostituti d’imposta, che
alla data del 28 novembre 2008 avevano il domicilio fiscale o la sede
operativa nei comuni indicati in premessa, sono considerati
tempestivi gli adempimenti ed i versamenti tributari i cui termini
scadevano nel periodo dal 28 novembre 2008 al 3 dicembre 2008, se
effettuati entro il 9 dicembre 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 novembre 2009

Modifiche procedurali relative alla consegna della Carta Acquisti, e definizione dei criteri per l’erogazione del contributo Eni S.p.A. ai beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO e IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l’art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell’art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e in particolare, l’art. 7, comma 4, il quale prevede che l’importo unitario del beneficio della Carta Acquisti puo’ essere modulato per diverse categorie di beneficiari, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per tener conto dei vincoli a specifici usi relativi a versamenti a titolo spontaneo e solidale al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti privati; Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; Vista la Convenzione stipulata in data 17 settembre 2008 ed approvata con decreto n. 89803 del 19 settembre 2008, tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste Italiane S.p.A., per la gestione del servizio integrato Carta Acquisti; Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation la quale, all’art. 2, comma 2, vincola il versamento a titolo spontaneo e solidale effettuato da tali soggetti ai beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unita’ abitativa; Ritenuta l’opportunita’ di modificare alcune procedure al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei richiedenti; Ritenuto, pertanto, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti nella prima fase di operativita’ del Programma Carta Acquisti, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti e di rendere piu’ efficiente lo strumento: di poter consentire di utilizzare, entro un anno, le disponibilita’ concesse in un bimestre e non spese nel corso di tale bimestre; di introdurre la possibilita’ di consegnare la Carta Acquisti, con disponibilita’ finanziaria, successivamente all’ammissione al beneficio; Vista la nota del 27 novembre 2009, con la quale l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto; Decretano: Art. 1 Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, come modificato e integrato con i decreti n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964 del 27 febbraio 2009, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: all’art. 2, comma 1, dopo le parole «L’Amministrazione responsabile, titolare» sono aggiunte le seguenti «, congiuntamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»; all’art. 3, comma 1, dopo la lettera i) e’ aggiunta la seguente lettera «j) su richiesta dei richiedenti o dei beneficiari della Carta Acquisti, puo’ aggiornare i dati da questi forniti, rendendo disponibili telematicamente gli aggiornamenti, ove necessario, all’Amministrazione responsabile e al Gestore del servizio.»; all’art. 5, comma 3, dopo «da rinnovarsi periodicamente.», sono aggiunte le seguenti «Le persone di fiducia possono eventualmente richiedere l’accredito di benefici relativi a diversi beneficiari sulla medesima Carta.»; all’art. 6, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente comma «2-ter. La consegna della Carta Acquisti di cui al comma 2, viene effettuata con disponibilita’ finanziaria successivamente all’ammissione al beneficio, a seguito dell’adeguamento, a tal fine, della Convenzione con il Gestore del servizio di cui alle premesse.»; all’art. 7, comma 2, le parole «entro i due bimestri successivi» sono sostituite dalle seguenti «entro i sei bimestri successivi»; all’art. 12-bis, il titolo dell’articolo e’ sostituito dal seguente «Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di Amministrazioni centrali, regionali e locali»; all’art. 12-bis, comma 1, le parole «Le Regioni e le Provincie autonome,» sono sostituite dalle seguenti «Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Provincie autonome,».

Art. 2
1. Per i beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori,
sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato
al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la
propria unita’ abitativa, la disponibilita’ concessa sulla Carta
Acquisti, e’ incrementata, fino ad esaurimento dei versamenti a
titolo spontaneo e solidale effettuati da ENI S.p.a. e ENI Foundation
ai sensi della Convenzione di cui al preambolo, di un importo pari,
per ciascun bimestre, a euro 20,00.
2. Il requisito di cui al comma 1, e’ verificato sulla base di
quanto riportato sulla documentazione di richiesta della Carta
Acquisti, o sue successive integrazioni effettuate presso il Soggetto
attuatore, dai richiedenti.
3. L’importo aggiuntivo di cui al comma 1 e’ accreditato a partire
dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del presente
decreto.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale del Tesoro
Grilli
Il segretario generale
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Verbaro
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 109

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 dicembre 2009 Revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Rilevato che l’ultima revisione decennale della tabella recante il
numero e la residenza dei notai secondo l’art. 4 della legge 6
febbraio 1913, n. 89, e’ stata effettuata con il decreto ministeriale
9 luglio 1997;
Considerato che, per effetto del nuovo testo dell’art. 4, come
sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il periodo e’ stato
ridotto a sette anni, fissandosi al 14 maggio 2006 la data della
prima revisione tabellare con il nuovo testo normativo;
Considerato che da tempo sono state avviate e realizzate le varie
fasi di tale revisione, essendosi verificati notevoli mutamenti
qualitativi e quantitativi negli elementi costituenti i parametri di
riferimento di cui all’art. 4 della legge 6 febbraio 1913, n. 89,
come modificato;
Tenuto conto, in particolare, dei seguenti dati fattuali:
a) il decorso temporale dalla ultima revisione tabellare (decreto
ministeriale 9 luglio 1997);
b) l’aumento globale della popolazione, passata da 57,33 milioni
del ’96 a 58,470 milioni nel 2004 ed a 59,131 milioni nel 2006;
c) l’aumento tendenziale della domanda di servizio professionale
(soprattutto nel triennio 2002 – 2004), la molteplice e differenziata
tipologia di negoziazione che per fenomeni economici ha interessato
la professione notarile, la diversa dinamica degli affari in aree
geografiche dei singoli distretti;
d) la circostanza che il Presidente del Consiglio Nazionale del
Notariato, con nota dell’11 ottobre 2007, ha sollecitato il Ministero
della giustizia a realizzare un considerevole aumento delle sedi e
che tale prospettiva e’ stata confermata in sede di Congresso
Nazionale di categoria tenutosi a Roma nel novembre 2007;
Ritenuto che dalla valutazione complessiva e globale dei suddetti
elementi si ricava la necessita’ di un intervento in senso ampliativo
del numero dei posti per ciascun distretto notarile;
Considerato, inoltre, che la scelta di intervenire, a seguito della
pronuncia della sentenza del 5 novembre 2008 del Tar Lazio, con la
quale si e’ disposto l’annullamento del decreto ministeriale del 2
novembre 2008 e del successivo decreto ministeriale del 28 aprile
2008 (che dal primo mutua fondamento) e’ conseguenza della
riscontrata urgente necessita’ di provvedere, senza dilazioni
temporali, alla definizione della misura dell’aumento delle sedi
notarili, tenuto conto che la legge n. 80/2005 aveva fissato al 14
maggio 2006 la data della prima revisione e che la precedente
revisione era avvenuta, per come detto, con decreto ministeriale 9
luglio 1997, dunque in tempi ben lontani da quelli attuali;
Precisato che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, si
e’ fatto riferimento ai dati fattuali endoprocedimentali assunti
nell’ambito dell’attivita’ istruttoria che ha condotto all’adozione
dei provvedimenti ministeriali oggetto di annullamento in sede
giurisidizionale, nonche’ alla valenza conformativa della suddetta
decisione, essendosi tenuto in considerazione le ragioni
argomentative che hanno condotto alla suddetta pronuncia;
Precisato, sotto tale profilo, che sia il dato normativo di
riferimento che le motivazioni argomentative della suddetta pronuncia
inducono a ritenere che il procedimento di revisione del numero delle
sedi notarili deve essere compiuto con la applicazione di un unico
criterio, segnatamente il metodo circolare, gia’ applicato
validamente sin dalla revisione tabellare del 1976 e successivamente
in sede di ordinarie revisioni;
Considerato che, in applicazione del suddetto metodo circolare, e’
risultato necessario aumentare di 467 unita’ l’attuale numero di sedi
notarili, cosi’ da garantire alle singole utenze distrettuali un
diffuso ed adeguato servizio di alta e personalizzata
professionalita’ come e’ quello notarile;
Visti i pareri espressi dai Consigli notarili distrettuali, dalle
Corti di appello, dal Consiglio nazionale del notariato e dal
Consiglio di amministrazione della Cassa del notariato;
Vista la relazione generale al presente decreto esplicativo dei
criteri adottati;

Decreta:

Il numero delle sedi per ciascun distretto notarile e’ determinato
in conformita’ della tabella annessa al presente decreto che, firmata
dal Ministro della giustizia, sostituisce la corrispondente tabella
di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997.
Con successivo decreto sara’ operata la distribuzione delle sedi
nei comuni compresi nei singoli distretti notarili.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15565&tmstp=1262160661735