Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2009 n. 25396 Turismo, viaggi, pacchetti turistici, consumatori, agenzia, animali, danni ai viaggiatori (2009-12-21)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12142-2005 proposto da:

U.R., considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFIERI ARTURO, MAGGIORELLI PAOLO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei legali rappresentanti Dr.

R.S. e Dr. G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell’avvocato

TRICANICO FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

Alfa SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e di fesa dall’Avvocato

ARATO MARCO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 02/04/2004, depositata il 18/10/2004,

R.G.N. 987/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2 009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) U.R., durante un viaggio organizzato in (OMISSIS) dal tour operator Alfa s.p.a. che le aveva venduto il pacchetto, riportò lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell’albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo di divertire i turisti.

Nell'(OMISSIS) agì giudizialmente nei confronti di Alfa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (indicati in L. 24.163.000) ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14.

La convenuta resi stette e chiamò in causa le Assicurazioni Generali s.p.a., dalla quale chiese di essere garantita e che a sua volta resistette negando la responsabilità della propria assicurata.

Con sentenza del 20 gennaio 2003 l’adito Tribunale di Cuneo rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della soccombente e la ha condannata alle spese del grado con sentenza n. 1664 dei 2004, avverso la quale la U. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le società intimate resistono con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La Corte d’appello ha ritenuto:

a) che la diligenza richiesta a chi abbia organizzato il viaggio è quella del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 c.c. e che nella specie il servizio alberghiero in (OMISSIS) era stato pienamente rispondente alle aspettative della cliente quanto al vitto ed all’alloggio, sicchè non v’erano spazi per ravvisare un colpa di Alfa per non avere adeguatamente scelto l’esecutore ( (OMISSIS)), alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 9643 del 1996;

b) che, anche configurando la responsabilità dell’operatore turistico come rischio d’impresa – secondo l’impostazione del D.Lgs. n. 111 del 2005, attuativo della direttiva 90/314 CEE -, doveva escludersi che l’evento dannoso si fosse verificato "nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore del viaggio", in quanto "riconducibile invece alla condotta personale, quale soggetto privato, del gestore della struttura alberghiera", il cui illecito extracontrattuale per non aver custodito l’animale (art. 2052 c.c.) era solo a lui riferibile;

c) che, in particolare, il cit. D.Lgs., art. 14 si riferisce al "mancato o inesatto adempimento e non può essere inteso in senso così ampio ed indeterminato da porre a carico dell’organizzatore l’obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali o di porre in atto dei dispositivi per preservare l’incolumità del viaggiatore anche in situazioni del tutto esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio".

2. – Se ne duole la ricorrente U., articolando tre motivi di ricorso, coi quali deduce violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione (primo e secondo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2052 c.c. (terzo motivo).

La critica attiene all’essersi riferita la Corte Territoriale, quanto al primo argomento, all’art. 15 della Convenzione di Bruxelles, ormai sostituito dal D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, pacificamente applicabile al caso di specie come già ritenuto dal tribunale, sicchè l’organizzatore era tenuto a rispondere direttamente del fatto del prestatore di servizi di cui sì era avvalso (con l’eccezione dei casi previsti dalla legge), salvo il regresso nei suoi confronti; e ciò indipendentemente dalia colpa nell’individuazione di quest’ultimo, alla sola condizione che sia ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico del medesimo.

La ricorrente definisce del tutto incomprensibile l’opinione della Corte territoriale che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle prestazioni contrattualmente assunte, essendo invece certo che la scimmia era utilizzata, per trattenere i clienti, dall’albergatore prestatore di servizi di cui Alfa si era avvalsa, ed essendo indifferente che l’evento dannoso fosse avvenuto all’ingresso dell’albergo o sulla spiaggia di pertinenza. Era del pari indifferente che il fatto fosse riconducibile a responsabilità extracontrattuale dell’albergatore.

Afferma ancora che la Corte d’appello avrebbe dovuto solo accertare se ricorressero le ipotesi esimenti di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l’attrice pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico.

3.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate nei sensi di seguito precisati.

Va premesso che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 15 della Convenzione di Bruxelles – come erroneamente assume il ricorrente – ma del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (attuazione del la direttiva n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti "tutto compreso", abrogato dall’art. 146 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all’art. 93 una disciplina identica) applicabile ratione temporis.

Esso recita, al comma 1, che "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"; e, al secondo comma, che "l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

L’art. 17, comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che "l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità … quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".

Nè la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa.

Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore.

Il punto, allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente discenderebbe dal disposto del cit. art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.

Dovrà in proposito considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale.

Nè è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell’albergo come soggetto privato anzichè come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), volta che gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici.

Ed è improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio.

4.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, perchè decida nel rispetto degli enunciati principi di diritto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del 27 novembre 2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009; Visto l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note dei Sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009; Vista la nota del 25 novembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di L’Aquila; Vista la nota del 2 dicembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Il comma 3, dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ soppresso. 3. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».

Art. 2

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma
urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il
Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui
all’art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
prescindendo dall’acquisizione del parere di cui al comma 3 del
medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta’
dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei
territori di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nonche’ avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00
circa si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.

Art. 3

1. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente comma: «3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il
comune dell’Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati
edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di
consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni
di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a
terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di
partizione che tengono conto anche delle eventuali diversita’ degli
edifici dell’aggregato in termini di danno subito, eta’ di
costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani
e stato di manutenzione.».
2. All’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici
utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde
coperte».
3. Il comma 5 dell’art. 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e’ sostituito
dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l’intero aggregato,
anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarieta’
del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un
coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della
direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in
ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o
ricostruzione delle singole unita’ immobiliari ricadenti
nell’aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta
la coerenza degli interventi sulle medesime unita’ con il progetto
dell’aggregato».
4. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i
seguenti commi:
«10. I comuni, entro il termine disposto all’art. 3-bis, pubblicano
sull’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con
periodicita’ almeno settimanale, l’elenco degli aggregati e delle
eventuali partizioni gia’ individuati. La pubblicazione vale anche
quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle
unita’ immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in
consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa
(trenta per L’Aquila), con la nomina del relativo rappresentante
legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attivita’
riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e’ richiesta
la costituzione del consorzio per gli aggregati con unita’
immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta
comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli
interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del
Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta
giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura
speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le
attivita’ riguardanti la completa attuazione degli interventi, al
quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura
speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono
conferite mediante scrittura privata con autenticazione della
sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato.
11. L’individuazione dell’aggregato puo’ essere proposta
direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica
che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma
3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci
giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche’
il comune possa eventualmente concedere l’autorizzazione, anche con
modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell’autorizzazione
predetta (trenta per L’Aquila) deve essere costituito il consorzio, o
nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 10.
12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la
esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti
comuni, il comune puo’ valutare, anche in via preventiva, le proposte
progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato
e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia
dimostrata la compatibilita’ complessiva dei singoli interventi con
riferimento alle finalita’ di cui al comma 3, sulla base di una
perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l’intero
aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di
valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma
6, purche’ sia designato un unico coordinatore dei direttori dei
lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d’opera.
13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune
previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’Albo pretorio e sul sito
internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si
sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine
di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita
mediante la nomina di un commissario e l’occupazione degli immobili a
titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita’ del
Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore
in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la
sostituzione si estende a tutte le attivita’ preparatorie, connesse e
strumentali alla completa realizzazione degli interventi.
14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del
consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l’art.
8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3803 del 15 agosto 2009.
15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili
della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta
il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del
responsabile unico del procedimento, nell’ambito dell’importo
complessivo ammesso a contributo.
16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma
delle superfici calpestabili coperte delle unita’ immobiliari e delle
parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri
portanti, setti, tamponature e tramezzi.
17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli
aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale
rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario
nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli
stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro
novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.
18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione
delle singole unita’ immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al
comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini
indicati al comma 17 per l’aggregato di riferimento, a prescindere
dall’esito della singola unita’ immobiliare.
19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a
definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la
costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».

Art. 4

1. Al fine di incentivare la ripresa dell’economia nella regione
Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese
operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e
beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983,
n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il
31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del
debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a
quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a
carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l’autonoma
sistemazione di cui all’art. 11, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni, e’ prorogato al 31 dicembre
2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell’abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e
15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827
del 27 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

1. Per consentire il proseguimento delle attivita’ finalizzate al
superamento dell’emergenza, il termine previsto all’art. 5, commi 2 e
2-bis, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
e’ prorogato al 30 giugno 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
500.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno del personale della Prefettura di Ascoli Piceno per le attivita’ espletate per il superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento alle attivita’ di assistenza ed alloggiamento della popolazione, proveniente dai territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, nelle strutture alberghiere ubicate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo ed allo spostamento negli alberghi dell’entroterra delle medesime provincie nel mese di giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a rimborsare alla sopra citata Prefettura la somma di euro 8.410,06 per il lavoro straordinario svolto da quattro unita’ di personale ivi in servizio. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8

1. In relazione all’utilizzo delle infrastrutture dell’Aeroporto
dei Parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici
del 6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione civile e’
autorizzato ad erogare all’Aero Club di L’Aquila un contributo di
90.000 euro a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni
nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9

1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con
l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del medesimo
decreto-legge anche quando viene concesso con la modalita’ del
finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L’importo del
finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell’art. 3, comma
3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall’importo
del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro
sedime dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale
distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva
dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del
9 luglio 2009.
2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui
all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli
appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure
parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25%
del volume totale dell’edificio e quelli per i quali la demolizione e
successiva ricostruzione e’ piu’ conveniente della riparazione con
miglioramento sismico fino all’80% dell’adeguamento. La convenienza
viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso
il comune ove e’ ubicato l’immobile. Sono esclusi gli immobili
oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia
le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due
condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda
di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del
prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di
euro 150.000.
3. L’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge
39 del 2009 puo’ riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il
danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del
presente articolo.
4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la
contestuale cessione dei diritti di proprieta’ sull’immobile
distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa’ controllata e da
essa indicata, comporta l’estinzione dell’ipoteca gravante sul
medesimo immobile a garanzia del finanziamento.
5. I benefici di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39
del 2009 si applicano anche nell’ipotesi in cui l’importo del residuo
finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il
debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente
all’istituto finanziatore l’eventuale quota eccedente il limite di
150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in
tale fattispecie un’ipotesi di estinzione parziale del debito
residuo, il debitore originario rimarra’ obbligato al rimborso della
quota residua del debito.
6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui
il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in
favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca
dell’immobile distrutto.
7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto
del Ministero dell’economia e delle finanze delle rate dei residui
mutui in cui lo Stato e’ subentrato e’ autorizzata l’apertura di un
conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al
Ministero dell’economia e delle finanze sul quale tale Ministero
mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle
rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare e’
autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in
prossimita’ delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente
necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.

Art. 10

1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo
smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici
del 6 aprile 2009, gia’ censiti dall’Automobile Club dell’Aquila, il
Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009 e’ autorizzato a stipulare una apposita
convenzione con il medesimo ente.
2. I veicoli censiti, per i quali non e’ stata rilasciata dai
proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza, espressa volonta’ al rientro in possesso, saranno
considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del
regolamento del Ministero dell’interno del 22 ottobre 1999, n. 460.
3. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, l’Automobile
Club dell’Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei
veicoli di cui al comma 1 nonche’ al rimborso delle spese gia’
sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla
rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di
proprieta’ distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile
2009, nel limite massimo di 250 euro.
4. Per le finalita’ di cui al comma 1, all’Automobile Club
dell’Aquila e’ attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di
parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e
certificato di proprieta’, la competenza per la presentazione della
formalita’ di richiesta di radiazione ai pubblici registri – Ufficio
PRA e Motorizzazione civile – sulla base di un elenco analitico
predisposto a seguito del censimento.
5. L’annotazione della radiazione avra’ efficacia dal 6 aprile
2009.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro
80.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31
dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i
periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12
e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto della Presidenza dei Ministri dovra’ fruirne in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i
due anni successivi.
2. All’art. 10, comma 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole
«decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti
parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima
Struttura».

Art. 12

1. Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e’ prorogato al 31 gennaio
2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15448&tmstp=1261989250628

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre
2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l’art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che
attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la qualifica di
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di
ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;
Visti gli articoli 2, comma 12-bis e 14, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuiscono ai comuni
interessati dagli eventi, d’intesa con il Presidente della regione
Abruzzo, sentito il Presidente della provincia e d’intesa con
quest’ultimo nelle materie di sua competenza, il compito di
predisporre la pianificazione del territorio comunale, nonche’ di
predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle citta’,
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica e la riqualificazione dell’abitato;
Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la cessazione
dello stato d’emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,
per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato nel
Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009;
Ritenuto che l’attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di
rilancio del territorio richiedono un supporto tecnico ed
amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra
tutti i soggetti istituzionali coinvolti;
Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell’attuazione degli
obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio, e’
necessario dare continuita’ e compiutezza alle attivita’ operative di
valutazione del danno e dei rischi residui conseguenti agli eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche’ di assistenza alle popolazioni ed
ai territori colpiti, gia’ poste in essere dal Commissario delegato
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009;
Considerato che per conseguire tali finalita’ non risulta
sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche delle
singole autorita’ locali coinvolte;
Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai
compiti di cui alla richiamata normativa e’ indispensabile costituire
una struttura che supporti il Commissario delegato nelle fasi della
ricostruzione anche al fine di assicurare l’espletamento di tutte le
attivita’ di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti
i soggetti coinvolti nella ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi nella provincia dell’Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Ritenuto che, per assicurare l’adeguato supporto
tecnico-amministrativo e’ necessario altresi’ costituire una
"Struttura tecnica di missione" di elevata ed indiscutibile
professionalita’, di cui possa avvalersi il Presidente della regione
Abruzzo quale Commissario delegato per la ricostruzione nelle aree
terremotate;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita’ di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010
e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri
e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue
gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle
popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli
interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 cessa
dall’incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il 28 febbraio
2010 fornisce al Commissario delegato – Presidente della regione
Abruzzo ed al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato degli
interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione
contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l’ammontare
dei fondi trasferiti ai comuni per fronteggiare l’emergenza e
l’elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono
essere prorogati per assicurare l’assistenza alla popolazione,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la
tipologia della spesa, nonche’ la situazione analitica dei debiti
derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente
della regione Abruzzo.
3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all’art. 2 del
citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le
competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.
4. L’attivita’ svolta dalla Direzione di comando e controllo –
DICOMAC, di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata,
a partire dal 1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di
coordinamento e raccordo anche con le istituzioni statali, le
amministrazioni locali ed i diversi enti pubblici e privati,
appositamente istituita dal Commissario delegato – Presidente della
regione Abruzzo, che assume la responsabilita’ della prosecuzione,
ove necessario, o della progressiva chiusura delle attivita’ connesse
all’emergenza ancora in atto. A tal fine il personale del
Dipartimento della protezione civile, gia’ operante nell’ambito della
Di.Coma.C., organizzato in una struttura di missione all’uopo
costituita dal capo del Dipartimento della protezione civile,
provvede, ove necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al
trasferimento delle attivita’ in corso allo stesso Commissario
delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata.
5. Per l’espletamento dei propri compiti il Commissario delegato –
Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e
private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone
interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla
contabilita’ speciale allo stesso intestata, ai sensi dell’art. 4,
comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti
correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito
sulla suddetta contabilita’ speciale, previa certificazione dei
competenti uffici di bilancio, che verificano, altresi’, le relative
rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti
da donazioni ed atti di liberalita’ destinati al Commissario delegato
– Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta
contabilita’ speciale.
6. La contabilita’ speciale gia’ aperta ai sensi dell’art. 15,
comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino all’esaurimento delle
risorse su di essa appostate. L’utilizzo delle risorse presenti nella
predetta contabilita’ avviene sotto il coordinamento del Commissario
delegato – Presidente della regione Abruzzo.
7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1 e 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1° maggio 2009 e ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano
dall’incarico alla data del 31 gennaio 2010.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, per l’espletamento
dei propri compiti il Commissario delegato – Presidente della regione
Abruzzo puo’ avvalersi, nell’ambito delle risorse umane e strumentali
gia’ disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui
personale puo’ essere riconosciuto un compenso per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70
ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di
contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di
cui il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo si
avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali puo’ essere
riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione,
aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono
attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso
assimilabile.

Art. 2 1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L’Aquila e’ nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed e’ autorizzato ad aprire un’apposita contabilita’ speciale. 2. Il Sindaco del comune di L’Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all’art. 4, predispone, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato nonche’ l’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell’art. 2, comma 12-bis e dell’art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge. 3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie all’uopo stanziate. 4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuita’ alle attivita’ poste in essere ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attivita’ inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella citta’ dell’Aquila. 5. I sindaci di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d’intesa con il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attivita’ inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all’art. 2, comma 12-bis e all’art. 14, comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge. 6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell’Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore gia’ assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonche’ per tutti gli interventi di competenza dell’ente Provincia.

Art. 3 1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonche’ di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attivita’ previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione e’ autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non piu’ di trenta unita’ di personale di cui quindici unita’ gia’ previste dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 2. Il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalita’, che sorgono nel corso delle attivita’ poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unita’ non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all’amministrazione.

Art. 4 1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell’area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento, nonche’ di garanzia della trasparenza e della conformita’ alla normativa vigente delle attivita’ da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonche’ per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti. 2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per: la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; l’istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio; l’istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito; la tracciabilita’, monitoraggio e trasparenza degli interventi; il monitoraggio dell’attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonche’ individuazione delle criticita’ e delle relative soluzioni. 3. Nell’ambito delle attivita’ della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono. 4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione e’ nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al quale e’ riconosciuto il trattamento economico gia’ in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.

Art. 5 1. La Struttura tecnica di missione e’ composta fino ad un massimo di quindici unita’ da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unita’ possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalita’ di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza. 2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, puo’ essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza, e’ riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento. 3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione Abruzzo, e’ altresi’ corrisposto il trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro dell’amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo 2010. 4. Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuita’ a decorrere dal 1° febbraio 2010. 5. Il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo e’ altresi’ autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all’art. 6, commi 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.

Art. 6

1. Il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo per
gli interventi inclusi nel piano di cui all’art. 4, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il
Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel
territorio del comune dell’Aquila si avvalgono del Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche competente per territorio quale
soggetto attuatore, che puo’ provvedere, ove necessario, con le
deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
2. Il Commissario delegato, completa gli interventi urgenti di
ripristino di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del richiamato
decreto-legge n. 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle
risorse di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge,
avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche,
quale soggetto attuatore.

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 4 e 5
quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse
disponibili di cui all’art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilita’
speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui
all’art. 1, comma 7, della presente ordinanza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 comma 9 si fa
fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.

Art. 8 1. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826 del 27 novembre 2009 e’ abrogata. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 22 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15447&tmstp=1261989250628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009 Nomina e sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2009, registrato alla
Corte dei conti in data 17 marzo 2009, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pago del
Vallo di Lauro (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina
di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione
dell’ente, composta dal viceprefetto dottoressa Caterina Valente, dal
viceprefetto aggiunto dott. Vincenzo Troisi e dal direttore
amministrativo contabile dottor Franco Evangelista;
Considerato che, a seguito del decesso in data 16 ottobre 2009 del
dott. Franco Evangelista e delle dimissioni dall’incarico di
commissario straordinario della dottoressa Caterina Valente, si rende
necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti in seno
alla commissione straordinaria del comune di Pago del Vallo di Lauro;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Sergio, viceprefetto, ed il dott. Nicola
Auricchio, direttore amministrativo contabile, sono nominati
componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune
di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), in sostituzione del dott.
Franco Evangelista e della dottoressa Caterina Valente.

Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 10, foglio n. 339

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15260&tmstp=1261989250628