MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 settembre 2009, n. 185

Modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 22-12-2009

testo in vigore dal: 6-1-2010

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita’ di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita’ di gioco; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonche’ ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell’economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita’ ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia, ed in particolare l’articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l’Istituto per il credito sportivo; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui e’ approvato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l’affidamento in concessione, attraverso una o piu’ procedure ad evidenza pubblica, dell’esercizio dei giochi pubblici, tra cui concorsi pronostici su base sportiva; Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 che ha previsto l’affidamento in concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva; Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l’altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva; Ritenuto necessario, al fine di introdurre una nuova formula di gioco per i concorsi pronostici «Totogol» e «+Gol», modificare la disciplina di regolamentazione dei concorsi pronostici su base sportiva; Ritenuta, inoltre, la necessita’ di apportare alcune modifiche alle modalita’ di acquisizione dei risultati definitivi degli eventi inseriti nel palinsesto dei concorsi pronostici sportivi, alla composizione della commissione di controllo, alle modalita’ di pagamento dei premi di importo superiore ad € 3.000,00 agli aventi diritto nonche’ alla definizione del «punto di vendita», disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 11313 del 4 agosto 2009; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni 1. L’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano; c) apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate; d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione; e) chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu’ abilitato ad accettare giocate; f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol; f-bis) colonna unitaria vincente, l’esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all’esito degli eventi oggetto del concorso; g) commissione di controllo, l’organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell’accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva; h) concessionario, l’operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento di attivita’ e funzioni pubbliche relative all’esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi; i) concessione, l’atto di affidamento ai concessionari di attivita’ e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici; l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l’insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu’ giorni, oggetto del pronostico del partecipante; m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l’ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l’ultimo concorso pronostici «il 9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l’ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l’ultimo concorso pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva; o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita’ od in una sua frazione temporale, od un’azione dell’avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita’ o in una sua frazione temporale; p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un’unica schedina di gioco; q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu’ partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu’ partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica; t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l’abbinato concorso pronostici «il 9», la scritturazione abbreviata, su un’unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe’ varianti doppie o triple, per uno o piu’ degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l’abbinato concorso pronostici «+Gol», la scritturazione abbreviata su un’unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o piu’ pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in piu’ di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici «+Gol», sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol; u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti; v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento; z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco; bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata; cc) posta, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata; dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita’ definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l’accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell’accettazione; ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita’ definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata; ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell’ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell’inizio dell’attivita’ di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia; gg) punto di vendita, l’esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita; ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso; ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l’incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci: i. le vincite pagate dai punti di vendita nell’arco della settimana contabile di riferimento; ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all’incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; iii. i rimborsi effettuati nell’arco della settimana contabile di riferimento; iiii. il compenso spettante al concessionario; mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi’ e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici; nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e’ esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante; oo) terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti; pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche’ di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.». 2. L’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalita’ previste per il gioco a distanza.». 3. All’articolo 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, e’ attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.». b) nel comma 3, primo periodo, la parola «e’» e’ sostituita con la parola «sia». 4. All’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «consentono» e’ sostituita dalla parola «consentano» e la parola «impediscono» e’ sostituita dalla parola «impediscano». 5. L’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «2. La commissione e’ composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.». 6. Dopo l’articolo 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ inserito il seguente: «7-bis (Validita’ dei risultati). – 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e’ assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita’ sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet; c) che AAMS, sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell’accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Dopo la chiusura dell’accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu’ eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» l’evento, ai fini del concorso, e’ considerato non disputato ed e’ attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» l’evento, ai fini del concorso, e’ considerato non disputato e si assumera’ quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina. 5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo. 6. Se uno o piu’ eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l’avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l’ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi. 7. Dopo la chiusura dell’accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu’ eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» e’ attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» e’ considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell’ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell’evento. 8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o piu’ eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e’ attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o piu’ eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e’ attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o piu’ eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera’ quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o piu’ eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera’ quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina. 9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui piu’ di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l’annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui piu’ di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l’annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi’, facolta’ di anticipare la chiusura dell’accettazione stessa. 10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e’ stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell’accettazione e’ fissato in relazione all’inizio dello svolgimento dell’avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e’ annullato. 12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull’esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.». 7. L’articolo 14 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «14 (Modalita’ di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro). – 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita’ previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti. 2. 1 premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.». 8. L’articolo 15 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «15 (Modalita’ di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro). – 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita’ previste dall’articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti. 2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.». 9. All’articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, le parole «nonche’ dal saldo settimanale, » e «e del saldo settimanale» sono soppresse. 10. All’articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «e’» e’ sostituita con la parola «sia». 11. L’articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalita’ previste per il gioco a distanza.». 12. L’articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’ sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.». 13. L’articolo 23 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ abrogato. 14. All’articolo 25 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 9 le parole «e’ piu’ alta» sono sostituite con le parole «sia piu’ alta»; b) nel comma 12 la parola «riscontra» e’ sostituita con la parola «riscontri». 15. All’articolo 26, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «distribuisce» e’ sostituita con la parola « distribuisca». 16. All’articolo 27 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso «il 9» si effettua contrassegnando l’apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalita’ previste per il gioco a distanza.»; b) nel comma 2, primo periodo, le parole «e’ almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno». 17. L’articolo 28, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’ sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il 9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.». 18. L’articolo 31 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ abrogato. 19. All’articolo 33, comma 8, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «riscontra» e’ sostituita con la parola «riscontri». 20. L’articolo 34, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il piu’ elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.». 21. All’articolo 35 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalita’ previste per il gioco a distanza.»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono: a) l’elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso; b) due o piu’ pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d’ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d’ordine, il numero che contraddistingue in schedina l’evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d’ordine deve essere espresso almeno un pronostico.». 22. All’articolo 36 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «il numero delle colonne unitarie» e’ inserita la parola «valide». b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’ sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.»; c) al comma 3 dopo le parole «colonne unitarie» e’ inserita la parola «valide». 23. All’articolo 38 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e’ stata esattamente pronosticata la posizione d’ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Sono previste 4 categorie di vincita: a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti; b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti; c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti; d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.». 24. L’articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ abrogato. 25. Dopo l’articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ inserito il seguente articolo: «39-bis (Determinazione della colonna unitaria vincente). – 1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri: a) la colonna unitaria vincente e’ formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il piu’ elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate; b) nei casi di parita’ del numero di reti segnate, e’ data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all’evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il piu’ elevato numero di reti; c) in caso di ulteriore parita’ e’ data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all’evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d’ordine piu’ basso.». 26. L’articolo 40, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e’ incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell’eventuale jackpot.». 27. All’articolo 42 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e’ determinato nel modo seguente: a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite di 1ª categoria piu’ l’eventuale jackpot, di cui all’articolo 40, comma 2; b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite di 2ª categoria; c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite di 3ª categoria; d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite di 4ª categoria.». b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o piu’ categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.». c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o piu’ categorie di vincita, il relativo montepremi e’ ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.». d) nel comma 11 le parole «e’ piu’ alta» sono sostituite con le parole «sia piu’ alta»; e) nel comma 14 la parola «riscontra» e’ sostituita con la parola «riscontri»; f) sono abrogati i commi da 6 a 10. 28. L’articolo 42-bis, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l’oggetto del concorso «+Gol», cui si puo’ partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.». 29. All’articolo 42-ter del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua contrassegnando l’apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalita’ previste per il gioco a distanza.»; b) nel comma 2 le parole «e’ almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno». 30. All’articolo 42-quater del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol» e’ effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’ sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.». 31. L’articolo 42-sexies, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e’ sostituito dal seguente: «3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e’ stata esattamente pronosticata la posizione d’ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.». 32. L’articolo 42-septies del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del 2003, e’ abrogato. 33. All’articolo 42-novies del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell’eventuale jackpot di cui all’articolo 42-octies, comma 2, e’ assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.»; c) nel comma 8 la parola «riscontra» e’ sostituita con la parola « riscontri».

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita’ di giuoco» ed e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l’applicazione
e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita’ di giuoco» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
– L’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– L’art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n.
133, (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, S.O., cosi’
recita:
«1. Il Ministro delle finanze puo’ disporre, anche in
via temporanea, l’accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e’ affidata in concessione
l’accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia’ utilizzati
nell’esercizio della loro attivita’. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche’ ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita’
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e’ altresi’ stabilito
l’ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo’
prevederne l’accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche’ utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
– Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
– La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi
interventi per il rilancio dell’economia» ed e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l’affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell’art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
– Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca,
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio
2002, n. 158.
– Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, reca:
«Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» ed e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n. 385, reca: «Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2004, n.
22.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell’Istituto per il credito sportivo, a norma dell’art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2001, n.
85.
– Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell’art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
– Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.
– Si riporta il testo dell’art. 1-bis del decreto-legge
25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, (Disposizioni urgenti
per assicurare adempimenti comunitari in materia di
giochi):
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in
rete fisica dei giochi e delle scommesse). 1. – Al fine di
perseguire il progressivo superamento dell’assetto
organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee del 13 settembre 2007
nella causa C-260/04, nonche’ di perseguire l’obiettivo
della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e
sportiva gia’ determinato dall’art. 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua
un’apposita procedura selettiva in tempo utile per
rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla
predetta sentenza.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 e’ la
concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto
di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base
ippica, di cui all’art. 38, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al
numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si
estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come
attivita’ accessoria la commercializzazione di prodotti di
gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 e’ aperta alle
domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati
dell’Unione europea in possesso dei requisiti di
affidabilita’ gia’ richiesti ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l’esercizio e la raccolta di
giochi di cui all’art. 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e all’art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura e’ aperta
altresi’ alle domande di soggetti che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono titolari di concessione precedentemente conseguita,
con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l’esercizio
e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici.
I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei
relativi organi societari non devono avere controversie
legali pendenti, per le quali non e’ ancora intervenuto il
giudicato, nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al
presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di
cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti
dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a
concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla
procedura selettiva e’ reso disponibile nel sito internet
www.aams.it dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte
utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto
sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate,
fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato
le offerte risultanti economicamente piu’ elevate rispetto
ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni
sono aggiudicate a soggetti gia’ titolari, per concessione
precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee
di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base
sportiva, l’importo da corrispondere e’ ridotto del 25 per
cento rispetto a quanto indicato nell’offerta. La
convenzione accessiva alla concessione e’ predisposta
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla
base dello schema approvato con decreto del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 28 agosto 2006. All’atto della sottoscrizione della
convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al
comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all’esito
della procedura di cui al comma 1, sono revocate le
concessioni precedentemente conseguite da tali
concessionari per l’esercizio e la raccolta di scommesse su
base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell’art. 4-bis del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, l’art. 6 degli schemi di
convenzione per l’affidamento in concessione approvati con
decreti del direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonche’
le lettere f) e g) del comma 287 dell’art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le
lettere 0 e g) del comma 4 dell’art. 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13
dell’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a
quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di
svolgimento delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2009 e’ istituito
un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del
predetto fondo e’ destinata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, all’incremento del monte
premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli
ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di
risanamento finanziario e di riassetto dei relativi
settori, alle esigenze finanziarie relative alle attivita’
istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze
equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non
destinata alle predette esigenze e’ riversata all’entrata
del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
la misura del prelievo erariale unico di cui all’art. 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all’art.
1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e’ elevata al 13,40 per cento
delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione del presente periodo rispetto alle
entrate relative all’anno 2008, rilevate annualmente
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
assegnate all’UNIRE, nella misura del 50 per cento, per
essere interamente destinate all’incremento del monte premi
e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire
il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei
servizi istituzionali dell’UNIRE, per l’anno 2008 e’
assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all’art.
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le
eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi da 1 a 3 nonche’ del comma 5
del presente articolo, rilevate annualmente
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
interamente destinate all’incremento del monte premi. Il
piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie
dell’UNIRE e’ approvato, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
8. All’art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite
le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui
realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano
le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati
individuati con il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».
– Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 16,
17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 42-ter,
42-quater, 42-sexies e 42-novies del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, cosi’
come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). – 1.
Il presente regolamento definisce le regole generali
relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi
finanziari relativi all’attivita’ di vendita degli stessi,
nonche’ le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "il 9", abbinato al Totocalcio, Totogol e
"+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale
viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di
partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale,
che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale
non viene piu’ abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per
ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai
concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per
ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al
concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette
pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici
eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici
Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante,
tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al
concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l’esatta sequenza di
pronostici ufficializzata da AAMS in base all’esito degli
eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l’organo deputato al
controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte
le operazioni inerenti alla chiusura dell’accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie
vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
h) concessionario, l’operatore di gioco selezionato da
AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per
l’affidamento di attivita’ e funzioni pubbliche relative
all’esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi
sportivi;
i) concessione, l’atto di affidamento ai concessionari
di attivita’ e funzioni pubbliche relative ai concorsi
pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base
sportiva, l’insieme degli eventi sportivi, disputati anche
in piu’ giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso
pronostici Totocalcio l’ultimo concorso pronostici
Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l’ultimo concorso pronostici "il 9" per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
Totogol l’ultimo concorso pronostici Totogol per il quale
vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol",
abbinato al concorso pronostici Totogol, l’ultimo concorso
pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base
sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e
quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo,
inteso nella sua totalita’ od in una sua frazione
temporale, od un’azione dell’avvenimento stesso sul cui
esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici
Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo, inteso nella sua totalita’ o in una sua frazione
temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne
unitarie su un’unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal
totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu’
partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra
piu’ partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso
pronostici Totocalcio e l’abbinato concorso pronostici "il
9", la scritturazione abbreviata, su un’unica schedina di
gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla
espressione di due o tre pronostici, cioe’ varianti doppie
o triple, per uno o piu’ degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici Totogol e l’abbinato concorso
pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un’unica
schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie
derivanti dalla espressione di due, o piu’ pronostici, in
almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo
della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e
quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne
unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in
piu’ di una posizione. Per le giocate sistemistiche
riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla
giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai
fini del concorso Totogol;

u) giocata valida, la giocata accettata e
successivamente non annullata dal partecipante; la giocata
valida determina le colonne unitarie valide da considerare
ai fini della individuazione delle colonne unitarie
vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi
derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei
rimborsi prescritti nella settimana contabile di
riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio,
l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
e categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l’autonomo montepremi non distribuito in
mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di
premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici
Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla la
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici
Totogol, l’autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze
specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata
accettata;
cc) posta, l’importo pagato dal partecipante per
ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio
assegnato al partecipante, in base alle modalita’ definite
per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito
dopo l’accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell’accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita’ definite per il
singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati
dal concessionario nell’ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
comunicati ad AAMS prima dell’inizio dell’attivita’ di
concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di
partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata
soglia;
gg) punto di vendita, l’esercizio collegato ad uno dei
concessionari di cui all’art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad
uno dei concessionari di cui all’art. 1-bis del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come
modificato dall’art. 2, commi 49 e 50, della legge 22
dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal
troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che
garantisce l’avvenuta registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido
per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per
ciascun concessionario, dalla differenza tra l’incasso
colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario per i concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell’arco
della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo
all’incasso totale lordo della settimana contabile di
riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell’arco della settimana
contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che
intercorre tra la giornata del lunedi’ e la giornata della
domenica di ogni settimana nella quale si giocano i
concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i
contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione
e’ esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi
dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica,
fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di
vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da
restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione
centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi
pronostici su base sportiva nonche’ di altri, eventuali
giochi connessi a manifestazioni sportive.».
«Art. 3 (Modalita’ di partecipazione ai concorsi
pronostici e posta di gioco). – 1. La partecipazione al
concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco,
oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale
di gioco, ovvero con le modalita’ previste per il gioco a
distanza.
2. E’ consentita la partecipazione al concorso anche
mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e
giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, e’ comprensiva
del diritto fisso, di cui all’art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dell’aggio spettante al punto di
vendita. L’importo della posta e’ determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383.».
«Art. 4 (Ricevuta di partecipazione). – 1. La
partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di
vendita; e’ attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le
disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la
partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali
di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici
riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati
sulla schedina di gioco e’ a carico del partecipante, il
quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita’.
In caso di difformita’, il partecipante puo’ chiedere
l’annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi
successivi all’accettazione della giocata, purche’
l’accettazione del concorso sia ancora aperta. L’orario di
riferimento e’ quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali sia stato riscosso un
premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
Per le giocate a caratura e’ tuttavia consentita, in caso
di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione
della ricevuta e secondo modalita’ stabilite da AAMS, la
ristampa delle cedole di caratura accettate dal
totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.».
«Art. 6 (Conservazione e protezione dei dati delle
giocate). – 1. Ogni singola giocata registrata dal
totalizzatore nazionale e’ successivamente archiviata con
modalita’ che ne consentano la rilettura ed impediscano
l’alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell’accettazione, la commissione di
controllo, di cui all’art. 7, sovrintende alla
registrazione delle giocate accettate su supporto non
riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del
concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro
importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le
giocate accettate nel concorso sono consegnati alla
commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti
di cui al comma 3.».
«Art. 7 (Commissione di controllo). -1. La commissione
di controllo e’ istituita da AAMS ed opera presso la sede
dalla stessa indicata.
2. La commissione e’ composta da due rappresentanti di
AAMS con qualifica di dirigente di cui uno svolge le
funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS
appartenenti alla terza area, cui sono affidate anche le
funzioni di segretario.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri
supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti
esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui
ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono
essere inviati per iscritto alla commissione di controllo,
tassativamente entro i termini di decadenza previsti
dall’art. 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00
(cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di
segreteria. Le decisioni della commissione di controllo
sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del
ricorso e sono pubblicate sul primo Bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
5. E’ fatta comunque salva l’esperibilita’ dell’azione
innanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria, avverso la
decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza di tale ricorso.».
«Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento
delle vincite e dei rimborsi). – 1. Sulla base delle
informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale
relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di
partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal
singolo concessionario, sono effettuati i versamenti, sui
conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso
concessionario all’inizio dell’attivita’ oggetto della
concessione ed ad esso intestati, dell’importo complessivo
dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15. Il
concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei
rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita’ indicate
dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli
articoli 14 e 15.
2. Le modalita’ operative di gestione degli importi
dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonche’ le modalita’ ed i tempi del versamento di quanto
dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.»
«Art. 17 (Termini di decadenza). – 1. Ferma la
sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto
decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonche’
alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non sia effettuata, secondo le modalita’ di
cui all’art. 11, nel termine di 90 giorni dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale degli esiti dei
concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti
entro il termine di cui al comma 1, nonche’ i resti dei
rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo.».
«Art. 19 (Modalita’ di indicazione dei pronostici). –
1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante, ovvero con le modalita’ previste per il gioco
a distanza.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni
convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per
i quali e’ richiesto il pronostico sull’esito finale o
parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica
la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento,
con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento e con il segno X si
pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i
quali e’ richiesto il pronostico sull’esito conseguito da
singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con
il segno i si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto;
con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il
segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la
mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali
ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni
sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i
quali e’ richiesto il pronostico riguardo il piazzamento
delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento
al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al
2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal
3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei
gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano
inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo
per i quali e’ richiesto il pronostico sull’esito finale
della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4°
set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il
segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre
al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di
pallacanestro per i quali e’ richiesto il pronostico
sull’esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su
competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali,
di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre
nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline
sportive prescelte dall’ente gestore e indicate nella
scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti
rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti
segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline
inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei
tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre
che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine
delle competizioni stesse, risultano primi classificati in
ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici
Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre
caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni
convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d’ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell’apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la
casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al
risultato pronosticato.
6. La giocata minima non puo’ essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici Totocalcio non puo’ superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 20 (Giocate sistemistiche ed a caratura). – 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell’emissione della ricevuta, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e
l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
ricevuta e’ emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti all’art. 21, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero
delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l’importo
complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida
della giocata avviene solo dopo il consenso del
partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non puo’ essere
inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a
caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all’atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
e’ compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il
prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e’ pari al
valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso
Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura; l’importo della
cedola di caratura e’ arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente fra l’importo dei premi realizzati
con l’intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita’ di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate
con successivo provvedimento del direttore generale di
AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a
premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e’
effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 25 (Calcolo e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori). – 1.
Dall’importo del montepremi del concorso di cui all’art.
24, comma 1, si deduco l’importo dei premi precedenti di
partecipazione, cosi’ determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L’importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai
premi a punteggio e’ determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 1ª categoria, incrementato dell’eventuale jackpot, di
cui all’art. 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed
il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14
punti, il montepremi di l a categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totocalcio non si registrino
vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e’
sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª
categoria, e’ ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª
categoria, e’ ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª
categoria, la somma dei relativi montepremi e’ ripartita in
parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore sia piu’ alta di quella di una
categoria superiore, e’ calcolata una quota unica di
vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle colonne vincenti
delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all’euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontri, per
qualsiasi motivo, l’impossibilita’ di determinare le quote,
l’intero montepremi e riportato sul concorso immediatamente
successivo.
«Art. 26 (Oggetto del concorso pronostici "il 9"). – 1.
I primi nove pronostici di una colonna unitaria del
Totocalcio costituiscono l’oggetto del concorso "il 9", cui
si puo’ partecipare solo congiuntamente al concorso
pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica
posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisca schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi
nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono
l’oggetto del concorso pronostici "il 9".».
«Art. 27 (Modalita’ di indicazione della volonta’ di
partecipazione al concorso). – 1. La partecipazione al
concorso "il 9" si effettua contrassegnando l’apposito
spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco
del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul
terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante oppure con le modalita’ previste per il gioco
a distanza.
2. La partecipazione al concorso puo’ essere anche di
una sola colonna unitaria, purche’ la giocata al concorso
Totocalcio, cui essa e’ collegata, sia almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici "il 9" non puo’ superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 28 (Giocate sistemistiche ed a caratura). – 1. La
giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" e’
effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie
quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti
inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell’emissione della ricevuta, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e’ emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall’art. 21, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il
concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono
comunicati al partecipante; la convalida della giocata
avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e’ ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le
modalita’ di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall’art. 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall’art. 20, comma 4, anche
l’informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici "il 9".
6. Le modalita’ di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con
il decreto del direttore generale di AAMS di cui all’art.
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la
giocata e’ effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 33 (Calcolo delle vincite e comunicazione delle
quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). – 1.
Dall’importo del montepremi del concorso di cui all’art.
32, comma 1, si deduce l’importo dei premi precedenti di
partecipazione, cosi’ determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell’eventuale jackpot
di cui all’art. 32, comma 2, e’ assegnato alle colonne
unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso
successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot,
l’importo relativo e’ distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all’euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l’impossibilita’ di
determinare le quote, l’intero montepremi e’ riportato sul
concorso immediatamente successivo.».
«Art. 35 (Modalita’ di indicazione dei pronostici). –
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante ovvero con le modalita’ previste per il gioco
a distanza.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol
contengono:
a) l’elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il
concorso;
b) due o piu’ pannelli, costituiti ciascuno da
quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni
d’ordine pronosticabili, riportanti i numeri che
contraddistinguono gli eventi in schedina.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di
ciascuna posizione d’ordine, il numero che contraddistingue
in schedina l’evento prescelto. Per ciascuna delle sette
posizioni d’ordine deve essere espresso almeno un
pronostico.
4. La giocata minima non puo’ essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima non puo’ superare le
16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d’ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell’apertura dell’accettazione.».
«Art. 36 (Giocate sistemistiche ed a caratura). – 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell’emissione della ricevuta, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo
sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta e’ emessa solo dopo il consenso
del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
all’art. 37, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero
delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e
l’importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del
partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non puo’ essere
inferiore a 16 colonne unitarie valide. Per ogni giocata a
caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all’atto della giocata. Il numero totale delle cedole di
caratura e’ compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di
99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e’
pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura; l’importo della
cedola di caratura e’ arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione,
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, dell’eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente tra l’importo dei premi realizzati
con l’intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita’ di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate
con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui
all’art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non
danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in
quanto la giocata e’ effettuata direttamente dal
concessionario.».
«Art. 38 (Tipologia dei premi del concorso e loro
assegnazione). – 1. Il concorso Totogol assegna due
tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti
di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l’accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun
concorso. L’importo di ogni singolo premio e’ di 100,00
euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento per cui e’ stata
esattamente pronosticata la posizione d’ordine come
determinata dalla colonna unitaria vincente.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
«Art. 40 (Composizione del montepremi da ripartire tra
i vincitori). – 1. Il montepremi del concorso pronostici
Totogol, da ripartire tra i vincitori, e’ costituito dalla
somma:
a) della percentuale dell’intero ammontare delle
poste giocate per il concorso, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui
all’art. 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e’
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi
complessivo, dell’eventuale jackpot.».
«Art. 42 (Calcolo e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori). – 1.
Dall’importo del montepremi del concorso di cui all’art.
40, comma 1, si deduce l’importo dei premi precedenti di
partecipazione cosi’ determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L’importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai
premi a punteggio del concorso Totogol e’ determinato nel
modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 1ª categoria piu’ l’eventuale jackpot, di cui all’art.
40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e’ assegnato alle vincite
di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed
il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o
piu’ categorie, la somma dei relativi montepremi determina
il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori
per uno o piu’ categorie di vincita, il relativo montepremi
e’ ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che
hanno realizzato il maggior punteggio.
6. … (abrogato).
7. … (abrogato).
8. … (abrogato).
9. … (abrogato).
9-bis. … (abrogato).
9-ter. … (abrogato).
9-quater. … (abrogato).
9-quinquies. … (abrogato).
10. … (abrogato).
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore sia piu’ alta di quella di una
categoria superiore, e’ calcolata una quota unica di
vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle colonne vincenti
delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all’euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l’impossibilita’ di
determinare le quote, l’intero montepremi e’ riportato sul
concorso immediatamente successivo.».
«Art. 42-ter (Modalita’ di indicazione della volonta’
di partecipazione al concorso). – 1. La partecipazione al
concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l’apposito
spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di
gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta
sul terminale di gioco dell’apposito simbolo, da parte
degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante, oppure con le modalita’ previste per il gioco
a distanza.
2. La partecipazione al concorso puo’ essere anche di
una sola colonna unitaria, purche’ la giocata al concorso
Totogol, cui essa e’ collegata, sia almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici "+Gol" non puo’ superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 42-quater (Giocate sistemistiche ed a caratura).
– 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol"
e’ effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide
per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi
quattro pronostici.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell’emissione della ricevuta, il sistema e’
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e’ emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall’art. 37, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i
canali di raccolta del gioco a distanza,- il sistema e’
sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il
concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono
comunicati al partecipante; la convalida della giocata
avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e’ ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le
modalita’ di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall’art. 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall’art. 36, comma 4, anche
l’informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici "+Gol".
6. Le modalita’ di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con
il decreto del direttore generale di AAMS di cui all’art.
20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la
giocata e’ effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 42-sexies (Tipologia e assegnazione dei premi del
concorso). – 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di
premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di
partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l’accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L’importo di ogni singolo premio e’ di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento per cui e’ stata
esattamente pronosticata la posizione d’ordine. I premi a
punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno
realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro
pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.»
«Art. 42-novies (Calcolo delle vincite e comunicazione
delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). –
1. Dall’importo del montepremi del concorso di cui all’art.
42-octies, comma 1, si deduce l’importo dei premi
precedenti di partecipazione, cosi’ determinando la quota
del montepremi del concorso da destinare ai premi a
punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell’eventuale jackpot
di cui all’art. 42-octies, comma 2, e’ assegnato alle
colonne unitarie vincenti con 4 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso
successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot,
l’importo relativo e’ distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all’euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontri, per qualsiasi motivo, l’impossibilita’ di
determinare le quote, l’intero montepremi e’ riportato sul
concorso immediatamente successivo.».

Art. 2 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell’economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2009 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 373

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-22&task=dettaglio&numgu=297&redaz=009G0194&tmstp=1261988488098

CASSAZIONE CIVILE – SEZ. III, 14 GENNAIO 2009 N.590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Omissis

Cassazione – Sezione terza – ordinanza 14 gennaio 2009, n. 590
Presidente – Relatore Vittoria

Omissis

Ritenuto in diritto

1. – Ricorsi principali ed incidentali hanno dato luogo a distinti procedimenti che, per ciascuna coppia, debbono essere riuniti tra loro, perché le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
I procedimenti, riuniti due a due, possono essere ancora riuniti, perché le impugnazioni prospettano le stesse questioni di diritto.
2. – Il collegio esaminati gli scritti delle parti e la relazione, condivide di questa gli argomenti e la conclusione.
3. – I ricorsi principali sono accolti, quelli incidentali restano assorbiti.
Le sentenze sono cassate e le cause riunite sono rinviate al tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i principali e dichiara assorbiti gli incidentali, cassa e rinvia al tribunale di L’Aquila in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

SS.UU. PENALI – SENT. N. 2437 DEL 21 GENNAIO 2009 – CONSENSO INFORMATO

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Omissis

Cassazione – Sezioni unite penali – sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437Presidente Gemelli – Relatore Macchia udienza 18.12.2008

Omissis

Considerato in diritto

1. – Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile. In esso, infatti, la ricorrente si è limitata a proporre una critica, che non ha riguardato la conformità o meno dei parametri di delibazione del compendio probatorio adottati dai giudici a quibus rispetto al modello legale, o la effettiva coerenza del tessuto argomentativo svolto sul punto nella sentenza impugnata, ma i risultati cui il motivato ragionamento probatorio ha condotto. In tal modo devolvendosi, quindi, a questa Corte, null’altro che un nuovo sindacato di merito, che le è precluso. La sentenza impugnata, infatti, ha più che congruamente dato conto delle ragioni per le quali, a fronte di variegate ricostruzioni testimoniali, tutte puntualmente delibate, sia sul piano della relativa attendibilità, che delle reciproche, contrapposte conferme, ha ritenuto nella sostanza non provata con certezza la circostanza che della possibile necessità di un intervento di asportazione della salpinge fosse stata adeguatamente resa edotta la paziente. Le censure prospettate si rivelano, pertanto, inconferenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, pertanto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro mille, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
2. – Di diverso spessore sono, invece, le questioni che coinvolge il ricorso dell’imputato. L’enunciazione plurima e alternativa del quesito, sul quale queste Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, evoca, infatti, già di per sé, pur nel circoscritto ambito della peculiare fattispecie che ha contrassegnato l’iter del procedimento, la varietà dei piani su cui occorre soffermarsi ed il delicato concatenarsi delle problematiche coinvolte. La questione da esaminare riguarda il quesito se abbia o meno rilevanza penale, sotto il profilo delle fattispecie di lesioni personali o di violenza privata, la condotta del medico che sottoponga il paziente, in mancanza di valido consenso informato, ad un trattamento chirurgico, pure eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis e conclusosi con esito fausto.
Si tratta di problematica antica, mai univocamente risolta, anche perché coinvolgente una gamma di questioni ad essa intimamente correlate, quali: il fondamento giuridico e di legittimazione della attività medico-chirurgica; il concetto di malattia che in relazione ad essa deve venire in rilievo; il valore che, nel sistema, occorre riconoscere al consenso informato del paziente, alla luce dei principi che, fra le altre, le fonti di rango costituzionale, legislativo e deontologico dettano al riguardo, prendendo in considerazione il bene della salute come diritto della persona.
D’altra parte, le disposizioni dettate dal codice penale del 1930, anche a voler prescindere dai limiti insiti in un sistema punitivo precostituzionale, contrassegnato dalla peculiare visione derivante dall’assetto politico-istituzionale dell’epoca, si rivelano palesemente incongrue al fine di individuare equilibrate soluzioni atte a fornire risposta a tutte le esigenze di tutela che le varie ipotesi di fatto possono presentare. Non senza sottolineare, per altro verso, come il presidio penale non possa che profilarsi, nella platea dei possibili rimedi astrattamente ipotizzabili, quale extrema ratio, a fronte, ad esempio, di eventuali meccanismi sanzionatori alternativi, operanti sul terreno civilistico-risarcitorio o anche amministrativo-disciplinare.
Ciò spiega, da un lato, l’ampio ventaglio di tesi dottrinarie e giurisprudenziali che si sono misurate sui vari aspetti della responsabilità del medico e sulla tematica del consenso informato: talora – è necessario riconoscerlo – con evidenti torsioni ermeneutiche, spintesi ai limiti estremi della compatibilità con il principio di tassatività che deve presiedere alla “costruzione” ed alla configurazione delle fattispecie penali; e, dall’altro lato, si chiarisce la ratio di fondo che ha sostenuto i tentativi – condotti anch’essi da giurisprudenza e dottrina – volti ad evitare, per un verso, eccessi di “penalizzazione” o di “burocratizzazione” della attività medica, ma al tempo stesso attenti a ricercare soluzioni ermeneutiche che si presentassero in linea con la (in sé condivisibile) intentio di non lasciare senza effettiva tutela condotte riguardabili come “dannose” da chi è stato sottoposto al trattamento sanitario: e ciò non necessariamente in ragione soltanto dell’esito infausto dello stesso.
Soffermarsi, dunque, sulle più significative sentenze di questa Corte, per analizzarne le varie rationes e gli approdi cui le stesse sono pervenute a proposito dei numerosi “nodi” che la questione sottoposta a queste Sezioni unite coinvolge, rappresenta la ineludibile premessa, per focalizzare i temi sui quali è indispensabile fornire univoca risposta.
3. – La prima sentenza che si è soffermata ex professo sul tema del trattamento medico-chirurgico e del consenso informato del paziente, è stata la nota sentenza Massimo (Cass., Sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639, Massimo), oggetto di diffusi rilievi, prevalentemente critici, svolti da larga parte della dottrina. Tale sentenza ha in particolare affermato il principio per il quale il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta; sicché egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte.
Aderendo, dunque, alla tesi secondo la quale soltanto il consenso, quale manifestazione di volontà di disporre del proprio corpo, può escludere in concreto la antigiuridicità del fatto e rendere questo legittimo. Da un lato, infatti, occorreva assegnare il dovuto risalto alla circostanza che l’art. 39 del codice di deontologia medica allora vigente stabiliva che il consenso del paziente deve obbligatoriamente essere richiesto per ogni atto medico; dall’altro, doveva pure rammentarsi che, in tema di trattamento medico chirurgico, l’antigiuridicità della lesione provocata, poteva, indipendentemente dal consenso, essere esclusa soltanto dalla presenza di cause di giustificazione; negandosi al tempo stesso validità alla tesi secondo la quale quella attività rinverrebbe copertura in cause di giustificazione non codificate, riferite alla finalità, pur sempre terapeutica, perseguita dal chirurgo. Sottolineava la richiamata sentenza che «se il trattamento, eseguito a scopo non illecito, abbia esito sfavorevole, si deve, pur sempre, distinguere l’ipotesi in cui esso sia consentito dall’ipotesi in cui il consenso invece non sia prestato. E si deve ritenere che se il trattamento non consentito ha uno scopo terapeutico, e l’esito sia favorevole, il reato di lesioni sussiste, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale (art. 32, comma 2, Cost.), e che, a fortiori, il reato sussiste ove l’esito sia sfavorevole». Nel contrastare, poi, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale l’oggetto di tutela dell’art. 50 cod. pen. sarebbe limitato alla libertà di autodeterminazione, con conseguente possibilità di ritenere configurabile, in relazione al trattamento medico eseguito senza il consenso, il reato di cui all’art. 610 cod. pen., la medesima sentenza ha precisato che «la formulazione di ordine generale del principio sancito dalla norma, non autorizza l’esclusione della protezione del diritto alla integrità fisica (tra molti altri) e, semmai, soltanto il trattamento medico senza il consenso che pur sempre non cagioni lesioni potrebbe far ipotizzare fatti di violenza privata».
A conclusioni diverse perviene la successiva sentenza Barese (Cass., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132), ove si è affermato che, in tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in assenza di urgente necessità, venga eseguita una operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne abbia determinato la morte, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché, per integrare quest’ultimo, si richiede che l’agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta diretta a provocare una alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona offesa. La disamina si concentra, dunque, essenzialmente sull’elemento soggettivo, giacché «se è vero che la connotazione finalistica della condotta (la finalità terapeutica) è irrilevante – non essendo richiesto il dolo specifico per i reati di lesioni volontarie e percosse – è altrettanto vero che la formulazione dell’art. 584 cod. pen. (“atti diretti a”) fa propendere per la tesi, non da tutti condivisa, che l’elemento soggettivo richiesto per l’omicidio preterintenzionale, quanto all’evento voluto, sia costituito dal dolo diretto o intenzionale con esclusione quindi del dolo eventuale».
D’altra parte – ha puntualizzato ancora la pronuncia in esame – se è vero che l’intentio del medico mal si concilia con l’atteggiamento di chi persegue sin dall’inizio una volontà lesiva, neppure sarebbe lecito affermare che il fine terapeutico escluda siffatta volontà, giacché, in tale ipotesi, si presupporrebbe l’esistenza di un dolo specifico, al contrario non richiesto dalla norma. Al tempo stesso, soggiunge la sentenza, «affermare l’intenzionalità della condotta, ogni volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema della natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l’esistenza della scriminante costituita dal consenso dell’avente diritto». Quanto, poi, all’elemento psicologico del reato di lesioni volontarie, la sentenza afferma che «si avrà l’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente. E poiché – afferma la richiamata pronuncia – l’omicidio preterintenzionale si configura anche se la condotta è diretta a commettere il delitto di percosse, non può escludersi, in astratto, anche se appare difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che l’evento morte non voluto sia conseguente ad una condotta diretta, non a provocare una malattia nel corpo o nella mente, ma ad una condotta qualificabile come percossa».
Alla luce di tale ricostruzione, il consenso del paziente verrebbe ad essere ricondotto nel novero delle scriminanti, che, ad avviso della dottrina prevalente, escludono la antigiuridicità della condotta; sicché, sarebbe lecito l’assunto secondo il quale il consenso stesso «per un verso precluda la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, ma solo nel caso di consenso validamente espresso nei limiti dell’art. 5 cod. civ., per l’efficacia scriminante attribuita dall’art. 50 cod. pen. al consenso della persona che può validamente disporre del diritto; per altro verso, che, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica, o nelle ipotesi previste dalla legge, il consenso non sia necessario». A sua volta, e sempre che non ricorrano le condizioni per ritenere sussistente lo stato di necessità – che varrebbe ad escludere, anche nella ipotesi di dissenso espresso il dolo diretto di lesioni, posto che il medico, nell’intervenire malgrado il dissenso del paziente, mira comunque a salvaguardarne la vita e la salute poste in pericolo – «l’esplicito dissenso del paziente rende l’atto, asseritamente terapeutico, un’indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente ma anche della sua integrità, con conseguente applicazione delle ordinarie regole penali».
Puntualizza ancora la stessa sentenza, la circostanza che la condotta del medico sia orientata a tutelare la salute del paziente e non a cagionare menomazioni della sua integrità, fisica o psichica, permette di «escludere l’intenzionalità della condotta nei casi, non infrequenti, nei quali il medico, nel corso dell’intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situazione che, pur non essendo connotata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, venga invece affrontata immediatamente senza il consenso del paziente; per es. per evitargli un altro intervento e altri successivi disagi o anche soltanto per prevenire pericoli futuri». In tale ultima ipotesi – che assume uno specifico interesse ai fini dell’odierno scrutinio – la medesima sentenza ritiene non configurabile il reato di cui all’art. 610 cod. pen., giacché una simile costruzione rinverrebbe un «ostacolo difficilmente superabile nella previsione della necessità che la condotta dell’agente consista in violenza o minaccia. Quest’ultima sembra proprio da escludere, mentre la violenza potrebbe forse ipotizzarsi nei soli casi di dissenso espresso del paziente al trattamento chirurgico».
L’asse delle riflessioni sembra in parte mutare nella sentenza Sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519, Cicarelli, anche se la portata delle affermazioni che vi compaiono risulta fortemente condizionata dalle peculiarità del caso di specie, nel quale ad un sanitario si addebitava, fra l’altro, di aver praticato un tipo di anestesia diverso da quello preferibile secondo la lex artis, ma per il quale il paziente aveva revocato il proprio consenso. In particolare, si evidenzia come la liceità della condotta del medico, che si caratterizza per le finalità terapeutiche che ne contraddistinguono l’agere, non possa trovare «significanza solo nel consenso entro ovvero oltre la categoria di cui all’art. 50 c.p., ma in coerenza con il principio da esso enunciato». Dunque, «l’agire del chirurgo sulla persona del paziente contro la volontà di costui, salvo l’imminente pericolo di morte o di danno sicuramente irreparabile ad esso vicino, non altrimenti superabile, esita in una condotta illecita capace di configurare più fattispecie di reato, quali violenza privata (art. 610 c.p., la violenza essendo insita nella violazione della contraria volontà), lesione personale dolosa (art. 582 c.p.) e, nel caso di morte, omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)». Ciò che rileva è la violazione del divieto di manomissione del corpo dell’uomo e, quindi, «la violazione consapevole del diritto della persona a preservare la sua integrità fisica nell’attualità – come è ora, a nulla valendo, in simile situazione, il rilievo che questa possa essere, eventualmente, migliorata – e il rispetto della sua determinazione a riguardo del suo corpo», in aderenza al principio personalista della nostra Costituzione, nella specie contrassegnato dagli artt. 2 e 32, secondo comma. Donde l’assunto per il quale «il medico chirurgo non può manomettere l’integrità fisica del paziente, salvo pericolo di vita o di altro danno irreparabile altrimenti non ovviabile, quando questi abbia espresso dissenso».
Nella sentenza Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 35822, Firenzani, trova eco, in campo penale, la tesi – già da tempo affermatasi nella giurisprudenza civile – secondo la quale l’attività medica rinverrebbe la propria autolegittimazione dagli artt. 13 e 32 della Costituzione, giacché «sarebbe riduttivo […] fondare la legittimazione della attività medica sul consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) che incontrerebbe spesso l’ostacolo di cui all’art. 5 c.c., risultando la stessa di per sé legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute, cui il medico è abilitato dallo Stato»; ferma restando la necessità del consenso debitamente informato del paziente, anch’esso costituzionalmente presidiato (cfr, fra le tante, Cass., Sez. III civ., 25 novembre 1994, n. 10014; Sez. III civ., 15 gennaio 1997, n. 364, nonché, più di recente, Sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748; Sez. III civ., 28 novembre 2007, n. 24742; Sez. III civ., 15 settembre 2008, n. 23676). Nell’affermare gli identici principi, la sentenza Firenzani sottolinea che la «legittimità in sé dell’attività medica richiede per la sua validità e la sua concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico», afferendo, esso, alla libertà morale del soggetto e dalla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica, intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea: tutti profili riconducibili al concetto di libertà della persona, tutelato dall’art. 13 Cost. Non sarebbe dunque configurabile, in capo al medico, un “diritto di curare” come espressione di una posizione soggettiva qualificata, derivante dalla abilitazione all’esercizio della professione, giacché essa, per potersi estrinsecare, comporta di regola il consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento sanitario, salvo i casi di trattamento obbligatorio ex lege, o le ipotesi di incapacità a prestare il consenso o di stato di necessità. Pertanto «la mancanza del consenso (opportunamente informato) del malato o la sua invalidità per altre ragioni, determina l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».
Quanto, poi, alle ipotesi delittuose di carattere doloso astrattamente configurabili, le stesse potranno rinvenirsi negli artt. 610, 613 e 605 cod. pen., nel caso di trattamento terapeutico non chirurgico; nel caso, invece, di intervento chirurgico, il reato ipotizzabile è quello previsto dall’art. 582 cod. pen., perché «qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di cura e con esito “fausto”, implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità estrinsecano l’elemento oggettivo di detto reato, ledendo l’integrità corporea del soggetto», avuto riguardo al diritto di ciascuno di privilegiare il proprio stato attuale. «Il criterio di imputazione dovrà essere, invece, di carattere colposo – conclude la sentenza – qualora il sanitario, in assenza di valido consenso dell’ammalato, abbia effettuato l’intervento terapeutico nella convinzione, per negligenza o imprudenza a lui imputabile, della esistenza del consenso».
La medesima linea prosegue, con ulteriori apporti argomentativi, anche nella sentenza della Sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446, P.G. in proc. Volterrani, nella quale si afferma il principio secondo il quale in tema di attività medico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi – ha puntualizzato la sentenza – qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non – nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia – il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all’intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all’art. 582 cod. pen. Infatti, l’attività strumentale posta in essere dal chirurgo – quale l’incisione della cute – è priva di una propria autonomia funzionale, rappresentando null’altro che «un passaggio obbligato verso il raggiungimento dell’obiettivo principale dell’intervento, quello di liberare il paziente dal male che lo affligge». Tale attività si inserirebbe dunque «a pieno titolo, nell’esercizio dell’azione terapeutica in senso lato, che corrisponde all’alto interesse sociale di cui si è detto, interesse che lo Stato tutela in quanto attuazione concreta del diritto alla salute riconosciuto a ogni individuo, per il bene di tutti, dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica e lo fa autorizzando, disciplinando e favorendo la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli organismi, delle strutture e del personale occorrente. Per ciò stesso questa azione, ove correttamente svolta, è esente da connotazioni di antigiuridicità, anche quando abbia un esito infausto».
A proposito, poi, della sussistenza – nel caso di specie – della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., la stessa pronuncia rileva come nella pratica sanitaria, in genere, e di quella chirurgica, in specie, salvo le ipotesi in cui non ricorra l’intento di tutela della salute propriamente intesa, l’attività stessa sarebbe «sempre obbligata, per non dire forzata. Il chirurgo preparato, coscienzioso, attento e rispettoso dei diritti altrui non opera per passare il tempo o sperimentare le sue capacità: lo fa perché non ha scelta, perché quello è l’unico giusto modo di salvare la vita del paziente o almeno migliorane la qualità». Donde l’assunto per il quale sarebbe ravvisabile uno stato di necessità ontologicamente intrinseco alla attività terapeutica, con la conseguenza che «quando il giudice del merito riconosca in concreto il concorso di tutti i requisiti occorrenti per ritenere l’intervento chirurgico eseguito con la completa e puntuale osservanza delle regole proprie della scienza e della tecnica medica, deve, solo per questa ragione, anche senza fare ricorso a specifiche cause di liceità codificate, escludere comunque ogni responsabilità penale dell’imputato, cui sia stato addebitato il fallimento della sua opera».
La giurisprudenza più recente sembra abbandonare le posizioni più estreme – fra quelle sin qui passate in rassegna – per collocarsi in linea con i principi codificati nelle massime, per così dire, intermedie. Così, nella sentenza della Sez. VI, 14 febbraio 2006, n. 11640, Caneschi, si ribadisce il principio secondo cui «l’attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità la manifestazione del consenso del paziente, che non si identifica con quello di cui all’art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento»; derivandone da ciò che la mancanza o la invalidità del consenso «determinano la arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».
Più articolato, anche se non perviene ad approdi sostanzialmente innovativi, si presenta il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza della Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335, p.c. in proc. Huscer, ove si ribadisce, in massima, che, in tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso, il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un’alterazione lesiva della integrità fisica della persona offesa invece necessaria per l’integrazione degli atti diretti a commettere il reato di lesioni richiesti dall’art. 584 cod. pen. Dunque, il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato. Il medico, infatti, di regola e al di fuori di taluni casi eccezionali (allorché il paziente non sia in grado per le sue condizioni di prestare il proprio consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.), non può intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. In questa prospettiva, il consenso, per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e la puntualizzazione della gravità degli effetti del trattamento. Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche quella terminale. Tale conclusione, fondata sul rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione (per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge), sta a significare che il criterio di disciplina della relazione medico-malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte, che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve sempre essere rispettata dal sanitario. Peraltro da tutto ciò «non può farsi discendere la conseguenza che dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie», giacché il contenuto dell’elemento soggettivo di tali reati non è di norma configurabile rispetto alla attività del medico, mentre «il consenso eventualmente invalido perché non consapevolmente prestato non può ex se importare l’addebito a titolo di dolo».
Il medesimo ordine di idee è stato infine ribadito anche dalla sentenza Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37077, Ruocco, intervenuta, peraltro, su una ipotesi di prescrizione di farmaci off label: vale a dire, la somministrazione di medicinali per finalità terapeutiche diverse da quelle riconosciute ai farmaci stessi. In tale sentenza si è, da un lato, confermato il fondamento costituzionale del criterio di disciplina della relazione medico-malato, ed è stato, dall’altro lato, ancora una volta escluso che dalla mancanza di valido consenso possa farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie, o, nel caso di morte, di omicidio preterintenzionale. E ciò perché il sanitario si trova ad agire con una finalità curativa «che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni»; salvo che si versi in situazioni anomale e distorte, «nelle quali potrebbe ammettersi la configurabilità di tali reati: per esempio, nei casi in cui la morte consegua ad una mutilazione procurata in assenza di qualsiasi necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per scopi esclusivamente scientifici». La valutazione penalistica del comportamento del medico, che abbia cagionato un danno per il paziente, non subisce variazioni a seconda che l’attività sia stata svolta con o in assenza del consenso: «il giudizio sulla sussistenza della colpa e quello sulla causalità tra la condotta colposa e l’evento dannoso non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o non il consenso informato del paziente». Da tutto ciò il corollario conclusivo, secondo il quale il consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non può costituire, ove lo stesso trattamento abbia cagionato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo (sulla libertà di autodeterminazione del paziente, come limite al dovere medico di intervenire, v. Cass., Sez. IV, 4 luglio 2005, n. 38852, p.m. in proc. Del Re; Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 16375, p.c. in proc. Di Domenico. Per una posizione volta a privilegiare la possibilità di risolvere i casi in cui l’atto medico è affetto da vizi del consenso, facendo ricorso agli istituti della cosiddetta colpa impropria, attraverso la utilizzazione delle «categorie dell’erronea supposizione della causa di giustificazione (art. 59, c. 4, c.p.) e dell’eccesso colposo nella causa stessa (art. 55 c.p.)», v. Cass., Sez. V, 16 settembre 2008, n. 40252, Beretta).
4. – Dalla disamina testé compiuta emerge, dunque, come primo dato di riflessione, il sostanziale recepimento in sede penale della tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione della attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento, non tanto nella scriminante tipizzata del consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50 cod. pen., quanto nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo messo in luce la circostanza che il bene della salute è tutelato dall’art. 32, primo comma, della Costituzione, «non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo» (sentenza n. 356 del 1991), che impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto «diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati» (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979). Il diritto ai trattamenti sanitari è dunque tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetta dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto» (v., fra le altre, sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n.252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998). Anche al di fuori di tale nucleo, d’altra parte, il diritto a trattamenti sanitari «è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato alla attuazione che il legislatore ordinario ne dà, attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento». Ciò comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino «pieno e incondizionato» nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati sulla falsariga delle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitaria (cfr., ex plurimis, sentenza n. 432 del 2005, n. 304 e 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). Peraltro, proprio in attuazione del principio del supremo interesse della collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell’individuo dall’art. 32 Cost., «l’infermo assurge, nella nuova concezione della assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e che in ciò trovano la loro stessa ragion d’essere» (sentenza n. 103 del 1977).
In tale quadro di riferimento, dunque, sarebbe davvero eccentrico continuare a rinvenire nella sola scriminante del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 cod. pen., la base di semplice “non antigiuridicità” della condotta del medico; e ciò anche senza evocare le problematiche frizioni che una siffatta, angusta prospettiva, potrebbe comportare rispetto ai limiti tracciati dall’art. 5 del codice civile, il cui archetipo e la cui ratio di norma precostituzionale, si saldavano all’esigenza di circoscrivere il diritto dell’individuo di poter fare illimitato “mercimonio” del proprio corpo. È infatti significativa, a tal proposito, la circostanza che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 471 del 1990, nella quale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell’istante, ebbe a fornire una ricostruzione del valore costituzionale dell’inviolabilità della persona come “libertà”, nella quale è postulata e attratta la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. Il che ha consentito alla dottrina di desumere che l’entrata in vigore della Carta costituzionale avrebbe prodotto “modifiche tacite” all’art. 5 cod. civ., in particolare attraverso la sostituzione del concetto statico di integrità fisica, con quello dinamico di salute, di cui all’art. 32 Cost., riconducendo, poi, il concetto ed il limite dell’ordine pubblico ai principi generali dell’ordinamento, come tali non superabili dal singolo, così come enucleati dalla stessa Carta fondamentale. Con l’entrata in vigore della Costituzione, pertanto, e con l’affermarsi del principio personalista ivi enunciato, la quaestio relativa alla portata dell’art. 5 del codice civile non andrebbe più impostata in termini di “potere” di disporre, ma di “libertà” di disporre del proprio corpo, stante il valore unitario e inscindibile della persona come tale; e, quindi, in termini di libertà di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti che in vario modo coinvolgono e interessano il proprio corpo.
L’attività sanitaria, pertanto, proprio perché destinata a realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, ed attuare – in tal modo – la prescrizione, non meramente enunciativa, dettata dall’art. 2 della Carta, ha base di legittimazione (fino a potersene evocare il carattere di attività, la cui previsione legislativa, deve intendersi come “costituzionalmente imposta”), direttamente nelle norme costituzionali, che, appunto, tratteggiano il bene della salute come diritto fondamentale dell’individuo. D’altra parte, non è senza significato la circostanza che l’art. 359 cod. pen. inquadri fra le persone esercenti un servizio di pubblica necessità proprio i privati che esercitano la professione sanitaria, rendendo dunque davvero incoerente l’ipotesi che una professione ritenuta, in sè, “di pubblica necessità», abbisogni, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata, che escluda l’antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, ancorché attuate secondo le regole dell’arte e con esito favorevole per il paziente. Se di scriminante si vuol parlare, dovrebbe, semmai, immaginarsi la presenza, nel sistema, di una sorta di “scriminante costituzionale”, tale essendo, per quel che si è detto, la fonte che “giustifica” l’attività sanitaria, in genere, e medico chirurgica in specie, fatte salve soltanto le ipotesi in cui essa sia rivolta a fini diversi da quelli terapeutici (è il caso, come è noto, degli interventi a carattere sperimentale puro o scientifico, e degli interventi che si risolvano in un trattamento di pura estetica). Come, quindi, l’attività del giudice che adotti, secondo legge, una misura cautelare personale non potrà integrare il delitto di sequestro di persona, e ciò non perché la sua condotta è “scriminata” “semplicemente” dall’art. 51 cod. pen., ma in quanto direttamente “coperta” dall’art.13 Cost., allo stesso modo può dirsi “garantita” dalla stessa Carta l’attività sanitaria, sempre che ne siano rispettate le regole ed i presupposti.
5. – Dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori, salvo i casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dall’art. 32, secondo comma, Cost. e dal diritto alla salute, inteso come libertà di curarsi, discende che il presupposto indefettibile che “giustifica” il trattamento sanitario va rinvenuto nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. Presupposto, anche questo, che rinviene base precettiva, e, per così dire, “costitutiva”, negli stessi principi dettati dalla Carta fondamentale. Sul punto, basterà richiamare una recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008), nella quale la tematica del consenso informato è stata scandagliata ex professo, offrendosi dell’istituto del consenso al trattamento medico un quadro definitorio dettagliato e del tutto sintonico con gli approdi cui era già pervenuta, come si è fatto cenno, la giurisprudenza di questa Corte. Il Giudice delle leggi ha infatti avuto modo di puntualizzare che il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”». D’altra parte, ha osservato la Corte, anche numerose fonti internazionali prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti sanitari. Così, «l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, premesso che gli Stati aderenti “riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”, dispone che “tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore”». A sua volta, ha rammentato ancora la Corte, «l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”; l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che “ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”». «La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico – ha ancora precisato la Corte – si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall’art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), dall’art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto dalla legge».
La circostanza, dunque, che il consenso informato trovi il suo fondamento direttamente nella Costituzione, e segnatamente negli artt. 2, 13 e 32 della Carta, pone in risalto – secondo il Giudice delle leggi – la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: «quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.
Discende da ciò – ha concluso la Corte – che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale».
6. – I principi enunciati dalla Corte costituzionale, scolpiti, alla luce della pluralità di fonti che concorrono a rafforzarne gli enunciati, rappresentano, dunque, la ineludibile base precettiva sulla quale poter configurare la legittimità del trattamento sanitario in genere e della attività medico-chirurgica in specie: con l’ovvia conseguenza che, ove manchi o sia viziato il consenso “informato” del paziente, e non si versi in situazione di incapacità di manifestazione del volere ed in un quadro riconducibile allo stato di necessità, il trattamento sanitario risulterebbe eo ipso invasivo rispetto al diritto della persona di prescegliere se, come, dove e da chi farsi curare. Ed è proprio in quest’ultima prospettiva che assume uno specifico risalto la normativa – non poco evolutasi nel corso del tempo – elaborata dagli organismi professionali in campo di deontologia medica; giacché da essa, per un verso, si chiarisce la portata del “circuito informativo” che deve collegare fra loro medico e paziente, in vista di un risultato che – riguardando diritti fondamentali – non può non essere condiviso; e, dall’altro lato, è destinata a concretare, sul terreno del diritto positivo, le regole che costituiscono il “prescrizionale” per il medico, e la cui inosservanza è fonte di responsabilità, non necessariamente di tipo penale.
A seguito, infatti, della Convenzione di Oviedo, anche il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri il 3 ottobre 1998, ha proceduto ad una revisione del concetto di consenso informato, elaborando una definizione dello stesso più in linea con i parametri interpretativi suggeriti dalla stessa Convenzione. L’art. 30 del nuovo codice, infatti, ha previsto che il medico debba fornire al paziente «la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate». Dietro esplicita richiesta del paziente, inoltre, il medico dovrà fornire tutte le ulteriori informazioni che gli siano richieste. L’art. 32 ha a sua volta stabilito che il medico non debba intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente; con l’ulteriore necessità della forma scritta per la manifestazione di tale consenso nell’ipotesi in cui la prestazione da eseguire comporti possibili rischi per l’integrità fisica del soggetto. L’art. 34 ha infine stabilito che il «medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona». Da simili principi, profondamente innovativi rispetto a quelli enunciati nel precedente codice del 1995, si è tratto, quindi, il convincimento che fosse ormai superata la configurazione della attività del medico come promanante da soggetto detentore di una “potestà” di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto medico-paziente (al di fuori di qualsiasi visione paternalistica) nel contesto di quella che è stata definita come una sorta di “alleanza terapeutica”; in sintonia, d’altra parte con una più moderna concezione della salute, che trascende dalla sfera della mera dimensione fisica dell’individuo per ricomprendere anche la sua sfera psichica.
Simili risultati sono stati poi ribaditi anche nel successivo codice deontologico, approvato dalla medesima Federazione il 16 dicembre 2006, ed il cui art. 35 conferma, appunto, che il «medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente», aggiungendo – quale ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontà del paziente come limite ultimo dell’esercizio della attività medica – che «in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona».
Ferma restando, dunque, la sicura illiceità, anche penale, della condotta del medico che abbia operato in corpore vili “contro” la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trattamento sanitario praticato, trattandosi di condotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell’altrui volere, l’ipotesi controversa, sulla quale occorre soffermarsi, riguarda invece il caso in cui, anche se “in assenza” di consenso espresso allo specifico trattamento praticato, il risultato dello stesso abbia prodotto un beneficio per la salute del paziente. E ciò perché, non necessariamente il mancato rispetto delle regole di deontologia medica e degli stessi principi affermati in tema di consenso informato dalla Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità determinano la automatica applicabilità delle fattispecie penali che, “tradizionalmente”, sono state evocate a tale riguardo. Occorre, infatti, verificare se quelle fattispecie, pur nell’ambito – e nei limiti – di un percorso ermeneutico che adegui la peculiarità del caso alla struttura delle norme (certo “pensate” per altri fini), siano o meno suscettibili di “attrarre” nella propria sfera precettiva il “fatto” di cui qui si tratta, senza debordare dai confini entro i quali è consentita l’interpretazione nel campo del diritto penale sostanziale.
7. – In tale cornice, occorre, dunque, preliminarmente esaminare se – con riferimento alla particolare vicenda che qui rileva – il mutamento del tipo di intervento operatorio, effettuato (in ipotesi) senza che tale variatio fosse stata in precedenza assentita dal paziente, malgrado il relativo esito fausto, integri o meno il delitto di violenza privata che i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto di ravvisare nella specie, riqualificando in tal senso l’originaria imputazione di lesioni personali volontarie aggravate.
Al riguardo, non può non rilevarsi come gli orientamenti giurisprudenziali che si sono espressi a favore di tale impostazione hanno scarsamente approfondito il tema, mettendo piuttosto in luce il fatto che l’assenza del consenso comprometterebbe, non il valore della integrità fisica in sé, quanto, piuttosto, quello della libera formazione del volere: con la conseguenza di ritenere per questa via praticabile la soluzione della violenza privata, non tanto sulla base di argomentati rilievi circa la conformità del “fatto” al tipo normativo, quanto per la ritenuta “ontologica” incompatibilità che è dato ravvisare tra l’attività medico-chirurgica e il reato di lesioni volontarie.
Assai più articolata è, invece, la posizione della dottrina. A proposito, infatti, del problema della sottoposizione del paziente ad un intervento chirurgico diverso da quello che questi aveva in precedenza autorizzato – paziente che dunque versa in stato di completa incoscienza per effetto della anestesia totale praticatagli – si è osservato che, a differenza di quanto stabiliva l’art. 154 del codice Zanardelli (e sulla base del quale era stata elaborata una antica e autorevole dottrina), nell’art. 610 del codice vigente la violenza non sarebbe più posta in rapporto con una perturbazione dell’altrui libera formazione del volere, ma con un comportamento concreto – di azione, di tolleranza o di omissione – non voluto dal soggetto passivo. Considerato, quindi, che la “violenza” non richiederebbe alcuna mediazione intellettiva da parte di chi la subisce e che essa è concepibile anche nei confronti di un soggetto incapace di dissentire o consentire – come, appunto, il soggetto anestetizzato – si afferma che il chirurgo, nell’eseguire un intervento diverso da quello consentito, esplicherebbe una energia fisica sul corpo del paziente, per tale via tenendo una condotta “violenta”, integrante una vis absoluta, perché il paziente, per le condizioni nelle quali si trova, non può opporre alcuna resistenza.
Tale tesi non può essere condivisa. Al riguardo, va infatti rammentato, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di puntualizzare che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione ed azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v. in tal senso, Cass., Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 5407/03, De Bortolo; Sez. V, 17 giugno 2002, n. 30175, P.G. in proc. Rossello; Sez. V, 16 maggio 2002, n. 24175, P.G. in proc. Cardilli). E si è pure puntualizzato, in proposito, che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610, cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. L’azione o l’omissione, che la violenza o la minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono però essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria, ma non quello di violenza privata (Cass., Sez. V, 18 aprile 2000, n. 2480, P.M. in proc. Ciardo). D’altra parte, versandosi, nella specie, in una ipotesi di violenza personale “diretta”, deve convenirsi con quanti ritengono che la nota caratterizzante tale forma di violenza vada ravvisata nella idea della aggressione “fisica”; vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la vita, l’integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto passivo.
Il che sembra rendere del tutto impraticabile l’ipotesi che siffatti requisiti possano ritenersi soddisfatti nella specifica ipotesi che qui interessa. La violenza, infatti, è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza. Ma poiché, nella specie, la violenza sulla persona non potrebbe che consistere nella operazione; e poiché l’evento di coazione risiederebbe nel fatto di “tollerare” l’operazione stessa, se ne deve dedurre che la coincidenza tra violenza ed evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
D’altra parte, anche il requisito della “costrizione” presenta, con riferimento alla ipotesi del paziente anestetizzato che abbia acconsentito ad altro intervento chirurgico ed alla relativa anestesia, elementi di intrinseca problematicità, che vanno ben al di là della questione, dibattuta in dottrina, se i delitti contro la libertà della persona possano essere commessi nei confronti di un soggetto che versi in stato di incoscienza. Il concetto di costrizione, postula, infatti, il dissenso della vittima, la quale subisce la condotta dell’agente e per conseguenza di essa è indotta a fare, tollerare od omettere qualche cosa, in contrasto con la propria volontà. Nei confronti del paziente anestetizzato pleno iure, perché nel quadro di un concordato intervento terapeutico, il chirurgo che si discosti da quell’intervento e ne pratichi un altro potrà dirsi commettere un fatto di abuso o di approfittamento di quella condizione di “incapacitazione” del paziente, ma non certo di “costrizione” della sua volontà, proprio perché, nel frangente, difetta quel requisito di contrasto di volontà fra soggetto attivo e quello passivo che costituisce presupposto indefettibile, insito nel concetto stesso di coazione dell’essere umano, “verso” (e, dunque, per realizzare consapevolmente) una determinata condotta attiva, passiva od omissiva.
Va inoltre considerato – come la difesa dell’imputato ha puntualmente messo in luce nella memoria difensiva – che la non riconducibilità nel perimetro applicativo dell’art. 610 cod. pen., della condotta del chirurgo che “approfitti” della condizione di anestetizzato del paziente per mutare il tipo di intervento chirurgico concordato, si desume, univocamente, anche dalle precise scelte legislative operate in riferimento alla fattispecie, strutturalmente “omologa”, dettata dall’art. 609-bis cod. pen. In essa, infatti, il legislatore ha ritenuto di introdurre una espressa equiparazione normativa tra l’ipotesi di costringimento, con violenza o minaccia, a subire atti sessuali, e l’ipotesi del compimento dell’atto sessuale «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa»: eventualità, quest’ultima, che certamente si realizza anche nell’ipotesi in cui la vittima sia – come nel caso di paziente anestetizzato – in condizioni di totale incoscienza. Ciò sta dunque a significare che lo stesso legislatore, nel dettare la disciplina relativa ad altra ipotesi di violenza personale, ha dovuto dettare una apposita disposizione per equiparare condotte evidentemente fra loro non sovrapponibili, così da escludere che l’approfittamento della condizione di incapacità, possa, naturalisticamente e giuridicamente, equivalere ad un fatto di per sé integrante violenza.
Per altro verso, una ulteriore conferma della impraticabilità della tesi che ritiene configurabile, nella specie, il delitto di violenza privata, può desumersi pure dalle prospettive coltivate al riguardo de iure condendo. È significativo, infatti, che nella bozza di articolato presentata il 25 ottobre 1991 dalla Commissione istituita dal Ministro della Giustizia con decreto dell’8 febbraio 1988 per la predisposizione di un disegno di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice penale (cosiddetta Commissione Pagliaro) si sia avvertita la necessità di prevedere, all’ art. 70, comma 1, n. 4), una specifica disposizione, nel capo relativo ai reati contro la libertà morale (ma in piena autonomia – ed è proprio questo l’aspetto che qui rileva – dal delitto di violenza privata, previsto nel punto n. 1) – destinata a porre come direttiva la previsione, quale delitto, della «attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un’attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza il consenso dell’avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave). Escludere la punibilità – prevedeva ancora la ipotesi di norma di delega – quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona».
L’esistenza, quindi, di un “vuoto normativo” da colmare era stata sin da quell’epoca lucidamente avvertita.
8. – Esclusa, quindi, la possibilità di ritenere integrato, nel caso di specie, il delitto di violenza privata, occorre esaminare quella che è stata ritenuta per lungo tempo l’alternativa “naturalisticamente” privilegiata: vale a dire il reato di lesioni di cui all’art. 582 cod. pen. E ciò non solo per completare la risposta al quesito in ordine al quale queste Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi; ma anche perché la tematica è stata direttamente trattata nel procedimento a quo, in quanto il delitto originariamente contestato all’imputato era stato proprio il reato di lesioni personali volontarie aggravato.
Ebbene, una significativa parte della giurisprudenza e della dottrina, è concorde nel mettere in luce un dato assolutamente incontestabile: vale a dire la sostanziale incompatibilità concettuale che è possibile cogliere tra lo svolgimento della attività sanitaria, in genere, e medico-chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che deve sussistere perché possa ritenersi integrato il delitto di lesioni volontarie. Una condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuovere un male non può essere messa sullo stesso piano di una condotta destinata a cagionare quel “male”. Ciò non esclude, però, che l’atto chirurgico integri – ove isolato dal contesto del trattamento medico-terapeutico – la tipicità del fatto lesivo, rispetto al quale l’antigiuridicità non può che ricondursi alla disamina del corretto piano relazionale tra medico e paziente: in una parola, al consenso informato, che compone la “istituzionalità” della condotta “strumentale” del chirurgo, costretto a “ledere” per “curare”. Il versante problematico si sposta, dunque, dalla antigiutidicità, derivante dal mancato consenso al diverso tipo di intervento chirurgico in origine assentito, alla “tipicità” delle lesioni dell’intervento in sé e delle conseguenze che da tale intervento sono scaturite: giacché, se l’atto operatorio ha in definitiva prodotto non un danno, ma un beneficio per la salute, è proprio la tipicità del fatto, sub specie di conformità al modello delineato dall’art. 582 cod. pen., a venire seriamente in discussione.
La questione, pertanto, finisce per coinvolgere direttamente la disamina della nozione stessa di “malattia”, ai sensi dell’art. 582 cod. pen., giacché anche a questo riguardo le interpretazioni offerte da giurisprudenza e dottrina si sono non poco evolute nel corso del tempo.
Per lungo tempo, infatti, specie in giurisprudenza, il concetto di malattia ha fortemente risentito di quanto era stato al riguardo precisato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, giacché in essa si era puntualizzato che era stato fatto uso della «espressione , correttamente scientifica, di malattia, anziché quella di danno nel corpo o perturbazione della mente, [l’art. 372 del codice Zanardelli, puniva, infatti, a titolo di lesione personale, la condotta di chi, «senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione nella mente»], giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali».
Simile approccio definitorio è stato, infatti, pedissequamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, rimasta, sino ad epoca recente, consolidata nell’affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 2 febbraio 1984, n. 5258, De Chirico; Sez. V, 14 novembre 1979, n. 2650, Miscia; Sez. I, 30 novembre 1976, n. 7254, Saturno; Sez. I, 11 ottobre 1976, n. 2904, Carchedi).
Sul punto, però, non può non convenirsi con quanti ritengono che il concetto di “malattia”, più che evocare l’impiego di un elemento descrittivo della fattispecie, rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica, tale da far sì che il fenomeno morboso, altrimenti apprezzabile da chiunque in termini soggettivi e del tutto indistinti, presenti, invece, i connotati definitori e di determinatezza propri del settore della esperienza – quella medica, appunto – da cui quel concetto proviene. Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde – al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio – nell’intendere la “malattia” come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di “malattia”, correttamente intesa.
Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all’inverso, una modificazione di quest’ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell’organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di “malattia”, quale evento naturalistico del reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Per altro verso, non è senza significato la circostanza che nel codice, la lesione non sia definita in sé – quale semplice “rottura” della unità organica – ma in relazione all’”evento” che essa deve determinare: e cioè, appunto, una “malattia” del corpo o della mente. La circostanza, quindi, che la malattia può riguardare tanto l’aspetto fisico che quello psichico dell’individuo, e poiché tali due aspetti sono stati fra loro alternativamente considerati dal legislatore (attraverso l’uso della disgiuntiva “o”), se ne può desumere che, unitario dovendo essere il concetto di malattia e considerato che non può evocarsi una alterazione “anatomica” della mente, l’unica alterazione che è possibile immaginare, come comune ai due accennati aspetti, è proprio – e soltanto – quella funzionale. D’altra parte, il concetto stesso di “durata” della malattia – sulla cui base è parametrata la procedibilità e la gravità del reato – non può che confermare una propensione al recepimento normativo della nozione “funzionalistica” della malattia, del tutto in linea con i tradizionali approdi definitori cui è pervenuta, anche se con varietà di accenti, la medicina legale.
A tale impostazione mostra, d’altra parte, di aderire anche un significativo filone di giurisprudenza di questa Corte, attento a ricondurre il concetto di “malattia” nell’ambito di un paradigma di offensività strutturalmente coeso con la nozione scientifica del concetto stesso, secondo la dichiarata intentio legis fatta palese dal Guardasigilli, nella richiamata Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ma poi “tradita” nel contenuto definitorio trasfuso in quel documento e supinamente recepito dalla giurisprudenza prevalente.
Una prima, sensibile innovazione interpretativa rispetto alla tesi tradizionale è stata, infatti, offerta dalla sentenza Sez. IV, 14 novembre 1996, n. 10643, P.C. in proc. Francolini, ove si è affermato che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Deriva da ciò – ha concluso la pronuncia – che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità.
In linea con simili affermazioni si collocano anche Sez. V, 15 ottobre 1998, n. 714, Rocca, Sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 3448, Perna, e la più recente sentenza Cass., Sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505, Pagnani, la quale, all’esito di un percorso ricostruttivo delle diverse opinioni misuratesi sul tema, ha anch’essa conclusivamente ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.
Accedendo, dunque, ad una impostazione per così dire “funzionalistica” del concetto di malattia, se ne devono trarre i necessari riverberi anche per ciò che attiene all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 582 cod. pen., giacché, se si ritiene che non possa integrare il reato la lesione che coincida, come evento causalmente derivato, in una mera alterazione anatomica senza alcuna apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, se ne deve dedurre che l’elemento psicologico non potrà non proiettarsi a “coprire” anche la conseguenza “funzionale” che dalla condotta illecita è derivata. Per la verità, la giurisprudenza di questa Corte si è mostrata propensa a ritenere che per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l’intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica; basta quindi – secondo tale impostazione – il dolo generico, che deve reputarsi sussistere – sia pure nella forma eventuale – anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l’agente abbia previsto come probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l’evento lesivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 7 giugno 1996, n. 6773, P.M. in proc. Poma; Sez. VI, 13 ottobre 1989, n.3103, Lavera; Sez. V, 25 novembre 1986, n. 3038/87, Zito; Sez. V, 12 aprile 1983, n. 4419, Negovetich). Discende, poi, da tale orientamento la tesi della identità del dolo delle lesioni volontarie rispetto a quello delle percosse (Cass., Sez. V, 12 ottobre 1983, n. 9448, Ferrario; Sez. V, 3 febbraio 1984, n. 1564, Dal Pozzo).
Anche a voler prescindere dalla dubbia condivisibilità teorica di siffatta ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie, resta il fatto che essa oblitera un dato normativo di ineludibile risalto, quale è quello rappresentato dal fatto che l’evento naturalistico del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. si compone di un frammento “definitorio” – la lesione – che si specifica in un altro evento che dal primo deriva: appunto, la malattia, a sua volta da intendersi nel senso che si è dianzi delineato. Se, dunque, si cagiona sul derma dell’individuo una soluzione di continuo che può integrare la nozione di “lesione”, ciò è ancora in conferente, sul versante del trattamento medico-chirurgico, agli effetti della integrazione del precetto, se ad essa non consegua una alterazione funzionale dell’organismo. Pensare che questa “conseguenza” sia estranea alla sfera dell’elemento psicologico, equivale ad estrapolare dall’evento del reato un solo elemento definitorio, frantumandone, arbitrariamente, l’unitarietà che ad esso ha ritenuto di imprimere il legislatore. Sotto questo profilo, dunque, una diversa interpretazione non solo appare inaccettabile da un punto di vista di disamina “strutturale” della fattispecie – giacché la malattia finirebbe per atteggiarsi alla stregua di una “eccentrica” condizione obiettiva di punibilità – ma anche in grave frizione con il principio di colpevolezza, sancito dall’art. 27, primo comma, della Costituzione, per il quale – secondo la costante interpretazione ad esso data dalla Corte costituzionale (v. da ultimo, la sentenza n. 322 del 2007 e le altre ivi richiamate) – è postulato un coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto, rappresentato quantomeno dalla colpa, in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica, fra i quali non può non essere annoverata proprio la “malattia”.
9. – Alla stregua dei riferiti rilievi è dunque possibile trarre alcune conclusioni. Una prima considerazione, che appare per molti aspetti dirimente agli specifici fini che qui interessano, riguarda le peculiarità che caratterizzano, rispetto alla attività sanitaria in genere, l’intervento medico-chirurgico realizzato per fini terapeutici. In quest’ultimo frangente, infatti, la condotta del medico è non soltanto teleologicamente orientata al raggiungimento di uno specifico obiettivo “prossimo”, quale può essere, in ipotesi, la riuscita, sul piano tecnico-scientifico, dell’atto operatorio in sé e per sé considerato, quanto – e soprattutto – per realizzare un beneficio per la salute del paziente. È quest’ultimo, infatti, il vero bene da preservare; ed è proprio il relativo risalto costituzionale a fornire copertura costituzionale alla legittimazione dell’atto medico. L’atto operatorio in sé, dunque, rappresenta solo una “porzione” della condotta terapeutica, giacché essa, anche se ha preso avvio con quell’atto, potrà misurarsi, nelle sue conseguenze, soltanto in ragione degli esiti “conclusivi” che dall’intervento chirurgico sono scaturiti sul piano della salute complessiva del paziente che a quell’atto si è – di regola volontariamente – sottoposto.
Ecco già, dunque, un primo approdo. Le “conseguenze” dell’intervento chirurgico ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori dell’ordinamento, non potranno coincidere con l’atto operatorio in sé e con le “lesioni” che esso “naturalisticamente” comporta, ma con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano della valutazione complessiva della salute. Il chirurgo, in altri termini, non potrà rispondere del delitto di lesioni, per il sol fatto di essere “chirurgicamente” intervenuto sul corpo del paziente, salvo ipotesi teoriche di un intervento “coatto”; sebbene, proprio perché la sua condotta è rivolta a fini terapeutici, è sugli esiti dell’obiettivo terapeutico che andrà misurata la correttezza dell’agere, in rapporto, anche, alle regole dell’arte. È, quindi, in questo contesto che andrà verificato l’esito, fausto o infausto, dell’intervento e quindi parametrato ad esso il concetto di “malattia” di cui si è detto. È ben vero, a questo riguardo, che la dottrina ha puntualmente evidenziato le difficoltà che – a cagione della pluralità di considerazioni, di ordine clinico e di altro genere, che tale giudizio comporta – possono compromettere una valutazione certa e obiettiva in ordine ai risultati scaturiti, per la salute del paziente, dall’intervento medico-chirurgico. Ma si tratta di rilevi che, pur se non trascurabili, pertengono ad aspetti di merito che vanno affrontati e risolti nella competente sede.
Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto così eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato – nel quadro generale della “salute” del paziente – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia da cui lo stesso era affetto. Dunque, e per concludere sul punto, non potrà ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., proprio per difetto del relativo “evento”. In tale ipotesi, che è quella che ricorre nella specie, l’eventuale mancato consenso del paziente al diverso tipo di intervento praticato dal chirurgo, rispetto a quello originariamente assentito, potrà rilevare su altri piani, ma non su quello penale.
Proprio sul versante della “opinabilità” della valutazione dei risultati conseguiti dall’intervento chirurgico effettuato per fini terapeutici, una parte significativa della dottrina ha fatto leva per desumere come il difetto del consenso informato allo specifico atto operatorio eseguito possa, in fin dei conti, far ritenere che il concetto stesso di “salute” e di esito più o meno fausto del trattamento chirurgico dovrebbe necessariamente postulare anche l’apprezzamento e la scelta consapevole dello stesso paziente: il quale ben può avere, della propria salute, una opinio affatto diversa da quella del medico e che, come tale, deve essere – trattandosi di diritto inviolabile della persona – adeguatamente cautelata e rispettata.
Il rilievo coglie senz’altro nel segno, ma soltanto in una (auspicabile) prospettiva de iure condendo. Sul piano del fatto tipico descritto dall’art. 582 cod. pen., infatti, il concetto di malattia – e di tutela della salute – non può che ricevere una lettura “obiettiva”, quale è quella che deriva dai dettami della scienza medica, che necessariamente prescinde dai diversi parametri di apprezzamento della eventuale parte offesa. È evidente, comunque, che per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente: ad evitare – quindi – che possa essere soltanto la “monologante” scelta del medico ad orientare e tracciare gli obiettivi terapeutici da perseguire, negligendo ciò che il paziente abbia potuto indicare al riguardo.
Ove, invece, l’esito dell’intervento non sia stato fausto, nei sensi dianzi delineati, la condotta del sanitario, avendo cagionato una “malattia”, realizzerà un fatto conforme al tipo: e rispetto ad essa potrà dunque operarsi lo scrutinio penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso informato, l’atto medico sia fuoriuscito dalla innanzi evidenziata “copertura costituzionale”. Ciò non toglie, peraltro, che, nell’ambito della imputazione del fatto a titolo soggettivo – trattandosi pur sempre di condotta volta a fini terapeutici – accanto a quella logica incoerenza di siffatto atteggiamento psicologico con il dolo delle lesioni di cui all’art. 582 cod. pen., già posta in luce dalla prevalente dottrina e dai più recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte potranno assumere un particolare risalto le figure di colpa impropria, nelle ipotesi in cui – a seconda dei casi e delle varianti che può assumere il “vizio” del consenso informato – si possa configurare un errore sulla esistenza di una scriminante, addebitabile ad un atteggiamento colposo, ovvero allorché i limiti della scriminante vengano superati, sempre a causa di un atteggiamento rimproverabile a titolo di colpa (artt. 55 e 59, quarto comma, cod. pen.).
10. – Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez I civile del 3.11.2009 n. 24589 Dichiarazione adottabilità, indigenza, responsabilità, famiglia, genitori (2009-12-21)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 16.6.2008 il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna dichiarava lo stato di adottabilità delle minori N., D., C. e G. A., figlie naturali di R. A. e C. C., nate rispettivamente l’omissis, il omissis, l’omissis ed il omissis, osservando che, nonostante i continui ed importanti interventi di sostegno, non erano mai emersi nei genitori, cui erano stati riconosciuti limiti della personalità, né la consapevolezza della gravità della situazione né impegno e collaborazione con gli operatori sociali ma, al contrario, essi si erano distinti per le continue ed irresponsabili gravidanze – che la C. aveva giustificato con il desiderio di avere un figlio maschio – aggravate dalla mancanza di casa e lavoro, da instabilità nonché da liti ricorrenti fra loro e con la di lei madre e con i genitori di lui.

Quanto ai parenti, osservava che la nonna materna, dal momento del loro allontanamento, non si era più interessata delle nipoti, mentre i nonni paterni, che in passato avevano cercato di aiutare il figlio e la sua compagna, non sembravano in grado di sostituirsi ai genitori anche per la problematicità dei rapporti esistenti con il figlio e la sua convivente.

R. A. e C. C. proponevano impugnazione ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva per le minori il tutore Comune di omissis che ne chiedeva il rigetto al pari del P.G., la Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 16-24.10.2008 rigettava il gravame.

Dopo aver sottolineato l’inutilità dei numerosi interventi sociali compiuti nei confronti della giovane coppia per assicurare la crescita delle bambine nell’ambito del nucleo familiare d’origine che non mostrava però alcun senso di responsabilità, continuando a procreare in breve tempo dei figli nonostante la assoluta inadeguatezza e le precarie condizioni logistiche ed economiche, richiamava la Corte d’Appello alcuni episodi significativi, quali: il rifiuto della C. di inserirsi con due delle figlie in una struttura, preferendo abitare con il convivente in un alloggio abusivamente occupato; la pretesa della C. di uscire con le bambine nonostante la più grande di esse (N.) avesse avuto il giorno prima la febbre a 39°; la libertà lasciata alle bambine di giocare con i cavi delle microonde e con il cassetto dei coltelli; l’uso di un solo piatto per far mangiare contemporaneamente le bambine che lei stessa imboccava anziché favorire che mangiassero da sole; l’assoluta mancanza di pulizia delle bambine, che, all’atto dell’allontanamento, erano state trovate in pessime condizioni igieniche, maleodoranti e con evidenti segni di disagio.

Osservava infine che dall’aggiornamento pervenuto il 29.9.2008 era risultato che la C. era di nuovo incinta (data del presunto parto l’omissis); i due erano rientrati presso la nonna materna con la quale la C. ha un difficile rapporto ed il padre da ultimo era stato assunto presso una ditta di facchinaggio.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione C. C. e R. A. che deducono due motivi di censura.

Il Comune di omissis, quale tutore delle minori, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso R. A. e C. C. denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della Legge 184 del 1983; dell’art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con Legge 176/91); dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 (ratificata con Legge n. 77 del 2003); dell’art. II-24 del Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Europa del 29.10.2004 (ratificato con Legge n. 57 del 2005). Dopo aver osservato che l’adozione è considerata una “extrema ratio” cui è possibile ricorrere quando il minore si trovi in stato di abbandono, che si verifica allorché sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti entro il quarto grado in misura tale da determinarne in concreto un grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di un armonico sviluppo fisico e psichico, lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello non solo abbia valorizzato comportamenti tutt’altro che decisivi ai fini in esame, riferiti dagli assistenti sociali la cui preparazione non è certamente equiparabile a quella di professionisti specialisti nella materia, ma abbia anche omesso del tutto di esaminare, sia pure mediante una C.T.U. che era stata espressamente richiesta, gli effetti che tali comportamenti avrebbero potuto eventualmente, causare sulle minori, le quali anzi, dalle scarse perizie mediche disposte dal Tribunale, risultavano in buono stato di salute e di sviluppo psicofisico.

La censura è infondata.

Certamente corretto è il principio di diritto da cui muove il ricorso. Non v’è dubbio infatti che il minore ha il diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della sua famiglia d’origine, come espressamente prevede in armonia con il dettato costituzionale (art. 30) l’art. 1 della Legge n. 184 del 1983, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta con l’art. 1 della Legge 149/01, il quale ne ha anche rafforzato il contenuto, disponendo non solo che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio di un tale diritto (comma 2), ma anche che siano adottate misure di sostegno a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali per agevolare l’attuazione di una tale finalità per i nuclei familiari bisognosi.

Del tutto condivisibile è pertanto la affermazione di principio espressa dai ricorrenti, vale a dire che l’istituto dell’adozione è da considerarsi una “extrema ratio” cui ricorrere solo allorché il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e di conseguenza esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica.

Ma dopo una tale corretta premessa, i ricorrenti, attraverso l’esposizione di argomentazioni critiche non riconducibili nemmeno nell’ambito del vizio di motivazione, come delineato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nel sostenere le loro ragioni, offrono sostanzialmente, al di là delle dedotte violazioni di legge, una diversa valutazione dei fatti, sottovalutando le circostanze ritenute decisive dalla Corte di merito e valorizzandone altre che non sarebbero state adeguatamente esaminate.

Trascurano infatti i ricorrenti l’aspetto principale dell’articolata motivazione della sentenza impugnata, basata sulla riscontrata inutilità dei numerosi interventi sociali operati nei confronti della giovane coppia la quale, nonostante le precarie condizioni sotto vari profili (economico, logistico, consapevolezza della situazione), ha dato luogo a continue gravidanze (ben quattro figlie in quattro anni), giustificate, oltre tutto, dal desiderio di avere un figlio maschio.

Non considerano adeguatamente il giudizio di inidoneità dei genitori cui la Corte d’Appello è pervenuta sulla base delle informazioni fornite dagli assistenti sociali, ritenute altamente significative e riguardanti lo stato di totale abbandono nel quale le minori erano lasciate (assoluta mancanza di pulizia, insufficiente controllo, inadeguato comportamento in presenza di uno stato febbrile recentissimo di una figlia, palese disagio).

L’unica sostanziale obiezione contenuta in ricorso riguarda la mancata ammissione di una C.T.U. volta ad accertare se tali comportamenti abbiano effettivamente comportato dei pregiudizi alle minori.

Al riguardo si osserva che la C.T.U. è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, rientrando la sua ammissione nei poteri discrezionali del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Del resto la Corte d’Appello, esercitando una tale discrezionalità e dandone congrua motivazione attraverso il richiamo delle numerose relazioni trasmesse dal Servizio Sociale in occasione dei vari accertamenti succedutisi nel tempo, ha rilevato che i comportamenti, anche in termini di omissioni, tenuti dai genitori avevano comportato seri pregiudizi alla crescita psicofisica delle minori.

Né la Corte d’Appello ha mancato di sottolineare, quale ulteriore dimostrazione della irresponsabile pervicacia del loro comportamento, la circostanza che erano in attesa di un ulteriore figlio che sarebbe presumibilmente nato nel omissis (la sentenza impugnata è del novembre 2008).

Per quanto riguarda il secondo motivo la censura è inammissibile per la mancata osservanza dell’obbligo di formulazione del quesito previsto dall’art 366 bis c.p.c., ed applicabile “ratione temporis” al caso in esame, come del resto lo stesso ricorso ha dato atto, formulandolo in relazione al primo motivo.

Né un tale obbligo può ritenersi escluso in presenza di una censura articolata sotto il profilo del difetto di motivazione. La giurisprudenza di questa Corte infatti, in aderenza del resto all’espressa previsione della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ha più volte affermato la sua applicabilità anche alla censura di difetto di motivazione, rilevando la necessità in tal caso di una sintesi in grado di circoscriverne i limiti al fine di evitare, in sede di formulazione del ricorso, incertezze di valutazione sulla sua ammissibilità (vedi per tutte Sez. Un., 2652/08).

Rimane in tal modo assorbita ogni considerazione sul contenuto del motivo in esame.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo svolto alcuna attività difensiva la controparte/ costituita dal Comune di omissis, nella qualità di tutore.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria

il 21.11.200

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.