Cassazione III civile, 20 DICEMBRE 2007, N. 26958 Turismo, viaggi, impossibilità, sopravvenuta, decesso, responsabilità, albergo, agenzia (2009-12-21)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO

Con atto di citazione in appello del 18 febbraio 2002, B.R., nella qualità di titolare dell’Hotel (……….), impugnò dinanzi al tribunale di Teramo la sentenza con la quale il Giudice di pace di Atri lo aveva condannato al pagamento, in favore di P.G., della somma di L. 4 milioni e 550 mila.

Espose l’appellante: – che la P. aveva, in primo grado, chiesto e ottenuto dal giudice di pace la declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto di soggiorno per due persone presso l’Hotel (…….), stipulato, tramite l’agenzia napoletana (….), dal proprio coniuge, D.L.D., deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno; – che, per effetto della così dichiarata risoluzione contrattuale, egli era stato condannato a restituire all’attrice quanto già ricevuto a titolo di pagamento della convenuta prestazione alberghiera; – che tale condanna (sia pur detratta da essa il controvalore della prima giornata di soggiorno) era del tutto priva di giuridico fondamento, attesa la propria carenza di legittimazione passiva, da ricondursi piuttosto all’agenzia di viaggi partenopea; – che la declaratoria di risoluzione, ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno era, comunque, giuridicamente infondata poiché, a mente della norma citata, il debitore poteva ritenersi legittimato a dedurre l’impossibilità della propria, prestazione, onde esimersi dal compierla, ma non (come nella specie) dell’altrui controprestazione; – che, infine, la statuizione relativa al quantum restitutorio posto a suo carico appariva a sua volta contraddittoria (avendo il giudice di pace ridotto l’importo da restituire alla P. in misura pari al corrispettivo di un giorno di permanenza in albergo dacchè la disdetta della prenotazione era avvenuta proprio il giorno di inizio della prenotazione), poiché, traendo le dovute conseguenze dalla declaratoria di risoluzione tout court si come pronunciata in primo grado, ad essa si sarebbe conseguentemente dovuto attribuire efficacia liberatoria piena e non parziale.

Il Giudice di appello respinse il gravame, osservando, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimità: – quanto al preteso difetto di legittimazione passiva dell’appellante-albergatore, da un canto, che la documentazione acquisita agli atti deponeva univocamente nel senso che la prenotazione alberghiera era stata effettuata dalla società (……….) in forza di mandato con rappresentanza ricevuto dal cliente, essendo stata inserita, nel relativo documento, la frase “la presente prenotazione viene effettuata dalla (……….) nella qualità di ufficio viaggi presentatore, in nome e per conto dello scrivente, che dichiara di essere pienamente d’accordo”; dall’altro, che la spendita del nome del rappresentato non aveva mai formato oggetto di contestazione in primo grado da parte dell’appellante, che si era piuttosto limitato, in sede di note difensive, a richiamare la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi, in argomento, a favore della configurabilità di un mandato senza rappresentanza come contratto normalmente ravvisabile nelle vicende negoziali aventi ad oggetto prenotazioni alberghiere effettuate tramite agenzie di viaggi; – quanto alla pretesa inapplicabilità, nella specie, del rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della, prestazione (azionabile, ad avviso dell’appellante, solo allorquando il debitore deduca l’impossibilità della propria prestazione – nel caso concreto già eseguita – e non già quella della controprestazione), che l’interpretazione dell’art. 1463 c.c., così evocata non poteva essere condivisa, “alla luce della dizione letterale della norma in parola, tale da concedere l’azione di risoluzione come rimedio esperibile nei confronti della parte liberata dalla propria obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione al fine di ripristinare l’equilibrio patrimoniale alterato per il venir meno della causa solvendi.

Giusta quanto chiarito dalla stessa S.C. con giurisprudenza ormai risalente (Cass. 23.8.1949, n. 2394), ai fini della risoluzione non ha rilievo che l’impossibilità riguardi la prestazione di una sola parte o di entrambe. La contraria interpretazione condurrebbe alla conseguenza del doversi negare la legittimazione ad esperire l’azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta alla parte che, avendo adempiuto la propria prestazione (rimasta, quindi, possibile), ha, ai sensi dell’art. 1463 c.c., il diritto alla restituzione della prestazione stessa. La sussistenza dell’impossibilità della prestazione dovuta dall’Hotel (……….) è, poi, incontestabile, ove si consideri che il titolare dell’impresa alberghiera era obbligato, in forza del contratto concluso con il D.L., ad assicurare al cliente i servizi di alloggio e pensione completa per due persone, fra le quali lo stesso cliente, la cui sopravvenuta malattia mortale integra indubbiamente una causa d’impossibilità per l’Hotel (……….) di eseguire la prestazione promessa a partire dalla data del ricovero in ospedale del cliente” (così, testualmente, la motivazione della sentenza oggi impugnata a folli 8 e 9); – quanto, infine, all’ultima doglianza dell’appellante – affermativa di una pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di pace che, affermata in limine la risolubilità tout court del contratto di soggiorno, aveva poi pronunciato condanna al rimborso soltanto parziale della somma originariamente ricevuta – essa si rivelava inammissibile per carenza d’interesse, essendosi l’error iuris così realizzato in realtà risolto in un accoglimento, sia pur parziale, delle ragioni e delle istanze dell’appellante medesimo.

Avverso tale sentenza, B.R. propone ricorso per cassazione, sostenuto da 3 motivi di gravame. Resiste con controricorso P.G..

IN DIRITTO

il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato, sia pur con le precisazioni che seguiranno, funzionali, ex art. 384 vecchio testo c.p.c., comma 2, (comma 4 nella nuova formulazione della norma) alla correzione della motivazione della sentenza impugnata (il cui dispositivo risulta, peraltro, conforme a diritto).

Il ricorso ripropone a questa Corte, nella sostanza, i medesimi temi svolti, in sede di appello, dinanzi al tribunale di Teramo.

Con il primo motivo, si duole, difatti, il ricorrente del difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza impugnata sul punto della, ritenuta, legittimazione delle parti.

Il motivo non ha pregio.

Con motivazione esaustiva e scevra da vizi logico-giuridici, il giudice dell’appello ha ritenuto di ricostruire il rapporto tra l’agenzia e l’odierno ricorrente in termini di mandato con rappresentanza, ritenendo conseguentemente predicabile (del tutto legittimamente) l’esistenza di una indiscutibile legittimazione passiva in capo al mandante/rappresentante. Rilevato, in limine, come la doglianza mossa al folio 4 del ricorso – ove si legge che “il dedotto mandato con rappresentanza non è stato mai comunicato all’attuale deducente” – sia in realtà nuova (non essendo mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio) e come tale inammissibile, nessuna delle censure mosse alla sentenza coglie nel segno, essendo, tutte, destinate ad infrangersi contro il corretto e condivisibile accertamento compiuto dai giudici di merito con riferimento al contenuto della scheda negoziale in contestazione, ed alla conseguente, ritenuta sussistenza della legittimazione a contraddire tra le parti: alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va in questa sede ribadito che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (tra le tante, di recente, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al Giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversamente anelata valutazione degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il secondo motivo, lamenta ancora il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1463 c.c.; il difetto di motivazione sulla ritenuta ammissibilità della, risoluzione contrattuale.

Oggetto della censura (non diversamente da quanto già lamentato in grado di appello) è la ricostruzione del significato semantico, prima ancora che giuridico, della norma in contestazione, significato che, a detta della difesa del B., non potrebbe che articolarsi secondo la seguente scansione logico-lessicale: – la “prestazione dovuta” è quella divenuta impossibile; – l’impossibilità della prestazione deve essere “sopravvenuta” al contratto; – la “controprestazione” è quella possibile; – la “parte liberata” è quella che non può più adempiere.

Conseguentemente, “solo la parte obbligata alla prestazione divenuta impossibile avrebbe interesse, ex art. 100 c.p.c., a pretendere la propria liberazione dall’obbligazione, essendo concettualmente assurdo che tale domanda possa essere proposta dalla controparte che ha interesse all’adempimento della prestazione impossibile (semmai la controparte, a fronte dell’altrui inadempienza, avrebbe interesse a pretendere la declaratoria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453)”.

Così rettalmente ricondotta la questione di diritto sottoposta al collegio al suo nucleo essenziale, essa andrebbe avviata a corretta soluzione sol che l’affermazione del tribunale – essere, cioè, divenuta impossibile la prestazione dell’albergatore – fosse sottoposta al necessario vaglio critico, onde concludere che l’obbligazione stessa, consistente nel “mettere a disposizione la struttura alberghiera secondo quanto contrattualmente concordato” non sarebbe mai stata, né sarebbe mai divenuta, “tecnicamente impossibile” a causa della morte del cliente.

L’errore di diritto in cui sarebbero caduti i giudici di merito si sarebbe pertanto ingenerato, perpetuandosi, all’esito dell’evidente confusione concettuale tra “prestazione” e (altrui) “godimento della prestazione”, poiché a divenire impossibile sarebbe stata, in realtà, “la sola fruizione, da parte dell’avente diritto, della prestazione dell’albergatore per fatto imputabile allo stesso avente diritto, laddove tale circostanza rimane del tutto irrilevante e incapace di incidere sul sinallagma contrattuale”. (Il motivo contiene un ulteriore sub-motivo – esposto al folio 11 del ricorso -, con il quale si lamenta ulteriormente una “ frettolosità del Giudice di merito” concretatasi nel non aver quegli adeguatamente considerato che la prestazione alberghiera era riferibile a due persone, sicché mai si sarebbe potuto dichiarare la risoluzione ex art. 1463 c.c., anche con riguardo al contratto relativo alla seconda persona, essendo deceduto il solo contraente D.L.: della rilevanza, della astratta fondatezza e della inaccoglibilità sul piano processuale di tale doglianza si dirà all’esito dell’esame della prima parte del motivo in esame).

La censura dianzi riportata, benchè suggestivamente esposta, non merita accoglimento, ma, sul punto, è necessario, come accennato in premessa, una integrazione in diritto del contenuto della motivazione della sentenza di appello oggi impugnata.

La prima e preliminare questione di diritto sottoposta all’esame di questo collegio è, dunque, quella dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione con riferimento al soggetto legittimato a rilevarla ed invocarla.

Va in premessa ricordato come comunemente vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa (al quale è parificato il suo smarrimento), la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza. (che postula, come noto, più complesse valutazioni fattuali) predicabile nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale: in tali ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile (salvo poi valutare le cause della stessa impossibilità) ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per l’adempimento.

A tali requisiti, si suole poi aggiungere, alternativamente, quelli dell’infungibilità della prestazione divenuta impossibile e della riconducibilità del concetto di impossibilità alla prestazione e non alla persona del debitore. Un primo dato appare dunque certo, quello, cioè, per il quale ha carattere sicuramente liberatorio l’impossibilità fisica materiale, e per questo assoluta, del debitore.

L’analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dell’impossibilità sopravvenuta: mentre la non imputabilità ad alcuna delle due parti è senz’ altro idonea ad attivare il meccanismo previsto dalla norma ex art. 1463 c.c., e mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa la applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità all’art. 1453, in quanto prodotti dall’inadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nell’adempimento della prestazione di quest’ultimo.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, anche in dottrina, oltre che nella risalente giurisprudenza di questa corte di cui a Cass. 23.8.1949 n. 2394 (pubblicata in una nota rivista giuridica l’anno successivo a quello del suo deposito), si ritiene configurabile l’ipotesi di impossibilità tanto unilaterale (ossia legata ad una sola delle contrapposte obbligazioni), quanto di entrambe le prestazioni dedotte in contratto.

Non erra il ricorrente nel sottolineare che il modus operandi del rimedio risolutorio non sia lo stesso per tutte le fattispecie previste dal codice, considerando che, nel caso di risoluzione per inadempimento, l’azione è rimessa alla facoltà dell’altro contraente (il non inadempiente), mentre, nel caso di impossibilità sopravvenuta, l’effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile: ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all’art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l’impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Ciò comporta, quale definitivo approdo dell’esegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile (in tali sensi, in passato, Cass. 18.9.1956 n. 3222): non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione (prestazione della quale, dunque, non avrebbe più senso discutere in termini di possibilità/impossibilità) può del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.

Non è pertanto meritevole di accoglimento la doglianza contenuta nel motivo di ricorso in esame nella parte in cui vorrebbe allocare presso il solo obbligato alla prestazione impossibile l’interesse ad agire in giudizio (inconferente, dunque, è il richiamo all’art. 100 c.p.c.) per la propria liberazione: lo stesso interesse conserva, specularmente, la parte che, eseguita la propria prestazione – ipso facto possibile proprio perché (come nella specie)… già eseguita – ne richieda poi la restituzione a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione di controparte.

Nella specie, la prestazione del cliente (pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo del soggiorno in albergo), possibile e già eseguita, non va incontro ad alcuna mutazione, Né genetica Né funzionale, a seguito della morte sopravvenuta alla stipula del contratto (nonché all’adempimento della propria obbligazione): la morte, difatti (come correttamente rileva, in proposito, il ricorrente), non è causa di impossibilità della prestazione del defunto (che l’ha già eseguita), bensì ragione di non fruibilità, da parte sua, della controprestazione offerta dall’albergatore.

L’analisi si sposta, allora, sugli aspetti contenutistici di quest’ultima obbligazione. Sostiene, difatti, il ricorrente, a fronte della (invero non esaustiva) ricostruzione operata in diritto dal Giudice di merito – il quale discorre di impossibilità della prestazione dell’albergatore senza ulteriori specificazioni al riguardo – che tale prestazione non sarebbe mai stata né mai sarebbe divenuta tecnicamente “impossibile” a causa della morte del cliente, pena una inammissibile confusione concettuale tra prestazione, da un canto, e fruizione (da parte del creditore) della prestazione, che, nella specie, consisterebbe (trovandovi al tempo stesso il suo insuperabile limite contenutistico – esecutivo) nel “mettere a disposizione la struttura alberghiera secondo quanto contrattualmente concordato”.

L’argomentazione non può essere condivisa.

È innegabile che, così articolata in parte qua la tesi difensiva, il discorso sia destinato ad orbitare, preliminarmente, sul piano del sinallagma contrattuale, id est della causa negoziale intesa nel suo aspetto funzionale.

Questa corte ha già avuto recentemente modo di affermare il principio secondo cui un concetto “di funzione astratta” di causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale, dovendosene più correttamente procedere, di converso, ad una ricostruzione in termini di “causa concreta”. (Cass. n. 10490 del 2006, che adotta tale criterio ricostruttivo dell’elemento causale del negozio con riferimento, peraltro, ad una vicenda nella quale il difetto di causa, emergeva sul piano non funzionale ma genetico, integrando conseguentemente una ipotesi di nullità contrattuale).

Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all’aspetto funzionale del predetto essentiale negotii.

Alla stregua del concetto di “causa negoziale concreta” va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (id est, della sua esecuzione, tale da costituire un impedimento assoluto ed oggettivo a carattere definitivo) integra una fattispecie di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell’art. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.

Tale principio di diritto risulta di recente affermato da questa stessa corte con la sentenza n. 16315 del 2007 (la fattispecie concreta di cui quel collegio ha avuto modo di occuparsi riguardava una vicenda relativa ad un soggiorno turistico all’estero dove una epidemia di dengue emorragica aveva indotto il contraente ad invocare la risoluzione del contratto di package).

Nella motivazione della sentenza (che afferma principi di diritto dai quali questo giudice non ha motivi per discostarsi) si rileva, in limine, come, nella specie, non fosse in realtà predicabile l’esistenza di un vero impedimento preclusivo dell’esecuzione dell’obbligazione, precisandosi, peraltro, che il soggiorno o il servizio alberghiero “assumono, al riguardo, rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa in cui si sostanziano quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.

Tale finalità non costituisce, pertanto, un irrilevante motivo del contratto de quo, e non si sostanzia in specifici interessi che rimangono nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione alberghiera costituendo il semplice impulso psichico interiore che lo spinge alla stipulazione del contratto, ma viene (anche implicitamente) ad obbiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, così connotandone la sua causa sul piano concreto” (in argomento, adde Cass. 12235/07 oltre alla già citata Cass. 10490/06).

Il concetto di causa concreta appare, così, funzionale, da un canto, a qualificare il “tipo” contrattuale – determinando l’essenzialità di tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione della finalità turistica (e cioè il benessere psico – fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare) -; dall’altro, assume rilievo quale criterio di adeguamento del rapporto negoziale, considerato nella suo aspetto dinamico-effettuale.

Di talchè la causa (come non si è mancato di osservare da parte della più attenta dottrina) finisce per assumere rilievo non meno decisivo in ordine alla sorte della vicenda contrattuale (oltre che con riferimento alla fattispecie negoziale considerata nel suo aspetto genetico), in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo sviluppo del rapporto (inadempimento, impossibilità, aggravio della prestazione, ecc.), eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio (nella specie, turistico), obbiettivato in seno all’elemento causale del contratto, e tali da farlo venire del tutto meno laddove – in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – si accerti l’impossibilità, della relativa realizzazione. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (in argomento, funditus, cfr. Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., (cfr. ancora Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037 e la già citata Cass. 24/07/2007 n. 16315), ma, nella specie, soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti.

Il venire oggettivamente meno dell’interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione. Il venir meno dell’interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce la fonte) può essere, dunque, legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta (anche implicitamente) obbiettivato nel contratto: una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità turistica” (laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici; l’esigenza di un distacco dall’ambiente di lavoro; la necessità di riprendersi da un periodo di stress; la ricerca di avventure post-matrimoniali ecc.) in cui si sostanziano, viceversa, i motivi impulsivi sottesi alla stipula del contratto da parte del creditore della prestazione di soggiorno alberghiero.

Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di vacanza” in cui si sostanzia la “finalità turistica”), implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera giuridico – economico di quest’ultimo. Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, da questa stessa Corte (Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in consonanza con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce – analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione – autonoma causa di estinzione dell’obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l’interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l’onere di accettarla.

Ad ulteriore conforto di tale conclusione va ricordato, ancora, l’orientamento recentemente espresso da questa stessa corte, a sezioni unite, in ordine alla necessità di un più penetrante controllo dell’autonomia privata da parte del Giudice in sede di tutela della parte “debole” di un rapporto contrattuale, orientamento puntualmente espresso nella sentenza n. 18128 del 2 005, con la quale le sezioni unite hanno sottolineato – in tema di rilevabilità d’ufficio della clausola penale – che “l’esegesi tradizionale della norma ex art. 1384 c.c., non appare più adeguata alla luce di una rilettura degli istituti costituzionali in senso conformativo ai precetti superiori della Carta fondamentale – individuati nel dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi, ex art. 2 Cost., e nell’esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie -, integrati con i generali canoni di ermeneutica contrattuale quali quelli della buona fede oggettiva e della correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, 1359, 1375 c.c.”.

La pronuncia evoca, del tutto condivisibilmente, quanto più volte affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 19 del 1994, ha a sua volta sottolineato come “con riferimento a rapporti obbligatori disciplinati da norme inerenti all’ordinamento generale dello Stato” vada riconosciuta “l’esistenza di un principio di inesigibilità come limite superiore alle pretese creditorie”, principio a sua volta consacrato dal giudice delle leggi nella precedente sentenza n. 149 del 1992, ove si afferma che “l’interesse del creditore all’adempimento degli obblighi dedotti in obbligazione deve essere inquadrato nell’ambito della gerarchia dei valori comportata dalle norme, di rango costituzionale e ordinario, che regolano la materia in considerazione: e quando, in relazione a un determinato adempimento, l’interesse del creditore entra in conflitto con un interesse del debitore tutelato dall’ordinamento giuridico o, addirittura, dalla Costituzione, come valore preminente o, comunque, superiore a quello sotteso alla pretesa creditoria, allora l’inadempimento, nella misura e nei limiti in cui sia necessariamente collegato all’interesse di valore preminente, risulta giuridicamente giustificato”. Mette ancora conto di analizzare l’aspetto, evidenziato dal ricorrente nel sub-motivo 2, della limitazione al solo cliente deceduto di tale situazione oggettiva di impossibilità della controprestazione da parte del soggetto che, avendo già ricevuto la prestazione in denaro, è tenuto alla restituzione “secondo le norme relative all’indebito”.

Della questione (invero assai delicata, dacchè inferente la necessità di una più penetrante analisi del contenuto del contratto in contestazione sotto il profilo della sua esecuzione secondo buona fede e della attuazione di quegli obblighi di protezione accessori gravanti sul creditore) non può, peraltro, occuparsi la corte, attesane la evidente inammissibilità, essendo la stessa stata sollevata per la prima volta dal ricorrente in questa sede. (Né il collegio può affrontare la connessa questione della legittimazione attiva della odierna resistente, la questione, cioè, se ella abbia agito o meno, nella specie, nella – necessaria – qualità di erede del de cuius avente diritto alla restituzione, non avendo mai tale tematica costituito oggetto di dibattito nelle precedenti fasi processuali).

Con il terzo motivo, infine, si duole ancora il ricorrente di un supposto vizio di motivazione sul punto della ritenuta, inammissibilità per carenza d’interesse dell’eccezione di contraddittorietà della pronuncia di riduzione della somma ripetibile.

Il motivo è privo di pregio giuridico sul piano processuale.

Premessa l’astratta condivisibilità della censura in punto di diritto, del tutto legittimamente la corte di merito, con statuizione affatto immune da vizi logico-giuridici, ne ha poi statuito l’irrilevanza, e la conseguente inammissibilità, per l’attuale ricorrente (al quale non è, allo stato attuale della legislazione, consentita la proposizione di un ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 vecchio e nuovo testo c.p.c.), per avere quest’ultimo, da tale error iuris, tratto l’indubbio beneficio di vedersi (indebitamente) ridurre il quantum restitutorio dovuto alla controparte.

Il ricorso è pertanto rigettato. La disciplina delle spese segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Spese del giudizio di Cassazione compensate

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, II Sentenza n. 22850/2009 del 28/10/2009 Contravvenzione, pagamento parziale, acconto, non estinzione (2009-12-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.2.02 L. M., proprietario dell’autovettura tg. (OMISSIS), proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa alla Serit spa, ente creditore del Comune di Terni, a seguito di verbale n. (OMISSIS) elevato dalla polizia municipale di Terni il 13.10.99 per violazione dell’art. 158 C.d.S., per avere, lo stesso giorno in (OMISSIS), lasciato in sosta la sua autovettura nell’area pedonale urbana, la cui notificazione, avviata con lettera raccomandata n. (OMISSIS) del 4.2.2000 e non recapitata per assenza dell’interessata, si era perfezionata a seguito di avviso di giacenza presso l’ufficio postale in data 18.3.2000 tramite raccomandata a.r. n. 3852.

Sosteneva l’opponente di aver interamente versato la somma richiesta, comprensiva della sanzione pecuniaria e delle spese postali, in data 4.4.2000.

Il Comune di Terni, costituitosi, controdeduceva che il pagamento effettuato dalla ricorrente, di complessive L. 72.600, comprendeva la sanzione pecuniaria (L. 60.000) e le spese di procedimento pari a L. 12.000, ma non anche le spese della seconda raccomandata ammontanti a L. 9.600.

Il giudice di pace di Terni con sentenza n. 321/02, depositata il 13.2.04, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava la cartella di pagamento e condannava l’opponente al pagamento della somma di Euro 4,96 e corrispondente all’importo delle spese postali da rimborsare compensava le spese di lite.

Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Terni per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 27 e art. 202 C.d.S., comma 1 e art. 203 C.d.S., comma 3, nonchè per difetto di motivazione.

Il ricorso è fondato.

Ben vero, a norma della disposizioni legislative richiamate, avendo il trasgressore effettuato il pagamento in misura inferiore a quanto previsto dal codice della strada, vale a dire la somma pari al minimo fissato nella singola norma, oltre alle spese di procedimento, ma omesso di soddisfare le ulteriori spese di spedizione della seconda raccomandata, il pagamento effettuato non ha natura estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto ed il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo a sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale più spese di procedimento) e l’acconto versato (D.P.R. n. 495 del 1992, art. 389, comma 1); Cass. n. 13351/01; n. 4006/2000).

Ne consegue che il ricorso va accolto e, non essendo necessarie ulteriori indagini, decidendo nel merito, va rigettata la proposta opposizione.

In considerazione della materia del contendere e del comportamento delle parti, le spese di procedimento possono ritenersi compensate per entrambi i giudizi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale, sez. I, sentenza 31.10.2008 n. 40684 Istigazione a delinquere (2009-12-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La I Sezione

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. nei confronti di F.E. in relazione al delitto di cui all’art. 414 c.p..

Osservava che la vicenda era accaduta nel corso di un consiglio comunale nel quale il F., quale consigliere di opposizione appartenente alla … , durante una pausa di sospensione della seduta, era intervenuto al microfono, parlando alla folla, più di cento persone, che aveva invaso l’aula, ed aveva invitato i manifestanti ad occupare la tendopoli realizzata dal comune per ospitare un campo nomadi ed a spostare la protesta in quel luogo.

Successivamente era intervenuto dalla finestra del palazzo comunale, per calmare gli animi della folla che cercava di entrare, ed aveva ribadito la necessità di spostare la protesta al campo allestito dal comune.

La protesta, spostatasi nel campo nomadi, era degenerata, tanto che i manifestanti avevano bruciato le tende e devastato il campo allestito dal comune.

Riteneva il giudice che non vi fosse la prova che l’intervento del F. avesse come contenuto quello di istigare al delitto, ed anzi, dall’esame del contesto in cui erano state pronunciate le frasi, emergeva che egli intendeva sedare gli animi esasperati dei cittadini e instradarli verso una forma di protesta pacifica, quale poteva essere il picchettamento dell’area antistante il campo, anche perchè le persone a cui si era rivolto non erano teppisti ma anziani e bambini.

Inoltre, il consigliere comunale aveva accolto la richiesta dei carabinieri di intervenire dalla finestra per calmare la protesta e quindi il suo intento era l’esatto opposto di quello che gli era stato attribuito.

Riteneva che tali fatti, del tutto pacifici, non integrassero il delitto in contestazione che richiedeva che le condotte fossero di per se idonee a minacciare la sicurezza collettiva e suscettibili di generare inquietudine e allarme nella popolazione; non era sufficiente la generica incitazione a violare le leggi essendo necessario un arredo minimo di modalità concrete che dessero consistenza all’intento esternato.

Doveva coniugarsi l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico con la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto in un’epoca che vedeva spesso la manifestazione del pensiero assumere caratteristiche di opposizione materiale alla realizzazione delle scelte della controparte e nel caso di specie il consigliere comunale era inserito in un contesto di manifestazione di idee politiche, aveva parlato ad una folla esasperata, invitandoli ad occupare il campo nomadi senza mai fare riferimento ad azioni violente e con lo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini;

pertanto, l’azione nel suo complesso non consentiva di sostenere l’accusa in giudizio in relazione al delitto contestato.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva questione di legittimità costituzione dell’art. 428 c.p.p., in relazione agli artt. 111, 112 e 97 Cost., nella parte in cui impedisce al P.M. di appellare le sentenze di non luogo a procedere, violando la parità processuale delle parti, in quanto il P.M. è l’unico veramente interessato all’impugnazione; violando il principio di ragionevolezza, in quanto crea una disparità di trattamento tra procedimenti a citazione diretta e quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare; violando il principio della ragionevole durata del processo, in quanto la Corte di cassazione non può che rinviare al medesimo giudice che ha deciso e non può invece emettere decreto che dispone il giudizio; violando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, rimanendo definitivamente frustrata l’iniziativa del P.M.; violando la funzione della corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul merito della vicenda e i principi di buon andamento ed efficienza della P.A., per l’incremento ingiustificato dei ricorsi davanti alla Suprema Corte;

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 414 c.p. in quanto la norma punisce qualsiasi condotta rivolta a determinare e rafforzare il proposito di commettere reati e nel caso di specie le parole del consigliere miravano a indurre la folla ad occupare l’area predisposta dal comune per il campo nomadi e ad impedire l’erogazione di un servizio pubblico; inoltre l’istigazione posta in essere conteneva quel corredo di modalità concrete dell’azione che faceva trasmodare la manifestazione del pensiero nell’istigazione;

– contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in quanto il teste R. non aveva confermato che l’imputato avesse cercato di calmare gli animi, le prove documentali consistenti nelle registrazioni fonografiche dell’intervento dell’imputato testimoniavano del suo incitamento ad occupare il suolo pubblico, e infine neppure risultava provato il suo intento pacificatore, anche perchè il dolo richiesto dalla norma è generico essendo irrilevanti i motivi.

La Corte rileva preliminarmente che l’atto di impugnazione presentato dal P.M. appare ammissibile, in quanto contiene una parte rivolta alla Corte d’appello, qualora avesse ritenuto di trattenere gli atti, sollevando la questione di legittimità costituzionale, ed una parte rivolta al giudice di legittimità con la quale chiede di annullare la decisione.

In relazione al primo punto, la Corte rileva che vi è stata già una pronuncia di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. proveniente dalla Sezione 5^ penale, 4 maggio 2007 n. 23838, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere ha connotazioni peculiari, non segnando in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale, tanto che ne è prevista la revoca alle condizioni previste dall’art. 434 c.p.p., e assume, quindi, connotazioni di carattere meramente processuale, in relazione alle quali il legislatore può ragionevolmente stabilire una disciplina diversa da quella destinata alla fase del giudizio.

Non vi è disparità tra le parti processuali, visto che ad ambedue è impedito l’appello, ed essendo non corretto ritenere che solo il P.M. vi abbia interesse, sussistendo l’interesse della parte ad ottenere ad esempio una decisione a lui più favorevole.

Non vi è irragionevolezza nella distinzione tra i processi a citazione diretta e quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare in quanto, nel primo caso la decisione è comunque di merito e non meramente processuale.

Non vi sono ragioni diverse e apprezzabili per discostarsi da tale orientamento per cui deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

In relazione agli altri motivi di ricorso la corte rileva che, mentre i primi sono inammissibili in quanto pongono solo questioni di rivalutazione dei fatti, deve essere accolto l’ultimo con annullamento della decisione impugnata.

In merito al delitto di istigazione a delinquere deve rilevarsi che il dolo richiesto dalla norma è generico e consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto in sè, con l’intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell’agire (Sez. 1^ 11 giugno 1986 n. 13534, rv. 174483).

Nella decisione impugnata, invece, il giudice ha compiuto valutazioni sulla condotta in concreto tenuta, interpretandola alla luce delle motivazioni latu senso politiche, o meglio di convenienza politica dell’autore.

La motivazione adottata è quindi permeata di intrinseca contraddittorietà nella parte in cui ritiene che le frasi pronunciate non fossero idonee a configurare il reato, sulla base dei motivi dell’azione, e cioè al fatto che l’incitamento della folla corrispondeva all’esigenza del consigliere di ottenere consenso politico.

Vi è stata, in sostanza, una confusione tra il dolo generico ed i motivi dell’azione, non consentita neppure facendo ricorso al principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte Costituzionale, in proposito, ha avuto modo di affermare con la decisione n. 65 del 1970 che l’apologia punibile non è la pura manifestazione di pensiero, ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.

Ne consegue che, sgombrato il campo da tale equivoco, la valutazione degli elementi costitutivi del reato deve essere effettuata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di cui all’art. 414 c.p., occorrendo che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazioni di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti; tale analisi deve essere condotta, anche ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta (Sez. 1^ 3 novembre 1997 n. 10641, rv. 209166).

P.Q.M.

La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP presso il Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21 Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o
possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore
apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le
federazioni, le societa’, le cooperative e i consorzi di tutela del
settore apistico;
c) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e
loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o
gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le
api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o piu’ spostamenti
dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non
viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o piu’
volte nel corso dell’anno.

Art. 3 Programmazione 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. l (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell’azienda unita’ sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione e’ specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali. 2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista. 3. L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l’intera attivita’ apistica. 4. La modulistica e’ approvata dal dirigente della giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute. 5. La dichiarazione di inizio attivita’ avviene in modalita’ telematica; sono consentite altre modalita’ di presentazione se l’allevamento e’ condotto per il solo autoconsumo. 6. Le modalita’ di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell’attivita’

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla
dichiarazione di inizio attivita’, installare nuovi apiari stanziali
al di fuori del territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade
la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’installazione, ai
servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la
residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica.
2. Nel caso di cessazione dell’attivita’, l’apicoltore ne da’
comunicazione ai servizi veterinari dell’azienda USL dove ha sede
legale l’impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal
momento di chiusura dell’attivita’.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui
aderiscono, con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 6

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di
impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri
alveari fuori dall’area di competenza dell’azienda USL dove ricadono
le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL
dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa
apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni
dalla nuova installazione.
2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno
o piu’ apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro
cinque giorni dall’installazione ne danno comunicazione all’azienda
USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale
e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere
rinnovata.
3. La dichiarazione puo’ essere presentata dagli apicoltori anche
tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalita’ di cui
all’art. 4, comma 5.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra
il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell’azienda
USL dove l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale
l’impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonche’ le loro
postazioni sul territorio regionale e nazionale.
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che
non hanno dichiarato la cessazione dell’attivita’, anche se non sono
in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del
censimento.
3. L’azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve
trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione
applicativa, l’eventuale presenza sul loro territorio di apiari.
4. La comunicazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata
dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono,
con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa,
alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero
totale delle mielerie presenti nel territorio di competenza e almeno
i seguenti dati relativi al censimento:
a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice
identificativo di cui all’art. 4, comma 3;
b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i
dati del censimento;
c) numero totale degli apiari censiti;
d) numero alveari censiti;
e) numero complessivo degli apicoltori con piu’ di cento
alveari.
2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel
comma 1 viene definito con deliberazione della giunta regionale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0457&tmstp=1261385529104