DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009 Revoca del decreto 12 settembre 2009 di scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 19-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza n. 2172 in data 9 luglio 2009 con la quale il
tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ritenendo
validamente presentate le dimissioni della meta’ piu’ uno dei
consiglieri comunali, ha accolto il ricorso diretto all’annullamento
della nota della prefettura di Venezia e del parere del Ministero
dell’interno con i quali si e’ ritenuto che non sussistessero i
presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di
San Michele al Tagliamento (Venezia), ai sensi dell’art. 141, comma
1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il proprio decreto datato 12 settembre 2009, con il quale, in
esecuzione della citata sentenza, e’ stato disposto lo scioglimento
del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento, ai sensi
dell’art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la decisione n. 7166 in data 17 novembre 2009 con la quale il
Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto
il ricorso di primo grado ed ha ordinato che la stessa sia eseguita
dall’autorita’ amministrativa;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il decreto in data 12 settembre 2009 di scioglimento del consiglio
comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) e’ revocato.
Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=295&redaz=09A15265&tmstp=1261385435357

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2009

Determinazione dell’ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse
automobilistiche»;
Visto, in particolare, l’art. 3 dello stesso decreto, che
stabilisce: «la quota di gettito della tassa automobilistica
attribuita alla regione e’ incrementata nella misura necessaria alla
copertura delle spese relative alle funzioni di cui all’art. 1, comma
1, nonche’ ai compiti di cui all’art. 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati, d’intesa con la regione, l’ammontare degli oneri delle
funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al
comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell’aliquota di
compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa
automobilistica»;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
33500 del 3 aprile 2009 con la quale vengono quantificate in
€ 735.051,00 le spese di funzionamento dell’Ufficio periferico di
Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti, relative
all’anno 2007;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
2389 del 10 marzo 2009 con la quale vengono quantificati in
€ 175.881,00 i proventi derivanti dalle operazioni svolte dallo
stesso Ufficio periferico di Aosta per l’anno 2007, attualizzati in
seguito all’entrata in vigore del nuovo piano tariffario;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. 14096
del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il gettito delle tasse
automobilistiche riscosso a beneficio della Regione autonoma Valle
d’Aosta nell’anno 2007 e’ pari ad € 27.240.168,61;
Visto l’art. 3, primo comma, lettera h) della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione
Valle d’Aosta), che determina in nove decimi la quota di
compartecipazione della Regione Valle d’Aosta alle tasse di
circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella
Regione;
Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009 con cui la Regione
formalizza l’intesa prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 13/2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 che, tra l’altro, conferisce al Ministro per i
rapporti con le regioni la delega all’esercizio delle funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l’attuazione degli
statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1
1. L’ammontare degli oneri delle funzioni amministrative inerenti
alla motorizzazione civile trasferite alla Regione autonoma Valle
d’Aosta, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte
dall’Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in premessa,
quantificato in € 559.170,00 per l’anno 2007, rapportato al totale
del gettito della tassa automobilistica relativa all’anno 2007
afferente all’ambito della Regione, quantificato in € 27.240.168,61,
determina un aumento della quota di compartecipazione regionale al
gettito della tassa automobilistica nella misura di 0,2 decimi. Di
conseguenza, subordinatamente all’effettivo trasferimento delle
predette funzioni amministrative e del relativo personale, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, la quota di gettito della tassa
automobilistica attribuita alla Regione Valle d’Aosta, di cui
all’art. 3, primo comma, lettera h) della legge n. 690/1981 e’
incrementata a 9,2 decimi.
2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo
al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218 – Capo VIII)
del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa alla data
del 15 marzo dell’anno in corso, nonche’ il saldo della quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa dalla
Regione nell’esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati.
3. Gli oneri e i proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni
in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino
all’effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo
eventuali conguagli, a valere sulle spettanze relative agli anni
successivi, calcolati in riferimento ai mesi di esercizio delle
trasferende funzioni da parte dello Stato. La Regione provvede al
suddetto eventuale conguaglio riversando allo Stato la quota di
spettanza, ridotta od aumentata fino a concorrenza dell’importo da
conguagliare, entro il mese successivo all’acquisizione dei dati di
consuntivo relativi al gettito dell’imposta.
4. La Regione provvede a riscuotere direttamente le tasse
automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2 1. La Regione Valle d’Aosta rimborsa annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – le spese sostenute per la fornitura degli stampati inerenti ai servizi all’utenza in materia di motorizzazione sulla base della quantificazione annuale predisposta dal medesimo Dipartimento. L’importo dovuto e’ versato dalla Regione sul capitolo di entrata 2163 – Capo XV. 2. All’atto di ciascun ordine di targhe di veicoli a motore e rimorchi, nonche’ di contrassegni per ciclomotori, la Regione effettua il relativo pagamento sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Viterbo – targhe veicoli a motore. 3. La Regione, mensilmente, rimborsa sul capitolo di entrata 1205 – Capo VIII del bilancio dello Stato la somma corrispondente all’imposta di bollo di competenza statale, percepita per le operazioni svolte dalla motorizzazione civile, sulla base di apposita rendicontazione. 4. Per l’esercizio delle funzioni di motorizzazione trasferite, la Regione usufruisce gratuitamente delle procedure del Centro Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, gia’ in uso presso tutti gli Uffici della motorizzazione sul territorio nazionale. 5. Dall’attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni Fitto Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 177

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-18&task=dettaglio&numgu=294&redaz=09A14930&tmstp=1261214330076

LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184 Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18-12-2009

testo in vigore dal: 19-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 dell’assegno ivi previsto. 2. Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1075): Presentato dal sen. Salvatore Sciascia ed altri il 2 ottobre 2008. Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 9 ottobre 2008; il 5 ed il 19 novembre 2008; il 16 ed il 17 dicembre 2008. Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 2009; il 6 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 7 ottobre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2788): Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 15 ed il 21 ottobre 2009. Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 10 novembre 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, ed approvato 1’11 novembre 2009.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Il testo dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n.
44 (Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare) e’ il seguente:
«Art. 1 (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore
militare). – 1. In relazione alla soppressione del servizio
militare di leva e in attesa della riforma organica della
disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore
militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell’assegno
previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita’ ai
sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’
fissata:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici
mensilita’ in favore degli invalidi ascritti alle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della
tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli
invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E),
numero 1), della citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi’ ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma
dell’art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche’ ai
pensionati di guerra affetti da invalidita’ comunque
specificate nella citata tabella E che siano insigniti di
medaglia d’oro al valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006
percepiscono l’assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27
dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di
entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato
dalla presente legge con detrazione delle somme
eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della
citata legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia’
competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
agli aventi diritto.».
– Il testo dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell’art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
– Il testo del comma 7 dell’art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio),
cosi’ come da ultimo modificato dal decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, e’ il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). –
1.-6-ter. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da’ notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ altresi’ promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
– Il testo dell’art. 7 della citata legge 5 agosto
1978, n. 468, e’ il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). – Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e’ istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l’accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e’ allegato l’elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-18&task=sommario&numgu=294&tmstp=1261213177674

LEGGE 9 dicembre 2009, n. 183

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 17-12-2009

testo in vigore dal: 18-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza 1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l’efficacia.

Art. 2 Adempimenti amministrativi 1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all’attuazione dell’articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario e’ nominato d’intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra’ sostenere gli oneri derivanti dall’attivita’ del commissario stesso. 3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalita’ stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu’ tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. 6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento. 7. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne’ deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilita’ interno.

– Si riporta il il testo dell’art. 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122:
«Art. 9. – In ogni Provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu’ della
meta’ dei collegi spettanti alla Provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu’
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara’
stabilita, su proposta del Ministro dell’interno con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle
elezioni provinciali a norma dell’art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 non puo’
essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica previsto dal comma precedente.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 889):
Presentato dal sen. Cesarino Monti ed altri il 9 luglio 2008.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 7 agosto 2009 con parere della commissione 5ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 1° ottobre
2008 ed il 27 gennaio 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il
24 febbraio 2009.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il
3 marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2258):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 9 marzo 2009 con pareri della commissione V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 19, 26 e 31 marzo 2009; il 1°,
6, 7, 8 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il
21 aprile 2009 con il parere delle commissioni V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 ed il
21 luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 889-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 30 luglio 2009 con pareri della 5ª commissione.
Esaminato dalla 1ª comissione il 30 luglio 2009, il 18 novembre
2009 ed approvato il 2 dicembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=009G0191&tmstp=1261214060265