REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10 Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-VeneziaGiulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 21 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei comuni e delle province, intende offrire agli studenti del Friuli-Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti,

Art. 2

Sostegno ai progetti scolastici

1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’art. 1,
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di
istituti scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera
comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle
ore d’insegnamento, come definito dai Piani dell’offerta formativa
dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua
straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione
dell’insegnamento o il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti,
favorendo metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle
lingue straniere comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua
presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole
secondarie di secondo grado.
2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano
applicazione le procedure di cui all’art. 7, commi 8 e 9, della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).

Art. 3 Clausola valutativa 1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, l’assessore regionale all’istruzione presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della commissione consiliare competente che ne conclude l’esame. 3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l’anno successivo. 4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta: a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie; b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola: c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi
previsti dalla presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio
6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento
ai capitoli 5164 e 5165.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Trieste, 21 maggio 2009

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0521&tmstp=1261385529104

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 febbraio 2009, n. 10 Regolamento di cui all’art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l’edilizia scolastica».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 2
febbraio 2009

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

1. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli
ampliamenti di scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie
inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le
scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le
scuole dell’infanzia private e le scuole paritarie o comunque
soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere
di edilizia scolastica di cui all’allegato A ed alle relative
tabelle.
2. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio
2002, n. 7 «Disposizioni per favorire il superamento o l’eliminazione
delle barriere architettoniche», e successive modifiche, sono
applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 23 febbraio 2009

DURNWALDER

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0429&tmstp=1261385529104

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6 Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28/03/09,n. 2,relativo al commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Provincia sostiene le attivita’ realizzate nell’ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Art. 2 Misure di promozione 1. Per le finalita’ previste dall’art. 1, la Provincia puo’ concedere contributi per la realizzazione di attivita’ di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalita’ e i limiti per l’applicazione di questo articolo. 2. Per le finalita’ previste dall’art. 1, e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia puo’ inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti dalla Giunta provinciale. 3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunita’ con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall’art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attivita’
socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali,
sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro realizzano nell’ambito dei loro fini istituzionali e
statutari mediante l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.
2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio
provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di
autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e
aderenti, nelle seguenti tipologie:
a) soggiorno in area attrezzata;
b) soggiorno in campeggio mobile;
c) soggiorno in campeggio itinerante;
d) soggiorno in struttura fissa.
3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai
sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina
della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita’
idrotermali), ne’ esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della
legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi
alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della
ricettivita’ turistica).

Art. 4

Soggiorno in area attrezzata

1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge
all’aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in
aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in
area attrezzata e’ consentito l’uso di strutture e di servizi fissi
preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei
soggetti indicati nell’art. 3, comma 1.
2. Le aree attrezzate sono realizzate in localita’ raggiungibili
da strade che consentono l’accesso a mezzi di servizio e di soccorso.
3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di
durata non superiore a venti giorni.

Art. 5

Soggiorno in campeggio mobile

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in
allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e
completamente rimovibili ed e’ organizzato in turni di durata non
superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella
stessa localita’ nell’arco dell’anno solare.

Art. 6

Soggiorno in campeggio itinerante

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante e’
effettuato mediante l’accampamento in tende con soste non superiori a
quarantotto ore.

Art. 7

Soggiorno in struttura fissa

1. Il soggiorno socio-educativo in struttura fissa si svolge in
immobili idonei ad offrire ospitalita’, pernottamento e soggiorno
temporaneo a gruppi di persone, di giovani e dei loro accompagnatori.
2. L’immobile e’ da considerare idoneo se e’ in regola con le
norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione incendi e di
sicurezza e non e’ assimilabile ad una struttura ricettiva se
utilizzato dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 1, per
l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione
dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi previsti dagli
articoli 4, 5 e 7, in aree pubbliche o private, e’ soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a
seguito di un’apposita domanda dalla quale risultino:
a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
b) le generalita’ di uno o piu’ responsabili della conduzione
del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 1;
c) la durata del soggiorno e dei turni nonche’ il numero dei
partecipanti;
d) l’area d’insediamento o l’immobile utilizzati;
e) l’assenso scritto del proprietario dei terreni o
dell’immobile.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno puo’
essere iniziato.
3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai
sensi dell’art. 6, e’ comunicata prima dello svolgimento ai comuni
attraversati, secondo le modalita’ stabilite con regolamento.
4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non e’
richiesto il parere dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.
Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento
degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare.
5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il
rispetto del territorio e dell’ambiente dove si svolge il soggiorno.

Art. 9 Soggiorni socio-educativi nelle aree protette 1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree. 2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda o della comunicazione prevista dall’art. 8 al soggetto gestore dell’area protetta.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni 1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorita’ di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorita’ sanitarie. 2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l’inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonche’ le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro. 3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’art. 18, della legge n. 689 del 1981, spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questa legge, la Giunta provinciale approva, sentita la competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, un regolamento di
esecuzione di questo capo, che stabilisce, tra l’altro, le modalita’
e i requisiti per l’individuazione dei soggetti indicati nell’art. 3,
comma 1, le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali
dei soggiorni socio-educativi, il limite massimo di persone che
possono essere ospitate per turno, anche in rapporto alle capacita’
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili.
2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalita’ per garantire
la sicurezza del soggiorno in campeggio itinerante, anche in
relazione alla pericolosita’ del luogo dove e’ collocato
l’accampamento.

Art. 12

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a
favore dell’assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre
1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l’art.
5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati.
Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorche’ abrogate,
fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall’art. 2,
comma 1.
2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa
legge sono abrogati:
a) i commi 6 e 7 dell’art. 2, l’art. 12, e la lettera i), del
comma 1, dell’art. 15, della legge provinciale sui campeggi;
b) i commi 1 e 6, dell’art. 21, della legge provinciale 11
marzo 2005, n. 3;
c) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12.

Art. 13

Modificazione dell’art. 41 della legge provinciale
28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

1. Dopo il comma 3, dell’art. 41, della legge provinciale n. 2
del 2009, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per l’anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative
promozionali previste dal comma 2-quater, dell’art. 28, della legge
provinciale sul commercio, come modificato da quest’articolo,
realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici
gia’ costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche
in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2-quinquies del predetto articolo e anche
con riferimento a spese gia’ sostenute alla predetta data purche’:
a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera
adesione di tutti gli imprenditori interessati;
b) siano attuate anche iniziative orientate a favore
dell’intero luogo storico del commercio;
c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni
stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall’art. 28, comma
2-sexies, della legge provinciale sul commercio.
3-ter. Per l’anno 2009 i requisiti previsti dall’art. 28, comma
2-quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma
2-quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece
essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale.».

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in
bilancio sull’unita’ previsionale di base 25.20.120.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati
sull’unita’ previsionale di base 40.5.130.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0612&tmstp=1261385529103

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 2009, n. 5 Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 12 maggio 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2007 e’ approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Entrate

1. Le entrate accertate nell’esercizio finanziario 2007, per la
competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in
5.223.042.876,52 euro.
2. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario
2006, ammontanti a 3.837.710.200,73 euro, risultano riaccertati, per
effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della
gestione 2007, in 3.920.364.158,43 euro.
3. I residui attivi alla fine dell’esercizio 2007 ammontano
complessivamente a 3.785.902.684,38 euro, di cui 781.882.804,43 euro
per somme rimaste da riscuotere in conto dell’esercizio 2007 e
3.004.019.879,95 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli
esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 Spese 1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2007, per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in 5.211.498.570,68 euro. 2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, ammontanti a 3.297.768.394,51 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2007, in 3.242.843.139,63 euro. 3. I residui passivi alla fine dell’esercizio 2007 ammontano complessivamente a 3.260.751.393,47 euro, di cui 1.643.653.057,40 euro per somme rimaste da pagare in conto dell’esercizio 2007 e 1.617.098.336,07 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4

Avanzo di consuntivo

1. L’avanzo di consuntivo alla fine dell’esercizio 2007 risulta
stabilito come segue:

a) consistenza alla fine dell’esercizio 2006 euro 7.037.840.300,07
b) variazioni nette nel corso dell’esercizio 2007 euro + 234.990.549,28
c) consistenza alla fine dell’esercizio 2007 euro 7.272.830.849,35

2. La situazione delle passivita’ patrimoniali della Provincia
alla chiusura dell’esercizio finanziarrio 2007 e’ stabilita come
segue:
a) consistenza alla fine dell’esercizio 2006 euro 4.241.599.600,03
b) variazioni nette nel corso dell’esercizio 2007 euro – 242.498.594,02
c) consistenza alla fine dell’esercizio 2007 euro 3.999.101.006,01

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-12-19&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=009R0611&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=3&numgu=49&numeroarticolo=5&versionearticolo=1&tmstp=1261385606891&cdimg=h20091219009R0611N65965