DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2009, n. 180 Regolamento recante la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», a norma dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 15-12-2009

testo in vigore dal: 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in particolare la lettera. b) che prevede la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2002; Visto il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.1447, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente l’istituzione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia); Vista la legge 17 ottobre 1996, n.534, recante nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la piu’ idonea a favorire le molteplici e differenziate attivita’ della Fondazione il «Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia), Fondazione a rilevanza nazionale; Sentite le Organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 novembre 2008; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Privatizzazione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» 1. L’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», di seguito denominato: «Ente», con sede in Gardone Riviera, e’ trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito denominata: «Fondazione», a decorrere dal 1° gennaio 2010. 2. La Fondazione ha personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. 3. La vigilanza sulla Fondazione e’ esercitata dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali. 4. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» non e’ ammessa al contributo ordinario annuale dello Stato di cui all’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’
di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 634 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300.
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le Organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
– Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto-legge
legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147;
la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e’
pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195.
«Art. 26. – 1. Gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle 50 unita’, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui
funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione
della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche
con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211,
istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004,
n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle
Autorita’ portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il
predetto termine. Sono, altresi’, soppressi tutti gli enti
pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31
ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo
si intende comunque rispettato con l’approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All’alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All’art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell’economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L’Unita’ per il monitoraggio, istituita dall’art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia’ stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita’ e le modalita’ di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto-legge
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150; la legge di
conversione 3 agosto 2009, n. 102», e’ pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). – 1. All’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente:
"Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. ".
2. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle
finanze".
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche’
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall’art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita’ previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell’art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia’ conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia’ previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’
di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le
assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui
al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le
economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati
ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici
che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita’ amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 641,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e i Ministri interessati, e’ determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche’ dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo’ essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un’unione ai sensi dell’art. 32 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche’ dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi’ bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche’ dal
personale di cui all’art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita’ previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita’ ove non gia’ svolta all’atto dell’assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2007, di cui all’art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2008, di cui all’art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All’art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell’Autorita’, in
caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente".
22. L’art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e’ abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa’
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita’
strumentali, puo’ essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all’art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: "1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche’ del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e’ soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e’ abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e’ individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo
delle disponibilita’ in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L’art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all’art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell’art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: "3. Al fine
di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’
nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni previste dall’art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all’art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto".
27. All’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall’art.
36, comma 3, del presente decreto.".
28. All’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l’autore e’ identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all’utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l’art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ inserito il seguente:
"Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita’ istituzionali e’ istituito l’indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell’indice e’ affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell’indice e del
loro aggiornamento e’ valutata ai fini della
responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’
inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e’ competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita’".
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l’attivita’ istruttoria ai fini dell’esercizio
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia’ pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e’ nullo e la relativa
nullita’ puo’ essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: "In ogni caso e’ esclusa la gravita’ della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita’, limitatamente ai profili presi
in considerazione nell’esercizio del controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
"dall’amministrazione" sono inserite le seguenti: "di
appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies. All’art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
puo’ disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria
attivita’ svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo’ disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche’ sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e’ aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di
cui all’art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita’ delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di
rientro di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall’art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad utilizzare la
parte dell’avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entita’
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga
alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di
tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita’ di aggiornamento valide per
l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e’
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e puo’ graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa’ di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e’ prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operativita’ del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’eccezionale
impegno connesso all’emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell’attivita’ di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall’anno 2010, e’ autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita’
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all’esterno, di cui all’art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita’
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita’ del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell’art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell’art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita’ di cui al comma 35-sexies,
e’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu’ efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell’ISPRA e’ nominato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e’ formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e’ designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e’
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui
all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita’ applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita’ ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianita’
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche’ i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell’anzianita’ massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma
35-undecies non e’ rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica
legislativo 10 febbraio 2000, n. 361, concernente
«Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
– Il decreto del Ministero per i beni le attivita’
culturali 7 maggio 2002, recante «Individuazione dei casi
in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che
operano nelle materie di competenza del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e’ subordinato a preventivo
parere, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118.
– Il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1937, n. 2554, concernente l’istituzione della Fondazione
«Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera
(BS) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno
d’Italia 31 agosto 1937, n. 202.
– La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove
norme per l’erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
– Il testo dell’art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n.
534, citata in nota alle premesse, e’ il seguente:
«Art. 1. – A decorrere dal 1° gennaio 1997, le
istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario
annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita
tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato
"Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e’
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso
alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un
prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed
all’attivita’ delle istituzioni culturali di cui al
medesimo comma 1.».

Art. 2 Modifiche statutarie 1. Gli amministratori della Fondazione adottano, entro il 31 dicembre 2009, le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Sulle suddette modifiche e’ acquisito il parere del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002. 2. Lo statuto prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell’amministrazione statale, nonche’ di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresi’ tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche. 3. Il presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, e’ responsabile della politica culturale della Fondazione.

– Per il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, si veda in nota alle premesse.
– Per il decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali 7 maggio 2002, si veda in nota alle premesse.

Art. 3 Patrimonio dell’ente 1. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dal patrimonio dell’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani». L’organo di revisione verifica che l’inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell’ente pubblico. Negli inventari patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 2. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalita’ e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, e’ sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.

– Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
«Art. 10 (Beni culturali). – 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche’ ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi’ beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall’art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell’arte, della
scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta’;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita’ o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche’ i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita’ e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale). – 1. Le
cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita’ di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e’ corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita’ di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all’amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita’ per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e’ trasmessa ai competenti uffici affinche’
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita’
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relativo
provvedimento e’ trascritto nei modi previsti dall’art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta’
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all’agenzia del
demanio, per finalita’ di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».

Art. 4 Destinazione delle risorse umane 1. All’atto della privatizzazione i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato dell’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani» sono integralmente confermati e proseguono con la fondazione di diritto privato. 2. Al suddetto personale continua ad applicarsi, fino all’approvazione dello statuto della Fondazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il regime giuridico ed economico gia’ in godimento nel rapporto con l’ente pubblico. Per il suddetto periodo al personale dipendente a tempo indeterminato si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Successivamente all’approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto.

– Si riporta il testo dell’art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). – 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’
disposto previo consenso dell’amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita’ rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita’ di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita’ richiesta ai propri
dipendenti puo’ procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».

Art. 5

Finanziamento

1. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» si finanzia con
entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Norma transitoria

1. Gli attuali membri degli organi della Fondazione «Il Vittoriale
degli Italiani» restano in carica fino all’insediamento di quelli
nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 7, foglio n. 77

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=009G0188&tmstp=1261213247155

Tribunale di Milano, sez. specializzata, n. 8787 del 14 maggio 2009 Diritto d’autore, Dvd, copia privata, divieto (2009-12-14)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott. Stefano Rosa pres.

dott. Domenico Bonaretti giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta n. 50121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006 vertente TRA

TIZIO elett. dom.to.to in Milano, Viale Premuda 21, presso lo studio dei procuratori avv. Ferdinando CIONTI e Lorenzo CIONTI che lo rappresentano e difendono; – attore

UNIVERSAL PICTURES ITALIA s. r .l., in persona del legale rappr. pro tempore elett. dom.ta in Milano, Via Visconti di Modrone 2, presso lo studio dei procuratori avv. Giorgio MONDINI e Giacomo BONELLI che la rappresentano e difendono; – convenuta

OGGETTO: diritto d’autore.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2009 i procuratori delle parti così concludevano:

per l’attore: “Nel merito:

accertare e dichiarare che UniversaI Pictures Italia s.r.l., con riferimento all’opera contenuta nel DVD intitolato Pink Floyd live at Pompei acquistato dal sig. TIZIO, ha violato quanto prescritto dall’art. 71 sexies, comma 4, l.d.a mediante l’apposizione di misure tecnologiche atte ad escludere la realizzazione di una copia privata; condannare Universal Pictures Italia S.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore, a porre in essere – immediatamente – immediatamente tutti gli atti, comportamenti e i provvedimenti idonei affinchè la copia privata del suddetto DVD possa essere realizzata dal signor TIZIO;

condannare Universal Pictures Italia s.r.l., in persona del legale rappr.te tempore, al risarcimento dei danni patiti dal signor TIZIO per effetto della descritta condotta nella misura che sarà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa; condannare Universal Pictures Italia s. r.l. in persona del rappr.te tempore, al pagamento in favore del signor TIZIO di una somma, equitativamente ritenuta congrua dall’Ill.mo Giudicante, quale risarcimento del danno sofferto per ogni giorno di ritardo nell’ adempimento del provvedimento giurisdizionale richiesto da parte del soccombente e condannare UniversaI Pictures Italia s.r.l., in persona del legale rappr. pro tempore, in caso di mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla pubblicazione della pronuncia, a fornire direttamente la copia privata del DVD Pink Floyd live at Pompei e a consegnarla al signor TIZIO

disporre, a cura e spese di Universal Pictures Italia s.r.l., pubblicità della sentenza di condanna entro 30 giorni dal relativo deposito, mediante inserzione del dispositivo nei seguenti quotidiani di interesse nazionale: “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”

Per la convenuta: “Preliminarmente in rito:

dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente a conoscere della causa la Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale; dichiarare la nullità dell’atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi,

nel merito:

rigettare le domande dell’attore in quanto infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso: condannare l’attore a rifondere alla convenuta le spese di lite;

in via istruttoria:

ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

vero che a partire dal novembre 2003 e fino a tutto il febbraio 2006 il videogramma “Pink Floyd Live at Pompei” è stato distribuito in Italia anche su videocassetta;

vero che sulla versione in video cassetta di “Pink Floyd Live at Pompei” non è presente alcuna misura tecnica di protezione volta a impedire la effettuazione di una copia analogica;

vero che il filme “Pink Floyd live at Pompei” è stato trasmesso, su licenza della Universal, per due volte, una nel corso del 2001 e una nel corso del 2004, sul canale satellitare “Jimmy”, facente parte del pacchetto Sky, e che in tali occasioni è stato possibile per il pubblico effettuare una copia analogica del film.

Si indicano a testimoni il sig. sig. CAIO, c/o Universal Pictures Italia s.r.l. sul cap. 1; sig. SEMPRONIO c/o Universal Pictures International, Prospect House 80 -110 New Oxford street, Londra sul cap. 2; la sig.ra MEVIA, c/o Digicast, via Egidio Galbani 87/89, Roma sul cap. 3;

disporre consulenza tecnica di ufficio onde verificare:

a) la assenza sul mercato, al momento in cui il DVD “Pink FIoyd Live at Pompei” acquistato dall’attore venne materialmente prodotto, di misure tecniche di protezione che consentissero ai titolari dei diritti di fare effettuare dal privato una sola copia analogica;

b) la possibilità di effettuare una copia analogica a partire dalla videocassetta “Pink Floyd Live at Pompei””.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.7.2006 TIZIO conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Universal Pictures Italia s.r.l., esponendo

di avere acquistato in data 28.11.2004 presso un esercizio commerciale in XXXXX un DVD contenente l’opera cinematografica Pink Floyd Live at Pompei; di avere tentato di eseguire con i propri mezzi una copia privata di detta opera per uso esclusivamente personale, senza successo;

di avere più volte chiesto spiegazioni alla società convenuta sulle modalità per eseguire la copia privata di cui all’art. 71 sexies L.A., senza ottenere però alcuna risposta; che, a seguito di ulteriore richiesta trasmessa dal proprio procuratore, la società convenuta aveva quindi dichiarato che sussistevano condizioni che escludevano la possibilità di realizzare la copia privata;

che detto comportamento costituiva violazione del diritto alla copia privata di cui all’art. 71 sexies L.A. Chiedeva pertanto che, accertata la violazione al diritto dell’attore all’esecuzione di copia privata, la società convenuta fosse condannata ad attivarsi al fine di consentire l’esecuzione della copia dell’opera in questione nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio Universal Pictures Italia s.r.l., contestando in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni e dell’oggetto della domanda

nel merito rilevava che

l’apposizione da parte della titolare dei diritti di misure tecnologiche di protezione sulle opere immesse in commercio su supporto DVD era consentita dal disposto dell’art. 102 quater L.A., a tutela del diritto esclusivo di riproduzione e rispetto al quale la facoltà di copia privata costituisce deroga da interpretarsi in misura restrittiva,

che l’apposizione di tali misure è giustificata dalla necessità di impedire la violazione dei diritti esistenti sull’opera, risultando in caso contrario possibile una duplicazione illimitata di copie identiche all’originale per qualità;

che il diritto di copia privata stabilito dall’art. 71 sexies L.A. è condizionato alla possibilità tecnica di consentire l’esecuzione di una sola copia dell’opera stessa;

che le misure tecnologiche di protezione esistenti all’epoca in cui il DVD in questione era stato commercializzato non consentivano tale possibilità;

che pertanto un corretto bilanciamento degli interessi in gioco determinava necessariamente la prevalenza dell’interesse dei titolari dei diritti patrimoniali sulle opere.

Concludeva dunque per il rigetto delle domande di parte attrice.

Con provvedimento del 14.6.2007 il Tribunale ha proceduto alla conversione del rito speciale cui era soggetta la presente causa in quello ordinario, stante il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 170/07 nel frattempo intervenuta a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 134 comma 1 C. P. I. nella parte in cui “assoggettava i procedimenti assegnati alla Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale al rito di cui al D.Lgs.vo 5/03.

Con provvedimento del 10.12.2007 il giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già prodotta dalle parti.

Precisate conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

All’udienza del 14.5.2009 si è quindi proceduto alla discussione orale del causa dinanzi al Collegio, così come richiesto dalla parte attrice ai sensi dell’art. 275 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che domande svolte dall’attore non possano essere accolte.

Esse si fondano sul disposto dell’ art.71 sexies L.A., che consente la riproduzione privata di videogrammi per uso esclusivamente personale, nel caso di specie reso inapplicabili in ragione dell’apposizione da parte della società convenuta sul supporto da esso acquistato un DVD contenente l’opera cinematografica “Pink Floyd Live at Pompei”.

Deve rammentarsi, a tale proposito, che il comma 4 della medesima disposizione di legge se, per un verso, conferma che “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater, la persona fisica che abbia acquistato il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica per uso personale”, tuttavia dispone che l’esercizio di tale diritto è subordinato alla “condizione che tale possibilità non sia in contrasto con 1o sfruttamento normale dell’ opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”. E’ ben noto alle parti che l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 71 sexies L.A. è conseguente alla scelta del legislatore nazionale di avvalersi della facoltà ad esso attribuita dall’art. 5, comma 2, letto b) della Direttiva 2001/29/CE di disporre “eccezioni o limitazioni” al diritto di riproduzione dei titolari dei diritti (in questo caso) sulle opere cinematografiche, diritto comunque avente in via generale carattere di esclusività quale specifico aspetto del più ampio diritto di sfruttamento economico dell’opera in ogni forma e modalità (art. 2 Dir. 2001/29/CE).

Il riferimento alla normativa comunitaria di cui la norma invocata costituisce attuazione nell’ordinamento interno – riferimento evidentemente essenziale ai fini interpretativi della disposizione interna stessa – consente dunque di identificare il diritto alla copia privata così introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento quale eccezione o limitazione diritto esclusivo di riproduzione che costituisce uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette.

In tale prospettiva non sembra possa ritenersi che tra il diritto di riproduzione ed il diritto alla copia privata sussista una parità di condizione in base alla quale procedere in caso di conflitto ad individuare in quali casi e circostanze l’uno debba prevalere sull’altro, ma piuttosto una situazione per cui l’assolutezza del diritto del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare dell’opera a condizione che sussistano i presupposti specificamente indicati dal menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. che ripropone testualmente il contenuto del comma 5 dell’ art. 5 della dir 2001/29/CE (e cioè il cd. “three step test” destinato a verificare l’ammissibilità di una eccezione al diritto d’autore) .

Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in concreto il diritto alla copia privata dell’opera cinematografica contenuta nel DVD prodotto e commercializzato dalla parte convenuta. Sotto il profilo strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il supporto in questione è munito del sistema di protezione Macrovision che non consente di eseguire una singola copia dell’opera, anche in formato analogico, in quanto all’epoca in cui supporto è stato acquistato dall’attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità. A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa dell’inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola alternativa tra l’esclusione in toto di ogni possibilità di eseguire copie dell’opera ed invece l’opposta soluzione di non applicare alcuna misura di protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da un solo esemplare dell’opera un numero tendenzialmente infinito di copie identiche per qualità a quella dell’ esemplare oggetto riproduzione (v. doc. 5 fasc. conv.).

Ritiene il Collegio che non vi siano elementi in atti idonei a porre in discussione tale prospettazione tecnica, tenuto conto che parte attrice non ha in alcun modo contestato tali conclusioni. Né -evidentemente – in tale contesto Collegio potrebbe dare corso ad accertamenti tecnici d’ufficio sul punto, in quanto l’eventuale indagine avrebbe un indubbio carattere esplorativo in quanto il CTU dovrebbe autonomamente verificare l’esistenza di sistemi di protezione alternativi a quello apposto sul DVD in questione ed assolverebbe dunque ad uno specifico onere probatorio incombente invece sulla parte attrice. Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata.

L’effettiva sussistenza di tali pregiudizi – che evidentemente non può essere verificata in relazione alla specifica posizione individuale del solo attore, ancorchè legittimo possessore dell’esemplare dell’opera ed interessato ad un uso esclusivamente personale della copia privata -va ricercata nell’obbiettivo contesto in cui si inseriscono in le aspettative dei titolari dei diritti di utilizzazione economica del opere in questione, caratterizzato dall’utilizzazione diffusa e prevalente della tecnica digitale in sé suscettibile di creare copie del tutto identiche – in qualità – agli originali e dall’esistenza di un fenomeno di pirateria diffusa di nota ed indubbia rilevanza. Invero tale fenomeno è oggetto da tempo di specifiche iniziative di contrasto (tra le quali sul piano interno la modifica dell’ art. 171 ter L.A. ad opera della L. 248/00) e risulta espressamente oggetto della normativa comunitaria ed internazionale (v. ad esempio il quindicesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE), in un quadro normativo teso a garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale sia al fine di salvaguardia e sviluppo della creatività nell’interesse degli autori, interpreti, produttori sia dell’ industria e della cultura in generale, per garantire un soddisfacente rendimento degli investimenti nonché la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro (in tal senso v. quarto, nono e decimo considerando della Direttiva 2001/29/CE) .

Deve dunque ritenersi che allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004 l’apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l’esecuzione di una sola copia dell’opera non costituisce violazione del diritto di copia privata di cui all’art. 71 sexies L .A. Stima equo il Collegio provvedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della sostanziale assenza di precedenti sulla questione sollevata da parte attrice e dei contrasti giurisprudenziali rilevabili in altri Paesi europei e documentati in atti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

respinge le domande avanzate da TIZIO nei confronti di UNIVERSAL PICTURES ITALIA s. r .l . con atto di citazione notificato in data 26.7.2006;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2009.

Il Giudice est. Il Presidente

Tribunale di Milano

Depositato 1 luglio 2009

Il cancelliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza 329 del 11.12.2009 Assicurativo, sinistri catastrofici, litisconsorzio, procedura civile (2009-12-11)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

SENTENZA N. 329

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale di Avezzano, nel procedimento vertente tra Tizia di Tizia Tizia ed altra e la Riunione Adriatica di Sicurtà s. p. a. ed altri, iscritto al n. 107 del registro ordinanze 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, con ordinanza in data 14 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile, tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale.

2. — Il rimettente premette che, con atto notificato il 18 aprile 2007, la società Tizia di Tizia e Caia s. n. c., ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la Riunione Adriatica di Sicurtà s. p. a., la Ferrovie del Gargano s. r. l. e la Strada dei Parchi s. p. a., chiedendo la condanna delle convenute, in solido ed in proporzione al rispettivo grado di responsabilità accertato, al risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa di un grave incidente stradale, avvenuto la mattina del 31 dicembre 2005 sull’autostrada A25, in territorio del comune di Collarmele, danni indicati in euro 155.405,00 o «nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia».

Secondo l’esposizione dell’attrice, quel giorno un autoarticolato di sua proprietà, mentre era fermo sulla corsia di emergenza dell’autostrada per un blocco del traffico causato da un precedente incidente, era stato tamponato con violenza, prima da un autobus della società Ferrovie del Gargano, assicurato con RAS Assicurazioni s. p. a., poi da un altro autobus della medesima società Ferrovie del Gargano, del pari assicurato con la RAS.

Nel sinistro il guidatore dell’autoarticolato, dipendente della società attrice, era rimasto gravemente ferito, mentre i conducenti dei due autobus erano deceduti. Ad avviso dell’esponente, la responsabilità del grave evento era da ascrivere anche alla società Strada dei Parchi s. p. a., concessionaria dell’autostrada in questione, che non aveva provveduto a chiuderla al traffico, malgrado il pericolo costituito dal fondo stradale ghiacciato.

Il giudice a quo prosegue riferendo che, instauratosi il contraddittorio, la società Ferrovie del Gargano si era costituita, osservando che nell’incidente erano stati coinvolti numerosi mezzi, tra i quali: a) un’auto Smart, appartenente ad Europcar Italia s. p. a., assicurata con Milano Assicurazioni s. p. a.; b) l’autoarticolato dell’attrice, assicurato presso Assimoco Assicurazioni s. p. a.; c) un’auto Rover, assicurata con Fondiaria Assicurazioni s. p. a.; d) un autobus appartenente alla detta società convenuta, assicurato presso RAS Assicurazioni s. p. a.; e) un altro autobus della medesima società Ferrovie del Gargano, del pari assicurato con la RAS; f) altri mezzi e relativi conducenti o proprietari, allo stato non identificati perché non riportati nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo delle collisioni.

La stessa convenuta espone che, nel catastrofico incidente di cui si tratta, avevano perduto la vita i conducenti dei due autobus, un passeggero che viaggiava a bordo della Smart, due passeggeri di uno degli autobus, mentre circa 25 passeggeri dei detti autobus avevano riportato ferite di vario genere. Ciò premesso, aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Europcar Italia s. p. a., sostenendo che quest’ultima andava condannata a risarcire i danni subiti dalla medesima società Ferrovie del Gargano. La convenuta Allianz s. p. a. (già RAS s. p. a.), costituitasi a sua volta, aveva chiesto di estendere il contraddittorio ad Europcar Italia s. p. a., a Heigl Walter (conducente della Smart) ed a Frittella Massimiliano (conducente dell’autoarticolato), ai sensi dell’art. 144 del d. lgs. n. 209 del 2005, sollecitando, nel merito, l’accertamento della responsabilità dei tre predetti.

In corso di causa la società Tizia, di Tizia e Caia, aveva formulato istanza, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., per la liquidazione dei danni sofferti e già oggetto della domanda principale.

Così ricostruita la fattispecie, il rimettente osserva che il nuovo codice delle assicurazioni private, approvato con d. lgs. n. 209 del 2005, nel confermare il sistema previsto dall’art. 23 legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), cioè il litisconsorzio necessario nel giudizio tra il danneggiato, il responsabile e l’assicuratore (art. 144, comma 3, d. lgs. n. 209 del 2005), con riferimento all’ipotesi della pluralità di danneggiati ha riproposto – salva qualche modifica – la disciplina previgente, ribadendo nell’art. 140 sia il principio della par condicio tra i danneggiati, quando il danno cagionato a seguito del sinistro si riveli superiore al massimale, sia l’onere della compagnia assicuratrice di ricercare con diligenza tutti i danneggiati tra i quali ripartire il massimale.

Invece, è nuova la previsione di cui all’art. 140, comma 4, del citato decreto legislativo, che introduce una norma processuale applicabile anche al giudizio in corso, introdotto dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni private.

Richiamato il contenuto di detta norma, che prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., in ogni caso di pluralità di danneggiati, il giudicante ritiene che essa sia irragionevole e lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

In primo luogo, egli rileva che il citato art. 140, comma 4, a differenza della rubrica della norma, non contiene alcun riferimento all’ipotesi in cui i danni riportati dai vari danneggiati superino il massimale, sicché l’argomento – secondo il quale il litisconsorzio necessario verrebbe in considerazione nei soli casi relativi a danni che superino il massimale – sarebbe abbastanza fragile. Al contrario, il tenore letterale della disposizione conduce a ritenere fondata l’opinione che, anche per un piccolo incidente, se vi sono più danneggiati, e se i limiti del massimale non vengono in considerazione, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il responsabile, la sua assicurazione e tutti i danneggiati.

In ogni caso, nella vicenda in esame il superamento del massimale sarebbe certo, trattandosi di un sinistro “catastrofale”, caratterizzato da varie collisioni coinvolgenti due autobus con molti passeggeri a bordo, oltre ad autovetture ed autoarticolati, col conseguente decesso di cinque persone e ferimento di numerose altre.

Pertanto l’attore, unico interessato a rintracciare e citare in giudizio tutti i partecipi al litisconsorzio necessario, dovrebbe provvedere a tanto e, in difetto, il giudice dovrebbe ordinargli di far luogo all’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio, sotto pena di estinzione del processo.

Tale impresa, ad avviso del rimettente, in un caso di sinistro catastrofico come quello in esame è molto difficile, se non impossibile, in quanto, tra l’altro, alcuni dei danneggiati sono stranieri, mentre non sono facilmente identificabili i passeggeri degli autobus, ai quali spetta la qualifica di litisconsorti necessari.

A ciò si aggiunge l’insormontabile difficoltà d’individuare tutti i possibili eredi delle cinque persone decedute nel sinistro, ovvero i loro familiari che, in ipotesi, potrebbero affermare in futuro di aver subito danni a causa della morte dei loro parenti. Andrebbero, inoltre, considerate le conseguenze processuali, rilevabili nei vari gradi del giudizio, della mancata individuazione di alcuni danneggiati che, in corso di causa o dopo la sua conclusione, dovessero farsi vivi.

In definitiva, ad avviso del giudice a quo, «la previsione del litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale finisce col complicare ingiustificatamente le cose, aggravando oltre ogni ragionevole misura la posizione dei danneggiati diligenti», come del resto posto in luce dai primi commenti della dottrina.

La disposizione, dunque, sarebbe in contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost), con il diritto di difesa in giudizio di cui all’art. 24, primo comma, Cost., ed anche col principio di ragionevole durata del processo, garantito dall’art. 111, secondo comma, Cost., a causa della creazione di «inestricabili e prevedibili stasi processuali».

Il rimettente conclude osservando che «La questione è indubbiamente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto occorre valutare le domande formulate dalle parti circa l’estensione del contraddittorio ad altri soggetti estranei al giudizio e, comunque, accertare ex officio se sia stato correttamente instaurato il contraddittorio tra tutti i soggetti che hanno diritto a parteciparvi, prima di decidere sulla istanza di provvisionale formulata dall’attore ed inoltrarsi nella complessa attività istruttoria».

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, oppure non fondata.

La difesa erariale osserva che l’istituto del litisconsorzio necessario, in caso di pluralità di danneggiati e di superamento del massimale, non era previsto nello schema di decreto legislativo emanato dal Consiglio dei ministri il 16 luglio 2004, recante «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle assicurazioni». Il Consiglio di Stato, nel contesto del parere espresso il 14 febbraio 2005 su detto schema, richiamando i principi ed i criteri di cui all’art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001), suggerì di «introdurre una fattispecie di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di più parti, ritenendosi che, in caso contrario, la sentenza resa, in ipotesi tra l’assicuratore ed uno solo dei danneggiati, vanificherebbe il principio di parità tra creditori».

Il d. lgs. n. 209 del 2005 ha accolto il suggerimento con l’art. 140, comma 4, prevedendo che «nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile». In ciò ha innovato la disciplina previgente (art. 27 legge n. 990 del 1969), in relazione alla quale si era consolidato l’orientamento giurisprudenziale che imponeva all’impresa di assicurazione di provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della legge n. 990 del 1959 (recte: 1969).

La difesa erariale prosegue osservando che la norma ora in vigore – interpretata dal rimettente nel senso che essa impone sempre il litisconsorzio necessario in tutti i giudizi, pendenti per sinistri automobilistici e nautici, quando sia parte in causa l’impresa di assicurazione debitrice – in realtà può essere letta in altra chiave ermeneutica, avallata dalla Corte di cassazione. Essa richiama, a tal fine, l’ordinanza della medesima Corte n. 1862 del 2009, alla stregua della quale la norma de qua va intesa «nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale».

La possibilità d’interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato, dunque, renderebbe inammissibile la questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui prevede una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale.

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una causa, promossa dalla società Tizia di Tizia e Caia s. n. c., per ottenere il risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza di un grave incidente stradale, nel quale erano rimasti coinvolti molti autoveicoli di vario tipo e che aveva provocato il decesso di cinque persone, nonché il ferimento di numerose altre e danni di rilevante entità ai mezzi.

Osserva che, nella specie, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005, in base al quale tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., e sostiene che l’obbligo di realizzare tale litisconsorzio (nella sostanza ricadente sull’attore, in quanto unico interessato a rintracciare e citare tutti i danneggiati) sarebbe impresa molto difficile, se non impossibile, in caso di sinistro catastrofico, come quello in esame, nel quale alcuni dei danneggiati sono stranieri ed altri, i quali viaggiavano a bordo degli autobus coinvolti nell’incidente, sono difficilmente identificabili, come pure quasi insormontabile è la difficoltà di rintracciare tutti i possibili eredi delle cinque persone decedute, ovvero i loro familiari, che potrebbero in ipotesi affermare in futuro di aver subito dei danni in conseguenza della morte dei loro parenti.

Richiamati gli effetti che conseguono alla mancata integrazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario, il giudice a quo afferma che la previsione di tale litisconsorzio in casi come nella fattispecie in esame aggrava oltre ogni ragionevole misura la posizione dei danneggiati diligenti e, dunque, si pone in contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), col diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) e col principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

2. — La questione è inammissibile.

3. — L’art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005 dispone che «Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile». Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che «L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».

Il citato art. 140, sotto la rubrica «Pluralità di danneggiati e supero del massimale», è finalizzato a disciplinare il concorso di più persone che hanno subito danni nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e l’impresa di assicurazione. Esso riproduce, con alcune modifiche, l’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che, come notato dal Consiglio di Stato nell’esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603/05, adunanza del 14 febbraio 2005), ha introdotto un principio riconducibile a quello della par condicio creditorum, prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Analogo principio è oggi contenuto nell’art. 140, comma 1, del d. lgs. n. 209 del 2005 («Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate»), mentre i commi 2 e 3 della disposizione regolano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall’impresa assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto.

In questo contesto il Consiglio di Stato, nel citato parere, rappresentò l’esigenza, recepita dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perché la decisione delle controversie rientranti nell’ambito applicativo della norma de qua doveva essere emessa nei confronti di più parti. In caso contrario, infatti, la sentenza resa tra l’assicuratore ed uno o alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di parità tra i creditori.

La necessità del litisconsorzio nelle controversie di cui si tratta, dunque, nasce dal detto principio, che comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati a causa del medesimo sinistro. Ciò emerge anche dalla possibilità, prevista nella medesima norma, che l’impresa di assicurazione effettui il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che al legislatore spetta un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella specie non ravvisabile per quanto ora detto (ex plurimis: sentenze n. 221 del 2008, n. 237 del 2007; ordinanza n. 405 del 2007); e, in secondo luogo, che i casi di litisconsorzio necessario, in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d’interpretazione restrittiva.

Proprio prendendo le mosse da quest’ultimo rilievo la Corte di cassazione, con una recente pronunzia, ha affermato che il litisconsorzio previsto dall’art. 140, comma 4, del d. lgs. n. 209 del 2005 sussiste soltanto se: «a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale» (Cassazione, ordinanza n.1862 del 2009).

La Corte di cassazione, dunque, ha effettuato un’interpretazione che, da un lato, vale a circoscrivere l’ambito applicativo della norma censurata e, dall’altro, impone di ricercare se e quali oneri ricadano anche sulla impresa di assicurazione in ordine all’identificazione, con l’uso della normale diligenza, dei soggetti danneggiati nell’ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone.

Sotto questo profilo, il rimettente ha trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un’interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità. Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale omissione rende la questione inammissibile (ex plurimis: ordinanze n. 257 del 2009; n. 341, n. 268, n. 226 e n. 193 del 2008).

4. — Sotto altro e concorrente profilo, si deve rilevare che l’evento, nel quale si registra la presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro, non costituisce una categoria unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad un’ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti in cui restano coinvolti pochi veicoli ed un ridotto numero di persone, nei quali le difficoltà allegate dal rimettente non sussistono, e quelli classificabili come catastrofici, in cui le difficoltà d’individuare tutti i danneggiati possono verificarsi (ancorché non necessariamente). Peraltro, anche la fattispecie degli incidenti catastrofici (certamente la meno frequente) non si presta ad essere classificata con precisione, ma postula un’indagine di fatto da compiere con specifico riferimento ai casi concreti.

In questo quadro, le difficoltà lamentate dal rimettente, indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata (che, per quanto esposto nel paragrafo precedente, non può dirsi irragionevole), ma derivano dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi.

Orbene, questa Corte ha più volte affermato che gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall’applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità (ex plurimis: sentenza n. 86 del 2008; ordinanze n. 427 e n. 385 del 2008 e n. 376 del 2007).

5. — In conclusione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe, deve essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Avezzano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CASSAZIONE CIVILE – SEZ. III, 14 GENNAIO 2009 N.590

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Ritenuto in diritto

1. – Ricorsi principali ed incidentali hanno dato luogo a distinti procedimenti che, per ciascuna coppia, debbono essere riuniti tra loro, perché le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
I procedimenti, riuniti due a due, possono essere ancora riuniti, perché le impugnazioni prospettano le stesse questioni di diritto.
2. – Il collegio esaminati gli scritti delle parti e la relazione, condivide di questa gli argomenti e la conclusione.
3. – I ricorsi principali sono accolti, quelli incidentali restano assorbiti.
Le sentenze sono cassate e le cause riunite sono rinviate al tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i principali e dichiara assorbiti gli incidentali, cassa e rinvia al tribunale di L’Aquila in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.