SS.UU. PENALI – SENT. N. 2437 DEL 21 GENNAIO 2009 – CONSENSO INFORMATO

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Considerato in diritto

1. – Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile. In esso, infatti, la ricorrente si è limitata a proporre una critica, che non ha riguardato la conformità o meno dei parametri di delibazione del compendio probatorio adottati dai giudici a quibus rispetto al modello legale, o la effettiva coerenza del tessuto argomentativo svolto sul punto nella sentenza impugnata, ma i risultati cui il motivato ragionamento probatorio ha condotto. In tal modo devolvendosi, quindi, a questa Corte, null’altro che un nuovo sindacato di merito, che le è precluso. La sentenza impugnata, infatti, ha più che congruamente dato conto delle ragioni per le quali, a fronte di variegate ricostruzioni testimoniali, tutte puntualmente delibate, sia sul piano della relativa attendibilità, che delle reciproche, contrapposte conferme, ha ritenuto nella sostanza non provata con certezza la circostanza che della possibile necessità di un intervento di asportazione della salpinge fosse stata adeguatamente resa edotta la paziente. Le censure prospettate si rivelano, pertanto, inconferenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, pertanto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro mille, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
2. – Di diverso spessore sono, invece, le questioni che coinvolge il ricorso dell’imputato. L’enunciazione plurima e alternativa del quesito, sul quale queste Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, evoca, infatti, già di per sé, pur nel circoscritto ambito della peculiare fattispecie che ha contrassegnato l’iter del procedimento, la varietà dei piani su cui occorre soffermarsi ed il delicato concatenarsi delle problematiche coinvolte. La questione da esaminare riguarda il quesito se abbia o meno rilevanza penale, sotto il profilo delle fattispecie di lesioni personali o di violenza privata, la condotta del medico che sottoponga il paziente, in mancanza di valido consenso informato, ad un trattamento chirurgico, pure eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis e conclusosi con esito fausto.
Si tratta di problematica antica, mai univocamente risolta, anche perché coinvolgente una gamma di questioni ad essa intimamente correlate, quali: il fondamento giuridico e di legittimazione della attività medico-chirurgica; il concetto di malattia che in relazione ad essa deve venire in rilievo; il valore che, nel sistema, occorre riconoscere al consenso informato del paziente, alla luce dei principi che, fra le altre, le fonti di rango costituzionale, legislativo e deontologico dettano al riguardo, prendendo in considerazione il bene della salute come diritto della persona.
D’altra parte, le disposizioni dettate dal codice penale del 1930, anche a voler prescindere dai limiti insiti in un sistema punitivo precostituzionale, contrassegnato dalla peculiare visione derivante dall’assetto politico-istituzionale dell’epoca, si rivelano palesemente incongrue al fine di individuare equilibrate soluzioni atte a fornire risposta a tutte le esigenze di tutela che le varie ipotesi di fatto possono presentare. Non senza sottolineare, per altro verso, come il presidio penale non possa che profilarsi, nella platea dei possibili rimedi astrattamente ipotizzabili, quale extrema ratio, a fronte, ad esempio, di eventuali meccanismi sanzionatori alternativi, operanti sul terreno civilistico-risarcitorio o anche amministrativo-disciplinare.
Ciò spiega, da un lato, l’ampio ventaglio di tesi dottrinarie e giurisprudenziali che si sono misurate sui vari aspetti della responsabilità del medico e sulla tematica del consenso informato: talora – è necessario riconoscerlo – con evidenti torsioni ermeneutiche, spintesi ai limiti estremi della compatibilità con il principio di tassatività che deve presiedere alla “costruzione” ed alla configurazione delle fattispecie penali; e, dall’altro lato, si chiarisce la ratio di fondo che ha sostenuto i tentativi – condotti anch’essi da giurisprudenza e dottrina – volti ad evitare, per un verso, eccessi di “penalizzazione” o di “burocratizzazione” della attività medica, ma al tempo stesso attenti a ricercare soluzioni ermeneutiche che si presentassero in linea con la (in sé condivisibile) intentio di non lasciare senza effettiva tutela condotte riguardabili come “dannose” da chi è stato sottoposto al trattamento sanitario: e ciò non necessariamente in ragione soltanto dell’esito infausto dello stesso.
Soffermarsi, dunque, sulle più significative sentenze di questa Corte, per analizzarne le varie rationes e gli approdi cui le stesse sono pervenute a proposito dei numerosi “nodi” che la questione sottoposta a queste Sezioni unite coinvolge, rappresenta la ineludibile premessa, per focalizzare i temi sui quali è indispensabile fornire univoca risposta.
3. – La prima sentenza che si è soffermata ex professo sul tema del trattamento medico-chirurgico e del consenso informato del paziente, è stata la nota sentenza Massimo (Cass., Sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639, Massimo), oggetto di diffusi rilievi, prevalentemente critici, svolti da larga parte della dottrina. Tale sentenza ha in particolare affermato il principio per il quale il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta; sicché egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte.
Aderendo, dunque, alla tesi secondo la quale soltanto il consenso, quale manifestazione di volontà di disporre del proprio corpo, può escludere in concreto la antigiuridicità del fatto e rendere questo legittimo. Da un lato, infatti, occorreva assegnare il dovuto risalto alla circostanza che l’art. 39 del codice di deontologia medica allora vigente stabiliva che il consenso del paziente deve obbligatoriamente essere richiesto per ogni atto medico; dall’altro, doveva pure rammentarsi che, in tema di trattamento medico chirurgico, l’antigiuridicità della lesione provocata, poteva, indipendentemente dal consenso, essere esclusa soltanto dalla presenza di cause di giustificazione; negandosi al tempo stesso validità alla tesi secondo la quale quella attività rinverrebbe copertura in cause di giustificazione non codificate, riferite alla finalità, pur sempre terapeutica, perseguita dal chirurgo. Sottolineava la richiamata sentenza che «se il trattamento, eseguito a scopo non illecito, abbia esito sfavorevole, si deve, pur sempre, distinguere l’ipotesi in cui esso sia consentito dall’ipotesi in cui il consenso invece non sia prestato. E si deve ritenere che se il trattamento non consentito ha uno scopo terapeutico, e l’esito sia favorevole, il reato di lesioni sussiste, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale (art. 32, comma 2, Cost.), e che, a fortiori, il reato sussiste ove l’esito sia sfavorevole». Nel contrastare, poi, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale l’oggetto di tutela dell’art. 50 cod. pen. sarebbe limitato alla libertà di autodeterminazione, con conseguente possibilità di ritenere configurabile, in relazione al trattamento medico eseguito senza il consenso, il reato di cui all’art. 610 cod. pen., la medesima sentenza ha precisato che «la formulazione di ordine generale del principio sancito dalla norma, non autorizza l’esclusione della protezione del diritto alla integrità fisica (tra molti altri) e, semmai, soltanto il trattamento medico senza il consenso che pur sempre non cagioni lesioni potrebbe far ipotizzare fatti di violenza privata».
A conclusioni diverse perviene la successiva sentenza Barese (Cass., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132), ove si è affermato che, in tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in assenza di urgente necessità, venga eseguita una operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne abbia determinato la morte, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché, per integrare quest’ultimo, si richiede che l’agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta diretta a provocare una alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona offesa. La disamina si concentra, dunque, essenzialmente sull’elemento soggettivo, giacché «se è vero che la connotazione finalistica della condotta (la finalità terapeutica) è irrilevante – non essendo richiesto il dolo specifico per i reati di lesioni volontarie e percosse – è altrettanto vero che la formulazione dell’art. 584 cod. pen. (“atti diretti a”) fa propendere per la tesi, non da tutti condivisa, che l’elemento soggettivo richiesto per l’omicidio preterintenzionale, quanto all’evento voluto, sia costituito dal dolo diretto o intenzionale con esclusione quindi del dolo eventuale».
D’altra parte – ha puntualizzato ancora la pronuncia in esame – se è vero che l’intentio del medico mal si concilia con l’atteggiamento di chi persegue sin dall’inizio una volontà lesiva, neppure sarebbe lecito affermare che il fine terapeutico escluda siffatta volontà, giacché, in tale ipotesi, si presupporrebbe l’esistenza di un dolo specifico, al contrario non richiesto dalla norma. Al tempo stesso, soggiunge la sentenza, «affermare l’intenzionalità della condotta, ogni volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema della natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l’esistenza della scriminante costituita dal consenso dell’avente diritto». Quanto, poi, all’elemento psicologico del reato di lesioni volontarie, la sentenza afferma che «si avrà l’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente. E poiché – afferma la richiamata pronuncia – l’omicidio preterintenzionale si configura anche se la condotta è diretta a commettere il delitto di percosse, non può escludersi, in astratto, anche se appare difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che l’evento morte non voluto sia conseguente ad una condotta diretta, non a provocare una malattia nel corpo o nella mente, ma ad una condotta qualificabile come percossa».
Alla luce di tale ricostruzione, il consenso del paziente verrebbe ad essere ricondotto nel novero delle scriminanti, che, ad avviso della dottrina prevalente, escludono la antigiuridicità della condotta; sicché, sarebbe lecito l’assunto secondo il quale il consenso stesso «per un verso precluda la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, ma solo nel caso di consenso validamente espresso nei limiti dell’art. 5 cod. civ., per l’efficacia scriminante attribuita dall’art. 50 cod. pen. al consenso della persona che può validamente disporre del diritto; per altro verso, che, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica, o nelle ipotesi previste dalla legge, il consenso non sia necessario». A sua volta, e sempre che non ricorrano le condizioni per ritenere sussistente lo stato di necessità – che varrebbe ad escludere, anche nella ipotesi di dissenso espresso il dolo diretto di lesioni, posto che il medico, nell’intervenire malgrado il dissenso del paziente, mira comunque a salvaguardarne la vita e la salute poste in pericolo – «l’esplicito dissenso del paziente rende l’atto, asseritamente terapeutico, un’indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente ma anche della sua integrità, con conseguente applicazione delle ordinarie regole penali».
Puntualizza ancora la stessa sentenza, la circostanza che la condotta del medico sia orientata a tutelare la salute del paziente e non a cagionare menomazioni della sua integrità, fisica o psichica, permette di «escludere l’intenzionalità della condotta nei casi, non infrequenti, nei quali il medico, nel corso dell’intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situazione che, pur non essendo connotata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, venga invece affrontata immediatamente senza il consenso del paziente; per es. per evitargli un altro intervento e altri successivi disagi o anche soltanto per prevenire pericoli futuri». In tale ultima ipotesi – che assume uno specifico interesse ai fini dell’odierno scrutinio – la medesima sentenza ritiene non configurabile il reato di cui all’art. 610 cod. pen., giacché una simile costruzione rinverrebbe un «ostacolo difficilmente superabile nella previsione della necessità che la condotta dell’agente consista in violenza o minaccia. Quest’ultima sembra proprio da escludere, mentre la violenza potrebbe forse ipotizzarsi nei soli casi di dissenso espresso del paziente al trattamento chirurgico».
L’asse delle riflessioni sembra in parte mutare nella sentenza Sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519, Cicarelli, anche se la portata delle affermazioni che vi compaiono risulta fortemente condizionata dalle peculiarità del caso di specie, nel quale ad un sanitario si addebitava, fra l’altro, di aver praticato un tipo di anestesia diverso da quello preferibile secondo la lex artis, ma per il quale il paziente aveva revocato il proprio consenso. In particolare, si evidenzia come la liceità della condotta del medico, che si caratterizza per le finalità terapeutiche che ne contraddistinguono l’agere, non possa trovare «significanza solo nel consenso entro ovvero oltre la categoria di cui all’art. 50 c.p., ma in coerenza con il principio da esso enunciato». Dunque, «l’agire del chirurgo sulla persona del paziente contro la volontà di costui, salvo l’imminente pericolo di morte o di danno sicuramente irreparabile ad esso vicino, non altrimenti superabile, esita in una condotta illecita capace di configurare più fattispecie di reato, quali violenza privata (art. 610 c.p., la violenza essendo insita nella violazione della contraria volontà), lesione personale dolosa (art. 582 c.p.) e, nel caso di morte, omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)». Ciò che rileva è la violazione del divieto di manomissione del corpo dell’uomo e, quindi, «la violazione consapevole del diritto della persona a preservare la sua integrità fisica nell’attualità – come è ora, a nulla valendo, in simile situazione, il rilievo che questa possa essere, eventualmente, migliorata – e il rispetto della sua determinazione a riguardo del suo corpo», in aderenza al principio personalista della nostra Costituzione, nella specie contrassegnato dagli artt. 2 e 32, secondo comma. Donde l’assunto per il quale «il medico chirurgo non può manomettere l’integrità fisica del paziente, salvo pericolo di vita o di altro danno irreparabile altrimenti non ovviabile, quando questi abbia espresso dissenso».
Nella sentenza Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 35822, Firenzani, trova eco, in campo penale, la tesi – già da tempo affermatasi nella giurisprudenza civile – secondo la quale l’attività medica rinverrebbe la propria autolegittimazione dagli artt. 13 e 32 della Costituzione, giacché «sarebbe riduttivo […] fondare la legittimazione della attività medica sul consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) che incontrerebbe spesso l’ostacolo di cui all’art. 5 c.c., risultando la stessa di per sé legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute, cui il medico è abilitato dallo Stato»; ferma restando la necessità del consenso debitamente informato del paziente, anch’esso costituzionalmente presidiato (cfr, fra le tante, Cass., Sez. III civ., 25 novembre 1994, n. 10014; Sez. III civ., 15 gennaio 1997, n. 364, nonché, più di recente, Sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748; Sez. III civ., 28 novembre 2007, n. 24742; Sez. III civ., 15 settembre 2008, n. 23676). Nell’affermare gli identici principi, la sentenza Firenzani sottolinea che la «legittimità in sé dell’attività medica richiede per la sua validità e la sua concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico», afferendo, esso, alla libertà morale del soggetto e dalla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica, intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea: tutti profili riconducibili al concetto di libertà della persona, tutelato dall’art. 13 Cost. Non sarebbe dunque configurabile, in capo al medico, un “diritto di curare” come espressione di una posizione soggettiva qualificata, derivante dalla abilitazione all’esercizio della professione, giacché essa, per potersi estrinsecare, comporta di regola il consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento sanitario, salvo i casi di trattamento obbligatorio ex lege, o le ipotesi di incapacità a prestare il consenso o di stato di necessità. Pertanto «la mancanza del consenso (opportunamente informato) del malato o la sua invalidità per altre ragioni, determina l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».
Quanto, poi, alle ipotesi delittuose di carattere doloso astrattamente configurabili, le stesse potranno rinvenirsi negli artt. 610, 613 e 605 cod. pen., nel caso di trattamento terapeutico non chirurgico; nel caso, invece, di intervento chirurgico, il reato ipotizzabile è quello previsto dall’art. 582 cod. pen., perché «qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di cura e con esito “fausto”, implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità estrinsecano l’elemento oggettivo di detto reato, ledendo l’integrità corporea del soggetto», avuto riguardo al diritto di ciascuno di privilegiare il proprio stato attuale. «Il criterio di imputazione dovrà essere, invece, di carattere colposo – conclude la sentenza – qualora il sanitario, in assenza di valido consenso dell’ammalato, abbia effettuato l’intervento terapeutico nella convinzione, per negligenza o imprudenza a lui imputabile, della esistenza del consenso».
La medesima linea prosegue, con ulteriori apporti argomentativi, anche nella sentenza della Sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446, P.G. in proc. Volterrani, nella quale si afferma il principio secondo il quale in tema di attività medico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi – ha puntualizzato la sentenza – qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non – nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia – il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all’intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all’art. 582 cod. pen. Infatti, l’attività strumentale posta in essere dal chirurgo – quale l’incisione della cute – è priva di una propria autonomia funzionale, rappresentando null’altro che «un passaggio obbligato verso il raggiungimento dell’obiettivo principale dell’intervento, quello di liberare il paziente dal male che lo affligge». Tale attività si inserirebbe dunque «a pieno titolo, nell’esercizio dell’azione terapeutica in senso lato, che corrisponde all’alto interesse sociale di cui si è detto, interesse che lo Stato tutela in quanto attuazione concreta del diritto alla salute riconosciuto a ogni individuo, per il bene di tutti, dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica e lo fa autorizzando, disciplinando e favorendo la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli organismi, delle strutture e del personale occorrente. Per ciò stesso questa azione, ove correttamente svolta, è esente da connotazioni di antigiuridicità, anche quando abbia un esito infausto».
A proposito, poi, della sussistenza – nel caso di specie – della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., la stessa pronuncia rileva come nella pratica sanitaria, in genere, e di quella chirurgica, in specie, salvo le ipotesi in cui non ricorra l’intento di tutela della salute propriamente intesa, l’attività stessa sarebbe «sempre obbligata, per non dire forzata. Il chirurgo preparato, coscienzioso, attento e rispettoso dei diritti altrui non opera per passare il tempo o sperimentare le sue capacità: lo fa perché non ha scelta, perché quello è l’unico giusto modo di salvare la vita del paziente o almeno migliorane la qualità». Donde l’assunto per il quale sarebbe ravvisabile uno stato di necessità ontologicamente intrinseco alla attività terapeutica, con la conseguenza che «quando il giudice del merito riconosca in concreto il concorso di tutti i requisiti occorrenti per ritenere l’intervento chirurgico eseguito con la completa e puntuale osservanza delle regole proprie della scienza e della tecnica medica, deve, solo per questa ragione, anche senza fare ricorso a specifiche cause di liceità codificate, escludere comunque ogni responsabilità penale dell’imputato, cui sia stato addebitato il fallimento della sua opera».
La giurisprudenza più recente sembra abbandonare le posizioni più estreme – fra quelle sin qui passate in rassegna – per collocarsi in linea con i principi codificati nelle massime, per così dire, intermedie. Così, nella sentenza della Sez. VI, 14 febbraio 2006, n. 11640, Caneschi, si ribadisce il principio secondo cui «l’attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità la manifestazione del consenso del paziente, che non si identifica con quello di cui all’art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento»; derivandone da ciò che la mancanza o la invalidità del consenso «determinano la arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».
Più articolato, anche se non perviene ad approdi sostanzialmente innovativi, si presenta il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza della Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335, p.c. in proc. Huscer, ove si ribadisce, in massima, che, in tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso, il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un’alterazione lesiva della integrità fisica della persona offesa invece necessaria per l’integrazione degli atti diretti a commettere il reato di lesioni richiesti dall’art. 584 cod. pen. Dunque, il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato. Il medico, infatti, di regola e al di fuori di taluni casi eccezionali (allorché il paziente non sia in grado per le sue condizioni di prestare il proprio consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.), non può intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. In questa prospettiva, il consenso, per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e la puntualizzazione della gravità degli effetti del trattamento. Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche quella terminale. Tale conclusione, fondata sul rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione (per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge), sta a significare che il criterio di disciplina della relazione medico-malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte, che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve sempre essere rispettata dal sanitario. Peraltro da tutto ciò «non può farsi discendere la conseguenza che dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie», giacché il contenuto dell’elemento soggettivo di tali reati non è di norma configurabile rispetto alla attività del medico, mentre «il consenso eventualmente invalido perché non consapevolmente prestato non può ex se importare l’addebito a titolo di dolo».
Il medesimo ordine di idee è stato infine ribadito anche dalla sentenza Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37077, Ruocco, intervenuta, peraltro, su una ipotesi di prescrizione di farmaci off label: vale a dire, la somministrazione di medicinali per finalità terapeutiche diverse da quelle riconosciute ai farmaci stessi. In tale sentenza si è, da un lato, confermato il fondamento costituzionale del criterio di disciplina della relazione medico-malato, ed è stato, dall’altro lato, ancora una volta escluso che dalla mancanza di valido consenso possa farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie, o, nel caso di morte, di omicidio preterintenzionale. E ciò perché il sanitario si trova ad agire con una finalità curativa «che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni»; salvo che si versi in situazioni anomale e distorte, «nelle quali potrebbe ammettersi la configurabilità di tali reati: per esempio, nei casi in cui la morte consegua ad una mutilazione procurata in assenza di qualsiasi necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per scopi esclusivamente scientifici». La valutazione penalistica del comportamento del medico, che abbia cagionato un danno per il paziente, non subisce variazioni a seconda che l’attività sia stata svolta con o in assenza del consenso: «il giudizio sulla sussistenza della colpa e quello sulla causalità tra la condotta colposa e l’evento dannoso non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o non il consenso informato del paziente». Da tutto ciò il corollario conclusivo, secondo il quale il consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non può costituire, ove lo stesso trattamento abbia cagionato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo (sulla libertà di autodeterminazione del paziente, come limite al dovere medico di intervenire, v. Cass., Sez. IV, 4 luglio 2005, n. 38852, p.m. in proc. Del Re; Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 16375, p.c. in proc. Di Domenico. Per una posizione volta a privilegiare la possibilità di risolvere i casi in cui l’atto medico è affetto da vizi del consenso, facendo ricorso agli istituti della cosiddetta colpa impropria, attraverso la utilizzazione delle «categorie dell’erronea supposizione della causa di giustificazione (art. 59, c. 4, c.p.) e dell’eccesso colposo nella causa stessa (art. 55 c.p.)», v. Cass., Sez. V, 16 settembre 2008, n. 40252, Beretta).
4. – Dalla disamina testé compiuta emerge, dunque, come primo dato di riflessione, il sostanziale recepimento in sede penale della tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione della attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento, non tanto nella scriminante tipizzata del consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50 cod. pen., quanto nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo messo in luce la circostanza che il bene della salute è tutelato dall’art. 32, primo comma, della Costituzione, «non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo» (sentenza n. 356 del 1991), che impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto «diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati» (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979). Il diritto ai trattamenti sanitari è dunque tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetta dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto» (v., fra le altre, sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n.252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998). Anche al di fuori di tale nucleo, d’altra parte, il diritto a trattamenti sanitari «è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato alla attuazione che il legislatore ordinario ne dà, attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento». Ciò comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino «pieno e incondizionato» nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati sulla falsariga delle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitaria (cfr., ex plurimis, sentenza n. 432 del 2005, n. 304 e 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). Peraltro, proprio in attuazione del principio del supremo interesse della collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell’individuo dall’art. 32 Cost., «l’infermo assurge, nella nuova concezione della assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e che in ciò trovano la loro stessa ragion d’essere» (sentenza n. 103 del 1977).
In tale quadro di riferimento, dunque, sarebbe davvero eccentrico continuare a rinvenire nella sola scriminante del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 cod. pen., la base di semplice “non antigiuridicità” della condotta del medico; e ciò anche senza evocare le problematiche frizioni che una siffatta, angusta prospettiva, potrebbe comportare rispetto ai limiti tracciati dall’art. 5 del codice civile, il cui archetipo e la cui ratio di norma precostituzionale, si saldavano all’esigenza di circoscrivere il diritto dell’individuo di poter fare illimitato “mercimonio” del proprio corpo. È infatti significativa, a tal proposito, la circostanza che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 471 del 1990, nella quale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell’istante, ebbe a fornire una ricostruzione del valore costituzionale dell’inviolabilità della persona come “libertà”, nella quale è postulata e attratta la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. Il che ha consentito alla dottrina di desumere che l’entrata in vigore della Carta costituzionale avrebbe prodotto “modifiche tacite” all’art. 5 cod. civ., in particolare attraverso la sostituzione del concetto statico di integrità fisica, con quello dinamico di salute, di cui all’art. 32 Cost., riconducendo, poi, il concetto ed il limite dell’ordine pubblico ai principi generali dell’ordinamento, come tali non superabili dal singolo, così come enucleati dalla stessa Carta fondamentale. Con l’entrata in vigore della Costituzione, pertanto, e con l’affermarsi del principio personalista ivi enunciato, la quaestio relativa alla portata dell’art. 5 del codice civile non andrebbe più impostata in termini di “potere” di disporre, ma di “libertà” di disporre del proprio corpo, stante il valore unitario e inscindibile della persona come tale; e, quindi, in termini di libertà di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti che in vario modo coinvolgono e interessano il proprio corpo.
L’attività sanitaria, pertanto, proprio perché destinata a realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, ed attuare – in tal modo – la prescrizione, non meramente enunciativa, dettata dall’art. 2 della Carta, ha base di legittimazione (fino a potersene evocare il carattere di attività, la cui previsione legislativa, deve intendersi come “costituzionalmente imposta”), direttamente nelle norme costituzionali, che, appunto, tratteggiano il bene della salute come diritto fondamentale dell’individuo. D’altra parte, non è senza significato la circostanza che l’art. 359 cod. pen. inquadri fra le persone esercenti un servizio di pubblica necessità proprio i privati che esercitano la professione sanitaria, rendendo dunque davvero incoerente l’ipotesi che una professione ritenuta, in sè, “di pubblica necessità», abbisogni, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata, che escluda l’antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, ancorché attuate secondo le regole dell’arte e con esito favorevole per il paziente. Se di scriminante si vuol parlare, dovrebbe, semmai, immaginarsi la presenza, nel sistema, di una sorta di “scriminante costituzionale”, tale essendo, per quel che si è detto, la fonte che “giustifica” l’attività sanitaria, in genere, e medico chirurgica in specie, fatte salve soltanto le ipotesi in cui essa sia rivolta a fini diversi da quelli terapeutici (è il caso, come è noto, degli interventi a carattere sperimentale puro o scientifico, e degli interventi che si risolvano in un trattamento di pura estetica). Come, quindi, l’attività del giudice che adotti, secondo legge, una misura cautelare personale non potrà integrare il delitto di sequestro di persona, e ciò non perché la sua condotta è “scriminata” “semplicemente” dall’art. 51 cod. pen., ma in quanto direttamente “coperta” dall’art.13 Cost., allo stesso modo può dirsi “garantita” dalla stessa Carta l’attività sanitaria, sempre che ne siano rispettate le regole ed i presupposti.
5. – Dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori, salvo i casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dall’art. 32, secondo comma, Cost. e dal diritto alla salute, inteso come libertà di curarsi, discende che il presupposto indefettibile che “giustifica” il trattamento sanitario va rinvenuto nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. Presupposto, anche questo, che rinviene base precettiva, e, per così dire, “costitutiva”, negli stessi principi dettati dalla Carta fondamentale. Sul punto, basterà richiamare una recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008), nella quale la tematica del consenso informato è stata scandagliata ex professo, offrendosi dell’istituto del consenso al trattamento medico un quadro definitorio dettagliato e del tutto sintonico con gli approdi cui era già pervenuta, come si è fatto cenno, la giurisprudenza di questa Corte. Il Giudice delle leggi ha infatti avuto modo di puntualizzare che il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”». D’altra parte, ha osservato la Corte, anche numerose fonti internazionali prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti sanitari. Così, «l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, premesso che gli Stati aderenti “riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”, dispone che “tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore”». A sua volta, ha rammentato ancora la Corte, «l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”; l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che “ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”». «La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico – ha ancora precisato la Corte – si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall’art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), dall’art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto dalla legge».
La circostanza, dunque, che il consenso informato trovi il suo fondamento direttamente nella Costituzione, e segnatamente negli artt. 2, 13 e 32 della Carta, pone in risalto – secondo il Giudice delle leggi – la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: «quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.
Discende da ciò – ha concluso la Corte – che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale».
6. – I principi enunciati dalla Corte costituzionale, scolpiti, alla luce della pluralità di fonti che concorrono a rafforzarne gli enunciati, rappresentano, dunque, la ineludibile base precettiva sulla quale poter configurare la legittimità del trattamento sanitario in genere e della attività medico-chirurgica in specie: con l’ovvia conseguenza che, ove manchi o sia viziato il consenso “informato” del paziente, e non si versi in situazione di incapacità di manifestazione del volere ed in un quadro riconducibile allo stato di necessità, il trattamento sanitario risulterebbe eo ipso invasivo rispetto al diritto della persona di prescegliere se, come, dove e da chi farsi curare. Ed è proprio in quest’ultima prospettiva che assume uno specifico risalto la normativa – non poco evolutasi nel corso del tempo – elaborata dagli organismi professionali in campo di deontologia medica; giacché da essa, per un verso, si chiarisce la portata del “circuito informativo” che deve collegare fra loro medico e paziente, in vista di un risultato che – riguardando diritti fondamentali – non può non essere condiviso; e, dall’altro lato, è destinata a concretare, sul terreno del diritto positivo, le regole che costituiscono il “prescrizionale” per il medico, e la cui inosservanza è fonte di responsabilità, non necessariamente di tipo penale.
A seguito, infatti, della Convenzione di Oviedo, anche il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri il 3 ottobre 1998, ha proceduto ad una revisione del concetto di consenso informato, elaborando una definizione dello stesso più in linea con i parametri interpretativi suggeriti dalla stessa Convenzione. L’art. 30 del nuovo codice, infatti, ha previsto che il medico debba fornire al paziente «la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate». Dietro esplicita richiesta del paziente, inoltre, il medico dovrà fornire tutte le ulteriori informazioni che gli siano richieste. L’art. 32 ha a sua volta stabilito che il medico non debba intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente; con l’ulteriore necessità della forma scritta per la manifestazione di tale consenso nell’ipotesi in cui la prestazione da eseguire comporti possibili rischi per l’integrità fisica del soggetto. L’art. 34 ha infine stabilito che il «medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona». Da simili principi, profondamente innovativi rispetto a quelli enunciati nel precedente codice del 1995, si è tratto, quindi, il convincimento che fosse ormai superata la configurazione della attività del medico come promanante da soggetto detentore di una “potestà” di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto medico-paziente (al di fuori di qualsiasi visione paternalistica) nel contesto di quella che è stata definita come una sorta di “alleanza terapeutica”; in sintonia, d’altra parte con una più moderna concezione della salute, che trascende dalla sfera della mera dimensione fisica dell’individuo per ricomprendere anche la sua sfera psichica.
Simili risultati sono stati poi ribaditi anche nel successivo codice deontologico, approvato dalla medesima Federazione il 16 dicembre 2006, ed il cui art. 35 conferma, appunto, che il «medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente», aggiungendo – quale ulteriore conferma del principio della rilevanza della volontà del paziente come limite ultimo dell’esercizio della attività medica – che «in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona».
Ferma restando, dunque, la sicura illiceità, anche penale, della condotta del medico che abbia operato in corpore vili “contro” la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trattamento sanitario praticato, trattandosi di condotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell’altrui volere, l’ipotesi controversa, sulla quale occorre soffermarsi, riguarda invece il caso in cui, anche se “in assenza” di consenso espresso allo specifico trattamento praticato, il risultato dello stesso abbia prodotto un beneficio per la salute del paziente. E ciò perché, non necessariamente il mancato rispetto delle regole di deontologia medica e degli stessi principi affermati in tema di consenso informato dalla Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità determinano la automatica applicabilità delle fattispecie penali che, “tradizionalmente”, sono state evocate a tale riguardo. Occorre, infatti, verificare se quelle fattispecie, pur nell’ambito – e nei limiti – di un percorso ermeneutico che adegui la peculiarità del caso alla struttura delle norme (certo “pensate” per altri fini), siano o meno suscettibili di “attrarre” nella propria sfera precettiva il “fatto” di cui qui si tratta, senza debordare dai confini entro i quali è consentita l’interpretazione nel campo del diritto penale sostanziale.
7. – In tale cornice, occorre, dunque, preliminarmente esaminare se – con riferimento alla particolare vicenda che qui rileva – il mutamento del tipo di intervento operatorio, effettuato (in ipotesi) senza che tale variatio fosse stata in precedenza assentita dal paziente, malgrado il relativo esito fausto, integri o meno il delitto di violenza privata che i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto di ravvisare nella specie, riqualificando in tal senso l’originaria imputazione di lesioni personali volontarie aggravate.
Al riguardo, non può non rilevarsi come gli orientamenti giurisprudenziali che si sono espressi a favore di tale impostazione hanno scarsamente approfondito il tema, mettendo piuttosto in luce il fatto che l’assenza del consenso comprometterebbe, non il valore della integrità fisica in sé, quanto, piuttosto, quello della libera formazione del volere: con la conseguenza di ritenere per questa via praticabile la soluzione della violenza privata, non tanto sulla base di argomentati rilievi circa la conformità del “fatto” al tipo normativo, quanto per la ritenuta “ontologica” incompatibilità che è dato ravvisare tra l’attività medico-chirurgica e il reato di lesioni volontarie.
Assai più articolata è, invece, la posizione della dottrina. A proposito, infatti, del problema della sottoposizione del paziente ad un intervento chirurgico diverso da quello che questi aveva in precedenza autorizzato – paziente che dunque versa in stato di completa incoscienza per effetto della anestesia totale praticatagli – si è osservato che, a differenza di quanto stabiliva l’art. 154 del codice Zanardelli (e sulla base del quale era stata elaborata una antica e autorevole dottrina), nell’art. 610 del codice vigente la violenza non sarebbe più posta in rapporto con una perturbazione dell’altrui libera formazione del volere, ma con un comportamento concreto – di azione, di tolleranza o di omissione – non voluto dal soggetto passivo. Considerato, quindi, che la “violenza” non richiederebbe alcuna mediazione intellettiva da parte di chi la subisce e che essa è concepibile anche nei confronti di un soggetto incapace di dissentire o consentire – come, appunto, il soggetto anestetizzato – si afferma che il chirurgo, nell’eseguire un intervento diverso da quello consentito, esplicherebbe una energia fisica sul corpo del paziente, per tale via tenendo una condotta “violenta”, integrante una vis absoluta, perché il paziente, per le condizioni nelle quali si trova, non può opporre alcuna resistenza.
Tale tesi non può essere condivisa. Al riguardo, va infatti rammentato, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di puntualizzare che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione ed azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v. in tal senso, Cass., Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 5407/03, De Bortolo; Sez. V, 17 giugno 2002, n. 30175, P.G. in proc. Rossello; Sez. V, 16 maggio 2002, n. 24175, P.G. in proc. Cardilli). E si è pure puntualizzato, in proposito, che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610, cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. L’azione o l’omissione, che la violenza o la minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono però essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria, ma non quello di violenza privata (Cass., Sez. V, 18 aprile 2000, n. 2480, P.M. in proc. Ciardo). D’altra parte, versandosi, nella specie, in una ipotesi di violenza personale “diretta”, deve convenirsi con quanti ritengono che la nota caratterizzante tale forma di violenza vada ravvisata nella idea della aggressione “fisica”; vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la vita, l’integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto passivo.
Il che sembra rendere del tutto impraticabile l’ipotesi che siffatti requisiti possano ritenersi soddisfatti nella specifica ipotesi che qui interessa. La violenza, infatti, è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza. Ma poiché, nella specie, la violenza sulla persona non potrebbe che consistere nella operazione; e poiché l’evento di coazione risiederebbe nel fatto di “tollerare” l’operazione stessa, se ne deve dedurre che la coincidenza tra violenza ed evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
D’altra parte, anche il requisito della “costrizione” presenta, con riferimento alla ipotesi del paziente anestetizzato che abbia acconsentito ad altro intervento chirurgico ed alla relativa anestesia, elementi di intrinseca problematicità, che vanno ben al di là della questione, dibattuta in dottrina, se i delitti contro la libertà della persona possano essere commessi nei confronti di un soggetto che versi in stato di incoscienza. Il concetto di costrizione, postula, infatti, il dissenso della vittima, la quale subisce la condotta dell’agente e per conseguenza di essa è indotta a fare, tollerare od omettere qualche cosa, in contrasto con la propria volontà. Nei confronti del paziente anestetizzato pleno iure, perché nel quadro di un concordato intervento terapeutico, il chirurgo che si discosti da quell’intervento e ne pratichi un altro potrà dirsi commettere un fatto di abuso o di approfittamento di quella condizione di “incapacitazione” del paziente, ma non certo di “costrizione” della sua volontà, proprio perché, nel frangente, difetta quel requisito di contrasto di volontà fra soggetto attivo e quello passivo che costituisce presupposto indefettibile, insito nel concetto stesso di coazione dell’essere umano, “verso” (e, dunque, per realizzare consapevolmente) una determinata condotta attiva, passiva od omissiva.
Va inoltre considerato – come la difesa dell’imputato ha puntualmente messo in luce nella memoria difensiva – che la non riconducibilità nel perimetro applicativo dell’art. 610 cod. pen., della condotta del chirurgo che “approfitti” della condizione di anestetizzato del paziente per mutare il tipo di intervento chirurgico concordato, si desume, univocamente, anche dalle precise scelte legislative operate in riferimento alla fattispecie, strutturalmente “omologa”, dettata dall’art. 609-bis cod. pen. In essa, infatti, il legislatore ha ritenuto di introdurre una espressa equiparazione normativa tra l’ipotesi di costringimento, con violenza o minaccia, a subire atti sessuali, e l’ipotesi del compimento dell’atto sessuale «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa»: eventualità, quest’ultima, che certamente si realizza anche nell’ipotesi in cui la vittima sia – come nel caso di paziente anestetizzato – in condizioni di totale incoscienza. Ciò sta dunque a significare che lo stesso legislatore, nel dettare la disciplina relativa ad altra ipotesi di violenza personale, ha dovuto dettare una apposita disposizione per equiparare condotte evidentemente fra loro non sovrapponibili, così da escludere che l’approfittamento della condizione di incapacità, possa, naturalisticamente e giuridicamente, equivalere ad un fatto di per sé integrante violenza.
Per altro verso, una ulteriore conferma della impraticabilità della tesi che ritiene configurabile, nella specie, il delitto di violenza privata, può desumersi pure dalle prospettive coltivate al riguardo de iure condendo. È significativo, infatti, che nella bozza di articolato presentata il 25 ottobre 1991 dalla Commissione istituita dal Ministro della Giustizia con decreto dell’8 febbraio 1988 per la predisposizione di un disegno di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice penale (cosiddetta Commissione Pagliaro) si sia avvertita la necessità di prevedere, all’ art. 70, comma 1, n. 4), una specifica disposizione, nel capo relativo ai reati contro la libertà morale (ma in piena autonomia – ed è proprio questo l’aspetto che qui rileva – dal delitto di violenza privata, previsto nel punto n. 1) – destinata a porre come direttiva la previsione, quale delitto, della «attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un’attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza il consenso dell’avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave). Escludere la punibilità – prevedeva ancora la ipotesi di norma di delega – quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona».
L’esistenza, quindi, di un “vuoto normativo” da colmare era stata sin da quell’epoca lucidamente avvertita.
8. – Esclusa, quindi, la possibilità di ritenere integrato, nel caso di specie, il delitto di violenza privata, occorre esaminare quella che è stata ritenuta per lungo tempo l’alternativa “naturalisticamente” privilegiata: vale a dire il reato di lesioni di cui all’art. 582 cod. pen. E ciò non solo per completare la risposta al quesito in ordine al quale queste Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi; ma anche perché la tematica è stata direttamente trattata nel procedimento a quo, in quanto il delitto originariamente contestato all’imputato era stato proprio il reato di lesioni personali volontarie aggravato.
Ebbene, una significativa parte della giurisprudenza e della dottrina, è concorde nel mettere in luce un dato assolutamente incontestabile: vale a dire la sostanziale incompatibilità concettuale che è possibile cogliere tra lo svolgimento della attività sanitaria, in genere, e medico-chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che deve sussistere perché possa ritenersi integrato il delitto di lesioni volontarie. Una condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuovere un male non può essere messa sullo stesso piano di una condotta destinata a cagionare quel “male”. Ciò non esclude, però, che l’atto chirurgico integri – ove isolato dal contesto del trattamento medico-terapeutico – la tipicità del fatto lesivo, rispetto al quale l’antigiuridicità non può che ricondursi alla disamina del corretto piano relazionale tra medico e paziente: in una parola, al consenso informato, che compone la “istituzionalità” della condotta “strumentale” del chirurgo, costretto a “ledere” per “curare”. Il versante problematico si sposta, dunque, dalla antigiutidicità, derivante dal mancato consenso al diverso tipo di intervento chirurgico in origine assentito, alla “tipicità” delle lesioni dell’intervento in sé e delle conseguenze che da tale intervento sono scaturite: giacché, se l’atto operatorio ha in definitiva prodotto non un danno, ma un beneficio per la salute, è proprio la tipicità del fatto, sub specie di conformità al modello delineato dall’art. 582 cod. pen., a venire seriamente in discussione.
La questione, pertanto, finisce per coinvolgere direttamente la disamina della nozione stessa di “malattia”, ai sensi dell’art. 582 cod. pen., giacché anche a questo riguardo le interpretazioni offerte da giurisprudenza e dottrina si sono non poco evolute nel corso del tempo.
Per lungo tempo, infatti, specie in giurisprudenza, il concetto di malattia ha fortemente risentito di quanto era stato al riguardo precisato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, giacché in essa si era puntualizzato che era stato fatto uso della «espressione , correttamente scientifica, di malattia, anziché quella di danno nel corpo o perturbazione della mente, [l’art. 372 del codice Zanardelli, puniva, infatti, a titolo di lesione personale, la condotta di chi, «senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione nella mente»], giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali».
Simile approccio definitorio è stato, infatti, pedissequamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, rimasta, sino ad epoca recente, consolidata nell’affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 2 febbraio 1984, n. 5258, De Chirico; Sez. V, 14 novembre 1979, n. 2650, Miscia; Sez. I, 30 novembre 1976, n. 7254, Saturno; Sez. I, 11 ottobre 1976, n. 2904, Carchedi).
Sul punto, però, non può non convenirsi con quanti ritengono che il concetto di “malattia”, più che evocare l’impiego di un elemento descrittivo della fattispecie, rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica, tale da far sì che il fenomeno morboso, altrimenti apprezzabile da chiunque in termini soggettivi e del tutto indistinti, presenti, invece, i connotati definitori e di determinatezza propri del settore della esperienza – quella medica, appunto – da cui quel concetto proviene. Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde – al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio – nell’intendere la “malattia” come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di “malattia”, correttamente intesa.
Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all’inverso, una modificazione di quest’ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell’organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di “malattia”, quale evento naturalistico del reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Per altro verso, non è senza significato la circostanza che nel codice, la lesione non sia definita in sé – quale semplice “rottura” della unità organica – ma in relazione all’”evento” che essa deve determinare: e cioè, appunto, una “malattia” del corpo o della mente. La circostanza, quindi, che la malattia può riguardare tanto l’aspetto fisico che quello psichico dell’individuo, e poiché tali due aspetti sono stati fra loro alternativamente considerati dal legislatore (attraverso l’uso della disgiuntiva “o”), se ne può desumere che, unitario dovendo essere il concetto di malattia e considerato che non può evocarsi una alterazione “anatomica” della mente, l’unica alterazione che è possibile immaginare, come comune ai due accennati aspetti, è proprio – e soltanto – quella funzionale. D’altra parte, il concetto stesso di “durata” della malattia – sulla cui base è parametrata la procedibilità e la gravità del reato – non può che confermare una propensione al recepimento normativo della nozione “funzionalistica” della malattia, del tutto in linea con i tradizionali approdi definitori cui è pervenuta, anche se con varietà di accenti, la medicina legale.
A tale impostazione mostra, d’altra parte, di aderire anche un significativo filone di giurisprudenza di questa Corte, attento a ricondurre il concetto di “malattia” nell’ambito di un paradigma di offensività strutturalmente coeso con la nozione scientifica del concetto stesso, secondo la dichiarata intentio legis fatta palese dal Guardasigilli, nella richiamata Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ma poi “tradita” nel contenuto definitorio trasfuso in quel documento e supinamente recepito dalla giurisprudenza prevalente.
Una prima, sensibile innovazione interpretativa rispetto alla tesi tradizionale è stata, infatti, offerta dalla sentenza Sez. IV, 14 novembre 1996, n. 10643, P.C. in proc. Francolini, ove si è affermato che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Deriva da ciò – ha concluso la pronuncia – che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità.
In linea con simili affermazioni si collocano anche Sez. V, 15 ottobre 1998, n. 714, Rocca, Sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 3448, Perna, e la più recente sentenza Cass., Sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505, Pagnani, la quale, all’esito di un percorso ricostruttivo delle diverse opinioni misuratesi sul tema, ha anch’essa conclusivamente ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.
Accedendo, dunque, ad una impostazione per così dire “funzionalistica” del concetto di malattia, se ne devono trarre i necessari riverberi anche per ciò che attiene all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 582 cod. pen., giacché, se si ritiene che non possa integrare il reato la lesione che coincida, come evento causalmente derivato, in una mera alterazione anatomica senza alcuna apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, se ne deve dedurre che l’elemento psicologico non potrà non proiettarsi a “coprire” anche la conseguenza “funzionale” che dalla condotta illecita è derivata. Per la verità, la giurisprudenza di questa Corte si è mostrata propensa a ritenere che per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l’intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica; basta quindi – secondo tale impostazione – il dolo generico, che deve reputarsi sussistere – sia pure nella forma eventuale – anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l’agente abbia previsto come probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l’evento lesivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 7 giugno 1996, n. 6773, P.M. in proc. Poma; Sez. VI, 13 ottobre 1989, n.3103, Lavera; Sez. V, 25 novembre 1986, n. 3038/87, Zito; Sez. V, 12 aprile 1983, n. 4419, Negovetich). Discende, poi, da tale orientamento la tesi della identità del dolo delle lesioni volontarie rispetto a quello delle percosse (Cass., Sez. V, 12 ottobre 1983, n. 9448, Ferrario; Sez. V, 3 febbraio 1984, n. 1564, Dal Pozzo).
Anche a voler prescindere dalla dubbia condivisibilità teorica di siffatta ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie, resta il fatto che essa oblitera un dato normativo di ineludibile risalto, quale è quello rappresentato dal fatto che l’evento naturalistico del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. si compone di un frammento “definitorio” – la lesione – che si specifica in un altro evento che dal primo deriva: appunto, la malattia, a sua volta da intendersi nel senso che si è dianzi delineato. Se, dunque, si cagiona sul derma dell’individuo una soluzione di continuo che può integrare la nozione di “lesione”, ciò è ancora in conferente, sul versante del trattamento medico-chirurgico, agli effetti della integrazione del precetto, se ad essa non consegua una alterazione funzionale dell’organismo. Pensare che questa “conseguenza” sia estranea alla sfera dell’elemento psicologico, equivale ad estrapolare dall’evento del reato un solo elemento definitorio, frantumandone, arbitrariamente, l’unitarietà che ad esso ha ritenuto di imprimere il legislatore. Sotto questo profilo, dunque, una diversa interpretazione non solo appare inaccettabile da un punto di vista di disamina “strutturale” della fattispecie – giacché la malattia finirebbe per atteggiarsi alla stregua di una “eccentrica” condizione obiettiva di punibilità – ma anche in grave frizione con il principio di colpevolezza, sancito dall’art. 27, primo comma, della Costituzione, per il quale – secondo la costante interpretazione ad esso data dalla Corte costituzionale (v. da ultimo, la sentenza n. 322 del 2007 e le altre ivi richiamate) – è postulato un coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto, rappresentato quantomeno dalla colpa, in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica, fra i quali non può non essere annoverata proprio la “malattia”.
9. – Alla stregua dei riferiti rilievi è dunque possibile trarre alcune conclusioni. Una prima considerazione, che appare per molti aspetti dirimente agli specifici fini che qui interessano, riguarda le peculiarità che caratterizzano, rispetto alla attività sanitaria in genere, l’intervento medico-chirurgico realizzato per fini terapeutici. In quest’ultimo frangente, infatti, la condotta del medico è non soltanto teleologicamente orientata al raggiungimento di uno specifico obiettivo “prossimo”, quale può essere, in ipotesi, la riuscita, sul piano tecnico-scientifico, dell’atto operatorio in sé e per sé considerato, quanto – e soprattutto – per realizzare un beneficio per la salute del paziente. È quest’ultimo, infatti, il vero bene da preservare; ed è proprio il relativo risalto costituzionale a fornire copertura costituzionale alla legittimazione dell’atto medico. L’atto operatorio in sé, dunque, rappresenta solo una “porzione” della condotta terapeutica, giacché essa, anche se ha preso avvio con quell’atto, potrà misurarsi, nelle sue conseguenze, soltanto in ragione degli esiti “conclusivi” che dall’intervento chirurgico sono scaturiti sul piano della salute complessiva del paziente che a quell’atto si è – di regola volontariamente – sottoposto.
Ecco già, dunque, un primo approdo. Le “conseguenze” dell’intervento chirurgico ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori dell’ordinamento, non potranno coincidere con l’atto operatorio in sé e con le “lesioni” che esso “naturalisticamente” comporta, ma con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano della valutazione complessiva della salute. Il chirurgo, in altri termini, non potrà rispondere del delitto di lesioni, per il sol fatto di essere “chirurgicamente” intervenuto sul corpo del paziente, salvo ipotesi teoriche di un intervento “coatto”; sebbene, proprio perché la sua condotta è rivolta a fini terapeutici, è sugli esiti dell’obiettivo terapeutico che andrà misurata la correttezza dell’agere, in rapporto, anche, alle regole dell’arte. È, quindi, in questo contesto che andrà verificato l’esito, fausto o infausto, dell’intervento e quindi parametrato ad esso il concetto di “malattia” di cui si è detto. È ben vero, a questo riguardo, che la dottrina ha puntualmente evidenziato le difficoltà che – a cagione della pluralità di considerazioni, di ordine clinico e di altro genere, che tale giudizio comporta – possono compromettere una valutazione certa e obiettiva in ordine ai risultati scaturiti, per la salute del paziente, dall’intervento medico-chirurgico. Ma si tratta di rilevi che, pur se non trascurabili, pertengono ad aspetti di merito che vanno affrontati e risolti nella competente sede.
Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto così eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato – nel quadro generale della “salute” del paziente – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia da cui lo stesso era affetto. Dunque, e per concludere sul punto, non potrà ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., proprio per difetto del relativo “evento”. In tale ipotesi, che è quella che ricorre nella specie, l’eventuale mancato consenso del paziente al diverso tipo di intervento praticato dal chirurgo, rispetto a quello originariamente assentito, potrà rilevare su altri piani, ma non su quello penale.
Proprio sul versante della “opinabilità” della valutazione dei risultati conseguiti dall’intervento chirurgico effettuato per fini terapeutici, una parte significativa della dottrina ha fatto leva per desumere come il difetto del consenso informato allo specifico atto operatorio eseguito possa, in fin dei conti, far ritenere che il concetto stesso di “salute” e di esito più o meno fausto del trattamento chirurgico dovrebbe necessariamente postulare anche l’apprezzamento e la scelta consapevole dello stesso paziente: il quale ben può avere, della propria salute, una opinio affatto diversa da quella del medico e che, come tale, deve essere – trattandosi di diritto inviolabile della persona – adeguatamente cautelata e rispettata.
Il rilievo coglie senz’altro nel segno, ma soltanto in una (auspicabile) prospettiva de iure condendo. Sul piano del fatto tipico descritto dall’art. 582 cod. pen., infatti, il concetto di malattia – e di tutela della salute – non può che ricevere una lettura “obiettiva”, quale è quella che deriva dai dettami della scienza medica, che necessariamente prescinde dai diversi parametri di apprezzamento della eventuale parte offesa. È evidente, comunque, che per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente: ad evitare – quindi – che possa essere soltanto la “monologante” scelta del medico ad orientare e tracciare gli obiettivi terapeutici da perseguire, negligendo ciò che il paziente abbia potuto indicare al riguardo.
Ove, invece, l’esito dell’intervento non sia stato fausto, nei sensi dianzi delineati, la condotta del sanitario, avendo cagionato una “malattia”, realizzerà un fatto conforme al tipo: e rispetto ad essa potrà dunque operarsi lo scrutinio penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso informato, l’atto medico sia fuoriuscito dalla innanzi evidenziata “copertura costituzionale”. Ciò non toglie, peraltro, che, nell’ambito della imputazione del fatto a titolo soggettivo – trattandosi pur sempre di condotta volta a fini terapeutici – accanto a quella logica incoerenza di siffatto atteggiamento psicologico con il dolo delle lesioni di cui all’art. 582 cod. pen., già posta in luce dalla prevalente dottrina e dai più recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte potranno assumere un particolare risalto le figure di colpa impropria, nelle ipotesi in cui – a seconda dei casi e delle varianti che può assumere il “vizio” del consenso informato – si possa configurare un errore sulla esistenza di una scriminante, addebitabile ad un atteggiamento colposo, ovvero allorché i limiti della scriminante vengano superati, sempre a causa di un atteggiamento rimproverabile a titolo di colpa (artt. 55 e 59, quarto comma, cod. pen.).
10. – Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2009, n. 18

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 14 del 29 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle
strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia
di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in
Toscana») ed in particolare l’art. 9;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 29 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n.
17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 174
del 16 marzo 2009;
Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso
nella seduta del 1° aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso
nella seduta del 20 marzo 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n.
293;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire uniformita’ di disciplina su tutto il
territorio della Regione e la qualita’ della promozione del
territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i
soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a
rispettare gli standards minimi di qualita’;
2. La disciplina uniforme della gestione della strada da parte
dei comitati e’ considerata una priorita’ per la realizzazione delle
finalita’ della legge, e’ necessario pertanto introdurre l’adozione
da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione;
3. Al fine di garantire la trasparenza ed un piu’ efficace
controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per
la elaborazione del regolamento di gestione;
4. L’immagine uniforme e coordinata di tutte le strade
riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalita’ principali
della legge, pertanto e’ necessario definire con apposito atto il
logo-cornice e stabilire l’installazione della segnaletica lungo
tutto il percorso;

Si approva il presente regolamento
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all’art. 9
della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade
della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche
alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di
promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Art. 2

Standards minimi di qualita’ degli operatori economici

1. Gli operatori economici presenti nella zona geografica delle
strade di cui all’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 e che
partecipano al comitato promotore, devono produrre secondo gli
standards minimi di qualita’ previsti nel regolamento per la gestione
della strada e, se esiste un disciplinare di produzione, operare nel
rispetto di esso.

Art. 3

Standards minimi di qualita’ dei soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) legge regionale n. 10/2008

1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e)
della legge regionale n. 10/2008 presenti nella zona geografica della
strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a
esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e
sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 4 Standards minimi di qualita’ dell’attivita’ degli enti locali 1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall’itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a: a) svolgere un’attivita’ di comunicazione e promozione della strada; b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 5 Domanda di riconoscimento della strada (art. 9, comma 2, lettere a) e b) legge regionale n. 10/2008) 1. La domanda di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008 e’ presentata, di norma, con modalita’ telematiche dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale che provvede al riconoscimento con proprio atto entro il termine di sessanta giorni. 2. Le modalita’ telematiche sono disciplinate con atto della Giunta regionale, in forma standardizzata ed interoperabile con il sistema informativo regionale. 3. Alla domanda e’ allegato un progetto organico ed integrato predisposto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 contenente: a) una relazione che evidenzia le finalita’ turistiche, culturali ed economiche e le modalita’ di realizzazione delle stesse; b) l’individuazione: 1) dei luoghi della produzione e commercializzazione; 2) dei luoghi di formazione degli operatori e degli artisti; 3) delle botteghe di scuola artigiane; 4) dei musei e delle raccolte; 5) dei centri di documentazione e degli archivi storici della produzione; 6) dei luoghi di esposizione permanente o temporanea; 7) del sito o dei siti di estrazione e produzione delle materie prime. 4. Alla domanda e’ allegata inoltre la seguente documentazione: a) una cartografia in scala non inferiore ad 1:50.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente; b) il regolamento per la gestione della strada di cui all’art. 8; c) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008; d) l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore e relativa dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta; e) la bozza del logo della strada rispondente ai parametri previsti dalla Regione; f) il nome della strada.

Art. 6 Immagine coordinata delle strada (art. 9, comma 2, lettera f) legge regionale n. 10/2008) 1. L’immagine coordinata della strada si realizza mediante l’installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica. 2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, deve essere identificata ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), e dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Al fine di offrire un’immagine coordinata ed unitaria delle varie strade, il dirigente della competente struttura regionale definisce il logo-cornice, in armonia grafica con i loghi delle altre strade tematiche riconosciute dalla Regione.

Art. 7

Tipologie e caratteristiche dell’attivita’ di comunicazione

1. L’attivita’ di comunicazione comprende tutte le azioni
finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada
insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio
della strada, anche attraverso la predisposizione di un centro
espositivo e di un centro di documentazione e di informazione.
2. L’attivita’ di comunicazione, in particolare, e’ finalizzata
alla realizzazione e alla diffusione di materiale
tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.
3. L’attivita’ di comunicazione puo’ essere svolta dal comitato
di gestione oppure da organismi legalmente rappresentanti di
associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e
valorizzare l’insieme delle strade della Toscana ed il relativo
territorio.

Art. 8 Regolamento per la gestione della strada 1. Il comitato promotore adotta il regolamento per la gestione della strada. il regolamento prevede: a) la descrizione dei prodotti della strada; b) le modalita’ di adesione e di esclusione; c) la definizione degli standards minimi di qualita’ previsti dall’art. 2; d) l’impegno a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualita’ previsti agli artt. 2, 3 e 4; e) l’obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti; f) l’obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti; g) le modalita’ di gestione degli spazi espositivi; h) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Art. 9
Modalita’ ed esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle
condizioni necessarie per il riconoscimento della strada (art. 9,
comma 2, lettera c) legge regionale n. 10/2008).
1. La Giunta regionale svolge la vigilanza ed il controllo sul
comitato di gestione e sul rispetto da parte dello stesso delle
condizioni per il riconoscimento della strada.
2. A tal fine il comitato di gestione invia alla competente
struttura della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una
relazione programmatica sulle attivita’ da svolgere nel corso
dell’anno corredata dall’elenco dei componenti aggiornato al 31
dicembre dell’anno precedente. La relazione e’, inoltre, corredata
dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di
gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla
composizione originaria o alla precedente relazione.
3. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni
anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione
amministrativa e finanziaria delle attivita’ svolte nel corso
dell’anno precedente.

Art. 10
Contenuti e modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso
dei contributi, rendicontazione, controlli e revoca (art. 9, comma
2, lettere d) ed e) legge regionale n. 10/2008).
1. Le domande di contributo di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 10/2008 sono presentate secondo le modalita’ previste
dagli appositi bandi che disciplinano anche le modalita’ di
rendicontazione.
2. Nei bandi sono specificati i casi e le modalita’ di revoca
totale o parziale in conformita’ al presente regolamento ed alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attivita’ produttive).
3. Gli ulteriori benefici economici cui puo’ accedere il comitato
di gestione, nel rispetto dei requisiti richiesti, sono previsti
dall’art. 8 della legge regionale n. 10/2008.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana..

Firenze, 22 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0462&tmstp=1260865246976

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e
territoriale tra le Condizioni primarie per un ordinato svolgimento
della vita Civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di
leale Collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla
realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente
legge.
2. La presente legge, nel rispetto della Competenza statale in
materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della Competenza
residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e
della Competenza primaria attribuita alla Regione in materia di
ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione
di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio
regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31
dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
Competenza regionale in materia di protezione Civile) e successive
modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e
dello svolgimento dei servizi di’ polizia locale dei Comuni, delle
Province e delle loro forme associative, e detta i Criteri generali
per l’accesso ai ruoli di’ polizia locale e per la realizzazione di
un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della
polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono
strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura
della legalita’ e alla prevenzione dei fenomeni di illegalita’.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro,
realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana,
intesa come l’insieme delle condizioni atte a garantire lo
svolgimento di un’ordinata e civile convivenza e la qualita’ della
vita nelle citta’ e nel territorio regionale.

Art. 2

Politiche regionali

1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli
interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche
di contrasto alla criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza
degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui
fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte
all’influenza della criminalita’ nella vita sociale e produttiva e la
prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne
sostiene l’attivita’ operativa e favorisce il coordinamento al fine
di rendere uniforme il servizio sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei
dati relativi all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia
locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati
a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo
di servizi per l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di
situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al
coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la
polizia locale e tra questa e le Forze dell’ordine presenti sul
territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di’ politiche di sicurezza
transfrontaliere.

Art. 3

Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto
delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in
attuazione e a completamento della politica regionale sulla
sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale
competente, l’Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di
seguito denominato «Osservatorio».
2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia
di sicurezza e per la realizzazione di’ politiche integrate
attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche
in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di
criminalita’ e insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione
degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla
repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree piu’
degradate e ad alto tasso di criminalita’ sul territorio di
competenza del singolo ente locale.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di’ cui al comma 2,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni con universita’ degli studi, istituti di ricerca e
altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed
esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta,
devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le informazioni
relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel
dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della
sicurezza.
4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e
programmazione, anche tenendo conto delle specificita’ territoriali,
nonche’ funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli
interventi di’ cui alla presente legge. In particolare,
l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di
criminalita’, in generale, che si verificano sul territorio
regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di
emarginazione e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di
criminalita’ e pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo
spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso
di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura,
dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza
di controllo del territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di
insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento
per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti
scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i’
dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale
sulle attivita’ di analisi e valutazione effettuate e sui progetti
realizzati.
5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di’ sicurezza. Ha sede
presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza,
rimane in carica per la durata della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza,
con funzioni di Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione
civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale
Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di
Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia
della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal
Comitato tecnico di cui all’art. 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della
Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali,
rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco
di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune
con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
associazioni di volontariato e solidarieta’ maggiormente
rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio
regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un
membro supplente per i casi di assenza o impedimento.
7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti
previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo
richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di
amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore,
dirigenti regionali ed esperti.
9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni
volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di’ un terzo dei
componenti e puo’ essere articolato in sottocommissioni per aree
tematiche.
10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in
servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza,
determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in
Comuni diversi da quello in cui si svolgono i’ lavori
dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di missione
previsto per i dipendenti regionali.

Art. 4 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro il 1° marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti: a) le situazioni di’ criticita’ in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualita’ della vita, all’ordinata e civile convivenza; b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalita’; c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana; d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza; e) i patti locali di sicurezza urbana; f) le priorita’, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita’ di finanziamento degli interventi. 2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l’altro, i seguenti interventi: a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio; b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative; c) realizzazione di’ iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all’istituzione del «vigile di quartiere»; d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu’ deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita’ e al rischio dell’incolumita’ personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne; e) interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private, edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale; f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale; g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio; h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza; i) interventi coordinati per la sicurezza delle attivita’ produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di’ criminalita’. 3. I patti locali di’ sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana e’ promosso da uno o piu’ Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed e’ teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati’ dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell’ordine dello Stato presenti’ sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono: a) l’analisi dei problemi di’ sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini; b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste. 4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Art. 5 Volontari per la sicurezza 1. Al fine di favorire il rispetto della legalita’ e migliorare la qualita’ della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l’impiego del volontariato e dell’associazionismo, ivi comprese le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine, nel rispetto dei principi e delle finalita’ previste dalle leggi statali e regionali in materia. L’operativita’ delle associazioni e’ subordinata alla stipula di’ apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati. 2. L’impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, e’ volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. 3. Il comandante o il responsabile del Servizio di’ polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita’, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d’impiego, e lo tiene a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza per almeno un anno. 4. Al fine di assicurare adeguata uniformita’ sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita’ dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attivita’: a) le modalita’ esecutive del servizio svolto; b) le dotazioni e l’abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito; c) la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste; d) la copertura assicurativa da garantire per l’esercizio delle attivita’, 5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono scritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di’ cui al comma 4 sono disciplinati anche l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei volontari per la sicurezza. 6. La Regione contribuisce alle spese per l’acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.

Art. 6 Collaborazione con soggetti di vigilanza privata 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita’ di’ avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di’ guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attivita’ di presidio del territorio. 2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attivita’ sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di’ polizia locale, le Forze di’ polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente: a) tutela del patrimonio pubblico; b) sorveglianza di’ luoghi pubblici; c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica. 3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalita’ indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell’ente che ne ha richiesto l’ausilio. 4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.

Art. 7 Contributi per la sicurezza delle attivita’ produttive, commerciali e turistiche 1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche, dai fenomeni di criminalita’, sia mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell’esercizio dell’attivita’, sia mediante forme di contribuzione a rimborso parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi. 2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attivita’ di’ cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti e di imprenditori dei distretti industriali, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio di criminalita’. 3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «de minimis» previsto dalla normativa comunitaria. 4. La Giunta regionale, nell’ambito delle deliberazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 4, determina i criteri e le priorita’ per l’assegnazione del finanziamento ai progetti, le modalita’ di presentazione degli stessi e i limiti del contributo finanziario della Regione a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo e provvede al riparto delle risorse da assegnare.

Art. 8

Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia
locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e
le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di
polizia locale in modo da assicurare l’assolvimento dei compiti ad
essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia
locale in conformita’ alla normativa vigente e svolgono, nell’ambito
delle competenze istituzionali dell’ente locale di’ cui fanno parte,
le seguenti funzioni:
a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle
ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle
competenti autorita’, la cui adozione o esecuzione sia di’ competenza
degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull’integrita’ e la conservazione del patrimonio
pubblico dell’ente locale;
c) prestano servizi d’ordine, di’ vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 64/1986;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e
rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti
locali;
f) collaborano, d’intesa con le autorita’ competenti, alle
operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita’ o disastri,
nonche’ di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di’ tutela
dell’ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della
normativa statale;
k) forniscono supporto all’attivita’ di controllo relativa ai
tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di’ rappresentanza e di’ scorta del
gonfalone;
m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.
4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all’Assessore da
essi delegato, ovvero all’organo individuato ai sensi dell’art. 14,
comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e
dei compiti di polizia locale e il potere di’ impartire le direttive
al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di’ cui
all’articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia
locale, per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell’attivita’ di polizia giudiziaria, i
comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio
informativo e la collaborazione con altri comandi di’ polizia locale
e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di
procedura penale.
6. Nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste
dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del
territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in
concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana
degli ambiti territoriali di’ riferimento.

Art. 9 Servizi per conto di terzi 1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivita’ imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l’utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivita’ conformi all’art. 8. 2. Per le suddette attivita’, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivita’ richieste da enti pubblici.

Art. 10 Principi organizzativi 1. Per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l’organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuita’ operativa. 2. Per Corpo di’ polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori. 3. I Comuni nei quali non e’ istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l’istituzione di’ Corpi di polizia locale in forma associata. 4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori. 5. I Comuni disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita’: a) previsione di’ almeno una unita’ operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita’ di organico si’ arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell’unita’ di riferimento piu’ vicina; b) svolgimento delle attivita’ di polizia locale, in ogni giorno dell’anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario: 1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unita’: almeno sei ore medie di servizio giornaliero; 2) Corpi di’ polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unita’: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio; 3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unita’: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio; 4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita’: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio; c) svolgimento delle attivita’ di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all’utilizzo dell’abito civile. 6. Le Province disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneita’ una unita’ operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti. 7. Al fine di garantire l’efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l’esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di’ carattere stagionale. 8. La determinazione delle unita’ operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di’ lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all’orario di’ servizio effettivamente svolto.

Art. 11

Coordinamento regionale della polizia locale

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato
tecnico di cui all’art. 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e
previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati
atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all’attivita’
della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei
requisiti minimi di’ omogeneita’ della dotazione organica dei Corpi
di’ polizia locale in relazione alla densita’ della popolazione
residente, all’estensione territoriale e alla rete viaria,
all’intensita’ dei flussi di circolazione, di’ pendolarismo e
turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio,
industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico
pertinente.
2. La Regione attua il coordinamento dell’organizzazione della
polizia locale anche mediante l’adozione dei regolamenti previsti
dall’art. 25.
3. La Regione definisce le procedure operative da seguire
nell’espletamento del servizio di polizia locale e promuove
l’adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un
rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto
della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della
polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della
Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche
delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
5. Allo scopo di potenziare l’operativita’ della polizia locale e
di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessita’, la
Regione promuove l’istituzione di un numero telefonico unico
attraverso il quale attivare il comando piu’ vicino al luogo in cui
si richiede l’intervento.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0481&tmstp=1260865246976

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 febbraio 2009, n. 6 Regolamento sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 24 marzso 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 26 gennaio 2009; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l’incompatibilita’ ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all’art. 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche. 2. Resta ferma la particolare disciplina sull’incompatibilita’ tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale. 3. Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 2 Incompatibilita’ 1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ incompatibile: a) con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati; b) con l’esercizio del commercio, dell’industria e con altre attivita’ di impresa nonche’ con qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata; c) con l’assunzione di cariche in societa’ costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche e’ connessa, anche per delega, la direttiva e remunerata amministrazione della societa’. 2. Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ compatibile l’assunzione: a) di cariche non remunerate in societa’ cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese; b) di cariche in societa’ ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell’indennita’ di carica sono riservate alla Provincia; c) di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro. 3. E’ comunque vietato esercitare attivita’ di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 4. L’assunzione delle cariche di cui al comma 2 non e’ soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 5.

Art. 3 Norme particolari per il personale del Corpo forestale 1. Salvo il rispetto delle norme generali sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi con l’appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attivita’: a) Sindaco, Assessore comunale, Presidente di comunita’ comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un’azienda municipalizzata; b) Presidente di un consorzio di bonifica, di un’interessenza o di un’amministrazione separata di beni di uso civico; c) membro di Giunta di un’amministrazione separata di beni di uso civico; d) Presidente provinciale o distrettuale dell’Associazione cacciatori Alto Adige o rettore di riserva di caccia; e) Comandante di un Corpo dei vigili del fuoco volontario; f) Gestore di un’acqua da pesca nell’ambito della propria circoscrizione di vigilanza. 2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l’Ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio ed il posto di custodia ittico-venatorio. 3. Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresi’ applicazione le disposizioni speciali sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi previste per questo personale.

Art. 4

Norme particolari per il personale del Corpo permanente dei vigili
del fuoco

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non e’
consentito ricoprire i seguenti incarichi nei corpi e nelle unioni
dei vigili del fuoco volontari: Vicecomandante, Comandante, Ispettore
di zona, Ispettore distrettuale, Vicepresidente distrettuale,
Presidente distrettuale, Vicepresidente dell’Unione provinciale e
Presidente dell’Unione provinciale. Non e’ altresi’ consentita
l’assunzione di incarichi dirigenziali in altre organizzazioni di
soccorso. Rimangono, inoltre, salve le norme generali
sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi.
2. Il Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco puo’
aderire ad un’associazione di soccorso o ad un corpo dei vigili del
fuoco volontari, previa autorizzazione del Comandante del Corpo
permanente. L’adesione non deve pregiudicare la possibilita’ di
impiego nel Corpo permanente.
3. In ogni caso, il personale del Corpo permanente dei vigili del
fuoco non puo’ essere impiegato in altre operazioni di soccorso sei
ore prima dell’inizio del servizio.

Art. 5 Autorizzazione all’esercizio di un’attivita’ lucrativa 1. Previa autorizzazione, e’ consentito esercitare ogni forma di attivita’ lucrativa o comunque remunerata, incluse le cariche in societa’ a scopo di lucro, nel rispetto dei seguenti limiti: a) l’attivita’ puo’ essere svolta solamente al di fuori dell’orario di lavoro; b) non e’ consentito l’uso delle strutture e dei mezzi dell’amministrazione di appartenenza; c) i relativi proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche, non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno, tenendo conto degli elementi retributivi spettanti, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l’indennita’ di missione; d) l’impegno settimanale non puo’ superare il 20 per cento dell’orario di lavoro settimanale a tempo pieno; e) le relative attivita’ non possono dare luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, il personale comunica annualmente all’amministrazione, entro il termine e secondo le modalita’ stabilite dalla stessa, i proventi lordi dell’attivita’ autorizzata. 3. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa puo’ essere autorizzato anche in caso di assenza retribuita e in caso di assenza non retribuita. 4. In caso di assenza non retribuita per particolari motivi personali o di sospensione cautelare disciplinare senza assegno alimentare, puo’ essere autorizzato, per un limitato periodo, lo svolgimento di una seconda attivita’, anche a tempo pieno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto ed imprevisto disagio personale. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo nonche’ in caso di possibile conflitto di interesse o di possibile pregiudizio al corretto adempimento dei compiti d’ufficio, l’autorizzazione e’ immediatamente revocata. Il personale informa in ogni caso immediatamente il diretto superiore nonche’ la ripartizione competente per il personale. 6. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dal direttore preposto alla struttura competente per il personale, sentito il direttore di ripartizione o equiparato preposto. 7. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa senza autorizzazione o in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comporta, ai sensi e nei limiti stabiliti dal competente contratto collettivo, l’applicazione di sanzioni disciplinari. I proventi percepiti senza autorizzazione e quelli che superano il limite previsto dal presente articolo spettano, nella misura stabilita dal contratto collettivo, all’Amministrazione di appartenenza.

Art. 6

Lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi

1. Le disposizioni sull’incompatibilita’ di cui all’art. 2, comma
1, non trovano applicazione nei confronti del personale assunto
dall’amministrazione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un
periodo determinato, per la copertura di posti riservati
preventivamente ad esperti esterni.
2. Il personale assunto in servizio per la copertura di posti a
tempo parziale puo’ essere autorizzato a svolgere una seconda
attivita’ lucrativa, anche alle dipendenze di terzi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al
personale che, in seguito al passaggio ad un rapporto di lavoro a
tempo parziale, non ottenga il ripristino del rapporto di lavoro a
tempo pieno.
4. Lo svolgimento della seconda attivita’ di lavoro prevista al
presente articolo presuppone che tale attivita’ non arrechi
pregiudizio alle esigenze di servizio e sia compatibile con
l’attivita’ istituzionale dell’amministrazione.
5. Non appena l’amministrazione offre la possibilita’ di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trovano
applicazione le norme sull’incompatibilita’ per il lavoro a tempo
pieno.

Art. 7

Attivita’ connesse con i compiti istituzionali e remunerate da terzi

1. Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali,
svolge saltuariamente attivita’ remunerate all’amministrazione da
terzi, puo’ essere assegnata un’indennita’ di istituto, tenendo conto
dell’ammontare dei compensi percepiti dall’amministrazione e delle
risorse impiegate dalla stessa per la relativa attivita’.

Art. 8

Conferimento di incarichi a personale collocato a riposo

1. Al personale collocato in pensione anticipata di anzianita’
prima del raggiungimento dei limiti di eta’ previsti dalla vigente
normativa provinciale per il collocamento a riposo d’ufficio, non
possono essere conferiti, nel quinquennio successivo alla cessazione
dal servizio, incarichi retribuiti da parte degli enti di cui
all’articolo 1, comma 1.
2. Al fine di garantire per indifferibili esigenze di servizio il
regolare svolgimento dell’attivita’ istituzionale e’ consentito
conferire un incarico retribuito di breve durata al personale che ha
gia’ svolto l’attivita’ medesima ed e’ in possesso della specifica
competenza non altrimenti reperibile a breve all’interno e all’estero
dell’amministrazione.

Art. 9

Anagrafe delle prestazioni

1. Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle
prestazioni, i soggetti pubblici e privati che conferiscono un
incarico ad un dipendente degli enti di cui all’art. 1 sono tenuti ad
informare immediatamente l’amministrazione di appartenenza, nonche’ a
trasmettere alla stessa la documentazione fiscale sui compensi
corrisposti, salvo che vi abbia gia’ provveduto il personale
interessato.
2. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1, gli enti trasmettono le autorizzazioni previste dal presente
regolamento anche ai soggetti committenti.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 23 marzo 2001, n. 11;
b) l’art. 24 del decreto del Presidente della Provincia del 11
settembre 2003, n. 36;
c) gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge provinciale 3
luglio 1959, n. 6.
Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente
legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a
persone di sesso femminile e maschile.
Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone
concrete, andra’ sempre usato il genere grammaticale corrispondente.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di
farlo osservare.
Bolzano, 4 febbraio 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0368&tmstp=1260865246976