DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ stata istituita a Vienna nel 1961 dall’Istituto internazionale del teatro (ITT) che e’ la piu’ importante organizzazione internazionale non governativa nel campo delle arti e della scena, creata nel 1948 per iniziativa dell’UNESCO e di personalita’ famose nel campo del teatro; Considerato, altresi’, che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro e’ celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell’IIT di un centinaio di Paesi del mondo; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ volta a richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico sull’importanza del teatro quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l’amicizia tra i popoli e vuole rappresentare, altresi’, un’opportunita’ sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi volesse intraprendere tale carriera; Ritenuta l’opportunita’ di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese; Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ha chiesto il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Emana la seguente direttiva: E’ riconosciuta a livello nazionale la «Giornata Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 176

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2009

Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, personale dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 11-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l’art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. Viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco in data 7 marzo 2009, n. 1661, del Ministero della difesa – Ufficio legislativo in data 27 luglio 2009, n. 33615, in merito alle assunzioni del personale dell’Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in data 13 marzo 2009, n. 97010, del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 agosto 2009, n. 6326, del Comando generale della guardia di finanza in data 28 luglio 2009, n. 251917, con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. 2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2009 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-11&task=dettaglio&numgu=288&redaz=09A14645&tmstp=1260778842210

Cassazione II civile del 5/11/2009 N. 23543 Sanzioni, contravvenzioni, circolazione stradale, parcheggio, pagamento (2009-12-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Il Prefetto di Lecce impugna la sentenza n. 2262 del 2005 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 10 ottobre 2005, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna intimata, snc avverso ordinanza ingiunzione 3564/02 del Prefetto di Lecce che la ingiungeva il pagamento di Euro 38,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7 C.d.S., avendo lasciato in sosta il proprio veicolo in area di sosta regolamentata a pagamento oltre i limiti di orario segnalato sullo scontrino.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, affermando che si era realizzato "un rapporto di natura privata che prevede da una parte le offerte di un servizio agli automobilisti e dall’altra il pagamento del servizio stesso", concludendo che si trattava di un inadempimento contrattuale di natura privata. Ricorre l’amministrazione che formula due motivi di ricorso.

Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimata.

Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione le la falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., comma 5, poichè tale norma prevede che il sindaco possa determinare l’area destinata a parcheggio su cui autorizzare la sosta, subordinando al pagamento della somma determinata, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa e il successivo quindicesimo comma de lo stesso art. 7 stabiliva poi la sanzione pecuniaria nel caso di violazione delle disposizioni sulla sosta regolamentata.

Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, posto che nessun rilievo poteva avere la circostanza, dedotta dal Giudice di Pace, secondo la quale "nessuno dei cartelli stradali predisposti dal Comune di Lecce recavano indicato l’avviso che in caso di scadenza del titolo si procederà a sanzionare il comportamento con l’applicazione dell’art. 7 C.d.S.".

Nel caso in questione, infatti, anche in relazione alla norma citata, non risultava scusabile l’ignoranza della norma giuridica. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Tale richiesta va accolta. Il ricorso è fondato e va accolto.

Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a "tempo", è certo che l’omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l’inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa "durata" (espressamente contemplata dall’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d’ intralcio o di pericolo alla circolazione. D’altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta "onerosa" in relazione al tempo, comportano "in re ipsa" l’onere per l’utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall’osservanza delle regole menzionate) di "penali" e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare.

A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: "in tema di violazioni al codice della strada , l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell’autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell’ente pubblico" (Cass. 2006 n. 14736).

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

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Cassazione Sez. Tributaria – Ord. del 26.11.2009, n. 24933 Presunzioni, tributario (2009-12-09)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Toscana recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Firenze n. 41/20/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente medesimo avverso l’ avviso di accertamento n. R5G1101585 per SSN e lrpef 1996.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Lo S. ha depositato memoria; Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art 32 comma1, n. 2 del dpr 600/73 n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Formula il quesito di diritto: se sia o meno conforme a diritto e in particolare all ‘art. 32 comma 1 n. 2 del dpr 600/73 la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere non sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dalla predetta norma (onde superare la presunzione legale relativa di redditualità dei versamenti bancari risultanti dai conti del contribuente) I ‘allegazione fattuale e probatoria della circostanza che i versamenti stessi siano stati effettuati da soggetto privo di collegamento alcuno con l’attività professionale del soggetto accertato e legato a quest’ultimo esclusivamente da rapporti solo personali, per ciò che fratello della convivente

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 3 del dpr 600/73 e dell’art. 2697 cc. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Formula il quesito: ‘ se sia o meno conforme a diritto e in specie alla disposizione di cui all’art. 37 comma 3 del dpr 600/ 73, la decisione dei giudici di secondo grado di ritenere che possano assumersi per redditi di un soggetto le somme risultanti dal conto bancario di altro soggetto ancorché non si sia previamente e specificamente data, neppure in via presuntiva la prova della intestazione fittizia di tale ultimo conto.

Entrambe le censure sono inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente il problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quali quelle prospettate dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. Un. Sentenza n. 10313 del 05/05/2006). ln tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Sez. 5, Sentenza n. 10345 del 07/05/2007); la valutazione dei mezzi di prova è comunque rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

Con un terzo motivo di gravame il ricorrente assume l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La CTR non avrebbe chiarito le ragioni per le quali non avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare la prova liberatoria di cui all’art. 32 la circostanza, attestata dalle distinte di versamento e dagli assegni bancari prodotti in giudizio, che i versamenti siano stati operati da conto di un soggetto radicalmente estraneo all’attività professionale di quello accertato e ad esso legato esclusivamente da rapporti di tipo personale.

La censura è inammissibile in quanto, nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può Iimitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3 Sentenza n. 3267 del 12/02/2008)

La censura è comunque infondata. La Ctr ha ritenuto non plausibili operazioni di giroconto solo per pagare lavori di ristrutturazione, stante la mancanza di fatture e di ricevute di pagamento dei lavori, la indicazione della provenienza del denaro e la destinazione del giroconto, così consentendo l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Alla luce di quanto sopra non possono condividersi le argomentazioni formulate dallo S. con la propria memoria, ed il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria

il 26.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.