DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l’obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009, con il quale e’ stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010; Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale; Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all’obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, con il quale e’ stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed in particolare la lettera g), relativa all’attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Decreta: E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010, per le quali, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 15 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Registrato alla Corte dei conti i 13 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 4

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-14&task=dettaglio&numgu=290&redaz=09A14896&tmstp=1260864839746

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178 Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14-12-2009

testo in vigore dal: 29-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile, ed in particolare l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall’articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle promulgazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L’art. 87 della Costituzione conferisce tra l’altro,
al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo
economico, la «semplificazione, la competitivita’ nonche’
in materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:
«Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). – 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell’aumento della sua produttivita’, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita’ dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell’azione pubblica, nonche’ della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e’ delegato ad adottare, secondo le modalita’ e i
principi e criteri direttivi di cui all’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia’
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle
competenze e riordino degli organi, in base a principi di
efficienza, efficacia ed economicita’, anche al fine di
assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore
della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali; b) trasformazione, fusione o
soppressione degli organismi di cui al presente comma in
coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi
ai sensi della lettera a); c) raccordo con le altre
strutture, anche di natura privatistica, operanti nel
settore della formazione e dell’innovazione tecnologica; d)
riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.
– La legge 23 agosto 1988, n. 440 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005).
«14. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza».
Per il testo dell’art. 24, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Natura e finalita’ 1. La Scuola, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ un’istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l’obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitivita’ del sistema economico e produttivo italiano. 2. La missione della Scuola e’ quella di svolgere attivita’ di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attivita’ di analisi e di ricerca, al fine di: a) promuovere e diffondere la cultura dell’efficacia e dell’efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilita’ economica; b) promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale; c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione; d) promuovere e sostenere l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacita’ di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione; e) promuovere, coordinare e sostenere l’adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualita’, dell’efficacia e dell’economicita’ del sistema complessivo; f) promuovere e sostenere l’adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicita’; 3. La Scuola e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola e’ iscritta nell’apposito schedario dell’anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

– Si riporta il testo del terzo comma dell’art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa
e didattica).
«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e’
istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Art. 3 Compiti 1. Per adempiere alla missione di cui all’articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita’ nell’ambito delle seguenti competenze principali: a) attivita’ di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all’estero ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15; c) attivita’ di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; d) attivita’ di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche’ con il settore privato; e) attivita’ di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; f) attivita’ di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell’eccellenza nell’attivita’ di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull’economia e la societa’, anche in collaborazione con universita’ e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa’ private; g) attivita’ di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; h) attivita’ di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell’uso dell’e-editing; i) attivita’ di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione a tale fine delegato, della qualita’ delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attivita’ di monitoraggio; l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell’ambito di tutte le attivita’ di competenza della Scuola; m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in funzione del perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 2. 2. La Scuola puo’ promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche’ stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita’.

– Si riporta il testo del comma 2, lettera g),
dell’art. 6, legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti):
«2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita’ del
dirigente, in qualita’ di soggetto che esercita i poteri
del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse
umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso
della competenza con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
1) individuazione dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’ufficio al quale e’ preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttivita’;
3) utilizzo dell’istituto della mobilita’
individuale di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo
criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza
delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita’
del dirigente, in relazione agli effettivi poteri
datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva
produttivita’ delle risorse umane assegnate e
sull’efficienza della relativa struttura nonche’, all’esito
dell’accertamento della predetta responsabilita’, il
divieto di corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale,
senza giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei
casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita’ civile dei dirigenti
alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di
appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei
dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita’
disciplinare, omettano di avviare il procedimento
disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero
in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f) prevedere che l’accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure
selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei
posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a
regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori delle
procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato
al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a
sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dell’Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita’ determinate, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto
anche conto delle disposizioni previste nell’art. 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che,
mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia
concordato un apposito programma per assicurare un’adeguata
offerta formativa ai fini dell’immediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
vigore; h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento
o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la
relativa disciplina ai principi di trasparenza e
pubblicita’ ed ai principi desumibili anche dalla
giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, escludendo la conferma dell’incarico
dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento
dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli
obiettivi indicati al momento del conferimento
dell’incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall’amministrazione, e ridefinire, altresi’, la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione,
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle
quote percentuali di dotazione organica entro cui e’
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura
del Comitato dei garanti di cui all’art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare
riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche’
sull’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o della mancata
conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli
obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell’ambito delle singole strutture cui puo’
essere attribuita la misura massima del trattamento
medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
valutazione di cui all’art. 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita’ per
i dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto
alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
all’autorita’ politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita’
nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne piu’ ampia
l’applicazione e di valorizzare il relativo periodo
lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita’ professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con particolare
riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli
che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la componente della retribuzione legata
al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i
dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l’indennita’
di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente articolo, non
abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati
coerenti con i principi contenuti nella presente legge.».
– Si riporta il testo dell’art. 32 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all’estero). – 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita’
stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati
candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche’ presso gli
organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra’ essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere
rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall’Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all’estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata
all’estero e’ valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Comitato di programmazione;
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.

Art. 5

Il Comitato di programmazione

1. Il Comitato di programmazione e’ presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro
rappresentante, ed e’ composto dal Presidente della Scuola; dal
Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal
Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;
dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle universita’ italiane o
da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o
rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, a tal fine delegato.
2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:
a) approva il piano strategico triennale della Scuola;
b) valuta la qualita’ ed i risultati dell’attivita’ formativa e di
ricerca;
c) fornisce indirizzi sull’attivita’ scientifica della Scuola.
3. Per la validita’ delle riunioni e’ sufficiente la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del
Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in
servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; e’
convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno. La
nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione
alle riunioni non da’ titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi
tipo.

Art. 6 Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e’ composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da’ titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all’articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell’organizzazione interna della Scuola. 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente e’ nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, ed e’ scelto tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri
parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata
qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per
almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o
ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,
istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo’ essere
confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l’intera durata dell’incarico, e’ collocato nella
posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i
rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente e’ vertice dell’istituzione, ne ha la
rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E’
responsabile dell’attivita’ didattica e scientifica della Scuola,
nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo
le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola,
propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di
gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il
bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente
amministrativo, nonche’ le variazioni di bilancio; esercita tutte le
altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal
regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale
della Scuola.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo,
da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole
nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di
chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e
disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato
scientifico consultivo e’ nominato con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Presidente
della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni
consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla
sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attivita’ formative
della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed
internazionali. La partecipazione alle riunioni non da’ titolo ad
emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8 Il Dirigente amministrativo 1. Il Dirigente amministrativo e’ responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attivita’ di supporto alla funzione didattica e scientifica. 2. Il Dirigente amministrativo e’ nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalita’ previste dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato. 3. Il Dirigente amministrativo: a) e’ titolare del centro di responsabilita’ amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonche’ il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all’ articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5; b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; d) approva l’indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita’ professionali richieste dal comma 6.».
– Si riporta il testo dell’art. 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). – 1. Gli
organi di indirizzo politico-amministrativo, con il
supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all’art. 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei
sistemi di controllo di gestione presenti
nell’amministrazione.».

Art. 9 Responsabili di settore 1. La Scuola e’ strutturata in settori di attivita’ per un numero massimo di quattro. 2. I responsabili di ciascun settore di attivita’ sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati. 3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita’ organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo. 4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e’ stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili. 5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

Art. 10

I docenti della scuola

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal
Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore
a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui
all’articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile.
Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di
amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri
parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di
elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri
oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
all’articolo 15. Per l’espletamento dei suddetti incarichi i docenti
sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico conservano il
trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche
temporaneamente, di attivita’ di insegnamento e puo’ conferire a
persone di comprovata professionalita’ incarichi finalizzati allo
svolgimento di ricerche e studi.
4. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti
di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari,
nonche’ tra esperti di comprovata professionalita’ anche stranieri.
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti
dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili
di settore, con le modalita’ stabilite nelle delibere di nomina.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-14&task=dettaglio&numgu=290&redaz=009G0190&tmstp=1260864839746

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177 Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14-12-2009

testo in vigore dal: 29-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile, ed in particolare, l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l’articolo 176; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’ culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Visto l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell’articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 76, 87, 92, 95 e
117 della Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e’ il capo
dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 92. Il Governo della Repubblica e’ composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.».
«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e’
responsabile. Mantiene la unita’ di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attivita’ dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 117. La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
– La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140
supplemento ordinario.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale», e successive
modificazioni:
2. Pubblico impiego.
1. Il Governo delle Repubblica e’ delegato a emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno o piu’ decreti legislativi, diretti al
contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della
spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell’efficacia e della produttivita’, nonche’ alla sua
riorganizzazione; a tal fine e’ autorizzato a:
a) – ll) (Omissis);
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu’ razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi’ la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
– Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
42.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 aprile 1994, n. 609, recante «Regolamento recante norme
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’ per
l’informatica nella pubblica amministrazione», e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1994, n.
256.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205,
supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive
modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e
successive modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
– Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
«Disposizioni urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i
beni e le attivita’ culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita’ dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre
misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive
modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2006):
«188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanita’ (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche’ per le universita’ e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita’.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 634 e 635,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2008), e successive
modificazioni:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell’economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche’
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17, commi da 20 a
22 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
«20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell’Autorita’, in
caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente".
22. L’articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ abrogato.».
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° giugno 2007, n. 110, recante «Il nuovo regolamento per
la gestione delle spese del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2007, n. 173.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza
portafoglio, on. prof. Renato Brunetta» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
– Si riporta il testo dell’articolo 24, della legge 18
giugno 2009, n. 69:
«Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione) – 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell’aumento della sua produttivita’, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita’ dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell’azione pubblica, nonche’ della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e’ delegato ad adottare, secondo le modalita’ e i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia’
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a principi di efficienza,
efficacia ed economicita’, anche al fine di assicurare un
sistema coordinato e coerente nel settore della formazione
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della
pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la
ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della
lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura
privatistica, operanti nel settore della formazione e
dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.».

Art. 2 Natura e finalita’ dell’Ente 1. Ai sensi dell’articolo 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA». 2. DigitPA e’ un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Art. 3 Funzioni 1. Al fine di conseguire le finalita’ di cui all’articolo 2, DigitPA opera, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attivita’, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: a) funzioni di consulenza e proposta. L’Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l’utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell’ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita’ di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche’ di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L’Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall’ordinamento; opera come autorita’ di certificazione della firma digitale ed e’ preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall’ordinamento; contribuisce all’attuazione di iniziative volte all’attivita’ di informatizzazione della normativa statale vigente; c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L’Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruita’ economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attivita’ di monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attivita’ delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e qualita’ dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull’impatto di iniziative innovative nel settore dell’ICT; d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attivita’ di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettivita’ (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita’ previste dall’ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni. 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita’ tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell’Ente e’ reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e’ trasmessa da DigitPA a detta Autorita’. 4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 22, l’Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia’ attribuita al CNIPA, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

– Si riporta il testo dell’articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 16 (Attivita’ consultiva) – 1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara’ reso, che comunque non puo’
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e’
in facolta’ dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall’espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo’ essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

Art. 4

Organi

1. Sono organi di DigitPA:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 5 Il Presidente 1. Il Presidente e’ scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, e’ collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. 3. Il Presidente, che e’ responsabile dell’attivita’ dell’Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l’attuazione. 4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall’articolo 3, comma 1. 5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l’ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente e’ sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente puo’ conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri. 6. Il Presidente puo’ delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 6. 7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita’ di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attivita’ secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente e’ posto, altresi’, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell’ambito di quelli previsti all’articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13. 10. Il Presidente puo’ avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell’ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all’articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all’amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attivita’ tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

– Si riporta il testo dell’articolo 80, comma 2, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
«2. Il Presidente del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione e’ componente
di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti
della Commissione restano in carica per un biennio e
l’incarico e’ rinnovabile.».
– Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
rimanda alle note delle premesse.

Art. 6 Il Comitato direttivo 1. Il Comitato direttivo e’ composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita’ tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell’attivita’ dell’Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera: a) il piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l’attuazione avvalendosi dell’Ufficio per il controllo strategico di cui all’articolo 5, comma 8; b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze; c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilita’ economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l’individuazione delle prestazioni per le quali e’ consentito il ristoro dei costi; e) i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). 3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parita’ di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7 Il Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori e’ l’organo di controllo di regolarita’ amministrativa e contabile previsto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il Collegio dei revisori e’ composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’incarico di Presidente e’ conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico. Uno dei componenti e’ designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e l’altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall’ordinamento. Allo stesso e’ affidato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«2. La progettazione d’insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l’attivita’ di valutazione e controllo strategico
supporta l’attivita’ di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e’
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l’attivita’ di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo articolo 8;».
– Si riporta il testo dell’articolo 2409-bis del Codice
Civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile) – Il controllo
contabile sulla societa’ e’ esercitato da un revisore
contabile o da una societa’ di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e’ esercitato da
una societa’ di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e’ soggetta alla disciplina dell’attivita’ di
revisione prevista per le societa’ con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa.
Lo statuto delle societa’ che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo’ prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e’ costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».

Art. 8 Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale, di cui all’articolo 11, comma 2, e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L’incarico e’ conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. E’ responsabile dell’amministrazione dell’ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell’ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell’ente, da’ attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita’ di DigitPA in relazione alle finalita’ istituzionali. Dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, e’ collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e puo’ chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facolta’ di intervento e proposta, senza diritto di voto. 3. Il Direttore Generale nell’assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell’ente, convenzioni, accordi e contratti. 4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. 5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalita’ che garantiscano ampia flessibilita’ nell’impiego di tali risorse. 6. Il Direttore Generale puo’ conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l’attivita’ di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalita’ ed ai compiti delle Aree e degli Uffici. 7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l’Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento». 8. Il Direttore Generale e’ titolare dell’unico centro di responsabilita’ amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonche’ il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

Art. 9 Incompatibilita’ 1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte. 2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell’Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell’Ente medesimo. 3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi societa’. Ferme restando le norme sulle incompatibilita’ previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale e’ incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attivita’ professionale.

Art. 10

Indennita’ e compensi

1. Le indennita’ di carica del Presidente e del Direttore Generale
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima attuazione
sono confermate le indennita’ percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un’indennita’ di
importo pari al settanta per cento dell’indennita’ del Presidente.

Art. 11

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l’assetto della sua struttura
organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme
generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica
amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione
tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al
Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attivita’ amministrative,
finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.
2. L’organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto
della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto,
prevede l’ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore
generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non
generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all’articolo
5, comma 9, e dell’area, di livello dirigenziale non generale, posta
alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all’articolo 8, comma
7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale,
di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle
missioni affidate all’ente stesso.

rt. 12 Dotazione organica 1. La dotazione organica e’ determinata nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA puo’ essere rideterminata, nei limiti delle disponibilita’ economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell’approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo’ avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita’ economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.

Art. 13 Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile 1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo’ ricorrere, nei limiti della disponibilita’ economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unita’. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all’articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e’ fissato nel limite di dieci unita’. 2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell’Ente, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, e’ determinato in relazione alla professionalita’ posseduta e alle funzioni che si intendono conferire. 3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilita’ economiche esistenti. 5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l’Ente puo’, altresi’, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonche’ di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita’:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita’ che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell’attivita’ informatica
nonche’ a supporto dell’attivita’ didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche’ senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e’
causa di responsabilita’ amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e’ soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del
presente decreto.».
– Si riporta il testo dell’articolo 36, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) –
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall’articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita’ organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell’articolo 70, del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e’ possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’
nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo’ comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra’ conto in sede di valutazione
dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanita’ (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche’ per le universita’ e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita’.».

Art. 14

Norme sul personale

1. L’assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure
selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto
previsto all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma e’
iscritto, ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).
2. I dipendenti dell’Ente conformano la propria condotta ai codici
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e
alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Art. 15

Regolamento di contabilita’

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e’ adottato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il regolamento di contabilita’ di
DigitPA.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, si
applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-14&task=dettaglio&numgu=290&redaz=009G0189&tmstp=1260863372334

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ stata istituita a Vienna nel 1961 dall’Istituto internazionale del teatro (ITT) che e’ la piu’ importante organizzazione internazionale non governativa nel campo delle arti e della scena, creata nel 1948 per iniziativa dell’UNESCO e di personalita’ famose nel campo del teatro; Considerato, altresi’, che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro e’ celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell’IIT di un centinaio di Paesi del mondo; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ volta a richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico sull’importanza del teatro quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l’amicizia tra i popoli e vuole rappresentare, altresi’, un’opportunita’ sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi volesse intraprendere tale carriera; Ritenuta l’opportunita’ di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese; Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ha chiesto il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Emana la seguente direttiva: E’ riconosciuta a livello nazionale la «Giornata Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 176

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=289&redaz=09A14816&tmstp=1260863273708