REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7 Ordinamento del Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 117 del 7 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Bollettino ufficiale Telematico

1. Il Bollettino ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT) e’ lo strumento di conoscenza e pubblicita’
legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in
esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicita’ e
conoscenza degli atti altrimenti previste dall’ordinamento.
2. Il BURERT e’ redatto in forma digitale e diffuso in forma
telematica, con modalita’ volte a garantirne l’autenticita’,
l’integrita’ e la conservazione.

Art. 2 Consultazione 1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione e’ libera e gratuita. 2. La consultazione gratuita del BURERT e’ garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonche’ presso eventuali punti di accesso individuati con l’atto di cui all’art. 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, e’ soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l’estrazione di copie di atti amministrativi. 3. Ove non sia praticabile l’accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l’invio, fissata con l’atto di cui all’art. 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2. 4. Presso i Comuni della Regione e’ disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell’ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

Art. 3

Supplemento speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge
alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato
dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante
importanza di competenza dell’Assemblea sono pubblicati nel
Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell’atto
decide l’Ufficio di Presidenza.

Art. 4 Atti soggetti a pubblicazione 1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti. 2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT: a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’art. 123 della Costituzione; b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell’Assemblea; c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione e’ parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni di legittimita’ costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione e’ parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimita’ costituzionale di leggi regionali; d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati; e) gli atti regionali con cui si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione; f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, 1’abrogazione o l’entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento. 3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT: a) gli atti regionali che dispongono in generale sull’organizzazione e sul funzionamento della Regione; b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalita’, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti; c) gli atti approvati dall’Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo; d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione e’ prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza. 4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare. 5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell´atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

Ordinamento del BURERT

1. La pubblicazione del BURERT e’ curata dalle strutture
organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono
la direzione, la redazione e amministrazione del Bollettino.
2. Il BURERT e’ di norma pubblicato con cadenza settimanale e
comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessita’.
3. La pubblicazione nel BURERT e’ effettuata nel testo integrale
o per estratto o per omissis.
4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi
trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformita’
tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato
oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la
pubblicazione, la correzione e’ disposta mediante un apposito
comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo
corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero
atto.
5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali e’ a carico
della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o
Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di
regolamento, e’ effettuata senza oneri per l’Ente o l’Amministrazione
interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo
costo e’ a carico del soggetto richiedente.
6. Le ulteriori disposizioni dell’ordinamento del BURERT sono
dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Valore del testo pubblicato
e conservazione degli originali

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel
BURERT si presumono conformi all’orginale e costituiscono testo
legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l’inesattezza
mediante esibizione della copia conforme all’originale.
2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione
Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della
Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la
Presidenza della Giunta.

Art. 7

Testi coordinati degli atti normativi

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente,
qualora una legge o un regolamento subisca modifiche e’ redatto il
testo coordinato, che e’ pubblicato, con mero carattere informativo,
sulla banca dati di cui al comma 2.
2. La banca dati, collocata sul sito web dell’ Assemblea
legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo
vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti
della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i
testi storici ed e’ attivabile il percorso risultante a seguito degli
interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.
3. E’ garantito il collegamento telematico, con le modalita’
indicate nell’atto di cui all’art. 5, comma 6, tra i testi delle
leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi,
pubblicati nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche,
pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

Art. 8 Abrogazioni e disposizione transitoria 1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino ufficiale) e’ abrogata. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale n. 28 del 1987, ancorche’ abrogata.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2009

ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0545&tmstp=1260347504104

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 10 Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 27 del 31 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale
Art. 1

Eventi celebrativi

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a promuovere nel territorio
regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell’invenzione
del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti
pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed
internazionale.

Art. 2 Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica 1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale e’ autorizzata a concorrere con l’Universita’ degli studi di Padova alle attivita’ di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell’Osservatorio astronomico di Asiago, nonche’ con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

Art. 3 Modalita’ di attuazione 1.Il programma e le modalita’ di attuazione degli eventi di cui all’art. 1 e di partecipazione alle attivita’ di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all’art. 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4

Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2009, di cui euro
600.000,00 per le attivita’ di cui all’art. 1 ed euro 200.000,00 per
le attivita’ di cui all’art. 2, si fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dall’upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti»
partita n. 4 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento, in
termini di competenza, dell’upb U0169 «Manifestazioni ed istituzioni
culturali» del bilancio di previsione 2009.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 27 marzo 2009

Galan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0505&tmstp=1260347504104

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2009, n. 117

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 57 (Regolamento applicativo della «Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita’ alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione del 7
dicembre 2006 che stabilisce modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita’ per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la decisione della commissione C(2007) 5715 del 20 novembre
2007 e la successiva deliberazione della giunta regionale n. 2985 del
30 novembre 2007 con le quali rispettivamente si approva e si prende
atto del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) e nel
quale veniva disciplinata, tra le altre, la misura 132 «Sostegno agli
agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita’ alimentare» (di
seguito denominata misura 132);
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con
nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008 n. 057/Pres. di
approvazione del «Regolamento applicativo della "Misura 132 –
Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita’
alimentare" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia», pubblicato nel supplemento ordinario
n. 8 del 27 febbraio 2008 al Bollettino ufficiale della Regione n. 9
del 27 febbraio 2008 (di seguito denominato regolamento applicativo);
Visto il proprio decreto 3 aprile 2008 n. 096/Pres. con il quale
e’ stato approvato il regolamento recante «Modifica del regolamento
applicativo della "Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita’ alimentare" del programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, emanato con decreto del presidente della Regione n. 057/Pres.
del 12 febbraio 2008», pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione n. 15 del 9 aprile 2008;
Atteso che la misura 132 del PSR prevede un aiuto concesso in
conto capitale sottoforma di una erogazione annuale a copertura dei
costi fissi, ovvero quelli relativi all’iscrizione ed alla
partecipazione al sistema di qualita’ per un massimo di cinque anni;
Atteso che all’interno dell’art. 5 «Interventi ammissibili e
aiuto concedibile» del regolamento applicativo della misura 132
risulta necessario dettagliare ulteriormente le modalita’ con le
quali viene determinato l’aiuto concesso annualmente;
Atteso che l’art. 7, comma 2, lettera a) del sopraccitato
regolamento applicativo della misura 132 prevede che l’autorita’ di
gestione predispone e pubblica i bandi;
Atteso che l’art. 8 del regolamento applicativo della misura 132
fa riferimento alla «Presentazione delle domande di aiuto» mentre
risulta necessario specificare anche le modalita’ di presentazione di
una domanda di pagamento annuale da parte del beneficiario;
Atteso che nonostante il fatto che il comma 3 dell’art. 9 del
regolamento applicativo preveda la presentazione da parte dei
beneficiari ammessi al finanziamento per un quinquennio, di una
domanda di pagamento con il bando annuale, esso tuttavia non
dettaglia le modalita’ di presentazione di tale domanda di pagamento;
Preso atto che, in considerazione della durata del periodo di
programmazione e del conseguente termine ultimo per l’ammissibilita’
della spesa prevista dai regolamenti comunitari citati, le domande di
pagamento potranno essere presentate fino al 2015 e riguardare le
spese sostenute dai beneficiari entro il 2014;
Ritenuto di provvedere ad integrare e modificare il regolamento
applicativo della misura 132 dettagliando le modalita’ di
determinazione dell’aiuto concesso annualmente, le modalita’ di
presentazione della domanda di pagamento annuale da parte del
beneficiario, aggiornando inoltre alcuni aspetti di carattere
amministrativo e della fase procedurale di istruttoria delle domande;
Ritenuto di emanare un «Regolamento di modifica del decreto del
presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento
applicativo della «Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita’ alimentare» del programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)»;
Visto il «Regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n.
0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante «Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 aprile 2009, n.
975;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica del decreto del
presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento
applicativo della "Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita’ alimentare" del programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)» allegato al presente provvedimento del quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. II presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0486&tmstp=1260347504104

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 115

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regionale n. 260/2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a
favore dell’industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti in particolare l’art. 21, comma 1 e l’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da
ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10
novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono
interventi per l’innovazione delle strutture industriali, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.47 e dalla
programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge
regionale n. 47/1978;
Visto l’art. 14-bis della citata legge regionale n. 26/2005, come
introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche
alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge
regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n.
9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre
modifiche a normative regionali concernenti le attivita’ produttive),
il quale prevede in particolare la cumulabilita’ degli incentivi
previsti dall’art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli concessi ai sensi
del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, nel limite
massimo della spesa effettivamente sostenuta;
Considerato che la medesima norma dispone l’adeguamento del
relativo regolamento di attuazione;
Ritenuto, altresi’, opportuno rivedere il tetto massimo di
contributo concedibile previsto dall’art. 15, comma 1 del succitato
proprio decreto n. 0260/Pres./2007, portandolo da tre a due milioni
di euro, al fine di garantire l’accesso ad un maggior numero di
imprese all’agevolazione di cui trattasi; Ravvisata pertanto la
necessita’ di modificare il regolamento emanato con il citato proprio
decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte
disposizioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n.
662;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del regolamento
suddetto;

Decreta:

1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al
decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260
"Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale)"», nel testo allegato al presente decreto del
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0485&tmstp=1260347504104