REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 114

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e know-how)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n.18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a
favore dell’industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto in particolare l’art. 22, comma 1, lettere c) e d) della
citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito
dall’art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI
industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione;
Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.
«Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale n. 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)», emanato in attuazione della citata legge regionale n.
47/1978 e successivamente modificato con proprio decreto 22 dicembre
2008, n. 0355/Pres.;
Visto in particolare l’art. 11 del suddetto regolamento, emanato
con proprio decreto n. 0360/ Pres./2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che, al comma 6, prevede l’archiviazione delle domande
che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa
l’insufficiente disponibilita’ finanziaria;
Ritenuto opportuno rivedere quanto disposto dal suddetto art. 11
del regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che le domande
che non abbiano trovato accoglimento per l’indisponibilita’ dei
necessari mezzi finanziari sono valide fino al termine dell’anno
successivo a quello di presentazione, al fine di garantire l’accesso
ad un maggior numero di imprese all’agevolazione di cui trattasi;
Ravvisata pertanto la necessita’ di modificare il regolamento
emanato con il citato proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive
modificazioni ed integrazioni al fine di conformarlo alle suesposte
disposizioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n.
663;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del regolamento
suddetto;

Decreta:

1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al
decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360
"Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)"» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0484&tmstp=1260347504104

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 113

Modifiche al Regolamento recante modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
e, in particolare, l’art. 45 il quale, dopo l’art. 6 della legge
regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie
cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di
mestiere) ha introdotto l’art. 6-bis che prevede l’adozione di un
regolamento regionale recante modalita’ per l’applicazione del
contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati;
Visto il «Regolamento recante modalita’ per l’applicazione del
contrassegno inamovibile in esecuzione dell’art. 6-bis della legge
regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie
cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di
mestiere)» emanato con proprio decreto 27 ottobre 2008, n.
0296/Pres.;
Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n, 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n,
786 di approvazione del regolamento «Modifiche al regolamento recante
modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in
esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n,
24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’
venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia
venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente
della Regione 27 ottobre 2008, n. 296»;

Decreta:

1. E’ emanato il regolamento «Modifiche al regolamento recante
modalita’ per l’applicazione del contrassegno inamovibile in
esecuzione dell’art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n.
24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’
venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia
venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente
della Regione 27 ottobre 2008, n. 296», nei testo allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0479&tmstp=1260347504103

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 112

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (Regolamento concernente le modalita’ e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all’abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell’articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (disposizioni per
la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione –
legge finanziaria 1999) ed in particolare l’art. 5, commi 70 e 71,
che prevede la concessione ai comuni costieri del Friuli-Venezia
Giulia di un contributo straordinario per concorrere all’abbattimento
del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in
discarica del materiale spiaggiato mediante criteri e modalita’
determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione –
legge finanziaria 2009) e successive modifiche;
Visto, in particolare, l’art. 3, commi 31 e 32, della citata
legge regionale n. 17/2008, che autorizza la spesa per le finalita’
di cui all’art. 5, comma 70, della legge regionale n. 4/1999,
rifinanziando l’unita’ di bilancio pertinente;
Visto il «Regolamento concernente le modalita’ e i criteri per la
concessione, in favore dei comuni costieri della Regione
Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all’abbattimento
del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in
discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell’art. 5, commi 70 e
71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», emanato con
proprio decreto 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in
fase applicativa del regolamento, introdurre alcune disposizioni in
merito alla modalita’ di concessione dei contributi, demandando al
programma operativo di gestione la determinazione degli indirizzi e
la fissazione dei massimali di intervento per le spese ammissibili
previste, nonche’ adeguare alcune ulteriori disposizioni per
aggiornarle ad intervenute modifiche di legge e del citato
regolamento di organizzazione interna della Regione;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al citato regolamento
di cui al proprio decreto n. 0361/ Pres./2003, secondo il testo
allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 8 aprile 2009, n.
816;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni indicate in premessa, il
«Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (regolamento
concernente le modalita’ e i criteri per la concessione, in favore
dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei
contributi per concorrere all’abbattimento del costo connesso alla
raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale
spiaggiato, ai sensi dell’art. 5, commi 70 e 71, della legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», in conformita’ al testo allegato
al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0483&tmstp=1260347504103

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 3 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero straordinario 14/I-II/Ter del 30 marzo 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17 (assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonche’ bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: – 112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 2 Variazioni alle previsioni di spesa 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2008, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge. 2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni: a) anno 2009: -112.505.000 euro; b) anno 2010: + 53.521.000 euro; c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 3 Variazione alle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi 1. Ai sensi dell’art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilita’ generale della Provincia autonoma di Trento), l’ammontare presunto dei rimborsi dei tributi e’ determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti: a) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; b) per l’imposta sul reddito delle societa’, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 marzo 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0609&tmstp=1260347504103