Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 126 bis CdS (2009-11-30)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3431/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Opposizione a verbale di contestazione.

T R A

TIZIA, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (… – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE-PRESENTE

E

COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to, ope legis, in (…) presso la Casa Comunale; RESISTENTE-CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: annullare il verbale di contestazione n.03366QP del 17/4/08, notificato in data 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo.30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n.5805QP del 10/5/07), emesso dalla Polizia Municipale del Comune di (…).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto depositato il 7/10/08, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.03366QP del 17/4/08, notificato in data 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo 30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n.5805QP del 10/5/07), emesso dalla Polizia Municipale del Comune di (…).

Deduceva la ricorrente:

– che, il p.v. doveva ritenersi estinto per non essere stato notificato nel termine di 150 giorni, così come prescritto dall’art. 201 del C.d.S.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse alla quale rimaneva contumace la P.A.

All’esito dell’udienza del 26 novembre 2009, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che la ricorrente ha rettamente adito il Giudice di Pace territorialmente competente.

In merito si è espresso il Ministero dell’Interno, con circolare Prot. n. M/2413/28, in risposta a segnalazioni da parte di alcune Prefetture, circa le incertezze e le difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice di Pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione delle violazioni dell’art. 180, comma 8, CdS, violazione richiamata espressamente dall’art. 126 bis, comma 2, dello stesso Codice, ritenendo che:

– al fine di fondere la competenza del Prefetto e/o Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest’ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato.

Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno è giunto a questa conclusione, individuando, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere la condotta illecita specificatamente contemplata dall’art. 180, comma 8, CdS. In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell’art. 126 bis, comma 2 e dell’art. 180, comma 8, CdS, concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in luogo diverso dalla prima. Infatti, qualora l’autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorsi vanamente i 60 giorni dall’avvenuta notifica, si perfezionerà l’illecito.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, configurandosi come un giudizio rivolto all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, comporta che all’Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

Inoltre, è importante sottolineare che la P.A. convenuta in giudizio, con l’emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, in sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento, ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto concorrenti alla configurazione della violazione.

La decisione della controversia implica la risoluzione della questione concernente la legittimità della contestazione fatta ai sensi degli artt. 126 bis, comma 2 e 180, comma 8.

All’atto della notifica del p.v. per violazione delle norme del CdS il trasgressore, o l’obbligato in solido, ha 60 giorni dall’avvenuta esecutività del processo verbale per comunicare le generalità ed i dati della patente di colui che, effettivamente, era alla guida del veicolo alla data della commessa violazione.

Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS.

La disciplina per la contestazione e notificazione del verbale contenente la sanzione amministrativa di cui all’art. 180, comma 8, prevista dal comma 2 dell’art. 126 bis, prescrive che alla violazione di cui al primo comma si applica la sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

I documenti (rectius – dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione) devono essere comunicati dal proprietario dell’autoveicolo con cui è stata commessa la violazione, entro “il termine stabilito nell’invito medesimo” (rectius – processo verbale scaturente dalla violazione di norme di comportamento del CdS).

Il processo verbale di cui alla violazione principale, in mancanza di pagamento della sanzione in misura ridotta ed in assenza di impugnativa nei sessanta giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Pertanto, dal momento in cui il verbale è diventato esecutivo il proprietario deve, entro sessanta giorni, comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Infatti, si pensi al caso in cui il proprietario, obbligato in solido, impugni il processo verbale dinanzi l’Autorità Giudiziaria.

In questo caso, Egli non è tenuto a comunicare i dati.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 27 del 24/01/05, al punto 9.1.2. ha così precisato: Quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni (N.d.R. oggi divenuti sessanta a seguito del D.L. 21.09.2005 n. 184) dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».

In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.

La Corte ha affermato, in effetti, che la richiesta di informazioni non può essere inoltrata, ovvero non diventa efficace nei confronti del proprietario, prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale.

Quindi, il proprietario prima di rispondere potrà attendere la conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

I 60 giorni per rispondere, quindi, non corrono nel periodo di tempo in cui pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende il relativo giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice di Pace.

Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio che ha notificato il verbale di contestazione di aver presentato ricorso avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS; a ciò provvede la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace cui il ricorrente ha presentato il ricorso, notificando alla P.A. che ha emesso il p.v. il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione con l’ordine di depositare, entro dieci giorni prima dell’udienza, presso la Cancelleria del Giudice:

– copia del rapporto e degli altri atti relativi all’accertamento dell’infrazione contestata;

– copia degli atti del procedimento amministrativo;

– copie delle memorie difensive presentate, eventualmente, dal ricorrente all’amministrazione opposta e degli atti e dei provvedimenti eventualmente esperiti dall’amministrazione a seguito di esse.

Ciò corrisponde ad una corretta valutazione sistematica del complesso normativo che disciplina la materia:

L’art. 126 bis dispone che: L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il provvedimento di decurtazione dei punti, pertanto, consegue alla comunicazione da parte dell’accertatore all’anagrafe, ma detta comunicazione non deve essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma.

Recita ancora l’art. 126 bis: La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del D.L. 21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso di pendenza di ricorso, visto che la norma stessa dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, si deve ritenere che l’organo accertatore debba inoltrare la richiesta di comunicazione dei dati del conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva con il rigetto dell’opposizione (nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione, infatti, non vi sarebbe nessuna violazione e quindi non sussisterebbe alcuna necessità di accertamento del responsabile). Il proprietario opponente che si veda rigettare il ricorso, deve avere la possibilità di comunicare i dati del conducente, effettivamente responsabile della violazione, anche nel momento in cui diviene definitiva la contestazione.

La giurisprudenza in materia ha già precisato che l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente (TAR Lombardia, sentenza 12.05.2006 n. 1188).

In definitiva si può affermare che:

1) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti o della comminazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 126 bis è l’effetto della definitività dell’accertamento;

2) detta definitività matura a seguito del decorso del termine utile per la comunicazione dei dati del conducente o dalla sentenza che rigetta il ricorso;

3) prima della definitività, ogni provvedimento di decurtazione dei punti o della comminazione della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici;

4) il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati, ma potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta esecutività del p.v. principale, sia entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha rigettato il suo ricorso;

5) non è legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dell’art. 126 bis CdS fino a quando pende l’opposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto illecito che forma il presupposto per l’applicazione di qualsiasi sanzione, principale o accessoria;

6) il proprietario che comunichi i dati del conducente entro sessanta giorni dall’avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha rigettato il suo ricorso, ha diritto che si proceda alla decurtazione dei punti a carico del responsabile e non all’applicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 bis, comma 2, CdS.

Ergo, in caso di assenza di impugnativa del p.v. principale, lo stesso diventa esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica; dal sessantunesimo giorno, quindi, decorrono ulteriori sessanta giorni per poter comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; da questo momento può essere emesso il verbale di cui al comma 8 dell’art. 180 CdS che, dovrà essere notificato nei successivi 150 giorni, così come prescrive l’art. 201 CdS: qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione (omissis) deve, entro 150 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore (omissis).

Nel caso di specie, la notifica del p.v. principale è avvenuto il 10/5/07; la comunicazione dei dati personale e della patente dell’effettivo trasgressore doveva essere effettuata entro il 9/9/07; la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS si è concretizzata, quindi, in data 10/9/07 ed il relativo p.v. doveva essere notificato entro l’8/2/08 mentre, la violazione è stata accertata il 17/4/08 ed il p.v. è stato notificato il 10/7/08, ben oltre i 150 giorni dalla commessa violazione (10/9/07).

Pertanto, non essendo stato notificato il verbale nel termine stabilito dall’art. 201 del D.L.vo 30/4/92 n.285, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 u.c. della legge 689/81, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione dev’essere dichiarata estinta.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il processo verbale n.03366QP del 17/4/07, notificato il 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo 30/4/92 n. 285, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (…) nei confronti di (TIZIA);

2) compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 26 novembre 2009 e depositata in originale il giorno 30 novembre 2009 al n.4737 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettere da a) a d),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( 2 ), istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.
(2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le relative decisioni.
(3) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura
prevista all’articolo 49, paragrafo 2.
(4) La decisione 2009/377/CE della Commissione ( 3 ) adotta i
provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione
e alle altre procedure di cui all’articolo 16
del regolamento (CE) n. 767/2008. La decisione
2009/756/CE della Commissione ( 4 ) stabilisce le specifiche
per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini
delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di
informazione visti.
(5) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 767/2008, occorre adottare le misure necessarie
alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande,
l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione
anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni
di trattamento dei dati e il relativo accesso.
(6) Occorre adottare un concetto tecnico di proprietà affinché
alla manutenzione dei dati nel VIS possano provvedere
soltanto le autorità nazionali competenti per i visti
che hanno inserito i dati nel VIS.
(7) È necessario che le misure disposte dalla presente decisione
per la realizzazione tecnica del VIS siano integrate
dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di
controllo dell’interfaccia del VIS.
(8) A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca
non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 e pertanto non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato
regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione
delle disposizioni della parte terza, titolo IV,
del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca,
ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha
notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto
recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai
sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi
tenuta ad attuare la presente decisione.
(9) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare
ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 5 ), il Regno
Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso
applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario
della presente decisione.

(10) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio,
del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda
di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen
( 1 ), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa
applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della
presente decisione.
(11) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis
di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003
e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del
2005.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente
decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda
e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi
due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen ( 2 ), che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune
modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio
dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il
Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen ( 3 ).
(13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 4 )
relativa alla conclusione di tale accordo a nome della
Comunità europea.
(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato
del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la ComunitÃ
europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato
disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE
del Consiglio ( 5 ) relativa alla firma, a nome della ComunitÃ
europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni
di tale protocollo.
(15) Le misure previste nella presente decisione sono conformi
al parere del comitato istituito a norma
dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) ( 6 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per
quanto riguarda le procedure per l’inserimento dei dati del richiedente
e per il collegamento delle domande a norma
dell’articolo 8 del regolamento VIS, per l’accesso ai dati a norma
dell’articolo 15 e degli articoli da 17 a 22 del regolamento VIS,
per la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei
dati a norma degli articoli da 23 a 25 del regolamento VIS e per
la registrazione dei dati e il relativo accesso a norma
dell’articolo 34 del regolamento VIS sono disposte nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica
ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica
di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica
di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica
di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e
il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0030:0034:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/25

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione
di sostanze chimiche pericolose ( 1 ), in particolare
l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione
decide, a nome della Comunità, se autorizzare o
vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza
chimica cui si applica la procedura di previo assenso
informato (PIC).
(2) Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)
e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione
di segretariato per l’applicazione della procedura
PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente
la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata
dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del
Consiglio ( 3 ).
(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione
è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di
Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri,
le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze
chimiche oggetto della procedura PIC.
(4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno
» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi,
dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della
conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione
è stata informata dal segretariato della convenzione
di Rotterdam con un documento di orientamento alla
decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell’ambito
di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006
e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è
soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti
di preparati che hanno le funzioni di biocidi.
(5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno)
rientra nell’ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi ( 4 ). L’ossido di
bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di
tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno
finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione,
del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento
(CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del
programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
( 5 ) non ne ha vietato definitivamente l’uso.
(6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva
sull’importazione dei composti di tributilstagno,
DECIDE:
Articolo unico
È adottata la decisione definitiva sull’importazione dei composti
di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni
in allegato.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0025:0029:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2003/23/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive imazamox,oxasulfuron,etossisulforon,foramsulfuron,oxadiargil e ciazofamid

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/23/CE della Commissione ( 2 ) contiene un errore riguardante la purezza minima della sostanza attiva oxasulfuron. È necessario correggere tale errore.
(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato della direttiva 2003/23/CE, nella riga riguardante la
sostanza oxasulfuron, nella quarta colonna (purezza) le parole
«960 g/kg» vanno sostituite dalle parole «930 g/kg».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0024:0024:IT:PDF