Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l’elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni
di animali domestici della specie bovina ( 1 ), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni
freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
(2) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del
4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie
e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative
all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità ( 2 ),
dispone che gli Stati membri autorizzino l’importazione
di embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati
o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I
della stessa decisione da gruppi di prelievo o di produzione
di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della
decisione 92/452/CEE della Commissione, della Commissione,
del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei
gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione
di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione
di embrioni di bovini verso la Comunità ( 3 ).
(3) La decisione 2008/155/CE della Commissione, del
14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi
di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni di bovini
nella Comunità ( 4 ) ha abrogato e sostituito la decisione
92/452/CEE. La decisione 2008/155/CE dispone che gli
Stati membri possano importare embrioni da paesi terzi
soltanto se siano stati prelevati, trattati e immagazzinati
dai gruppi di raccolta o produzione di embrioni elencati
nell’allegato della stessa decisione.
(4) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio
2008, che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario
e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE,
89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE,
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione
2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE ( 5 ) ha modificato la direttiva
89/556/CEE introducendo una procedura semplificata di
redazione e pubblicazione dell’elenco dei gruppi di raccolta
o di produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni bovini verso la
Comunità. In base alla nuova procedura, applicabile a
partire dal 1 o gennaio 2010, la redazione di tale elenco
non sarà più di competenza della Commissione. L’elenco
dei gruppi di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuti
dall’autorità competente del paese terzo sulla base
delle condizioni stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e dai
quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità,
dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la
quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a
scopo informativo.
(5) In conseguenza della nuova procedura introdotta dalla
direttiva 2008/73/CE, la decisione 2008/155/CE si applicherÃ
fino al 31 dicembre 2009.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2006/168/CE.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di
animali domestici della specie bovina (di seguito “embrioni”)
prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della
presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di
embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva
89/556/CEE.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio
2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0022:0023:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che istituisce un comitato di esperti dell’Unione europea sulle malattie rare

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152,
considerando quanto segue:
(1) Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013» ( 1 ), adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, elabora la strategia dell’UE in materia di salute e identifica le malattie rare come settore prioritario
di intervento.
(2) Parallelamente il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato la decisione n. 1350/2007/CE, del
23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma
d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) ( 2 ).
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato di tale
decisione le iniziative intese a generare e diffondere informazioni
e conoscenze sulla salute devono essere attuate
in stretta collaborazione con gli Stati membri mediante
l’elaborazione di meccanismi di consultazione e di
processi partecipativi.
(3) L’11 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato
la comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Le malattie rare: una
sfida per l’Europa» ( 3 ) (di seguito «la comunicazione della
Commissione») e l’8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato
una raccomandazione su un’azione nel settore delle
malattie rare ( 4 ) (di seguito «la raccomandazione del Consiglio
»).
(4) L’elaborazione e l’attuazione delle attività comunitarie in
materia di malattie rare richiedono una stretta collaborazione
con gli organismi specializzati negli Stati membri e
con le parti interessate.
(5) Occorre pertanto un quadro al fine di regolari consultazioni
con detti organismi, con i responsabili dei progetti
finanziati dalla Commissione europea nel campo della
ricerca e degli interventi di salute pubblica nonché con
le altre parti interessate del settore.
(6) La necessità di tale quadro è stata espressa nella comunicazione
COM(2008) 679 def. sulle malattie rare, dove,
al punto 7, si raccomanda che la Commissione venga
assistita da un comitato consultivo dell’Unione europea
sulle malattie rare.
(7) Tale comitato non agisce come comitato ai sensi della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
Presso la Commissione è istituito un comitato di esperti sulle
malattie rare, di seguito denominato «il comitato».
Articolo 2
1. Il comitato, che agisce nell’interesse generale, ha il compito
di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione
delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare
e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti
in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.
2. I compiti del comitato non riguardano le questioni disciplinate
dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i
medicinali orfani ( 6 ), né le questioni che rientrano fra i compiti
del comitato per i medicinali orfani istituito dall’articolo 4 di
detto regolamento, né le questioni che rientrano fra i compiti
del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE
del Consiglio ( 7 ).
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:
a) assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e
nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello
comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
b) contribuisce all’attuazione degli interventi comunitari in materia,
in particolare procedendo all’esame dei risultati e proponendo
miglioramenti delle misure adottate;

c) contribuisce all’elaborazione di relazioni della Commissione
sull’attuazione della comunicazione della Commissione e
della raccomandazione del Consiglio;
d) emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione,
sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa;
e) assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale
in materia di malattie rare;
f) assiste la Commissione nell’elaborazione di orientamenti, raccomandazioni
e di qualsiasi altra azione definita nella comunicazione
della Commissione e nella raccomandazione del
Consiglio;
g) presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie
attività.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno d’intesa
con la Commissione.
Articolo 3
1. Il comitato è composto da 51 membri e da altrettanti
supplenti, ovvero:
a) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri
o dalle agenzie governative che si occupano di malattie
rare; questo rappresentante è designato dal governo di ciascuno
Stato membro;
b) quattro rappresentanti di organizzazioni dei pazienti;
c) quattro rappresentanti dell’industria farmaceutica;
d) nove rappresentanti di progetti comunitari sulle malattie
rare, in corso e/o conclusi, finanziati da programmi di azione
comunitaria in materia di salute ( 1 ), di cui tre membri della
rete europea pilota di riferimento sulle malattie rare;
e) sei rappresentanti di progetti sulle malattie rare, in corso e/o
conclusi, finanziati dai programmi quadro comunitari per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico ( 2 );
f) un rappresentante del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC), il cui mandato, stabilito
conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il
quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie ( 3 ), prevede attività relative a malattie
infettive rare emergenti.
Su richiesta dei governi degli Stati interessati, la Commissione
può decidere di ampliare la composizione del comitato includendo
per ciascuno degli Stati dell’EFTA che aderiscono all’accordo
sullo Spazio economico europeo un rappresentante membro
dei ministeri o delle agenzie governative che si occupano di
malattie rare e designato dal governo dello Stato in questione.
2. Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti
della Commissione, dell’Agenzia europea per i medicinali
(EMEA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per
i medicinali orfani.
3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti
di organizzazioni internazionali, professionali o associative,
attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano
domanda, debitamente motivata, alla Commissione.
4. La Commissione nomina i membri del comitato di cui al
paragrafo 1, lettere da b) a e), a partire da un elenco di candidati
idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea e sul sito web della Commissione di un invito
a manifestare interesse. Tale invito a manifestare interesse deve
precisare le qualifiche e le condizioni richieste per far parte del
comitato. I membri del comitato si impegnano ad agire nell’interesse
generale.
5. I membri del comitato di cui alle lettere da b) a e) si
impegnano ad agire in modo indipendente. Nell’esercizio delle
loro funzioni di membri del comitato essi non ricevono alcuna
istruzione dall’organismo di appartenenza.
Articolo 4
Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni
ed è rinnovabile. I membri del comitato rimangono in carica
fino alla sostituzione.
Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni
in caso di dimissioni, cessazione dell’attività presso l’organismo
che rappresenta, impossibilità permanente di partecipare alle
riunioni, impossibilità di contribuire efficacemente alle deliberazioni
del comitato, mancato rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea,
o qualora cessi di presentare le qualifiche e di rispettare le
condizioni precisate nell’invito a manifestare interesse. Anche
la richiesta di sostituzione da parte dell’organismo che lo ha
designato può determinare la cessazione del mandato.
I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni
possono essere sostituiti per il periodo restante del mandato.

Articolo 5
1. Il comitato elegge un presidente e tre vicepresidenti, con
mandato di un anno, fra le diverse categorie di membri del
comitato, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10.
I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza.
2. Il presidente, i vicepresidenti e un rappresentante della
Commissione costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato,
che prepara i lavori del comitato.
3. La Commissione assolve i compiti di segretariato del comitato
e redige il verbale delle riunioni del comitato.
Articolo 6
L’ufficio di presidenza del comitato può invitare a partecipare ai
lavori del comitato, in qualità di esperto esterno, qualsiasi persona
avente particolare competenza su un argomento iscritto
all’ordine del giorno.
Gli esperti esterni partecipano ai lavori esclusivamente per l’argomento
specifico che ne ha motivato la presenza.
Articolo 7
1. Il comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei. In
particolare, tali gruppi possono essere istituiti qualora siano
necessarie attività di carattere temporaneo o ad hoc, come l’elaborazione
di proposte su un determinato argomento scientifico
o la preparazione di risposte a questioni specifiche sollevate dal
comitato in relazione a particolari settori scientifici.
2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni selezionati
in funzione delle competenze specifiche.
3. Il comitato adotta il mandato di ciascun gruppo di lavoro,
indicandone gli obiettivi, la composizione, la frequenza delle
riunioni e la durata delle attività.
4. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere a un
relatore, che può essere uno dei suoi membri o un esperto
esterno, di redigere relazioni conformemente al proprio regolamento
interno.
5. Il comitato può designare uno o più dei suoi membri a
partecipare come osservatori alle attività di altri gruppi di esperti
della Commissione.
Articolo 8
Le funzioni esercitate dai membri del comitato non formano
oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le
riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro istituiti a norma
dell’articolo 7 sono a carico della Commissione in applicazione
delle vigenti norme amministrative.
Le misure prese in applicazione degli articoli 6 e 7, aventi
un’incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee,
sono soggette all’accordo preventivo della Commissione e
sono attuate a norma del regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 9
Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione
di quest’ultima. Tiene come minimo tre riunioni
all’anno.
Articolo 10
1. Il quorum necessario per l’adozione da parte del comitato
di pareri, relazioni o raccomandazioni viene raggiunto quando
sono presenti i due terzi del totale dei membri del comitato.
2. Ove possibile, i pareri scientifici, le relazioni o le raccomandazioni
del comitato sono adottati per consenso. Se tale
consenso non può essere raggiunto, il parere è adottato a maggioranza
dei membri del comitato presenti.
3. Nel chiedere un parere o una raccomandazione del comitato,
la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrÃ
essere espresso.
4. Le posizioni di ciascuna delle categorie rappresentate nel
comitato sono riportate nel verbale, che viene trasmesso alla
Commissione. Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimitÃ
dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono
allegate al verbale.
5. I progetti di pareri e di raccomandazioni, previa approvazione
del presidente, possono essere trasmessi dal segretariato al
comitato per adozione mediante una procedura scritta da stabilirsi
nel regolamento interno del comitato. Tali procedure
scritte, tuttavia, devono essere limitate per quanto possibile a
misure urgenti che è necessario adottare nell’intervallo tra riunioni
programmate.
Articolo 11
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 287 del trattato, i
membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni
di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del comitato,
dei sottogruppi o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione
comunichi loro che un parere richiesto o una domanda
verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.
Articolo 12
Il comitato sostituisce l’attuale task force dell’Unione europea sulle malattie rare istituita sulla base della
decisione 2004/192/CE della Commissione, del 25 febbraio 2004, che adotta il programma di lavoro per il
2004 per l’attuazione del programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008),
compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ( 1 ).
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0018:0021:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101 e 103 nel periodo precedente all’adesione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del
12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006
del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA) ( 2 ), in particolare gli articoli 18 e 186,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito
«il regolamento finanziario») ( 3 ), in particolare
l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione,
del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (di seguito «le modalità d’esecuzione
») ( 4 ), in particolare l’articolo 35,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e
i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai
paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal
2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione.
(2) Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento
(CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire
ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono
le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda
la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di
assistenza preadesione.
(3) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n.
718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono
un accordo quadro al fine di definire e concordare
le regole della cooperazione riguardante l’assistenza
finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno,
l’accordo quadro può essere integrato da un
accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le
disposizioni specifiche relative alle singole componenti.
(4) Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario
occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite
dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2,
del regolamento finanziario e dall’articolo 35 delle modalitÃ
d’esecuzione.
(5) Il 17 dicembre 2007 tra il governo croato e la Commissione
è stato concluso un accordo quadro sulle regole
della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria
a favore della Repubblica di Croazia nell’ambito
dell’IPA.
(6) Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della
Repubblica di Croazia nell’ambito dell’IPA (di seguito
«programma IPARD»), approvato con decisione della
Commissione del 25 febbraio 2008, in conformitÃ
dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1085/2006 del Consiglio e dell’articolo 184 del regolamento
(CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi
annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento.
(7) L’accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la
Commissione delle Comunità europee, in nome e per
conto della Comunità europea, e il governo della Repubblica
di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia,
integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo
le disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione
del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento
di assistenza preadesione (IPA).
(8) Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il
10 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 6770 della
Commissione.

(9) In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007,
il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi
responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia
il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale,
il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia
IPARD e l’autorità di audit.
(10) Il governo croato ha designato come fondo nazionale il
Settore del fondo nazionale, un’entità organizzativa della
Tesoreria di Stato all’interno del ministero delle Finanze,
che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate
nell’allegato I dell’accordo settoriale.
(11) Il governo croato ha designato come agenzia IPARD la
Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura,
un’entità organizzativa del ministero dell’Agricoltura,
della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le
funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo
settoriale.
(12) Il governo croato ha designato come autorità di gestione
la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione
del programma Sapard/IPARD, all’interno del ministero
dell’Agricoltura della pesca e dello sviluppo rurale,
che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate
nell’allegato I dell’accordo settoriale.
(13) Il funzionario accreditante competente ha comunicato
alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento
dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale
in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 718/2007.
(14) L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione
europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento della
struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione
della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformitÃ
dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
718/2007.
(15) La Direzione per il mercato e il sostegno strutturale
all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione
per lo sviluppo rurale, autorità di gestione del
programma Sapard/IPARD, che funge da autorità di gestione,
saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate
dall’ordinatore nazionale, sulle sette previste nel
programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole
per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle
norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli e della
pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento
alle norme comunitarie» e 301 «Sviluppo e miglioramento
delle infrastrutture rurali», come stabilito nel programma.
(16) Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla
Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformitÃ
dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale.
La Commissione ha approvato l’elenco l’8 aprile
2009.
(17) Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo
1, dell’accordo quadro, le spese in conformitÃ
della presente decisione sono ammesse a beneficiare del
cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate
prima della data della decisione sul conferimento dei
poteri di gestione, a eccezione delle spese generali di
cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se
effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria,
in particolare i principi di economia e efficienza
dei costi.
(18) Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di
rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi
previsti all’articolo 18, paragrafo 2, a condizione che si
esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema
di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate
per eseguire detto esame.
(19) In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento
(CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti
di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento
stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche
sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli
organismi interessati, indicate nella domanda presentata
dall’ordinatore nazionale.
(20) Tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la
misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni
di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli e
della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento
alle norme comunitarie» si fondano su un sistema
che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti
gli elementi che servono allo scopo.
(21) Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto
della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è
stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo
di audit funzionalmente indipendente alla data
di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento
per il conferimento dei poteri di gestione.
(22) Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste
dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario
e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n.
718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul
posto.

(23) Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le
suddette condizioni per le misure 101 e 103. Tuttavia,
la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale
all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora
applicato debitamente i criteri di accreditamento per
le funzioni che è tenuta a svolgere nell’ambito dell’attuazione
della misura 301 del programma per la Croazia.
(24) È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
718/2007 e all’articolo 165 del regolamento finanziario
e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale,
all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di
gestione in forma decentrata per le misure 101 e 103
del programma per la Croazia,
DECIDE:
Articolo 1
1. La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente
V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione
(IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni
stabilite nella presente decisione.
2. Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per
operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni
di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
», si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione,
delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla
Croazia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n.
718/2007.
Articolo 2
La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti
strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di
Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma
previsto a titolo della componente V dell’IPA:
a) ordinatore nazionale;
b) fondo nazionale;
c) struttura operativa per la componente V dell’IPA:
— autorità di gestione;
— agenzia IPARD.
Articolo 3
1. I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi
e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.
2. Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione
alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui
all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi
di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le
verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione
di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle
misure di cui al predetto articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Le spese pagate prima della data della presente decisione
non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese
generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi
di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di
economia e efficienza dei costi.
Articolo 5
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a
singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano
le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla
Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, n. rif.
525-12-3-0472/09-2», del 16 marzo 2009, protocollata dalla
Commissione il 26 marzo 2009 con il numero 8151.
Articolo 6
1. La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi
per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17
del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento
durante l’attuazione della presente decisione, che la Repubblica
di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa,
può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri
di gestione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0015:0017:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/11

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità ( 2 ), in particolare l’articolo 6,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del
28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti
d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalitÃ
relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della
Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema
TRACES ( 3 ), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri
riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e
97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.
(2) L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo
della Commissione, ha effettuato un controllo presso il
posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Copenaghen
(Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione
al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto
opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo
nell’elenco di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE.
(3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca,
dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo, nell’elenco dei
posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di
cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre
aggiungere determinate categorie di animali o prodotti
di origine animale che possono essere controllati presso
alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a
norma della citata decisione.
(4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell’UAV, in forza
della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni
trasmesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia,
dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti
Stati membri di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di
animali e prodotti di origine animale che possono essere
controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri giÃ
riconosciuti a norma della citata decisione.
(5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia,
va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di
tale paese per tener conto della sospensione di uno dei
suoi posti d’ispezione frontalieri.
(6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla
Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco
dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della
decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri
di tali Stati membri.
(7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall’Italia, va
modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale
Stato membro per tener conto della modifica della denominazione
di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri.
(8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura
OCHZ presso il posto d’ispezione frontaliero di Zeebrugge
e l’istituzione di una nuova struttura per i controlli.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2009/821/CE.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0011:0014:IT:PDF