Regolamento (CE) n. 1103/2009 della Commissione, del 17 novembre 2009, recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera britannica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 303/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca ( 1 ), in particolare l’articolo 26,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca ( 2 ), in particolare
l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del
16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilitÃ
di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie
e, per le navi comunitarie, in altre acque dove
sono imposti limiti di cattura ( 3 ), fissa i contingenti per il
2009.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le
catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato
membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato
l’esaurimento del contingente assegnato per il
2009.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché
la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di
catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro
di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi
indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello
stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato
o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data
stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock
in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
L 303/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

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Regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009.

Recante centosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

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18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan
( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche
a norma del regolamento.
(2) L’11 agosto 2008, il 16 settembre 2008, il 3 ottobre
2008, il 21 ottobre 2008, il 2 dicembre 2008, il
10 dicembre 2008, il 23 dicembre 2008, il 30 gennaio
2009, il 13 febbraio 2009, il 23 febbraio 2009, il
5 marzo 2009, il 13 marzo 2009, il 18 marzo 2009,
il 23/24 marzo 2009, il 20 aprile 2009, il 3 giugno
2009, il 17 luglio 2009 e il 10 agosto 2009, il Comitato
per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti
una serie di persone, gruppi ed entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato
conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
18.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Regolamento (CE) n. 1101/2009 della Commissione, del 17 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/37

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

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Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0037:0038:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/31

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare
l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento
(CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran. L’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto
regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e
modifichi l’elenco delle persone, entità e organismi di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.
(2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha redatto l’elenco delle
persone, entità e organismi, riportato nell’allegato V, a cui
si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 423/2007. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3
di tale regolamento, il Consiglio ha motivato individualmente
e specificamente le decisioni adottate a norma
dell’articolo 15, paragrafo 2, e le ha rese note alle persone,
alle entità e agli organismi interessati.
(3) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 423/2007, il Consiglio ha proceduto a un riesame
integrale dell’elenco delle persone, entità ed organismi di
cui all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo. A tale riguardo
ha tenuto conto delle osservazioni presentate al
Consiglio dalle persone interessate.
(4) Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone,
entità ed organismi elencati nell’allegato V del regolamento
(CE) n. 423/2007 dovrebbero continuare ad applicarsi
le misure restrittive specifiche ivi previste.
(5) È opportuno modificare l’elenco delle persone ed entitÃ
per rispecchiare i cambiamenti nel governo e nell’amministrazione
in Iran, nonché la diversa situazione delle
persone e delle entità interessate.
(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle
persone, entità ed organismi di cui all’articolo 7, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 423/2007.
(7) Il presente regolamento sostituisce la decisione
2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che
attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
423/2007 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran ( 2 ). Èpertanto opportuno abrogare tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal
testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2008/475/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0031:0036:IT:PDF