Regolamento (CE) n. 1105/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0001:0002:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 270 del 19-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che una delle principali fonti di approvvigionamento
idrico dell’Acquedotto Pugliese e’ costituita dalle sorgenti Campane
di Caposele e di Cassano Irpino, e che le acque di tali sorgenti
vengono trasportate nel territorio pugliese attraverso la galleria
Pavoncelli;
Considerato che la suddetta galleria ha subito nel corso degli anni
diversi dissesti dovuti ad eventi sismici che hanno provocato
gravissimi danni, anche a causa della particolare rigidezza della
struttura dovuta al materiale con la quale la galleria Pavoncelli e’
stata costruita tra il 1906 e il 1911;
Considerato che l’area in cui insiste l’impianto acquedottistico in
rassegna e’ ad elevato rischio sismico e che in caso di ulteriori
dissesti si determinerebbero conseguenze gravissime fino al crollo di
estesi tratti della galleria;
Considerato che lo scenario sopra prospettato provocherebbe
l’indisponibilita’ della risorsa idrica per una cospicua porzione del
territorio della regione Puglia;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di prevedere misure di carattere
straordinario ed urgente finalizzate alla sostituzione della vecchia
galleria con una galleria piu’ efficiente e sicura volta a garantire
il fabbisogno potabile e di prima necessita’ alla comunita’ pugliese;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota della regione Puglia del 14 ottobre 2009;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 5 e 12 ottobre 2009;
Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
pervenuta con nota del 15 ottobre 2009;
Vista l’intesa della regione Campania pervenuta con nota del 27
ottobre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 30 novembre 2010, lo stato di
emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione
alla vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-19&task=dettaglio&numgu=270&redaz=09A13656&tmstp=1258705174141

Decisione 2009/840/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 303/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.
(2) In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2007/140/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e entità, riportato nell’allegato II, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della medesima posizione comune.
(3) Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone ed entità elencate nell’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.
(4) È opportuno modificare l’elenco delle persone ed entità per rispecchiare i cambiamenti nel governo e nell’amministrazione
in Iran, nonché la diversa situazione delle
persone e delle entità interessate.
(5) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle
persone e entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione
comune 2007/140/PESC,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC è sostituito
dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno
dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
L 303/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0064:0069:IT:PDF

Regolamento (CE) n.1104/09 della Commissione,del 17/11/09,recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero,fissati dal regolamento (CE) n.877/09, per la campagna 2009/10

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 303/62 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, secondo
comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali
applicabili all’importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna
2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 della Commissione ( 3 ). Tali prezzi e dazi
sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n.
1084/2009 della Commissione ( 4 ).
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione
risulta necessario modificare gli importi in vigore,
in conformità delle norme e delle modalità previste dal
regolamento (CE) n. 951/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all’importazione
dei prodotti contemplati dall’articolo 36 del regolamento
(CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano
nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0062:0063:IT:PDF