Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 Danni, responsabilità custodia, comune, scivolo, uso improprio, cartelli (2009-10-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di **** deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.

Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.

Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di ****. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l’incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l’evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l’uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell’evento, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. e senza considerare che l’incidente non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Anche se la ricostruzione dell’accaduto – incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo – fosse esatta, comunque la causa dell’incidente non è la salita in senso inverso, ma l’incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi – condizione dell’impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.

Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell’atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell’insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all’estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.

I motivi, connessi, sono fondati.

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 25.9.2009 Circolazione stradale, insidia, danno morale, salute, civile (2009-10-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ****/2009 del R.G.

TRA

******** *****, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via C. Fusco n. 39, presso l’avv. Andrea … che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

E

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati municipali Donatangelo Cancelmo e Anna Formicola domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via R. Raiola n. 44 (Palazzo Di Nola) presso l’Avvocatura Municipale, in virtù di procura in calce alla citazione notificata;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale

CONCLUSIONI

All’udienza del **.0*.2009 il procuratore dell’attore concludeva per l’accoglimento della domanda; il procuratore del convenuto Comune di Castellammare di Stabia per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata al Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’attore, premesso:

– che, il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, in Castellammare di Stabia, l’attore percorreva la via Passeggiata Archeologica alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, a velocità moderata, rovinava al suolo «in un dissesto stradale»;

– che tale dissesto consisteva nella presenza di un tombino sprofondato non visibile poiché ricoperto “d’acqua,fango, fogliame e detriti vari”, né tale pericolo era in alcun modo segnalato, tale da costituire insidia per chiunque;

– a causa del sinistro esso attore conducente riportava lesioni di cui ai certificati in atti (trauma contusivo escoriato al ginocchio destro, contusione gomito destro, escoriazione palmo mano destra, con prognosi di gg. cinque) e quantificate in comparsa conclusionale in €. 2.969,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal sinistro al saldo, ridotti ad €. 2.582,28 (cfr. atto citazione) per economia processuale, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda;

– che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del Comune di Castellammare di Stabia, Ente tenuto alla manutenzione della strada in questione, ai sensi dell’art. 2051, ed anche ai sensi dell’art. 2043, poiché la buca non era visibile a causa del transito delle auto, né prevedibile;

– che, la rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata al Comune di Castellammare di Stabia, non aveva ricevuto esito positivo;

tanto premesso:

conveniva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni subite, nella misura di cui in premessa, oltre interessi e svalutazione, dalla domanda al saldo, spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.

Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, resistendo all’avversa domanda con eccezioni di rito, chiedendone il rigetto.

Nel corso di causa le parti ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, veniva esibita documentazione, prova per testi, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo di che la causa veniva spedita a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti in causa risultano dimostrate dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale.

Passando, quindi, all’esame nel merito, la domanda è risultata parzialmente fondata e va in parte accolta per quanto di ragione.

Sul fatto storico, è rimasto dimostrato che il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, mentre l’attore, alla guida della Piaggio Vespa ET2, con telaio *****************, di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la via Passeggiata Archeologica in Castellammare di Stabia (NA), rovinava al suolo «a causa di un dissesto stradale», riportando lesioni il conducente.

Quel che occorre ora valutare è se tale dissesto, posto sul manto stradale, potesse costituire insidia e trabocchetto, non potendo il conducente il ciclomotore attorea prevedere che tale buca vi fosse.

Alla luce delle risultanze istruttorie, a questo giudicante appare che la condotta di entrambe le parti, attore e convenuto Comune di Castellammare di Stabia, non sia immune da colpe, e che abbia, anche se in misura diversa, contribuito alla verificazione dell’evento.

Difatti se è vero che la Pubblica Amministrazione e, nel caso che ne occupa, il Comune di Castellammare di Stabia (NA) « incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche i limiti derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica, in specie una strada aperta al pubblico transito, non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto» (Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 1995, n. 809) è altrettanto vero che anche l’utente della strada debba procedere alla guida del proprio ciclomotore con attenzione e prudenza, cosa non avvenuta da parte del conducente il ciclomotore attoreo.

Difatti, lo stesso, procedeva su tale strada certamente a non moderata velocità, (date le lesioni reclamate in rapporto all’insidia) e con fare distratto. Difatti non accorgersi della presenza di un dissesto abbastanza ampio posto sulla carreggiata, in pieno giorno (ore 15,40), in una strada abbastanza dissestata (cfr. docunentaz. fot.) che avrebbe dovuto indurre il centauro ad una maggiore prudenza, é certamente prova di negligenza nella guida. A tal proposito il teste ha riferito che l’attore a volte transitava per quella strada e, quindi, si presume che la conoscesse e che nelle circostanze di cui ai fatti di causa stesse circolando con fare distratto oppure a velocità non consentita.

Se il attore avesse seguito le prescrizioni di normale prudenza, certamente avrebbe subito un danno in misura minore. Ma d’altro canto, l’istruttoria espletata ha chiarito che la sconnessione era presente sulla carreggiata. Il che evidenzia la grave inadempienza del Comune di Castellammare di Stabia (NA), che ha omesso la riparazione di una strada a grande volume di traffico, esponendo gli utenti della strada a grave pregiudizio fisico.

E che sia possibile ipotizzare il concorso di colpa in giudizi di questo tipo, é affermato dalla costante giurisprudenza della S. C., qui condivisa: « Non sussiste incompatibilità tra la responsabilità colposa della p.a. per danno provocato da c.d. insidia o trabocchetto stradale ed il concorso del fatto colposo del danneggiato; deve pertanto escludersi che il nesso di causalità tra la situazione di pericolo occulto e l’evento dannoso venga meno in astratto solo perché l’utente abbia tenuto un comportamento irregolare, dovendosi semmai valutare in concreto, da parte del giudice di merito, l’entità dell’apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso». (Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152, Com. Mazzo di Valtellina c. De Carli e altro, in Nuova giur. civ. commentata 2003, I, 799 nota (FUSARO).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, appare equo ripartire la colpa nella misura del 30% a carico del attore ******** ***** e del 70% a carico del convenuto Comune di Castellammare di Stabia.

Il procuratore del attore, ha invocato, invece, l’applicazione, nella fattispecie di cui al processo, dell’art. 2051 C.C. e non dell’art. 2043.

Il giudicante, invece, seguendo altra corrente giurisprudenziale, é del parere che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 2043 del C.C., poiché «la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa» (Cassazione civile, sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22592, Pellizzoni c. Com. Tolmezzo, in Giust. civ. Mass. 2005, 1 e Resp. civ. e prev. 2005, 376 nota BONA) -Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2005, n. 2410, Picerno c. Anas, in Giust. civ. Mass. 2005, 5) –Conforme- (Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384, Pino e altro. c. Com. Malvagna, in Foro it. 2006, 12 3358).

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della deposizione testimoniale e del certificato di P. S. rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Castellammare di Stabia, e da varia certificazione in atti, risulta accertato che, in seguito all’impatto, l’attore ebbe a subire lesioni, di cui alla certificazione in atti.

Pertanto il giudicante, dopo attenta lettura di tale documentazione, applicando tabelle del Danno Biologico ex art. 5, co. 2, L. 57/2001, così come aggiornate dal Decreto 30.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, poiché il danno é qui valutato all’attualità, così lo determina:

a) danno biologico da i.p. 1% = €. 626.22 (età anni 38);

b) I.T.T. gg. 5 al 100% = €. 212,40 (€. 42,48 x 5);

c) I.T.P. gg. 15 al 50% = €. 318,60 (€. 21,24 x 15);

d) I.T.P. gg. 5 al 25% = €. 53,10 (€. 10,62 x 5)

per un complessivo risarcimento danni per lesioni di €. 1.210,32.

Inoltre il giudice, dopo la sentenza n. della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute e che nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Così come da recentissimo dictum: «In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». (Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334) tesi accolta anche dalla sentenza del 24.11.2008 della Corte d’Appello Perugia: «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»; conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23).

Pertanto, alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno o pregiudizio morale l’ulteriore somma di € 200,00.

Pertanto, il danno da lesioni ammonta a complessivi €. 1.410,32 che, per il riconosciuto concorso di colpa dell’attore, viene ridotto del 30% a complessivi €. 987,22.

Su tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, poiché trattasi di atto illecito.

Non possono essere riconosciute né le spese mediche né altri danni poiché non dimostrati né documentati.

Su tutti gli importi dianzi liquidati non può essere riconosciuta alcuna svalutazione, poiché la rivalutazione monetaria è in re ipsa, stante che il credito da fatto illecito è liquidato all’attualità con questa sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica della ordinarietà delle questioni coinvolte, adeguando la nota spese esibita ai parametri della tariffa professionale, valori medi, dello scaglione fino a €. 1.600,00 e al 30% per il dichiarato concorso di colpa, applicando le Tariffe Forensi in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia del 08.04.2004 n. 127).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame proposta da Marrazzo Bruno, ogni altra eccezione, deduzione, richiesta, conclusione e difesa respinta, così provvede:

a) dichiara il concorso di colpa dell’attore ******** ***** al 30% nella produzione del sinistro e, per l’effetto, condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a ******** *****, per le lesioni subite, la complessiva somma, già ridotta del 30%, di €. 987,22, oltre interessi legali su tale somma a decorrere dal dì del sinistro al saldo entro il limite di competenza del giudice adito;

b) condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore, che liquida nella somma, già ridotta del 30%, di €. 735,00 ivi compresi €. 385,00 per onorario, €. 245,00 per diritti, €. 105,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 12,5% per spese forfetarie generali su diritti e onorari attribuendole all’avv. Andrea …, procuratore dell’attore, per dichiarata anticipazione.

Così deciso, in Castellammare di Stabia, il 25 settembre 2009.

IL GIUDICE DI PACE

dr. Giuseppe D’Angelo

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Appello di Catania del 4 febbraio 2009 Separazione, affido congiunto, affido condiviso, litigiosita’ (2009-10-06)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezione della Persona e della Famiglia ___________________ Composta dai magistrati;

dott. Giuseppe FERRERI – Presidente dott. Maria Concetta SPANTO – Consigliere dott. Maria Rosaria ACAGNINO – Consigliere estensore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21/2008 R.G. avente ad oggetto: Separazione personale.

PROMOSSA DA R.S., nato a (…) il (…), ivi residente in via (…), elettivamente domiciliato in Catania via (…), presso lo studio dell’avv. (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…), per procura a margine dell’atto di appello.

Appellante NEI CONFRONTI DI T.D., nata a (…) il (…), residente a (…) in via (…), elettivamente domiciliata in Catania via (…), presso lo studio dell’avv. (…), rappresentata e difesa dall’avv. (…), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello.

Appellata all’udienza del 22 gennaio 2009, la causa e’ stata trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni;

per l’appellante R.: piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, in riforma dell’impugnata sentenza, affidare i figli minori C. e J. condivisamene ad entrambi i genitori, disponendo, a tale effetto, che l’esercizio della potesta’ genitoriale avvenga, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura dei minori e congiuntamente, invece, quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della loro salute.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

per l’appellata T.: voglia l’Ecc.ma Corte di Appello;

1) rigettare la domanda attrice confermando quanto statuito dalla sentenza n.

697/2006 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 15/11/2006;

2) con vittoria di compensi, spese ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/11/2006, il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale dei coniugi R.S. e T.D., affidava i figli minori alla madre, regolamentava il diritto del padre di vederli e tenerli con se’, assegnava alla madre la casa coniugale, poneva a carico del R. l’onere di versare alla moglie un assegno mensile di €. 200 per il mantenimento della prole e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Con atto d’appello notificato il 28/12/2007, R.S. impugnava la sentenza del Tribunale sostenendo che il primo giudice avesse errato ad affidare i figli in via esclusiva alla madre per la conflittualita’ fra i genitori, contraddicendo anche l’orientamento della Cassazione in materia. Anche il consultorio aveva evidenziato il ruolo positivo svolto dal padre e aveva consigliato di affidare i figli ad entrambi i genitori.

T.D. si costituiva in giudizio, eccepiva che fra i coniugi e’ pendente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui il R. ha proposto analoga domanda, nel merito chiedeva il rigetto dell’appello.

All’udienza del 22/1/2009, il P.G. chiedeva l’accoglimento dell’appello e la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione d’inammissibilita’ dell’appello, formulata da parte appellata.

La Cassazione ha affermato piu’ volte che la domanda di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione, perche’ la pronuncia di divorzio, opera "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato e non fa venir meno la necessita’ e, quindi, l’operativita’, fino a quel momento, della pronuncia di separazione e dei relativi provvedimenti, sia in termini patrimoniali che di affidamento della prole. Da cio’ consegue anche che la proposizione della domanda di divorzio, in pendenza del giudizio di separazione, non determina la sospensione necessaria di quest’ultimo, a norma dell’art. 295 c.p.c. (Cassazione civile , sez. I, 22 febbraio 1979, n. 11, vedi anche Cassazione civile, sez. I, 02 settembre 1997, n. 8381, in cui la Cassazione, pur ribadendo l’autonomia dei due giudizi, ha ritenuto la necessita’ di un controllo nel caso concreto, della permanenza di un interesse alla pronuncia sulla modifica delle condizioni di separazione e Cassazione civile, sez. un., 04 dicembre 2001, n. 15279 e sez. I, 06 febbraio 2003, n. 1743, in cui la Suprema Corte ha ritenuto proseguibile il giudizio di divorzio, pur in pendenza dell’impugnazione della sentenza di separazione, solo relativamente al capo che aveva pronunciato l’addebito).

Nella fattispecie, la T. ha chiesto il rigetto dell’appello, avendo il R. proposto, in sede di giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa domanda proposta in appello: l’eccezione deve essere respinta per le ragioni indicate.

Il R. ha interesse ad ottenere gia’ in sede di impugnazione della sentenza di separazione e, quindi, con effetto dal momento dell’eventuale sentenza d’accoglimento dell’appello, la modifica del regime di affido dei figli, senza dover attendere la pronuncia che concludera’ il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Venendo al merito dell’impugnazione: la doglianza e’ fondata e deve essere accolta.

La Corte di Cassazione, recependo un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di merito, ha sostenuto che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l’interesse del minore", con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovra’ essere sorretta da una motivazione non solo piu’ in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non puo’ ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualita’ esistente tra i coniugi, poiche’ avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155bis c.c., l’affidamento condiviso si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, e non puo’ ragionevolmente ritenersi precluso, di per se’, dalla mera conflittualita’ esistente tra i coniugi, poiche’ avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto; alla regola dell’affidamento condiviso puo’, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593).

Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza impugnata, ha affidato i figli esclusivamente alla madre proprio in considerazione dell’elevata conflittualita’ esistente fra i coniugi, disattendendo l’art. 155 c.c. che impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilita’ che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e l’art. 155 bis c.c.

che consente l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Dal combinato disposto di entrambe le norme emergono con chiarezza i principi giurisprudenziali gia’ citati: il giudice puo’ affidare i minori ad uno dei coniugi, in via esclusiva, solo quando il genitore non affidatario abbia posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della prole.

La mera conflittualita’ fra i genitori, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilita’ dell’affido condiviso, non puo’ valere ad escluderlo, nell’interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore, con cui gia’ vivano i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilita’ del regime, che potremmo definire “legale”, di affido condiviso.

Nella fattispecie, il Tribunale ha disposto un accertamento tramite il consultorio familiare e, dalla relazione acquisita agli atti, risulta che il R. ha un atteggiamento corretto e responsabile, attento a non voler turbare i ritmi di vita e di apprendimento scolastico dei figli, il suo ruolo di padre viene considerato positivo per la crescita dei figli, mentre della T. si dice che ha rifiutato, senza motivo, un accordo col marito e che ha posto in essere condotte volte ad ostacolare il R. “piuttosto che a favorire un rapporto ed un dialogo costruttivo nell’interesse primario dei figli”.

Nella descritta condizione, affidare la prole alla madre, in via esclusiva, equivale a consentirle un arbitrio assoluto che potra’ avere solo conseguenze negative sullo sviluppo dei minori.

I figli nati dal matrimonio, peraltro, non sono piu’ in tenera eta’, come ritenuto dal Tribunale (J. e’ nato nel ‘96 e C. nel ’98) e, pertanto, appare conforme al loro interesse mantenere quanto piu’ possibile saldi i rapporti con il padre, affidandoli ad entrambi i genitori.

Quanto all’esercizio della potesta’ genitoriale, in accoglimento dell’appello, si dispone che le questioni di ordinaria amministrazione siano decise in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura dei minori e che le decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della salute siano prese, di comune accordo, da entrambi i genitori.

Data la natura della pronuncia e per non creare ulteriori cause di attrito, la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 16/2/2004 e nei confronti di T.D. e, in corrispondente riforma della sentenza impugnata, affida i figli minori R.J. e C. ad entrambi i genitori e dispone che le questioni di ordinaria amministrazione siano decise in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura dei minori e che le decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della salute siano prese, di comune accordo, da entrambi i genitori.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Maria Rosaria Acagnino dott. Giuseppe Ferreri

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez I penale 38389/2009 del 18.9.2009 Pubblico ufficiale, controllore ferroviario, privatizzazioni (2009-10-06)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Corte suprema di cassazione

prima sezione penale

(…)

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da

1) (…)

avverso la sentenza n. 1716/2008 del tribunale di Genova, emessa il 3.2.2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in pubblica udienza del 18.9.2009 la relazione fatta dal consigliere dott. Maria Cristina Siotto

Udito il procurtore generale in persona che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

Udito l’avv.(…)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.2.2009 il Tribunale di genova in composizione mobnocratica ha condannato (…), riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 60,00 euro di ammenda quale responsabile del reato di cui all’art.651 C.P, per essersi costei rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno (…)la quale, dopo aver constatato, nel corso del controllo dei biglietti dei passeggeri, che l’imputata era in possesso del titolo di viaggio non convalidato e che non intendeva pagare la relativa sanzione pecuniaria, le aveva inutilmente chiesto le generalità e l’esibizione di un documento di identità.

Avverso tale sentenza e l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva disatteso una istanza di rinvio per motivi di salute ha proposto ricorso l’imputata, con atto proprio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha, con il primo motivo, sostenuto la non attribuibilità al capotreno della qualità di pubblico ufficiale attesa la trasformazione in società per azioni dell’ente F.F.S.S. nel contempo sottolineando come essa ricorrente avesse comunque provveduto alla consegna dei documenti all’agente della (…) intervenuto sul posto su richiesta del capotreno. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza motivato dal non essere state in alcun modo documentate le ragioni di salute, essendo a suo avviso l’onere del Tribunale provvedere in siffatta situazione a visita fiscale ed accertamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in esso articolati.

Come più volte enunciato da questa Corte, pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle ferrovie dello Stato, che – come capotreno-controllore dei biglietti – provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (cfr. Cassa sentenze 1943/99, 2100/95, 11490/94). Ne consegue che, essendosi la (…) rifiutata di dare indicazioni sulle propria identità personale al capotreno/pubblico ufficiale che agiva nell’esercizio delle sue funzioni, il fatto integra pacificamente il reato ascritto. Né vale ad eslcudere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l’imputata esibito un proprio documento di identità all’agente della (…) essendo costui intervenuto successivamente al rifiuto opposto dalla (…) su richoesta del capotreno e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato. Il primo motivo di ricorso, stante la costante giurisprudenza in ordine alla questione sollevata e stante altresì la irrilevanza della circostanza ulteriormente dedotta, è dunque manifestamente infondato.

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte di istanza di rinvio del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto è infatto legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza. La prova del legittimo impedimento a comparire dell’imputato deve infatto essere fornite dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio ad accertamenti di merito: sicché la carenza (nel caso in esame l’istanza di rinvio non risulta essere stata accompagnata da documentazione sanitaria di sorta) di documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute impeditive della presenza dell’imputata all’udienza ben hanno, nella specie, legittimato la reiezione della richiesta di rinvio (cfr. ex multis Cass. 4300/2004 e sent. 32033/2003).

La assoluta pretestuosità del ricorso comporta la condanna della ricorrente anche al versamento di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente (…) al pagamento delle spese giudiziarie ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18.9.2009

Il consigliere estensore

Il presidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.